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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/10/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1099/2025 del R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi divenuta consensuale
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Raffaello Cocca ed elettivamente domiciliato in Penta di Fisciano (Sa) alla via G. Matteotti n. 112;
RICORRENTE
E nata ad [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Mauro Iannone ed elettivamente domiciliata in Mercato San Severino (Sa) al Corso Diaz n. 209;
RESISTENTE
Con il visto del P.M. reso il 17.4.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.04.2025 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
pronunciare la separazione personale con addebito alla coniuge di disporre Controparte_1
l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso la madre e con regolamentazione del suo diritto di visita, un assegno di mantenimento a proprio carico della somma complessiva di € 500,00 mensili in favore delle minori con spese straordinarie a carico di
1/3 ciascun genitore nella misura del 50% ed, infine, decorso il termine di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In punto di fatto il ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in data 2.06.2011 e che dalla loro unione sono nate tre figlie, ha esposto che l'unione matrimoniale aveva subito un logoramento a causa del comportamento posto in essere dalla resistente. In particolare, la parte ha precisato di aver subito un incidente in data 6.07.2023 che lo aveva reso paraplegico e che aveva seguito una lunga degenza ospedaliera e un iter riabilitativo e che, successivamente a quel momento, la moglie non lo aveva supportato allontanandosi emotivamente senza fornire un sostegno intenso ed incondizionato, sottraendo ingenti somme di denaro dal conto corrente cointestato, limitandogli le visite con le figlie e abbandonando la casa coniugale per rientrare presso la residenza dei propri genitori. In ordine agli aspetti economici, la parte ha evidenziato di lavorare come operaio presso una società in Manocalzati (Av) e di percepire circa € 1.700,00 mensili mentre la resistente lavora presso una ditta dolciaria.
Con memoria difensiva del 22.07.2025 si è costituita in giudizio Controparte_1
opponendosi alla richiesta di separazione e chiedendo, in caso di accoglimento della stessa, di disporre un assegno di mantenimento a carico del ricorrente della somma complessiva di €
800,00 in favore delle figlie e di € 100,00 in proprio favore con spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore. La parte ha, poi, dedotto di non aver mai tenuto comportamenti contrari al proprio ruolo di coniuge e di madre, osservando di aver assistito il marito quotidianamente dopo l'incidente. Infine, la parte ha precisato di lavorare quale tirocinante confettiere e di percepire la somma di € 500,00 mensili.
All'udienza del 22.09.2025 le parti, comparse personalmente, hanno concordato le condizioni della separazione e, precisamente, -affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
regolamentazione del diritto di visita del padre secondo la seguente calendarizzazione: - il padre incontrerà le figlie il mercoledì e il venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:30 compresa la cena;
a fine settimana alternati dal sabato dalle ore
16:00 alla domenica alle ore 20:00; ad anni alternati, il 24, il 26 dicembre, il primo gennaio, ovvero il 25 dicembre, il 31 dicembre e il sei gennaio, a Pasqua o a Pasquetta, e nei giorni dei compleanni ed onomastici;
durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni non consecutivi nel periodo da giugno a agosto previo accordo tra le parti entro il 30 maggio;
- versamento da parte del ricorrente in favore della resistente di un assegno per il mantenimento delle figlie minori di euro complessivi 200,00 per ciascuna figlia gemella e di 300,00 per la figlia di anni 13 entro la fine di
2/3 ogni mese con decorrenza da ottobre 2025; -assegnazione dell'assegno unico interamente alla resistente;
- spese extra assegno ordinarie e straordinarie per i figli nella misura del 50% tra i coniugi;
- suddivisione dell'importo dovuto a titolo di canone di locazione nei limiti di euro
500,00; - rinuncia del ricorrente alla domanda di addebito e rinuncia della resistente all'assegno di mantenimento in quanto allo stato autonomo e compensazione delle spese di lite. La causa è stata, quindi, rimessa alla decisione collegiale.
La domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al verbale di udienza del
22.09.2025 sottoscritte dalle parti non risultando contrarie alle norme imperative o all'interesse delle figlie con compensazione delle spese di lite.
Deve essere disposto il prosieguo della causa, con separata ordinanza, per la pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni sottoscritte all'udienza del 22.09.2025;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
- rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
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