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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/07/2025, n. 2920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2920 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. 9405/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 9405/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 4.07.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4 LUGLIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 9405/2024 promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.38 codice fiscale elettivamente domiciliato in Catania, Via Orto C.F._1
Limoni n.5, presso lo studio dell'avv. Salvatore Agnello che lo rappresenta e difende per procura in atti
- Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, ROMA, rappresentato P.IVA_1
e difeso, per procura in atti, dagli Avv. Susanna Mazzaferri, Maria Rosaria Battiato, Livia
Gaezza, Valentina Schiliro' ed elettivamente domiciliato con i Controparte_2 suddetti procuratori presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 –
Catania
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.10.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2024 000432 45 000 con valore di titolo esecutivo per la somma di € 11.937,58 relativi a presunti contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale dovuti alla Gestione NT per il periodo dal CP_1
01/2019 al 12/2019. Dichiarando che il predetto avviso di addebito è nullo, generico ed inesistente, nonché infondato in fatto ed in diritto, chiedeva che venisse dichiarato nullo, revocato, inefficace ed inesistente. Spiegava che dal 2008 lo stesso svolge l'incarico di amministratore della società di come da visura che produceva in atti, e che nel CP_3 medesimo anno aveva aperto una propria attività di elaborazione dati, in forma di ditta individuale che si è svolta sino al 31.01.2012, data di cessazione della ditta, come da visura anch'essa in atti. Precisava che da quel momento in poi, essendo ancora amministratore della ha smesso di occuparsi dell'attività di elaborazione di dati per la quale, non è CP_3 dovuta la contribuzione presso la Gestione NT , occupandosi della sola CP_1 attività amministrativa, mentre l'attività aziendale di elaborazione dati è stata svolta dai dipendenti della dotati dell'esperienza e competenza necessaria per CP_3 provvedere ai compiti loro assegnati. Precisava, quindi, che sebbene egli non avesse mai richiesto la propria iscrizione presso la Gestione NT la stessa è stata effettuata CP_1
d'ufficio dall' , in contrasto con la stessa circolare n. 84/2021. Precisava, infatti, CP_1 CP_1 che la cessazione della ditta individuale nel 2012, quindi ben prima del periodo di contribuzione richiesto (gennaio - dicembre 2019) presupponeva che la richiesta contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato derivasse necessariamente dall'attività di amministratore svolta presso la società CP_3
Eccepiva, in via preliminare, che il provvedimento impugnato fosse affetto da vizi procedurali per impiego improprio del potere di vigilanza ed ispettivo atteso che gli accertamenti dell' riguardano esclusivamente il piano formale e non effettivo per cui, operando CP_1
d'ufficio, si è impedita ed omessa la partecipazione del soggetto interessato, con tutti i poteri di intervento, deduzione e dimostrazione attribuiti al cittadino Si doleva, pertanto, del fatto che l' avesse richiesto la contribuzione presso la Gestione NT in mancanza CP_1 dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, tenuto conto che, come già descritto in fatto, la ditta individuale era cessata nel 2012 e che, da quel momento in poi, egli non ha svolto alcuna attività se non quella di amministratore presso la che non rientra tra CP_3 quelle “commerciali” ai fini del versamento della contribuzione presso la suddetta Gestione contributiva . CP_1
Eccepiva, ancora, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell' che
CP_1 richiede tali contribuzioni senza indicare le motivazioni alla base della propria pretesa atteso che le stesse non possono dedursi dall'avviso di addebito notificato, unico atto che l'
CP_1 ha comunicato al ricorrente relativo all'avvenuta iscrizione d'ufficio presso la gestione commercianti . Richiamando il disposto di cui all'art. 2697 c.c. e la giurisprudenza allo
CP_1 stesso riferita, eccepiva che nel caso di specie l'avviso di addebito impugnato risulta privo degli elementi probatori fondanti la pretesa contributiva dell' .
CP_1
Eccepiva, infine, l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio presso la Gestione NT in mancanza dei requisiti necessari non essendo previsto da nessuna norma che l'amministratore unico di una società in s.r.l. sia, in quanto tale, soggetto all'obbligo di iscrizione alla suddetta gestione previdenziale;
eccepiva, infatti, che gli organi procedenti non hanno neppure valutato ed accertato se ricorressero o meno i presupposti fattuali previsti dall'art. 1, comma 203, della
L. 662/96, norma di riferimento, in materia di contributi previdenziali.
Concludeva chiedendo: IN VIA PRELIMINARE: Sospendere, anche inaudita altera parte con decreto, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 593 2024 000432 45 000, del ruolo e della cartella impugnata. NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente presso la Gestione NT per carenza dei requisiti normativi richiesti e conseguentemente dichiarare nullo l'avviso di addebito impugnato;
Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo, ovvero privare degli effetti giuridici con qualsivoglia formula, l'avviso di addebito n. 593 2024 000432 45 000, dichiarando, pertanto, non dovute tutte le somme (comprese le accessorie) indebitamente richieste. Condannare la convenuta , in persona del Presidente in carica, con sede in CP_1
Roma, Via Ciro il Grande n. 21 al pagamento dei compensi e delle spese di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: respinger l'opposto ricorso in opposizione e per l'effetto confermare l'ava n. 593 2024 000432 45 000 con ogni conseguente statuizione. Spese come per legge.
Con provvedimento del 11/10/2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e con successivo provvedimento del 15/05/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 4 luglio 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 4.07.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Il ricorso non risulta fondato e va, pertanto, rigettato per quanto di ragione.
Preliminarmente si dà atto della tempestività dell'opposizione avverso il merito della pretesa contributiva in quanto proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni di cui all'articolo
24 del d. lgs. 46/99, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, 30.08.2024 (siccome documentato dall' ) e la data di deposito del ricorso 9.10.2024, il termine di 40 giorni risulta rispettato CP_1
NEL MERITO
Sempre preliminarmente occorre rilevare, come evidenziato dall' , che nel corso degli CP_1 anni il ricorrente è stato socio di diverse società, per alcune delle quali, anche nello stesso periodo temporale.
Non coglie nel segno la difesa di parte ricorrente la quale contesta la richiesta dell' CP_1 ritenendo che l'atto impugnato sia fondato sull'erroneo presupposto che, cessata, in data
31.01.2012, l'attività di elaborazione dati svolta dalla ditta individuale con partita IVA
egli fosse socio e amministratore unico della società con partita P.IVA_2 CP_3
IVA P.IVA_3 L' , invero, ha affermato che oggetto dell'avviso di addebito impugnato sono i contributi CP_1
I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale relativi al periodo 01/2019-12/2019 e che il soggetto in quell'anno risultava iscritto per il presupposto della NEW ENT S.R.L.
che fino al 04/12/2019 aveva natura di snc e pertanto lo stesso nel 2019 rivestiva P.IVA_4 la carica di socio di snc.
L' ha, invero, depositato in atti il Modello Unico 2020, periodo d'imposta 2019, dal CP_1 quale risulta un reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa di €. 49.944,00 indicato nella Sezione III del quadro RH7 riferito alla richiamata società NEW ENT srl, codice fiscale , di cu il è socio al 50% come da visura prodotta in atti P.IVA_4 Parte_1
Dall'esame della documentazione versata dalle parti risulta, tuttavia, che il codice CP_4
, riportato nel predetto modello Unico, 28330615 SU, e dal quale scaturirebbero i
[...] contributi eccedenti il minimale non versati dal ricorrente (V. dettaglio avviso di addebito
Impugnato) pari ad €. 8.235,00 su un reddito eccedente il minimale di €. 34.066,00 ed un reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa pari ad €. 49.944,00, come risulta dal quadro RR sia, piuttosto, riferito ad altra Società, cioè alla ENTERCONS
[...] con codice fisc. , REA CT – 348147 Controparte_5 P.IVA_5 operante nel settore dei servizi di consulenza imprenditoriale (ATECO 70.22.09) e ciò è ricavabile dalla comunicazione di iscrizione alla Gestione NT , prodotta in CP_1 atti, e notificata al ricorrente il 7.04.2015 con racc.ta e a 65029672897-4 all'indirizzo dello stesso in via VIA TRIGONA 38 95030 PEDARA CT, notifica per altro non contestata dal ricorrente e, in ogni caso regolare.
Da tale comunicazione risulta che l'iscrizione del contribuente alla Gestione NT
sia avvenuta con provvedimento del 17 febbraio 2015 notificato il 07/04/2015 a seguito CP_1 della domanda presentata in data 22.10.14 in qualità di titolare dell'azienda con codice
28330615 SU, riconducibile appunto alla Parte_2
, con inizio dell'attività dal 02.10.2014 e decorrenza
[...] P.IVA_5 dell'obbligo contributivo dal 01.10.2014
Ora, dalla visura in atti risulta che la Società Parte_2
è stata sciolta senza messa in liquidazione e cancellata dal
[...] P.IVA_5
Registro delle Imprese il 01.06.2017 ma la cessazione della sua posizione contributiva è stata disposta dall' con Disposizione n° 210000-24-0431 del 13/11/2024 e decorrenza CP_1
1/01/2023 Si ritiene, pertanto, che il codice azienda 28330615 SU, riportato nel Modello Unico 2020, periodo d'imposta 2019, dal quale l' farebbe derivare la richiesta dei contributi eccedenti CP_1 il minimale non versati dal ricorrente sul reddito dichiarato, sia piuttosto un errore di compilazione e che, al contrario, il codice Azienda avrebbe dovuto essere quello della NEW
ENT S.R.L. e non quello della P.IVA_4 Parte_2
[...] P.IVA_5
Ciò premesso pur condividendo le argomentazioni del ricorrente, secondo cui in sede giudiziaria deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale e che detta partecipazione personale è cosa diversa e non può essere confusa con l'espletamento dell'attività di amministratore, per la quale il socio viene iscritto alla Gestione separata, ma piuttosto deve intendersi come esercizio di un'attività esecutiva e materiale ma anche come esercizio di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, atteso che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa, e pur essendo vero che l'onere della prova della fondatezza della pretesa creditoria posta a base dell'avviso di addebito opposto incombeva sull' (convenuto formale, ma CP_1 ricorrente sostanziale nel presente giudizio)- prova non fornita dall' ,- è altrettanto vero, CP_1 come risulta dagli atti di causa, che lo stesso ricorrente ha regolarmente versato la contribuzione sul reddito minimale relativa all'anno d'imposta 2019, così, implicitamente, riconoscendo di esservi tenuto. L' ha, infatti, prodotto i 4 versamenti effettuati per i CP_1 contributi fissi entro il minimale, effettuati rispettivamente il 16/05/2019, 20/08/2019,
18/11/2019 e 17/02/2020
Se ne conclude, pertanto, che a fronte di un reddito eccedente il minimale, come dichiarato nel Modello Unico 2020, periodo d'imposta 2019 lo stesso è tenuto, altresì, al versamento dei relativi contributi eccedenti il minimale
Attesa la complessità delle questioni esaminate, ritiene, il decidente che ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9405/2024 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso Compensa interamente le spese di lite
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 5 LUGLIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 9405/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 4.07.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4 LUGLIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 9405/2024 promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.38 codice fiscale elettivamente domiciliato in Catania, Via Orto C.F._1
Limoni n.5, presso lo studio dell'avv. Salvatore Agnello che lo rappresenta e difende per procura in atti
- Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, ROMA, rappresentato P.IVA_1
e difeso, per procura in atti, dagli Avv. Susanna Mazzaferri, Maria Rosaria Battiato, Livia
Gaezza, Valentina Schiliro' ed elettivamente domiciliato con i Controparte_2 suddetti procuratori presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 –
Catania
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.10.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2024 000432 45 000 con valore di titolo esecutivo per la somma di € 11.937,58 relativi a presunti contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale dovuti alla Gestione NT per il periodo dal CP_1
01/2019 al 12/2019. Dichiarando che il predetto avviso di addebito è nullo, generico ed inesistente, nonché infondato in fatto ed in diritto, chiedeva che venisse dichiarato nullo, revocato, inefficace ed inesistente. Spiegava che dal 2008 lo stesso svolge l'incarico di amministratore della società di come da visura che produceva in atti, e che nel CP_3 medesimo anno aveva aperto una propria attività di elaborazione dati, in forma di ditta individuale che si è svolta sino al 31.01.2012, data di cessazione della ditta, come da visura anch'essa in atti. Precisava che da quel momento in poi, essendo ancora amministratore della ha smesso di occuparsi dell'attività di elaborazione di dati per la quale, non è CP_3 dovuta la contribuzione presso la Gestione NT , occupandosi della sola CP_1 attività amministrativa, mentre l'attività aziendale di elaborazione dati è stata svolta dai dipendenti della dotati dell'esperienza e competenza necessaria per CP_3 provvedere ai compiti loro assegnati. Precisava, quindi, che sebbene egli non avesse mai richiesto la propria iscrizione presso la Gestione NT la stessa è stata effettuata CP_1
d'ufficio dall' , in contrasto con la stessa circolare n. 84/2021. Precisava, infatti, CP_1 CP_1 che la cessazione della ditta individuale nel 2012, quindi ben prima del periodo di contribuzione richiesto (gennaio - dicembre 2019) presupponeva che la richiesta contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato derivasse necessariamente dall'attività di amministratore svolta presso la società CP_3
Eccepiva, in via preliminare, che il provvedimento impugnato fosse affetto da vizi procedurali per impiego improprio del potere di vigilanza ed ispettivo atteso che gli accertamenti dell' riguardano esclusivamente il piano formale e non effettivo per cui, operando CP_1
d'ufficio, si è impedita ed omessa la partecipazione del soggetto interessato, con tutti i poteri di intervento, deduzione e dimostrazione attribuiti al cittadino Si doleva, pertanto, del fatto che l' avesse richiesto la contribuzione presso la Gestione NT in mancanza CP_1 dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, tenuto conto che, come già descritto in fatto, la ditta individuale era cessata nel 2012 e che, da quel momento in poi, egli non ha svolto alcuna attività se non quella di amministratore presso la che non rientra tra CP_3 quelle “commerciali” ai fini del versamento della contribuzione presso la suddetta Gestione contributiva . CP_1
Eccepiva, ancora, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell' che
CP_1 richiede tali contribuzioni senza indicare le motivazioni alla base della propria pretesa atteso che le stesse non possono dedursi dall'avviso di addebito notificato, unico atto che l'
CP_1 ha comunicato al ricorrente relativo all'avvenuta iscrizione d'ufficio presso la gestione commercianti . Richiamando il disposto di cui all'art. 2697 c.c. e la giurisprudenza allo
CP_1 stesso riferita, eccepiva che nel caso di specie l'avviso di addebito impugnato risulta privo degli elementi probatori fondanti la pretesa contributiva dell' .
CP_1
Eccepiva, infine, l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio presso la Gestione NT in mancanza dei requisiti necessari non essendo previsto da nessuna norma che l'amministratore unico di una società in s.r.l. sia, in quanto tale, soggetto all'obbligo di iscrizione alla suddetta gestione previdenziale;
eccepiva, infatti, che gli organi procedenti non hanno neppure valutato ed accertato se ricorressero o meno i presupposti fattuali previsti dall'art. 1, comma 203, della
L. 662/96, norma di riferimento, in materia di contributi previdenziali.
Concludeva chiedendo: IN VIA PRELIMINARE: Sospendere, anche inaudita altera parte con decreto, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 593 2024 000432 45 000, del ruolo e della cartella impugnata. NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente presso la Gestione NT per carenza dei requisiti normativi richiesti e conseguentemente dichiarare nullo l'avviso di addebito impugnato;
Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo, ovvero privare degli effetti giuridici con qualsivoglia formula, l'avviso di addebito n. 593 2024 000432 45 000, dichiarando, pertanto, non dovute tutte le somme (comprese le accessorie) indebitamente richieste. Condannare la convenuta , in persona del Presidente in carica, con sede in CP_1
Roma, Via Ciro il Grande n. 21 al pagamento dei compensi e delle spese di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: respinger l'opposto ricorso in opposizione e per l'effetto confermare l'ava n. 593 2024 000432 45 000 con ogni conseguente statuizione. Spese come per legge.
Con provvedimento del 11/10/2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e con successivo provvedimento del 15/05/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 4 luglio 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 4.07.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Il ricorso non risulta fondato e va, pertanto, rigettato per quanto di ragione.
Preliminarmente si dà atto della tempestività dell'opposizione avverso il merito della pretesa contributiva in quanto proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni di cui all'articolo
24 del d. lgs. 46/99, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, 30.08.2024 (siccome documentato dall' ) e la data di deposito del ricorso 9.10.2024, il termine di 40 giorni risulta rispettato CP_1
NEL MERITO
Sempre preliminarmente occorre rilevare, come evidenziato dall' , che nel corso degli CP_1 anni il ricorrente è stato socio di diverse società, per alcune delle quali, anche nello stesso periodo temporale.
Non coglie nel segno la difesa di parte ricorrente la quale contesta la richiesta dell' CP_1 ritenendo che l'atto impugnato sia fondato sull'erroneo presupposto che, cessata, in data
31.01.2012, l'attività di elaborazione dati svolta dalla ditta individuale con partita IVA
egli fosse socio e amministratore unico della società con partita P.IVA_2 CP_3
IVA P.IVA_3 L' , invero, ha affermato che oggetto dell'avviso di addebito impugnato sono i contributi CP_1
I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale relativi al periodo 01/2019-12/2019 e che il soggetto in quell'anno risultava iscritto per il presupposto della NEW ENT S.R.L.
che fino al 04/12/2019 aveva natura di snc e pertanto lo stesso nel 2019 rivestiva P.IVA_4 la carica di socio di snc.
L' ha, invero, depositato in atti il Modello Unico 2020, periodo d'imposta 2019, dal CP_1 quale risulta un reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa di €. 49.944,00 indicato nella Sezione III del quadro RH7 riferito alla richiamata società NEW ENT srl, codice fiscale , di cu il è socio al 50% come da visura prodotta in atti P.IVA_4 Parte_1
Dall'esame della documentazione versata dalle parti risulta, tuttavia, che il codice CP_4
, riportato nel predetto modello Unico, 28330615 SU, e dal quale scaturirebbero i
[...] contributi eccedenti il minimale non versati dal ricorrente (V. dettaglio avviso di addebito
Impugnato) pari ad €. 8.235,00 su un reddito eccedente il minimale di €. 34.066,00 ed un reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa pari ad €. 49.944,00, come risulta dal quadro RR sia, piuttosto, riferito ad altra Società, cioè alla ENTERCONS
[...] con codice fisc. , REA CT – 348147 Controparte_5 P.IVA_5 operante nel settore dei servizi di consulenza imprenditoriale (ATECO 70.22.09) e ciò è ricavabile dalla comunicazione di iscrizione alla Gestione NT , prodotta in CP_1 atti, e notificata al ricorrente il 7.04.2015 con racc.ta e a 65029672897-4 all'indirizzo dello stesso in via VIA TRIGONA 38 95030 PEDARA CT, notifica per altro non contestata dal ricorrente e, in ogni caso regolare.
Da tale comunicazione risulta che l'iscrizione del contribuente alla Gestione NT
sia avvenuta con provvedimento del 17 febbraio 2015 notificato il 07/04/2015 a seguito CP_1 della domanda presentata in data 22.10.14 in qualità di titolare dell'azienda con codice
28330615 SU, riconducibile appunto alla Parte_2
, con inizio dell'attività dal 02.10.2014 e decorrenza
[...] P.IVA_5 dell'obbligo contributivo dal 01.10.2014
Ora, dalla visura in atti risulta che la Società Parte_2
è stata sciolta senza messa in liquidazione e cancellata dal
[...] P.IVA_5
Registro delle Imprese il 01.06.2017 ma la cessazione della sua posizione contributiva è stata disposta dall' con Disposizione n° 210000-24-0431 del 13/11/2024 e decorrenza CP_1
1/01/2023 Si ritiene, pertanto, che il codice azienda 28330615 SU, riportato nel Modello Unico 2020, periodo d'imposta 2019, dal quale l' farebbe derivare la richiesta dei contributi eccedenti CP_1 il minimale non versati dal ricorrente sul reddito dichiarato, sia piuttosto un errore di compilazione e che, al contrario, il codice Azienda avrebbe dovuto essere quello della NEW
ENT S.R.L. e non quello della P.IVA_4 Parte_2
[...] P.IVA_5
Ciò premesso pur condividendo le argomentazioni del ricorrente, secondo cui in sede giudiziaria deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale e che detta partecipazione personale è cosa diversa e non può essere confusa con l'espletamento dell'attività di amministratore, per la quale il socio viene iscritto alla Gestione separata, ma piuttosto deve intendersi come esercizio di un'attività esecutiva e materiale ma anche come esercizio di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, atteso che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa, e pur essendo vero che l'onere della prova della fondatezza della pretesa creditoria posta a base dell'avviso di addebito opposto incombeva sull' (convenuto formale, ma CP_1 ricorrente sostanziale nel presente giudizio)- prova non fornita dall' ,- è altrettanto vero, CP_1 come risulta dagli atti di causa, che lo stesso ricorrente ha regolarmente versato la contribuzione sul reddito minimale relativa all'anno d'imposta 2019, così, implicitamente, riconoscendo di esservi tenuto. L' ha, infatti, prodotto i 4 versamenti effettuati per i CP_1 contributi fissi entro il minimale, effettuati rispettivamente il 16/05/2019, 20/08/2019,
18/11/2019 e 17/02/2020
Se ne conclude, pertanto, che a fronte di un reddito eccedente il minimale, come dichiarato nel Modello Unico 2020, periodo d'imposta 2019 lo stesso è tenuto, altresì, al versamento dei relativi contributi eccedenti il minimale
Attesa la complessità delle questioni esaminate, ritiene, il decidente che ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9405/2024 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso Compensa interamente le spese di lite
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 5 LUGLIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011