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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.655 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: reclamo ex art.51 Codice della Crisi di Impresa avverso la sentenza n.14/2024 pubblicata il 21.11.2024 dal
Tribunale di Lagonegro in composizione collegiale, e vertente tra
(c.f. ), in qualità di socio Parte_1 C.F._1 accomandatario illimitatamente responsabile della PA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco De Simone presso il cui studio in Valsinni, alla Via
[...]
Calabria n.24, elettivamente domicilia;
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società “ , PA in persona del curatore Dott. , contumace;
Persona_1
(P.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Leonardo Vesci ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata;
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RECLAMATI
trattenuta in decisione il 25.3.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 17.3.2025 ed il 24.3.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n.14/2024 pubblicata il 21.11.2024 il Tribunale di Lagonegro, in accoglimento del ricorso depositato il 2.7.2024 da dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei Parte_2 confronti della società e del socio PA
accomandatario sul presupposto che la documentazione acquisita valesse PA
a riscontrare la sussistenza delle condizioni per la relativa pronuncia nonché lo stato di insolvenza della predetta società.
Con ricorso depositato in cancelleria il 27.12.2024 il sig. , in qualità di PA socio accomandatario illimitatamente responsabile della “ PA
, proponeva reclamo ex art.51 del C.C.I. avverso la sentenza n.14/2024 pubblicata il
[...]
21.11.2024 dal Tribunale di Lagonegro assumendo la violazione dell'art.256 co.3 del D.L.vo n.14/2019 (C.C.I.) in ragione dell'omessa notificazione al socio accomandatario del decreto ex art.41 C.C.I. disponente la convocazione per l'udienza del 18.9.2024 dinanzi al giudice delegato.
Pertanto, il reclamante chiedeva che la sentenza impugnata fosse annullata o revocata nella parte in cui dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del socio accomandatario
, con vittoria di spese processuali. PA
Emesso in data 2.1.2025, a cura del Presidente f.f. della Sezione Civile della Corte, il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio ed instaurato il contraddittorio con le controparti, con comparsa depositata il 25.2.2025 si costituiva in giudizio la società in persona del Parte_2
legale rappresentante p.t., la quale contestava la fondatezza del reclamo e concludeva per il rigetto dello stesso ovvero, in via subordinata, per la conferma della sentenza n.14/2024 nella parte in cui dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società “
[...]
. PA
Non si costituiva in giudizio la Liquidazione Giudiziale della società “ PA
e del socio accomandatario .
[...] PA
In riferimento all'udienza fissata per il giorno 25.3.2025 il Presidente di Sezione con provvedimento depositato in data 4.3.2025 disponeva la trattazione mediante il deposito, con modalità telematiche, di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Le parti costituite depositavano in data 17.3.2025 e 24.3.2025 le note scritte contenenti le rispettive richieste e conclusioni.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della della società Controparte_2 [...]
e del socio accomandatario , in PA PA
persona del curatore, nei confronti dei quali il contraddittorio è stato instaurato e che non ha inteso costituirsi in giudizio.
*
Il reclamo è privo di fondamento e va respinto.
Con un unico motivo di impugnazione il sig. , in qualità di socio PA accomandatario illimitatamente responsabile della PA
, ha lamentato che il Tribunale di Lagonegro abbia consumato la violazione dell'art.256 co.3 del
[...]
D.L.vo n.14/2019 (C.C.I.) per avere omesso la notificazione al socio accomandatario del decreto ex art.41 C.C.I. disponente la convocazione per l'udienza del 18.9.2024 dinanzi al giudice delegato. Ha
pag. 2 sostenuto il reclamante che il ricorso depositato il 2.7.2024 da ed il decreto ex art.41 Parte_2
C.C.I. siano stati notificati dalla cancelleria a mezzo PEC in data 4.7.2024 esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica della società “ e PA
non anche al socio illimitatamente responsabile , come espressamente PA prescritto dall'art.256 co.3 C.C.I., che così recita: “Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 41”.
Tale disposizione ricalca quella di analogo tenore prevista dall'art.147 co.3 del R.D. n.267/1942
(Legge fallimentare): “Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell'articolo 15”.
Ad avviso del reclamante, l'omessa notificazione al socio accomandatario, illimitatamente responsabile, del provvedimento di convocazione per l'udienza del 18.9.2024 dinanzi al giudice delegato comporterebbe, nel caso di specie, la nullità della vocatio in ius dello stesso
[...]
e di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza n.14/2024 emessa dal PA
Tribunale di Lagonegro e pubblicata il 21.11.2024.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Nel vigore dell'art. 147, comma 3, Legge fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che, in tema di procedimento prefallimentare, la convocazione del socio illimitatamente responsabile in qualità di rappresentante della società è idonea a consentirgli di esercitare adeguatamente il diritto di difesa con riguardo alla dichiarazione di fallimento sia della società, sia dello stesso socio, in quanto derivante dalla prima
"ope legis" (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20170 del 03/09/2013).
Prendendo in considerazione proprio il fallimento di una società in accomandita semplice e del socio accomandatario, la Suprema Corte (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25140 del 10/10/2018) ha ritenuto di aderire all'orientamento che afferma: "Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili, l'obbligo di convocazione di questi ultimi, sancito dalla L. Fall., art. 147, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal
D.Lgs. n. 5 del 2006, trova giustificazione non in un loro generico interesse riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nel fatto che detta dichiarazione produce anche il loro fallimento;
ne consegue che, siccome la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di dichiarazioni di fallimento, tra loro collegate da un rapporto di dipendenza unidirezionale, trovando la dichiarazione di fallimento del socio il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società (la cui nullità travolge anche la prima, mentre non è vero il contrario), la mancata convocazione del socio determina unicamente la nullità del suo
pag. 3 fallimento, ove specificamente impugnato, ma non si riflette sulla validità della pronuncia emessa nei confronti della società" (Cass. 1105 del 2016; 7181 del 2013).
Tuttavia, nel corpo della motivazione resa nell'ordinanza n. 25140 del 10/10/2018 la stessa Corte di
Cassazione ha messo in evidenza come il predetto orientamento non entri necessariamente in conflitto con il diverso indirizzo di pensiero enunciato nell'ordinanza n. 20170 del 03/09/2013, sopra richiamata, in quanto in quest'ultimo provvedimento veniva in rilievo “una fattispecie nella quale il socio accomandatario era stato destinatario di un decreto di convocazione specifica, ancorchè come legale rappresentante della società fallita e la notifica nei suoi confronti era stata ritenuta valida ed efficace”.
Pertanto, può a ragione concludersi, in punto di diritto, che, ove il decreto di convocazione dinanzi al giudice delegato sia stato validamente notificato nei confronti del socio accomandatario nella qualità di legale rappresentante della società in accomandita semplice, non occorra la notificazione di una ulteriore diversa convocazione nei confronti del socio accomandatario in quanto tale, giacché la prima convocazione in camera di consiglio del socio accomandatario, in qualità di rappresentante legale della società in accomandita semplice, è idonea a mettere il socio medesimo in grado di esercitare il diritto di difesa sia con riguardo alla dichiarazione di fallimento della società, sia con riguardo alla dichiarazione di fallimento di esso socio, conseguente "ope legis" a quella della società, senza che si richieda, pertanto, una distinta convocazione della medesima persona nella qualità di socio illimitatamente responsabile.
È indubbio che l'esposta conclusione valga esclusivamente per il socio illimitatamente responsabile che rivesta la qualità di rappresentante legale della società in accomandita semplice ed in tale veste sia stato destinatario della notificazione del decreto di convocazione dinanzi al giudice delegato. Per converso, la stessa conclusione non può essere estesa ai soci illimitatamente responsabili che quella qualità non ricoprano, ai quali, in applicazione del principio enunciato da Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 25140 del 10/10/2018, deve essere autonomamente notificata la convocazione dinanzi al giudice delegato, in aggiunta alla convocazione della società in accomandita semplice attraverso il suo legale rappresentante.
Il predetto indirizzo, sviluppatosi in riferimento alla disciplina dettata dall'art. 147 co.3 del R.D.
n.267/1942 (Legge fallimentare), deve trovare conferma anche nel vigore del nuovo contesto normativo, atteso che, come già rimarcato, l'art.256 co.3 C.C.I. riproduce pressoché fedelmente il testo dell'art.147 co.3 cit.
Nella fattispecie in esame, la documentazione versata in atti vale a comprovare che il decreto di convocazione per l'udienza del 18.9.2024 dinanzi al giudice delegato sia stato notificato alla società
, in persona del socio accomandatario e legale PA
pag. 4 rappresentante , e che la stessa società, come legalmente rappresentata, si PA
sia costituita nel procedimento di liquidazione giudiziale dinanzi al giudice delegato sollecitando il rigetto del ricorso proposto da Parte_2
Ne discende che il sig. sia stato messo in grado di esercitare il diritto di PA
difesa sia con riguardo alla dichiarazione di fallimento della società, sia con riguardo alla dichiarazione di fallimento di esso socio illimitatamente responsabile, conseguente "ope legis" a quella della società, e di fatto tale diritto di difesa egli abbia esercitato attraverso le argomentazioni spese nella memoria di costituzione.
Peraltro, è innegabile che il sig. , costituendosi nel procedimento di PA liquidazione giudiziale anche soltanto nella qualità di legale rappresentante della società “
[...]
, abbia sanato il vizio originario della mancata PA
notificazione nei suoi confronti, in qualità di socio illimitatamente responsabile, del decreto di convocazione per l'udienza del 18.9.2024 dinanzi al giudice delegato del Tribunale di Lagonegro.
In conclusione, il reclamo va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese relative al presente giudizio, il sig. PA
in quanto soccombente, va condannato al pagamento, in favore dell'unica parte
[...]
reclamata costituita in giudizio, delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto Ministeriale 13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa
(valore indeterminato;
scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
Va segnalato che il presente procedimento, avente ad oggetto “reclamo ex art.51 Codice della Crisi di Impresa”, ha carattere contenzioso ed è assoggettato al pagamento del contributo unificato, risultando indubitabile la natura di impugnazione del reclamo in parola. Come precisato nella nota del Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile del 10.7.2017 (in riferimento al reclamo ex art.18 legge fallimentare avverso la sentenza dichiarativa di fallimento) e ribadito dalla con provvedimento del 15.12.2022 (in Controparte_3
riferimento alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal nuovo
Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza), il contributo unificato dovuto per la procedura di reclamo in esame va individuato in quello fissato dall'art.13 comma 1, lettera b), del Decreto del
Presidente della Repubblica del 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia).
Peraltro, trattandosi di impugnazione, trova applicazione anche il comma 1–quater all'art.13 del
D.P.R. 30.5.2002 n.115, introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, che così recita: “1
– quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o
pag. 5 incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”. Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno 31 gennaio 2013.
Pertanto, essendo stato il presente giudizio iscritto a ruolo il 27.12.2024, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art.51 Codice della Crisi di Impresa avverso la sentenza n.14/2024 pubblicata il 21.11.2024 dal
Tribunale di Lagonegro in composizione collegiale, reclamo proposto dal sig. PA
in qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile della
[...] [...]
, con ricorso depositato in cancelleria il 27.12.2024 nei confronti PA della Liquidazione Giudiziale della società “ e del PA
socio accomandatario , in persona del curatore p.t., e nei confronti della PA
società in persona del legale rappresentante p.t., lette le conclusioni rassegnate dai Parte_2
procuratori delle parti costituite, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Dichiara la contumacia della Liquidazione Giudiziale della società “ PA
e del socio accomandatario , in persona del
[...] PA
curatore p.t.;
- Rigetta il reclamo proposto dal sig. , in qualità di socio PA accomandatario illimitatamente responsabile della PA
, con ricorso depositato in cancelleria il 27.12.2024 e, per l'effetto, conferma la sentenza
[...]
n.14/2024 pubblicata il 21.11.2024 dal Tribunale di Lagonegro in composizione collegiale e fatta oggetto di impugnazione;
- Condanna il sig. al pagamento, in favore della società PA [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali relative al presente giudizio Pt_2
di reclamo, spese che liquida nella somma complessiva di euro 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
pag.
6 - Dichiara l'obbligo, a carico della parte reclamante, del pagamento del contributo unificato imposto per legge.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché la parte reclamante,
, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato PA
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2025 svoltasi mediante collegamento da remoto.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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