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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/05/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 14435/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14435/2023 R.G. LAVORO
TRA
MI D'SS n. a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il 26/10/1966 rappresentato e difeso dall'avv. TORNINCASA ULDERICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL
LAVORO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. FERRANTE
MARIALUIGIA come da procura in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 20/11/2023, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver lavorato per anni come operaio edile, con diverse qualifiche;
che le mansioni espletate hanno richiesto continue flessione del rachide e costanti sollevamenti di materiali pesanti;
di aver inoltrato in data 23.05.2023 domanda amministrativa all'INAIL per il riconoscimento della malattia professionale, rigettata per insussistenza del nesso causale fra le mansioni svolte e la patologia lamentata;
di aver proposto ricorso, senza alcun riscontro.
1 Tanto premesso, l'istante ha agito in giudizio chiedendo il riconoscimento, previo accertamento dell'origine professionale della malattia lamentata, del danno biologico subito con percentuale nella misura compresa tra il 6% ed il 12%. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l'INAIL che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Disposta la consulenza peritale, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Con il presente giudizio, l'istante in epigrafe ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta con riconoscimento di un grado di inabilità compresa tra il 6% ed il 12% con diritto all'indennizzo in capitale.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Infatti, l'erogazione effettuata dall'INAIL è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che,
a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano)
e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell'INAIL è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si
è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente
2 diritto, l'indennizzo INAIL si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del In base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965 la tutela indennitaria si applica non solo nelle ipotesi di effettiva responsabilità datoriale ma anche nei casi in cui la causa violenta si sia verificata “in occasione di lavoro”.
Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2838/2018) secondo cui “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che "l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 Testo
Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purchè connesse con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. "rischio elettivo". (cfr in tal senso già Cass. n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del 2001, 1944 del 2002, 16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord. n 24765/2017).
Tanto premesso, come si evince dalla perizia medico legale, disposta nel presente giudizio e alle cui motivazioni questo giudice integralmente si riporta, il CTU nominato, dottor Iorio, ha considerato il ricorrente affetto da “Spondilodiscoartrosi lombare con disturbi periferici agli arti inferiori” ed ha concluso riconoscendo la genesi lavorativa della patologia lamentata dallo stesso.
Il consulente ha adeguatamente valutato il quadro morboso dell'istante evidenziando che: “Il quadro clinico è quello di una limitazione funzionale dei movimenti del rachide come descritto nell'esame obiettivo: non vi è chiara iporiflessia, il tono e il trofismo dei muscoli paravertebrali è nella norma per sesso ed età, i movimenti di inclinazione del rachide sono possibili, ma evocano dolore ai gradi finali, non vi sono deficit perimetrali agli arti superiori e/o inferiori, sono rilevati disturbi della sensibilità. E' documentata radiograficamente una spondilodiscoartrosi lombare, una patologia della colonna vertebrale, in cui le vertebre tendono a muoversi e a scivolare l'una sull'altra (quadro al momento non riscontrato): viene più comunemente definita osteoartrosi della colonna vertebrale.
Coesiste una osteocondrosi, termine con cui si indica un gruppo di patologie che riguardano sia
l'osso sia la cartilagine e che hanno una eziopatogenesi degenerativa. Sulla insorgenza delle protrusioni discali è nota l'influenza della patologia artrosica che, nel caso del ricorrente, si concretizza con le menzionate spondilosi e osteocondrosi, costituendo condizione largamente presente nella popolazione non esposta lavorativamente e comparata per sesso ed età, rappresentando una, se non la più frequente, causa di lombalgia Il problema medico-legale che si discute è la verifica se l'infermità osteoartrosica con le protrusioni discali integrino la fattispecie di
3 malattia professionale. La patologia discale è tipica complicanza di quella osteoartrosica, la quale è affezione ad etiologia comune, nel senso che può insorgere e svilupparsi in qualunque condizione climatico-ambientale in ciascun individuo, con frequenza e intensità proporzionali all'età, anche se
è altrettanto vero ed epidemiologicamente acquisito che l'esposizione ad una serie di fattori, tra cui il sovraccarico meccanico da alterazioni posturali ed i microtraumi, che si determinano per sottoposizione protratte a vibrazioni rendono l'infermità più consistente sul piano del suo sviluppo e della sua rilevanza clinico-nosografica. Sulla insorgenza delle protrusioni discali non vi è un rapporto causale diretto, esclusivo di una determinata condizione lavorativa. L'influenza della patologia artrosica nella insorgenza delle protrusioni discali del ricorrente è provata con il dato oggettivo dell'indagine radiografica. E' da chiarire che alla RM non risultano segni di compressione
a livello del canale midollare che è di regolare ampiezza.”
Con riguardo, poi, al riconoscimento della causa professionale della patologia lamentata, accertata nel caso di specie, il consulente ha evidenziato quanto segue: “Il riconoscimento della causa professionale richiede necessariamente la verifica del nesso di causalità che non può essere astratto
o presuntivo… Inoltre, riprendendo quanto già espresso, è provata con il dato obiettivo delle indagini radiografiche, l'influenza della patologia artrosica nella insorgenza delle protrusioni discali che si concretizza con la spondilosi, che non può in alcun modo essere imputata all'attività lavorativa.
L'Inail ha riconosciuto la malattia ritenendola non imputabile all'attività lavorativa che, nel caso di un operaio edile muratore, sussiste anche in relazione al tempo in cui tale attività viene svolta.
Quanto alla situazione anatomica questa può costituire un aggravante del processo degenerativo interessato, senza impedire il nesso causale… Si riscontrano i disturbi sensitivi anamnestici, ma non
i disturbi trofici, né quelli motori, né il contestuale interessamento nei tratti cervicale e lombare. Il certificato introduttivo (mod. 5 SS bis 23.05.2023) è finalizzato a Spondilodiscopatie del tratto lombare. Ne consegue che si concretizzano elementi medico-legali idonei o comunque sufficienti per poter inquadrare, nell'ambito di una malattia professionale, le infermità presentate dal periziando con le relative conseguenze cliniche sul piano sintomatologico. In base tali considerazioni è da ritenere sussistente il nesso di causalità in quanto: è soddisfatto il criterio dell'efficienza o idoneità lesiva di causa e/o concausa lavorativa efficiente e determinante;
è soddisfatto il criterio della probabilità statistica”.
Il CTU ha concluso sostenendo quanto segue: “Il ricorrente è affetto (per quanto è causa) da
Spondilodiscoartrosi lombare con disturbi periferici agli arti inferiori;
2. La patologia discale è in nesso di derivazione concausale con l'esposizione all'attività lavorativa espletata, mentre la
Spondilosi non è in nesso di derivazione con l'attività lavorativa;
3. Dalla malattia professionale denunciata sono derivati postumi di invalidità permanente valutabili complessivamente nella misura
4 del 6% (sei) secondo il D.M. 12.07.2000; 4. Non sono documentate, né dichiarate menomazioni preesistenti né concorrenti né coesistenti;
5. La data di decorrenza dello stato invalidante è quella della domanda ammnistrativa ossia il 23.05.2023: i postumi risultano attualmente stabilizzati e non sussistono mutamenti nel tempo di tale stato invalidante sia nel senso di miglioramento sia di aggravamento della patologia.”
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso accertando il nesso di causalità tra il quadro morboso sofferto e le mansioni espletate dall'istante e riconoscendo in capo allo stesso il danno biologico nella misura del 6% a decorrere dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U. possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004).
Pertanto, il ricorso va accolto.
Deve, dunque, riconoscersi il diritto del ricorrente a conseguire le prestazioni di legge in conseguenza della malattia professionale nella misura del 6% a decorrere dalla domanda amministrativa.
Pertanto, l'INAIL deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennizzo in capitale commisurato alla percentuale di menomazione riconosciuta dal C.T.U. nella misura del
6% a far data dal 23.05.2023, oltre interessi dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima. Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell'INAIL, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
5 1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata la natura professionale della malattia lamentata dal ricorrente, con una percentuale invalidante pari al 6%, condanna l'INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., al riconoscimento, in favore del ricorrente, dell'indennizzo in conto capitale del danno biologico nella misura del 6% a partire dal 23.05.2023, oltre interessi ed eventuale rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
2. condanna L'INAIL in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in € 2.800,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario
Si comunichi.
Aversa, 28/04/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14435/2023 R.G. LAVORO
TRA
MI D'SS n. a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il 26/10/1966 rappresentato e difeso dall'avv. TORNINCASA ULDERICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL
LAVORO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. FERRANTE
MARIALUIGIA come da procura in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 20/11/2023, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver lavorato per anni come operaio edile, con diverse qualifiche;
che le mansioni espletate hanno richiesto continue flessione del rachide e costanti sollevamenti di materiali pesanti;
di aver inoltrato in data 23.05.2023 domanda amministrativa all'INAIL per il riconoscimento della malattia professionale, rigettata per insussistenza del nesso causale fra le mansioni svolte e la patologia lamentata;
di aver proposto ricorso, senza alcun riscontro.
1 Tanto premesso, l'istante ha agito in giudizio chiedendo il riconoscimento, previo accertamento dell'origine professionale della malattia lamentata, del danno biologico subito con percentuale nella misura compresa tra il 6% ed il 12%. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l'INAIL che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Disposta la consulenza peritale, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Con il presente giudizio, l'istante in epigrafe ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta con riconoscimento di un grado di inabilità compresa tra il 6% ed il 12% con diritto all'indennizzo in capitale.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Infatti, l'erogazione effettuata dall'INAIL è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che,
a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano)
e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell'INAIL è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si
è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente
2 diritto, l'indennizzo INAIL si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del In base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965 la tutela indennitaria si applica non solo nelle ipotesi di effettiva responsabilità datoriale ma anche nei casi in cui la causa violenta si sia verificata “in occasione di lavoro”.
Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2838/2018) secondo cui “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che "l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 Testo
Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purchè connesse con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. "rischio elettivo". (cfr in tal senso già Cass. n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del 2001, 1944 del 2002, 16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord. n 24765/2017).
Tanto premesso, come si evince dalla perizia medico legale, disposta nel presente giudizio e alle cui motivazioni questo giudice integralmente si riporta, il CTU nominato, dottor Iorio, ha considerato il ricorrente affetto da “Spondilodiscoartrosi lombare con disturbi periferici agli arti inferiori” ed ha concluso riconoscendo la genesi lavorativa della patologia lamentata dallo stesso.
Il consulente ha adeguatamente valutato il quadro morboso dell'istante evidenziando che: “Il quadro clinico è quello di una limitazione funzionale dei movimenti del rachide come descritto nell'esame obiettivo: non vi è chiara iporiflessia, il tono e il trofismo dei muscoli paravertebrali è nella norma per sesso ed età, i movimenti di inclinazione del rachide sono possibili, ma evocano dolore ai gradi finali, non vi sono deficit perimetrali agli arti superiori e/o inferiori, sono rilevati disturbi della sensibilità. E' documentata radiograficamente una spondilodiscoartrosi lombare, una patologia della colonna vertebrale, in cui le vertebre tendono a muoversi e a scivolare l'una sull'altra (quadro al momento non riscontrato): viene più comunemente definita osteoartrosi della colonna vertebrale.
Coesiste una osteocondrosi, termine con cui si indica un gruppo di patologie che riguardano sia
l'osso sia la cartilagine e che hanno una eziopatogenesi degenerativa. Sulla insorgenza delle protrusioni discali è nota l'influenza della patologia artrosica che, nel caso del ricorrente, si concretizza con le menzionate spondilosi e osteocondrosi, costituendo condizione largamente presente nella popolazione non esposta lavorativamente e comparata per sesso ed età, rappresentando una, se non la più frequente, causa di lombalgia Il problema medico-legale che si discute è la verifica se l'infermità osteoartrosica con le protrusioni discali integrino la fattispecie di
3 malattia professionale. La patologia discale è tipica complicanza di quella osteoartrosica, la quale è affezione ad etiologia comune, nel senso che può insorgere e svilupparsi in qualunque condizione climatico-ambientale in ciascun individuo, con frequenza e intensità proporzionali all'età, anche se
è altrettanto vero ed epidemiologicamente acquisito che l'esposizione ad una serie di fattori, tra cui il sovraccarico meccanico da alterazioni posturali ed i microtraumi, che si determinano per sottoposizione protratte a vibrazioni rendono l'infermità più consistente sul piano del suo sviluppo e della sua rilevanza clinico-nosografica. Sulla insorgenza delle protrusioni discali non vi è un rapporto causale diretto, esclusivo di una determinata condizione lavorativa. L'influenza della patologia artrosica nella insorgenza delle protrusioni discali del ricorrente è provata con il dato oggettivo dell'indagine radiografica. E' da chiarire che alla RM non risultano segni di compressione
a livello del canale midollare che è di regolare ampiezza.”
Con riguardo, poi, al riconoscimento della causa professionale della patologia lamentata, accertata nel caso di specie, il consulente ha evidenziato quanto segue: “Il riconoscimento della causa professionale richiede necessariamente la verifica del nesso di causalità che non può essere astratto
o presuntivo… Inoltre, riprendendo quanto già espresso, è provata con il dato obiettivo delle indagini radiografiche, l'influenza della patologia artrosica nella insorgenza delle protrusioni discali che si concretizza con la spondilosi, che non può in alcun modo essere imputata all'attività lavorativa.
L'Inail ha riconosciuto la malattia ritenendola non imputabile all'attività lavorativa che, nel caso di un operaio edile muratore, sussiste anche in relazione al tempo in cui tale attività viene svolta.
Quanto alla situazione anatomica questa può costituire un aggravante del processo degenerativo interessato, senza impedire il nesso causale… Si riscontrano i disturbi sensitivi anamnestici, ma non
i disturbi trofici, né quelli motori, né il contestuale interessamento nei tratti cervicale e lombare. Il certificato introduttivo (mod. 5 SS bis 23.05.2023) è finalizzato a Spondilodiscopatie del tratto lombare. Ne consegue che si concretizzano elementi medico-legali idonei o comunque sufficienti per poter inquadrare, nell'ambito di una malattia professionale, le infermità presentate dal periziando con le relative conseguenze cliniche sul piano sintomatologico. In base tali considerazioni è da ritenere sussistente il nesso di causalità in quanto: è soddisfatto il criterio dell'efficienza o idoneità lesiva di causa e/o concausa lavorativa efficiente e determinante;
è soddisfatto il criterio della probabilità statistica”.
Il CTU ha concluso sostenendo quanto segue: “Il ricorrente è affetto (per quanto è causa) da
Spondilodiscoartrosi lombare con disturbi periferici agli arti inferiori;
2. La patologia discale è in nesso di derivazione concausale con l'esposizione all'attività lavorativa espletata, mentre la
Spondilosi non è in nesso di derivazione con l'attività lavorativa;
3. Dalla malattia professionale denunciata sono derivati postumi di invalidità permanente valutabili complessivamente nella misura
4 del 6% (sei) secondo il D.M. 12.07.2000; 4. Non sono documentate, né dichiarate menomazioni preesistenti né concorrenti né coesistenti;
5. La data di decorrenza dello stato invalidante è quella della domanda ammnistrativa ossia il 23.05.2023: i postumi risultano attualmente stabilizzati e non sussistono mutamenti nel tempo di tale stato invalidante sia nel senso di miglioramento sia di aggravamento della patologia.”
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso accertando il nesso di causalità tra il quadro morboso sofferto e le mansioni espletate dall'istante e riconoscendo in capo allo stesso il danno biologico nella misura del 6% a decorrere dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U. possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004).
Pertanto, il ricorso va accolto.
Deve, dunque, riconoscersi il diritto del ricorrente a conseguire le prestazioni di legge in conseguenza della malattia professionale nella misura del 6% a decorrere dalla domanda amministrativa.
Pertanto, l'INAIL deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennizzo in capitale commisurato alla percentuale di menomazione riconosciuta dal C.T.U. nella misura del
6% a far data dal 23.05.2023, oltre interessi dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima. Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell'INAIL, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
5 1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata la natura professionale della malattia lamentata dal ricorrente, con una percentuale invalidante pari al 6%, condanna l'INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., al riconoscimento, in favore del ricorrente, dell'indennizzo in conto capitale del danno biologico nella misura del 6% a partire dal 23.05.2023, oltre interessi ed eventuale rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
2. condanna L'INAIL in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in € 2.800,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario
Si comunichi.
Aversa, 28/04/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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