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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 298/2024 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1357/2023 deliberata il 13.6.2023 e pubblicata il 16.6.2023 (n. 715/2020 RG); risarcimento danni;
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Vincenzo Cavuoto (c.f. C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco p.t., difeso dall'avv. Umberto Zollo (c.f.
) C.F._3 domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza impugnata, nei termini seguenti.
“Con atto di citazione notificato come in atti, l'attrice citava in giudizio il CP_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di una
[...] caduta verificatasi in data 2.12.2018 in nei pressi dell'attività commerciale CP_1
“Del Basso Giocattoli”.
Deduceva, in particolare, che la caduta era causata dalla presenza di una buca presente sul manto stradale;
precisava di aver subito lesioni per le quali veniva trasportata all'ospedale Fatebenefratelli.
Costituitosi in giudizio, il contestava la fondatezza della domanda deducendo CP_1 piuttosto la responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro e l'insussistenza dei presupposti per l'invocata responsabilità dell'ente; chiedeva pertanto il rigetto della domanda e in subordine l'applicazione di un concorso di colpa nella causazione del sinistro.”.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha statuito come segue:
“
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di parte convenuta, in complessivi euro 1.500,00, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
3. pone le spese di ctu liquidate come da separato decreto definitivamente a carico di parte attrice.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame Parte_1
, ne ha argomentato i motivi a sostegno ed ha concluso come segue:
[...]
“- a totale modifica della sentenza impugnata, accogliere la domanda proposta dalla
Sig.ra nel Giudizio di 1° grado, dichiarando la esclusiva Parte_1 responsabilità del ex art. 2051 essendo l'insidia oggettivamente Controparte_1 non prevedile ed avvistabile, e comunque per tutti i motivi esposti in narrativa, con conseguente condanna dell'ente al pagamento delle somme dovute secondo la quantificazione operata dal CTU e specificate nel primo giudizio in particolare nella memoria ex art. 190 cpc,;
- in via del tutto gradata ed in ogni caso, in applicazione dell'art. 1127 cc. ove la Corte dovesse rilevare un (improbabile) minimo concorso di colpa dell'attrice, accertare e dichiarare la preponderante responsabilità del convenuto ente, con tutte le relative conseguenze;
- vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del procuratore per fattane anticipazione.”.
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IV sezione civile
Il si è opposto all'impugnazione ed ha concluso Controparte_1 come segue:
“1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da
[...]
, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
Parte_1
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque sfornito di prova e confermare la sentenza di primo grado;
3) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 22.4.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
§ - LA RESPONSABILITA' NELL'EVENTO
ha dichiarato di impugnare la sentenza del Parte_1
Tribunale di Benevento, nella parte ha statuito che: “… nella specie non può ritenersi assolto l'onere probatorio posto a carico della danneggiata, essendo piuttosto emersi elementi da cui evincere la sussistenza di una efficienza causale della condotta della stessa tale da interrompere il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso …. dal materiale fotografico si evince chiaramente la presenza di una buca .. la collocazione della stessa rendono il bene intrinsecamente meno pericoloso potendo la situazione di pericolo essere superata con l'adozione delle normali cautele da parte della danneggiata
.. una condotta diligente avrebbe evitato la caduta.”.
Ha dedotto, a sostegno del gravame, che la motivazione è fondata su erronea e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ., nonché sull'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e del materiale fotografico versato agli atti del giudizio, dal quale risulta dimostrato che l'infortunio è avvenuto nelle circostanze di tempo e luogo di cui all'atto introduttivo del giudizio, di sera in una strada con scarsa illuminazione e su di un marciapiede che si presentava in ottimo stato di manutenzione.
Ha lamentato che il Giudice del primo grado, travisando le emergenze processuali, peraltro con motivazione alquanto generica e frettolosa, ha ritenuto, in maniera decisamente sorprendente, che il piccolo foro presente sull'asfalto fosse perfettamente avvistabile.
Ha evidenziato che l'error in iudicandoè ancor più evidente, nella parte in cui il Giudice ha completamento omesso di esaminare le risultanze della prova testimoniale che in maniera chiara e puntuale, ha confermato i fatti come esposti nel libello introduttivo. La teste riferiva Testimone_1 testualmente : “... eravamo andati al negozio Del Basso giocattoli .. stavamo percorrendo la strada tra il negozio di giocattoli e l … all'improvviso mia CP_2
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IV sezione civile
suocera si è incastrata con il tacco della scarpa in un buco presente sul marciapiede poco visibile per la scarsa illuminazione ... era buio … dando il passo in avanti, perdeva
l'equilibrio e cadeva al suolo …”. Anche l'altro teste escusso, Testimone_2 confermava di aver visto l'attrice inciampare e cadere a causa del buco presente sul marciapiede.
Ha sottolineato il carattere insidioso della buca, perché:
“- le dimensioni del foro sono estremamente piccole (diametro di 3 cm);
- il foro si confonde con il colore dell'asfalto in quanto al suo interno persiste del materiale di colore grigio, oltre ad essere preceduto da un leggero rialzo del manto;
- il luogo dove è avvenuto non era frequentato dall'attrice;
- il marciapiede non presentava alcuna anomalia, e l'attrice aveva già percorso una ventina di metri.”.
Ha inferito che la responsabilità del risulta ancor Controparte_1 più evidente dove si consideri che l'insidia, costituita da un piccolo foro creatosi dopo l'eliminazione di un palo della segnaletica, si è formata per opera dello stesso ente che ha messo in atto un comportamento oltremodo negligente, non avendo proceduto ad otturare il buco dopo l'eliminazione del palo di sostegno.
Ha chiesto, pertanto, riformare la sentenza impugnata ed accogliere la sua domanda.
I motivi meritano reiezione.
La Corte di legittimità ha affermato, in tema di danni da cose in custodia, che il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad
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IV sezione civile escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
(Cass. n. 2430/2004; Cass. n. 20317/2005; Cass. n. 23584/2013; Cass. n. 12895/2016;
Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9315/2019; Cass. n. 17873/2020; Cass. n. 18100/2020;
Cass. n. 34886/2021; Cass. n. 11152/2023; Cass. n. 21675/2023; Cass. n.
30394/2023; Cass. n. 822/2024; Cass. n. 12663/2024). La Corte Suprema ha ribadito, in materia, che l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (così Cass. n. 14228/2023: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime;
conformi: Cass. n. 21972/2023; Cass. n. 30394/2023; Cass. n. 2376/2024).
Occorre, poi, considerare che la condotta incauta della vittima assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n.
30775/2017; Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 2483/2018; Cass. n. 11152/2023; Cass. n.
14228/2023; Cass. n. 30394/2023; Cass. n. 822/2024).
La regola di diritto che si evince dai predetti arresti giurisprudenziali è quella che, allorquando la cosa non presenti alcuna intrinseca pericolosità e la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi può essere neutralizzata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto ed avveduto, da parte del danneggiato, si deve escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e si può ritenere integrato il caso fortuito.
Nella fattispecie, risulta acquisito – come ha narrato la stessa
[...]
– che l'evento dannoso avvenne sul marciapiede alla via dei Parte_1
Longobardi, in , che “… si presentava in ottimo stato di manutenzione.”, CP_1 pur nascondendo la presenza dell'ostacolo, giacchè “il foro si confonde con il colore dell'asfalto in quanto al suo interno persiste del materiale di colore grigio, oltre ad essere preceduto da un leggero rialzo del manto.”. Lo scenario rappresentato dalla medesima danneggiata, dunque, induce a ritenere – in conformità a quanto già argomentato dal Tribunale di Benevento – che il foro fosse stato agevolmente visibile, tenuto conto della perfetta visuale della quale poteva godere
[...]
e della perfetta planarità del marciapiede, e, Parte_1
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IV sezione civile conseguentemente, facilmente evitabile, mediante l'adozione della normale diligenza. A ciò va aggiunto che il diametro del buco – per quanto si evince dalle fotografie allegate in atti – non era di 3 cm., come sostiene l'appellante, ma alquanto maggiore e ciò ne rimarca la visibilità, quanto meno nell'avvicinarsi del pedone ad esso.
Il Tribunale ha dato atto esplicitamente, nella sentenza, che dalle riproduzioni fotografiche “… si evince chiaramente la presenza di una buca sul manto stradale, la cui circonferenza è perfettamente delineata dalla presenza di una sorta di tubatura, da cui è stato verosimilmente rimosso un palo, ubicata tra l'altro a lato della strada.” e tale valutazione dev'essere condivisa da questa Corte, con l'effetto che il sinistro va ascritto, sotto il profilo eziologico, alla condotta tenuta da e non all'intriseco dinamismo della cosa in custodia Parte_1 del ). Controparte_3
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere confermata, nelle parti attinte dall'impugnazione.
§ - LE SPESE DI CAUSA
La rinnovata soccombenza di , in questo Parte_1 secondo grado, ne comporta la condanna alle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1 ed alla somma domandata e contenuta entro il limite di € 26.000,00.
In definitiva, la causa va ritenuta di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00 e, pertanto, possono trovare applicazione i parametri di cui alla tabella
12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello, riferiti allo scaglione predetto.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di
[...]
di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1357/2023 deliberata il 13.6.2023 e pubblicata il 16.6.2023 (n. 715/2020 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
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IV sezione civile
2) condanna al pagamento delle spese del secondo Parte_1 grado del giudizio che liquida, in favore del , in € Controparte_1
2.904,50 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di , per il versamento Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 29 aprile 2025.
IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)
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