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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 05/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2783/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2783/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 5 febbraio 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Giuseppe Siciliano, sono comparsi:
Per , nessuno compare. Parte_1 Per l'avv. BARBARO DR, oggi sostituito dall'avv. Simona Controparte_1
GAIARDELLI.
Il Giudice invita il procuratore di parte convenuta opposta a precisare le conclusioni.
L'avv. GAIARDELLI discute la causa richiamando gli atti e, in particolare, la memoria depositata in data 20 dicembre 2024, precisando altresì le conclusioni come in detto atto rassegnate / richiamate.
Dopo la sopra descritta discussione orale, il Giudice – opportunamente e previamente ritiratosi in camera di consiglio - pronuncia sentenza dandone lettura (emissione / lettura ore 16,30).
Esonera i procuratori delle parti dall'onere di presenza fisica alla lettura del dispositivo della sentenza.
Il Giudice
dott. Giuseppe Siciliano
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2783/2022 promossa da:
(C.F. ), già con il patrocinio dell'avv. MARTINETTI Parte_1 C.F._1
MAURIZIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MARTINETTI MAURIZIO (con revoca / dismissione di mandato in data 30 giugno 2024 e senza costituzione di nuovo difensore).
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARO Controparte_1 P.IVA_1
DR e dell'avv. SIMONA GAIARDELLI, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. BARBARO DR
CONVENUTO/I - OPPOSTO causa avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo su credito derivante da contratto di prestito personale.
___________________
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice in opposizione, le conclusioni da intendersi quelle rassegnate in atto introduttivo (non è stata depositata memoria n° 1 ex art. 183 6° comma CPC, nessun foglio di precisazione delle conclusioni è stato depositato prima dell'udienza di p.c., nessuno è comparso alla stessa udienza di precisazione delle conclusioni). .
- Per parte convenuta in opposizione, le conclusioni sono state richiamate all'udienza del 5 dicembre 2024, richiamate in memoria del 20 dicembre 2024, ribadite in udienza di p.c. del 5 febbraio '25 e da intendersi, non solo riportate a verbale, ma anche qui integralmente trascritte.
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva pagina 2 di 9 Con atto di citazione datato 2 dicembre 20222 il sig. (con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Maurizio MARTINETTI) proponeva opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 908/2022 del
17/10/2022 RG n. 2107/2022 emesso dal Tribunale di Novara in data 14/10/2022 e con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 7.669,74= (oltre gli interessi legali e le spese della procedura) in favore di già Controparte_1 CP_1
A sostegno della proposta opposizione, la parte opponente, in via di estrema sintesi, assumeva il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, sosteneva una mancata prova del credito azionato e asseriva illegittimità degli interessi contrattualmente previsti (con le conseguenze di legge per il caso di prova ed accertamento interessi usurari).
In data 8 giugno 2023, si costituiva in giudizio (con il patrocinio dell'avv. CP_1
Alessandro BARBARO, dell'avv. Luigi TINUZZO e dell'avv. Simona GAIARDELLI), contestando le difese dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza di trattazione (tenutasi, seppur mediante trattazione scritta, in data
13 giugno 2023), veniva concessa la P.E. al d.i. opposto , venivano concessi i termini ex art. 183 6° comma CPC e con rinvio al 17 gennaio 2024.
Nel frattempo, veniva acquisito verbale negativo di mediazione (per effetto della mancata adesione dell'opponente), con perfezionamento della condizione di procedibilità.
Nei termini sopra concessi, parte opposta depositava la sola memoria n° 2) ex art. 183 6° comma CPC, mentre parte opponente non si avvaleva di nessuna delle facoltà dei termini concessi.
Alla predetta udienza del 17 gennaio 2024, comparivano i procuratori delle parti e, in particolare, il procuratore di parte attrice chiedeva, tra il resto, che il giudice formulasse una proposta ex art. 185 bis CPC;
proposta che veniva effettivamente formulata con provvedimento in data 30 aprile
2024.
Alla successiva udienza del 10 luglio 2024 (finalizzata proprio per prendere atto dell'adesione o meno delle parti alla proposta formulata del giudice), nessuno compariva per l'opponente e la causa rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione al 5 febbraio '25.
È opportuno evidenziare che nelle more (più precisamente, in data 30 giugno 2024) veniva depositata revoca del mandato già conferito all'avv. MARTINETTI e, anche in relazione a ciò e cioè anche per consentire la costituzione di nuovo difensore per conto dell'opponente, veniva disposto congruo rinvio per “discussione”.
pagina 3 di 9 In ogni caso, all'udienza del 5 febbraio '25 compariva il solo procuratore di parte convenuta opposta, nessuno compariva per l'attore opponente (e – nelle more – nessun procuratore si costituiva per il sig. ). All'esito della stessa udienza, viene emessa la qui di seguito stesa sentenza. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dato per dimostrato il rapporto contrattuale tra le parti (non solo in quanto di per sé non specificamente e validamente messo in discussione nella sua sussistenza, ma soprattutto perché documentalmente dimostrato), appare opportuno valutare la domanda sostanziale (svolta inizialmente in via monitoria) di nei confronti del sig. alla luce dei motivi di CP_1 Pt_1
opposizione proposti da quest'ultimo.
Superata l'eccepita questione del mancato esperimento della mediazione (… questione sollevata dall'opponente, che – peraltro – poi non ha aderito alla procedura ritualmente attivata dall'opposta e conclusasi con verbale prodotto quale doc. 5 del fascicolo …), la questione che andrà per CP_1
prima affrontata e analizzata è quella relativa alla prova dell'ammontare del credito.
Tuttavia, detta prova non può che ritenersi raggiunta.
Posto che (con il contratto n. 20973881 e con il contratto n. 101153417689) CP_1
effettivamente erogava, in favore del sig. somme (per la maggior parte, a titolo di Parte_1
prestito e, in minor misura, a titolo di linea di credito), evidentemente, da restituire, non potranno che condividersi le ulteriori considerazioni svolte da parte convenuta opposta e che – per praticità e completezza – vengono qui di seguito riproposte testualmente:
“… Il suddetto importo, maggiorato degli interessi ammontanti ad € 2.952,68, si sarebbe dovuto rifondere con n. 72 rate mensili da € 145,44, per un importo di € 10.471,68; oltre l'imposta sostitutiva applicata al contratto per € 18,80, le spese di incasso e di gestione pratica per € 72,00, le spese di invio di comunicazioni periodiche per € 2,80. Per un totale di € 10.565,28.
La somma erogata veniva così ripartita: - quanto ad € 7.000,00 a mezzo bonifico su conto corrente intestato al sig. - quanto ad € 414,00 corrisposti direttamente alla compagnia assicurativa per il pagamento Parte_1 anticipato della polizza sottoscritta dal cliente;
- quanto, infine, ad € 105,00 a titolo di spese di istruttoria.
Il sig. si rendeva moroso nel pagamento delle rate mensili di rimborso e stante il perdurare Parte_1 dell'inadempimento, così come si desume dalla certificazione ex art. 50 T.U.B., il sig. , ad oggi, Parte_1 risulta debitore delle seguenti somme:
- Rate del finanziamento scadute e non pagate € 878,64
- Capitale residuo € 5.286,69
- Totale € 6.165,33 Oltre gli interessi al tasso legale sul capitale residuo e sulla quota di capitale delle rate scadute e non pagate ai sensi dell'art. 1284 c.c. dal 01/10/2021 al soddisfo.
Con il contratto n. 101153417689 la (già , a seguito di richiesta Controparte_1 CP_1 di apertura di una linea di credito rateale connessa con l'uso di una carta di credito, formulata in data 07/03/2016 ed autorizzata in pari data, concedeva, in favore del sig. , un'apertura di credito su Parte_1
pagina 4 di 9 carta di credito pari ad € 1.500,00. Il sig. , non avendo provveduto ad effettuare il pagamento Parte_1 dell'intera somma degli acquisti effettuati con la carta di credito, veniva costituito in mora ex art. 1219 c.c. con lettera del 31/07/2021. Il sig. non ha provveduto ad estinguere la propria posizione debitoria e Parte_1 risulta, pertanto, alla data del 17/05/2022, debitore della somma di € 1.504,41, oltre interessi legali ex art. 1284
c.c. dal 01/08/2021 fino all'effettivo soddisfo.
, ha fornito piena prova del credito preteso, sia nell'an che nel quantum, e ciò ha fatto Controparte_1 mediante la produzione:
1) contratto n. 20973881 – Prestito personale, (i) contratto di finanziamento, (ii) lettera di decadenza dal beneficio del termine, (iii) successiva lettera di messa in mora, (iv) piano di ammortamento, (v) certificazione ex art. 50 tub. (vi) estratto conto integrale dal quale è possibile evincere le rate pagate, le rate insolute ed il capitale residuo.
2) contratto n. 101153417689 – Apertura di credito
(i) contratto, (ii) lettera di decadenza dal beneficio del termine, (iii) successiva lettera di messa in mora, (iv) certificazione ex art. 50 tub (v) estratto conto integrale.
A fronte di ciò e dell'allegazione relativa al credito dovuto l'odierno opponente, lungi dal provare l'intervento di alcun fatto estintivo del proprio debito, si è limitato a operare una generica contestazione sulla somma ingiunta. Infatti, il debitore non può limitarsi ad una generica contestazione ma deve indicare in modo specifico quali siano gli addebiti che ritiene non dovuti, specificando quali siano le poste. …”
Possono poi ritenersi superate anche le questioni sollevate dall'opponente circa il deposito in copia della documentazione contrattuale;
infatti per il prestito personale:
“Il contratto depositato è l'originale essendo stato firmato mediante Compass Key, La Compass Key è la Firma Elettronica che offre ai propri clienti ai sensi dell'articolo 55, comma 2, CP_1 lettera a) DPMC del 22 febbraio 2013. Il servizio permette di sottoscrivere validamente contratti di prodotti finanziari che hanno la stessa efficacia giuridica e probatoria riconosciuta dal nostro ordinamento alle scritture private (art. 2702 del codice civile) Infatti alla richiesta del prodotto veniva attivato contestualmente il servizio di Firma Grafometrica. …”
Per il contratto di apertura di credito (che comunque coinvolge una parte minoritaria delle somme richieste):
“… La copia depositata è la copia della Banca. La parte che disconosce un contratto deve fornire elementi a supporto del disconoscimento, provando specifici elementi di difformità. Inoltre, per giurisprudenza costante il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2) cod. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa. (cfr. Cass. Sez. 3 n. 9439 del 21/04/2010; Cass. Sez. 3 n. 16998 del 20/08/2015; Cass. Sez. 6-1
n. 13425 del 13/06/2014).illegittime, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. …”
A ciò si aggiunga, non solo il fatto che l'opponente non abbia poi in alcun modo riproposto dette contestazioni nelle uniche rassegnate conclusioni, ossia in citazione (contestazioni che non paiono neppure poter assurgere a rango di vero e proprio “disconoscimento”), ma anche come non risulti vi pagina 5 di 9 abbia insistito nel corso del giudizio (anche per effetto di mancata comparizione in udienza) e si tenga conto pure del fatto che non abbia addotto nessun elemento ulteriore nei termini concessi ex art. 183 6°
Cont comma e ciò anche alla luce della rilevanza dei parziali pagamenti effettuati (che – in qualche modo – precludono la contestazione in esame)…
Sempre in merito alla prova della debenza delle somme richieste e, in particolare, in merito all'inadempimento da parte dell'odierno opponente e alla sua “prova”, è appena il caso di richiamare il principio generale secondo il quale il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto (circostanza – di per sé – non contestata) e non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo (la cui prova incombe al debitore e ciò anche in base al principio di “prossimità della prova”: vedi in tal senso vedi, Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza
21512 / 2019). Incombe invece sul convenuto ed asserito debitore dimostrare e provare eventuali fatti, appunto, estintivi, modificativi o impeditivi (come, tra il resto, l'illegittimità del contratto, sotto il profilo degli interessi applicati / previsti); infatti, l'articolo 2697 C.C., rubricato proprio come “onere della prova”, recita: Chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In altre parole, colui che contesta l'esistenza dei fatti evidenziati in giudizio ha l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o di provare eventuali altri fatti che abbiano contribuito a modificare o far venire meno il diritto vantato (i cosiddetti fatti impeditivi, modificativi ed estintivi).
____________
Si passi ora ad esaminare i motivi di opposizione legati all'applicazione / previsione degli interessi;
alla luce dell'unico atto difensivo in fascicolo attoreo, si può ritenere che lo stesso opponente abbia eccepito una generica illegittimità degli interessi previsti / applicati;
e ciò senza neppure proporre
– come già rilevato dallo scrivente in provvedimento istruttorio emesso nel corso dell'epigrafato giudizio - una contestazione specifica o, meglio ancora, munita di un'analisi contenuta, come spesso avviene, in valida “perizia di parte”. Infatti, secondo principio ribadito da giurisprudenza di merito
(principio che lo scrivente ritiene condivisibile): “… la contestazione riguardante l'usurarietà dei tassi
d'interesse applicati non può essere generica (come è stata nel caso di specie) … Nella fattispecie parte opponente non ha specificamente contestato le pattuizioni contenute in contratto e il computo degli interessi applicati dalla società con raffronto al tasso soglia vigente al momento della stipula;
pagina 6 di 9 neppure ha prodotto una diversa ricostruzione dei rapporti contabili tra le parti eventualmente a mezzo di una verifica tecnica di parte” (in tal senso, Trib. Enna, Sent. nr. 252/2019).
In effetti, già in provvedimento emesso in data 13 giugno 2023 (e con il quale veniva concessa la P.E.), lo scrivente rilevava quanto segue:
• Valutata, allo stato, sotto un profilo meramente “prognostico” e alla luce di quanto appena evidenziato, la prova finora fornita dalle parti, ove, da un lato e per quanto attiene parte convenuta opposta, oltre al fascicolo monitorio, è stata prodotta ulteriore documentazione (vedasi docc. 3 e 4 in aggiunta proprio al fascicolo monitorio), mentre ritenuto, dall'altro, che l'opponente non pare aver basato la propria difesa su prova scritta che possa dimostrare le ragioni di opposizione (in analoghi casi, a prescindere dalla valenza probatoria, l'opponente deposita una perizia di parte, mentre nel caso de quo non ha provveduto neppure in tal senso); peraltro, si può affermare che l'opposizione non può qualificarsi neppure di “pronta soluzione” (… l'opponente, tra il resto, ha contestato il calcolo degli interessi, ma – allo stato – ciò non può che rappresentar una mera asserzione, che potrà – magari ed eventualmente – emergere in sede istruttoria);
Pertanto, le questioni relative agli interessi applicati / contrattualmente previsti (sia sotto il profilo di una loro illegittimità per essere “usurari”, sia sotto il profilo di una loro non corretta applicazione od anche per meri errori di calcolo), non paiono adeguatamente formulate, non paiono in alcun modo sviluppate e non paiono in alcun modo dimostrate (se non altro in applicazione del generale principio sull'onere probatorio di cui all'art. 2697 CC).
____________
Il panorama probatorio (che ha portato, come appena evidenziato, comunque già alla concessione della P.E. del decreto ingiuntivo qui opposto) non è mutato… più precisamente, parte opponente non ha assolto l'onere in capo alla stessa circa la prova, ad es., di fatti modificativi / estintivi oppure di circostanze meramente asserite (illegittimità del contratto… o scorrettezza degli interessi applicati…). Panorama probatorio che, come anche già argomentato al primo punto della parte motiva di cui alla presente sentenza, non può che far ritenere dimostrata la pretesa di e non può CP_1
che far emergere, come osservato appena qui sopra (ossia, nel secondo punto della parte motiva di cui alla presente sentenza), l'infondatezza delle ulteriori questioni sollevate da parte opponente in merito agli interessi applicati / previsti.
Solamente ad abundantiam e solamente per rafforzare detti convincimenti non si può ignorare anche il contegno processuale della parte attrice in opposizione:
pagina 7 di 9 a) Parte opponente ha eccepito il mancato espletamento della mediazione, ma - poi - una volta attivata la stessa, non vi ha aderito… è comportamento contraddittorio e non certo utile alla sempre auspicabile soluzione conciliativa (o – almeno – ad un tentativo di raggiungimento di detto risultato…).
b) Parte attrice in opposizione ha chiesto al giudice di formulare una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis CPC, salvo poi non comparire all'udienza fissata proprio per verificare la posizione delle parti in merito a detta proposta (… di fatto, quindi, neppure esprimendosi su detta proposta…).
c) Parte opponente, nonostante il considerevole lasso di tempo tra la revoca del mandato conferito al procuratore inizialmente incaricato e l'udienza di discussione, non si è costituita mediante nuovo difensore e non è neppure comparsa a detta udienza…
Trattasi di comportamenti tutti valutabili ex art. 116 CPC;
come noto, dal comportamento della parte il giudice può trarre «argomenti di prova», pur senza basare in via esclusiva la decisione, che va comunque adottata e motivata tenendo conto di tutte le altre risultanze (in tal senso, Cass. civ., n.
443/02). Nel caso de quo, a fronte di un panorama probatorio già chiaro (vedasi riflessioni in merito nei due punti sopra sviluppati), il sopra descritto “contegno” di parte opponente, se non valutabile come esclusivo “argomento di prova”, rappresenta sicuramente un elemento che rafforza le considerazioni già svolte dallo scrivente.
Dal che un inevitabile e totale rigetto dell'opposizione proposta.
__________________________________________
Le spese di lite vengono comunque allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti, in considerazione del valore della presente causa;
per individuare lo stesso valore, lo scrivente ritiene che esso debba necessariamente coincidere con il capitale portato nel decreto ingiuntivo opposto, che si pone nello scaglione tra i tra i 5.201,00= e i
26.001,00= euro, applicando i valori minimi dello stesso scaglione (e ciò sia per la vicinanza del valore della causa al minimo dello scaglione e sia alla luce della ridotta attività processuale effettivamente espletata, nonostante alcuni rinvii), senza alcuna riduzione (e ciò anche per il sopra descritto contegno di parte attrice in opposizione: in particolare, mancata adesione alla mediazione e mancata presa di posizione circa la proposta dello scrivente ), neppure per la fase istruttoria, da ritenersi comunque pagina 8 di 9 svolta, se non altro per deposito seconda memoria da parte dell'opposta… ; liquidazione, in conclusione, corrispondente ad € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), nulla disponendo in punto esposti (e ciò in considerazione della posizione processuale di convenuta della parte vittoriosa), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- respinge integralmente l'opposizione proposta dal sig. , poiché infondata Parte_1 in fatto ed in diritto;
per l'effetto, conferma il D.I. opposto, ossia il decreto ingiuntivo n.
908/2022 del 17/10/2022 RG n. 2107/2022.
- Condanna parte attrice in opposizione alla refusione delle spese legali in favore della convenuta in opposizione, liquidando le stesse in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, €
389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara lì 5 feb. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2783/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 5 febbraio 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Giuseppe Siciliano, sono comparsi:
Per , nessuno compare. Parte_1 Per l'avv. BARBARO DR, oggi sostituito dall'avv. Simona Controparte_1
GAIARDELLI.
Il Giudice invita il procuratore di parte convenuta opposta a precisare le conclusioni.
L'avv. GAIARDELLI discute la causa richiamando gli atti e, in particolare, la memoria depositata in data 20 dicembre 2024, precisando altresì le conclusioni come in detto atto rassegnate / richiamate.
Dopo la sopra descritta discussione orale, il Giudice – opportunamente e previamente ritiratosi in camera di consiglio - pronuncia sentenza dandone lettura (emissione / lettura ore 16,30).
Esonera i procuratori delle parti dall'onere di presenza fisica alla lettura del dispositivo della sentenza.
Il Giudice
dott. Giuseppe Siciliano
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2783/2022 promossa da:
(C.F. ), già con il patrocinio dell'avv. MARTINETTI Parte_1 C.F._1
MAURIZIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MARTINETTI MAURIZIO (con revoca / dismissione di mandato in data 30 giugno 2024 e senza costituzione di nuovo difensore).
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARO Controparte_1 P.IVA_1
DR e dell'avv. SIMONA GAIARDELLI, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. BARBARO DR
CONVENUTO/I - OPPOSTO causa avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo su credito derivante da contratto di prestito personale.
___________________
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice in opposizione, le conclusioni da intendersi quelle rassegnate in atto introduttivo (non è stata depositata memoria n° 1 ex art. 183 6° comma CPC, nessun foglio di precisazione delle conclusioni è stato depositato prima dell'udienza di p.c., nessuno è comparso alla stessa udienza di precisazione delle conclusioni). .
- Per parte convenuta in opposizione, le conclusioni sono state richiamate all'udienza del 5 dicembre 2024, richiamate in memoria del 20 dicembre 2024, ribadite in udienza di p.c. del 5 febbraio '25 e da intendersi, non solo riportate a verbale, ma anche qui integralmente trascritte.
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva pagina 2 di 9 Con atto di citazione datato 2 dicembre 20222 il sig. (con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Maurizio MARTINETTI) proponeva opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 908/2022 del
17/10/2022 RG n. 2107/2022 emesso dal Tribunale di Novara in data 14/10/2022 e con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 7.669,74= (oltre gli interessi legali e le spese della procedura) in favore di già Controparte_1 CP_1
A sostegno della proposta opposizione, la parte opponente, in via di estrema sintesi, assumeva il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, sosteneva una mancata prova del credito azionato e asseriva illegittimità degli interessi contrattualmente previsti (con le conseguenze di legge per il caso di prova ed accertamento interessi usurari).
In data 8 giugno 2023, si costituiva in giudizio (con il patrocinio dell'avv. CP_1
Alessandro BARBARO, dell'avv. Luigi TINUZZO e dell'avv. Simona GAIARDELLI), contestando le difese dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza di trattazione (tenutasi, seppur mediante trattazione scritta, in data
13 giugno 2023), veniva concessa la P.E. al d.i. opposto , venivano concessi i termini ex art. 183 6° comma CPC e con rinvio al 17 gennaio 2024.
Nel frattempo, veniva acquisito verbale negativo di mediazione (per effetto della mancata adesione dell'opponente), con perfezionamento della condizione di procedibilità.
Nei termini sopra concessi, parte opposta depositava la sola memoria n° 2) ex art. 183 6° comma CPC, mentre parte opponente non si avvaleva di nessuna delle facoltà dei termini concessi.
Alla predetta udienza del 17 gennaio 2024, comparivano i procuratori delle parti e, in particolare, il procuratore di parte attrice chiedeva, tra il resto, che il giudice formulasse una proposta ex art. 185 bis CPC;
proposta che veniva effettivamente formulata con provvedimento in data 30 aprile
2024.
Alla successiva udienza del 10 luglio 2024 (finalizzata proprio per prendere atto dell'adesione o meno delle parti alla proposta formulata del giudice), nessuno compariva per l'opponente e la causa rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione al 5 febbraio '25.
È opportuno evidenziare che nelle more (più precisamente, in data 30 giugno 2024) veniva depositata revoca del mandato già conferito all'avv. MARTINETTI e, anche in relazione a ciò e cioè anche per consentire la costituzione di nuovo difensore per conto dell'opponente, veniva disposto congruo rinvio per “discussione”.
pagina 3 di 9 In ogni caso, all'udienza del 5 febbraio '25 compariva il solo procuratore di parte convenuta opposta, nessuno compariva per l'attore opponente (e – nelle more – nessun procuratore si costituiva per il sig. ). All'esito della stessa udienza, viene emessa la qui di seguito stesa sentenza. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dato per dimostrato il rapporto contrattuale tra le parti (non solo in quanto di per sé non specificamente e validamente messo in discussione nella sua sussistenza, ma soprattutto perché documentalmente dimostrato), appare opportuno valutare la domanda sostanziale (svolta inizialmente in via monitoria) di nei confronti del sig. alla luce dei motivi di CP_1 Pt_1
opposizione proposti da quest'ultimo.
Superata l'eccepita questione del mancato esperimento della mediazione (… questione sollevata dall'opponente, che – peraltro – poi non ha aderito alla procedura ritualmente attivata dall'opposta e conclusasi con verbale prodotto quale doc. 5 del fascicolo …), la questione che andrà per CP_1
prima affrontata e analizzata è quella relativa alla prova dell'ammontare del credito.
Tuttavia, detta prova non può che ritenersi raggiunta.
Posto che (con il contratto n. 20973881 e con il contratto n. 101153417689) CP_1
effettivamente erogava, in favore del sig. somme (per la maggior parte, a titolo di Parte_1
prestito e, in minor misura, a titolo di linea di credito), evidentemente, da restituire, non potranno che condividersi le ulteriori considerazioni svolte da parte convenuta opposta e che – per praticità e completezza – vengono qui di seguito riproposte testualmente:
“… Il suddetto importo, maggiorato degli interessi ammontanti ad € 2.952,68, si sarebbe dovuto rifondere con n. 72 rate mensili da € 145,44, per un importo di € 10.471,68; oltre l'imposta sostitutiva applicata al contratto per € 18,80, le spese di incasso e di gestione pratica per € 72,00, le spese di invio di comunicazioni periodiche per € 2,80. Per un totale di € 10.565,28.
La somma erogata veniva così ripartita: - quanto ad € 7.000,00 a mezzo bonifico su conto corrente intestato al sig. - quanto ad € 414,00 corrisposti direttamente alla compagnia assicurativa per il pagamento Parte_1 anticipato della polizza sottoscritta dal cliente;
- quanto, infine, ad € 105,00 a titolo di spese di istruttoria.
Il sig. si rendeva moroso nel pagamento delle rate mensili di rimborso e stante il perdurare Parte_1 dell'inadempimento, così come si desume dalla certificazione ex art. 50 T.U.B., il sig. , ad oggi, Parte_1 risulta debitore delle seguenti somme:
- Rate del finanziamento scadute e non pagate € 878,64
- Capitale residuo € 5.286,69
- Totale € 6.165,33 Oltre gli interessi al tasso legale sul capitale residuo e sulla quota di capitale delle rate scadute e non pagate ai sensi dell'art. 1284 c.c. dal 01/10/2021 al soddisfo.
Con il contratto n. 101153417689 la (già , a seguito di richiesta Controparte_1 CP_1 di apertura di una linea di credito rateale connessa con l'uso di una carta di credito, formulata in data 07/03/2016 ed autorizzata in pari data, concedeva, in favore del sig. , un'apertura di credito su Parte_1
pagina 4 di 9 carta di credito pari ad € 1.500,00. Il sig. , non avendo provveduto ad effettuare il pagamento Parte_1 dell'intera somma degli acquisti effettuati con la carta di credito, veniva costituito in mora ex art. 1219 c.c. con lettera del 31/07/2021. Il sig. non ha provveduto ad estinguere la propria posizione debitoria e Parte_1 risulta, pertanto, alla data del 17/05/2022, debitore della somma di € 1.504,41, oltre interessi legali ex art. 1284
c.c. dal 01/08/2021 fino all'effettivo soddisfo.
, ha fornito piena prova del credito preteso, sia nell'an che nel quantum, e ciò ha fatto Controparte_1 mediante la produzione:
1) contratto n. 20973881 – Prestito personale, (i) contratto di finanziamento, (ii) lettera di decadenza dal beneficio del termine, (iii) successiva lettera di messa in mora, (iv) piano di ammortamento, (v) certificazione ex art. 50 tub. (vi) estratto conto integrale dal quale è possibile evincere le rate pagate, le rate insolute ed il capitale residuo.
2) contratto n. 101153417689 – Apertura di credito
(i) contratto, (ii) lettera di decadenza dal beneficio del termine, (iii) successiva lettera di messa in mora, (iv) certificazione ex art. 50 tub (v) estratto conto integrale.
A fronte di ciò e dell'allegazione relativa al credito dovuto l'odierno opponente, lungi dal provare l'intervento di alcun fatto estintivo del proprio debito, si è limitato a operare una generica contestazione sulla somma ingiunta. Infatti, il debitore non può limitarsi ad una generica contestazione ma deve indicare in modo specifico quali siano gli addebiti che ritiene non dovuti, specificando quali siano le poste. …”
Possono poi ritenersi superate anche le questioni sollevate dall'opponente circa il deposito in copia della documentazione contrattuale;
infatti per il prestito personale:
“Il contratto depositato è l'originale essendo stato firmato mediante Compass Key, La Compass Key è la Firma Elettronica che offre ai propri clienti ai sensi dell'articolo 55, comma 2, CP_1 lettera a) DPMC del 22 febbraio 2013. Il servizio permette di sottoscrivere validamente contratti di prodotti finanziari che hanno la stessa efficacia giuridica e probatoria riconosciuta dal nostro ordinamento alle scritture private (art. 2702 del codice civile) Infatti alla richiesta del prodotto veniva attivato contestualmente il servizio di Firma Grafometrica. …”
Per il contratto di apertura di credito (che comunque coinvolge una parte minoritaria delle somme richieste):
“… La copia depositata è la copia della Banca. La parte che disconosce un contratto deve fornire elementi a supporto del disconoscimento, provando specifici elementi di difformità. Inoltre, per giurisprudenza costante il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2) cod. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa. (cfr. Cass. Sez. 3 n. 9439 del 21/04/2010; Cass. Sez. 3 n. 16998 del 20/08/2015; Cass. Sez. 6-1
n. 13425 del 13/06/2014).illegittime, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. …”
A ciò si aggiunga, non solo il fatto che l'opponente non abbia poi in alcun modo riproposto dette contestazioni nelle uniche rassegnate conclusioni, ossia in citazione (contestazioni che non paiono neppure poter assurgere a rango di vero e proprio “disconoscimento”), ma anche come non risulti vi pagina 5 di 9 abbia insistito nel corso del giudizio (anche per effetto di mancata comparizione in udienza) e si tenga conto pure del fatto che non abbia addotto nessun elemento ulteriore nei termini concessi ex art. 183 6°
Cont comma e ciò anche alla luce della rilevanza dei parziali pagamenti effettuati (che – in qualche modo – precludono la contestazione in esame)…
Sempre in merito alla prova della debenza delle somme richieste e, in particolare, in merito all'inadempimento da parte dell'odierno opponente e alla sua “prova”, è appena il caso di richiamare il principio generale secondo il quale il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto (circostanza – di per sé – non contestata) e non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo (la cui prova incombe al debitore e ciò anche in base al principio di “prossimità della prova”: vedi in tal senso vedi, Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza
21512 / 2019). Incombe invece sul convenuto ed asserito debitore dimostrare e provare eventuali fatti, appunto, estintivi, modificativi o impeditivi (come, tra il resto, l'illegittimità del contratto, sotto il profilo degli interessi applicati / previsti); infatti, l'articolo 2697 C.C., rubricato proprio come “onere della prova”, recita: Chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In altre parole, colui che contesta l'esistenza dei fatti evidenziati in giudizio ha l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o di provare eventuali altri fatti che abbiano contribuito a modificare o far venire meno il diritto vantato (i cosiddetti fatti impeditivi, modificativi ed estintivi).
____________
Si passi ora ad esaminare i motivi di opposizione legati all'applicazione / previsione degli interessi;
alla luce dell'unico atto difensivo in fascicolo attoreo, si può ritenere che lo stesso opponente abbia eccepito una generica illegittimità degli interessi previsti / applicati;
e ciò senza neppure proporre
– come già rilevato dallo scrivente in provvedimento istruttorio emesso nel corso dell'epigrafato giudizio - una contestazione specifica o, meglio ancora, munita di un'analisi contenuta, come spesso avviene, in valida “perizia di parte”. Infatti, secondo principio ribadito da giurisprudenza di merito
(principio che lo scrivente ritiene condivisibile): “… la contestazione riguardante l'usurarietà dei tassi
d'interesse applicati non può essere generica (come è stata nel caso di specie) … Nella fattispecie parte opponente non ha specificamente contestato le pattuizioni contenute in contratto e il computo degli interessi applicati dalla società con raffronto al tasso soglia vigente al momento della stipula;
pagina 6 di 9 neppure ha prodotto una diversa ricostruzione dei rapporti contabili tra le parti eventualmente a mezzo di una verifica tecnica di parte” (in tal senso, Trib. Enna, Sent. nr. 252/2019).
In effetti, già in provvedimento emesso in data 13 giugno 2023 (e con il quale veniva concessa la P.E.), lo scrivente rilevava quanto segue:
• Valutata, allo stato, sotto un profilo meramente “prognostico” e alla luce di quanto appena evidenziato, la prova finora fornita dalle parti, ove, da un lato e per quanto attiene parte convenuta opposta, oltre al fascicolo monitorio, è stata prodotta ulteriore documentazione (vedasi docc. 3 e 4 in aggiunta proprio al fascicolo monitorio), mentre ritenuto, dall'altro, che l'opponente non pare aver basato la propria difesa su prova scritta che possa dimostrare le ragioni di opposizione (in analoghi casi, a prescindere dalla valenza probatoria, l'opponente deposita una perizia di parte, mentre nel caso de quo non ha provveduto neppure in tal senso); peraltro, si può affermare che l'opposizione non può qualificarsi neppure di “pronta soluzione” (… l'opponente, tra il resto, ha contestato il calcolo degli interessi, ma – allo stato – ciò non può che rappresentar una mera asserzione, che potrà – magari ed eventualmente – emergere in sede istruttoria);
Pertanto, le questioni relative agli interessi applicati / contrattualmente previsti (sia sotto il profilo di una loro illegittimità per essere “usurari”, sia sotto il profilo di una loro non corretta applicazione od anche per meri errori di calcolo), non paiono adeguatamente formulate, non paiono in alcun modo sviluppate e non paiono in alcun modo dimostrate (se non altro in applicazione del generale principio sull'onere probatorio di cui all'art. 2697 CC).
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Il panorama probatorio (che ha portato, come appena evidenziato, comunque già alla concessione della P.E. del decreto ingiuntivo qui opposto) non è mutato… più precisamente, parte opponente non ha assolto l'onere in capo alla stessa circa la prova, ad es., di fatti modificativi / estintivi oppure di circostanze meramente asserite (illegittimità del contratto… o scorrettezza degli interessi applicati…). Panorama probatorio che, come anche già argomentato al primo punto della parte motiva di cui alla presente sentenza, non può che far ritenere dimostrata la pretesa di e non può CP_1
che far emergere, come osservato appena qui sopra (ossia, nel secondo punto della parte motiva di cui alla presente sentenza), l'infondatezza delle ulteriori questioni sollevate da parte opponente in merito agli interessi applicati / previsti.
Solamente ad abundantiam e solamente per rafforzare detti convincimenti non si può ignorare anche il contegno processuale della parte attrice in opposizione:
pagina 7 di 9 a) Parte opponente ha eccepito il mancato espletamento della mediazione, ma - poi - una volta attivata la stessa, non vi ha aderito… è comportamento contraddittorio e non certo utile alla sempre auspicabile soluzione conciliativa (o – almeno – ad un tentativo di raggiungimento di detto risultato…).
b) Parte attrice in opposizione ha chiesto al giudice di formulare una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis CPC, salvo poi non comparire all'udienza fissata proprio per verificare la posizione delle parti in merito a detta proposta (… di fatto, quindi, neppure esprimendosi su detta proposta…).
c) Parte opponente, nonostante il considerevole lasso di tempo tra la revoca del mandato conferito al procuratore inizialmente incaricato e l'udienza di discussione, non si è costituita mediante nuovo difensore e non è neppure comparsa a detta udienza…
Trattasi di comportamenti tutti valutabili ex art. 116 CPC;
come noto, dal comportamento della parte il giudice può trarre «argomenti di prova», pur senza basare in via esclusiva la decisione, che va comunque adottata e motivata tenendo conto di tutte le altre risultanze (in tal senso, Cass. civ., n.
443/02). Nel caso de quo, a fronte di un panorama probatorio già chiaro (vedasi riflessioni in merito nei due punti sopra sviluppati), il sopra descritto “contegno” di parte opponente, se non valutabile come esclusivo “argomento di prova”, rappresenta sicuramente un elemento che rafforza le considerazioni già svolte dallo scrivente.
Dal che un inevitabile e totale rigetto dell'opposizione proposta.
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Le spese di lite vengono comunque allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti, in considerazione del valore della presente causa;
per individuare lo stesso valore, lo scrivente ritiene che esso debba necessariamente coincidere con il capitale portato nel decreto ingiuntivo opposto, che si pone nello scaglione tra i tra i 5.201,00= e i
26.001,00= euro, applicando i valori minimi dello stesso scaglione (e ciò sia per la vicinanza del valore della causa al minimo dello scaglione e sia alla luce della ridotta attività processuale effettivamente espletata, nonostante alcuni rinvii), senza alcuna riduzione (e ciò anche per il sopra descritto contegno di parte attrice in opposizione: in particolare, mancata adesione alla mediazione e mancata presa di posizione circa la proposta dello scrivente ), neppure per la fase istruttoria, da ritenersi comunque pagina 8 di 9 svolta, se non altro per deposito seconda memoria da parte dell'opposta… ; liquidazione, in conclusione, corrispondente ad € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), nulla disponendo in punto esposti (e ciò in considerazione della posizione processuale di convenuta della parte vittoriosa), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- respinge integralmente l'opposizione proposta dal sig. , poiché infondata Parte_1 in fatto ed in diritto;
per l'effetto, conferma il D.I. opposto, ossia il decreto ingiuntivo n.
908/2022 del 17/10/2022 RG n. 2107/2022.
- Condanna parte attrice in opposizione alla refusione delle spese legali in favore della convenuta in opposizione, liquidando le stesse in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, €
389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara lì 5 feb. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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