TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/01/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12936/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice dott.
Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 12936/2018 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti. Michael GISONDA e CASALINO Ciliberto, giusta procura in atti;
-appellante- contro
, in persona dell'amministratore di sostegno p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. FABIANO Pierpaolo, giusta procura in atti;
-appellata-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 9 I.1. – Con atto di citazione del 10/02/2016, ha Controparte_2 proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.
3572/2015, emesso dal Giudice di Pace di Bari il 24/07/2015, e notificato a mezzo servizio postale in data 03/09/2015 (con notifica perfezionatasi per il mancato ritiro dell'atto nel termine di dieci giorni), in favore di Controparte_1 per il pagamento della somma complessiva di euro 5.043,72, richiedendo in
[...] via preliminare, la sospensione della esecutorietà ex art 650 co. 2 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale e nel merito, accertato che le parti per espressa pattuizione contrattuale, hanno previsto la forma scritta per ogni variazione rispetto all'oggetto del contratto, dichiararsi la non debenza delle somme richieste dall'opposta per i lavori extracontrattuali e, per l'effetto, revocarsi e/o dichiararsi nullo o inefficacie il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, accertato e dichiarato che i lavori extracontrattuali non sono stati commissionati dalla bensì dal comproprietario Controparte_2 Pt_1 per finalità esclusive di quest'ultimo, dichiararsi la non debenza delle somme ingiunte e, per l'effetto, disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via gradata e riconvenzionale, valutata la non debenza delle somme corrisposte per le opere contrattualmente determinate, dichiararsi la compensazione di detto importo con quanto dovuto dalla opponente alla Controparte_2 [...] per le opere realmente eseguite ad essa attribuibili e per le Controparte_1 quali abbia tratto un'effettiva utilità, revocandosi in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di compensi e spese di causa.
Costituendosi in giudizio, la opposta ha Controparte_1 richiesto, in via preliminare dichiararsi, per mancanza di presupposti l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; nel merito rigettarsi siccome infondata in fatto e in diritto l'opposizione opposta e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 3572/2015; con vittoria di compensi e spese di causa.
Con la sentenza n. 882/2018, il Giudice di Pace di Bari ha accolto l'opposizione, e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo n. 3572/2015 del pagina 2 di 9 24/07/2015 opposto, e ha rigettato la domanda riconvenzionale, con condanna della opposta al pagamento delle spese di causa.
Avverso questa decisione, è insorta la Controparte_1 chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, di diritti, e onorari di lite. si è costituita in giudizio, instando per Controparte_2
l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., e nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza n. 882/2018 impugnata.
Con l'ordinanza del 27/09/2023, si è proceduto all'interruzione del processo, atteso il decreto n. 1014/2021 del 08/07/2021 e successiva modifica del
29/08/2022, emanato dal Giudice Tutelare di Bari, con il quale Parte_2 veniva nominato amministratore sostegno della odierna appellata.
Riassunto il giudizio, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è infine pervenuta all'udienza del 09/10/2024, all'esito della quale, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – L'esame delle questioni sorte nel corso del giudizio deve seguire l'ordine logico-giuridico.
II.1. – Osserva preliminarmente il Tribunale che l'istanza ex art.348 bis c.p.c. è assorbita della riserva della causa in decisione per la redazione della sentenza e che non si ravvisano gli estremi dell'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. poiché la lettura complessiva dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni ed i punti contestati della impugnata sentenza e delle relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., secondo l'interpretazione offerta dalla
Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., n. 27199/2017).
II.2. – Tanto premesso, deve essere prioritariamente esaminata l'eccezione
– già disattesa dal primo giudice ed espressamente riproposta dall'appellante – relativa all'ammissibilità dell'opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_2
pagina 3 di 9 Invero, come è noto, il giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ancorché unitario, si compone di due fasi logicamente distinte: una fase rescindente, volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui all'art 650 c.p.c. (ossia della circostanza che l'opponente non abbia avuto tempestiva conoscenza dell'ingiunzione per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore) e una fase - eventuale- rescissoria, volta all'accertamento della fondatezza della pretesa azionata con il monitorio opposto e, quindi, dalla fondatezza dei motivi di opposizione. È evidente che a questa seconda fase può pervenirsi solo nell'ipotesi in cui l'opposizione tardiva sia ritenuta ammissibile e, quindi, venga superata positivamente la fase rescindente;
in caso contrario, ovviamente, il giudizio si chiude, senza che possa e debba valutarsi la fondatezza del merito delle pretese delle parti.
Ciò chiarito in termini generali, con riferimento al primo motivo di appello, la ha eccepito la violazione dell'art. 650 c.p.c., da Controparte_1 parte del giudice di prime cure, il quale, con ordinanza del 12/05/2016, ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione tardiva esperita dalla opponente , sollevata dalla società opposta. Controparte_3
In particolare, già in sede di opposizione, la società costruttrice ha contestato l'asserito allontanamento volontario della dalla propria CP_2 residenza;
la mancanza di prova del caso fortuito o della forza maggiore che giustificavano l'opposizione ex art. 650 c.p.c.; la congruità del termine residuo per proporre un'opposizione tempestiva. Tuttavia, il giudice di prime cure ha ritenuto provate le circostanze giustificative del ricorso all'opposizione tardiva e addotte dalla , e pertanto, pronunciandosi nel merito, ha revocato il CP_2 decreto ingiuntivo.
Ora, nella specie, incontestata la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto perfezionatasi il 14/09/2015 per mancato ritiro dell'atto spedito a mezzo del servizio postale e recapitato presso l'indirizzo di residenza del destinatario il 04/09/2015, la , deducendo la sussistenza del caso fortuito CP_2
e/o della forza maggiore di cui all'art 650 c.p.c., ha sostenuto l'impossibilità di venire a conoscenza della ricezione dell'atto notificatole a causa delle sue precarie pagina 4 di 9 condizioni di salute, che la costringevano ad allontanarsi dalla propria residenza, dapprima a seguito del ricovero presso l'ente ospedaliero San Giovanni
Addolorata in Roma (dal 03/09/2015 al 19/09/2015), successivamente (e fino al
20/10/2015), a seguito del temporaneo trasferimento presso la residenza dell'amica in Roma. Parte_3
La , pertanto, ha allegato che soltanto in data 19/01/2016, ha CP_2 appreso dell'esistenza dell'atto notificatole poiché - avvisata per mezzo del proprio difensore, dal legale della recatasi l'ufficio Controparte_1 postale competente, riusciva a ritirare materialmente l'atto notificatole e a proporre dunque l'atto di opposizione (nel termine di dieci giorni dalla notifica del pignoramento immobiliare eseguita il 02/02/2016).
A sostegno di tale assunto, parte attrice ha prodotto copia della cartella clinica attestante la durata della degenza (dal 03/09/2015 al 19/09/2015) (doc. 1 prod. fascicolo opponente), nonché la copia della dichiarazione resa dalla
[...]
, la quale confermava di aver ospitato presso la propria residenza in Parte_3
Roma la dal 19/09/2015 al 20/10/2015 (doc. 3 prod. fascicolo CP_2 opponente).
Così ricostruito il quadro fattuale emergente dalle stesse allegazioni di parte attrice, l'opposizione deve considerarsi inammissibile, per plurime concorrenti ragioni.
Invero, atteso il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650
c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza” (Cass.
n. 17922 del 04/07/2019 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25737 del 24/10/2008; Cass.
pagina 5 di 9 sentenza n. 3769 del 15/03/2001), ritenuta la notifica del decreto ingiuntivo regolare (e nessuna obiezione, sul punto, è stata sollevata dall'opponente),
l'odierna appellata avrebbe dunque dovuto provare che la mancata tempestiva conoscenza del decreto monitorio era dipesa da caso fortuito o forza maggiore.
Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che il fatto impeditivo addotto
(l'allontanamento dalla propria residenza per le precarie condizioni di salute) è dimostrato esclusivamente (e fino al 19/09/2015) dalla cartella clinica attestante la durata della degenza ospedaliera (dal 03/09/2015 al 19/09/2015) (doc. 1 prod. fascicolo opponente). La dichiarazione resa dalla (doc. 3 prod. Parte_3 fascicolo opponente) non presenta invero una autosufficiente valenza dimostrativa e, in quanto tale, è inidonea, ex se, a corroborare l'assunto difensivo, in ossequio al principio per cui “le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia” (Cass., n. 24976 del 23/10/2017). D'altronde, la dichiarazione in questione non può neppure costituire una scrittura proveniente da terzo, liberamente valutabile dal giudice, essendo la stessa redatta e finalizzata in funzione volutamente probatoria di una tesi di parte, con la conseguenza che l'attestazione si risolve in una sorta di testimonianza scritta, inammissibile, perché fornita senza le garanzie del contraddittorio, di cui all'art. 244 c.c. e segg., che nella specie risulterebbero eluse (cfr. Cass., n. 5440 del 05/03/2010). La relativa richiesta di prova testimoniale, non accolta dal primo giudice, è peraltro da ritenersi ormai preclusa, non essendo stata reiterata dalla opponente odierna appellata né in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado né in sede di costituzione nel presente giudizio di gravame.
pagina 6 di 9 Inoltre, tale circostanza, quand'anche ritenuta provata, non può integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, non essendo ravvisabile, nella specie, alcuna situazione esterna oggettivamente imprevedibile e non ricollegabile alla volontà della debitrice ingiunta tale da integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore.
Invero, anche a voler ritenere dimostrato il fatto che l'opponente si fosse trovata lontana dalla residenza per motivi di salute, la circostanza non potrebbe essere valutata quale forza maggiore ostativa alla conoscenza del provvedimento monitorio ritualmente notificato, considerato che l'opponente ben avrebbe potuto, anche in epoca antecedente al temporaneo trasferimento presso l'abitazione dell'amica, adottare le cautele idonee a consentirle la conoscenza della corrispondenza pervenuta presso il suo indirizzo nel periodo della convalescenza.
Al contrario, configurandosi tale circostanza come fatto volontario imputabile alla , alla medesima deve essere imputato il mancato uso di CP_2 cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza.
A ciò si aggiunga, infine, l'ulteriore rilievo per cui, in base alle stesse allegazioni della debitrice ingiunta, essendo l'ospitalità presso l'abitazione dell'amica asseritamente cessata il 20/10/2015 e avendo dunque l'attrice fatto contestualmente rientro nella propria residenza, l'allegata causa ostativa alla conoscenza del provvedimento monitorio sarebbe in ogni caso venuta meno prima della scadenza del termine per proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.
(24/10/2015), in difetto della puntuale allegazione e dimostrazione di ulteriori oggettivi impedimenti.
Pertanto, ritenuto pacifico che il decreto ingiuntivo è giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, così raggiungendo il suo scopo e consentendo, in astratto, al destinatario di venire a conoscenza dell'atto notificato, è sfornito di adeguato supporto probatorio il nesso di causalità tra l'evento allegato e la mancata tempestiva conoscenza dell'atto.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'appello risulta pertanto fondato e l'opposizione tardiva spiegata da parte attrice deve essere pagina 7 di 9 dichiarata inammissibile, il che preclude il passaggio alla fase rescissoria del giudizio, determinando l'assorbimento di ogni ulteriore questione.
III. – L'accoglimento del gravame, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, comporta un nuovo regolamento delle spese processuali (è principio consolidato quello per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale: tra le tante, Cass., n. 6259/2014).
Le spese del doppio grado di giudizio vanno regolate secondo la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
a) ACCOGLIE l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata:
a.1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e Controparte_2 per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3572/2015, adottato dal Giudice di
Pace di Bari il 24/07/2015, e notificato a mezzo servizio postale in data
04/09/2015, che diviene esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
b) CONDANNA la parte appellata alla rifusione, in favore dell'appellante
[...]
, delle spese processuali, che liquida: Controparte_1
b.1) per il giudizio di primo grado, in € 1.265, per compensi difensivi, oltre a rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
b.2) per il giudizio di appello, in euro € 174 per esborsi e in € 1.276 per compensi difensivi, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
pagina 8 di 9 b.3) pone definitivamente le spese della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado a carico della appellata.
Bari, 30 gennaio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice dott.
Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 12936/2018 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti. Michael GISONDA e CASALINO Ciliberto, giusta procura in atti;
-appellante- contro
, in persona dell'amministratore di sostegno p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. FABIANO Pierpaolo, giusta procura in atti;
-appellata-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 9 I.1. – Con atto di citazione del 10/02/2016, ha Controparte_2 proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.
3572/2015, emesso dal Giudice di Pace di Bari il 24/07/2015, e notificato a mezzo servizio postale in data 03/09/2015 (con notifica perfezionatasi per il mancato ritiro dell'atto nel termine di dieci giorni), in favore di Controparte_1 per il pagamento della somma complessiva di euro 5.043,72, richiedendo in
[...] via preliminare, la sospensione della esecutorietà ex art 650 co. 2 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale e nel merito, accertato che le parti per espressa pattuizione contrattuale, hanno previsto la forma scritta per ogni variazione rispetto all'oggetto del contratto, dichiararsi la non debenza delle somme richieste dall'opposta per i lavori extracontrattuali e, per l'effetto, revocarsi e/o dichiararsi nullo o inefficacie il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, accertato e dichiarato che i lavori extracontrattuali non sono stati commissionati dalla bensì dal comproprietario Controparte_2 Pt_1 per finalità esclusive di quest'ultimo, dichiararsi la non debenza delle somme ingiunte e, per l'effetto, disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via gradata e riconvenzionale, valutata la non debenza delle somme corrisposte per le opere contrattualmente determinate, dichiararsi la compensazione di detto importo con quanto dovuto dalla opponente alla Controparte_2 [...] per le opere realmente eseguite ad essa attribuibili e per le Controparte_1 quali abbia tratto un'effettiva utilità, revocandosi in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di compensi e spese di causa.
Costituendosi in giudizio, la opposta ha Controparte_1 richiesto, in via preliminare dichiararsi, per mancanza di presupposti l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; nel merito rigettarsi siccome infondata in fatto e in diritto l'opposizione opposta e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 3572/2015; con vittoria di compensi e spese di causa.
Con la sentenza n. 882/2018, il Giudice di Pace di Bari ha accolto l'opposizione, e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo n. 3572/2015 del pagina 2 di 9 24/07/2015 opposto, e ha rigettato la domanda riconvenzionale, con condanna della opposta al pagamento delle spese di causa.
Avverso questa decisione, è insorta la Controparte_1 chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, di diritti, e onorari di lite. si è costituita in giudizio, instando per Controparte_2
l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., e nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza n. 882/2018 impugnata.
Con l'ordinanza del 27/09/2023, si è proceduto all'interruzione del processo, atteso il decreto n. 1014/2021 del 08/07/2021 e successiva modifica del
29/08/2022, emanato dal Giudice Tutelare di Bari, con il quale Parte_2 veniva nominato amministratore sostegno della odierna appellata.
Riassunto il giudizio, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è infine pervenuta all'udienza del 09/10/2024, all'esito della quale, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – L'esame delle questioni sorte nel corso del giudizio deve seguire l'ordine logico-giuridico.
II.1. – Osserva preliminarmente il Tribunale che l'istanza ex art.348 bis c.p.c. è assorbita della riserva della causa in decisione per la redazione della sentenza e che non si ravvisano gli estremi dell'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. poiché la lettura complessiva dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni ed i punti contestati della impugnata sentenza e delle relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., secondo l'interpretazione offerta dalla
Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., n. 27199/2017).
II.2. – Tanto premesso, deve essere prioritariamente esaminata l'eccezione
– già disattesa dal primo giudice ed espressamente riproposta dall'appellante – relativa all'ammissibilità dell'opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_2
pagina 3 di 9 Invero, come è noto, il giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ancorché unitario, si compone di due fasi logicamente distinte: una fase rescindente, volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui all'art 650 c.p.c. (ossia della circostanza che l'opponente non abbia avuto tempestiva conoscenza dell'ingiunzione per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore) e una fase - eventuale- rescissoria, volta all'accertamento della fondatezza della pretesa azionata con il monitorio opposto e, quindi, dalla fondatezza dei motivi di opposizione. È evidente che a questa seconda fase può pervenirsi solo nell'ipotesi in cui l'opposizione tardiva sia ritenuta ammissibile e, quindi, venga superata positivamente la fase rescindente;
in caso contrario, ovviamente, il giudizio si chiude, senza che possa e debba valutarsi la fondatezza del merito delle pretese delle parti.
Ciò chiarito in termini generali, con riferimento al primo motivo di appello, la ha eccepito la violazione dell'art. 650 c.p.c., da Controparte_1 parte del giudice di prime cure, il quale, con ordinanza del 12/05/2016, ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione tardiva esperita dalla opponente , sollevata dalla società opposta. Controparte_3
In particolare, già in sede di opposizione, la società costruttrice ha contestato l'asserito allontanamento volontario della dalla propria CP_2 residenza;
la mancanza di prova del caso fortuito o della forza maggiore che giustificavano l'opposizione ex art. 650 c.p.c.; la congruità del termine residuo per proporre un'opposizione tempestiva. Tuttavia, il giudice di prime cure ha ritenuto provate le circostanze giustificative del ricorso all'opposizione tardiva e addotte dalla , e pertanto, pronunciandosi nel merito, ha revocato il CP_2 decreto ingiuntivo.
Ora, nella specie, incontestata la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto perfezionatasi il 14/09/2015 per mancato ritiro dell'atto spedito a mezzo del servizio postale e recapitato presso l'indirizzo di residenza del destinatario il 04/09/2015, la , deducendo la sussistenza del caso fortuito CP_2
e/o della forza maggiore di cui all'art 650 c.p.c., ha sostenuto l'impossibilità di venire a conoscenza della ricezione dell'atto notificatole a causa delle sue precarie pagina 4 di 9 condizioni di salute, che la costringevano ad allontanarsi dalla propria residenza, dapprima a seguito del ricovero presso l'ente ospedaliero San Giovanni
Addolorata in Roma (dal 03/09/2015 al 19/09/2015), successivamente (e fino al
20/10/2015), a seguito del temporaneo trasferimento presso la residenza dell'amica in Roma. Parte_3
La , pertanto, ha allegato che soltanto in data 19/01/2016, ha CP_2 appreso dell'esistenza dell'atto notificatole poiché - avvisata per mezzo del proprio difensore, dal legale della recatasi l'ufficio Controparte_1 postale competente, riusciva a ritirare materialmente l'atto notificatole e a proporre dunque l'atto di opposizione (nel termine di dieci giorni dalla notifica del pignoramento immobiliare eseguita il 02/02/2016).
A sostegno di tale assunto, parte attrice ha prodotto copia della cartella clinica attestante la durata della degenza (dal 03/09/2015 al 19/09/2015) (doc. 1 prod. fascicolo opponente), nonché la copia della dichiarazione resa dalla
[...]
, la quale confermava di aver ospitato presso la propria residenza in Parte_3
Roma la dal 19/09/2015 al 20/10/2015 (doc. 3 prod. fascicolo CP_2 opponente).
Così ricostruito il quadro fattuale emergente dalle stesse allegazioni di parte attrice, l'opposizione deve considerarsi inammissibile, per plurime concorrenti ragioni.
Invero, atteso il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650
c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza” (Cass.
n. 17922 del 04/07/2019 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25737 del 24/10/2008; Cass.
pagina 5 di 9 sentenza n. 3769 del 15/03/2001), ritenuta la notifica del decreto ingiuntivo regolare (e nessuna obiezione, sul punto, è stata sollevata dall'opponente),
l'odierna appellata avrebbe dunque dovuto provare che la mancata tempestiva conoscenza del decreto monitorio era dipesa da caso fortuito o forza maggiore.
Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che il fatto impeditivo addotto
(l'allontanamento dalla propria residenza per le precarie condizioni di salute) è dimostrato esclusivamente (e fino al 19/09/2015) dalla cartella clinica attestante la durata della degenza ospedaliera (dal 03/09/2015 al 19/09/2015) (doc. 1 prod. fascicolo opponente). La dichiarazione resa dalla (doc. 3 prod. Parte_3 fascicolo opponente) non presenta invero una autosufficiente valenza dimostrativa e, in quanto tale, è inidonea, ex se, a corroborare l'assunto difensivo, in ossequio al principio per cui “le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia” (Cass., n. 24976 del 23/10/2017). D'altronde, la dichiarazione in questione non può neppure costituire una scrittura proveniente da terzo, liberamente valutabile dal giudice, essendo la stessa redatta e finalizzata in funzione volutamente probatoria di una tesi di parte, con la conseguenza che l'attestazione si risolve in una sorta di testimonianza scritta, inammissibile, perché fornita senza le garanzie del contraddittorio, di cui all'art. 244 c.c. e segg., che nella specie risulterebbero eluse (cfr. Cass., n. 5440 del 05/03/2010). La relativa richiesta di prova testimoniale, non accolta dal primo giudice, è peraltro da ritenersi ormai preclusa, non essendo stata reiterata dalla opponente odierna appellata né in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado né in sede di costituzione nel presente giudizio di gravame.
pagina 6 di 9 Inoltre, tale circostanza, quand'anche ritenuta provata, non può integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, non essendo ravvisabile, nella specie, alcuna situazione esterna oggettivamente imprevedibile e non ricollegabile alla volontà della debitrice ingiunta tale da integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore.
Invero, anche a voler ritenere dimostrato il fatto che l'opponente si fosse trovata lontana dalla residenza per motivi di salute, la circostanza non potrebbe essere valutata quale forza maggiore ostativa alla conoscenza del provvedimento monitorio ritualmente notificato, considerato che l'opponente ben avrebbe potuto, anche in epoca antecedente al temporaneo trasferimento presso l'abitazione dell'amica, adottare le cautele idonee a consentirle la conoscenza della corrispondenza pervenuta presso il suo indirizzo nel periodo della convalescenza.
Al contrario, configurandosi tale circostanza come fatto volontario imputabile alla , alla medesima deve essere imputato il mancato uso di CP_2 cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza.
A ciò si aggiunga, infine, l'ulteriore rilievo per cui, in base alle stesse allegazioni della debitrice ingiunta, essendo l'ospitalità presso l'abitazione dell'amica asseritamente cessata il 20/10/2015 e avendo dunque l'attrice fatto contestualmente rientro nella propria residenza, l'allegata causa ostativa alla conoscenza del provvedimento monitorio sarebbe in ogni caso venuta meno prima della scadenza del termine per proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.
(24/10/2015), in difetto della puntuale allegazione e dimostrazione di ulteriori oggettivi impedimenti.
Pertanto, ritenuto pacifico che il decreto ingiuntivo è giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, così raggiungendo il suo scopo e consentendo, in astratto, al destinatario di venire a conoscenza dell'atto notificato, è sfornito di adeguato supporto probatorio il nesso di causalità tra l'evento allegato e la mancata tempestiva conoscenza dell'atto.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'appello risulta pertanto fondato e l'opposizione tardiva spiegata da parte attrice deve essere pagina 7 di 9 dichiarata inammissibile, il che preclude il passaggio alla fase rescissoria del giudizio, determinando l'assorbimento di ogni ulteriore questione.
III. – L'accoglimento del gravame, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, comporta un nuovo regolamento delle spese processuali (è principio consolidato quello per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale: tra le tante, Cass., n. 6259/2014).
Le spese del doppio grado di giudizio vanno regolate secondo la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
a) ACCOGLIE l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata:
a.1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e Controparte_2 per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3572/2015, adottato dal Giudice di
Pace di Bari il 24/07/2015, e notificato a mezzo servizio postale in data
04/09/2015, che diviene esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
b) CONDANNA la parte appellata alla rifusione, in favore dell'appellante
[...]
, delle spese processuali, che liquida: Controparte_1
b.1) per il giudizio di primo grado, in € 1.265, per compensi difensivi, oltre a rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
b.2) per il giudizio di appello, in euro € 174 per esborsi e in € 1.276 per compensi difensivi, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
pagina 8 di 9 b.3) pone definitivamente le spese della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado a carico della appellata.
Bari, 30 gennaio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 9 di 9