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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14931/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 14931 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 e promossa da assistito dall'avv. Angelo Petracca Parte_1
ATTORE contro e per essa con l'Avv. Antonio CP_1 Controparte_2
Ferraguto
CONVENUTA
contumace Controparte_3
Controparte_4
Le parti concludevano come da verbale del 17.10.2024.
Fatto e diritto.
Lo proponeva opposizione avverso il pignoramento presso terzi eseguito Parte_1 dalla creditrice deducendone la nullità. CP_1
pagina 1 di 4 L'opponente sosteneva che l'atto di precetto non gli fosse mai stato notificato e che, pertanto, il pignoramento fosse nullo.
La società creditrice si costituiva in giudizio e rilevava la tardività dell'opposizione e, quindi, la sua inammissibilità.
Parte convenuta deduceva, peraltro, l'infondatezza, nel merito, della proposta opposizione.
All'udienza del 17.10.2024, la causa era posta in decisione.
- - - - - -
Parte attrice ha sostenuto di avere proposto ricorso in opposizione avanti al giudice dell'esecuzione avverso il pignoramento presso terzi e che il giudice dell'esecuzione con provvedimento del 26.9.2023 aveva rigettato l'istanza di sospensione e concesso termine di 60 giorni per l'inizio del giudizio di merito.
La presente controversia, secondo la prospettazione dell'opponente, sarebbe, pertanto, il giudizio di merito successivo alla fase interinale svoltasi dinanzi al giudice dell'esecuzione.
L'attore, tuttavia, non ha prodotto il provvedimento del giudice dell'esecuzione. Di conseguenza, la domanda proposta in questa sede risulta infondata per due ragioni.
In primo luogo, perché non è stata preceduta dal giudizio avanti al giudice dell'esecuzione e in secondo luogo perché risulta proposta oltre il termine di 20 giorni dal pignoramento.
E' solo per completezza, dunque, che si rileva che in base alla sola lettura della citazione, la domanda risulta infondata anche nel merito.
L'opponente ha dedotto la nullità dell'atto di pignoramento a causa della mancata notifica del precetto.
Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che “ la nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva
(Cass.19105/2018). pagina 2 di 4 Nel caso in esame, l'opponente si è limitato a dedurre la nullità del pignoramento, ma non ha affermato che, qualora il precetto gli fosse stato notificato, egli avrebbe potuto pagare il dovuto ed evitare così il pignoramento.
Di conseguenza, sulla scorta delle stesse allegazioni dell'opponente, l'eventuale nullità deve ritenersi sanata dalla proposizione della presente opposizione.
Per le ragioni sin qui esposte l'opposizione è respinta.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate in € 919,00 per la fase di studio, in € 777,00 per la fase introduttiva, in € 1.780,00 per la fase di trattazione e in € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettario del
15%, iva e cpa come per legge.
L'art. 96 cpc ha introdotto, per la giurisprudenza maggioritaria, un'ipotesi di responsabilità oggettiva con funzione sanzionatoria. Il giudice, una volta che accerti che la parte abbia abusivamente fatto ricorso allo strumento processuale, può condannarla a pagare all'altra parte una certa somma di denaro e ciò anche in assenza della prova di un effettivo pregiudizio pecuniario. La natura sanzionatoria della norma è stata, da ultimo, sancita dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 23 giugno 2016 n. 152, nel respingere la questione di incostituzionalità, ha affermato che l'introduzione della norma “riflette una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell'individuare la parte beneficiaria di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta”.
Per determinare l'entità della somma da irrogare alla parte che ha abusato del processo, si deve tener conto della gravità della condotta abusiva posta in essere. Va valutato sia il comportamento soggettivo della parte, e quindi la gravità dell'abuso, inteso come differenza tra la condotta processuale imposta dalla buona fede processuale e quella concretamente tenuta, sia gli elementi oggettivi in relazione ai quali la condotta abusiva è stata posta in essere e, in particolare, la natura ed il valore della causa.
Gravità della condotta, importanza e valore della controversia sono quindi i parametri da utilizzare per procedere alla determinazione della somma da attribuire alla parte vittima della condotta processuale contraria a buona fede. pagina 3 di 4 Nel caso in esame, parte opponente ha proposto un'opposizione all'esecuzione palesemente infondata.
Tenuto conto della gravità del comportamento e del valore della controversia, si liquida a titolo di danno la somma di euro 6.000,00.
Ai sensi dell'art 96 quarto comma cpc, parte opponente è condannata al pagamento della somma di euro 2.000,00, così determinata tenuto conto degli elementi di fatto sopra indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale, dichiara inammissibile l'opposizione; condanna a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in Parte_1 motivazione;
condanna a pagare alla convenuta la somma di euro 6.000,00; Parte_1 condanna a pagare alla cassa delle ammende la somma di euro Parte_1
2.000,00.
Così deciso in Brescia l'8.1.2025
Il Giudice
Gianluigi Canali
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 14931 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 e promossa da assistito dall'avv. Angelo Petracca Parte_1
ATTORE contro e per essa con l'Avv. Antonio CP_1 Controparte_2
Ferraguto
CONVENUTA
contumace Controparte_3
Controparte_4
Le parti concludevano come da verbale del 17.10.2024.
Fatto e diritto.
Lo proponeva opposizione avverso il pignoramento presso terzi eseguito Parte_1 dalla creditrice deducendone la nullità. CP_1
pagina 1 di 4 L'opponente sosteneva che l'atto di precetto non gli fosse mai stato notificato e che, pertanto, il pignoramento fosse nullo.
La società creditrice si costituiva in giudizio e rilevava la tardività dell'opposizione e, quindi, la sua inammissibilità.
Parte convenuta deduceva, peraltro, l'infondatezza, nel merito, della proposta opposizione.
All'udienza del 17.10.2024, la causa era posta in decisione.
- - - - - -
Parte attrice ha sostenuto di avere proposto ricorso in opposizione avanti al giudice dell'esecuzione avverso il pignoramento presso terzi e che il giudice dell'esecuzione con provvedimento del 26.9.2023 aveva rigettato l'istanza di sospensione e concesso termine di 60 giorni per l'inizio del giudizio di merito.
La presente controversia, secondo la prospettazione dell'opponente, sarebbe, pertanto, il giudizio di merito successivo alla fase interinale svoltasi dinanzi al giudice dell'esecuzione.
L'attore, tuttavia, non ha prodotto il provvedimento del giudice dell'esecuzione. Di conseguenza, la domanda proposta in questa sede risulta infondata per due ragioni.
In primo luogo, perché non è stata preceduta dal giudizio avanti al giudice dell'esecuzione e in secondo luogo perché risulta proposta oltre il termine di 20 giorni dal pignoramento.
E' solo per completezza, dunque, che si rileva che in base alla sola lettura della citazione, la domanda risulta infondata anche nel merito.
L'opponente ha dedotto la nullità dell'atto di pignoramento a causa della mancata notifica del precetto.
Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che “ la nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva
(Cass.19105/2018). pagina 2 di 4 Nel caso in esame, l'opponente si è limitato a dedurre la nullità del pignoramento, ma non ha affermato che, qualora il precetto gli fosse stato notificato, egli avrebbe potuto pagare il dovuto ed evitare così il pignoramento.
Di conseguenza, sulla scorta delle stesse allegazioni dell'opponente, l'eventuale nullità deve ritenersi sanata dalla proposizione della presente opposizione.
Per le ragioni sin qui esposte l'opposizione è respinta.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate in € 919,00 per la fase di studio, in € 777,00 per la fase introduttiva, in € 1.780,00 per la fase di trattazione e in € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettario del
15%, iva e cpa come per legge.
L'art. 96 cpc ha introdotto, per la giurisprudenza maggioritaria, un'ipotesi di responsabilità oggettiva con funzione sanzionatoria. Il giudice, una volta che accerti che la parte abbia abusivamente fatto ricorso allo strumento processuale, può condannarla a pagare all'altra parte una certa somma di denaro e ciò anche in assenza della prova di un effettivo pregiudizio pecuniario. La natura sanzionatoria della norma è stata, da ultimo, sancita dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 23 giugno 2016 n. 152, nel respingere la questione di incostituzionalità, ha affermato che l'introduzione della norma “riflette una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell'individuare la parte beneficiaria di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta”.
Per determinare l'entità della somma da irrogare alla parte che ha abusato del processo, si deve tener conto della gravità della condotta abusiva posta in essere. Va valutato sia il comportamento soggettivo della parte, e quindi la gravità dell'abuso, inteso come differenza tra la condotta processuale imposta dalla buona fede processuale e quella concretamente tenuta, sia gli elementi oggettivi in relazione ai quali la condotta abusiva è stata posta in essere e, in particolare, la natura ed il valore della causa.
Gravità della condotta, importanza e valore della controversia sono quindi i parametri da utilizzare per procedere alla determinazione della somma da attribuire alla parte vittima della condotta processuale contraria a buona fede. pagina 3 di 4 Nel caso in esame, parte opponente ha proposto un'opposizione all'esecuzione palesemente infondata.
Tenuto conto della gravità del comportamento e del valore della controversia, si liquida a titolo di danno la somma di euro 6.000,00.
Ai sensi dell'art 96 quarto comma cpc, parte opponente è condannata al pagamento della somma di euro 2.000,00, così determinata tenuto conto degli elementi di fatto sopra indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale, dichiara inammissibile l'opposizione; condanna a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in Parte_1 motivazione;
condanna a pagare alla convenuta la somma di euro 6.000,00; Parte_1 condanna a pagare alla cassa delle ammende la somma di euro Parte_1
2.000,00.
Così deciso in Brescia l'8.1.2025
Il Giudice
Gianluigi Canali
pagina 4 di 4