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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2588 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 trattenuta in decisione all'udienza del 17/12/2024 e promossa da
CF: , Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), in persona del procuratore speciale, Parte_4 C.F._4 [...]
Parte_2
C.F. ), in persona del procuratore speciale Parte_5 C.F._5 [...]
Parte_2
(C.F. ), in persona del procuratore speciale, Parte_6 C.F._6 [...]
Parte_2
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti MICHELE MANCINI e BENEDETTA PELANDINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CAROLINA PRATI LUCCA in Varese, Via
Marcobi n. 3 giusta procura in atti
-PARTE ATTRICE - contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Milano Via Colautti n. CP_1 C.F._7
1, presso lo studio dell'Avv. ELEONORA BERGAMINI che lo rappresenta e difende, anche
1 disgiuntamente, assieme agli avv.ti ANDREA DEL CORNO e BARBARA MENEGHINI giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA/OPPOSTO –
E
(CF: ) elettivamente domiciliata in Varese, Viale Majno n. Controparte_2 C.F._8
9 presso lo studio dell'Avv. PELANDINI BENEDETTA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
COMPROPRIETARIO
E
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Milano, VIALE MAJNO n. 9 CP_3 C.F._9
presso lo studio degli avv.ti PELANDINI BENEDETTA e MICHELE MANCINI che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
COMPROPRIETARIO
E
(CF ) elettivamente domiciliata in Civitanova Controparte_4 C.F._10
Marche, via Magellano, 41 presso lo studio dell'Avv. SONCIN BARBARA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE INTERVENUTA VOLONTARIA
E
(CF. ) CP_5 C.F._11
COMPROPRIETARIO CONTUMACE
OGGETTO: divisione ereditaria – attribuzione della quota indivisa di proprietà di immobile.
CONCLUSIONI: All'udienza del 17/12/2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
convenivano, innanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentire accogliere Pt_6 CP_1
2 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinte in quanto infondate tutte le domande svolte dal convenuto
e dall'intervenuta previe tutte le declaratorie e le CP_1 Controparte_4
statuizioni del caso, così giudicare:
NEL MERITO: dato preliminarmente atto che, in dipendenza del medesimo incidente automobilistico accaduto in data 6 aprile 2017, il signor è deceduto quello stesso Controparte_6
giorno, mentre sua moglie, RA è morta in data 8 aprile 2017; In via Controparte_7
principale:
- accertato e dichiarato che, per i motivi esposti in narrativa, la morte dei coniugi signori CP_6
e è stata contemporanea;
[...] Controparte_7
accertato e dichiarato che, pertanto, l'eredità del signor va devoluta secondo le Controparte_6
disposizioni contenute nella seconda parte del suo testamento olografo datato 2 dicembre 2005, così come l'eredità della RA va devoluta secondo le disposizioni contenute Controparte_7
nella seconda parte del suo testamento olografo datato 2 dicembre 2005; per l'effetto,
I- accertare, dichiarare e disporre che l'eredità del signor e l'eredità della RA Controparte_6
all'epoca del loro decesso costituite dei beni così come meglio indicati e Controparte_7
specificati in narrativa e di ogni altro bene ad oggi non conosciuto e di proprietà di uno o di entrambi i defunti al tempo del decesso, vengano così ripartite:
a) la quota di un quarto di entrambe le eredità venga assegnata al signor qui CP_1
convenuto;
b) la quota di un quarto di entrambe le eredità venga assegnata alla RA Parte_1
[...]
c) la quota della metà di entrambe le eredità venga assegnata pro-indiviso ai signori
[...]
, previo accrescimento Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
in loro favore, ex art. 674, comma 2, c.c., della quota che sarebbe spettata alla RA
, morta in data 29-7-14 senza lasciare prole;
Persona_1
II- dichiarare lo scioglimento delle comunioni ereditarie per l'effetto costituitesi ed ordinare la divisione dei beni comuni, così come meglio indicati e specificati in narrativa, di ogni altro bene
3 ad oggi non conosciuto e di proprietà di uno o di entrambi i defunti al tempo del decesso, e comunque dell'importo pari al prezzo conseguito dalla vendita dei beni che nel frattempo fossero usciti dagli assi ereditari, secondo le quote di comunione dei singoli partecipanti, disponendo le operazioni necessarie alla formazione del progetto di divisione e riparto della quota di pertinenza delle parti (quota: pari ad un quarto dell'intero asse ereditario del signor
e pari ad un quarto dell'intero asse ereditario della RA a Controparte_6 Controparte_7
favore del signor pari ad un quarto dell'intero asse ereditario del signor CP_1 CP_6
e pari ad un quarto dell'intero asse ereditario della RA a favore
[...] Controparte_7
della RA pari alla metà dell'intero asse ereditario del signor Parte_1
e pari alla metà dell'intero asse ereditario della RA a Controparte_6 Controparte_7
favore dei signori , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, e assegnando a loro favore i beni ereditari corrispondenti al valore della quota predetta, Pt_6
con indicazione degli eventuali conguagli.
In caso di ravvisata non comoda divisibilità dei beni costituenti gli assi ereditari di cui trattasi, ordinare la vendita all'incanto dei beni con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli condividenti secondo le loro rispettive quote così come sopra indicate.
In subordine: - accertato e dichiarato che il signor è deceduto prima della moglie Controparte_6
e che, pertanto, la sua eredità si è devoluta integralmente alla moglie RA Controparte_7
secondo le disposizioni contenute nella prima parte del suo testamento olografo datato 2 dicembre 2005, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che la volontà della RA è stata quella che, alla sua morte, tutti i beni appartenuti in vita a lei Controparte_7
ed al marito, venissero ripartiti seguendo le disposizioni lasciate nella seconda parte del suo testamento olografo datato 2 dicembre 2005; per l'effetto:
I- accertare, dichiarare e disporre che l'eredità della RA costituita dei Controparte_7
beni così come meglio indicati e specificati in narrativa e di ogni altro bene ad oggi non conosciuto e di proprietà di uno o di entrambi i defunti al tempo del decesso, venga così ripartita:
a) la quota di un quarto venga assegnata al signor qui convenuto;
CP_1
4 b) la quota di un quarto venga assegnata alla RA Parte_1
c) la quota della metà venga assegnata pro-indiviso ai signori Parte_2
, previo accrescimento in loro favore, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
ex art. 674, comma 2, c.c., della quota che sarebbe spettata alla RA , morta Persona_1
in data 29-7-14 senza lasciare prole;
II- dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria per l'effetto costituitasi ed ordinare la divisione dei beni comuni, così come meglio indicati e specificati in narrativa, e di ogni altro bene ad oggi non conosciuto e di proprietà di uno o di entrambi i defunti al tempo del decesso, e comunque dell'importo pari al prezzo conseguito dalla vendita dei beni che nel frattempo fossero usciti dagli assi ereditari, secondo le quote di comunione dei singoli partecipanti, disponendo le operazioni necessarie alla formazione del progetto di divisione e riparto della quota di pertinenza delle parti (quota: pari ad un quarto dell'intero asse ereditario della RA
a favore del signor pari ad un quarto dell'intero asse ereditario Controparte_7 CP_1
della RA a favore della RA pari alla Controparte_7 Parte_1
metà dell'intero asse ereditario della RA a favore dei signori Controparte_7 [...]
, , e assegnando a loro Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
favore i beni ereditari corrispondenti al valore della quota predetta, con indicazione degli eventuali conguagli.
In caso di ravvisata non comoda divisibilità dei beni costituenti l'asse ereditario di cui trattasi, ordinare la vendita all'incanto dei beni con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli condividenti secondo le loro rispettive quote così come sopra indicate.
In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge”.
Il giudizio si svolgeva con la partecipazione anche dell'intervenuta volontaria,
[...]
la quale aderiva solo parzialmente alle difese del convenuto CP_4 CP_1
e formulava ulteriori domande (intervento cd. adesivo autonomo).
5 All'esito, veniva emessa, in data 29.01.2024, sentenza non definitiva n. 107/2024 con cui il
Tribunale statuiva: “Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni domanda ed istanza contraria disattesa così provvede:
- accerta e dichiara che e sono deceduti Controparte_6 Controparte_7
contemporaneamente a seguito del medesimo sinistro mortale che li coinvolse in data
06.04.2017;
- dichiara, quindi, aperta la successione di (CF Controparte_6 C.F._12
deceduto in Varese il 06.04.2017 lasciando testamento e di (CF. Controparte_7
) deceduta il 08.04.2017 in Varese lasciando testamento, C.F._13
- accerta e dichiara che la successione di e è regolata Controparte_6 Controparte_7
dalla seconda parte di ciascuna delle due schede testamentarie olografe del 02.12.2005;
- accerta e dichiara che i beni della massa di ono i seguenti: Controparte_6
1. euro 47.500 pari alla quota di proprietà di ½ dell'unità immobiliare in Comune di Milano sita in via Francesco Ferrucci n. 1 distinta al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 306, mappale 87, sub 37, A/4, rendita € 296,96, alienata in corso di causa per euro 95.000;
2. la quota di proprietà di 1/12 dell'unità immobiliare in Comune di Milano sita in via
Domenico Cimarosa n. 9 distinta al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 382, mappale
89, sub 11, A/3, rendita € 581,01 stimata in euro 35.000;
3. euro 97.500 pari alla quota di proprietà di ½ unità immobiliare in Comune di Varese sita in via Silvestro Sanvito n. 60, distinta al N.C.E.U. del Comune di Varese al foglio 10, mappale 566, sub 37, e al foglio 10, mappale 17560, sub 9, alienata in corso di causa per
l'importo di euro 195.000;
4. euro 13.417,16 (pari alla quota di ½ dell'importo di euro 26.834,32) presenti sul conto corrente n. 2206 acceso presso la Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane
s.p.a.;
5. euro 166.727,08 (pari alla quota di ½ dell'importo di euro 333.454,16) relativa al deposito titoli n. 346243 acceso presso la Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche
Italiane s.p.a.;
6
6. euro 33.890 (pari alla quota di ½ del valore di euro 67.780) relativo ai beni e preziosi contenuti nella cassetta di sicurezza n. 74 cointestata ai signori e Controparte_7
, custodita presso la medesima filiale della Unione di Banche Italiane s.p.a. Controparte_6
- Accerta e dichiara che i beni della massa di ono i seguenti: Controparte_7
1. euro 47.500 pari alla quota di proprietà di ½ dell'unità immobiliare in Comune di Milano sita in via Francesco Ferrucci n. 1 distinta al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 306, mappale 87, sub 37, A/4, rendita € 296,96, alienata in corso di causa per euro 95.000;
2. euro 97.500 pari alla quota di proprietà di ½ unità immobiliare in Comune di Varese sita in via Silvestro Sanvito n. 60, distinta al N.C.E.U. del Comune di Varese al foglio 10, mappale 566, sub 37, e al foglio 10, mappale 17560, sub 9, alienata in corso di causa per
l'importo di euro 195.000;
3. la piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Comune di Venezia-Lido via Delle Quattro
Fontane n. 5/a, distinta al N.C.E.U. del Comune di Venezia al foglio 28, mappale 461, sub
6, A/3, rendita € 995,99, alienata antecedentemente al giudizio per l'importo di euro
380.000;
4. euro 13.417,16 (pari alla quota di ½ dell'importo di euro 26.834,32) presenti sul conto corrente n. 2206 acceso presso la Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane
s.p.a.;
5. euro 166.727,08 (pari alla quota di ½ dell'importo di euro 333.454,16) relativa al deposito titoli n. 346243 acceso presso la Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche
Italiane s.p.a.;
6. euro 2.933,28 pari all'importo presente sul conto corrente n. 073600000195 acceso presso la NC , filiale di Venezia;
Controparte_8
7. euro 33.890 (pari alla quota di ½ del valore di euro 67.780) relativo ai beni e preziosi contenuti nella cassetta di sicurezza n. 74 cointestata ai signori e Controparte_7
, custodita presso la medesima filiale della Unione di Banche Italiane s.p.a. Controparte_6
- dispone lo scioglimento delle masse ereditarie così individuate secondo le seguenti quote stabilite in testamento: 5/20 (CF. ; 5/20 ANNA CP_1 C.F._14 Pt_1
7 (CF. ; 2/20 (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); 2/20 (C.F. ); 2/20 C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ); 2/20 (C.F. ); 2/20 C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
C.F. ); Pt_6 C.F._6
- dichiara la comoda divisibilità degli importi ricavati dalle vendite dei beni in Milano Via
Ferrucci 1, in Varese Via Sanvito Silvestro e in Venezia oltre che dei denari depositati presso i rapporti bancari sopra indicati e, di conseguenza, assegna definitivamente (come indicato in parte motiva):
o a euro 319.938,46 CP_1
o a euro 237.761,10 Parte_1
o a euro 95.104,44 Parte_2
o a euro 95.104,44 Parte_3
o a euro 95.104,44 Parte_4
o a uro 95.104,44 Parte_5
o a euro 95.104,44 Parte_6
- Accerta e dichiara la comoda divisibilità dei beni preziosi elencati nell'allegato n. 7 della perizia del CTU nominato e, di conseguenza, ne dispone la seguente assegnazione:
o a preziosi da nn. 1 a 14 + n. 48; CP_1
o a reziosi da nn.15 a 27; Parte_1
o a i preziosi n. 28; Parte_2
o a i preziosi da nn. 29 a 37; Parte_3
o a i preziosi da nn.38 a 41; Parte_4
o a preziosi nn. 42, 43, 44, 46, 47; Parte_5
o a i preziosi n. 45, 49 e 50. Parte_6
- Pareggia tali ultime attribuzioni ponendo a carico di un conguaglio di euro 402 Parte_6
e a carico di un conguaglio di 255 euro che dovranno essere Parte_2
così ripartiti: euro 378 a favore di euro 88 a favore di euro Parte_5 Parte_4
8 2 a favore di;
euro 134 a favore di euro 55 a favore di Parte_3 CP_1
Parte_1
- Dispone che i conguagli siano versati al momento della consegna dei preziosi;
- dichiara non comodamente divisibile la quota di 1/12 di proprietà di Controparte_6
sull'unità immobiliare in Comune di Milano sita in via Domenico Cimarosa n. 9 distinta al
N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 382, mappale 89, sub 11, A/3, rendita € 581,01 per la cui divisione la causa viene rimessa sul ruolo, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari litisconsorti necessari;
- dichiara rigettata o assorbita ogni altra domanda;
- spese di lite al definitivo”.
Contestualmente la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio essendo emerso che, nella massa da dividere, vi era la quota di piena proprietà indivisa pari a 1/12 dell'immobile sito nel Comune di Milano sito in via Domenico Cimarosa n. 9 distinta al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio
382, mappale 89, sub 11, A/3, rendita € 581,01 accertato come indivisibile in natura dal CTU nominato.
Veniva, quindi, ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari dell'immobile e cioè (CF. ; Parte_1 C.F._15 Parte_7
(cf ; (cf ; (CF C.F._16 Parte_8 C.F._17 CP_5
) o dei loro eredi. C.F._18
Si costituivano, quindi, e quali eredi di e CP_3 Controparte_2 Parte_7
mentre non si costituiva nonostante la regolarità della notifica. Parte_8 CP_5
Tutti gli altri comproprietari dell'immobile – Parte_1 [...]
, , e - risultavano, invece, Parte_2 Parte_4 Parte_6 Parte_5
già parti del giudizio.
Nelle more, il convenuto si muniva di nuovo difensore. CP_1
In vista della prima udienza successiva all'integrazione del contraddittorio, le comproprietarie e (quest'ultima in modo condizionato Parte_1 Controparte_2
alla mancata assegnazione all'altra comproprietaria istante) depositavano istanza ex art. 720
9 c.p.c. per l'assegnazione della quota indivisa di 1/12 di piena proprietà dell'immobile sopra indicato dal valore di euro 35.000, come stimato dal CTU.
Alla stessa udienza, il convenuto chiedeva, invece, la sospensione del giudizio CP_1
a seguito di appello immediato avverso la sentenza non definitiva emessa da questo Tribunale.
Le altre parti si opponevano a tale richiesta ed il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione mancando la concorde istanza delle parti necessaria ex art. 279 co. 4 c.p.c. e riteneva ammissibile la richiesta ex art. 720 c.p.c. presentata dalla comproprietaria Parte_1
[...]
Mandava, quindi, il CTU già precedentemente nominato a ricalcolare le quote di eredità spettanti in via definitiva ai comproprietari Parte_1 [...]
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_1
sulla base di quanto già statuito con sentenza non definitiva.
[...]
In adesione al quesito, il CTU depositava un progetto di divisione definitivo con indicazione delle porzioni spettanti a ciascun coerede e con indicazione delle spese di divisione;
il progetto divisionale (pur di non facile lettura avendo richiamato importi esposti nella precedente perizia e, quindi, già tenuti in considerazione nella sentenza parziale), veniva ratificato dal Giudice che fissava l'udienza ex art. 789 c.p.c.
Chiamata l'udienza per l'approvazione del progetto di divisione, perveniva esplicita contestazione da parte di il quale insisteva per la fissazione dell'udienza di CP_1
precisazione delle conclusioni. Anche parte attrice, pur non contestando il progetto, evidenziava che il CTU aveva dimenticato di inserire i preziosi che erano stati ripartiti in sentenza non definitiva e chiedeva l'integrazione del progetto divisionale.
In presenza di contestazioni provenienti, di fatto, da entrambe le parti, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Successivamente, chiamata all'udienza del 17.12.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
10 La questione che resta da definire al Tribunale, a seguito della sentenza non definitiva n.
107/2024 emessa in data 26.01.2024 attiene, quindi, alla sola destinazione della quota ereditaria di 1/12 di piena proprietà indivisa dell'immobile sito nel Comune di Milano, Via D.
Cimarosa n. 9 oltre che alla regolazione delle spese di divisione maturate “per” ed “in corso” di giudizio e quelle di lite.
Ed infatti, alla luce del contenuto dell sentenza non definitiva che, in questa sede, viene completamente richiamata e confermata, non vi sono spazi in sentenza per un'eventuale rideterminazione monetaria delle porzioni definitive di eredità spettanti a CP_1
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e i quali potranno, in ogni caso, procedere alla Pt_4 Parte_5 Parte_6
rideterminazione dei propri rapporti dare/avere all'esito di questo giudizio.
1. Sul contenuto della sentenza non definitiva.
D'altronde, con sentenza non definitiva sono stati, anzitutto, individuati gli eredi dei coniugi e mediante interpretazione delle disposizioni Controparte_6 Controparte_7
testamentarie; successivamente, sono state definite le quote ideali di eredità per ciascun erede sempre sulla base testamentaria ed è stata individuata la massa ereditaria dei defunti. Quindi, sono state regolate le eventuali spese sostenute nell'interesse della massa indicando le porzioni definitive spettanti a ciascun coerede.
In particolare, è stato accertato che le porzioni di eredità spettanti ai coeredi sono così formate:
• euro 258.305,44 + euro 61.633,02 (spese) = euro 319.938,46 CP_1
• euro 258.305,44 - euro 20.544,34 = euro 237.761,10 Parte_1
• euro 103.322,17 - euro 8.217,73 = euro 95.104,44 Parte_2
• euro 103.322,17 - euro 8.217,73 = euro 95.104,44 Parte_3
• euro 103.322,17 - euro 8.217,73 = euro 95.104,44 Parte_4
• uro 103.322,17 - euro 8.217,73 = euro 95.104,44 Parte_5
• euro 103.322,17 - euro 8.217,73 = euro 95.104,44 Parte_6
A ciò, si aggiungono i preziosi da ripartire nel seguente modo:
11 • a a quota di 5/20 (euro 16.945 circa) pari al valore dei preziosi da n. 1 a 14 CP_1
+ n. 48;
• a la quota di 5/20 (euro 16.945 circa) pari al valore dei Parte_1
preziosi da 15 a 27;
• a a quota di 2/20 (euro 6.778 circa) pari al valore dei preziosi Parte_2
n. 28;
• a la quota di 2/20 (euro 6.778 circa) pari al valore dei preziosi da 29 a 37; Parte_3
• a a quota di 2/20 (euro 6.778 circa) pari al valore dei preziosi da 38 a 41; Parte_4
• a a quota di 2/20 (euro 6.778 circa) pari al valore dei preziosi n. 42, 43, 44, Parte_5
46, 47;
• a la quota di 2/20 (euro 6.778 circa) pari al valore dei preziosi n. 45, 49 e 50. Parte_6
Dalla divisione dei preziosi sono stati riconosciuti, a carico di un conguaglio di Parte_6
euro 402 e, a carico di un conguaglio di 255 euro che dovranno Parte_2
essere così ripartiti:
- euro 378 a favore di Parte_5
-euro 88 a favore di Parte_4
-euro 2 a favore di Parte_3
-euro 134 a favore di CP_1
-euro 55 a favore di Parte_1
La statuizione sulle porzioni ideali spettanti agli eredi dei coniugi contenuta Parte_9
nella sentenza non definitiva potrà trovare eventuale conferma o riforma solo in grado di appello (cui, peraltro, attualmente si trova essendo stato proposto appello immediato da
). CP_1
2. Sulla posizione di Controparte_4
Sempre sulla scorta della sentenza non definitiva emessa, è stata individuata la posizione di la quale non rientra tra gli eredi testamentari dei coniugi Controparte_4
on conseguente rigetto di tutte le domande da questa proposte. Parte_9
12 È chiaro che l'esclusione dalla posizione di erede implica, necessariamente, che l'intervenuta volontaria non debba sopportare alcun costo di divisione, ivi compresi, quindi, i costi di CTU.
Pertanto, del tutto legittima è la richiesta, pur avanzata in giudizio, di restituzione di quanto versato in acconto al CTU e cioè euro 507,52 (come da fattura del 12.08.2022 all. n. A) e euro
615,94 (come da fattura n. 12 del 18.05.2023 all. B) per un totale di euro 1.123,46; come è noto, la regolamentazione definitiva delle spese degli ausiliari del Giudice avviene all'esito del giudizio con la conseguenza che l'intervenuta a diritto di ripetere gli importi corrispondenti alla CP_7
quota parte corrisposta al CTU direttamente nei confronti del soggetto (o dei soggetti) che dovranno sopportare definitivamente le spese per la consulenza tecnica.
Tutte le domande, invece, volte a contestare il progetto divisionale dovranno essere rigettate in quanto l'intervenuto volontario non è titolare di alcuna legittimazione od interesse ad una diversa regolamentazione delle spese di divisione nell'ambito di una eredità cui, per testamento, non partecipa.
Da ciò consegue che, non essendo erede testamentario non potrà Controparte_4
essere chiamata a sostenere i costi successori né di divisione, come invece, richiesto con domanda riconvenzionale da Tale domanda riconvenzionale, quindi, dovrà CP_1
essere rigettata.
3. Sulla divisione della quota indivisa di 1/12 di piena proprietà dell'immobile sito in via
Domenico Cimarosa n. 9 distinta al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 382, mappale 89, sub 11, A/3, rendita € 581,01.
Prima di affrontare la questione concernente la destinazione della quota di proprietà indivisa sull'immobile in Milano, dovrà dichiararsi la contumacia di , comproprietario, il CP_5
quale non si è costituito seppur regolarmente citato.
Tutti gli altri comproprietari, invece, si sono regolarmente costituiti.
Quanto al merito, si dà atto che, in sentenza non definitiva, si era già evidenziato che l'immobile sito in Milano, non fosse divisibile in natura secondo le quote di spettanza dei singoli coeredi trattandosi già di una quota esigua (pari a 1/12) di piena proprietà in capo al defunto CP_6
[...]
13 Pertanto, il Tribunale ha ritenuto necessario rimettere la causa sul ruolo per la liquidazione della suddetta quota.
A tale fine, la comproprietaria-attrice ha avanzato istanza Parte_1
di assegnazione della quota di proprietà indivisa dell'immobile, la quale era stata stimata dal
CTU nominato avente un valore di euro 35.000. L'istante ha, però, chiesto che l'importo da versare fosse portato in compensazione con le eventuali poste di avere che ella vanta nei confronti degli altri comproprietari.
L'istanza di assegnazione non è stata contestata da alcuno dei comproprietari all'udienza del
12.09.2024, ma il convenuto si è opposto a che il pagamento del suo valore CP_1
avvenga tramite compensazione con le poste in avere vantate da Parte_1
[...]
Pertanto, non essendovi opposizioni da parte dei comproprietari o degli eredi, deve disporsi l'assegnazione della quota indivisa pari a 1/12 della piena proprietà dell'immobile sito in via
Domenico Cimarosa n. 9 distinta al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 382, mappale 89, sub
11, A/3, rendita € 581,01 in favore di la quale dovrà Parte_1
conguagliare l'attribuzione mediante versamento alla massa ereditaria di di Controparte_6
euro 35.000 da suddividere, tra i coeredi, secondo le quote di spettanza (5/20 in favore di
2/20 per gli altri coeredi). CP_1 Parte_1
L'obbligazione di conguaglio pari a 5/20 da versare in favore di sé stessa dovrà, però, essere dichiarata estinta per confusione ex art. 1253 c.c., mentre le restanti quote di conguaglio dovute dall'assegnataria ovranno così essere ripartite: Parte_1
- a favore di = € 8.750,00; CP_1
- a favore di = € 3.500,00; Parte_2
- a favore di = € 3.500,00; Parte_3
- a favore di = € 3.500,00; Parte_4
- a favore di = € 3.500,00; Parte_5
- a favore di = € 3.500,00. Parte_6
14 Il Tribunale dà atto che non sussistono i presupposti per la compensazione giudiziale né per quella legale nell'ambito del giudizio;
ugualmente dà atto che non verrà operata in questa sede la compensazione impropria, pur evocata da parte attrice, in quanto le poste creditorie/debitorie tra gli eredi sono, già ad oggi, sub iudice in grado di appello avendo lo roposto appello immediato avverso la sentenza non definitiva. CP_7
Evidenzia, tuttavia, che nulla osta a che le parti in causa diano luogo ad una futura compensazione tra quanto dovuto da a titolo di Parte_1
conguaglio con eventuali debiti esistenti nei suoi confronti derivanti da quanto accertato e disposto con la sentenza non definitiva del 29.01.2014 o con la presente sentenza.
4. Sulle spese necessarie alla divisione
Quanto alle spese ereditarie si è già detto con la sentenza non definitiva, richiamando pag. 7 della perizia successivamente rettificata come da verbale 10.01.2023.
Sul punto, pertanto, è preclusa ogni ulteriore statuizione da parte di questo Giudice.
Restano da regolare, invece, le spese vive maturate “per” e “nel” corso del giudizio di divisione.
Secondo il più recente - e ormai consolidato - orientamento della Cassazione, le spese ove necessarie alla divisione non sono regolate dal generale principio della soccombenza ma devono gravare a carico della massa in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, con ciò intendendosi che ogni condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota alle spese comuni, essendosi il giudizio svolto nel comune interesse delle parti (v. Cass. 18.10.2001 n. 12758, Cass. civ. 20.07.1965 n. 1664). In particolare, tali spese sono: le spese per l'eventuale CTU svolta nel giudizio divisorio;
le spese per la registrazione della sentenza;
le spese per la trascrizione della domanda giudiziale etc.
Non rientrano, invece, i compensi per la fase di mediazione esperita dalle parti che sono assimilati alle spese di lite e seguono, di conseguenza, il criterio della soccombenza (Corte di
Cassazione, ordinanza 21 novembre 2023, n. 32306).
Pertanto, devono trovare ripartizione secondo le singole quote di spettanza le spese esposte da parte attrice nella nota in atti pari a euro 8.737,26 attenendo a tipiche spese necessarie alla
15 divisione (quali, le spese di CTU, le spese di trascrizione, le spese di notifica, contributo unificato, le spese per le visure ipo-catastali etc.).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Giudice dispone che:
- su gravi la spesa di euro 2.184,31; CP_1
- su ravi la spesa di euro 2.184,31; Parte_1
- su gravi la spesa di euro 873,72; Parte_2
- su gravi la spesa di euro 873,72; Parte_3
- su gravi la spesa di euro 873,72; Parte_4
- su gravi la spesa di euro 873,72; Parte_5
- su gravi la spesa di euro 873,72. Parte_6
In particolare, quanto alle spese di CTU, queste devono intendersi poste in via definitiva a carico delle parti costituite Parte_1 Parte_2
e pro- Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_1
quota fra di loro e solidalmente verso il consulente con ogni eventuale rimborso in favore delle parti anticipatarie (vedasi la parte . Controparte_4
5. Sulle spese di lite.
In relazione alle spese di lite del giudizio, dovranno distinguersi la posizione di CP_1
e la posizione dell'intervenuta volontaria Controparte_4
5.1 Quanto al convenuto CP_1
Considerato l'intero svolgimento del giudizio nel quale, tra le varie domande, è contenuta anche quella volta alla divisione della massa ereditaria e considerando che le spese di lite volte alla divisione, poiché sostenute da parte di ogni coerede proprio nell'interesse della massa, vengono, per prassi, compensate (in assenza di contestazioni defatigatorie che, in questo caso non sono presenti), il Tribunale dispone la compensazione tra Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e delle spese di lite per la quota di ½. Parte_6 CP_1
La quota restante segue, invece, la soccombenza di e si liquida come in CP_1
dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia
16 del n. 147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione al valore della controversia
(scaglione da euro 1.000.001 a euro 2.000.000 parametrato al valore dell'intero patrimonio ereditario contestato tra le parti). Troveranno, quindi, applicazione i parametri medi anche considerando il tenore degli atti difensivi e l'attività processuale svolta;
il compenso, poi, verrà maggiorato ai sensi dell'art. 4 co. 2 del citato D.M che stabilisce: “Quando in una causa
l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può
((...)) essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ma contestualmente troverà applicazione il co. 4 che prevede: “4.
Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento” (così Cass. ordinanza n. 10367 del 17 aprile 2024).
A tali compensi dovranno aggiungersi quelli relativi alla fase di mediazione secondo quanto già precedentemente evidenziato.
5.2 Quanto a Controparte_4
è intervenuta volontariamente solo in parziale adesione alla Controparte_4
posizione di avendo, poi, concluso per l'apertura della successione legittima CP_1
pur in presenza di un testamento – del tutto valido - della sorella defunta, Controparte_7
Pertanto, ella è soccombente nei confronti di tutte le parti e deve essere, quindi, condannata alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2
e delle Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_1
spese di lite da parametrare sulla quota ideale che avrebbe potuto ottenere dall'apertura della successione legittima e cioè 1/3 dell'eredità di (scaglione da 260.000 euro Controparte_7
a 520.000 – parametri medi per tutte le fasi).
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5.3 Quanto alle restanti posizioni.
Restano, invece, completamente compensate le spese di lite tra i coeredi Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e e le comproprietarie e Pt_5 Parte_6 CP_1 CP_3 [...]
Nulla sulle spese, invece, nei confronti del contumace CP_2 CP_5
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni domanda, eccezione ed istanza contraria disattesa:
- dichiara la contumacia di;
CP_5
- stante l'indivisibilità in natura, secondo le quote di rispettivo concorso dei condividenti, della quota di 1/12 di piena proprietà indivisa dell'appartamento sito in via Domenico Cimarosa n.
9 distinta al del Comune di Milano al foglio 382, mappale 89, sub 11, A/3, rendita € CP_9
581,01 il cui valore è euro 35.000, ne dispone l'attribuzione in proprietà a
[...]
Parte_1
- dispone che conguagli l'attribuzione mediante il Parte_1
pagamento alla massa ereditaria di di euro 35.000 da assegnare ai coeredi Controparte_6
secondo le quote di loro spettanza e cioè 5/20 a 5/20 a CP_1 [...]
2/20 a 2/20 a;
2/20 a Parte_1 Parte_2 Parte_3
2/20 a 2/20 a Parte_4 Parte_5 Parte_6
- accerta e dichiara che l'obbligazione di conguaglio della quota dovuta da
[...]
(pari a 5/20) a sé stessa è estinta per confusione mentre pone Parte_1
l'obbligo di conguagliare:
o con € 8.750,00; CP_1
o con € 3.500,00; Parte_2
o con € 3.500,00; Parte_3
o con € 3.500,00; Parte_4
o con € 3.500,00; Parte_5
o con € 3.500,00; Parte_6
18 - pone definitivamente a carico delle parti Parte_1 [...]
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
pro-quota e solidalmente verso il consulente d'ufficio il pagamento delle CP_1
spese e competenze della disposta CTU con ogni eventuale rimborso in favore delle parti anticipatarie (vedasi, ; Controparte_4
- dispone che le spese necessarie alla divisione, indicate in parte motiva, gravino sui coeredi testamentari, Parte_1 Parte_2
, e , pro- Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_1
quota e quindi:
o su : euro 2.184,31; CP_1
o su euro 2.184,31; Parte_1
o su : euro 873,72; Parte_2
o su : euro 873,72; Parte_3
o su : euro 873,72; Parte_4
o su : euro 873,72; Parte_5
o su : euro 873,72 Parte_6
- Rigetta ogni altra domanda;
- rigetta la richiesta di compensazione nell'ambito del presente giudizio per le ragioni in parte motiva;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
che si liquidano complessivamente in euro 38.188,19 (già Parte_5 Parte_6
dimidiato) oltre spese generali IVA e CPA come per legge ed euro 3.848,70 omnicomprensivo per la fase di mediazione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_4 [...]
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e che si liquidano in complessivi Pt_4 Parte_5 Parte_6 CP_1
euro 22.457 oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
19 - compensa le spese tra le parti nei confronti delle comproprietarie e CP_3 [...]
CP_2
- nulla sulle spese nei confronti del contumace CP_5
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Varese, 31.03.2025
Il Giudice
Flaminia D'Angelo
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