Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/03/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2553/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Maria Antonia Maiolino, nella causa civile n. 2553/2023 RG
TRA
(C.F. ), con l'avv. MOMI GIUSEPPE e Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. FRANCESCO CALLEGARO (C.F. ), C.F._1 con l'avv. MOMI GIUSEPPE
- attori opponenti -
E
Controparte_1
, con l'avv. BARZON FEDERICO, con domicilio in P.IVA_2
PIAZZA MAZZINI 64 35138 PADOVA
- convenuta opposta-
Conclusioni
Per la parte Opponente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza
In via preliminare:
- previo accertamento della nullità, totale o parziale, del contratto di fideiussione dichiararsi la carenza di legittimazione passiva al giudizio del sig. CE RO personalmente, e per l'effetto dichiararlo estraneo al presente procedimento con vittoria di competenze e spese per la difesa svolta
Nel merito:
- Revocarsi, annullarsi o comunque dichiararsi l'inefficacia del decreto n.
59/2023 ing. – RG n. 1072/2023 del 20.02.2023 emesso dal Tribunale di
Padova poiché infondato, ingiusto e illegittimo e per difetto di procedibilità
e comunque accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di qualsivoglia credito
RO per tutti i motivi indicati in narrativa;
- accertare e far dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati ai rapporti oggetto di causa;
-dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i tassi sostitutivi previsti all'art. 117 TUB, ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla banca opposta in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;
- accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla in CP_1
conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96;
- accertare se la ha applicato a parte opponente sui rapporti CP_1
contrattuali per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla banca opposta su tali rapporti contrattuali alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
- Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da e da Parte_1
CE RO a per l'effetto revocare il decreto n. Parte_2
59/2023 ing. – RG n. 1072/2023 del 20.02.2023 emesso dal Tribunale di
Padova e comunque accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di qualsivoglia credito della nei confronti della e di CE Parte_2 Parte_1
RO per tutti i motivi indicati in narrativa;
In via riconvenzionale
-accertarsi e dichiararsi che è la a vantare un credito nei Parte_1
Parte confronti della di per € 73.509,84, e per l'effetto condannare Pt_2
a pagare a la somma di € 73.509,84 o la diversa Parte_2 Parte_1
somma che si andrà ad accertare in corso di causa;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e onorari di causa determinati secondo i parametri del
D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge”.
Per la parte Intervenuta:
“Nel merito, in via principale: respingersi integralmente tutte le domande formulate dalla società
[...]
e dal Sig. CE RO e, per l'effetto, confermare il Parte_1
2 decreto ingiuntivo n. 509/2023 Ing., n. 1072/2023 R.G., emesso dal
Tribunale di Padova in data 20.02.2023.
Nel merito, in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse di revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, (i) accertarsi e dichiararsi che ed ora Controparte_1
quale cessionaria, è creditrice nei confronti della società Controparte_2
e del Sig. CE RO della somma di Euro Parte_1
159.782,21, o della diversa somma che verrà determinata in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre agli ulteriori interessi al tasso attuale del 3,6% maturandi dal 13.01.2023 sino alla data del saldo effettivo, salvo adeguamenti alla soglia usura, oltre alle spese ed alle competenze ed alle successive occorrende tutte;
(ii) condannarsi la società ed Parte_1
il Sig. CE RO, in solido tra loro, al pagamento in favore di quale cessionaria del credito vantato da Controparte_2 [...] dell'importo di Euro 159.782,21, o della Controparte_1
diversa somma che verrà determinata in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre agli ulteriori interessi al tasso attuale annuo del 3,6% maturandi dal 13.01.2023 sino alla data del saldo effettivo, salvo adeguamenti alla soglia usura, oltre alle spese e alle competenze ed alle successive occorrende tutte.
In ogni caso:
Con vittoria di compensi professionali, spese generali e spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato via pec il 7.04.2023 CE
RO, in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 509/2023, che gli ha ingiunto di pagare € 159.782,21 in favore di (da Controparte_3
Parte ora in avanti, per brevità, solo ”, ovvero la “banca”). Parte
2. In via monitoria ha azionato il credito facente originariamente capo a Controparte_4
portato dal contratto datato 12.06.2009 con cui
[...] quest'ultima ha concesso alla un affidamento di € 600.000 Parte_1
3 da utilizzare promiscuamente sotto forma di castelletto per anticipazioni salvo buon fine sul conto n. 1387 e di anticipo fatture sul conto n. 1388:
a garanzia veniva iscritta ipoteca su un fabbricato ad uso artigianale e commerciale di proprietà della società, sito a Monselice in via Travaglia
n. 4 per la complessiva somma di € 1.200.000; CE RO ha rilasciato altresì una fidejussione in data 16.05.2011 fino all'importo di
€ 1.950.000, poi esteso il 5.09.2011 fino ad € 1.700.000. Parte 3. è divenuta nuova titolare del credito a seguito dell'acquisto di di ad opera Controparte_4 Controparte_4
di Banca per lo PO della Cooperazione di Credito in data
3.10.2014, nonché alla cessione del ramo d'azienda di quest'ultima da Parte parte di , avvenuto in data 7.12.2018.
Parte
4. Il 6.12.2022 ha comunicato a e al fidejussore la revoca Parte_1 degli affidamenti, intimando il pagamento di € 159.250,91: al
12.01.2023 il credito era di € 159.782,21 come da certificazione ex art. 50 TUB, oltre agli interessi al tasso 3,6% da tale data al saldo effettivo.
5. Nel proprio atto introduttivo CE RO ha sollevato le seguenti censure:
- mancato esperimento della mediazione obbligatoria, trattandosi di una controversia in materia di contratti bancari;
- nullità del contratto di fidejussione: per violazione della normativa antitrust, in quanto il contratto del 2001, non depositato dalla banca che ha prodotto solo il rinnovo del 2011, è un modulo conforme allo schema
ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005. Dalla nullità parziale del contratto discende la nullità della deroga all'art. 1957
c.c., con conseguente decadenza della banca;
la fidejussione è nulla anche per violazione dell'art. 117 TUB e carenza di forma scritta, in quanto la banca non ha sottoscritto il contratto. Da tali censure consegue il difetto di legittimazione passiva di CE RO quale garante, il quale andrà quindi estromesso;
- violazione dell'art. 50 TUB, in quanto il doc. 8 di controparte è un mero saldaconto, inidoneo a provare il credito in quanto privo dei requisiti richiesti dall'art. 50 TUB: la banca deve in ogni caso produrre
4 gli estratti conto integrali del rapporto per provare il credito nel giudizio di opposizione;
- insussistenza del credito per assenza di prova, applicazione di tassi ultralegali e commissioni non previste nel contratto: l'estratto conto
Parte prodotto da non si riferisce ai rapporti di c/c numerati 1387 e 1388, di cui ha chiesto il pagamento in via monitoria, ma al diverso rapporto di conto corrente intestato alla società e numerato 0002/237/202209/61, aperto in data 30.11.1999 con l'allora
[...]
con numerazione originaria n. Controparte_4
602741/7. Tale rapporto è stato poi numerato 202209 quando, nel quarto trimestre 2014, Controparte_4
è stata acquistata da Banca PO ed è rimasto così
[...]
Parte numerato anche dopo il passaggio a . Da una perizia fatta eseguire sul rapporto di conto corrente risulta il saldo a credito di per Parte_1
€ 73.509,84, in quanto la banca ha illegittimamente addebitato costi a titolo di interessi debitori anatocistici e usurari per € 178.720,84, commissioni non previste nel contratto per € 32.323 (alla voce remunerazioni e cms nel contratto è scritto: “esente”), spese per €
22.248.
6. Tanto esposto, l'opponente ha chiesto quindi, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto impugnato, l'accertamento negativo del credito della banca, nonché, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultima al pagamento in favore di di € 73.509,84. Parte_1
7. Con provvedimento datato 18.04.2023 è stata sospesa la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio inaudita altera parte ed è stata fissata l'udienza del 2.05.2023 per la discussione in contraddittorio. Parte
8. In vista di tale udienza si è costituita , deducendo specificamente che:
- non sussistono i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.;
- la questione relativa alla qualificazione di CE RO quale consumatore è irrilevante e non è stata sollevata dall'opponente;
- la banca deposita la fidejussione rilasciata dal signor RO in data
16.05.2001, l'atto integrativo del 10.06.2003 ed il successivo atto
5 integrativo del 12.06.2009 e gli estratti relativi al conto corrente n.
2/237/202209;
- la mediazione è obbligatoria dopo la decisione dell'istanza di sospensione;
- la fidejussione è valida ed efficace: non c'è violazione della normativa antitrust, visto che la fidejussione è del 2001 e il provvedimento di
Banca d'Italia del 2005. Non è vero che la banca non ha rispettato il termine semestrale di decadenza: la diffida di pagamento, rivolta alla società e al garante, è datata 6.12.2022 e la proposizione della domanda giudiziale è avvenuta entro sei mesi, in quanto il ricorso monitorio è stato depositato il 14.02.2023). In ogni caso l'art. 7 della fidejussione prevede una clausola di pagamento a prima richiesta;
quindi, la diffida era già sufficiente ad evitare la decadenza. La fidejussione, già stata prodotta in sede monitoria sub doc. 11 allegato D, non è nulla per difetto di forma scritta, perché risulta sottoscritta sia dalla banca che dal garante;
- il credito è provato: in via monitoria l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB è sufficiente a provare il credito;
la banca ha prodotto gli estratti conto del rapporto. I conti nn. 1387 e 1388 sono “rapporti tecnici” e la loro rappresentazione contabile è contenuta nel conto corrente n.
202209: per tale ragione l'estratto ex art. 50 TUB e gli estratti conto fanno riferimento a tale ultimo rapporto;
- non sussiste il credito preteso da : la perizia di parte non ha Parte_1
alcun valore probatorio ed è erronea. In ogni caso, il contro credito di €
73.509,84 è inferiore rispetto alla pretesa della banca, che resterebbe comunque creditrice. In ogni caso eccepisce la prescrizione del diritto di controparte alla ripetizione di ogni addebito antecedente al termine decennale.
9. L'opposta si è successivamente costituita con comparsa di costituzione e risposta in cui ha sostanzialmente riproposto le proprie domande e difese rispetto alle contestazioni attoree, nonché depositato gli estratti conto relativi agli anni 2009, 2010 e 2011.
10. Successivamente allo svolgimento della procedura di mediazione che ha avuto esito negativo, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 6 183/VI comma c.p.c., nell'ambito delle quali le stesse hanno sostanzialmente riproposto le rispettive domande ed eccezioni originarie, precisando in particolare l'opponente che: è maturata la prescrizione dell'azione della banca nei confronti del garante;
è infondata la prescrizione eccepita dalla banca, che ha comunicato la risoluzione contrattuale solo nel 2022. In memoria n. 2 l'opponente ha inoltre evidenziato che, sulla scorta della produzione documentale avversaria, il saldo del conto a favore di ammonta ad € Parte_1
127.348,90.
11. Nella propria memoria n. 3 l'opposta ha evidenziato che, una volta eccepita dalla banca la prescrizione della restituzione degli addebiti illegittimi in conto corrente, l'opponente aveva onere di provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito per qualificare i versamenti come ripristinatori: nel caso di specie non risulta alcuna apertura di credito anteriore a quella datata 12.06.2009.
12. La causa è stata istruita documentalmente e con CTU contabile disposta con provvedimento del 19.04.2024, con cui è stato assegnato al dott.
l'incarico di rispondere al quesito di cui al provvedimento Per_1
12.03.2024.
13. Si è successivamente costituita in giudizio ex art. 111 c.p.c.
[...]
tramite a sua volta rappresentata da CP_2 Controparte_5
deducendo di essere cessionaria del credito Controparte_6 dell'opposta in virtù di contratto di cessione di crediti in blocco stipulato Parte con il 13.03.2024 e avviso pubblicato in G.U. del 26.03.2024, in cui rientra anche quello vantato nei confronti di e del Parte_1
garante avente NDG 04006378. L'intervenuta ha fatto proprie le domande, eccezioni ed istanze già svolte dalla banca opposta.
14. La causa è stata trattenuta in decisione il 2.12.2024 sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe riportate, a mezzo note scritte depositate in telematico ex art. 127 ter c.p.c.
15. L'opponente e l'intervenuta hanno depositato le proprie memorie conclusive, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La validità del contratto di conto corrente e gli oneri probatori
7 16. In diritto va preliminarmente chiarito che, una volta che una parte contrattuale contesti all'altra il compimento di condotte non supportate da un valido contratto, è la destinataria della doglianza che ha l'onere di dimostrare che il contratto valido invece esiste.
17. Sin da Cass. SSUU n. 13533/2001 è ormai consolidato l'orientamento per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
18. In concreto, pertanto, se la correntista deduce l'addebito di somme non legittimamente pattuite in assenza di valido contratto e chiede conseguentemente la rettifica del rapporto, la banca è onerata dal dimostrare che invece quei prelievi sono stati legittimi: ha quindi l'onere di dimostrare la validità del contratto ed in particolare del contratto di conto corrente.
19. Ebbene, in linea generale va affermato che ogni addebito per commissione o spesa è legittimo solo in quanto espressamente concordato per iscritto tra le parti: l'art. 117 TUB stabilisce infatti che il contratto bancario debba essere concluso in forma scritta a pena di nullità.
20. In assenza di forma scritta, pertanto, non è legittimo l'addebito di commissioni e spese (proprio perché non pattuite) né la capitalizzazione degli oneri (perché anche detta operatività non risulta oggetto di pattuizione tra le parti).
21. Con riferimento in particolare agli interessi, non può applicarsi alla fattispecie neppure l'art. 117/VII TUB, che prevede l'addebito ed accredito al correntista di oneri ricostruiti con riferimento al tasso BOT, perché detta previsione si applica testualmente “in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6” e quindi solo quando il contratto vi sia, ma non indichi il tasso di interesse,
8 oppure quando il contratto vi sia e la clausola sugli interessi contenga un generico rinvio agli usi. Nel caso concreto, invece, manca a monte la prova dell'esistenza di un contratto: cosicché la ricostruzione andrà effettuata facendo riferimento all'art. 1282 c.c., che prevede che gli interessi di debiti pecuniari producono interessi di pieno diritto, dovendosi poi richiamare l'art. 1284 c.c. quanto al relativo tasso.
22. Applicando detti principi al caso di specie, si è già detto che il corredo documentale disponibile non registra la presenza del contratto di conto corrente n. 2209, ma solo il contratto di apertura di credito in via ipotecaria del 12.6.2009 (doc. n. 2 fascicolo monitorio). Cosicché è stato conferito al ctu contabile il seguente quesito: “ritenuto che, a fronte del deposito degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, non risultando lo stesso sostenuto da un contratto scritto di conto corrente valido ex art. 117 tub, sia necessario ricostruire il rapporto mantenendo
i soli addebiti per interessi passivi secondo le condizioni contrattuali riportate nel citato contratto di apertura di credito, ma eliminando ogni altra commissione e spesa lì non prevista nonché eliminando gli effetti della capitalizzazione che a questo punto non trova sostegno pattizio;
quanto agli interessi creditori che eventualmente maturino sul rapporto, gli stessi andranno riconosciuti secondo il tasso legale”.
23. Va pertanto dichiarata la nullità del contratto di conto corrente n. 2209.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca opposta
24. La banca opposta ha sollevato eccezione di prescrizione decennale,
intendendo paralizzare la richiesta della debitrice principale e del garante di ricostruire l'andamento del conto previa espunzione degli addebiti effettuati in assenza di previsione contrattuale. Sostiene infatti l'opposta che la pretesa dell'opponente sarebbe estinta per tutte le contestazioni relative a poste addebitate prima del decennio “dal pagamento” (pag. 8 comparsa di costituzione).
25. L'eccezione risulta infondata, considerato che l'iniziativa in sede monitoria è della stessa creditrice: ciò che si prescrive è il diritto restitutorio, ma nel caso in esame, quanto meno fintantoché il conto non registri un saldo attivo e tenuto conto della imprescrittibilità del diritto a far valere la nullità delle clausole contrattuali, la patologia contrattuale
9 invocata dalla correntista determina solo l'illegittimità degli addebiti registrati in conto dalla banca e quindi la non esigibilità delle relative somme. Cosicché, l'effetto della nullità degli accordi contrattuali è la necessità di rideterminare il saldo con espunzione delle somme illegittimamente addebitate dalla banca alla correntista, in quanto effettuate senza titolo ai sensi dell'art. 2033 c.c.: non vi è quindi un diritto restitutorio della cliente, paralizzabile con l'eccezione di prescrizione, ma solo la riduzione del debito, quanto meno – come anticipato - in tutte quelle ipotesi in cui, per effetto delle ingenti espunzioni, il conto non vada a registrare addirittura un saldo attivo.
26. L'eccezione di prescrizione per altro verso si rileva infondata anche con riferimento alla domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito formulata dalla società correntista.
27. Secondo il noto ed ormai consolidato orientamento introdotto da Cass.
SSUU n. 24418/2010 per il periodo anteriore al decennio vanno distinti i versamenti solutori da quelli ripristinatori, tali dovendosi qualificare i versamenti che intervengano su conto corrente affidato che registri un saldo passivo, funzionali quindi non tanto ad estinguere un debito bensì
a ripristinare la provvista della correntista. Solo con riferimento ai versamenti con natura solutoria infatti può operare la prescrizione del relativo diritto restitutorio, mentre con riferimento ai versamenti che intervengano su conto affidato entro il limite dell'affidamento, non avendo gli stessi natura solutoria bensì ripristinatoria, non opererà la prescrizione (“L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati;
nell'anzidetta ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove
10 ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (tra le ultime si legga Cass. n.
24051/2019).
28. Quanto ai presupposti per il riconoscimento di un vero e proprio affidamento rilevante ai fini della qualificazione dei versamenti ripristinatori, va sottolineato che allo scopo risulta imprescindibile la presenza di un'apertura di credito: solo in tal caso infatti la facilitazione
è idonea a mettere a disposizione della correntista una somma di denaro da utilizzare, con successiva facoltà di versare e riutilizzare l'importo nel tempo nei limiti della soglia concordata.
29. Ebbene, considerato che nel caso di specie la ricostruzione del conto di cui si discute parte proprio da un contratto di apertura di credito ipotecaria 12.6.2009 (doc. n. 2 fascicolo monitorio citato), se ne deve trarre la conseguenza che i versamenti sul conto, che non ha superato nel saldo negativo la soglia di affidamento di € 600.000 (la punta massima ammonta a - € 587.379,95 in data 12.1.2015, quindi entro decennio), hanno assunto tutti natura ripristinatoria e non solutoria, con conseguente inoperatività dell'effetto estintivo dell'eccezione di prescrizione.
30. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca va quindi rigettata.
La validità della fideiussione prestata dal signor RO
31. Non è fondata la censura di nullità della fideiussione prestata dal signor
RO (doc. n. 11 fascicolo sospensiva e n. 4 fascicolo monitorio) in quanto priva della sottoscrizione della banca: la fideiussione, infatti, ben può essere contratto unilaterale, ove l'impegno di garanzia è assunto dal solo garante, cosicché non è richiesta a pena di validità la sottoscrizione della banca garantita (Cass. n. 30409/2017, Cass. n. 3525/2009).
32. Come anticipato: l'eccezione di nullità della garanzia va quindi rigettata.
L'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
33. Non è fondata neppure l'eccezione di decadenza sollevata dal garante ai sensi dell'art. 1957 c.c.
11 34. Se è vero che la fideiussione inizialmente resa nel 2001 prevede all'art. 6 la deroga all'onere di attivazione della banca garantita nel termine di cui all'art. 1957 c.c. (citato doc. n. 11 fascicolo sospensiva) e che su tale clausola si è incentrata la difesa del signor RO di nullità della clausola derogatoria in quanto pattuita in esecuzione di un accordo interbancario ABI, qualificato come illecito antitrust dal noto provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, risulta dirimente nel caso di specie il fatto che il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. risulta in concreto rispettato.
35. Infatti, la diffida di pagamento, rivolta alla società e al garante, è datata
6.12.2022 (doc. n. 7 fascicolo monitorio) e la proposizione della domanda giudiziale è avvenuta entro sei mesi, in quanto il ricorso monitorio risale al 14.02.2023. Cosicché, la questione dell'eventuale nullità della clausola di deroga rimane in concreto irrilevante, atteso che la deroga insita in detta clausola non viene nel caso di specie invocata dalla banca, che si è attivata nel termine decadenziale di sei mesi.
36. Va pertanto rigettata anche l'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c.
La corretta quantificazione della pretesa creditoria
37. Come anticipato, è stato chiesto al ctu di ricostruire l'andamento del conto n. 2209 eliminando la capitalizzazione degli interessi debitori nonché l'addebito di ogni posta che non trovi conferma nelle condizioni economiche afferenti al contratto di apertura di credito, unico contratto documentato come pattuito per iscritto e quindi rispettoso del precetto di cui all'art. 117 tub.
38. Sennonché nel proprio elaborato il perito evidenzia due criticità che meritano un approfondimento istruttorio contabile. Sotto un primo profilo afferma che, non essendo stati depositati dalla banca i dettagli delle competenze né gli scalari ma solo gli estratti conto, non è stato in grado di distinguere le competenze legittimamente addebitate da quelle invece illegittime, astenendosi quindi dall'effettuare l'elisione: detta soluzione però non valorizza adeguatamente il riparto degli oneri probatori, che – come si è anticipato al primo capitolo - gravano sulla banca creditrice che ha assunto l'iniziativa monitoria;
sotto un secondo
12 profilo, con riferimento ai conti tecnici n. 1387 e n. 1388, il consulente evidenzia l'assenza tra i documenti depositati dei relativi estratti conto: va allora verificato se gli addebiti correlati alle anticipazioni trovino adeguata registrazione nell'estratto conto relativo al c.d. conto corrente principale n. 2209.
39. Al fine di effettuare detti approfondimenti la causa va pertanto rimessa in decisione con separata ordinanza per un approfondimento istruttorio.
40. La decisione sulle spese segue con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n.
2553/2023), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la nullità del contratto di conto corrente n. 2209;
- rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca;
- rigetta l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dal signor
RO;
- rigetta l'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. sollevata dal garante.
- dispone la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza;
- spese alla pronuncia definitiva.
Padova, 27/03/2025
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
13