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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/06/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa civile iscritta al n. 750/24
RG promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Russo Parte_1
- ricorrente -
C O N T R O
e Controparte_1 [...]
, rispettivamente in persona del ministro e del dirigente Controparte_2
pro-tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c.
- convenuti -
E
, in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rizzo
- terzo convenuto -
a seguito della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe deduceva che, prima dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta in data 01.09.2018 – proveniente dal bacino di lavoratori socialmente utili (dal 1996 al 30 Giugno 2021) – aveva prestato servizio quale assistente amministrativo (c.d. ATA) in favore del convenuto in forza di CP_1
successivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) – dal 1 luglio 2001 al 31 agosto 2018 –, e che, sin dall'inizio, i summenzionati contratti, nel loro concreto atteggiarsi, hanno assunto i connotati di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Chiedeva pertanto che il periodo di lavoro parasubordinato, dal 1 luglio 2001 al 31 agosto
2018, venisse riqualificato come lavoro subordinato a tempo determinato e, attesa la protrazione del detto rapporto per oltre 36 mesi, che l'Amministrazione venisse condannata al pagamento di un'indennità di natura risarcitoria quantificabile in n. 12 mensilità della retribuzione. Chiedeva poi che venisse operata la ricostruzione di carriera, con condanna del al pagamento delle differenze retributive consequenziali all'inquadramento nel CP_4
profilo B1 nonché ai fini previdenziali ed assistenziali maturate dalla data del 09/02/2019, tenuto conto della messa in mora del 09/02/2024.
Si costituiva in giudizio il ministero convenuto, il quale preliminarmente richiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , eccepiva la prescrizione CP_3
quinquennale di tutti i crediti retributivi e risarcitori e chiedeva l'integrale rigetto delle domande.
All'udienza del 29.01.25 parte ricorrente rinunciava alla domanda di risarcimento del danno formulata in ricorso.
A seguito della disposizione dell'integrazione del contraddittorio si costituiva l' che CP_3
chiedeva, in caso di ritenuta sussistenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannarsi l'ente utilizzatore al versamento della contribuzione corrispondente, con conseguente annullamento dell'iscrizione alla gestione separata.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata istruita in via documentale e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto.
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di risarcimento del danno, avendone la parte ricorrente espressamente rinunciato in sede di prima udienza.
Quanto alle ulteriori domande, sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla difesa di parte ricorrente, appare provato che la prestazione lavorativa del ricorrente ha assunto, nonostante il nomen iuris dei contratti stipulati dalle parti, tutti i principali caratteri della subordinazione.
Conduce a tale affermazione l'esame della documentazione prodotta, dalla quale risulta che la ricorrente veniva sottoposta alle condizioni e prerogative tipiche del personale di ruolo con riferimento all'orario di servizio osservato e all'assoggettamento gerarchico e disciplinare;
per potersi assentare, la ricorrente era tenuta a giustificare le proprie assenze mediante richiesta di riposo fisico, malattia o riposo compensativo (doc. 5, 6 e 7), veniva sottoposta alle visite medico fiscali (doc. 4), per allontanarsi dalla sede di servizio effettuava le richieste di permesso breve (doc. 8).
In sostanza, parte ricorrente era totalmente assoggettata al potere organizzativo datoriale.
Risulta, dunque, acclarato il rispetto di un orario di lavoro predeterminato per eseguire le attività ben delineate dai piani (all. 9 e 10), come anche per eseguire l'incarico ad effettuare l'attività amministrativa per lo svolgimento del progetto “Cammino della speranza” (doc. 12), o l'obbligo di richiedere un'espressa autorizzazione per fruire di ferie e permessi e di giustificare le proprie assenze per malattia, ed infine la percezione di un compenso predeterminato (cfr. buste paga in atti).
Trattasi di indici che consentono l'operazione di riqualificazione del vincolo lavorativo de quo sotto il regime di un vero e proprio rapporto di fatto di tipo impiegatizio.
Come osservato da questo Tribunale in fattispecie analoga, “Giova ricordare che, in un rapporto connotato da parasubordinazione, la possibilità per il datore di lavoro di coordinare la prestazione lavorativa offerta dal lavoratore autonomo con gli altri fattori produttivi non può mai sfociare nella “concessione” di giorni liberi o di ferie. Il prestatore
d'opera, cioè, è assoggettato ad un mero obbligo di comunicazione delle assenze (obbligo che promana dal dovere di correttezza), ma non è tenuto a giustificare le assenze, non deve chiedere ferie (potendosi assentare quando lo ritiene opportuno, salva necessità di congruo preavviso). Per quanto riguarda l'orario di lavoro, poi, fermo restando che l'autonomia del prestatore d'opera non può consentirgli di svolgere l'attività quando lo ritenga opportuno
(attesa la necessità programmare il coordinamento della prestazione lavorativa con
l'attività dell'Ente, circostanza che preclude l'utilità dell'attività in determinate fasce orarie
o in determinati periodi dell'anno), di certo non si può ritenere che il collaboratore parasubordinato sia tenuto ad espletare un certo numero di ore lavorative;
conseguentemente, non è concepibile uno “straordinario”, né a maggior ragione un “riposo compensativo” (Trib. Trapani n. 30/2023).
Appare quindi evidente come al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti, il rapporto di lavoro intercorso fra le parti non si è caratterizzato per gli ampi margini di autonomia propri dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, assumendo i connotati tipici di un rapporto di lavoro subordinato, seppur a termine. In definitiva, deve ritenersi che la ricorrente, dal 1 luglio 2001 al 31 agosto 2018, abbia espletato la propria attività in forza di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato connotati da subordinazione
In ordine alle conseguenze di tale accertamento, merita anzitutto accoglimento la domanda concernente il pagamento delle differenze retributive, quale diretta conseguenza dell'applicazione dell'art. 2126 c.c.
In particolare, la ricorrente ha diritto ad ottenere le differenze retributive tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo e quello dovuto sulla base delle previsioni del CCNL del Comparto Scuola ai dipendenti ATA con profilo professionale di assistente amministrativo, livello di inquadramento B1, essendo pacifica la riconducibilità a tale inquadramento delle mansioni svolte (v. buste paga), confermata anche dal fatto che proprio tale inquadramento è stato attribuito alla ricorrente una volta assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in forza del quale ha continuato a svolgere mansioni identiche alle precedenti.
Alle predette differenze retributive vanno aggiunti gli interessi legali calcolati dalla data di maturazione di ciascuna rata di credito sino al soddisfo (vigendo nel pubblico impiego il divieto di cumulo fra rivalutazione monetaria ed interessi, sancito dall'art. 22, comma 36, della L. 724/1994) nonché la conseguente regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione.
Passando alla domanda concernente la ricostruzione di carriera, deve rilevarsi che la
Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, ha chiarito che “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art.
569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato (Cass. n. 31150 del 28/11/2019). In relazione alla computabilità, ai fini del calcolo dell'anzianità complessiva dell'assunto a tempo indeterminato, anche dei rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE, la Suprema Corte ha poi chiarito che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al
10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (Cass. n. 15231 del 16/07/2020).
Trattasi di principi condivisibili, sui quali non v'è ragione di discostarsi e ai quali il
Tribunale intende dare applicazione con riferimento alle domande formulate in ricorso.
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente relativamente alle differenze retributive, la stessa va accolta, sicché tali differenze retributive andranno corrisposte nei limiti del quinquennio antecedente alla messa in mora avvenuta in data 09/02/2019, quale primo atto interruttivo della prescrizione, e quindi con decorrenza dal 09/02/2024, così come anche precisato in ricorso.
Va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente (appartenente al personale ATA) al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato in favore dell'amministrazione convenuta precedentemente all'immissione in ruolo e, per l'effetto, il convenuto va condannato alla ricostruzione della carriera, ai fini CP_1
giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo nonché a corrispondere le differenze retributive conseguenti, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Le spese vanno compensate per la metà stante la rinuncia alla domanda risarcitoria, e per la restante metà seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le altre spese di lite vanno compensate per la particolare posizione processuale dell'ente previdenziale rispetto alla amministrazione statale.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda risarcitoria.
Accerta e dichiara la natura subordinata dei rapporti incardinati fra le parti fra il 2001 e il 2018, e condanna il resistente al pagamento delle differenze retributive CP_1
consequenziali (avendo come riferimento il liv. B1 del CCN scuola), nei limiti del quinquennio antecedente alla messa in mora, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL vigente ratione temporis, oltre interessi legali, nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione.
Condanna il resistente a provvedere alla ricostruzione di carriera della parte CP_1
ricorrente, riconoscendole integralmente il servizio effettivamente prestato prima dell'immissione in ruolo.
Compensa per la metà le spese di lite e condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della restante metà che liquida in complessivi €
1.500,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione. Compensa le spese legali con l' . CP_3
Così deciso in Trapani il 09/06/2025.
Il Giudice
Dario Porrovecchio