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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/11/2024, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est.
Dott.ssa Claudia Marra Giudice
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1225/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAPONE NICOLETTA e dell'avv. BALBIN CINZIA ( , elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico C.F._2 presso il difensore avv. CAPONE NICOLETTA
e (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
BALBIN CINZIA e dell'avv. CAPONE NICOLETTA ( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._4 presso il difensore avv. BALBIN CINZIA
RICORRENTI
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da note scritte.
pagina 1 di 2
IN FATTO
Con ricorso congiunto le parti domandavano la pronunzia della separazione personale e di omologa delle condizioni contestualmente precisate.
All'esito della trattazione scritta, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di separazione che avvalora l'irrimediabilità della crisi coniugale.
Le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti e conformi agli interessi della prole sicchè ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia la separazione personale tra le parti;
omologa le condizioni concordate nel ricorso;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelsardo di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 2009 Parte II Serie A n° 9); compensa le spese di causa.
LATINA, 11/11/2024
Il Presidente Estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est.
Dott.ssa Claudia Marra Giudice
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1225/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAPONE NICOLETTA e dell'avv. BALBIN CINZIA ( , elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico C.F._2 presso il difensore avv. CAPONE NICOLETTA
e (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
BALBIN CINZIA e dell'avv. CAPONE NICOLETTA ( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._4 presso il difensore avv. BALBIN CINZIA
RICORRENTI
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da note scritte.
pagina 1 di 2
IN FATTO
Con ricorso congiunto le parti domandavano la pronunzia della separazione personale e di omologa delle condizioni contestualmente precisate.
All'esito della trattazione scritta, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di separazione che avvalora l'irrimediabilità della crisi coniugale.
Le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti e conformi agli interessi della prole sicchè ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia la separazione personale tra le parti;
omologa le condizioni concordate nel ricorso;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelsardo di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 2009 Parte II Serie A n° 9); compensa le spese di causa.
LATINA, 11/11/2024
Il Presidente Estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
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