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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 15/10/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
R.g. n. 2302/ 2018
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Claudio
Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 2302 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018 tra
(P. I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 amministratore straordinario Dott. con sede in Piazza d'Italia n. 31, in giudizio Parte_2 Pt_1 con l'Avv. Gianluca Filigheddu
Attore opponente
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante curatore fallimentare rag. comm. elettivamente domiciliato presso lo CP_2 studio dell'avv. Immacolata Natale, in giudizio con l'avv. Franco Gregu
Convenuto opposto
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI: come in atti
Per “ Piaccia al Tribunale adìto, contrariis reictis: In via principale 1) Parte_1 ritenere e dichiarare che, per le ragioni esposte in parte motiva, alcun credito vanta il convenuto- opposto nei confronti della attrice-opponente; per l'effetto, rigettare l'avversa domanda di pagamento e revocare ovvero dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto;
In subordine 2) nella non creduta – e gravanda – ipotesi in cui il convenuto-opposto dovesse risultare creditore di una qualche somma nei confronti della attrice-opponente, ritenere e dichiarare compensato e/o estinto per compensazione tale eventuale quanto denegato credito, sino a concorrenza del relativo ammontare, con il contrapposto credito di complessivi € 42.156,00 in linea capitale, oltre interessi legali a decorrere dal 6 giugno 2012, ovvero la diversa somma – maggiore o minore – che sarà accertata in causa, a propria volta vantato, per le ragioni esposte in parte motiva, dall'amministrazione opponente verso il fallimento opposto, previo accertamento anche di tale ultimo credito, fatta riserva di agire in separata sede per il recupero del residuo qualora la medesima amministrazione opponente, all'esito della compensazione, dovesse risultare ancora creditrice anche ad altro titolo;
per l'effetto, rigettare l'avversa domanda di pagamento e revocare ovvero dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto;
In ogni caso 3) con vittoria di spese ed onorari della fase monitoria e di merito”.
Per In via principale nel merito: - respingere, Controparte_1
per le causali dedotte ogni domanda avversaria nei confronti del perché infondata in fatto CP_1
e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo impugnato;
- rigettare le avverse domande, anche subordinate, avanzate dall'attrice opponente nel proprio atto di citazione Parte_1 in opposizione a D.I., in quanto infondate, sia in fatto sia in diritto. In via subordinata nel merito: - accertare e dichiarare il credito vantato dal nei confronti dell'opponente, da quantificarsi CP_1 nell'importo di € 44.998,38 oltre IVA di Legge oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, o nel deverso importo che verrà determinato all'esito del giudizio;
In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di Legge;
- condannare l'opponente al risarcimento dei danni da liquidare, anche d'ufficio, nella somma ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 96, I co. c.p.c. o, in via subordinata, condannarla al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, III co. c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo datato 27/7/2018 depositato nella cancelleria dell'intestato
Tribunale, il (da questo momento in breve il Controparte_1
) chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti della CP_1 Parte_1
(da questo momento in breve la ), zona omogenea di Olbia Tempio per
[...] Parte_1
l'importo di € 44.998,38 oltre accessori e spese. A sostegno della domanda, il esponeva che, in data 10/12/2009, l'impresa CP_1 all'epoca in bonis, aveva sottoscritto, all'esito di gara pubblica, un Controparte_1 contratto di appalto con la avente ad oggetto la “Risoluzione Controparte_3 dell'intersezione stradale Badesi - Badesi mare sulla S.P. 90 in comune di Badesi” per un corrispettivo al netto del ribasso d'asta pari ad € 421.564,18 oltre IVA;
nelle more della esecuzione la predetta società veniva dichiarata fallita con Sentenza n.13 del
29/8/2012 del Tribunale di NU;
all'atto della verifica contabile dello stato dei lavori (conseguente alla rescissione contrattuale operata dalla predetta ), il CTU nominato dal Giudice del Fallimento del Tribunale di Parte_1
NU elaborava una relazione tecnica, nella quale questi aveva rilevato l'esistenza di un residuo credito dell'impresa di € 12.540,00, per lavori contabilizzati in corso d'opera e non ancora pagati, ed un ulteriore credito di € 38.938,70 oltre I.V.A., per lavori invece non contabilizzati in corso d'opera ma riconosciuti esistenti dal direttore dei lavori, al momento della redazione dello stato di consistenza, susseguente all'abbandono del cantiere da parte dell'impresa;
ricevuto il pagamento della somma di € 12.540,00 oltre accessori, il chiedeva CP_1
l'emissione di una ingiunzione di pagamento per l'importo di € 44.998,38 nei confronti della
– Zona omogenea Olbia Tempio, dando atto che la stessa è succeduta Parte_1 nelle more alla disciolta Provincia di Olbia Tempio e quindi era l'unica attuale titolare del rapporto giuridico sub iudice, essendo la “zona omogenea di Olbia Tempio” una sua semplice articolazione interna, priva di soggettività e personalità giuridica;
con decreto datato 17 ottobre 2018, n. 700/2018 nel procedimento Rg. n. 1606/2018 il Giudice dell'intestato Tribunale accoglieva il ricorso, ingiungendo alla di pagare Controparte_3 le somme richieste dal ricorrente oltre ad accessori e spese (€ 44.998,38 oltre I.V.A., gli interessi come da domanda e le spese di ingiunzione liquidate in € 1.305,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborsi spese forfettarie ed € 259,00 per esborsi, I.V.A. e C.P.A. come per legge);
così sintetizzata la vicenda che fa da sfondo al presente processo, e pervenendo all'esame di quanto di interesse in questa sede, va detto che con atto di citazione regolarmente notificato la proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. avanti l'intestato Tribunale Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo suddetto eccependo l'inesistenza di qualsivoglia credito del
, rilevando, in subordine, l'estinzione del credito vantato dall'opposta per CP_1 compensazione con l'asserito contrapposto credito vantato dalla , d'importo pari ad € Parte_1
42.156,00 oltre interessi;
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice/opponente ha, per quanto qui di interesse, dedotto che:
-nel corso dei lavori di cui al contratto d'appalto in oggetto, l'impresa ed il direttore dei lavori contabilizzavano la realizzazione di opere, a corpo, per € 270.000,00 circa e che, successivamente, nel giugno 2012, in sede di redazione dello stato di consistenza eseguito unilateralmente dal direttore dei lavori, sarebbe emersa una divergenza tra quanto contabilizzato in fase di esecuzione, a corpo, e quanto presente in cantiere al momento della redazione dello stato di consistenza;
-difatti, alcuni corpi d'opera erano stati realizzati in percentuale superiore a quella contabilizzata in corso d'opera, generando così un ipotetico credito residuo di € 38.938,70; tuttavia, dallo stato di consistenza emergeva che altri corpi d'opera erano stati eseguiti in misura inferiore a quanto contabilizzato a corpo nel corso dell'appalto, per un minore importo di € 38.933,92. Gli importi dunque sostanzialmente si equivalevano;
-invece, il pretendeva di utilizzare le risultanze dello stato di consistenza CP_1 leggendole solo parzialmente ed a suo vantaggio, richiedendo in sede di ingiunzione il pagamento di categorie di lavori che erano già stati pagati per il tramite della contabilizzazione a corpo intervenuta nel corso dell'appalto;
-allo stesso tempo, però, il voleva trattenere quanto già pagato all'impresa per CP_1 le medesime categorie di lavori, per il mero fatto che questi fossero stati contabilizzati e ritenendoli dunque ipso facto esistenti senza tuttavia dimostrare di averli effettivamente realizzati, traducendosi ciò in riserve tardive, di cui la eccepiva formalmente la decadenza;
Parte_1
-il invocava la contabilizzazione a corpo quando essa era più favorevole al CP_1 medesimo, esigendo di trattenere i relativi importi;
mentre, al contrario, reclamava che le opere venissero calcolate a misura nel momento in cui la contabilizzazione a misura era allo stesso più vantaggiosa;
, richiedendo l'importo di € 44.979,76, applicava all'ipotetico credito CP_4 derivante dallo stato di consistenza (€ 38.938,70), che parte attrice ritiene debba essere compensato, una maggiorazione di alcuni punti percentuale sul prezzo indicato nel computo metrico e nell'elenco prezzi unitari per le singole lavorazioni realizzate dall'impresa in misura superiore a quelle originariamente contabilizzate;
-trattandosi di appalto stipulato a corpo, il corrispettivo resta fisso ed invariabile, anche nel senso che non è consentito alcun ricalcolo dell'importo contrattuale sulla base di prezzi unitari delle singole lavorazioni diversi da quelli in origine convenuti;
-la eccepiva in compensazione il suo controcredito, derivante dal ritardo Parte_1 accumulato dall'impresa nell'esecuzione dei lavori;
-l'opera non risultava ultimata dall'impresa avendo questa, già molto tempo prima della dichiarazione di fallimento, arbitrariamente interrotto (e quindi non concluso) i lavori, senza giustificazione (tanto che questi sono stati conclusi da altra impresa), procurando un ritardo, che costituisce per legge inadempimento contrattuale ed integra un danno risarcibile, certo e prontamente liquidabile (e già richiesto invano dall'ente prima del giudizio), in virtù della penale pattuita nell'art. 6 del contratto di appalto;
-il ritardo nell'esecuzione dei lavori - fonte di danno per l'amministrazione - è fatto pacifico e non contestato, riconosciuto dal consulente del FALLIMENTO.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
in persona del legale rappresentante curatore fallimentare, mediante deposito in data
[...]
01/04/2019 di comparsa di costituzione e risposta, contestando le argomentazioni e le deduzioni della parte attrice, chiedendo il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo impugnato;
in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare il credito vantato dal nei confronti dell'opponente, da quantificarsi nell'importo di € CP_1
44.998,38 oltre IVA ed oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, o nel diverso importo che verrà determinato all'esito del giudizio;
in ogni caso, domandava la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc o, in via subordinata, la condanna ad una somma equitativamente determinata ex art. 96, III co. c.p.c. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In particolare, a sostegno delle indicate conclusioni, il convenuto/opposto deduceva che:
-la prospettazione fattuale offerta dall'opponente era infondata siccome basava i propri argomenti sui calcoli posti in essere dal direttore lavori che aveva proceduto ad una nuova, unilaterale ed illegittima misurazione delle opere realizzate, computandone la consistenza in maniera diversa rispetto a quanto disposto in contratto (a misura e non a corpo);
-il consulente del aveva dapprima rilevato i plurimi errori in cui era incorso CP_1 il direttore dei lavori incaricato dalla stazione appaltante rappresentate: 1) dalla indebita alterazione in data 7/6/2012 del registro di contabilità attraverso la registrazione di importi negativi finalizzati all'annullamento delle somme precedentemente allibrate nel contradditorio con l'impresa e dalla stessa sottoscritte senza riserve;
2) dalla illegittima registrazione di alcune opere in un documento che, pur essendo denominato “Registro di contabilità”, non risultava timbrato né vidimato e firmato nei modi previsti dalla legge;
-a causa di tali grossolani errori compiuti dal direttore dei lavori, le lavorazioni allibrate in contraddittorio venivano successivamente estromesse dalla contabilità, come se le stesse lavorazioni, già in precedenza inserite in contabilità per un importo pari ad € 38.938,70, non fossero mai state eseguite dall'impresa; -lo stesso direttore dei lavori aveva erroneamente proceduto al computo di alcune lavorazioni a misura - anziché a corpo come previsto all'art. 3 del contratto d'appalto;
-il C.T.U. Ing. , incaricato dal , aveva accertato la sussistenza del credito Per_1 CP_1 vantato dal medesimo, pari ad € 44.998,38 al netto dell'IVA di legge e degli interessi;
-la deve essere, quindi, condannata al pagamento delle ulteriori opere eseguite Parte_1 dall'impresa odierna fallita, come individuate nella stessa documentazione contabile predisposta dal direttore dei lavori;
-a seguito del fallimento dell'impresa appaltatrice dei lavori, la domanda diretta a far valere un credito nei confronti della procedura concorsuale sarebbe preclusa alla cognizione del Giudice del procedimento ordinario, per cui, atteso che ogni eventuale pretesa creditoria dell'opponente avrebbe dovuto essere sottoposta al vaglio preliminare del Giudice fallimentare, si richiede la declaratoria di improcedibilità ex artt. 52 e 93 L.F. della domanda di accertamento del credito preteso dall'opponente;
-il rigetto di qualsiasi proposta conciliativa, avanzata dal Giudice per ben due volte nel corso del processo ed accettata, sempre e solo, dall'opposta, giustifica la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/04/2019 il G.I., pur non concedendo la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, rilevata la mancata contestazione di parte del credito ingiunto, proponeva ex art. 185 c.p.c. una conciliazione/transazione, nei termini che seguono:
“versamento da parte della parte attrice-opponente in favore della parte convenuta-opposta della somma di € 22.000,00 omnicomprensiva, oltre a un contributo per le spese legali” che, però, veniva accettata dalla sola convenuta opposta.
In data 19/02/2024 il GI prospettava una nuova proposta conciliativa così riformulata: “-
Versamento dalla Provincia di Sassari a Estrazioni e Scavi s.r.l. della somma onnicomprensiva di €
38.000,00; - Rinuncia di Estrazione e al DI azionato - Rinuncia delle parti agli atti della CP_1 presente causa - Spese integralmente compensate”. Anche in tale circostanza la proposta conciliativa veniva accettata dalla sola convenuta opposta.
La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16/04/2025 sulle conclusioni formulate dalle parti come in atti e con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Tra le parti è intercorso un contratto di appalto di opere pubbliche.
Parte attrice/opponente introduceva il presente giudizio proponendo opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. ed eccependo l'inesistenza del credito vantato dal;
rilevava, CP_1 altresì, in subordine, l'estinzione del credito vantato dal Fallimento per compensazione con l'asserito contrapposto credito vantato dalla Provincia d'importo pari ad € 42.156,00 oltre interessi.
Nel costituirsi in giudizio, parte convenuta/opposta affermava di essere creditore della siccome, rispetto ai lavori contabilizzati (e pacificamente pagati) in corso Parte_1
d'opera in contraddittorio con l'impresa, dallo stato di consistenza redatto dal direttore dei lavori emergerebbe l'esistenza di opere in precedenza non contabilizzate, e ne domanda il pagamento.
Tutto ciò premesso, si rileva come la domanda di parte attrice sia parzialmente meritevole di accoglimento.
Il Giudicante osserva che, dalla relazione del consulente del , depositata in atti, CP_1 emerge inequivocabilmente che alcuni corpi d'opera sarebbero stati realizzati in percentuale superiore a quella contabilizzata in corso d'opera, generando così un credito residuo azionato monitoriamente di € 38.938,70; tuttavia, dallo stato di consistenza emergerebbe che altri corpi d'opera sono stati realizzati in misura inferiore a quanto contabilizzato a corpo nel corso dell'appalto, per un importo paragonabile a quello ingiunto (€ 38.933,92); ne consegue che, pur essendo provata e non contestata l'esistenza di un credito del fallimento di € 38.938,70 , i lavori descritti nella contabilità e nello stato di consistenza sostanzialmente di fatto si equivalgono, azzerando il credito vantato.
Ad ogni buon conto, anche volendo accogliere come valida la richiesta del di CP_1 una maggiorazione di alcuni punti percentuale del credito derivante dallo stato di consistenza (€
38.938,70) fino ad ottenere l'importo di € 44.998,38 oltre IVA ed interessi, incremento dato dall'esigenza di attualizzare i relativi importi attraverso l'applicazione di nuovi prezzi per le singole lavorazioni realizzate dall'impresa ( e quindi derogando al principio di immodificabilità del prezzo
“a corpo” in presenza di lavori aggiuntivi che andrebbero compensati con un corrispettivo ulteriore), si ritiene di dover comunque accogliere l'eccezione di controcredito vantata da parte attrice- opponente;
per contro andrà rigettata la richiesta di declaratoria di improcedibilità ex artt. 52 e 93
L.F. della domanda di accertamento del credito vantato dalla parte opposta.
Difatti la prevalente giurisprudenza ritiene che si possa eccepire in compensazione l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 ss. l.fall., atteso che con l'eccezione di compensazione il creditore-debitore in bonis chiede l'accertamento di un credito non per partecipare al concorso sostanziale da realizzare col riparto fallimentare, bensì al solo fine di neutralizzare la domanda attrice ed ad ottenerne il rigetto, totale o parziale (Cass. 28/09/2016 n. 19218; Cass. n. 14418 del 2013; Cass. n. 15562 del 2011; Cass. n. 18223 del 2002; e nn. 287/97; 8053/96; 3337/86; 4223/85). Essendo, infatti, pacifico il ritardo nell'esecuzione dei lavori (confermato anche dal consulente del alle pp. 20/21/22 della perizia agli atti: data scadenza lavori 03/08/2011; CP_1 data rescissione 27/04/2012) e ritenendo operativa la penale prevista all'art.6 del contratto di appalto in oggetto che prevedeva, ai sensi dell'art.145 del DPR 207/2010, l'applicazione per ogni giorno di ritardo di una somma pari all'1 x 1000 dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10%, si ritiene fondata l'eccezione in compensazione del controcredito di parte opponente derivante dal ritardo accumulato dall'impresa in parola nell'adempimento dell'appalto e pari ad € 42.156,418 (10% dell'ammontare netto contrattuale).
Difatti, trattandosi di crediti certi, esigibili e di facile o pronta liquidazione può senza dubbio operarsi la compensazione giudiziale fra gli stessi fino a concorrenza delle rispettive poste debitorie.
(cfr. Tribunale di Nola, Sentenza n. 2609/2015 del 09-10-2015)
Occorre, però, tener presente che, come più volte affermato dalla giurisprudenza, nel caso di coesistenza di debiti reciproci l'uno di valore, in quanto dovuto a titolo di risarcimento danni, e l'altro di valuta, qual è quello per lavori non contabilizzati in corso d'opera ma riconosciuti esistenti, nella determinazione della prima posta creditoria ai fini della compensazione non può non tenersi conto della relativa natura, dovendo i danni da risarcire essere determinati con riferimento ai valori monetari del tempo della decisione finale della causa.
Integrando la sentenza che pronunzia la compensazione giudiziale un accertamento costitutivo i cui effetti si verificano “ex nunc” (cfr. Cass. 21/02/1985 n. 1536 nonché Cass. 11/01/2006 n. 260), la determinazione dei contrapposti debiti e crediti va effettuata alla data della pronuncia della sentenza.
Per quanto innanzi esposto, deve ritenersi riconosciuto il credito in compensazione vantato dall'opponente.
Si dispone, pertanto, la compensazione giudiziale tra il credito del CP_1
e per le opere non contabilizzate ma esistenti ed il credito della
[...] CP_1 per il risarcimento del danno da ritardo nell'esecuzione delle opere, fino Parte_1
a concorrenza dei rispettivi importi, condannando il committente a versare all'impresa appaltatrice la differenza risultante da tale operazione. In definitiva, dovrà revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi tenuto l'opponente a versare al convenuto/opposto la complessiva somma di € 2.841,96 maggiorata degli interessi legali dalla data della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.
Priva di pregio è l'asserzione di parte opposta circa le irregolarità commesse dal direttore dei lavori nell'alterazione dei registri di contabilità. Invero, se è pur vero, perché documentalmente accertato dal consulente del nella propria relazione in atti, che il direttore dei lavori, CP_1 nominato dalla Stazione appaltante, ha commesso alcune irregolarità sostanziali nella redazione dello stato di consistenza e nel registro di contabilità, è altrettanto incontestabile che l'alterazione dei registri contabili ( a carico dell'opponente) è un fatto certamente grave (che avrebbe potuto giustificare una risoluzione del contratto per inadempimento) ma distinto e separato dal ritardo per inadempimento commesso da parte opposta, la quale non può certo invocare tale prefata circostanza per esimersi dalle proprie responsabilità.
Inoltre, va evidenziato che la penale per ritardo in un appalto pubblico non può essere né ridotta né disapplicata in conseguenza di irregolarità commesse dal direttore dei lavori siccome richiederebbe, in primis, una previsione espressa nella lex specialis (cioè, nel capitolato o nel bando di gara);
Ancora, il direttore dei lavori, e di conseguenza il committente in solido, sarebbe stato responsabile qualora l'alterazione dei registri contabili avesse contribuito a causare un danno all'impresa, quale ad esempio, il pagamento di somme in eccesso.
Tuttavia, il perito del , come sopra già precisato, se da un lato, ha riconosciuto che CP_1 risultano in riduzione nello Stato di consistenza, rispetto a quanto precedentemente contabilizzato, importi relativi alle lavorazioni che si deve chiedere vengano correttamente riconosciute all'impresa pari ad € 38.933,92 dall'altro ha individuato quantità non precedentemente allibrate e riconosciute nello stato di consistenza pari ad € 38.938,70, con la conseguenza che, pur essendosi verificata una grave negligenza professionale da parte del direttore dei lavori, dipendente della Stazione appaltante, di fatto non sussiste un nesso causale con un eventuale danno siccome l'impresa non ha subito alcun pregiudizio economico.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di condanna avanzata dal convenuto/opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. vista la compensazione comunque operata tra i diversi crediti (cfr. Giudice di Pace di Andria, Sentenza n. 119/2025 del 17-09-2025). Inoltre, com'è noto, nell'effettuare la suddetta valutazione, il Giudice dovrebbe rilevare un uso abusivo dello strumento processuale, che si sostanzierebbe nel non tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali, senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr. Cass.26545/21). Tale condotta non è stata ravvisata. Alla luce di quanto appena osservato, si reputa giusto ed equo che le spese del presente giudizio debbano essere compensate interamente e definitivamente tra le parti (fase monitoria e fase di opposizione).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo di parte opponente e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. r.g. 1606/2018;
ACCERTA che l'opponente sia tenuto a versare al convenuto/opposto la complessiva somma di €
2.841,96 maggiorata degli interessi legali dalla data della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.
RIGETTA la richiesta di parte opposta di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.;
DICHIARA interamente compensate le spese di lite tra le parti in causa sia per il presente giudizio che per quello monitorio per le ragioni esposte in parte motiva;
RIGETTA ogni ulteriore richiesta.
Così deciso in Tempio Pausania, il 15/10/2025. Il Giudice Dr. Claudio Cozzella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
R.g. n. 2302/ 2018
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Claudio
Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 2302 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018 tra
(P. I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 amministratore straordinario Dott. con sede in Piazza d'Italia n. 31, in giudizio Parte_2 Pt_1 con l'Avv. Gianluca Filigheddu
Attore opponente
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante curatore fallimentare rag. comm. elettivamente domiciliato presso lo CP_2 studio dell'avv. Immacolata Natale, in giudizio con l'avv. Franco Gregu
Convenuto opposto
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI: come in atti
Per “ Piaccia al Tribunale adìto, contrariis reictis: In via principale 1) Parte_1 ritenere e dichiarare che, per le ragioni esposte in parte motiva, alcun credito vanta il convenuto- opposto nei confronti della attrice-opponente; per l'effetto, rigettare l'avversa domanda di pagamento e revocare ovvero dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto;
In subordine 2) nella non creduta – e gravanda – ipotesi in cui il convenuto-opposto dovesse risultare creditore di una qualche somma nei confronti della attrice-opponente, ritenere e dichiarare compensato e/o estinto per compensazione tale eventuale quanto denegato credito, sino a concorrenza del relativo ammontare, con il contrapposto credito di complessivi € 42.156,00 in linea capitale, oltre interessi legali a decorrere dal 6 giugno 2012, ovvero la diversa somma – maggiore o minore – che sarà accertata in causa, a propria volta vantato, per le ragioni esposte in parte motiva, dall'amministrazione opponente verso il fallimento opposto, previo accertamento anche di tale ultimo credito, fatta riserva di agire in separata sede per il recupero del residuo qualora la medesima amministrazione opponente, all'esito della compensazione, dovesse risultare ancora creditrice anche ad altro titolo;
per l'effetto, rigettare l'avversa domanda di pagamento e revocare ovvero dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto;
In ogni caso 3) con vittoria di spese ed onorari della fase monitoria e di merito”.
Per In via principale nel merito: - respingere, Controparte_1
per le causali dedotte ogni domanda avversaria nei confronti del perché infondata in fatto CP_1
e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo impugnato;
- rigettare le avverse domande, anche subordinate, avanzate dall'attrice opponente nel proprio atto di citazione Parte_1 in opposizione a D.I., in quanto infondate, sia in fatto sia in diritto. In via subordinata nel merito: - accertare e dichiarare il credito vantato dal nei confronti dell'opponente, da quantificarsi CP_1 nell'importo di € 44.998,38 oltre IVA di Legge oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, o nel deverso importo che verrà determinato all'esito del giudizio;
In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di Legge;
- condannare l'opponente al risarcimento dei danni da liquidare, anche d'ufficio, nella somma ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 96, I co. c.p.c. o, in via subordinata, condannarla al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, III co. c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo datato 27/7/2018 depositato nella cancelleria dell'intestato
Tribunale, il (da questo momento in breve il Controparte_1
) chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti della CP_1 Parte_1
(da questo momento in breve la ), zona omogenea di Olbia Tempio per
[...] Parte_1
l'importo di € 44.998,38 oltre accessori e spese. A sostegno della domanda, il esponeva che, in data 10/12/2009, l'impresa CP_1 all'epoca in bonis, aveva sottoscritto, all'esito di gara pubblica, un Controparte_1 contratto di appalto con la avente ad oggetto la “Risoluzione Controparte_3 dell'intersezione stradale Badesi - Badesi mare sulla S.P. 90 in comune di Badesi” per un corrispettivo al netto del ribasso d'asta pari ad € 421.564,18 oltre IVA;
nelle more della esecuzione la predetta società veniva dichiarata fallita con Sentenza n.13 del
29/8/2012 del Tribunale di NU;
all'atto della verifica contabile dello stato dei lavori (conseguente alla rescissione contrattuale operata dalla predetta ), il CTU nominato dal Giudice del Fallimento del Tribunale di Parte_1
NU elaborava una relazione tecnica, nella quale questi aveva rilevato l'esistenza di un residuo credito dell'impresa di € 12.540,00, per lavori contabilizzati in corso d'opera e non ancora pagati, ed un ulteriore credito di € 38.938,70 oltre I.V.A., per lavori invece non contabilizzati in corso d'opera ma riconosciuti esistenti dal direttore dei lavori, al momento della redazione dello stato di consistenza, susseguente all'abbandono del cantiere da parte dell'impresa;
ricevuto il pagamento della somma di € 12.540,00 oltre accessori, il chiedeva CP_1
l'emissione di una ingiunzione di pagamento per l'importo di € 44.998,38 nei confronti della
– Zona omogenea Olbia Tempio, dando atto che la stessa è succeduta Parte_1 nelle more alla disciolta Provincia di Olbia Tempio e quindi era l'unica attuale titolare del rapporto giuridico sub iudice, essendo la “zona omogenea di Olbia Tempio” una sua semplice articolazione interna, priva di soggettività e personalità giuridica;
con decreto datato 17 ottobre 2018, n. 700/2018 nel procedimento Rg. n. 1606/2018 il Giudice dell'intestato Tribunale accoglieva il ricorso, ingiungendo alla di pagare Controparte_3 le somme richieste dal ricorrente oltre ad accessori e spese (€ 44.998,38 oltre I.V.A., gli interessi come da domanda e le spese di ingiunzione liquidate in € 1.305,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborsi spese forfettarie ed € 259,00 per esborsi, I.V.A. e C.P.A. come per legge);
così sintetizzata la vicenda che fa da sfondo al presente processo, e pervenendo all'esame di quanto di interesse in questa sede, va detto che con atto di citazione regolarmente notificato la proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. avanti l'intestato Tribunale Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo suddetto eccependo l'inesistenza di qualsivoglia credito del
, rilevando, in subordine, l'estinzione del credito vantato dall'opposta per CP_1 compensazione con l'asserito contrapposto credito vantato dalla , d'importo pari ad € Parte_1
42.156,00 oltre interessi;
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice/opponente ha, per quanto qui di interesse, dedotto che:
-nel corso dei lavori di cui al contratto d'appalto in oggetto, l'impresa ed il direttore dei lavori contabilizzavano la realizzazione di opere, a corpo, per € 270.000,00 circa e che, successivamente, nel giugno 2012, in sede di redazione dello stato di consistenza eseguito unilateralmente dal direttore dei lavori, sarebbe emersa una divergenza tra quanto contabilizzato in fase di esecuzione, a corpo, e quanto presente in cantiere al momento della redazione dello stato di consistenza;
-difatti, alcuni corpi d'opera erano stati realizzati in percentuale superiore a quella contabilizzata in corso d'opera, generando così un ipotetico credito residuo di € 38.938,70; tuttavia, dallo stato di consistenza emergeva che altri corpi d'opera erano stati eseguiti in misura inferiore a quanto contabilizzato a corpo nel corso dell'appalto, per un minore importo di € 38.933,92. Gli importi dunque sostanzialmente si equivalevano;
-invece, il pretendeva di utilizzare le risultanze dello stato di consistenza CP_1 leggendole solo parzialmente ed a suo vantaggio, richiedendo in sede di ingiunzione il pagamento di categorie di lavori che erano già stati pagati per il tramite della contabilizzazione a corpo intervenuta nel corso dell'appalto;
-allo stesso tempo, però, il voleva trattenere quanto già pagato all'impresa per CP_1 le medesime categorie di lavori, per il mero fatto che questi fossero stati contabilizzati e ritenendoli dunque ipso facto esistenti senza tuttavia dimostrare di averli effettivamente realizzati, traducendosi ciò in riserve tardive, di cui la eccepiva formalmente la decadenza;
Parte_1
-il invocava la contabilizzazione a corpo quando essa era più favorevole al CP_1 medesimo, esigendo di trattenere i relativi importi;
mentre, al contrario, reclamava che le opere venissero calcolate a misura nel momento in cui la contabilizzazione a misura era allo stesso più vantaggiosa;
, richiedendo l'importo di € 44.979,76, applicava all'ipotetico credito CP_4 derivante dallo stato di consistenza (€ 38.938,70), che parte attrice ritiene debba essere compensato, una maggiorazione di alcuni punti percentuale sul prezzo indicato nel computo metrico e nell'elenco prezzi unitari per le singole lavorazioni realizzate dall'impresa in misura superiore a quelle originariamente contabilizzate;
-trattandosi di appalto stipulato a corpo, il corrispettivo resta fisso ed invariabile, anche nel senso che non è consentito alcun ricalcolo dell'importo contrattuale sulla base di prezzi unitari delle singole lavorazioni diversi da quelli in origine convenuti;
-la eccepiva in compensazione il suo controcredito, derivante dal ritardo Parte_1 accumulato dall'impresa nell'esecuzione dei lavori;
-l'opera non risultava ultimata dall'impresa avendo questa, già molto tempo prima della dichiarazione di fallimento, arbitrariamente interrotto (e quindi non concluso) i lavori, senza giustificazione (tanto che questi sono stati conclusi da altra impresa), procurando un ritardo, che costituisce per legge inadempimento contrattuale ed integra un danno risarcibile, certo e prontamente liquidabile (e già richiesto invano dall'ente prima del giudizio), in virtù della penale pattuita nell'art. 6 del contratto di appalto;
-il ritardo nell'esecuzione dei lavori - fonte di danno per l'amministrazione - è fatto pacifico e non contestato, riconosciuto dal consulente del FALLIMENTO.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
in persona del legale rappresentante curatore fallimentare, mediante deposito in data
[...]
01/04/2019 di comparsa di costituzione e risposta, contestando le argomentazioni e le deduzioni della parte attrice, chiedendo il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo impugnato;
in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare il credito vantato dal nei confronti dell'opponente, da quantificarsi nell'importo di € CP_1
44.998,38 oltre IVA ed oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, o nel diverso importo che verrà determinato all'esito del giudizio;
in ogni caso, domandava la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc o, in via subordinata, la condanna ad una somma equitativamente determinata ex art. 96, III co. c.p.c. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In particolare, a sostegno delle indicate conclusioni, il convenuto/opposto deduceva che:
-la prospettazione fattuale offerta dall'opponente era infondata siccome basava i propri argomenti sui calcoli posti in essere dal direttore lavori che aveva proceduto ad una nuova, unilaterale ed illegittima misurazione delle opere realizzate, computandone la consistenza in maniera diversa rispetto a quanto disposto in contratto (a misura e non a corpo);
-il consulente del aveva dapprima rilevato i plurimi errori in cui era incorso CP_1 il direttore dei lavori incaricato dalla stazione appaltante rappresentate: 1) dalla indebita alterazione in data 7/6/2012 del registro di contabilità attraverso la registrazione di importi negativi finalizzati all'annullamento delle somme precedentemente allibrate nel contradditorio con l'impresa e dalla stessa sottoscritte senza riserve;
2) dalla illegittima registrazione di alcune opere in un documento che, pur essendo denominato “Registro di contabilità”, non risultava timbrato né vidimato e firmato nei modi previsti dalla legge;
-a causa di tali grossolani errori compiuti dal direttore dei lavori, le lavorazioni allibrate in contraddittorio venivano successivamente estromesse dalla contabilità, come se le stesse lavorazioni, già in precedenza inserite in contabilità per un importo pari ad € 38.938,70, non fossero mai state eseguite dall'impresa; -lo stesso direttore dei lavori aveva erroneamente proceduto al computo di alcune lavorazioni a misura - anziché a corpo come previsto all'art. 3 del contratto d'appalto;
-il C.T.U. Ing. , incaricato dal , aveva accertato la sussistenza del credito Per_1 CP_1 vantato dal medesimo, pari ad € 44.998,38 al netto dell'IVA di legge e degli interessi;
-la deve essere, quindi, condannata al pagamento delle ulteriori opere eseguite Parte_1 dall'impresa odierna fallita, come individuate nella stessa documentazione contabile predisposta dal direttore dei lavori;
-a seguito del fallimento dell'impresa appaltatrice dei lavori, la domanda diretta a far valere un credito nei confronti della procedura concorsuale sarebbe preclusa alla cognizione del Giudice del procedimento ordinario, per cui, atteso che ogni eventuale pretesa creditoria dell'opponente avrebbe dovuto essere sottoposta al vaglio preliminare del Giudice fallimentare, si richiede la declaratoria di improcedibilità ex artt. 52 e 93 L.F. della domanda di accertamento del credito preteso dall'opponente;
-il rigetto di qualsiasi proposta conciliativa, avanzata dal Giudice per ben due volte nel corso del processo ed accettata, sempre e solo, dall'opposta, giustifica la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/04/2019 il G.I., pur non concedendo la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, rilevata la mancata contestazione di parte del credito ingiunto, proponeva ex art. 185 c.p.c. una conciliazione/transazione, nei termini che seguono:
“versamento da parte della parte attrice-opponente in favore della parte convenuta-opposta della somma di € 22.000,00 omnicomprensiva, oltre a un contributo per le spese legali” che, però, veniva accettata dalla sola convenuta opposta.
In data 19/02/2024 il GI prospettava una nuova proposta conciliativa così riformulata: “-
Versamento dalla Provincia di Sassari a Estrazioni e Scavi s.r.l. della somma onnicomprensiva di €
38.000,00; - Rinuncia di Estrazione e al DI azionato - Rinuncia delle parti agli atti della CP_1 presente causa - Spese integralmente compensate”. Anche in tale circostanza la proposta conciliativa veniva accettata dalla sola convenuta opposta.
La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16/04/2025 sulle conclusioni formulate dalle parti come in atti e con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Tra le parti è intercorso un contratto di appalto di opere pubbliche.
Parte attrice/opponente introduceva il presente giudizio proponendo opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. ed eccependo l'inesistenza del credito vantato dal;
rilevava, CP_1 altresì, in subordine, l'estinzione del credito vantato dal Fallimento per compensazione con l'asserito contrapposto credito vantato dalla Provincia d'importo pari ad € 42.156,00 oltre interessi.
Nel costituirsi in giudizio, parte convenuta/opposta affermava di essere creditore della siccome, rispetto ai lavori contabilizzati (e pacificamente pagati) in corso Parte_1
d'opera in contraddittorio con l'impresa, dallo stato di consistenza redatto dal direttore dei lavori emergerebbe l'esistenza di opere in precedenza non contabilizzate, e ne domanda il pagamento.
Tutto ciò premesso, si rileva come la domanda di parte attrice sia parzialmente meritevole di accoglimento.
Il Giudicante osserva che, dalla relazione del consulente del , depositata in atti, CP_1 emerge inequivocabilmente che alcuni corpi d'opera sarebbero stati realizzati in percentuale superiore a quella contabilizzata in corso d'opera, generando così un credito residuo azionato monitoriamente di € 38.938,70; tuttavia, dallo stato di consistenza emergerebbe che altri corpi d'opera sono stati realizzati in misura inferiore a quanto contabilizzato a corpo nel corso dell'appalto, per un importo paragonabile a quello ingiunto (€ 38.933,92); ne consegue che, pur essendo provata e non contestata l'esistenza di un credito del fallimento di € 38.938,70 , i lavori descritti nella contabilità e nello stato di consistenza sostanzialmente di fatto si equivalgono, azzerando il credito vantato.
Ad ogni buon conto, anche volendo accogliere come valida la richiesta del di CP_1 una maggiorazione di alcuni punti percentuale del credito derivante dallo stato di consistenza (€
38.938,70) fino ad ottenere l'importo di € 44.998,38 oltre IVA ed interessi, incremento dato dall'esigenza di attualizzare i relativi importi attraverso l'applicazione di nuovi prezzi per le singole lavorazioni realizzate dall'impresa ( e quindi derogando al principio di immodificabilità del prezzo
“a corpo” in presenza di lavori aggiuntivi che andrebbero compensati con un corrispettivo ulteriore), si ritiene di dover comunque accogliere l'eccezione di controcredito vantata da parte attrice- opponente;
per contro andrà rigettata la richiesta di declaratoria di improcedibilità ex artt. 52 e 93
L.F. della domanda di accertamento del credito vantato dalla parte opposta.
Difatti la prevalente giurisprudenza ritiene che si possa eccepire in compensazione l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 ss. l.fall., atteso che con l'eccezione di compensazione il creditore-debitore in bonis chiede l'accertamento di un credito non per partecipare al concorso sostanziale da realizzare col riparto fallimentare, bensì al solo fine di neutralizzare la domanda attrice ed ad ottenerne il rigetto, totale o parziale (Cass. 28/09/2016 n. 19218; Cass. n. 14418 del 2013; Cass. n. 15562 del 2011; Cass. n. 18223 del 2002; e nn. 287/97; 8053/96; 3337/86; 4223/85). Essendo, infatti, pacifico il ritardo nell'esecuzione dei lavori (confermato anche dal consulente del alle pp. 20/21/22 della perizia agli atti: data scadenza lavori 03/08/2011; CP_1 data rescissione 27/04/2012) e ritenendo operativa la penale prevista all'art.6 del contratto di appalto in oggetto che prevedeva, ai sensi dell'art.145 del DPR 207/2010, l'applicazione per ogni giorno di ritardo di una somma pari all'1 x 1000 dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10%, si ritiene fondata l'eccezione in compensazione del controcredito di parte opponente derivante dal ritardo accumulato dall'impresa in parola nell'adempimento dell'appalto e pari ad € 42.156,418 (10% dell'ammontare netto contrattuale).
Difatti, trattandosi di crediti certi, esigibili e di facile o pronta liquidazione può senza dubbio operarsi la compensazione giudiziale fra gli stessi fino a concorrenza delle rispettive poste debitorie.
(cfr. Tribunale di Nola, Sentenza n. 2609/2015 del 09-10-2015)
Occorre, però, tener presente che, come più volte affermato dalla giurisprudenza, nel caso di coesistenza di debiti reciproci l'uno di valore, in quanto dovuto a titolo di risarcimento danni, e l'altro di valuta, qual è quello per lavori non contabilizzati in corso d'opera ma riconosciuti esistenti, nella determinazione della prima posta creditoria ai fini della compensazione non può non tenersi conto della relativa natura, dovendo i danni da risarcire essere determinati con riferimento ai valori monetari del tempo della decisione finale della causa.
Integrando la sentenza che pronunzia la compensazione giudiziale un accertamento costitutivo i cui effetti si verificano “ex nunc” (cfr. Cass. 21/02/1985 n. 1536 nonché Cass. 11/01/2006 n. 260), la determinazione dei contrapposti debiti e crediti va effettuata alla data della pronuncia della sentenza.
Per quanto innanzi esposto, deve ritenersi riconosciuto il credito in compensazione vantato dall'opponente.
Si dispone, pertanto, la compensazione giudiziale tra il credito del CP_1
e per le opere non contabilizzate ma esistenti ed il credito della
[...] CP_1 per il risarcimento del danno da ritardo nell'esecuzione delle opere, fino Parte_1
a concorrenza dei rispettivi importi, condannando il committente a versare all'impresa appaltatrice la differenza risultante da tale operazione. In definitiva, dovrà revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi tenuto l'opponente a versare al convenuto/opposto la complessiva somma di € 2.841,96 maggiorata degli interessi legali dalla data della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.
Priva di pregio è l'asserzione di parte opposta circa le irregolarità commesse dal direttore dei lavori nell'alterazione dei registri di contabilità. Invero, se è pur vero, perché documentalmente accertato dal consulente del nella propria relazione in atti, che il direttore dei lavori, CP_1 nominato dalla Stazione appaltante, ha commesso alcune irregolarità sostanziali nella redazione dello stato di consistenza e nel registro di contabilità, è altrettanto incontestabile che l'alterazione dei registri contabili ( a carico dell'opponente) è un fatto certamente grave (che avrebbe potuto giustificare una risoluzione del contratto per inadempimento) ma distinto e separato dal ritardo per inadempimento commesso da parte opposta, la quale non può certo invocare tale prefata circostanza per esimersi dalle proprie responsabilità.
Inoltre, va evidenziato che la penale per ritardo in un appalto pubblico non può essere né ridotta né disapplicata in conseguenza di irregolarità commesse dal direttore dei lavori siccome richiederebbe, in primis, una previsione espressa nella lex specialis (cioè, nel capitolato o nel bando di gara);
Ancora, il direttore dei lavori, e di conseguenza il committente in solido, sarebbe stato responsabile qualora l'alterazione dei registri contabili avesse contribuito a causare un danno all'impresa, quale ad esempio, il pagamento di somme in eccesso.
Tuttavia, il perito del , come sopra già precisato, se da un lato, ha riconosciuto che CP_1 risultano in riduzione nello Stato di consistenza, rispetto a quanto precedentemente contabilizzato, importi relativi alle lavorazioni che si deve chiedere vengano correttamente riconosciute all'impresa pari ad € 38.933,92 dall'altro ha individuato quantità non precedentemente allibrate e riconosciute nello stato di consistenza pari ad € 38.938,70, con la conseguenza che, pur essendosi verificata una grave negligenza professionale da parte del direttore dei lavori, dipendente della Stazione appaltante, di fatto non sussiste un nesso causale con un eventuale danno siccome l'impresa non ha subito alcun pregiudizio economico.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di condanna avanzata dal convenuto/opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. vista la compensazione comunque operata tra i diversi crediti (cfr. Giudice di Pace di Andria, Sentenza n. 119/2025 del 17-09-2025). Inoltre, com'è noto, nell'effettuare la suddetta valutazione, il Giudice dovrebbe rilevare un uso abusivo dello strumento processuale, che si sostanzierebbe nel non tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali, senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr. Cass.26545/21). Tale condotta non è stata ravvisata. Alla luce di quanto appena osservato, si reputa giusto ed equo che le spese del presente giudizio debbano essere compensate interamente e definitivamente tra le parti (fase monitoria e fase di opposizione).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo di parte opponente e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. r.g. 1606/2018;
ACCERTA che l'opponente sia tenuto a versare al convenuto/opposto la complessiva somma di €
2.841,96 maggiorata degli interessi legali dalla data della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.
RIGETTA la richiesta di parte opposta di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.;
DICHIARA interamente compensate le spese di lite tra le parti in causa sia per il presente giudizio che per quello monitorio per le ragioni esposte in parte motiva;
RIGETTA ogni ulteriore richiesta.
Così deciso in Tempio Pausania, il 15/10/2025. Il Giudice Dr. Claudio Cozzella