Articolo 1 della Legge 11 luglio 1956, n. 777
Articolo 2
Versione
16 agosto 1956
Art. 1.
Il Ministero dell'industria e del commercio, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, e' autorizzato a concedere:
a) borse di studio a laureati italiani che intendano effettuare corsi di studio e ricerche sperimentali, in Italia o all'estero, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;
b) premi e sussidi a cittadini italiani o stranieri.
in relazione allo svolgimento di particolari compiti atti a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo della ricerca, della coltivazione e dell'impiego degli idrocarburi in Italia.
Entrata in vigore il 16 agosto 1956