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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 13/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Nella Mori,
nella causa iscritta al n. 842/2020 R.G
promossa da
[...]
Parte_1
Avv. Adorni Enrico
ATTORI
CONTRO
Controparte_1
CONTUMACE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni di parte attrice di cui in atto di citazione.
1
Sinteticamente: e hanno convenuto Parte_1 Parte_1 in giudizio sia in proprio che nella qualità di erede di Controparte_1
e deducendo: Persona_1 CP_2
- Che con atto del Notaio dott. P.G. di Sarzana (SP) in data 10 Per_2 gennaio 2006 essi attori hanno acquistato da , Persona_1
e e per il prezzo di € 90.000,00, la piena Controparte_1 CP_2 proprietà di una porzione di fabbricato di civile abitazione, sito in
Comune di Ameglia (SP) - fraz. Montemarcello, via Lavaccino nn. 3 - 5.
- Che detto immobile è costituito da un appartamento posto al piano terra e composto di terrazza di ingresso, cucina, camera e bagno, censito al N.C.E.U. nel foglio 19, particella 444, subalterno 3 categoria
A/3, classe 1, consistenza vani catastali 2, superficie catastale mq. 36, rendita catastale euro 160,10.
- Che a seguito di accertamento dell'Agenzia del Territorio (che aveva verificato la destinazione di negozio, diversa da quella abitativa indicata nel rogito), gli attori, in data 30 dicembre 2009, hanno incaricato il Geom. di predisporre una pratica di condono CP_3 edilizio per la regolarizzazione amministrativa dei beni acquistati.
- Che per l'espletamento di detta pratica di regolarizzazione le parti hanno dovuto allegare anche l'atto di accatastamento dei beni in oggetto e dall'esame di tale documentazione è emerso (essi acquirenti lo hanno saputo solo in tale contesto) che, a catasto, la terrazza d'ingresso - che era stata inserita nel rogito del 2006 e formalmente trasferita ad essi attori come parte del mapp 444 sub 3 fg 19, in realtà, insisteva su area pubblica e, quindi, non era stata trasferita con il rogito di vendita in quanto non di proprietà di parte venditrice.
- Che nell'immediatezza (in un incontro del marzo 2010) i venditori hanno riconosciuto l'errore e si sono impegnati a risolvere il problema (ovvero ad attivarsi per fare acquistare agli acquirenti la porzione di bene di proprietà pubblica) senza alcun aggravio di costo per essi acquirenti.
2 - Che, in realtà, i venditori non hanno dato seguito a tale impegno ed essi acquirenti, allorchè nel 2018 si sono determinati a vendere il compendio per cui è causa, hanno incaricato il geom. di CP_4 effettuare l'attività necessaria per la risoluzione del predetto problema;
- Che il tecnico incaricato ha provveduto ad effettuare la pratica di c.d.
“sdemanializzazione” e le necessarie pratiche catastali, in esito alle quali la terrazza è stata identificata con l'attribuzione del numero di mappale 1016 - foglio 19.
- Che, infine, all'esito delle pratiche amministrative, essi attori con atto notaio in data 24 giugno 2019 hanno acquistato dal Per_3
la terrazza versando all'ente locale il prezzo di Controparte_5 euro 5.400,00 e sostenendo altresì l'esborso di euro 2.200,00 per spese, imposte e tasse, onorari e diritti notarili.
Gli attori hanno concluso chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi e le causali di cui alla parte espositiva
- dichiarare tenuta e per gli effetti condannare la convenuta a corrispondere agli attori la somma di 7.600,00 il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data degli esborsi al saldo;
- condannare controparte al pagamento di spese e competenze del presente giudizio nonché quelle della procedura di mediazione ex D.lgs. n. 28/2010”
è rimasta contumace. Controparte_1
La domanda attorea è fondata per i seguenti motivi:
- È pacifico che tra gli attori (quali acquirenti) e , Persona_1
e (quali venditori) è intervenuto rogito di Controparte_1 CP_2 vendita avente ad oggetto la piena proprietà di una porzione di fabbricato di civile abitazione, sito in Comune di Ameglia (SP) - fraz.
Montemarcello, via Lavaccino nn. 3-5; che in esecuzione di tale vendita gli attori hanno versato ai venditori il prezzo pattuito di euro
90.000,00.
- Risulta documentalmente che una porzione del compendio venduto (la terrazza d'ingresso) non ha potuto trasferirsi in proprietà degli acquirenti in quanto non era di proprietà dei venditori ma di proprietà pubblica;
è infatti emerso che i venditori avevano accatastato la
3 terrazza di ingresso senza averne titolo, poiché tale porzione non era di loro proprietà, ma di proprietà pubblica.
- Quanto sopra è altresì confermato dalla deposizione del teste geom.
il quale ha altresì confermato che nel novembre 2018 gli attori CP_3 hanno autonomamente incaricato il geom. (già tecnico dei CP_4 venditori) affinché effettuasse la pratica di c.d. “sdemanializzazione” e le necessarie pratiche catastali, in esito alle quali la terrazza di ingresso è stata identificata con l'attribuzione del numero di mappale 1016 - foglio 19.
- È inoltre provato che, dopo aver compiuto le suddette pratiche amministrative, gli attori e , con atto Parte_1 Parte_1
Notaio P.G. di Sarzana, in data 24 giugno 2019, (Rep. n. 17.375 Per_2
- Racc. n. 12.134) hanno acquistato dal la Controparte_5 suddetta terrazza, versando all'ente locale il prezzo di euro 5.400,00 e pagando spese, imposte e tasse, onorari e diritti notarili, per l'ulteriore somma di € 2.200,00.
- È possibile, pertanto, qualificare la domanda proposta dagli attori come domanda di risarcimento dei danni per inadempimento dei convenuti atteso che essi hanno venduto un compendio comprensivo di una porzione (area esterna pavimentata) che non era di proprietà di essi venditori;
- è evidente che per tale porzione (di proprietà pubblica) la vendita ha prodotto solo effetti obbligatori ed i venditori nulla hanno fatto (sebbene si fossero impegnati a riparare a tale errore) all'obbligazione - sorta dalla vendita - di fare acquistate agli acquirenti anche la proprietà della porzione esterna di proprietà di terzi.
- È documentato che la predetta area di proprietà pubblica è stata intestata agli attori previo esperimento di una pratica amministrativa di sdemanializzazione e successivo rogito di vendita tra gli attori ed il
(proprietario di quella porzione di terreno). Controparte_5
- Il costo delle predette attività è documentato in complessivi euro
7.600,00; tale costo costituisce voce di danno (emergente) al cui risarcimento gli attori hanno diritto.
4 Pertanto, parte convenuta deve essere condannata a corrispondere in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno, l'importo capitale di euro 7.600,00 oltre interessi maturati dai singoli esborsi e sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e, quindi, sono a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella
Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: accoglie la domanda attorea e condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, l'importo pari ad euro 7.600,00 oltre interessi maturati dai singoli esborsi e sino al saldo. condanna parte convenuta a rifondere agli attori le spese di lite che liquida, per la fase di mediazione, in euro 62,00 per esborsi ed euro
1.000,00 per compenso, oltre accessori di legge;
per il presente procedimento in euro 301,00 per esborsi ed euro 4.600,00 per compenso, oltre accessori di legge.
La Spezia, 10/1/2025
Il Giudice
Dott. Nella Mori
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