Articolo 8 della Legge 16 giugno 1939, n. 1111
Articolo 7Articolo 9
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26 agosto 1939
Art. 8.

Gli Enti provinciali daranno comunicazione della classifica agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la classificazione conseguita o il diniego di classificazione da parte degli Enti provinciali, e' ammesso ricorso al Ministro per la cultura popolare entro trenta giorni dalla data della ricevuta di cui al comma precedente.

Il Ministro per la cultura popolare decide, sentito l'Ente provinciale interessato, con provvedimento definitivo.
Entrata in vigore il 26 agosto 1939