Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1501\2022 R.G. avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali, e vertente
T R A
) rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. CATALDI ROBERTO, giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-
E
(81001910439) Controparte_1
-Convenuta-contumace- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c. depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 2.10.2024.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
L'attrice ha chiesto di accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale per inadempimento dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 1453 c.c., della
convenzione stipulata il 28.11.2014 tra la e Parte_2
l per l'attivazione ed il Controparte_1 finanziamento di una borsa di studio per il corso di dottorato di ricerca, XXX ciclo” nell'ambito del Progetto Eureka 2014.
L'attrice assume che non è fondata l'ingiunzione di pagamento, Prot.
n. 39955, formulata ai sensi del R.D. 639/1910 e notificata, a mezzo pec, il 14.06.2021, con cui l'Ateneo ha domandato alla
[...] il versamento della somma di euro 19.000,00, quale Parte_2 saldo della borsa di dottorato Eureka 2014 in quanto non vi è stato alcun reale coinvolgimento della opponente, che, invece, si è vista negare ogni diritto di accesso e di uso dei risultati conseguenti alla attività sperimentale prevista.
L'opposizione all'ingiunzione di pagamento non è fondata.
Come emerge dal testo della convenzione e segnatamente dall'art. 5 si trattava di finanziare un'attività sperimentale di ricerca.
L'art. 5 così recita:
Se all'esito di detta attività fossero emersi risultati interessanti ai fini di un loro potenziale sfruttamento economico le parti si riservano di stipulare un separato ed apposito accordo.
Come precisato dal teste prof. (v. udienza Persona_1
9.11.2023) il dottorato è un semplice percorso di studi e va distinto dai progetti volti a realizzare un bene o a fornire un servizio concreto;
il progetto Eureka è un dottorato finalizzato quindi ad un'attività di studio. Spesso le società che partecipano a questi progetti fraintendono l'obiettivo e il senso del dottorato e si attendono all'esito dello stesso che si realizzi un bene materiale o si fornisca un servizio concreto e
2 Nr. 1501\2022 R.G.
quindi rimangono delusi in quanto hanno aspettative diverse da quelle che sono i reali confini del progetto di dottorato.
Il prof. (v. verbale dell'udienza 7.2.2014) ha riferito che Tes_1
l'idea era quella di creare delle strutture telemediche che potessero assistere in caso di necessità ospiti del;
Parte_2
l'obiettivo era quello di consentire alla struttura residenziale di un collegamento telemedico per l'assistenza degli ospiti in caso di necessità; che il finanziamento aveva ad oggetto il supporto di un dottorato di ricerca;
che lo scopo del dottorato è quello di formare il dottorando, non quello di raggiungere un obiettivo materiale;
che l'azienda alla fine del progetto avrebbe avuto a disposizione un know- how che avrebbe potuto sviluppare;
che l'attività di ricerca e quella sperimentale furono svolte solo in parte, mancando da parte dell'azienda gli investimenti relativi all'acquisto dell'attrezzature che sarebbero servite a testare l'operatività del lavoro svolto;
che all'esito delle attività compiute fu comunque redatta una relazione finale condivisa con la . Parte_2
In definitiva, all'esito dell'istruttoria, è emerso, proprio dalla deposizioni dei testi addotti da parte attrice, che l ha Pt_3 ottemperato ai propri impegni e quindi che l'ingiunzione di pagamento è legittima. Nessuna prova è stata offerta in ordine agli asseriti danni. Nulla sulle spese stante la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede: rigetta tutte le domande attoree. Nulla sulle spese.
Così deciso in Macerata, il 20/01/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
3 Nr. 1501\2022 R.G.
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