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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14965 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5437/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice designato dott.ssa UN CO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5437 del ruolo generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 31.05.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Fidale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via
Appio Flaviano n. 20, giusta procura depositata nel fascicolo telematico
ATTORE
E
Controparte_1 in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata per la carica in Roma in via F. Paulucci de Calboli, 20/e, presso l'Avv. Deborah
Cotogno che la rappresenta e difende giusta procura alle liti per atto del notaio in Roma dott. , rep. n. Per_1
84904, racc. n. 18256, del 22.3.2022
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto di rilascio di immobile di edilizia residenziale pubblica-
Decreto del 17.11.2022 Prot. 52769.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti, in data 05 e 26 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da intendersi interamente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 27.01.2023, conveniva in giudizio dinanzi Parte_2
a questo Tribunale (di Controparte_1 seguito per brevità Ater), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- In via principale, accertare e dichiarare che il procedimento amministrativo avviato è irregolare e illegittimo in quanto si basa su diffida emessa in data 24/09/2019, prima dell'approvazione della Legge Regionale n.1 del
2020, che ha rivisto la condizione degli occupanti senza titolo;
- In via principale, accertare e dichiarare che l'Ater di Roma non ha rispettato la disposizione normativa prevista dalla Legge Regionale n. 1 del 2020, laddove al Capo V, all'art.22 al comma 152 è prevista una chiara ed esplicita deroga al rilascio dell'immobile, consentendo ai soli soggetti che hanno occupato successivamente alla data del 24 maggio 2014 di partecipare al Bando di assegnazione in locazione per ventiquattro mesi e acquisire in graduatoria una posizione utile per l'assegnazione dell'alloggio sociale;
- Accertare e dichiarare che, in considerazione di tale deroga, l'Ater di Roma non avrebbe dovuto emettere il provvedimento impugnato, fino alla determina da parte di alla scadenza del termine, con CP_2 esplicita richiesta di restituzione dell'alloggio sociale;
- sempre in via principale, accertare e dichiarare che la sig. SI è da ritenersi “soggetto Pt_1
vulnerabile” sulla base della direttiva n.1 del 2022 del SI e che abbia diritto alla CP_3 partecipazione al Bando di assegnazione in locazione dell'alloggio occupato;
- In via subordinata, accertare e dichiarare che la sig.ra SI, in considerazione dell'istanza ex Pt_1
art.22, comma 149, Legge Regionale Lazio n.1 del 2020 abbia diritto ad ottenere un provvedimento sospensivo all'obbligo di rilascio dell'alloggio sociale come previsto dal comma 147 della suddetta legge regionale;
- In ogni fattispecie, accertare e dichiarare illegittimo, nullo e arbitrario il provvedimento emesso nei confronti della sig.ra , non ricorrendo nella fattispecie in esame nessun presupposto giuridico per la sua Parte_1 emissione, con conseguente sua disapplicazione. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
pagina 2 di 8 A tal fine esponeva che: - nel mese di maggio 2014, la sig.ra SI si era trasferita presso l'immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, via Fabriano n.91/via Muccia n.3; - l'alloggio era stato originariamente assegnato alla sig.ra con la quale aveva instaurato un rapporto di convivenza Persona_2 fino ad agosto 2019, data in cui quest'ultima era deceduta;
- la sig.ra SI non aveva potuto trasferire la sua residenza presso l'alloggio sociale in quanto era vigente il decreto-legge n.47 del 28/03/2014 (tale decreto presupponeva l'autorizzazione da parte dell'ente proprietario del bene al fine di trasferire la residenza); - attraverso i censimenti e, a seguito del decesso della sig.ra la sig.ra SI chiedeva all'Ater di Per_2 regolarizzare la propria posizione;
- in data 20/01/2023 la sig.ra SI presentava richiesta di cambio domicilio presso l'alloggio sociale in virtù della direttiva sindacale n.1/2022 e in data 25/01/2023 presentava la domanda di assegnazione, chiedendo di partecipare al Bando Generale anno 2012 con la richiesta di attribuzione di 45 punti;
- l' le aveva inviato la richiesta di rilascio immediato dall'alloggio, con il decreto CP_1 opposto del 17.11.2022 Prot. 52769, sulla base di una diffida inviata con lettera Raccomandata a/r prot. N.
54565 del 24/09/2019, a norma dell'art. 18 del D.P.R 30 dicembre 1972 n. 1035, senza tenere conto della normativa regionale successivamente intervenuta;
- la sig.ra SI non disponeva di alcun altro immobile da poter adibire a propria abitazione;
- il decreto di rilascio era nullo e/o inefficace, in quanto non teneva conto dell'art. 22 comma 152 della legge Regionale Lazio n.1/2020 che nella sostanza precludeva all'Ater di ordinare il rilascio dell'immobile, richiesta incompatibile con il diritto dell'istante, riconosciuto dalla norma citata, alla partecipazione ai Bandi di concorso indetti dal comune per l'assegnazione dell'alloggio; -il rilascio non poteva essere imposto sino a quando non vi fosse stata una pronuncia sulla graduatoria e, comunque, sino a quando l'istante non fosse pervenuta ad una posizione utile per l'assegnazione entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione delle graduatorie del bando;
- in subordine, sussistevano le condizioni per consentire la permanenza temporaneamente nell'immobile ai sensi dell'art. 22 comma 149 legge regionale n.1/2020, in quanto la sig.ra SI aveva presentato istanza di sospensione della procedura di rilascio ai sensi della disposizione citata ex art, 22, comma 149, Legge Regionale Lazio n. 1 del 2020.
In data 15.06.2023, si costituiva tempestivamente , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“a) In via preliminare:
pagina 3 di 8 - Dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione del provvedimento oggetto di impugnazione, per carenza dei prescritti requisiti di legge e per l'effetto confermarne l'efficacia;
b) In via principale e nel merito:
- Rigettare le domande, in via principale e nel merito, del provvedimento impugnato, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto di rilascio emesso;
- Rigettare, in ogni caso, tutte le ulteriori domande proposte, anche in via subordinata, dalla ricorrente, in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto.
Con condanna alla refezione delle spese, compensi di giudizio ed oneri riflessi”.
A tal fine deduceva, che: - l' era proprietaria dell'immobile sito in Roma in via Fabriano n.91/via Muccia CP_1
n.3, assegnato alla sig.ra in data 1/07/1992; - l'ufficio Gestione zona 3, in data 15/07/2019 con Persona_2 nota prot. 44129, provvedeva ad inoltrare agli eredi della sig.ra e diffida Per_2 CP_4 Controparte_5 alla riconsegna dell'immobile e in data 24/07/2019 gli eredi del sig. (già deceduto il Persona_3
17/03/2007) comunicavano all'Ater di non aver mai vissuto nell'alloggio, né di aver detenuto le chiavi dello stesso;
- il sig. informato della procedura per la restituzione dell'immobile, comunicava di Controparte_5 non avere la disponibilità dell'alloggio in quanto, a seguito del decesso della madre, lo aveva dato in custodia alla sig.ra SI;
- l'ufficio Recupero Alloggi, con nota prot. 46977/2019, richiedeva alla Polizia di
[...]
di effettuare un sopralluogo al fine di identificare il soggetto occupante l'immobile di proprietà ; CP_2 CP_1
- in data 24/09/2019 con nota prot. n.54565, l'Ufficio Gestione Zona 3 provvedeva ad inoltrare alla sig.ra
SI formale diffida al rilascio dell'alloggio sociale di edilizia residenziale pubblica dalla stessa illegittimamente occupato;
- il corpo di Polizia di con nota prot. n. 25578, il 17/06/2020 CP_2 comunicava all' l'accertata presenza nell'immobile della Sig.ra unitamente ai suoi due CP_1 Parte_1 figli minori e, in tale occasione, la stessa confermava di avere illegittimamente occupato l'immobile almeno dall'anno 2018, senza, peraltro, trasferirvi la residenza anagrafica;
- la sig.ra SI era già assegnataria di un immobile di proprietà sito in Roma alla via Corinaldo 110, sc.X, Int, 1, ma non lo aveva mai CP_1 riconsegnato;
- in data 17/11/2022 l' emetteva decreto di rilascio nei confronti della sig.ra SI CP_1 dell'immobile sito in Roma, via Fabriano n.91/Via Muccia n.3, It. 27, fb. 6, scala O, int. 3, occupato senza titolo dal 12.12.2018; - la sig.ra SI non aveva mai fatto richiesta di sanatoria ai sensi della L.R. 1/2020, la pagina 4 di 8 quale consentiva la regolarizzazione solo a quei soggetti che occupavano alloggi di edilizia residenziale pubblica senza alcun titolo legittimante anteriormente al 23 Maggio 2014, previa domanda appositamente presentata e in costanza dei requisiti che la stessa legge indicava come necessari (tra i quali non aver ceduto un alloggio già assegnato), - in tali circostanze la stessa legge regionale 1/2020 prevedeva che l'ente gestore degli alloggi e.r.p. attivasse le procedure necessarie al rilascio immediato degli immobili da parte degli occupanti senza titolo.
La causa, istruita mediante produzione documentale, era trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il motivo di opposizione attinente alla ritualità del procedimento di rilascio dell'immobile pacificamente occupato dalla parte attrice è infondato.
La circostanza che il provvedimento di rilascio sia stato preceduto da una diffida ex art. 18 d.p.r. n.1035/1972 risalente al 24.09.2019, in epoca anteriore alla normativa regionale intervenuta (legge regione Lazio n. 1/2020), non comporta di per sé solo l'annullamento (rectius disapplicazione) del decreto di rilascio opposto e non incide sull'accertamento richiesto in questa sede limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per la permanenza da parte della attrice nella detenzione dell'immobile.
In ogni caso qualsiasi asserito vizio della procedura deve ritenersi sanato per il raggiungimento dello scopo, avendo parte attrice proposto in questa sede opposizione al decreto di rilascio dell'immobile emesso il
17.11.2022 (e ritualmente notificato), proponendo le censure attinenti all'asserito mancato rispetto delle previsioni di cui alla legge regionale citata n.1/2020.
Parte attrice ha chiesto che sia accertato il suo diritto, temporaneo, a permanere nell'immobile ai sensi dell'art. 22, commi 149- 152, della Legge Regionale n. 1 del 2020.
Ha dedotto che la sig.ra SI non ha mai avanzato richiesta di applicazione della sanatoria prevista dall'art. 22, comma 140, della Legge Regionale n.1/2020 (cfr. memoria ex art. 183 VI co. n.2 cpc p.1), precisando che le richieste di parte attrice si riferiscono all'art. 22, comma 149, “con il quale il legislatore ha tenuto a precisare che le disposizioni dei commi da 140 a 152 non si applicano agli immobili, occupati successivamente alla data del 23 maggio 2014 del 2020. Lo stesso legislatore ha previsto nei commi successivi, ovvero dal comma 149 e
pagina 5 di 8 seguenti, dei presupposti e delle condizioni diverse per quei soggetti che avessero occupato l'immobile dopo la data del 24 maggio 2014”.
In via principale, ha chiesto al Tribunale di accertare che, in considerazione della deroga contenuta nell'art. 22 comma 152 legge regionale n.1/2020, non sussistevano i presupposti per emettere il provvedimento di rilascio dell'immobile e che la sig.ra potesse permanere nell'immobile “fino alla determina da parte di Pt_1 [...]
, alla scadenza del termine” previsto dalla citata disposizione regionale. CP_2
L'art. 22 comma 152 della legge regionale n.1/2020 prevede che “Nei comuni con popolazione superiore ai
50.000 abitanti, in deroga alla lettera f), comma 1, dell'articolo 11 della l.r. 12/1999, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti idonei per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica che abbiano già rilasciato
l'alloggio alla data di entrata in vigore della presente legge è concessa facoltà di partecipazione ai bandi di concorso indetti dai comuni per l'assegnazione di alloggi ERP. Tale deroga si applica altresì ai nuclei familiari che abbiano occupato l'alloggio successivamente alla data di cui al comma 140 e che, entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione delle graduatorie dei bandi, abbiano raggiunto una posizione utile per l'assegnazione dell'alloggio. Le indennità dovute dai soggetti di cui al precedente periodo sono calcolate secondo i criteri di cui al comma 142. Qualora il nucleo non pervenga ad una posizione utile per l'assegnazione entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione delle graduatorie dei bandi, l'alloggio è rilasciato e rientra nella disponibilità del comune, che procede con lo scorrimento della graduatoria”.
La norma nella sostanza consente, in deroga all'art. 11 comma 1 lett. f legge regionale n.12/1999 (e quindi anche ai soggetti che abbiano ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure che abbiano occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa) e in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di partecipare ai bandi indetti dai comuni per l'assegnazione degli alloggi. La deroga si applica anche per coloro che abbiano occupato l'alloggio dopo il 23.05.2014 (come nel caso di specie, dove l'occupazione risulta dichiarata nel 2018 (cfr. doc. 11 del fascicolo Ater).
Nel caso di specie parte attrice ha documentato di avere chiesto (dopo la notifica del decreto di rilascio)
l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica (domanda 29495, in data 25.01.2023, cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice), partecipando al bando di concorso ERP 2012.
pagina 6 di 8 La stessa parte attrice ha depositato l'estratto della posizione della sig.ra nella graduatoria Parte_1
“diffusa sul sito pubblico” di senza provare che la stessa si sia collocata in posizione utile per CP_2
l'assegnazione entro 24 mesi dalla pubblicazione della graduatoria (circostanza questa che solo consentirebbe la permanenza nell'immobile). Al contrario parte attrice, negli scritti conclusionali, in maniera confusa e contraddittoria, dopo avere dedotto nelle precedenti difese di non avere mai avanzato richiesta di applicazione della sanatoria prevista dall'art. 22, comma 140 legge regionale n.1/2020, ha affermato che “Nessun atto è stato emanato dal di Roma sulla domanda della ricorrente, per cui la stessa è ancora in attesa di un CP_1 pronunciamento da parte della Pubblica Amministrazione alla sua domanda di regolarizzazione”.
In tale situazione deve escludersi che parte attrice abbia diritto alla permanenza dell'immobile in virtù di quanto previsto dall'art. 22 comma 152 legge regionale cit., mentre è opportuno precisare che esula dalla giurisdizione del Tribunale ordinario l'accertamento dei requisiti per la partecipazione ai bandi indetti dal comune per l'assegnazione degli alloggi e l'utile collocazione in graduatoria.
Quanto all'istanza proposta, in via subordinata, di “accertare e dichiarare che la sig.ra , in Parte_1 considerazione dell'istanza ex art.22, comma 149, Legge Regionale Lazio n.1 del 2020 abbia diritto ad ottenere un provvedimento sospensivo all'obbligo di rilascio dell'alloggio sociale come previsto dal comma
147 della suddetta legge regionale”, deve ricordarsi che il comma 149 del citato art.22 della LR.Lazio 1/2020, prevede che“gli occupanti che non sono in possesso dei requisiti previsti dai commi da 140 a 144 per la regolarizzazione delle occupazioni, che sono seguiti dai servizi sociali del comune ove insiste l'immobile, ovvero in condizione di particolare vulnerabilità sociale, quali la presenza di disabili con invalidità superiore ai 2/3, di figli minori, di persone ultrasessantacinquenni, possono richiedere la sospensione dell'obbligo di rilascio immediato ai sensi del comma 147 al fine di ottenere un ulteriore periodo di permanenza provvisoria negli immobili”.
Nel caso di specie parte attrice ha documentato di avere presentato l'istanza ex art. 22, comma 149 legge regione Lazio n.1/2020 in data 26.01.2023, sia pure dopo la notifica del decreto di rilascio del 17.11.2022 (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte attrice) ed ha allegato, oltre alla certificazione ISEE (cfr. doc.7), documentazione da cui si evince di trovarsi in condizioni di particolare vulnerabilità sociale, per essere disabile al 75% (cfr. la certificazione di invalidità del 75 % oggetto di revisione ad ottobre 2026, doc. 6 depositato con l'atto di pagina 7 di 8 citazione e doc. 5 depositato con le memorie ex art. 183 VI co. n. 2 cpc) e per essere convivente con tre figli minori (cfr. doc.5).
A fronte della documentazione prodotta, previa disapplicazione dell'impugnato decreto di rilascio, deve essere dichiarato il diritto della parte attrice alla permanenza nell'immobile in questione fino alla definizione del procedimento azionato con l'istanza ex art. 22 comma 149 legge n.1/20 i data 26.01.2023, ovvero sino ad una pronuncia del comune di Roma sulla documentata istanza di sospensione (con la precisazione che ogni questione concernente la ricorrenza dei presupposti previsti dalla L.R.Lazio n°1/2020 per l'accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 22 comma 149 legge regionale n.1/2020 appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo).
Il parziale accoglimento delle domande di parte attrice e la circostanza che l'istanza ex art. 22 comma 149 legge regionale n.1/2020 è stata presentata da parte attrice dopo la notifica del decreto di rilascio giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda proposta e previa disapplicazione dell'impugnato decreto di rilascio, dichiara il diritto della parte attrice alla permanenza nell'immobile in questione fino alla definizione del procedimento azionato con l'istanza ex art. 22 comma 149 legge n.1/20, in data 26.01.2023 e quindi sino alla pronuncia del comune di Roma sulla documentata istanza di sospensione, nonché successivamente, in caso di accoglimento, nei limiti temporali indicati nella medesima pronuncia;
-compensa le spese del giudizio.
Roma 28.10.2025
Il Giudice
UN CO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice designato dott.ssa UN CO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5437 del ruolo generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 31.05.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Fidale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via
Appio Flaviano n. 20, giusta procura depositata nel fascicolo telematico
ATTORE
E
Controparte_1 in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata per la carica in Roma in via F. Paulucci de Calboli, 20/e, presso l'Avv. Deborah
Cotogno che la rappresenta e difende giusta procura alle liti per atto del notaio in Roma dott. , rep. n. Per_1
84904, racc. n. 18256, del 22.3.2022
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto di rilascio di immobile di edilizia residenziale pubblica-
Decreto del 17.11.2022 Prot. 52769.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti, in data 05 e 26 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da intendersi interamente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 27.01.2023, conveniva in giudizio dinanzi Parte_2
a questo Tribunale (di Controparte_1 seguito per brevità Ater), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- In via principale, accertare e dichiarare che il procedimento amministrativo avviato è irregolare e illegittimo in quanto si basa su diffida emessa in data 24/09/2019, prima dell'approvazione della Legge Regionale n.1 del
2020, che ha rivisto la condizione degli occupanti senza titolo;
- In via principale, accertare e dichiarare che l'Ater di Roma non ha rispettato la disposizione normativa prevista dalla Legge Regionale n. 1 del 2020, laddove al Capo V, all'art.22 al comma 152 è prevista una chiara ed esplicita deroga al rilascio dell'immobile, consentendo ai soli soggetti che hanno occupato successivamente alla data del 24 maggio 2014 di partecipare al Bando di assegnazione in locazione per ventiquattro mesi e acquisire in graduatoria una posizione utile per l'assegnazione dell'alloggio sociale;
- Accertare e dichiarare che, in considerazione di tale deroga, l'Ater di Roma non avrebbe dovuto emettere il provvedimento impugnato, fino alla determina da parte di alla scadenza del termine, con CP_2 esplicita richiesta di restituzione dell'alloggio sociale;
- sempre in via principale, accertare e dichiarare che la sig. SI è da ritenersi “soggetto Pt_1
vulnerabile” sulla base della direttiva n.1 del 2022 del SI e che abbia diritto alla CP_3 partecipazione al Bando di assegnazione in locazione dell'alloggio occupato;
- In via subordinata, accertare e dichiarare che la sig.ra SI, in considerazione dell'istanza ex Pt_1
art.22, comma 149, Legge Regionale Lazio n.1 del 2020 abbia diritto ad ottenere un provvedimento sospensivo all'obbligo di rilascio dell'alloggio sociale come previsto dal comma 147 della suddetta legge regionale;
- In ogni fattispecie, accertare e dichiarare illegittimo, nullo e arbitrario il provvedimento emesso nei confronti della sig.ra , non ricorrendo nella fattispecie in esame nessun presupposto giuridico per la sua Parte_1 emissione, con conseguente sua disapplicazione. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
pagina 2 di 8 A tal fine esponeva che: - nel mese di maggio 2014, la sig.ra SI si era trasferita presso l'immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, via Fabriano n.91/via Muccia n.3; - l'alloggio era stato originariamente assegnato alla sig.ra con la quale aveva instaurato un rapporto di convivenza Persona_2 fino ad agosto 2019, data in cui quest'ultima era deceduta;
- la sig.ra SI non aveva potuto trasferire la sua residenza presso l'alloggio sociale in quanto era vigente il decreto-legge n.47 del 28/03/2014 (tale decreto presupponeva l'autorizzazione da parte dell'ente proprietario del bene al fine di trasferire la residenza); - attraverso i censimenti e, a seguito del decesso della sig.ra la sig.ra SI chiedeva all'Ater di Per_2 regolarizzare la propria posizione;
- in data 20/01/2023 la sig.ra SI presentava richiesta di cambio domicilio presso l'alloggio sociale in virtù della direttiva sindacale n.1/2022 e in data 25/01/2023 presentava la domanda di assegnazione, chiedendo di partecipare al Bando Generale anno 2012 con la richiesta di attribuzione di 45 punti;
- l' le aveva inviato la richiesta di rilascio immediato dall'alloggio, con il decreto CP_1 opposto del 17.11.2022 Prot. 52769, sulla base di una diffida inviata con lettera Raccomandata a/r prot. N.
54565 del 24/09/2019, a norma dell'art. 18 del D.P.R 30 dicembre 1972 n. 1035, senza tenere conto della normativa regionale successivamente intervenuta;
- la sig.ra SI non disponeva di alcun altro immobile da poter adibire a propria abitazione;
- il decreto di rilascio era nullo e/o inefficace, in quanto non teneva conto dell'art. 22 comma 152 della legge Regionale Lazio n.1/2020 che nella sostanza precludeva all'Ater di ordinare il rilascio dell'immobile, richiesta incompatibile con il diritto dell'istante, riconosciuto dalla norma citata, alla partecipazione ai Bandi di concorso indetti dal comune per l'assegnazione dell'alloggio; -il rilascio non poteva essere imposto sino a quando non vi fosse stata una pronuncia sulla graduatoria e, comunque, sino a quando l'istante non fosse pervenuta ad una posizione utile per l'assegnazione entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione delle graduatorie del bando;
- in subordine, sussistevano le condizioni per consentire la permanenza temporaneamente nell'immobile ai sensi dell'art. 22 comma 149 legge regionale n.1/2020, in quanto la sig.ra SI aveva presentato istanza di sospensione della procedura di rilascio ai sensi della disposizione citata ex art, 22, comma 149, Legge Regionale Lazio n. 1 del 2020.
In data 15.06.2023, si costituiva tempestivamente , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“a) In via preliminare:
pagina 3 di 8 - Dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione del provvedimento oggetto di impugnazione, per carenza dei prescritti requisiti di legge e per l'effetto confermarne l'efficacia;
b) In via principale e nel merito:
- Rigettare le domande, in via principale e nel merito, del provvedimento impugnato, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto di rilascio emesso;
- Rigettare, in ogni caso, tutte le ulteriori domande proposte, anche in via subordinata, dalla ricorrente, in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto.
Con condanna alla refezione delle spese, compensi di giudizio ed oneri riflessi”.
A tal fine deduceva, che: - l' era proprietaria dell'immobile sito in Roma in via Fabriano n.91/via Muccia CP_1
n.3, assegnato alla sig.ra in data 1/07/1992; - l'ufficio Gestione zona 3, in data 15/07/2019 con Persona_2 nota prot. 44129, provvedeva ad inoltrare agli eredi della sig.ra e diffida Per_2 CP_4 Controparte_5 alla riconsegna dell'immobile e in data 24/07/2019 gli eredi del sig. (già deceduto il Persona_3
17/03/2007) comunicavano all'Ater di non aver mai vissuto nell'alloggio, né di aver detenuto le chiavi dello stesso;
- il sig. informato della procedura per la restituzione dell'immobile, comunicava di Controparte_5 non avere la disponibilità dell'alloggio in quanto, a seguito del decesso della madre, lo aveva dato in custodia alla sig.ra SI;
- l'ufficio Recupero Alloggi, con nota prot. 46977/2019, richiedeva alla Polizia di
[...]
di effettuare un sopralluogo al fine di identificare il soggetto occupante l'immobile di proprietà ; CP_2 CP_1
- in data 24/09/2019 con nota prot. n.54565, l'Ufficio Gestione Zona 3 provvedeva ad inoltrare alla sig.ra
SI formale diffida al rilascio dell'alloggio sociale di edilizia residenziale pubblica dalla stessa illegittimamente occupato;
- il corpo di Polizia di con nota prot. n. 25578, il 17/06/2020 CP_2 comunicava all' l'accertata presenza nell'immobile della Sig.ra unitamente ai suoi due CP_1 Parte_1 figli minori e, in tale occasione, la stessa confermava di avere illegittimamente occupato l'immobile almeno dall'anno 2018, senza, peraltro, trasferirvi la residenza anagrafica;
- la sig.ra SI era già assegnataria di un immobile di proprietà sito in Roma alla via Corinaldo 110, sc.X, Int, 1, ma non lo aveva mai CP_1 riconsegnato;
- in data 17/11/2022 l' emetteva decreto di rilascio nei confronti della sig.ra SI CP_1 dell'immobile sito in Roma, via Fabriano n.91/Via Muccia n.3, It. 27, fb. 6, scala O, int. 3, occupato senza titolo dal 12.12.2018; - la sig.ra SI non aveva mai fatto richiesta di sanatoria ai sensi della L.R. 1/2020, la pagina 4 di 8 quale consentiva la regolarizzazione solo a quei soggetti che occupavano alloggi di edilizia residenziale pubblica senza alcun titolo legittimante anteriormente al 23 Maggio 2014, previa domanda appositamente presentata e in costanza dei requisiti che la stessa legge indicava come necessari (tra i quali non aver ceduto un alloggio già assegnato), - in tali circostanze la stessa legge regionale 1/2020 prevedeva che l'ente gestore degli alloggi e.r.p. attivasse le procedure necessarie al rilascio immediato degli immobili da parte degli occupanti senza titolo.
La causa, istruita mediante produzione documentale, era trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il motivo di opposizione attinente alla ritualità del procedimento di rilascio dell'immobile pacificamente occupato dalla parte attrice è infondato.
La circostanza che il provvedimento di rilascio sia stato preceduto da una diffida ex art. 18 d.p.r. n.1035/1972 risalente al 24.09.2019, in epoca anteriore alla normativa regionale intervenuta (legge regione Lazio n. 1/2020), non comporta di per sé solo l'annullamento (rectius disapplicazione) del decreto di rilascio opposto e non incide sull'accertamento richiesto in questa sede limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per la permanenza da parte della attrice nella detenzione dell'immobile.
In ogni caso qualsiasi asserito vizio della procedura deve ritenersi sanato per il raggiungimento dello scopo, avendo parte attrice proposto in questa sede opposizione al decreto di rilascio dell'immobile emesso il
17.11.2022 (e ritualmente notificato), proponendo le censure attinenti all'asserito mancato rispetto delle previsioni di cui alla legge regionale citata n.1/2020.
Parte attrice ha chiesto che sia accertato il suo diritto, temporaneo, a permanere nell'immobile ai sensi dell'art. 22, commi 149- 152, della Legge Regionale n. 1 del 2020.
Ha dedotto che la sig.ra SI non ha mai avanzato richiesta di applicazione della sanatoria prevista dall'art. 22, comma 140, della Legge Regionale n.1/2020 (cfr. memoria ex art. 183 VI co. n.2 cpc p.1), precisando che le richieste di parte attrice si riferiscono all'art. 22, comma 149, “con il quale il legislatore ha tenuto a precisare che le disposizioni dei commi da 140 a 152 non si applicano agli immobili, occupati successivamente alla data del 23 maggio 2014 del 2020. Lo stesso legislatore ha previsto nei commi successivi, ovvero dal comma 149 e
pagina 5 di 8 seguenti, dei presupposti e delle condizioni diverse per quei soggetti che avessero occupato l'immobile dopo la data del 24 maggio 2014”.
In via principale, ha chiesto al Tribunale di accertare che, in considerazione della deroga contenuta nell'art. 22 comma 152 legge regionale n.1/2020, non sussistevano i presupposti per emettere il provvedimento di rilascio dell'immobile e che la sig.ra potesse permanere nell'immobile “fino alla determina da parte di Pt_1 [...]
, alla scadenza del termine” previsto dalla citata disposizione regionale. CP_2
L'art. 22 comma 152 della legge regionale n.1/2020 prevede che “Nei comuni con popolazione superiore ai
50.000 abitanti, in deroga alla lettera f), comma 1, dell'articolo 11 della l.r. 12/1999, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti idonei per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica che abbiano già rilasciato
l'alloggio alla data di entrata in vigore della presente legge è concessa facoltà di partecipazione ai bandi di concorso indetti dai comuni per l'assegnazione di alloggi ERP. Tale deroga si applica altresì ai nuclei familiari che abbiano occupato l'alloggio successivamente alla data di cui al comma 140 e che, entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione delle graduatorie dei bandi, abbiano raggiunto una posizione utile per l'assegnazione dell'alloggio. Le indennità dovute dai soggetti di cui al precedente periodo sono calcolate secondo i criteri di cui al comma 142. Qualora il nucleo non pervenga ad una posizione utile per l'assegnazione entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione delle graduatorie dei bandi, l'alloggio è rilasciato e rientra nella disponibilità del comune, che procede con lo scorrimento della graduatoria”.
La norma nella sostanza consente, in deroga all'art. 11 comma 1 lett. f legge regionale n.12/1999 (e quindi anche ai soggetti che abbiano ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure che abbiano occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa) e in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di partecipare ai bandi indetti dai comuni per l'assegnazione degli alloggi. La deroga si applica anche per coloro che abbiano occupato l'alloggio dopo il 23.05.2014 (come nel caso di specie, dove l'occupazione risulta dichiarata nel 2018 (cfr. doc. 11 del fascicolo Ater).
Nel caso di specie parte attrice ha documentato di avere chiesto (dopo la notifica del decreto di rilascio)
l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica (domanda 29495, in data 25.01.2023, cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice), partecipando al bando di concorso ERP 2012.
pagina 6 di 8 La stessa parte attrice ha depositato l'estratto della posizione della sig.ra nella graduatoria Parte_1
“diffusa sul sito pubblico” di senza provare che la stessa si sia collocata in posizione utile per CP_2
l'assegnazione entro 24 mesi dalla pubblicazione della graduatoria (circostanza questa che solo consentirebbe la permanenza nell'immobile). Al contrario parte attrice, negli scritti conclusionali, in maniera confusa e contraddittoria, dopo avere dedotto nelle precedenti difese di non avere mai avanzato richiesta di applicazione della sanatoria prevista dall'art. 22, comma 140 legge regionale n.1/2020, ha affermato che “Nessun atto è stato emanato dal di Roma sulla domanda della ricorrente, per cui la stessa è ancora in attesa di un CP_1 pronunciamento da parte della Pubblica Amministrazione alla sua domanda di regolarizzazione”.
In tale situazione deve escludersi che parte attrice abbia diritto alla permanenza dell'immobile in virtù di quanto previsto dall'art. 22 comma 152 legge regionale cit., mentre è opportuno precisare che esula dalla giurisdizione del Tribunale ordinario l'accertamento dei requisiti per la partecipazione ai bandi indetti dal comune per l'assegnazione degli alloggi e l'utile collocazione in graduatoria.
Quanto all'istanza proposta, in via subordinata, di “accertare e dichiarare che la sig.ra , in Parte_1 considerazione dell'istanza ex art.22, comma 149, Legge Regionale Lazio n.1 del 2020 abbia diritto ad ottenere un provvedimento sospensivo all'obbligo di rilascio dell'alloggio sociale come previsto dal comma
147 della suddetta legge regionale”, deve ricordarsi che il comma 149 del citato art.22 della LR.Lazio 1/2020, prevede che“gli occupanti che non sono in possesso dei requisiti previsti dai commi da 140 a 144 per la regolarizzazione delle occupazioni, che sono seguiti dai servizi sociali del comune ove insiste l'immobile, ovvero in condizione di particolare vulnerabilità sociale, quali la presenza di disabili con invalidità superiore ai 2/3, di figli minori, di persone ultrasessantacinquenni, possono richiedere la sospensione dell'obbligo di rilascio immediato ai sensi del comma 147 al fine di ottenere un ulteriore periodo di permanenza provvisoria negli immobili”.
Nel caso di specie parte attrice ha documentato di avere presentato l'istanza ex art. 22, comma 149 legge regione Lazio n.1/2020 in data 26.01.2023, sia pure dopo la notifica del decreto di rilascio del 17.11.2022 (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte attrice) ed ha allegato, oltre alla certificazione ISEE (cfr. doc.7), documentazione da cui si evince di trovarsi in condizioni di particolare vulnerabilità sociale, per essere disabile al 75% (cfr. la certificazione di invalidità del 75 % oggetto di revisione ad ottobre 2026, doc. 6 depositato con l'atto di pagina 7 di 8 citazione e doc. 5 depositato con le memorie ex art. 183 VI co. n. 2 cpc) e per essere convivente con tre figli minori (cfr. doc.5).
A fronte della documentazione prodotta, previa disapplicazione dell'impugnato decreto di rilascio, deve essere dichiarato il diritto della parte attrice alla permanenza nell'immobile in questione fino alla definizione del procedimento azionato con l'istanza ex art. 22 comma 149 legge n.1/20 i data 26.01.2023, ovvero sino ad una pronuncia del comune di Roma sulla documentata istanza di sospensione (con la precisazione che ogni questione concernente la ricorrenza dei presupposti previsti dalla L.R.Lazio n°1/2020 per l'accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 22 comma 149 legge regionale n.1/2020 appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo).
Il parziale accoglimento delle domande di parte attrice e la circostanza che l'istanza ex art. 22 comma 149 legge regionale n.1/2020 è stata presentata da parte attrice dopo la notifica del decreto di rilascio giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda proposta e previa disapplicazione dell'impugnato decreto di rilascio, dichiara il diritto della parte attrice alla permanenza nell'immobile in questione fino alla definizione del procedimento azionato con l'istanza ex art. 22 comma 149 legge n.1/20, in data 26.01.2023 e quindi sino alla pronuncia del comune di Roma sulla documentata istanza di sospensione, nonché successivamente, in caso di accoglimento, nei limiti temporali indicati nella medesima pronuncia;
-compensa le spese del giudizio.
Roma 28.10.2025
Il Giudice
UN CO
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