Articolo 14 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 13Articolo 15
Versione
27 settembre 1941
Art. 14.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente, non raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinquemila, non sono obbligate ad iscrivere alla Cassa i propri salariati, ne' a corrispondere il contributo annuale di cui al successivo art. 23.

I salariati di dette Istituzioni hanno facolta' di iscriversi alla Cassa corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'Ente, a meno che questo se ne assuma volontariamente l'onere.


Entrata in vigore il 27 settembre 1941