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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2024, n. 42157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42157 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VA EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/04/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42157 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 17/09/2024 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24 aprile 2024, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento adottato, in data 18 marzo 2024, dal G.i.p. del Tribunale della medesima città nei confronti di LO AT, col quale veniva disposta la Misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto previsto dall'art. 453, primo comma, nn. 3 e 4, cod. pen., di cui al capo 7 dell'imputazione provvisoria. Nel provvedimento impugnato, ampio spazio è dedicato al contesto investigativo più generale (che ha portato all'adozione della misura cautelare indicata), avente a oggetto un'organizzazione criminale, operante nel quartiere partenopeo "Mercato Pendino", dedita all'acquisto e alla successiva messa in circolazione di banconote contraffatte e dotata di più basi logistiche e di più sodali. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione agli artt. 273, 292, comma 2 ter cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per omessa valutazione delle doglianze difensive in tema di gravità indiziaria. Sebbene al ricorrente sia stato contestato un unico episodio, insufficiente a configurare il delitto di cui all'art. 453, primo comma, nn. 3 e 4, cod. pen. (data l'esiguità del numero di banconote falsificate oggetto dell'accordo con i coimputati, e, in particolare, data l'assenza di stabili e continuativi rapporti con il coindagato PI), il Tribunale, con motivazione ricalcata acriticamente sul quella del provvedimento genetico, ha ravvisato un rapporto diretto tra il AT e l'associazione a delinquere dedita alla detenzione e messa in circolazione di valuta falsa. Nell'affermare l'esistenza di un previo accordo tra il ricorrente e altri esponenti dell'associazione, il Tribunale avrebbe illogicamente disatteso la richiesta difensiva di riqualificare il fatto contestato al capo 7) nella meno grave fattispecie di cui all'art. 455 cod. pen., in tal modo ignorando la sentenza del G.i.p. di Napoli del 18 novembre 2022 (a carico del coindagato RB AM), in cui risultava correttamente inquadrata la fattispecie delittuosa. In definitiva, nell'impugnata ordinanza non risultano argomentati né l'asserito concerto d'azione con i coindagati né la continuità con cui il ricorrente avrebbe richiesto al coindagato PI di rifornirlo di banconote false. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, non trovando il giudizio prognostico circa 1 l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di delitti della medesima specie alcun riscontro nelle emergenze processuali. Del tutto apodittica è l'affermazione del Tribunale secondo cui il ricorrente sarebbe un soggetto esperto ed organizzato nel settore criminale del falso nummario;
non a caso, risulta esclusa dal capo d'imputazione l'aggravante di cui all'art. 416 bis.
1. cod. pen. Peraltro, il Tribunale, nel denegare l'applicazione degli arresti domiciliari, ha illegittimamente ritenuto il precedente reato di evasione (commesso nel 2017) ostativo all'invocata misura, senza considerare la lieve entità del fatto allora commesso, con conseguente violazione dell'art. 274, lett. c) del codice di rito. Infine, si censura la mancata motivazione in ordine alla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere con altre misure meno afflittive e, quindi, l'omessa considerazione del criterio della gradualità e proporzionalità nell'applicazione delle misure cautelari personali. La pericolosità sociale dell'indagato è stata affermata in maniera apodittica, senza alcuna considerazione degli elementi offerti dalla difesa (tra cui la proposta d'acquisto di un'abitazione a Ferrara) a conferma della volontà di reinserimento sociale del AT. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso in vista della mancanza di specificità dello stesso b) memoria nell'interesse del ricorrente, in replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale. Si rimarca, in particolare, che dalle dichiarazioni del coindagato RB AM, giudicato in separata sede, si evinceva chiaramente l'estraneità del ricorrente al fatto contestato, dato che le banconote false non erano a quest'ultimo destinate, bensì ad altro soggetto residente a [...]. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. Va, in primo luogo, disattesa la censura concernente la motivazione del provvedimento impugnato, che, a parere della difesa, ricalcherebbe pedissequamente -tramite la tecnica del rendere ragioni per relationem - quella dell'ordinanza genetica. Al riguardo, va innanzitutto considerato quanto stabilito da questa Corte in tema di obbligo motivazionale del giudice del riesame (v. Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770 - 01), che può ritenersi assolto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un 2 contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario. Tanto premesso, si osserva che la motivazione resa dal Collegio del riesame sulla gravità indiziaria, pur rinviando in premessa a quella del provvedimento genetico (su cui, v. Sez. 2, n. 30696 del 20/04/2012, Rv. 253326 - 01), è sufficientemente approfondita, oltre che conforme ai principi dettati da questa Corte in tema di obbligo motivazionale del giudice del riesame (v. ancora, ad es., Sez. 5, n. 12679 del 24/01/2007, Mercadante, Rv. 235985 - 01: «l'obbligo motivazionale della decisione del tribunale del riesame sulle misure cautelari personali, dovendo conformarsi - se pur con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare - al modello legale enucleabile dall'art. 546 cod. proc. pen., non può ritenersi soddisfatto da modalità redazionali, fondate sull'acritica trasposizione del testo di intere risultanze investigative, favorite da tecniche di videoscrittura -cosiddetto "taglia ed incolla"-, ma richiede la concisa indicazione degli elementi indiziari, con la conclusiva determinazione che dia conto, in esito ad un percorso motivazionale immune da errori di diritto o da disfunzioni logiche, della deliberazione - necessariamente sommaria propria della fase cautelare - di gravità del compendio indiziario offerto dall'accusa, alla quale faccia riscontro l'indicazione degli elementi di segno contrario offerti dalla difesa, con l'indicazione delle ragioni per le quali sono stati disattesi»). Invero, il ruolo del AT di mandante dell'acquisto delle banconote contraffatte è stato evidenziato attraverso una meticolosa ricognizione degli elementi indiziari a carico del ricorrente, desunti, in particolare, dai colloqui intercettati, dai filmati estratti dalle videocamere di sorveglianza apposte nei pressi di alcune delle basi logistiche dell'organizzazione partenopea (vico Vetriera Vecchia e IV Traversa Garibaldi), nonché dagli atti relativi all'arresto di AM RB. Più precisamente, il Tribunale del riesame ha illustrato la pregnanza indiziaria dei colloqui intercettati tra il ricorrente e il PI, aventi a oggetto: 1) la richiesta, da parte del AT, di banconote contraffatte 1) il confronto sulla qualità delle stesse 3) le rassicurazioni, offerte dal PI all'interlocutore AT, di essersi personalmente recato presso il luogo -un garage- gestito da colui che è stato individuato dagli inquirenti quale capo dell'organizzazione criminale, NI Filadoro- per interloquire direttamente con quest'ultimo a proposito dei desiderata del AT riguardo l'acquisto; 4) l'accordo circa il prelievo della valuta contraffatta, che sarebbe stata affidata all'indagato AM RB, poi 3 arrestato mentre si dirigeva a Teramo, in un taxi, con le banconote richieste per l'acquisto dal AT. Dal tenore delle conversazioni, il Tribunale ha razionalmente dedotto, peraltro, quel che il ricorrente tenta di contestare nel ricorso, ma in maniera del tutto generica e aspecifica, vale a dire la continuità dei rapporti collaborativi di natura illecita tra il PI e il AT, ciò che è stato oltretutto riscontrato dai servizi di osservazione della polizia giudiziaria (che confermavano il fatto che PI venisse raggiunto dal corriere RB, al quale sono state consegnate le banconote) e dalle riprese estratte dalle videocamere di sorveglianza apposte nei pressi di alcune delle basi logistiche dell'organizzazione. Neppure i rilievi difensivi aggiunti nella memoria in replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale riescono a disarticolare l'iter argomentativo della motivazione resa dal Collegio del riesame, in cui si è specificato che, in seguito all'arresto del RB, il contenuto di una delle conversazioni intercettate acquisiva vieppiù valore indiziante (v. p. 8 dell'impugnato provvedimento). La motivazione deve ritenersi adeguata, immune da vizi logici e, pertanto, non sindacabile in questa sede, anche rispetto al profilo del "previo concerto", per provare il quale è sufficiente, come ha chiarito questa Corte, un consapevole rapporto tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l'autore della contraffazione o l'intermediario (tra le pronunce più risalenti, v. Sez. 5, n. 5551 del 17/03/1992, Sala, Rv. 190097 - 01; di recente, v. Sez. 5, n. 39779 del 05/07/2023, Pignotti, Rv. 285259 - 01, secondo cui, ai fini della sussistenza del "concerto" con chi ha eseguito la falsificazione o con l'intermediario, non è necessaria né una particolare organizzazione criminale, nella quale i singoli abbiano specifiche mansioni, né l'identificazione del falsificatore o dell'intermediario, ma è sufficiente l'esistenza di un qualunque consapevole rapporto, seppur provvisorio, tra falsificatore o intermediario e spenditore, desumibile anche da elementi indiziari). Del tutto irrilevante, infine, è l'esito processuale relativo al RB, sul quale insiste la difesa, posto che il "previo concerto" è stato ritenuto intercorrente tra il AT, il PI e altri sodali. Risulta, pertanto, correttamente individuata, e applicata al caso di specie con motivazione logica, la fattispecie di cui all'art. 453, n. 4, cod. pen. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, mancando il ricorrente di confrontarsi, in maniera critica ed effettiva, con la motivazione resa dal Tribunale del riesame. Il ritenuto pericolo -attuale e concreto- di reiterazione, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., è stato legittimamente fondato sulle modalità della condotta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Cersosimo, Rv. 4 285217 - 01), avendo il Tribunale valorizzato elementi (quali l'acquisto a distanza della valuta falsa, l'attivo adoprarsi per organizzare la trattativa, il carattere continuativo degli acquisti) indicativi, secondo il razionale apprezzamento del Collegio del riesame, di una probabile ricaduta in delitti della medesima natura. Anche la censura di omessa considerazione dei criteri di gradualità e proporzionalità nell'applicazione delle misure cautelari personali non ha reale forza argomentativa, avendo il Tribunale sufficientemente evidenziato le ragioni per cui si è ritenuto indefettibile il regime della custodia ,cautelare in carcere: a partire da quanto sopra esposto, è stata infatti sottolineata l'esigenza di impedire al ricorrente di alimentare la rete di relazioni sottese al contesto criminale di riferimento, ciò che non è risultato compromesso dal fatto che l'indagato viva nel Nord Italia (sulle condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo peraltro la recidiva, v. Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977 - 01). Deve infine ritenersi infondata anche l'eccezione relativa all'asserita lieve entità del fatto commesso nel 2017; nel denegare l'applicazione degli arresti domiciliari, il Collegio del riesame ha legittimamente ritenuto il precedente reato di evasione (commesso nel 2017) ostativo all'invocata misura, sia avuto riguardo al divieto normativo posto dall'art. 284, comma 5 bis, cod. proc. pen., sia ai principi, enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di evasione cd. ostativa (cfr. Sez. 6, n. 34107 del 15/06/2023, Hulaq, Rv. 285157: in tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di inadeguatezza degli arresti domiciliari nei confronti del condannato per evasione, prevista dall'art. 284, comma 5 bis, cod. proc. pen., in quanto norma speciale, prevale sulla disposizione generale di cui all'art. 275, comma 2 bis, secondo periodo, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni). Va notato, per inciso, che l'argomento valorizzato dalla difesa per dimostrare l'asserita lieve entità del reato di evasione (in tesi difensiva, il ricorrente si sarebbe allontanato dal proprio alloggio, senza coscienza e volontà di sottrarsi così all'obbligo inerente la misura cautelare, per recarsi in un appartamento del medesimo stabile, al fine di raggiungere un vicino che lo aveva minacciato e insultato: finalità dell'evasione che, lungi dal giustificare la condotta, la rende evidentemente più grave) è talmente inconferente da giustificare il silenzio serbato dal Tribunale sul punto (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01). 5 3. Per le ragioni fin qui esposte, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 17/09/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42157 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 17/09/2024 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24 aprile 2024, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento adottato, in data 18 marzo 2024, dal G.i.p. del Tribunale della medesima città nei confronti di LO AT, col quale veniva disposta la Misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto previsto dall'art. 453, primo comma, nn. 3 e 4, cod. pen., di cui al capo 7 dell'imputazione provvisoria. Nel provvedimento impugnato, ampio spazio è dedicato al contesto investigativo più generale (che ha portato all'adozione della misura cautelare indicata), avente a oggetto un'organizzazione criminale, operante nel quartiere partenopeo "Mercato Pendino", dedita all'acquisto e alla successiva messa in circolazione di banconote contraffatte e dotata di più basi logistiche e di più sodali. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione agli artt. 273, 292, comma 2 ter cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per omessa valutazione delle doglianze difensive in tema di gravità indiziaria. Sebbene al ricorrente sia stato contestato un unico episodio, insufficiente a configurare il delitto di cui all'art. 453, primo comma, nn. 3 e 4, cod. pen. (data l'esiguità del numero di banconote falsificate oggetto dell'accordo con i coimputati, e, in particolare, data l'assenza di stabili e continuativi rapporti con il coindagato PI), il Tribunale, con motivazione ricalcata acriticamente sul quella del provvedimento genetico, ha ravvisato un rapporto diretto tra il AT e l'associazione a delinquere dedita alla detenzione e messa in circolazione di valuta falsa. Nell'affermare l'esistenza di un previo accordo tra il ricorrente e altri esponenti dell'associazione, il Tribunale avrebbe illogicamente disatteso la richiesta difensiva di riqualificare il fatto contestato al capo 7) nella meno grave fattispecie di cui all'art. 455 cod. pen., in tal modo ignorando la sentenza del G.i.p. di Napoli del 18 novembre 2022 (a carico del coindagato RB AM), in cui risultava correttamente inquadrata la fattispecie delittuosa. In definitiva, nell'impugnata ordinanza non risultano argomentati né l'asserito concerto d'azione con i coindagati né la continuità con cui il ricorrente avrebbe richiesto al coindagato PI di rifornirlo di banconote false. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, non trovando il giudizio prognostico circa 1 l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di delitti della medesima specie alcun riscontro nelle emergenze processuali. Del tutto apodittica è l'affermazione del Tribunale secondo cui il ricorrente sarebbe un soggetto esperto ed organizzato nel settore criminale del falso nummario;
non a caso, risulta esclusa dal capo d'imputazione l'aggravante di cui all'art. 416 bis.
1. cod. pen. Peraltro, il Tribunale, nel denegare l'applicazione degli arresti domiciliari, ha illegittimamente ritenuto il precedente reato di evasione (commesso nel 2017) ostativo all'invocata misura, senza considerare la lieve entità del fatto allora commesso, con conseguente violazione dell'art. 274, lett. c) del codice di rito. Infine, si censura la mancata motivazione in ordine alla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere con altre misure meno afflittive e, quindi, l'omessa considerazione del criterio della gradualità e proporzionalità nell'applicazione delle misure cautelari personali. La pericolosità sociale dell'indagato è stata affermata in maniera apodittica, senza alcuna considerazione degli elementi offerti dalla difesa (tra cui la proposta d'acquisto di un'abitazione a Ferrara) a conferma della volontà di reinserimento sociale del AT. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso in vista della mancanza di specificità dello stesso b) memoria nell'interesse del ricorrente, in replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale. Si rimarca, in particolare, che dalle dichiarazioni del coindagato RB AM, giudicato in separata sede, si evinceva chiaramente l'estraneità del ricorrente al fatto contestato, dato che le banconote false non erano a quest'ultimo destinate, bensì ad altro soggetto residente a [...]. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. Va, in primo luogo, disattesa la censura concernente la motivazione del provvedimento impugnato, che, a parere della difesa, ricalcherebbe pedissequamente -tramite la tecnica del rendere ragioni per relationem - quella dell'ordinanza genetica. Al riguardo, va innanzitutto considerato quanto stabilito da questa Corte in tema di obbligo motivazionale del giudice del riesame (v. Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770 - 01), che può ritenersi assolto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un 2 contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario. Tanto premesso, si osserva che la motivazione resa dal Collegio del riesame sulla gravità indiziaria, pur rinviando in premessa a quella del provvedimento genetico (su cui, v. Sez. 2, n. 30696 del 20/04/2012, Rv. 253326 - 01), è sufficientemente approfondita, oltre che conforme ai principi dettati da questa Corte in tema di obbligo motivazionale del giudice del riesame (v. ancora, ad es., Sez. 5, n. 12679 del 24/01/2007, Mercadante, Rv. 235985 - 01: «l'obbligo motivazionale della decisione del tribunale del riesame sulle misure cautelari personali, dovendo conformarsi - se pur con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare - al modello legale enucleabile dall'art. 546 cod. proc. pen., non può ritenersi soddisfatto da modalità redazionali, fondate sull'acritica trasposizione del testo di intere risultanze investigative, favorite da tecniche di videoscrittura -cosiddetto "taglia ed incolla"-, ma richiede la concisa indicazione degli elementi indiziari, con la conclusiva determinazione che dia conto, in esito ad un percorso motivazionale immune da errori di diritto o da disfunzioni logiche, della deliberazione - necessariamente sommaria propria della fase cautelare - di gravità del compendio indiziario offerto dall'accusa, alla quale faccia riscontro l'indicazione degli elementi di segno contrario offerti dalla difesa, con l'indicazione delle ragioni per le quali sono stati disattesi»). Invero, il ruolo del AT di mandante dell'acquisto delle banconote contraffatte è stato evidenziato attraverso una meticolosa ricognizione degli elementi indiziari a carico del ricorrente, desunti, in particolare, dai colloqui intercettati, dai filmati estratti dalle videocamere di sorveglianza apposte nei pressi di alcune delle basi logistiche dell'organizzazione partenopea (vico Vetriera Vecchia e IV Traversa Garibaldi), nonché dagli atti relativi all'arresto di AM RB. Più precisamente, il Tribunale del riesame ha illustrato la pregnanza indiziaria dei colloqui intercettati tra il ricorrente e il PI, aventi a oggetto: 1) la richiesta, da parte del AT, di banconote contraffatte 1) il confronto sulla qualità delle stesse 3) le rassicurazioni, offerte dal PI all'interlocutore AT, di essersi personalmente recato presso il luogo -un garage- gestito da colui che è stato individuato dagli inquirenti quale capo dell'organizzazione criminale, NI Filadoro- per interloquire direttamente con quest'ultimo a proposito dei desiderata del AT riguardo l'acquisto; 4) l'accordo circa il prelievo della valuta contraffatta, che sarebbe stata affidata all'indagato AM RB, poi 3 arrestato mentre si dirigeva a Teramo, in un taxi, con le banconote richieste per l'acquisto dal AT. Dal tenore delle conversazioni, il Tribunale ha razionalmente dedotto, peraltro, quel che il ricorrente tenta di contestare nel ricorso, ma in maniera del tutto generica e aspecifica, vale a dire la continuità dei rapporti collaborativi di natura illecita tra il PI e il AT, ciò che è stato oltretutto riscontrato dai servizi di osservazione della polizia giudiziaria (che confermavano il fatto che PI venisse raggiunto dal corriere RB, al quale sono state consegnate le banconote) e dalle riprese estratte dalle videocamere di sorveglianza apposte nei pressi di alcune delle basi logistiche dell'organizzazione. Neppure i rilievi difensivi aggiunti nella memoria in replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale riescono a disarticolare l'iter argomentativo della motivazione resa dal Collegio del riesame, in cui si è specificato che, in seguito all'arresto del RB, il contenuto di una delle conversazioni intercettate acquisiva vieppiù valore indiziante (v. p. 8 dell'impugnato provvedimento). La motivazione deve ritenersi adeguata, immune da vizi logici e, pertanto, non sindacabile in questa sede, anche rispetto al profilo del "previo concerto", per provare il quale è sufficiente, come ha chiarito questa Corte, un consapevole rapporto tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l'autore della contraffazione o l'intermediario (tra le pronunce più risalenti, v. Sez. 5, n. 5551 del 17/03/1992, Sala, Rv. 190097 - 01; di recente, v. Sez. 5, n. 39779 del 05/07/2023, Pignotti, Rv. 285259 - 01, secondo cui, ai fini della sussistenza del "concerto" con chi ha eseguito la falsificazione o con l'intermediario, non è necessaria né una particolare organizzazione criminale, nella quale i singoli abbiano specifiche mansioni, né l'identificazione del falsificatore o dell'intermediario, ma è sufficiente l'esistenza di un qualunque consapevole rapporto, seppur provvisorio, tra falsificatore o intermediario e spenditore, desumibile anche da elementi indiziari). Del tutto irrilevante, infine, è l'esito processuale relativo al RB, sul quale insiste la difesa, posto che il "previo concerto" è stato ritenuto intercorrente tra il AT, il PI e altri sodali. Risulta, pertanto, correttamente individuata, e applicata al caso di specie con motivazione logica, la fattispecie di cui all'art. 453, n. 4, cod. pen. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, mancando il ricorrente di confrontarsi, in maniera critica ed effettiva, con la motivazione resa dal Tribunale del riesame. Il ritenuto pericolo -attuale e concreto- di reiterazione, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., è stato legittimamente fondato sulle modalità della condotta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Cersosimo, Rv. 4 285217 - 01), avendo il Tribunale valorizzato elementi (quali l'acquisto a distanza della valuta falsa, l'attivo adoprarsi per organizzare la trattativa, il carattere continuativo degli acquisti) indicativi, secondo il razionale apprezzamento del Collegio del riesame, di una probabile ricaduta in delitti della medesima natura. Anche la censura di omessa considerazione dei criteri di gradualità e proporzionalità nell'applicazione delle misure cautelari personali non ha reale forza argomentativa, avendo il Tribunale sufficientemente evidenziato le ragioni per cui si è ritenuto indefettibile il regime della custodia ,cautelare in carcere: a partire da quanto sopra esposto, è stata infatti sottolineata l'esigenza di impedire al ricorrente di alimentare la rete di relazioni sottese al contesto criminale di riferimento, ciò che non è risultato compromesso dal fatto che l'indagato viva nel Nord Italia (sulle condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo peraltro la recidiva, v. Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977 - 01). Deve infine ritenersi infondata anche l'eccezione relativa all'asserita lieve entità del fatto commesso nel 2017; nel denegare l'applicazione degli arresti domiciliari, il Collegio del riesame ha legittimamente ritenuto il precedente reato di evasione (commesso nel 2017) ostativo all'invocata misura, sia avuto riguardo al divieto normativo posto dall'art. 284, comma 5 bis, cod. proc. pen., sia ai principi, enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di evasione cd. ostativa (cfr. Sez. 6, n. 34107 del 15/06/2023, Hulaq, Rv. 285157: in tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di inadeguatezza degli arresti domiciliari nei confronti del condannato per evasione, prevista dall'art. 284, comma 5 bis, cod. proc. pen., in quanto norma speciale, prevale sulla disposizione generale di cui all'art. 275, comma 2 bis, secondo periodo, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni). Va notato, per inciso, che l'argomento valorizzato dalla difesa per dimostrare l'asserita lieve entità del reato di evasione (in tesi difensiva, il ricorrente si sarebbe allontanato dal proprio alloggio, senza coscienza e volontà di sottrarsi così all'obbligo inerente la misura cautelare, per recarsi in un appartamento del medesimo stabile, al fine di raggiungere un vicino che lo aveva minacciato e insultato: finalità dell'evasione che, lungi dal giustificare la condotta, la rende evidentemente più grave) è talmente inconferente da giustificare il silenzio serbato dal Tribunale sul punto (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01). 5 3. Per le ragioni fin qui esposte, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 17/09/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente