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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Maria Aversano Consigliere relatore dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 7253 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, discussa all'udienza del 23 aprile 2025 e vertente
TRA
(c.f. ) in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Graziano Calogero
Appellanti
E
(P.Iva ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Serafini
Appellata
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss, l.n. 689/1991 CONCLUSIONI
Conclusione come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. e hanno proposto appello avverso la sentenza del Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Rieti n. 534/2021, che ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 660 emessa dalla Provincia di notificata il 28 gennaio 2019, con la quale CP_2 veniva ingiunto loro di pagare la somma di 3.100,00 € oltre spese a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere trasportato in data 18 aprile 2018 rifiuti accompagnati da formulario di identificazione (FIR) contenente dati incompleti o inesatti.
Gli appellanti hanno dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente ritenuto che il ricorrente abbia omesso di depositare copia del formulario di identificazione del rifiuto (FIR), indicato come allegato 3), ciò avrebbe comportato l'impossibilità per il giudice di primo grado di effettuare una valutazione circa la correttezza dello stesso;
2) l'ordinanza-ingiunzione è nulla, perché il verbale di accertamento delle violazioni è stato notificato al oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981;
3) il tribunale ha erroneamente valutato le risultanze documentali e, in particolare, la correttezza della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto, là dove la barratura della casella di peso da verificare era stata ritenuta legittima nel procedimento nei confronti della ditta trasportatrice basato sul medesimo formulario.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_2 infondato.
§2. L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
In merito alla preliminare questione relativa alla asserita tardività della notifica del verbale di accertamento, si osserva quanto segue.
Premesso che, sulla scorta di quanto affermato da parte appellante, va operato un netto distinguo tra la notifica del verbale di accertamento del 26 luglio 2017 e la notifica dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 660 del 18 gennaio 2019 (v. pag. 2 delle note conclusive di parte appellante laddove si afferma che “il verbale di accertamento […] è stato notificato alla società in data 28.01.2019 ed al legale rapp.te pro tempore, Controparte_1
Sig. in data 05.02.2019, ben oltre 90 giorni dall'avvenuto accertamento del Parte_1
20.07.2017”), si osserva che quanto argomentato sulla questione non è condivisibile per i motivi che seguono.
In tema di sanzioni amministrative, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte delle autorità, ma va individuato nel momento in cui gli organi ispettivi abbiano acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (ex multis v. Cass. 14862/2022; Cass. 4523/2021; Cass. 27702/2019; Cass. 3043/2009).
Come chiarito da Cass. 27702/2019, “il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata”.
Applicando tali princìpi al caso di specie, si osserva che in occasione del primo accesso ispettivo del 18 aprile 2017, gli agenti accertatori hanno chiesto alla società CP_3
(presso i cui piazzali utilizzati come parcheggio autobus la stava effettuando CP_1 lavori di manutenzione) di esibire la documentazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti di lavorazione.
Il FIR n. 54222 del 18 aprile 2017 veniva consegnato “nei giorni successivi” ma, risultando poco leggibile, la Stazione Carabinieri Forestale di Segni, il 3 luglio 2017 provvedeva all'acquisizione della quarta copia del formulario direttamente dalla società di Parte_2
.
[...]
In data 20 luglio 2017 gli agenti accertatori hanno proceduto all'accertamento documentale del predetto FIR rilevando le seguenti inesattezze: “Al punto 6 “Quantità” era stata omessa
l'indicazione della quantità espressa in Kg o Litri del rifiuto trasportato” (v. all. 2 al fascicolo di parte appellante).
Il verbale di contestazione veniva quindi notificato alla società e al suo CP_1 rappresentante legale in data 31 luglio 2017.
Va dunque escluso che in occasione del primo accesso ispettivo del 18 aprile 2017 fossero già stati acquisiti tutti gli elementi necessari ai fini della contestazione della violazione, essendo stata esibita documentazione utile ai fini dell'accertamento solo il 3 luglio 2017.
Essendo questo il dies a quo da cui far decorrere il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, si deve quindi ritenere tempestiva la notificazione del verbale di accertamento n. 10 del 26 luglio 2017 spedita a mezzo di lettera raccomandata
A/R, ritirata dal destinatario il 31 luglio 2017.
Inoltre, si osserva che è certamente onere dell'operatore svolgere l'attività di smaltimento dei rifiuti munendosi di formulario chiaro e completo e non vi sono agli elementi circa le ragioni di una mancata esibizione di altra copia del formulario in loro possesso, astrattamente inferibile dall'art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui “il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore;
una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore” (ciò a significare che il produttore al termine delle operazioni deve essere in possesso di due copie del formulario).
Alla luce di quanto sopra, il motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
Quanto alla disamina congiunta del primo e terzo motivo di appello – con i quali parte appellante lamenta il mancato esame da parte del tribunale dell'allegato 3) (perché secondo il giudice di primo grado non sarebbe stato allegato al fascicolo di parte attrice), il quale avrebbe dimostrato la corretta compilazione e, pertanto, l'illegittimità della sanzione – si osserva quanto segue.
A prescindere dalla circostanza, riscontrata nel presente giudizio, dell'allegazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) – ( indicato come allegato 3) al fascicolo di parte attrice, depositato in cartaceo nella Cancelleria del Tribunale di Rieti il 25 febbraio
2019), le doglianze di parte appellante sono infondate nel merito. (v. allegato 3 al fascicolo di parte appellante).
Si osserva, infatti, che in materia di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina dei rifiuti, il contenuto minimo del formulario previsto dall'art. 193, comma 1, del d.lgs. n.
152 del 2006 deve ritenersi integrato dalle prescrizioni contenute nel d.m. ambiente n. 145 del 1998, richiamato dal comma 6 dell'art. 193 cit. (nella sua versione ratione temporis applicabile), il quale prevede che “alla casella (6) la quantità di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a destino)” e che “nella quinta sezione, casella
(11), il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto
e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta”.
Inoltre, la circolare del Gabinetto Ministero ambiente del 1998 ( di interpretazione del DM ambiente n. 145/ 1998 sulla compilazione del formulario dei rifiuti) ha chiarito che t) alla voce "quantità" della casella 6, terza sezione, dell'allegato B, al decreto ministeriale n.
145/1998, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella "(.)" relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino." nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione.
Se ne inferisce, dunque, che l'indicazione del peso del rifiuto, anche in misura approssimativa, costituisce un dato imprescindibile nella prima compilazione del FIR.
Nel caso di specie, nel FIR allegato agli atti, nella sua versione digitale allegata al ricorso introduttivo (più leggibile di quella cartacea agli atti), risulta la mancata indicazione della quantità di rifiuti trasportati e la barratura della casella (da verificarsi a destinazione) con successiva indicazione del peso, in chiara violazione delle prescrizioni normative contestate.
Non si ritiene condivisibile il riferimento di parte appellante ad un deliberato del Tribunale di Rieti su fattispecie analoga conclusasi in favore del trasportatore, in primo luogo in quanto riferibile ad un diverso verbale di accertamento (n. 12/17) ed in ogni caso, ove dovesse trattarsi astrattamente di fattispecie analoga, in considerazione del differente approccio argomentativo ed applicativo delle disposizioni su richiamate.
Ne consegue che anche questi motivi di appello devono essere respinti.
Alla soccombenza degli appellanti segue la loro condanna al pagamento delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 534/2021;
2) condanna e al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio che si liquidano in complessivi 2.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA
e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 23.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Maria Aversano Consigliere relatore dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 7253 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, discussa all'udienza del 23 aprile 2025 e vertente
TRA
(c.f. ) in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Graziano Calogero
Appellanti
E
(P.Iva ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Serafini
Appellata
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss, l.n. 689/1991 CONCLUSIONI
Conclusione come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. e hanno proposto appello avverso la sentenza del Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Rieti n. 534/2021, che ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 660 emessa dalla Provincia di notificata il 28 gennaio 2019, con la quale CP_2 veniva ingiunto loro di pagare la somma di 3.100,00 € oltre spese a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere trasportato in data 18 aprile 2018 rifiuti accompagnati da formulario di identificazione (FIR) contenente dati incompleti o inesatti.
Gli appellanti hanno dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente ritenuto che il ricorrente abbia omesso di depositare copia del formulario di identificazione del rifiuto (FIR), indicato come allegato 3), ciò avrebbe comportato l'impossibilità per il giudice di primo grado di effettuare una valutazione circa la correttezza dello stesso;
2) l'ordinanza-ingiunzione è nulla, perché il verbale di accertamento delle violazioni è stato notificato al oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981;
3) il tribunale ha erroneamente valutato le risultanze documentali e, in particolare, la correttezza della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto, là dove la barratura della casella di peso da verificare era stata ritenuta legittima nel procedimento nei confronti della ditta trasportatrice basato sul medesimo formulario.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_2 infondato.
§2. L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
In merito alla preliminare questione relativa alla asserita tardività della notifica del verbale di accertamento, si osserva quanto segue.
Premesso che, sulla scorta di quanto affermato da parte appellante, va operato un netto distinguo tra la notifica del verbale di accertamento del 26 luglio 2017 e la notifica dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 660 del 18 gennaio 2019 (v. pag. 2 delle note conclusive di parte appellante laddove si afferma che “il verbale di accertamento […] è stato notificato alla società in data 28.01.2019 ed al legale rapp.te pro tempore, Controparte_1
Sig. in data 05.02.2019, ben oltre 90 giorni dall'avvenuto accertamento del Parte_1
20.07.2017”), si osserva che quanto argomentato sulla questione non è condivisibile per i motivi che seguono.
In tema di sanzioni amministrative, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte delle autorità, ma va individuato nel momento in cui gli organi ispettivi abbiano acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (ex multis v. Cass. 14862/2022; Cass. 4523/2021; Cass. 27702/2019; Cass. 3043/2009).
Come chiarito da Cass. 27702/2019, “il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata”.
Applicando tali princìpi al caso di specie, si osserva che in occasione del primo accesso ispettivo del 18 aprile 2017, gli agenti accertatori hanno chiesto alla società CP_3
(presso i cui piazzali utilizzati come parcheggio autobus la stava effettuando CP_1 lavori di manutenzione) di esibire la documentazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti di lavorazione.
Il FIR n. 54222 del 18 aprile 2017 veniva consegnato “nei giorni successivi” ma, risultando poco leggibile, la Stazione Carabinieri Forestale di Segni, il 3 luglio 2017 provvedeva all'acquisizione della quarta copia del formulario direttamente dalla società di Parte_2
.
[...]
In data 20 luglio 2017 gli agenti accertatori hanno proceduto all'accertamento documentale del predetto FIR rilevando le seguenti inesattezze: “Al punto 6 “Quantità” era stata omessa
l'indicazione della quantità espressa in Kg o Litri del rifiuto trasportato” (v. all. 2 al fascicolo di parte appellante).
Il verbale di contestazione veniva quindi notificato alla società e al suo CP_1 rappresentante legale in data 31 luglio 2017.
Va dunque escluso che in occasione del primo accesso ispettivo del 18 aprile 2017 fossero già stati acquisiti tutti gli elementi necessari ai fini della contestazione della violazione, essendo stata esibita documentazione utile ai fini dell'accertamento solo il 3 luglio 2017.
Essendo questo il dies a quo da cui far decorrere il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, si deve quindi ritenere tempestiva la notificazione del verbale di accertamento n. 10 del 26 luglio 2017 spedita a mezzo di lettera raccomandata
A/R, ritirata dal destinatario il 31 luglio 2017.
Inoltre, si osserva che è certamente onere dell'operatore svolgere l'attività di smaltimento dei rifiuti munendosi di formulario chiaro e completo e non vi sono agli elementi circa le ragioni di una mancata esibizione di altra copia del formulario in loro possesso, astrattamente inferibile dall'art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui “il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore;
una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore” (ciò a significare che il produttore al termine delle operazioni deve essere in possesso di due copie del formulario).
Alla luce di quanto sopra, il motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
Quanto alla disamina congiunta del primo e terzo motivo di appello – con i quali parte appellante lamenta il mancato esame da parte del tribunale dell'allegato 3) (perché secondo il giudice di primo grado non sarebbe stato allegato al fascicolo di parte attrice), il quale avrebbe dimostrato la corretta compilazione e, pertanto, l'illegittimità della sanzione – si osserva quanto segue.
A prescindere dalla circostanza, riscontrata nel presente giudizio, dell'allegazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) – ( indicato come allegato 3) al fascicolo di parte attrice, depositato in cartaceo nella Cancelleria del Tribunale di Rieti il 25 febbraio
2019), le doglianze di parte appellante sono infondate nel merito. (v. allegato 3 al fascicolo di parte appellante).
Si osserva, infatti, che in materia di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina dei rifiuti, il contenuto minimo del formulario previsto dall'art. 193, comma 1, del d.lgs. n.
152 del 2006 deve ritenersi integrato dalle prescrizioni contenute nel d.m. ambiente n. 145 del 1998, richiamato dal comma 6 dell'art. 193 cit. (nella sua versione ratione temporis applicabile), il quale prevede che “alla casella (6) la quantità di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a destino)” e che “nella quinta sezione, casella
(11), il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto
e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta”.
Inoltre, la circolare del Gabinetto Ministero ambiente del 1998 ( di interpretazione del DM ambiente n. 145/ 1998 sulla compilazione del formulario dei rifiuti) ha chiarito che t) alla voce "quantità" della casella 6, terza sezione, dell'allegato B, al decreto ministeriale n.
145/1998, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella "(.)" relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino." nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione.
Se ne inferisce, dunque, che l'indicazione del peso del rifiuto, anche in misura approssimativa, costituisce un dato imprescindibile nella prima compilazione del FIR.
Nel caso di specie, nel FIR allegato agli atti, nella sua versione digitale allegata al ricorso introduttivo (più leggibile di quella cartacea agli atti), risulta la mancata indicazione della quantità di rifiuti trasportati e la barratura della casella (da verificarsi a destinazione) con successiva indicazione del peso, in chiara violazione delle prescrizioni normative contestate.
Non si ritiene condivisibile il riferimento di parte appellante ad un deliberato del Tribunale di Rieti su fattispecie analoga conclusasi in favore del trasportatore, in primo luogo in quanto riferibile ad un diverso verbale di accertamento (n. 12/17) ed in ogni caso, ove dovesse trattarsi astrattamente di fattispecie analoga, in considerazione del differente approccio argomentativo ed applicativo delle disposizioni su richiamate.
Ne consegue che anche questi motivi di appello devono essere respinti.
Alla soccombenza degli appellanti segue la loro condanna al pagamento delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 534/2021;
2) condanna e al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio che si liquidano in complessivi 2.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA
e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 23.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto