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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/03/2024, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 4/2021 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
08.03.2024 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4/2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. ,
[...] Parte_1
con sede legale in AR (Cs), al C.so San Benedetto, n. 254/256, Cod. Fisc./P. Iva n. P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Erika Spaccarotella, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in AR (CS) alla Via Indipendenza, n. 3,
OPPONENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in EL TT (CS) alla Via G. Fortunato n. 162, presso lo studio dell'Avv. Massimo Greco che lo rappresenta e difende come in atti OPPOSTA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 05.01.2021 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo n. 47/2020, relativamente al ricorso per ingiunzione reso nel procedimento n.
1215/2020, del Tribunale di Paola – sez. lavoro – Giudice dott.ssa Antonia Cozzolino reso in data 24 ottobre e notificato in data 1 dicembre 2020, con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore del sig. della complessiva somma di € 18.792,40 oltre rivalutazione monetaria ed interessi CP_1
legali dal dovuto al saldo nonché le spese della procedura monitoria, deducendo: che vi sarebbe incertezza sulla persona del creditore, posto che il ricorso monitorio, intestato a , Controparte_1
indicherebbe, nelle conclusioni, la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo in favore di
[...]
, altro dipendente della ditta, anch'egli asseritamente creditore di somme richieste per mezzo CP_2
del medesimo difensore;
che il decreto ingiuntivo notificato sarebbe nullo in quanto privo di estremi identificativi, e non autenticato, inoltre nella relata di notifica redatta viene riportato un numero di decreto ingiuntivo che non corrisponde a quello indicato dal Giudice, e di cui, l'opponente ha preso atto solo a seguito dell'autorizzazione all'istanza di visibilità; che la somma ingiunta non sarebbe supportata da alcuna prova documentale né motivata da criteri seguiti per il calcolo della somma pretesa;
che quindi il decreto ingiuntivo opposto sarebbe nullo;
nel merito, poi, che la pretesa creditoria sarebbe infondata;
che infatti il sig. avrebbe richiesto e ottenuto pagamenti in CP_1
anticipazioni di TFR per far fronte a disparate esigenze personali, nonché la realizzazione di una serie di mobili nella , di cui una camera da letto completa nonché venivano Parte_1
realizzate altre strutture con strumentazione e materiale di proprietà della società, per far fronte alle esigenze dei figli del medesimo.
In virtù di quanto esposto, l'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 47/2020; con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si costituiva deducendo: che il contenuto dell'atto introduttivo e degli allegati Controparte_1 sarebbe idoneo a comprovare l'esistenza e l'ammontare del credito in suo favore, anche a discapito dell'errore materiale relativo all'indicazione del nominativo di un soggetto estraneo al giudizio;
che la spettanza e l'ammontare del credito sarebbero supportati da idonea prova scritta, essendo stata azionata la sola parte di credito spettante a titolo di TFR lordo non corrisposto come da certificazione reddituale per l'anno 2013, non essendo stata emessa la successiva certificazione unica relativa all'anno 2014, di cessazione del rapporto di lavoro;
di non aver mai chiesto anticipazioni sul TFR né la realizzazioni di mobili da parte della società. In virtù di quanto esposto parte opposta ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione in quanto infondata;
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, in subordine, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'esistenza del credito per le causali di cui sopra, condannare la società (P.Iva Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante, al pagamento della somma di € 18792,40, a P.IVA_1
saldo del TFR, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa viene decisa con sentenza resa a seguito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Infatti, va innanzitutto respinta la contestazione relativa alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo opposto, dal momento che, per il principio di conservazione degli atti processuali di cui all'art. 156
c.p.c., nessuna nullità può essere pronunciata in conseguenza di alcun vizio, se esso ha comunque raggiunto lo scopo previsto. Nel caso di specie, parte opponente ha spiegato le proprie difese rispetto alla pretesa creditoria del sig. azionata a titolo di TFR per il rapporto di lavoro intercorso CP_1
tra le parti, di talché nessun vulnus al diritto di difesa può essere derivato dagli eventuali vizi contenuti nel decreto ingiuntivo notificatogli.
Nel merito, l'opposizione si fonda, inoltre, sull'asserita corresponsione, presumibilmente in contanti ed in date e circostanze nemmeno dedotte, di tutta o parte della somma spettante al lavoratore a titolo di TFR, per volontà di quest'ultimo, che avrebbe richiesto degli anticipi sul TFR e la realizzazione di mobili per arredare la casa del figlio.
In ordine a tali presunti pagamenti e lavori di falegnameria, parte opponente ha articolato prova orale, che il Tribunale ha rigettato, sia perché contrastante con la previsione di cui all'art. 2726 c.c., sia perché formulata in modo totalmente generico.
Infatti, parte opponente ha dedotto e chiesto di provare di aver compensato la somma dovuta a titolo di TFR con presunti anticipi richiesti dal lavoratore e mobili realizzati in suo favore, senza fornire alcuna precisa indicazione in ordine alle date dei presunti pagamenti, né ai relativi importi, né, tantomeno, specificando a quale titolo, se per retribuzione o TFR e in che misura. Peraltro, anche con riguardo ai lavori di falegnameria per la realizzazione di mobili per il figlio del ricorrente, non è stato indicato il valore degli stessi, né quando sarebbero stati realizzati e consegnati e a chi.
In altri termini, non soltanto le richieste istruttorie, ma già le allegazioni di parte opponente in ordine all'esatto adempimento del proprio debito sono assolutamente generiche.
§ 3. Ebbene, ritiene il giudicante di dare applicazione ai principi, ormai consolidati, in tema di inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.), in particolar modo attingendo alle coordinate ermeneutiche delle Sezioni Unite della Cassazione che, in maniera assai chiara, hanno espresso il seguente principio di diritto: “In tema di prova dell'inadempimento contrattuale di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…. ”. (S. U. Cass. 30 ottobre 2011, n.
13533).
Risulta, inoltre, opportuno precisare che il regime processuale della responsabilità contrattuale stabilito dall'art. 1218 c.c., per cui grava sul debitore una presunzione di colpa e, quindi, l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, si giustifica col fatto che la prestazione ricade nella sfera di controllo del debitore medesimo che, in ipotesi di avvenuto adempimento, potrà agevolmente dimostrare quanto adempiuto (c.d. principio di riferibilità o vicinanza della prova).
Orbene, ritiene il Giudicante che facendo corretta applicazione dei superiori principi appena scrutinati, parte ricorrente in monitorio ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della società opponente, peraltro non contestato, ed ha allegato l'esistenza di somme a credito non ancora corrisposte a titolo TFR;
laddove, invece, non può ritenersi adempiuto l'onere probatorio a carico della società datrice di lavoro di fornire la prova dell'adempimento, per i motivi innanzi esposti.
Infine, anche le contestazioni relative all'ammontare del credito ingiunto sono infondate, in quanto l'importo azionato in via monitoria, di euro 18.792,40 corrisponde alla somma di quanto risultante dalle voci relative al TFR indicate nel CUD 2014 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, l'unica di cui il lavoratore era in possesso (cfr. CUD all. ricorso monitorio).
Per i motivi innanzi esposti l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va integralmente confermato il decreto ingiuntivo n. 47/2020, reso nel procedimento R.G. n. 1215/2020, del Tribunale di Paola – sez. lavoro emesso in data 24.10.2020 e notificato in data 1.12.2020.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione 5.201,00 - 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Massimo Greco dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il Decreto Ingiuntivo n.
47/2020, reso nel procedimento R.G. n. 1215/2020, del Tribunale di Paola – sez. lavoro emesso in data 24.10.2020 e notificato in data 1.12.2020;
2) Condanna la , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.695,00, a titolo Controparte_1
di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Massimo Greco dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi.
Paola, 11.03.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 4/2021 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
08.03.2024 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4/2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. ,
[...] Parte_1
con sede legale in AR (Cs), al C.so San Benedetto, n. 254/256, Cod. Fisc./P. Iva n. P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Erika Spaccarotella, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in AR (CS) alla Via Indipendenza, n. 3,
OPPONENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in EL TT (CS) alla Via G. Fortunato n. 162, presso lo studio dell'Avv. Massimo Greco che lo rappresenta e difende come in atti OPPOSTA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 05.01.2021 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo n. 47/2020, relativamente al ricorso per ingiunzione reso nel procedimento n.
1215/2020, del Tribunale di Paola – sez. lavoro – Giudice dott.ssa Antonia Cozzolino reso in data 24 ottobre e notificato in data 1 dicembre 2020, con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore del sig. della complessiva somma di € 18.792,40 oltre rivalutazione monetaria ed interessi CP_1
legali dal dovuto al saldo nonché le spese della procedura monitoria, deducendo: che vi sarebbe incertezza sulla persona del creditore, posto che il ricorso monitorio, intestato a , Controparte_1
indicherebbe, nelle conclusioni, la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo in favore di
[...]
, altro dipendente della ditta, anch'egli asseritamente creditore di somme richieste per mezzo CP_2
del medesimo difensore;
che il decreto ingiuntivo notificato sarebbe nullo in quanto privo di estremi identificativi, e non autenticato, inoltre nella relata di notifica redatta viene riportato un numero di decreto ingiuntivo che non corrisponde a quello indicato dal Giudice, e di cui, l'opponente ha preso atto solo a seguito dell'autorizzazione all'istanza di visibilità; che la somma ingiunta non sarebbe supportata da alcuna prova documentale né motivata da criteri seguiti per il calcolo della somma pretesa;
che quindi il decreto ingiuntivo opposto sarebbe nullo;
nel merito, poi, che la pretesa creditoria sarebbe infondata;
che infatti il sig. avrebbe richiesto e ottenuto pagamenti in CP_1
anticipazioni di TFR per far fronte a disparate esigenze personali, nonché la realizzazione di una serie di mobili nella , di cui una camera da letto completa nonché venivano Parte_1
realizzate altre strutture con strumentazione e materiale di proprietà della società, per far fronte alle esigenze dei figli del medesimo.
In virtù di quanto esposto, l'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 47/2020; con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si costituiva deducendo: che il contenuto dell'atto introduttivo e degli allegati Controparte_1 sarebbe idoneo a comprovare l'esistenza e l'ammontare del credito in suo favore, anche a discapito dell'errore materiale relativo all'indicazione del nominativo di un soggetto estraneo al giudizio;
che la spettanza e l'ammontare del credito sarebbero supportati da idonea prova scritta, essendo stata azionata la sola parte di credito spettante a titolo di TFR lordo non corrisposto come da certificazione reddituale per l'anno 2013, non essendo stata emessa la successiva certificazione unica relativa all'anno 2014, di cessazione del rapporto di lavoro;
di non aver mai chiesto anticipazioni sul TFR né la realizzazioni di mobili da parte della società. In virtù di quanto esposto parte opposta ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione in quanto infondata;
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, in subordine, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'esistenza del credito per le causali di cui sopra, condannare la società (P.Iva Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante, al pagamento della somma di € 18792,40, a P.IVA_1
saldo del TFR, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa viene decisa con sentenza resa a seguito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Infatti, va innanzitutto respinta la contestazione relativa alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo opposto, dal momento che, per il principio di conservazione degli atti processuali di cui all'art. 156
c.p.c., nessuna nullità può essere pronunciata in conseguenza di alcun vizio, se esso ha comunque raggiunto lo scopo previsto. Nel caso di specie, parte opponente ha spiegato le proprie difese rispetto alla pretesa creditoria del sig. azionata a titolo di TFR per il rapporto di lavoro intercorso CP_1
tra le parti, di talché nessun vulnus al diritto di difesa può essere derivato dagli eventuali vizi contenuti nel decreto ingiuntivo notificatogli.
Nel merito, l'opposizione si fonda, inoltre, sull'asserita corresponsione, presumibilmente in contanti ed in date e circostanze nemmeno dedotte, di tutta o parte della somma spettante al lavoratore a titolo di TFR, per volontà di quest'ultimo, che avrebbe richiesto degli anticipi sul TFR e la realizzazione di mobili per arredare la casa del figlio.
In ordine a tali presunti pagamenti e lavori di falegnameria, parte opponente ha articolato prova orale, che il Tribunale ha rigettato, sia perché contrastante con la previsione di cui all'art. 2726 c.c., sia perché formulata in modo totalmente generico.
Infatti, parte opponente ha dedotto e chiesto di provare di aver compensato la somma dovuta a titolo di TFR con presunti anticipi richiesti dal lavoratore e mobili realizzati in suo favore, senza fornire alcuna precisa indicazione in ordine alle date dei presunti pagamenti, né ai relativi importi, né, tantomeno, specificando a quale titolo, se per retribuzione o TFR e in che misura. Peraltro, anche con riguardo ai lavori di falegnameria per la realizzazione di mobili per il figlio del ricorrente, non è stato indicato il valore degli stessi, né quando sarebbero stati realizzati e consegnati e a chi.
In altri termini, non soltanto le richieste istruttorie, ma già le allegazioni di parte opponente in ordine all'esatto adempimento del proprio debito sono assolutamente generiche.
§ 3. Ebbene, ritiene il giudicante di dare applicazione ai principi, ormai consolidati, in tema di inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.), in particolar modo attingendo alle coordinate ermeneutiche delle Sezioni Unite della Cassazione che, in maniera assai chiara, hanno espresso il seguente principio di diritto: “In tema di prova dell'inadempimento contrattuale di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…. ”. (S. U. Cass. 30 ottobre 2011, n.
13533).
Risulta, inoltre, opportuno precisare che il regime processuale della responsabilità contrattuale stabilito dall'art. 1218 c.c., per cui grava sul debitore una presunzione di colpa e, quindi, l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, si giustifica col fatto che la prestazione ricade nella sfera di controllo del debitore medesimo che, in ipotesi di avvenuto adempimento, potrà agevolmente dimostrare quanto adempiuto (c.d. principio di riferibilità o vicinanza della prova).
Orbene, ritiene il Giudicante che facendo corretta applicazione dei superiori principi appena scrutinati, parte ricorrente in monitorio ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della società opponente, peraltro non contestato, ed ha allegato l'esistenza di somme a credito non ancora corrisposte a titolo TFR;
laddove, invece, non può ritenersi adempiuto l'onere probatorio a carico della società datrice di lavoro di fornire la prova dell'adempimento, per i motivi innanzi esposti.
Infine, anche le contestazioni relative all'ammontare del credito ingiunto sono infondate, in quanto l'importo azionato in via monitoria, di euro 18.792,40 corrisponde alla somma di quanto risultante dalle voci relative al TFR indicate nel CUD 2014 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, l'unica di cui il lavoratore era in possesso (cfr. CUD all. ricorso monitorio).
Per i motivi innanzi esposti l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va integralmente confermato il decreto ingiuntivo n. 47/2020, reso nel procedimento R.G. n. 1215/2020, del Tribunale di Paola – sez. lavoro emesso in data 24.10.2020 e notificato in data 1.12.2020.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione 5.201,00 - 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Massimo Greco dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il Decreto Ingiuntivo n.
47/2020, reso nel procedimento R.G. n. 1215/2020, del Tribunale di Paola – sez. lavoro emesso in data 24.10.2020 e notificato in data 1.12.2020;
2) Condanna la , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.695,00, a titolo Controparte_1
di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Massimo Greco dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi.
Paola, 11.03.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso