Art. 2184. Indennizzo privilegiato aeronautico ai dipendenti civili 1. L'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui al libro VII, titolo III, capo IV, sezione II , ivi comprese le norme sull'indennizzo integrativo, e' concesso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile ed e' esteso ai dipendenti civili dello Stato, alle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1898. 2. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di decesso di un dipendente civile, e' determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico:
a) dirigenza:
1) euro 7.746,85 al coniuge superstite, anche se separato, purche' senza addebito, per l'intero ammontare oppure in concorso con gli orfani in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo importo, secondo che, rispettivamente, i figli stessi siano rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e piu', mentre la rimanente quota va ripartita tra i figli o i loro discendenti, ovvero ai figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in mancanza del coniuge superstite;
2) euro 1.936,71 ai genitori, in mancanza di coniuge superstite e figli, ovvero ai fratelli e alle sorelle, in mancanza di coniuge superstite, figli e genitori; b) area terza:
1) euro 6.197,48 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
2) euro 1.549,37 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a); c) area seconda:
1) euro 4.648,11 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
2) euro 1.208,51 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a); d) area prima:
1) euro 3.873,43 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
2) euro 991,60 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a); e) personale non dirigente con contratto a tempo determinato:
1) euro 3.098,74 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
2) euro 774,69 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a). 3. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di infermita' di un dipendente civile, e' determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico, per patologie ascrivibili alla 1^ ed alla 2^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e di euro 309,87, per infermita' ascrivibili alla 3^ categoria della tabella A:
a) dirigenza: euro 7.746,85 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 6.972,17 per la 2^ categoria ed euro 1.936,71 per la 3^ categoria; b) area terza: euro 6.197,48 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 5.577,73 per la 2^ categoria ed euro 1.549,37 per la 3^ categoria; c) area seconda: euro 4.648,11 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 4.338,24 per la 2^ categoria ed euro 1.208,51 per la 3^ categoria; d) area prima: euro 3.873,43 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 3.563,55 per la 2^ categoria ed euro 991,60 per la 3^ categoria; e) personale non dirigente con contratti a tempo determinato: euro 3.098,74 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 2.788,87 per la 2^ categoria ed euro 774,69 per la 3^ categoria.
Nota all'art. 2184:
- Per la tabella A, relativa alle categorie 1^, 2^ e 3^, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1979, n. 28, si vedano le note all'articolo 713.
a) dirigenza:
1) euro 7.746,85 al coniuge superstite, anche se separato, purche' senza addebito, per l'intero ammontare oppure in concorso con gli orfani in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo importo, secondo che, rispettivamente, i figli stessi siano rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e piu', mentre la rimanente quota va ripartita tra i figli o i loro discendenti, ovvero ai figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in mancanza del coniuge superstite;
2) euro 1.936,71 ai genitori, in mancanza di coniuge superstite e figli, ovvero ai fratelli e alle sorelle, in mancanza di coniuge superstite, figli e genitori; b) area terza:
1) euro 6.197,48 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
2) euro 1.549,37 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a); c) area seconda:
1) euro 4.648,11 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
2) euro 1.208,51 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a); d) area prima:
1) euro 3.873,43 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
2) euro 991,60 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a); e) personale non dirigente con contratto a tempo determinato:
1) euro 3.098,74 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
2) euro 774,69 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a). 3. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di infermita' di un dipendente civile, e' determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico, per patologie ascrivibili alla 1^ ed alla 2^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e di euro 309,87, per infermita' ascrivibili alla 3^ categoria della tabella A:
a) dirigenza: euro 7.746,85 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 6.972,17 per la 2^ categoria ed euro 1.936,71 per la 3^ categoria; b) area terza: euro 6.197,48 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 5.577,73 per la 2^ categoria ed euro 1.549,37 per la 3^ categoria; c) area seconda: euro 4.648,11 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 4.338,24 per la 2^ categoria ed euro 1.208,51 per la 3^ categoria; d) area prima: euro 3.873,43 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 3.563,55 per la 2^ categoria ed euro 991,60 per la 3^ categoria; e) personale non dirigente con contratti a tempo determinato: euro 3.098,74 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 2.788,87 per la 2^ categoria ed euro 774,69 per la 3^ categoria.
Nota all'art. 2184:
- Per la tabella A, relativa alle categorie 1^, 2^ e 3^, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1979, n. 28, si vedano le note all'articolo 713.