TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1709/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1709/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Michele Tavazzi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Marconi, 9
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'Avv. Claudio Bocchietti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via
Volta, 40
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Rosaria Villano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Volta, 62
(C.F. ), contumace CP_3 P.IVA_3
(C.F. ), contumace Controparte_4 C.F._2
- parti convenute -
Conclusioni di parte attrice
Nel merito,
- accertare la “colpa Grave” che ha connotato la condotta del dott. Controparte_1 nei confronti del sig. e, per l'effetto, in accoglimento della domanda Parte_2 formulata in via riconvenzionale trasversale nel giudizio R.G. n. 263/2019 svoltosi dinanzi al Tribunale di Como,
- condannare il medico a rimborsare ad ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 1916 c.c., le somme che quest'ultima è stata costretta a versare agli eredi in virtù dei fatti per cui è causa, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Pt_2
In via istruttoria, insiste per la chiamata a chiarimenti della dott.ssa e del Persona_1 dott. CCTTUU nominati in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., Persona_2
pagina 1 di 16 affinché specifichino se la condotta colposa resa dal dott. nei confronti Controparte_1 del defunto sig. possa dirsi connotata da gravità. Parte_2
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
1) rigettare la domanda avanzata da nei confronti del TT. Pt_1 Controparte_1 per i motivi esposti in atti,
[...]
2) e, previo accertamento dell'operatività della polizza di responsabilità professionale n.
777145001, dichiarare in persona del suo l.r.p.t., C.F. e P. Controparte_2
IVA , tenuta a rimborsare al TT. tutte le spese legali e peritali, P.IVA_2 CP_1 comprensive di ogni accessorio di legge, sostenute dal TT. per tutte le fasi e i gradi CP_1 di giudizio. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree:
1. limitare l'accoglimento della domanda avanzata da nel limite quantitativo Pt_1 massimo pari a Euro 417.958,14 ex art. 9 della L. 24/2017, ovvero in Euro 480.000,00 per i motivi esposti in atti, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia e, per l'effetto,
2. previo accertamento dell'operatività della polizza di responsabilità professionale n.
777145001, dichiarare in persona del suo l.r.p.t., C.F. e P. Controparte_2
IVA , tenuta a manlevare il TT. da ogni P.IVA_2 Controparte_1 pregiudizievole conseguenza del giudizio e, per l'effetto, condannare
[...] al risarcimento diretto in favore di nella Controparte_2 Parte_1 misura in cui il Giudicante adito avrà condannato il TT. nei confronti di CP_1 Pt_1
e dichiarare altresì in persona del suo l.r.p.t., tenuta a Controparte_2 rimborsare al TT. tutte le spese legali e peritali, comprensive di ogni accessorio di CP_1 legge, sostenute dal TT. per tutte le fasi e i gradi di CP_1 giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: 1)
Vero che lei conferma quanto riferito in sede di interrogatorio del 07.06.2017 e quanto da lei dichiarato all'udienza del 26.10.2021 (Trib. Como, R.N.G.R. 2253/2016) come da documenti che si rammostrano (teste: , ; CP_4 Tes_1 Tes_2
2)
Vero che lei, TT.ssa , conferma quanto riferito in sede di testimoniale Testimone_3 all'udienza del 08.02.2022 (Trib. Como, R.N.G.R. 2253/2016) come da documento che Le si rammostra (teste: ; Tes_3
3) Vero che durante l'intervento chirurgico de quo (intervento di nefrectomia laparoscopia, eseguito presso in data 05.04.2016, Sig. ), il TT. CP_3 Parte_2
, nelle manovre di dissezione tissutale volte all'isolamento del peduncolo vascolare CP_4 renale, ha prodotto accidentalmente una lacerazione della vena renale (teste: , CP_4
; Tes_1 Tes_2 Tes_3
4) Vero che l'intervento de quo è avvenuto in un momento di emergenza dovuto ai seguenti elementi: - copiosa emorragia causata dalla rottura accidentale della vena renale;
- campo operatorio “sporco” a causa dell'emorragia in corso;
- trambusto e tensione originato dal blocco del cambio dell'équipe; - distanza tra vena renale e tripode celiaco ridotta a causa dell'avvenuta mobilizzazione della vena sul fronte ilare;
- chirurgo che, per evitare una pagina 2 di 16 notevole emorragia fronte cavale, si è trovato necessariamente ad operare (destrimano) in via obliqua e dal basso verso l'alto e con la prospettiva solamente bidimensionale della telecamera in un campo “sporco”; - rene sinistro, ingrossandosi a causa della congestione ematica, approssimato medialmente all'aorta, rendendo minimo l'intervallo spaziale (teste:
, ; CP_4 Tes_1 Tes_2 Tes_3
5) Vero che l'ostruzione del tripode celiaco nell'intervento de quo è avvenuta in fase di chiusura della vena renale, versante cava, con la stapler (teste: , CP_4 Tes_1 Tes_2
; Tes_3 Tes_4
6) Vero che l'ostruzione del tripode celiaco nell'intervento de quo non è stato clippato ma chiuso mediante una staplerata (teste: , . CP_4 Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
Si indicano a testi, sui capitali specificatamente indicati:
-
TT. c/o Controparte_4 CP_3
-
TT.ssa c/o Testimone_5 CP_3
-
TT.ssa c/o Testimone_6 CP_3
-
TT.ssa c/o Testimone_3 CP_3
- Dr. Prof. presso la sua residenza sita in Niardo (BS), via Persona_3
Nazionale 27/B. Confermare l'ordinanza del 16.01.2024 di inammissibilità della querela di falso con riferimento alla cartella clinica relativa all'intervento di laparoscopia effettuato presso il 04.04.2016 sul Sig. per cui si procede (cfr. doc. 4.1) e, CP_3 Parte_2 nella denegata ipotesi di modifica del provvedimento stesso, consentire al TT.
[...]
di proporre la querela di falso di cui in atti. Inoltre, chiede il rigetto dei Controparte_1 mezzi istruttori dedotti da e, nella denegata ipotesi di accoglimento, si chiede che Pt_1
i CTU della ATP, TT.ssa e TT. rispondano ai chiarimenti solo dopo Per_1 Per_2 aver esaminato i documenti in atti e in particolare:
- interrogatorio TT. del 23.06.2017 e interrogatori dei TT.ri , e CP_1 CP_4 Tes_2 del 07.06.2017 (doc. 4.3); Tes_1
- memoria ex art. 121 c.p.c. con allegati del 01.08.2017 (doc. 4.3), memoria ex art. 121 c.p.p. del 07.02.2018 nell'interesse del TT. (doc. 4.3) e memoria ex art. 121 c.p.p. del CP_1 07.02.2018 nell'interesse dei TT.ri , e (doc. 4.3) e memoria ex CP_4 Tes_2 Tes_1 art. 121 c.p.p. con allegati (estratta dal fasc. del PM e depositata nel fascicolo dibattimentale) depositata in data 21.06.2022 (doc. 4.6);
- dichiarazioni rese dal TT. all'udienza del 18.05.2021 (cfr. “2021.05.18 stenotipia”, Tes_7 doc. 4.5);
- dichiarazioni rese all'udienza del 26.10.2021 dai TT.ri , e CP_1 CP_4 Tes_2 (cfr. “2021.10.26 stenotipia”, doc. 4.5); Tes_1
-
pagina 3 di 16 testimonianze rese all'udienza del 08.02.2022 dai TT.ri e (cfr. Tes_4 Tes_3
“2022.02.08 stenotipia”, doc. 4.5);
- consulenza TT. 14.06.2022 (doc. 4.5); Per_4
- dichiarazioni rese dai CTP TT. e all'udienza del 21.06.2022 (cf. Per_5 Per_4 Per_6
“2022.06.21 stenotipia, doc. 4.6);
- conclusioni dei legali del 20.12.2022 (“2022.12.20 Stenotipia”, doc. 4.6)
-
Sentenza Tribunale di Como n. 294/2023 (doc. 5).
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese del grado, competenze professionali, C.P.A. e I.V.A. sugli imponibili per Legge, per tutte le fasi e i gradi di giudizio.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare non opponibile ed improduttivo di effetti nei confronti del dott. l'accordo transattivo concluso da con gli eredi in Controparte_1 Pt_1 Pt_2 data 18.03.2021 per le ragioni illustrate sub paragrafo 4) del presente atto, e conseguente, rigettare la domanda di condanna proposta da ei confronti del dott. Pt_1 CP_1
- rigettare tutte le domande formulate da ei confronti del dott. Pt_1 Controparte_1 in quanto infondate;
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una colpa grave in capo al dott.
[...]
contenere la condanna di quest'ultimo al rimborso, in favore di in CP_1 Pt_1 misura non superiore al 50% della somma pagata da quest'ultima agli eredi , Pt_2 dunque, per un importo pari al più ad euro 365.000,00, per le ragioni illustrate sub paragrafo 6) del presente atto;
IN ULTERIORE SUBORDINE:
- con riferimento al rapporto assicurativo ed alla domanda di manleva esercitata dal dott. nei confronti della Compagnia esponente, accertare e dichiarare Controparte_1 l'inoperatività della polizza n. 777145001 per i motivi dedotti sub Controparte_2 paragrafo 7) del presente atto e, per l'effetto, respingere la domanda;
- in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare comunque la sussistenza dei limiti indicati sub paragrafo 7) del presente atto;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi compreso il contributo forfettario per spese generali ex art. 15 l.p.f., oltre I.V.A. e C.P.A.
Motivi della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 353 c.p.c., ha Parte_1
convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_2 [...]
e, ai soli fini della denuntiatio litis, , deducendo che: CP_3 Controparte_4
- con ricorso ex art. 702bis c.p.c., ed Parte_3 Parte_4 Parte_5
, anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
[...]
ed avevano convenuto in giudizio avanti il Per_7 Persona_8
pagina 4 di 16 Tribunale di Como e CP_3 Controparte_4 CP_1 Controparte_1
per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti iure proprio e iure hereditatis in conseguenza della morte di , occorso a seguito Parte_2
di un intervento di nefrectomia laparoscopia eseguito presso dai CP_3
medici convenuti;
- a seguito della chiamata in causa operata da CP_3 Parte_1
(poi chiamata in causa anche da e
[...] Controparte_4 CP_1
si era costituita in giudizio, chiedendo, tra le altre cose che, nel caso in
[...] cui, in accoglimento delle domande formulate dalla parti ricorrenti, l' CP_3
fosse stata condannata al risarcimento dei danni per responsabilità di CP_1
il Tribunale accertasse la “colpa grave” di quest'ultimo e, per l'effetto,
[...] lo condannasse a manlevare la compagnia, ai sensi dell'art. 1916 c.c., di tutte le somme che questa fosse stata costretta a versare ai ricorrenti o all'Azienda assicurata per i fatti di causa;
- aveva contestato il fondamento della domanda di rivalsa Controparte_1
ex art. 1916 c.c. formulata nei suoi confronti e chiesto, in ogni caso, in via subordinata, l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_2
al fine di ottenerne l'eventuale condanna alla manleva in forza della polizza
[...] assicurativa stipulata per le ipotesi di “colpa grave”;
- si era quindi costituita in giudizio la quale, in via Controparte_2
preliminare, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte dei Conti rispetto alla domanda formulata da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
- all'udienza del 18.09.2019, il giudice, tra le altre cose, aveva disposto la conversione del rito, aveva autorizzato l' a proporre la domanda di CP_3
manleva nei confronti di mediante deposito di memoria scritta e aveva Pt_1 fissato l'udienza del 29.01.2020 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. dell'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, svolta da
[...]
Controparte_2
- all'udienza del 29.01.2020, con sentenza parziale n. 159/2020, pubblicata in pari data, il Tribunale aveva dichiarato il difetto della propria giurisdizione in favore di quella della Corte dei Conti, limitatamente alla domanda formulata da
[...]
nei confronti di ai sensi e per gli Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 16 effetti dell'art. 1916 c.c. e, con separata ordinanza, aveva disposto la prosecuzione del giudizio concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c.; contro la predetta sentenza aveva proposto espressa riserva di Parte_1
appello;
- nel frattempo, era giunto a conclusione il procedimento ex art. 696bis c.p.c. avente ad oggetto l'accertamento dei medesimi fatti posti a fondamento della pretesa attorea, all'esito del quale i CTU avevano concluso che, durante l'intervento chirurgico, confondendo l'origine dell'arteria renale Controparte_1
sinistra con quella celiaca, avrebbe per errore posizionato una clip su quest'ultimo vaso, determinandone l'occlusione e, per l'effetto, un quadro di ischemia splancnica che aveva condotto il paziente al decesso;
- all'udienza del 05.11.2020, il Giudice aveva quindi proposto di conciliare la vertenza mediante riconoscimento agli attori della somma di € 700.000,00 a titolo di sorte capitale e di € 30.000,00 per spese di lite, con compensazione delle spese legali fra le altre parti del giudizio;
- all'udienza del 03.12.2020, le parti avevano dichiarato di aderire alla proposta conciliativa e, in data 18.03.2021, era stato sottoscritto l'accordo transattivo;
- all'udienza del 24.11.2021, il Tribunale di Como, dichiarato estinto il giudizio ex art. 306 c.p.c. nel rapporto processuale tra attori e convenuti, aveva dichiarato improcedibili le ulteriori domande nei restanti rapporti processuali tra
[...] contro e tra quest'ultimo e Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
- aveva quindi impugnato la sentenza parziale n. Parte_1
159/2020 e, con sentenza n. 467/2023, la Corte d'Appello di Milano, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di rivalsa di nei confronti Pt_1
di aveva rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Como Controparte_1
per la decisione nel merito, avanti il quale il processo è stato quindi riassunto con l'atto in discorso;
- venendo al merito della vicenda, si sarebbe surrogata, Parte_1
ex art. 1916 c.c., nel diritto di regresso vantato ex art. 2055, comma 2, c.c. dall' nei confronti di per tutte le somme che CP_3 Controparte_1
l'Azienda fosse stata costretta a versare agli attori all'esito del giudizio nei casi in cui fosse stata accertata la colpa grave del medico nella causazione del decesso del pagina 6 di 16 proprio paziente;
difatti, a norma dell'art. 22 delle “Condizioni generali di
Assicurazione”, aveva mantenuto il diritto di rivalsa Parte_1 previsto dall'art. 1916 c.c. “per i soli casi di dolo e di colpa grave, nei confronti di tutti i Dipendenti…”;
- la documentazione in atti attesterebbe la gravità della colpa professionale di
[...] durante l'intervento chirurgico di nefrectomia sinistra del Controparte_1
4.04.2016, appurata anche dal perito del pubblico ministero, nominato nel corso delle indagini condotte nel procedimento penale R.G.N.R. 2253/2016, a carico
(anche) di nonché dai CTU nel procedimento civile ex Controparte_1 art. 696bis c.p.c., consistente nell'aver il chirurgo scambiato il tripode celiaco con l'arteria renale e nell'avervi quindi erroneamente posizionato una clip, causandone così l'ostruzione che aveva cagionato un'ischemia splancnica, determinante il decesso del paziente;
- accertata la colpa grave del convenuto pertanto, quest'ultimo Controparte_1
dovrebbe essere condannato a restituire ad la somma Parte_1 complessiva di € 730.000,00, pari a quella versata dall'assicurazione ai signori
. Pt_2
Ha quindi chiesto di accertare la colpa grave di nell'intervento Controparte_1
eseguito su e di condannarlo a rimborsarle le somme che l'attrice è stata costretta a Parte_2
versare agli eredi in virtù dei fatti per cui è causa, o quella maggiore o minore Pt_2
ritenuta di giustizia.
Si è costituito in giudizio deducendo che: Controparte_1
- la colpa grave del convenuto nell'esecuzione dell'intervento del 04.04.2016 era stata esclusa con la sentenza di assoluzione n. 294/2023 del Tribunale di Como, passata in giudicato, a definizione del procedimento penale R.N.G.R. 2253/2016 nel quale (anche) era imputato;
Controparte_1
- lo stesso TT. consulente del P.M., sentito nel procedimento penale Per_9 all'udienza del 18.05.2021, aveva in buona parte smentito le proprie conclusioni dopo essere venuto a conoscenza del fatto, accertato nell'istruttoria penale, che l'intervento di cui è causa si sarebbe verificato in una situazione di emergenza, non riportata nella cartella clinica;
pagina 7 di 16 - nello specifico, durante le manovre chirurgiche, il TT. aveva prodotto CP_4
accidentalmente una lacerazione della vena renale che avreva causato un'emorragia, sicché era intervenuto collega più esperto;
Controparte_1
- aveva quindi assicurato l'emostasi venosa con due Controparte_1
applicazioni di suturatrice meccanica vascolare 45 (c.d. “stapler”) e, nell'eseguire la seconda "staplerata", aveva preso anche il tripode celiaco;
quindi, l'ostruzione del tripode sarebbe avvenuta in fase di chiusura della vena renale, versante cava, con la stapler e non perché chiuso con una clip;
- l'erronea chiusura del tripode sarebbe stata determinata dalla difficoltà della manovra chirurgica dovuta: al campo operatorio “sporco” a causa dell'emorragia in corso e del trambusto creatasi, alla ridotta distanza tra vena renale e tripode celiaco,
a causa dell'avvenuta mobilizzazione della vena sul fronte ilare e comunque dell'ingrossamento del rene sinistro, alla posizione sfavorevole in cui il chirurgo si era trovato ad operare;
- pertanto, l'ostruzione del tripode con la “stapler” non potrebbe considerarsi avvenuto per colpa grave del medico, considerate le circostanze del caso, la correttezza dell'approccio e la difficoltà dell'intervento;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 22 delle condizioni di polizza, avrebbe diritto Pt_1
di rivalsa ex art. 1916 c.c., per i casi di colpa grave e dolo, solo nel caso in cui
“esistano disposizioni/regolamenti tali per cui il Contraente (ovvero CP_3
non possa garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa di tali eventi”, circostanza che non risulterebbe nota al convenuto;
- inoltre, stante la previsione nella polizza di un “Insurance Retention” a carico di pari ad € 250.000,00, avrebbe richiesto e ottenuto da il CP_3 Pt_1 CP_3 rimborso di € 250.000,00, sicché comunque la pretesa avversaria non potrebbe essere superiore a € 480.000,00; inoltre, la misura della rivalsa incontrerebbe i limiti prescritti dall'art. 9 L. 24/2017;
- considerata l'azione di rivalsa esercitata, il convenuto ha interesse ad avanzare domanda di manleva contro per sentirla condannare, Controparte_2
in forza della polizza assicurativa stipulata con la stessa Controparte_2
al risarcimento diretto, in favore di delle somme che egli dovesse
[...] Pt_1
essere condannato a versare in caso di accoglimento della domanda attorea;
pagina 8 di 16 - inoltre, sarebbe tenuta, ex art. 8 delle condizioni di Controparte_2
polizza, nonché ex art. 1917 c.c., a rifondere al proprio assicurato le spese legali e peritali sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti.
Ha quindi chiesto, in via principale, il rigetto delle domande svolte da
[...]
e, in via subordinata, nel caso di accoglimento delle domande attoree, Parte_1 di limitare l'ammontare del dovuto all'attrice, nei termini di cui alla narrativa della comparsa, e di dichiarare tenuta a manlevarlo da ogni Controparte_2
pregiudizievole conseguenza del giudizio e, per l'effetto, di condannarla al risarcimento diretto in favore di nella misura in cui il Giudicante adito Parte_1
avrà condannato il convenuto, nonché di dichiararla tenuta a rimborsare a CP_1
tutte le spese legali e peritali sostenute per la difesa.
Si è costituita altresì in giudizio deducendo che: Controparte_2
- aveva agito in rivalsa al fine di ottenere la condanna di Parte_1 alla “restituzione” dell'importo di euro 730.000,00 dalla Controparte_1 medesima pagato agli eredi , in esecuzione dell'accordo transattivo Pt_2
concluso tra la Compagnia attrice e questi ultimi in data 18.03.2021, alla quale tuttavia non aveva preso parte il medico assicurato, sicché tale transazione non gli sarebbe opponibile ex art. 9, c. 4, L. 24/2017 e 1304, c. 1, c.c.;
- in ogni caso, non sussisterebbe la colpa grave del medico, per le ragioni già da quest'ultimo illustrate;
- la misura della rivalsa non potrebbe essere superiore al 50% della somma pagata, essendo esclusa la possibilità di rivalsa integrale nei confronti del medico, salvo il caso, indimostrato dall'attrice, di condotta del medico eccezionale nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema;
- in subordine, la polizza stipulata da con Controparte_1 [...]
sarebbe inoperante, e, comunque, la garanzia dovrebbe essere Controparte_2
limitata alla sola quota di responsabilità imputabile al medico;
- infine, la domanda diretta al rimborso delle spese legali dell'assicurato sarebbe infondata, stante l'inoperatività della polizza.
Ha quindi chiesto, in via principale, il rigetto delle domande svolte dall'attrice nei confronti dell'assicurato e, comunque, in subordine, da quest'ultimo nei propri confronti.
pagina 9 di 16 Con ordinanza in data 27.09.2023, all'esito della prima udienza svoltasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., è stata dichiarata la contumacia di e di CP_3 CP_4
e sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
[...]
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, all'udienza del 16.01.2024, tra le altre cose,
personalmente, unitamente al difensore, hanno dichiarato di Controparte_1
intendere proporre querela di falso avverso il verbale operatorio del 04.10.2016 nel quale non era stata descritta la situazione di emergenza venutasi a creare e, in particolare, che non menzionava l'avvenuta lesione della vena renale da parte del TT. . Con ordinanza CP_4
in pari dati, a scioglimento della riserva assunta in udienza, non è stata ammessa la querela di falso proposta da e sono state rigettate tutte le istanze Controparte_1
istruttorie formulate dalle parti.
All'udienza del 04.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
- riassunto il processo a seguito della sentenza con la quale la Parte_1
Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza parziale del Tribunale di Como n.
159/2020, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sull'odierna controversia e rimesso le parti davanti al Tribunale di Como - ha chiesto di accertare la colpa grave del medico chirurgo nell'esecuzione dell'intervento del 04.04.2016 di Controparte_1
nefrectomia sinistra, a seguito del quale era deceduto il paziente , nonché Parte_2
di sentirlo condannare a rimborsarle le somme che l'attrice aveva versato agli eredi in esecuzione di un accordo transattivo con gli stessi concluso. Pt_2
L'azione è dichiaratamente esercitata a norma dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 22 delle condizioni generali della polizza (RCT/RCO n. ITOMM1402018 – cfr., doc. n. 18 attrice) per la responsabilità civile dei prestatori d'opera, stipulata dall'attrice con l'
[...]
, che prevede la conservazione del diritto di Controparte_5 rivalsa ex art. 1916 c.c. nei confronti dei tutti i dipendenti “per i soli casi di dolo e colpa grave” (cfr., art. 22 doc. n. 18 attrice).
E' allora innanzitutto da osservare che, nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, il primo assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto il danneggiato, sicché su di lui integralmente incombe l'onere della prova che sarebbe gravato sul quest'ultimo (cfr.,
pagina 10 di 16 Cass. n. 21218/2022). Nel caso in esame, incombe quindi sull'assicurazione l'onere della prova – per quanto rileva ai fini della decisione - sia della responsabilità del convenuto per il danno subito dai congiunti di , sia della gravità della colpa che ne Parte_2 avrebbe connotato la condotta, quale pacifico limite contrattuale all'azione di rivalsa conservata dall'assicurazione nei confronti dei dipendenti dell assicurata. CP_3
ha dedotto, basandosi sostanzialmente sul contenuto della Parte_1
relazione tecnica medico-legale del consulente del pubblico ministero del procedimento penale RGNR 2253/2016 iscritto a carico (anche) di che la Controparte_1
condotta gravemente colposa addebitabile al convenuto nell'occasione dell'intervento chirurgico per cui è causa sarebbe consistita nell'occlusione del tripode celiaco a causa dell'erronea apposizione di una clip su tale vaso, che il medico avrebbe “confuso” e
“scambiato anatomicamente” per l'arteria renale sinistra, causandone così l'ostruzione che aveva cagionato un'ischemia splancnica, determinante il decesso del paziente.
Tale ricostruzione dei fatti è rimasta tuttavia priva di riscontri probatori in giudizio.
L'errore, consistito nello scambio del tripode celiaco con l'arteria renale sinistra, era difatti stato meramente ipotizzato dal consulente del pubblico ministero, TT. , nella Per_9 relazione dell'01.08.2016, quale “unica ipotesi ragionevolmente prospettabile per fornire una spiegazione alla presenza della clip sulla arteria celica con conseguente occlusione di tale ramo arterioso” (cfr., p. 21, doc. n. 19 attrice) e la formulazione della predetta ipotesi, secondo quanto chiarito dai consulenti tecnici d'ufficio nominati nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. introdotto dagli eredi di , era avvenuta considerato quanto Parte_2
verbalizzato dai chirurghi operatori nel diario operatorio, nel quale non erano state descritte particolari problematiche insorte o difficoltà tecniche, sicché quella dello “scambio anatomico” appariva l'unica spiegazione plausibile (cfr., p. 21, doc. n. 20 attrice).
Deve tuttavia innanzitutto osservarsi che le conclusioni del TT. sono smentite da Per_9
quanto descritto nel verbale operatorio del secondo intervento eseguito in emergenza su in data 05.04.2016, allorquando si era reso necessario operare Parte_2
nuovamente sul paziente che, nella notte successiva alla prima operazione, aveva presentato un evidente stato di shock. Difatti, nel secondo verbale operatorio, testualmente riportato nell'elaborato peritale sub doc. n. 20 attrice, si legge che, inciso l'addome, i chirurghi avevano evidenziato “l'origine del tripode celiaco occluso da clips” (cfr., p. 6, doc. n. 21 attrice). Pertanto, dal verbale operatorio dell'intervento eseguito dopo poche ore dal primo, risulta che il tripode celiaco non fosse occluso da “una clip”, come affermato inizialmente pagina 11 di 16 dal consulente del pubblico ministero, ma da “clips”, ricostruzione che collima con quella offerta dal convenuto, per cui (come si dirà in seguito) la causa dell'occlusione del tripode fu dovuta al rilascio di clip metalliche (“clips”) dalla pinza c.d. “stapler”, e, quindi, non da un erroneo posizionamento di una clip su tale vaso (cfr., ancora p. 21 doc. n. 19 attrice).
In secondo luogo, deve osservarsi che, se è pur vero che nel verbale operatorio dell'intervento del 04.04.2016 non vi è alcun espresso riferimento all'avvenuto verificarsi di situazioni di emergenza nel corso dell'operazione, da un lato, è indicato espressamente che venne utilizzata la c.d. “stapler” (“utilizzata suturatrice meccanica Echelon con carica vascolare da 45 mm”), sia che vi furono perdite ematiche di 300 ml che, come chiarito dallo stesso consulente del P.M., TT. escusso all'udienza penale del 18.05.2021 Per_9
(doc. nn.
4-5 convenuto e v. infra), erano da considerarsi “abnormi” per un intervento in genere “esangue”.
E', pertanto, provato dallo stesso verbale operatorio del 04.04.2016 che un'emorragia vi fu
(cfr., ancora deposizione del consulente del PM all'udienza del 18.05.2021 per cui Per_9 nel verbale operatorio: “viene dato atto della presenza di un fatto emorragico”).
A tal proposito, deve anche osservarsi che, se è pur vero che il verbale operatorio deve considerarsi quale atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c., deve altresì rammentarsi che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, esclusivamente della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Pertanto, escluso che, nel caso in esame, il predetto verbale contenga la descrizione di fatti non avvenuti (circostanza mai affermata da nessuna dalle parti) deve ritenersi che non vi siano ragioni per escludere che sia consentito di dimostrare, con ogni ammissibile mezzo di prova, che, durante l'intervento, siano occorsi ulteriori fatti rilevanti, non descritti nel verbale operatorio. Poiché, peraltro, l'onere della prova della colpa del medico grava integralmente sul paziente, l'unica conseguenza della difettosa tenuta della cartella clinica è che ciò non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, che può anche ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta del comportamento del medico in ragione delle omissioni contenute nella cartella (cfr., Cass. n. 6209/2016). Tuttavia, detta prova non
è stata raggiunta nel caso in esame, non essendo stato in alcun modo dimostrato che
[...] posizionò erroneamente una clip sul tripode, scambiandolo per l'arteria Persona_10
renale.
pagina 12 di 16 La causa dell'occlusione del tripode, che determinò l'ischemia e, quindi, il decesso del paziente, è stata spiegata invece dal medico convenuto come conseguenza dell'utilizzo della pinza “stapler” per realizzare l'arresto dell'emorragia proveniente dalla vena renale, accidentalmente lacerata dal collega e, in particolare, dell'esecuzione di una CP_4 seconda “staplerata” tra la pinza emostatica e l'inosculo della vena renale nella vena cava, con cui era inavvertitamente stato chiuso anche il tripode celiaco. Ha, inoltre, spiegato che la “stapler” è una pinza che, quando viene chiusa, "spara" una doppia fila di graffette metalliche che penetrano nel vaso, comprimendolo e chiudendolo.
Tale ricostruzione dei fatti pare compatibile con quanto descritto nei verbali operatori del
04 e del 05.04.2016 che attestano sia l'utilizzo della “stapler”, sia la presenza di “clips” sul tripode, riscontrate nel corso del secondo intervento in emergenza. Inoltre, deve ricordarsi che fu imputato, insieme ad altri, del delitto di cui agli artt. 113, Controparte_1
40 c. 2, 589 c.p. per aver cagionato la morte di quale conseguenza Parte_2
dell'ischemia splancnica dovuta all'erronea occlusione del tronco celiaco per imperizia consistita nel coinvolgere erroneamente il tripode celiaco nell'operazione di chiusura della vena renale “occludendo con le clip metalliche rilasciate dalla pinza stapler” (cfr., doc. n. 5 convenuto). Nel corso dell'esame dibattimentale, lo stesso TT. ha modificato le Per_9
proprie iniziali conclusioni, affermando che era stato dando una “staplerata” che era stato indebitamente coinvolto e, quindi, occluso, anche il tripode (cfr., ancor verbale udienza penale 18.05.2021).
Può dirsi quindi accertato, alla luce di tutti gli elementi di cui sopra, che l'atto che cagionò
l'occlusione del tripode (e, quindi, l'ischemia causa della morte) fu costituito dall'utilizzo della “stapler”, nel tentativo di arrestare di un'emorragia dalla vena renale, realizzato in modo da coinvolgere erroneamente anche il tripode.
Deve quindi ora accertarsi se tale condotta possa essere qualificata come gravemente colposa.
Dall'esame della giurisprudenza contabile formatasi sul tema della gravità della colpa del medico (cfr., Corte dei conti Calabria sez. giurisd. 368/2019; Corte dei conti Toscana sez. giurisd. 343/2019; Corte dei conti Toscana sez. giurisd. 221/2018; Corte dei Conti
Piemonte Sez. giurisdiz., 17/05/2019, n. 77; Corte dei Conti Sicilia Sez. App. Sent.,
23/01/2012, n. 18; Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., 07/03/2014, n. 382; Corte dei
Conti Toscana Sez. giurisdiz., 09/03/2016, n. 58; Corte dei Conti Lombardia Sez. giurisdiz.
Delib., 18/03/2015, n. 40), tradizionalmente consolidata in considerazione del fatto che il pagina 13 di 16 parametro del grado della colpa è da tempo rilevante nei giudizi di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 1 L. 20/1994 – mentre è solo recentemente è assurto, per via legislativa
(cfr., art. 9 L. 24/2017), a limite della responsabilità civile del sanitario nel caso di azione di rivalsa esercitata nei suoi confronti - può osservarsi come la colpa grave sia stata riconosciuta nelle ipotesi di commissione di errori inescusabili, perché grossolani o indicativi di assenza di cognizioni fondamentali della materia, di condotta connotata da superficialità, disinteresse, approssimazione nella gestione della vicenda clinica, di negligenza massima e assenza del rispetto delle comuni regole di comportamento, nonché nei casi di facile prevedibilità/prevenibilità dell'evento e di deviazione da protocolli certi.
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, non sia stata raggiunta, all'esito dell'istruttoria condotta, la prova della gravità della colpa del sanitario convenuto.
Anche volendo ammettere, difatti, che l'accertata occlusione del tripode celiaco con le clips metalliche della “stapler” sia avvenuto per un errore di esecuzione dell'atto chirurgico, non vi è prova che tale condotta costituisca un errore grossolano, né facilmente prevedibile e prevenibile, né dettato dallo scostamento dalle regole dettate dalla leges artis.
Difatti, deve osservarsi che il convenuto ha prodotto abbondante letteratura scientifica (cfr., doc. n. 9, sub doc. n. 1 convenuto) dall'esame della quale si evince sia che la continuazione dell'intervento in laparotomia anche nei casi di emorragia è da preferire, sia che usare la
“stapler” è uno dei modi più sicuri per legare i vasi sanguinei (cfr., per es. p. 34 e 61, doc.
n. 9), sia che la distanza media tra tripode e vena renale è di circa 1,5 cm e, quindi, i vasi sono particolarmente vicini (cfr., doc. n. 10, sub doc. n. 1 convenuto).
Inoltre, è pacifico che l'intervento non fu eseguito “a cielo aperto” e, quindi, con piena visibilità dell'interno dell'addome, ma in laparoscopia, sicché la visione ai chirurghi era garantita esclusivamente da una telecamera.
Alla luce di quanto sopra, deve quindi concludersi che la condotta del medico convenuto di procedere con la “staplerata”, per contenere l'emorragia in corso, fosse conforme alle linee guida e buone pratiche terapeutiche e l'errore possa tuttalpiù essere consistito in una inadeguata attuazione delle predette regole tecniche, poiché, procedendo, il chirurgo indebitamente coinvolse nell'occlusione un vaso prossimo a quello da chiudere.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che anche una condotta siffatta, pur ove considerata imperita, non possa essere considerata gravemente imperita considerata la vicinanza dei vasi (quello da occludere e quello accidentalmente coinvolto), la visibilità non completa, considerate le pagina 14 di 16 modalità operatorie, e, comunque, la necessità di intervenire prontamente in ragione della perdita ematica in corso, circostanze che non consentono di reputare, in mancanza di alcun elemento probatorio di segno contrario, nemmeno offerto dall'attrice, come inescusabile e grossolano l'errore di esecuzione del chirurgo.
Alla luce di tutto quanto sopra, le domande attoree devono essere rigettate, siccome infondate.
Il rigetto di tutte le domande attoree comporta l'assorbimento delle domande subordinate di manleva svolte dal convenuto nei confronti di Inoltre, deve Controparte_2
essere rigettata la domanda del convenuto di condanna di a Controparte_2
rimborsargli le spese legali e peritali sostenute per tutte le fasi e i gradi di giudizio, trattandosi di domanda che trova titolo nel contratto di assicurazione stipulato tra le parti, assicurazione, tuttavia, inoperante nel caso in esame, in quanto prestata esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a colpa grave dell'assicurato, per i quali quest'ultimo sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile con sentenza passata in giudicato (cfr., doc.
n. 3 assicurazione, p. 10), circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere Parte_1
condannata a rifondere a le spese sostenute per il presente Controparte_1
giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa, della complessità della lite e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 29.193,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Le spese di giudizio sostenute dalla convenuta, anche in via riconvenzionale trasversale, vanno parimenti poste a carico dell'attrice, rimasta Controparte_2
soccombente, che, seppur non avesse svolto alcuna domanda nei confronti di
[...]
aveva provocato e giustificato formulazione della domanda in garanzia da Controparte_2
parte di (cfr., Cass. n. 23123/19). Pertanto, anche le spese Controparte_1 sostenute da da liquidarsi nella pari misura di € 29.193,00 Controparte_2
per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, vanno poste a carico di Parte_1
Nulla, invece, deve disporsi sulle spese di lite delle altre parti del processo, rimaste contumaci, e nei confronti delle quali l'attrice non aveva svolto domande.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta tutte le domande svolte da Parte_1
2) rigetta la domanda di di condanna di Controparte_1 [...]
al rimborso delle spese legali e peritali del giudizio;
Controparte_2
3) dichiara assorbite le domande subordinate svolte da nei Controparte_1
confronti di Controparte_2
4) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 29.193,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
5) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_2
spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 29.193,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
9 gennaio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1709/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Michele Tavazzi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Marconi, 9
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'Avv. Claudio Bocchietti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via
Volta, 40
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Rosaria Villano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Volta, 62
(C.F. ), contumace CP_3 P.IVA_3
(C.F. ), contumace Controparte_4 C.F._2
- parti convenute -
Conclusioni di parte attrice
Nel merito,
- accertare la “colpa Grave” che ha connotato la condotta del dott. Controparte_1 nei confronti del sig. e, per l'effetto, in accoglimento della domanda Parte_2 formulata in via riconvenzionale trasversale nel giudizio R.G. n. 263/2019 svoltosi dinanzi al Tribunale di Como,
- condannare il medico a rimborsare ad ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 1916 c.c., le somme che quest'ultima è stata costretta a versare agli eredi in virtù dei fatti per cui è causa, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Pt_2
In via istruttoria, insiste per la chiamata a chiarimenti della dott.ssa e del Persona_1 dott. CCTTUU nominati in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., Persona_2
pagina 1 di 16 affinché specifichino se la condotta colposa resa dal dott. nei confronti Controparte_1 del defunto sig. possa dirsi connotata da gravità. Parte_2
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
1) rigettare la domanda avanzata da nei confronti del TT. Pt_1 Controparte_1 per i motivi esposti in atti,
[...]
2) e, previo accertamento dell'operatività della polizza di responsabilità professionale n.
777145001, dichiarare in persona del suo l.r.p.t., C.F. e P. Controparte_2
IVA , tenuta a rimborsare al TT. tutte le spese legali e peritali, P.IVA_2 CP_1 comprensive di ogni accessorio di legge, sostenute dal TT. per tutte le fasi e i gradi CP_1 di giudizio. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree:
1. limitare l'accoglimento della domanda avanzata da nel limite quantitativo Pt_1 massimo pari a Euro 417.958,14 ex art. 9 della L. 24/2017, ovvero in Euro 480.000,00 per i motivi esposti in atti, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia e, per l'effetto,
2. previo accertamento dell'operatività della polizza di responsabilità professionale n.
777145001, dichiarare in persona del suo l.r.p.t., C.F. e P. Controparte_2
IVA , tenuta a manlevare il TT. da ogni P.IVA_2 Controparte_1 pregiudizievole conseguenza del giudizio e, per l'effetto, condannare
[...] al risarcimento diretto in favore di nella Controparte_2 Parte_1 misura in cui il Giudicante adito avrà condannato il TT. nei confronti di CP_1 Pt_1
e dichiarare altresì in persona del suo l.r.p.t., tenuta a Controparte_2 rimborsare al TT. tutte le spese legali e peritali, comprensive di ogni accessorio di CP_1 legge, sostenute dal TT. per tutte le fasi e i gradi di CP_1 giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: 1)
Vero che lei conferma quanto riferito in sede di interrogatorio del 07.06.2017 e quanto da lei dichiarato all'udienza del 26.10.2021 (Trib. Como, R.N.G.R. 2253/2016) come da documenti che si rammostrano (teste: , ; CP_4 Tes_1 Tes_2
2)
Vero che lei, TT.ssa , conferma quanto riferito in sede di testimoniale Testimone_3 all'udienza del 08.02.2022 (Trib. Como, R.N.G.R. 2253/2016) come da documento che Le si rammostra (teste: ; Tes_3
3) Vero che durante l'intervento chirurgico de quo (intervento di nefrectomia laparoscopia, eseguito presso in data 05.04.2016, Sig. ), il TT. CP_3 Parte_2
, nelle manovre di dissezione tissutale volte all'isolamento del peduncolo vascolare CP_4 renale, ha prodotto accidentalmente una lacerazione della vena renale (teste: , CP_4
; Tes_1 Tes_2 Tes_3
4) Vero che l'intervento de quo è avvenuto in un momento di emergenza dovuto ai seguenti elementi: - copiosa emorragia causata dalla rottura accidentale della vena renale;
- campo operatorio “sporco” a causa dell'emorragia in corso;
- trambusto e tensione originato dal blocco del cambio dell'équipe; - distanza tra vena renale e tripode celiaco ridotta a causa dell'avvenuta mobilizzazione della vena sul fronte ilare;
- chirurgo che, per evitare una pagina 2 di 16 notevole emorragia fronte cavale, si è trovato necessariamente ad operare (destrimano) in via obliqua e dal basso verso l'alto e con la prospettiva solamente bidimensionale della telecamera in un campo “sporco”; - rene sinistro, ingrossandosi a causa della congestione ematica, approssimato medialmente all'aorta, rendendo minimo l'intervallo spaziale (teste:
, ; CP_4 Tes_1 Tes_2 Tes_3
5) Vero che l'ostruzione del tripode celiaco nell'intervento de quo è avvenuta in fase di chiusura della vena renale, versante cava, con la stapler (teste: , CP_4 Tes_1 Tes_2
; Tes_3 Tes_4
6) Vero che l'ostruzione del tripode celiaco nell'intervento de quo non è stato clippato ma chiuso mediante una staplerata (teste: , . CP_4 Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
Si indicano a testi, sui capitali specificatamente indicati:
-
TT. c/o Controparte_4 CP_3
-
TT.ssa c/o Testimone_5 CP_3
-
TT.ssa c/o Testimone_6 CP_3
-
TT.ssa c/o Testimone_3 CP_3
- Dr. Prof. presso la sua residenza sita in Niardo (BS), via Persona_3
Nazionale 27/B. Confermare l'ordinanza del 16.01.2024 di inammissibilità della querela di falso con riferimento alla cartella clinica relativa all'intervento di laparoscopia effettuato presso il 04.04.2016 sul Sig. per cui si procede (cfr. doc. 4.1) e, CP_3 Parte_2 nella denegata ipotesi di modifica del provvedimento stesso, consentire al TT.
[...]
di proporre la querela di falso di cui in atti. Inoltre, chiede il rigetto dei Controparte_1 mezzi istruttori dedotti da e, nella denegata ipotesi di accoglimento, si chiede che Pt_1
i CTU della ATP, TT.ssa e TT. rispondano ai chiarimenti solo dopo Per_1 Per_2 aver esaminato i documenti in atti e in particolare:
- interrogatorio TT. del 23.06.2017 e interrogatori dei TT.ri , e CP_1 CP_4 Tes_2 del 07.06.2017 (doc. 4.3); Tes_1
- memoria ex art. 121 c.p.c. con allegati del 01.08.2017 (doc. 4.3), memoria ex art. 121 c.p.p. del 07.02.2018 nell'interesse del TT. (doc. 4.3) e memoria ex art. 121 c.p.p. del CP_1 07.02.2018 nell'interesse dei TT.ri , e (doc. 4.3) e memoria ex CP_4 Tes_2 Tes_1 art. 121 c.p.p. con allegati (estratta dal fasc. del PM e depositata nel fascicolo dibattimentale) depositata in data 21.06.2022 (doc. 4.6);
- dichiarazioni rese dal TT. all'udienza del 18.05.2021 (cfr. “2021.05.18 stenotipia”, Tes_7 doc. 4.5);
- dichiarazioni rese all'udienza del 26.10.2021 dai TT.ri , e CP_1 CP_4 Tes_2 (cfr. “2021.10.26 stenotipia”, doc. 4.5); Tes_1
-
pagina 3 di 16 testimonianze rese all'udienza del 08.02.2022 dai TT.ri e (cfr. Tes_4 Tes_3
“2022.02.08 stenotipia”, doc. 4.5);
- consulenza TT. 14.06.2022 (doc. 4.5); Per_4
- dichiarazioni rese dai CTP TT. e all'udienza del 21.06.2022 (cf. Per_5 Per_4 Per_6
“2022.06.21 stenotipia, doc. 4.6);
- conclusioni dei legali del 20.12.2022 (“2022.12.20 Stenotipia”, doc. 4.6)
-
Sentenza Tribunale di Como n. 294/2023 (doc. 5).
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese del grado, competenze professionali, C.P.A. e I.V.A. sugli imponibili per Legge, per tutte le fasi e i gradi di giudizio.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare non opponibile ed improduttivo di effetti nei confronti del dott. l'accordo transattivo concluso da con gli eredi in Controparte_1 Pt_1 Pt_2 data 18.03.2021 per le ragioni illustrate sub paragrafo 4) del presente atto, e conseguente, rigettare la domanda di condanna proposta da ei confronti del dott. Pt_1 CP_1
- rigettare tutte le domande formulate da ei confronti del dott. Pt_1 Controparte_1 in quanto infondate;
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una colpa grave in capo al dott.
[...]
contenere la condanna di quest'ultimo al rimborso, in favore di in CP_1 Pt_1 misura non superiore al 50% della somma pagata da quest'ultima agli eredi , Pt_2 dunque, per un importo pari al più ad euro 365.000,00, per le ragioni illustrate sub paragrafo 6) del presente atto;
IN ULTERIORE SUBORDINE:
- con riferimento al rapporto assicurativo ed alla domanda di manleva esercitata dal dott. nei confronti della Compagnia esponente, accertare e dichiarare Controparte_1 l'inoperatività della polizza n. 777145001 per i motivi dedotti sub Controparte_2 paragrafo 7) del presente atto e, per l'effetto, respingere la domanda;
- in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare comunque la sussistenza dei limiti indicati sub paragrafo 7) del presente atto;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi compreso il contributo forfettario per spese generali ex art. 15 l.p.f., oltre I.V.A. e C.P.A.
Motivi della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 353 c.p.c., ha Parte_1
convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_2 [...]
e, ai soli fini della denuntiatio litis, , deducendo che: CP_3 Controparte_4
- con ricorso ex art. 702bis c.p.c., ed Parte_3 Parte_4 Parte_5
, anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
[...]
ed avevano convenuto in giudizio avanti il Per_7 Persona_8
pagina 4 di 16 Tribunale di Como e CP_3 Controparte_4 CP_1 Controparte_1
per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti iure proprio e iure hereditatis in conseguenza della morte di , occorso a seguito Parte_2
di un intervento di nefrectomia laparoscopia eseguito presso dai CP_3
medici convenuti;
- a seguito della chiamata in causa operata da CP_3 Parte_1
(poi chiamata in causa anche da e
[...] Controparte_4 CP_1
si era costituita in giudizio, chiedendo, tra le altre cose che, nel caso in
[...] cui, in accoglimento delle domande formulate dalla parti ricorrenti, l' CP_3
fosse stata condannata al risarcimento dei danni per responsabilità di CP_1
il Tribunale accertasse la “colpa grave” di quest'ultimo e, per l'effetto,
[...] lo condannasse a manlevare la compagnia, ai sensi dell'art. 1916 c.c., di tutte le somme che questa fosse stata costretta a versare ai ricorrenti o all'Azienda assicurata per i fatti di causa;
- aveva contestato il fondamento della domanda di rivalsa Controparte_1
ex art. 1916 c.c. formulata nei suoi confronti e chiesto, in ogni caso, in via subordinata, l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_2
al fine di ottenerne l'eventuale condanna alla manleva in forza della polizza
[...] assicurativa stipulata per le ipotesi di “colpa grave”;
- si era quindi costituita in giudizio la quale, in via Controparte_2
preliminare, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte dei Conti rispetto alla domanda formulata da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
- all'udienza del 18.09.2019, il giudice, tra le altre cose, aveva disposto la conversione del rito, aveva autorizzato l' a proporre la domanda di CP_3
manleva nei confronti di mediante deposito di memoria scritta e aveva Pt_1 fissato l'udienza del 29.01.2020 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. dell'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, svolta da
[...]
Controparte_2
- all'udienza del 29.01.2020, con sentenza parziale n. 159/2020, pubblicata in pari data, il Tribunale aveva dichiarato il difetto della propria giurisdizione in favore di quella della Corte dei Conti, limitatamente alla domanda formulata da
[...]
nei confronti di ai sensi e per gli Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 16 effetti dell'art. 1916 c.c. e, con separata ordinanza, aveva disposto la prosecuzione del giudizio concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c.; contro la predetta sentenza aveva proposto espressa riserva di Parte_1
appello;
- nel frattempo, era giunto a conclusione il procedimento ex art. 696bis c.p.c. avente ad oggetto l'accertamento dei medesimi fatti posti a fondamento della pretesa attorea, all'esito del quale i CTU avevano concluso che, durante l'intervento chirurgico, confondendo l'origine dell'arteria renale Controparte_1
sinistra con quella celiaca, avrebbe per errore posizionato una clip su quest'ultimo vaso, determinandone l'occlusione e, per l'effetto, un quadro di ischemia splancnica che aveva condotto il paziente al decesso;
- all'udienza del 05.11.2020, il Giudice aveva quindi proposto di conciliare la vertenza mediante riconoscimento agli attori della somma di € 700.000,00 a titolo di sorte capitale e di € 30.000,00 per spese di lite, con compensazione delle spese legali fra le altre parti del giudizio;
- all'udienza del 03.12.2020, le parti avevano dichiarato di aderire alla proposta conciliativa e, in data 18.03.2021, era stato sottoscritto l'accordo transattivo;
- all'udienza del 24.11.2021, il Tribunale di Como, dichiarato estinto il giudizio ex art. 306 c.p.c. nel rapporto processuale tra attori e convenuti, aveva dichiarato improcedibili le ulteriori domande nei restanti rapporti processuali tra
[...] contro e tra quest'ultimo e Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
- aveva quindi impugnato la sentenza parziale n. Parte_1
159/2020 e, con sentenza n. 467/2023, la Corte d'Appello di Milano, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di rivalsa di nei confronti Pt_1
di aveva rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Como Controparte_1
per la decisione nel merito, avanti il quale il processo è stato quindi riassunto con l'atto in discorso;
- venendo al merito della vicenda, si sarebbe surrogata, Parte_1
ex art. 1916 c.c., nel diritto di regresso vantato ex art. 2055, comma 2, c.c. dall' nei confronti di per tutte le somme che CP_3 Controparte_1
l'Azienda fosse stata costretta a versare agli attori all'esito del giudizio nei casi in cui fosse stata accertata la colpa grave del medico nella causazione del decesso del pagina 6 di 16 proprio paziente;
difatti, a norma dell'art. 22 delle “Condizioni generali di
Assicurazione”, aveva mantenuto il diritto di rivalsa Parte_1 previsto dall'art. 1916 c.c. “per i soli casi di dolo e di colpa grave, nei confronti di tutti i Dipendenti…”;
- la documentazione in atti attesterebbe la gravità della colpa professionale di
[...] durante l'intervento chirurgico di nefrectomia sinistra del Controparte_1
4.04.2016, appurata anche dal perito del pubblico ministero, nominato nel corso delle indagini condotte nel procedimento penale R.G.N.R. 2253/2016, a carico
(anche) di nonché dai CTU nel procedimento civile ex Controparte_1 art. 696bis c.p.c., consistente nell'aver il chirurgo scambiato il tripode celiaco con l'arteria renale e nell'avervi quindi erroneamente posizionato una clip, causandone così l'ostruzione che aveva cagionato un'ischemia splancnica, determinante il decesso del paziente;
- accertata la colpa grave del convenuto pertanto, quest'ultimo Controparte_1
dovrebbe essere condannato a restituire ad la somma Parte_1 complessiva di € 730.000,00, pari a quella versata dall'assicurazione ai signori
. Pt_2
Ha quindi chiesto di accertare la colpa grave di nell'intervento Controparte_1
eseguito su e di condannarlo a rimborsarle le somme che l'attrice è stata costretta a Parte_2
versare agli eredi in virtù dei fatti per cui è causa, o quella maggiore o minore Pt_2
ritenuta di giustizia.
Si è costituito in giudizio deducendo che: Controparte_1
- la colpa grave del convenuto nell'esecuzione dell'intervento del 04.04.2016 era stata esclusa con la sentenza di assoluzione n. 294/2023 del Tribunale di Como, passata in giudicato, a definizione del procedimento penale R.N.G.R. 2253/2016 nel quale (anche) era imputato;
Controparte_1
- lo stesso TT. consulente del P.M., sentito nel procedimento penale Per_9 all'udienza del 18.05.2021, aveva in buona parte smentito le proprie conclusioni dopo essere venuto a conoscenza del fatto, accertato nell'istruttoria penale, che l'intervento di cui è causa si sarebbe verificato in una situazione di emergenza, non riportata nella cartella clinica;
pagina 7 di 16 - nello specifico, durante le manovre chirurgiche, il TT. aveva prodotto CP_4
accidentalmente una lacerazione della vena renale che avreva causato un'emorragia, sicché era intervenuto collega più esperto;
Controparte_1
- aveva quindi assicurato l'emostasi venosa con due Controparte_1
applicazioni di suturatrice meccanica vascolare 45 (c.d. “stapler”) e, nell'eseguire la seconda "staplerata", aveva preso anche il tripode celiaco;
quindi, l'ostruzione del tripode sarebbe avvenuta in fase di chiusura della vena renale, versante cava, con la stapler e non perché chiuso con una clip;
- l'erronea chiusura del tripode sarebbe stata determinata dalla difficoltà della manovra chirurgica dovuta: al campo operatorio “sporco” a causa dell'emorragia in corso e del trambusto creatasi, alla ridotta distanza tra vena renale e tripode celiaco,
a causa dell'avvenuta mobilizzazione della vena sul fronte ilare e comunque dell'ingrossamento del rene sinistro, alla posizione sfavorevole in cui il chirurgo si era trovato ad operare;
- pertanto, l'ostruzione del tripode con la “stapler” non potrebbe considerarsi avvenuto per colpa grave del medico, considerate le circostanze del caso, la correttezza dell'approccio e la difficoltà dell'intervento;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 22 delle condizioni di polizza, avrebbe diritto Pt_1
di rivalsa ex art. 1916 c.c., per i casi di colpa grave e dolo, solo nel caso in cui
“esistano disposizioni/regolamenti tali per cui il Contraente (ovvero CP_3
non possa garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa di tali eventi”, circostanza che non risulterebbe nota al convenuto;
- inoltre, stante la previsione nella polizza di un “Insurance Retention” a carico di pari ad € 250.000,00, avrebbe richiesto e ottenuto da il CP_3 Pt_1 CP_3 rimborso di € 250.000,00, sicché comunque la pretesa avversaria non potrebbe essere superiore a € 480.000,00; inoltre, la misura della rivalsa incontrerebbe i limiti prescritti dall'art. 9 L. 24/2017;
- considerata l'azione di rivalsa esercitata, il convenuto ha interesse ad avanzare domanda di manleva contro per sentirla condannare, Controparte_2
in forza della polizza assicurativa stipulata con la stessa Controparte_2
al risarcimento diretto, in favore di delle somme che egli dovesse
[...] Pt_1
essere condannato a versare in caso di accoglimento della domanda attorea;
pagina 8 di 16 - inoltre, sarebbe tenuta, ex art. 8 delle condizioni di Controparte_2
polizza, nonché ex art. 1917 c.c., a rifondere al proprio assicurato le spese legali e peritali sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti.
Ha quindi chiesto, in via principale, il rigetto delle domande svolte da
[...]
e, in via subordinata, nel caso di accoglimento delle domande attoree, Parte_1 di limitare l'ammontare del dovuto all'attrice, nei termini di cui alla narrativa della comparsa, e di dichiarare tenuta a manlevarlo da ogni Controparte_2
pregiudizievole conseguenza del giudizio e, per l'effetto, di condannarla al risarcimento diretto in favore di nella misura in cui il Giudicante adito Parte_1
avrà condannato il convenuto, nonché di dichiararla tenuta a rimborsare a CP_1
tutte le spese legali e peritali sostenute per la difesa.
Si è costituita altresì in giudizio deducendo che: Controparte_2
- aveva agito in rivalsa al fine di ottenere la condanna di Parte_1 alla “restituzione” dell'importo di euro 730.000,00 dalla Controparte_1 medesima pagato agli eredi , in esecuzione dell'accordo transattivo Pt_2
concluso tra la Compagnia attrice e questi ultimi in data 18.03.2021, alla quale tuttavia non aveva preso parte il medico assicurato, sicché tale transazione non gli sarebbe opponibile ex art. 9, c. 4, L. 24/2017 e 1304, c. 1, c.c.;
- in ogni caso, non sussisterebbe la colpa grave del medico, per le ragioni già da quest'ultimo illustrate;
- la misura della rivalsa non potrebbe essere superiore al 50% della somma pagata, essendo esclusa la possibilità di rivalsa integrale nei confronti del medico, salvo il caso, indimostrato dall'attrice, di condotta del medico eccezionale nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema;
- in subordine, la polizza stipulata da con Controparte_1 [...]
sarebbe inoperante, e, comunque, la garanzia dovrebbe essere Controparte_2
limitata alla sola quota di responsabilità imputabile al medico;
- infine, la domanda diretta al rimborso delle spese legali dell'assicurato sarebbe infondata, stante l'inoperatività della polizza.
Ha quindi chiesto, in via principale, il rigetto delle domande svolte dall'attrice nei confronti dell'assicurato e, comunque, in subordine, da quest'ultimo nei propri confronti.
pagina 9 di 16 Con ordinanza in data 27.09.2023, all'esito della prima udienza svoltasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., è stata dichiarata la contumacia di e di CP_3 CP_4
e sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
[...]
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, all'udienza del 16.01.2024, tra le altre cose,
personalmente, unitamente al difensore, hanno dichiarato di Controparte_1
intendere proporre querela di falso avverso il verbale operatorio del 04.10.2016 nel quale non era stata descritta la situazione di emergenza venutasi a creare e, in particolare, che non menzionava l'avvenuta lesione della vena renale da parte del TT. . Con ordinanza CP_4
in pari dati, a scioglimento della riserva assunta in udienza, non è stata ammessa la querela di falso proposta da e sono state rigettate tutte le istanze Controparte_1
istruttorie formulate dalle parti.
All'udienza del 04.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
- riassunto il processo a seguito della sentenza con la quale la Parte_1
Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza parziale del Tribunale di Como n.
159/2020, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sull'odierna controversia e rimesso le parti davanti al Tribunale di Como - ha chiesto di accertare la colpa grave del medico chirurgo nell'esecuzione dell'intervento del 04.04.2016 di Controparte_1
nefrectomia sinistra, a seguito del quale era deceduto il paziente , nonché Parte_2
di sentirlo condannare a rimborsarle le somme che l'attrice aveva versato agli eredi in esecuzione di un accordo transattivo con gli stessi concluso. Pt_2
L'azione è dichiaratamente esercitata a norma dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 22 delle condizioni generali della polizza (RCT/RCO n. ITOMM1402018 – cfr., doc. n. 18 attrice) per la responsabilità civile dei prestatori d'opera, stipulata dall'attrice con l'
[...]
, che prevede la conservazione del diritto di Controparte_5 rivalsa ex art. 1916 c.c. nei confronti dei tutti i dipendenti “per i soli casi di dolo e colpa grave” (cfr., art. 22 doc. n. 18 attrice).
E' allora innanzitutto da osservare che, nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, il primo assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto il danneggiato, sicché su di lui integralmente incombe l'onere della prova che sarebbe gravato sul quest'ultimo (cfr.,
pagina 10 di 16 Cass. n. 21218/2022). Nel caso in esame, incombe quindi sull'assicurazione l'onere della prova – per quanto rileva ai fini della decisione - sia della responsabilità del convenuto per il danno subito dai congiunti di , sia della gravità della colpa che ne Parte_2 avrebbe connotato la condotta, quale pacifico limite contrattuale all'azione di rivalsa conservata dall'assicurazione nei confronti dei dipendenti dell assicurata. CP_3
ha dedotto, basandosi sostanzialmente sul contenuto della Parte_1
relazione tecnica medico-legale del consulente del pubblico ministero del procedimento penale RGNR 2253/2016 iscritto a carico (anche) di che la Controparte_1
condotta gravemente colposa addebitabile al convenuto nell'occasione dell'intervento chirurgico per cui è causa sarebbe consistita nell'occlusione del tripode celiaco a causa dell'erronea apposizione di una clip su tale vaso, che il medico avrebbe “confuso” e
“scambiato anatomicamente” per l'arteria renale sinistra, causandone così l'ostruzione che aveva cagionato un'ischemia splancnica, determinante il decesso del paziente.
Tale ricostruzione dei fatti è rimasta tuttavia priva di riscontri probatori in giudizio.
L'errore, consistito nello scambio del tripode celiaco con l'arteria renale sinistra, era difatti stato meramente ipotizzato dal consulente del pubblico ministero, TT. , nella Per_9 relazione dell'01.08.2016, quale “unica ipotesi ragionevolmente prospettabile per fornire una spiegazione alla presenza della clip sulla arteria celica con conseguente occlusione di tale ramo arterioso” (cfr., p. 21, doc. n. 19 attrice) e la formulazione della predetta ipotesi, secondo quanto chiarito dai consulenti tecnici d'ufficio nominati nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. introdotto dagli eredi di , era avvenuta considerato quanto Parte_2
verbalizzato dai chirurghi operatori nel diario operatorio, nel quale non erano state descritte particolari problematiche insorte o difficoltà tecniche, sicché quella dello “scambio anatomico” appariva l'unica spiegazione plausibile (cfr., p. 21, doc. n. 20 attrice).
Deve tuttavia innanzitutto osservarsi che le conclusioni del TT. sono smentite da Per_9
quanto descritto nel verbale operatorio del secondo intervento eseguito in emergenza su in data 05.04.2016, allorquando si era reso necessario operare Parte_2
nuovamente sul paziente che, nella notte successiva alla prima operazione, aveva presentato un evidente stato di shock. Difatti, nel secondo verbale operatorio, testualmente riportato nell'elaborato peritale sub doc. n. 20 attrice, si legge che, inciso l'addome, i chirurghi avevano evidenziato “l'origine del tripode celiaco occluso da clips” (cfr., p. 6, doc. n. 21 attrice). Pertanto, dal verbale operatorio dell'intervento eseguito dopo poche ore dal primo, risulta che il tripode celiaco non fosse occluso da “una clip”, come affermato inizialmente pagina 11 di 16 dal consulente del pubblico ministero, ma da “clips”, ricostruzione che collima con quella offerta dal convenuto, per cui (come si dirà in seguito) la causa dell'occlusione del tripode fu dovuta al rilascio di clip metalliche (“clips”) dalla pinza c.d. “stapler”, e, quindi, non da un erroneo posizionamento di una clip su tale vaso (cfr., ancora p. 21 doc. n. 19 attrice).
In secondo luogo, deve osservarsi che, se è pur vero che nel verbale operatorio dell'intervento del 04.04.2016 non vi è alcun espresso riferimento all'avvenuto verificarsi di situazioni di emergenza nel corso dell'operazione, da un lato, è indicato espressamente che venne utilizzata la c.d. “stapler” (“utilizzata suturatrice meccanica Echelon con carica vascolare da 45 mm”), sia che vi furono perdite ematiche di 300 ml che, come chiarito dallo stesso consulente del P.M., TT. escusso all'udienza penale del 18.05.2021 Per_9
(doc. nn.
4-5 convenuto e v. infra), erano da considerarsi “abnormi” per un intervento in genere “esangue”.
E', pertanto, provato dallo stesso verbale operatorio del 04.04.2016 che un'emorragia vi fu
(cfr., ancora deposizione del consulente del PM all'udienza del 18.05.2021 per cui Per_9 nel verbale operatorio: “viene dato atto della presenza di un fatto emorragico”).
A tal proposito, deve anche osservarsi che, se è pur vero che il verbale operatorio deve considerarsi quale atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c., deve altresì rammentarsi che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, esclusivamente della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Pertanto, escluso che, nel caso in esame, il predetto verbale contenga la descrizione di fatti non avvenuti (circostanza mai affermata da nessuna dalle parti) deve ritenersi che non vi siano ragioni per escludere che sia consentito di dimostrare, con ogni ammissibile mezzo di prova, che, durante l'intervento, siano occorsi ulteriori fatti rilevanti, non descritti nel verbale operatorio. Poiché, peraltro, l'onere della prova della colpa del medico grava integralmente sul paziente, l'unica conseguenza della difettosa tenuta della cartella clinica è che ciò non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, che può anche ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta del comportamento del medico in ragione delle omissioni contenute nella cartella (cfr., Cass. n. 6209/2016). Tuttavia, detta prova non
è stata raggiunta nel caso in esame, non essendo stato in alcun modo dimostrato che
[...] posizionò erroneamente una clip sul tripode, scambiandolo per l'arteria Persona_10
renale.
pagina 12 di 16 La causa dell'occlusione del tripode, che determinò l'ischemia e, quindi, il decesso del paziente, è stata spiegata invece dal medico convenuto come conseguenza dell'utilizzo della pinza “stapler” per realizzare l'arresto dell'emorragia proveniente dalla vena renale, accidentalmente lacerata dal collega e, in particolare, dell'esecuzione di una CP_4 seconda “staplerata” tra la pinza emostatica e l'inosculo della vena renale nella vena cava, con cui era inavvertitamente stato chiuso anche il tripode celiaco. Ha, inoltre, spiegato che la “stapler” è una pinza che, quando viene chiusa, "spara" una doppia fila di graffette metalliche che penetrano nel vaso, comprimendolo e chiudendolo.
Tale ricostruzione dei fatti pare compatibile con quanto descritto nei verbali operatori del
04 e del 05.04.2016 che attestano sia l'utilizzo della “stapler”, sia la presenza di “clips” sul tripode, riscontrate nel corso del secondo intervento in emergenza. Inoltre, deve ricordarsi che fu imputato, insieme ad altri, del delitto di cui agli artt. 113, Controparte_1
40 c. 2, 589 c.p. per aver cagionato la morte di quale conseguenza Parte_2
dell'ischemia splancnica dovuta all'erronea occlusione del tronco celiaco per imperizia consistita nel coinvolgere erroneamente il tripode celiaco nell'operazione di chiusura della vena renale “occludendo con le clip metalliche rilasciate dalla pinza stapler” (cfr., doc. n. 5 convenuto). Nel corso dell'esame dibattimentale, lo stesso TT. ha modificato le Per_9
proprie iniziali conclusioni, affermando che era stato dando una “staplerata” che era stato indebitamente coinvolto e, quindi, occluso, anche il tripode (cfr., ancor verbale udienza penale 18.05.2021).
Può dirsi quindi accertato, alla luce di tutti gli elementi di cui sopra, che l'atto che cagionò
l'occlusione del tripode (e, quindi, l'ischemia causa della morte) fu costituito dall'utilizzo della “stapler”, nel tentativo di arrestare di un'emorragia dalla vena renale, realizzato in modo da coinvolgere erroneamente anche il tripode.
Deve quindi ora accertarsi se tale condotta possa essere qualificata come gravemente colposa.
Dall'esame della giurisprudenza contabile formatasi sul tema della gravità della colpa del medico (cfr., Corte dei conti Calabria sez. giurisd. 368/2019; Corte dei conti Toscana sez. giurisd. 343/2019; Corte dei conti Toscana sez. giurisd. 221/2018; Corte dei Conti
Piemonte Sez. giurisdiz., 17/05/2019, n. 77; Corte dei Conti Sicilia Sez. App. Sent.,
23/01/2012, n. 18; Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., 07/03/2014, n. 382; Corte dei
Conti Toscana Sez. giurisdiz., 09/03/2016, n. 58; Corte dei Conti Lombardia Sez. giurisdiz.
Delib., 18/03/2015, n. 40), tradizionalmente consolidata in considerazione del fatto che il pagina 13 di 16 parametro del grado della colpa è da tempo rilevante nei giudizi di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 1 L. 20/1994 – mentre è solo recentemente è assurto, per via legislativa
(cfr., art. 9 L. 24/2017), a limite della responsabilità civile del sanitario nel caso di azione di rivalsa esercitata nei suoi confronti - può osservarsi come la colpa grave sia stata riconosciuta nelle ipotesi di commissione di errori inescusabili, perché grossolani o indicativi di assenza di cognizioni fondamentali della materia, di condotta connotata da superficialità, disinteresse, approssimazione nella gestione della vicenda clinica, di negligenza massima e assenza del rispetto delle comuni regole di comportamento, nonché nei casi di facile prevedibilità/prevenibilità dell'evento e di deviazione da protocolli certi.
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, non sia stata raggiunta, all'esito dell'istruttoria condotta, la prova della gravità della colpa del sanitario convenuto.
Anche volendo ammettere, difatti, che l'accertata occlusione del tripode celiaco con le clips metalliche della “stapler” sia avvenuto per un errore di esecuzione dell'atto chirurgico, non vi è prova che tale condotta costituisca un errore grossolano, né facilmente prevedibile e prevenibile, né dettato dallo scostamento dalle regole dettate dalla leges artis.
Difatti, deve osservarsi che il convenuto ha prodotto abbondante letteratura scientifica (cfr., doc. n. 9, sub doc. n. 1 convenuto) dall'esame della quale si evince sia che la continuazione dell'intervento in laparotomia anche nei casi di emorragia è da preferire, sia che usare la
“stapler” è uno dei modi più sicuri per legare i vasi sanguinei (cfr., per es. p. 34 e 61, doc.
n. 9), sia che la distanza media tra tripode e vena renale è di circa 1,5 cm e, quindi, i vasi sono particolarmente vicini (cfr., doc. n. 10, sub doc. n. 1 convenuto).
Inoltre, è pacifico che l'intervento non fu eseguito “a cielo aperto” e, quindi, con piena visibilità dell'interno dell'addome, ma in laparoscopia, sicché la visione ai chirurghi era garantita esclusivamente da una telecamera.
Alla luce di quanto sopra, deve quindi concludersi che la condotta del medico convenuto di procedere con la “staplerata”, per contenere l'emorragia in corso, fosse conforme alle linee guida e buone pratiche terapeutiche e l'errore possa tuttalpiù essere consistito in una inadeguata attuazione delle predette regole tecniche, poiché, procedendo, il chirurgo indebitamente coinvolse nell'occlusione un vaso prossimo a quello da chiudere.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che anche una condotta siffatta, pur ove considerata imperita, non possa essere considerata gravemente imperita considerata la vicinanza dei vasi (quello da occludere e quello accidentalmente coinvolto), la visibilità non completa, considerate le pagina 14 di 16 modalità operatorie, e, comunque, la necessità di intervenire prontamente in ragione della perdita ematica in corso, circostanze che non consentono di reputare, in mancanza di alcun elemento probatorio di segno contrario, nemmeno offerto dall'attrice, come inescusabile e grossolano l'errore di esecuzione del chirurgo.
Alla luce di tutto quanto sopra, le domande attoree devono essere rigettate, siccome infondate.
Il rigetto di tutte le domande attoree comporta l'assorbimento delle domande subordinate di manleva svolte dal convenuto nei confronti di Inoltre, deve Controparte_2
essere rigettata la domanda del convenuto di condanna di a Controparte_2
rimborsargli le spese legali e peritali sostenute per tutte le fasi e i gradi di giudizio, trattandosi di domanda che trova titolo nel contratto di assicurazione stipulato tra le parti, assicurazione, tuttavia, inoperante nel caso in esame, in quanto prestata esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a colpa grave dell'assicurato, per i quali quest'ultimo sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile con sentenza passata in giudicato (cfr., doc.
n. 3 assicurazione, p. 10), circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere Parte_1
condannata a rifondere a le spese sostenute per il presente Controparte_1
giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa, della complessità della lite e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 29.193,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Le spese di giudizio sostenute dalla convenuta, anche in via riconvenzionale trasversale, vanno parimenti poste a carico dell'attrice, rimasta Controparte_2
soccombente, che, seppur non avesse svolto alcuna domanda nei confronti di
[...]
aveva provocato e giustificato formulazione della domanda in garanzia da Controparte_2
parte di (cfr., Cass. n. 23123/19). Pertanto, anche le spese Controparte_1 sostenute da da liquidarsi nella pari misura di € 29.193,00 Controparte_2
per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, vanno poste a carico di Parte_1
Nulla, invece, deve disporsi sulle spese di lite delle altre parti del processo, rimaste contumaci, e nei confronti delle quali l'attrice non aveva svolto domande.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta tutte le domande svolte da Parte_1
2) rigetta la domanda di di condanna di Controparte_1 [...]
al rimborso delle spese legali e peritali del giudizio;
Controparte_2
3) dichiara assorbite le domande subordinate svolte da nei Controparte_1
confronti di Controparte_2
4) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 29.193,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
5) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_2
spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 29.193,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
9 gennaio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 16 di 16