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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2263/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2263/2023 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Montini;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 difeso rla Scapuzzi;
- resistente -
con la partecipazione dell'avv. STELLA DE ANGELI in qualità di curatrice dei minori Persona_1 nata il [...], e nato il [...]; Persona_2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di Parte_1
“Si insiste pertanto affinché il Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare […]. Nel merito in via principale: Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti;
pagina 1 di 20 […] Si insiste oltre che per il rinnovo della consulenza anche in via principale affinché venga accertato e disposto un diverso affido e collocamento dei minori alla luce dell'inadeguatezza del presente […]. In via subordinata: Nella denegata e comunque contestata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse opportuno continuare con l'affido CP_ temporaneo all'Ente con genitore collocatario il sig. ne indichi espressa durata e eventuale successiva modalità di affido, preveda in capo alla sig. l'obbligo di rere al mantenimento ordinario dei figli minori nella misura Pt_1 complessiva di e. 250,00 mensili oltre ISTAT, alla luce delle attuali capacità reddituali della sig. del mutuo Pt_1 attualmente gravante sulla casa coniugale in misura del 50% tra i coniugi, del costo dell' affitto relativo itazione di come da contratti prodotti e ove la sig. è attualmente trasferita ed è residente e anche alla luce della Parte_2 Pt_1 nascita del terzo figlio di cui la medesima dovrà occuparsi economicamente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Tribunale di Milano;
Prevedersi da parte dell'Ente un calendario di diritti di visita anche in modalità assistita ed in ambienti neutri, tra madre e figli ad intervalli frequenti e regolari volti al recupero del diritto alla bigenitorialità nell'interesse soprattutto dei minori. Respingere ogni richiesta di addebito per carenza dei presupposti di legge. Respingere ogni reiterata richiesta istruttoria di parte resistente rispetto all'ammissione dei testi indicati e ai capitoli di prova indicati per i motivi tutti già espressi nelle rituali memorie. Respingere ogni ulteriore richiesta economica avanzata da controparte in quanto inconferente ed inammissibile nel presente giudizio ma in qualsiasi caso anche priva di ogni fondatezza giuridica. Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio nonché' di rifusione di spese di c.t.u.”
Conclusioni di Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così provvedere:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla sig.ra . Parte_3 Parte_1Per_
2) In considerazione del pregiudizio grave al quale sono sottoposti i minori e a causa delle condotte poste in Per_2 essere dalla madre, accertata e dichiarata la responsabilità della stessa si in merito, ordinare alla Parte_1 stessa di cessare le condotte pregiudizievoli e, tenuto conto della gravità delle stess ntanamento della signora CP_
dalla casa coniugale, con divieto di avvicinarsi al luogo di lavoro del signor alla residenza degli Parte_1 Per_ ni e dei collaterali, ed alla scuola frequentata dai figli;
disporre l'affidamento ori e Per_2 in via esclusiva al padre (o in subordine all'Ente) con collocamento abitativo degli stessi presso lo st no
[...]
CP_1 re la casa coniugale sita in San Colombano al Lambro alla Via Spelonca n.2/A, con tutto quanto l'arreda e la dota, al signor La signora asporterà dalla stessa casa, qualora ancora ve ne fossero, Controparte_1 Parte_1 i propri effetti per
4) Porre a carico della signora la corresponsione di un assegno mensile quale contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli dell'importo di euro 640,00= (seicentoquaranta/00) da corrispondere al signor Controparte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle come da Protocollo del Tribunale di Milano.
5) Dichiarare tenuta e condannare la signora al pagamento della somma di €1.627,11 quale quota parte Parte_1 per il mantenimento arretrato dei figli.
6) Dichiarare tenuta la signora al pagamento in favore del signor della somma di Parte_1 Controparte_1
€3.000,00 quale quota parte per rietà dello stesso, che resteranno nel la signora Pt_1 oltre ad €2.000,00 quale valore dell'autovettura in uso alla signora acquistata dopo il matrimonio e qui Pt_1 comunione dei beni;
7) Dichiarare tenuta e condannare la signora al risarcimento dei danni derivanti dall'addebito della Parte_1 separazione, nella misura accertanda in corso di tto ed in via subordinata, equitativamente o, in ulteriore subordine, in separato giudizio;
8) Dichiarare tenuta e condannare la signora al risarcimento dei danni derivanti dai mancati guadagni Parte_1 Per_ del signor da novembre 2022 ad oggi, avendo dovuto lo stesso occuparsi in via esclusiva dei figli e Controparte_1
, tanda in corso di causa o, in difetto ed in via subordinata, equitativamente o, in e Per_2 e, in separato giudizio;
9) Dichiarare che la signora è economicamente indipendente e che pertanto nulla le è dovuto a titolo di Parte_1 contributo per il mantenime Dichiarare che la stessa è tenuta a pagare la propria quota del mutuo gravante sulla casa coniugale. In ogni caso:
pagina 2 di 20 Con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa.”
Conclusioni della curatrice speciale Per_
“1) In merito alla casa famigliare/coniugale chiedo che venga assegnata ai minori e in quanto comunico che Per_2 i minori stessi vogliono continuare a vivere nella casa con il padre, in quanto la ca o un legame molto forte e con ricordi anche belli.
2) In merito all'affidamento chiedo che rimanga ancora in capo all'Ente affinché ci sia un monitoraggio sul nucleo e vista Per_ l'alta conflittualità ancora in essere tra i genitori, rimane la soluzione più tutelante per e Il collocamento Per_2 presso la casa famigliare/ coniugale con il SI. Controparte_1
3) In merito al mantenimento la sottoscritta, icata la richiesta di riduzione dello stesso, in quanto la figlia della SI.ra verrà mantenuta anche dal nuovo compagno, di cui non si conosce nulla a livello economico ( non Pt_1 sappiamo quanto versa per l'affitto né tantomeno quanto per il mantenimento) e pertanto chiedo che rimanga come già stabilito da questo Tribunale, oltre al pagamento della quota del 50%, di tutte le spese come da Protocollo del Tribunale di Milano;
4) Si chiede che il servizio rimanga sul nucleo famigliare per adottare tutti quei supporti necessari per i minori ed in primis Per_ il percorso psicologico e per limitare la conflittualità tra i genitori al fine di dare serenità a e nella loro Per_2 crescita futura.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Oggetto.
1.1. Con ricorso depositato in data 29.08.2023 ha convenuto in giudizio il marito Parte_1 chiedendo al Tribunale di Lodi di dichiarare la separazione personale dei coniugi Controparte_1
integranti violenza domestica ex art. 473 bis 40 ss. c.p.c.; di affidare in via esclusiva i figli minori e a sé con conseguente assegnazione della casa familiare;
di prevedere che le Per_1 Per_2 visite paterne abbiano svolgimento in modalità protetta;
di nominare un curatore speciale per i minori;
di onerare il sig. del pagamento di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento indiretto dei figli, CP_1 oltre al 50% dell straordinarie;
di disporre l'allontanamento del sig. dalla casa familiare e il CP_1 divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi frequentati dalla ricorrente.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio civile con a San Colombano al Lambro (MI) in Controparte_1 data 30.09.2006;
- che dal matrimonio sono nati due figli in data 19.04.2012 e n data 27.01.2015; Per_1 Per_2
- che da circa 3 anni il sig. ha assunto condotte gravemente lesive dell'integrità morale e CP_1 della libertà della moglie;
i olare, ne controlla il telefono e gli spostamenti e abitualmente le rivolge minacce e ingiurie;
- le condotte del marito hanno generato nei figli sentimenti di paura, diffidenza e odio verso la madre al punto che e ifiutano completamente la figura materna;
Per_1 Per_2
- il ricorso per l'emissione di un ordine protezione nei confronti del sig. instaurato in data CP_1 21.06.2023, è stato rigettato dal Tribunale di Lodi con ordinanza del 07 3;
- di lavorare con contratto a tempo indeterminato in un'azienda lodigiana, percependo una retribuzione netta di circa € 1.700,00 mensili;
di essere comproprietaria con il marito della casa coniugale, gravata da mutuo cointestato con rate mensili di circa € 900,00 al cui pagamento contribuiscono entrambi i coniugi;
di essere nuda proprietaria di un immobile di cui è usufruttuaria la madre;
di percepire il 50% dell'assegno unico nella misura di € 100,00 mensili;
- che il sig. lavora in proprio come imbianchino e non ne è noto il reddito mensile. Pt_1
1.2 Con decreto di fissazione di udienza del 30.08.2023, stante il rigetto dell'ordine di protezione emesso dal Tribunale in data 07.08.2023 e la reiterata richiesta da parte della ricorrente di allontanamento del coniuge dalla casa familiare, la Presidente ha incaricato i Servizi Sociali di San pagina 3 di 20 Colombano al Lambro di depositare entro l'11.09.2023 una relazione di aggiornamento sulla situazione familiare con particolare riferimento al pregiudizio che dalla stessa possa derivare ai minori.
1.3. In data 04.09.2023 è pervenuta la relazione dei Servizi sociali nella quale è stato rappresentato che:
- i coniugi riportano una forte sofferenza nel continuare a vivere sotto lo stesso tetto ma non appaiono in grado di decidere in autonomia un possibile allontanamento dell'uno o dell'altro dalla casa coniugale;
- la situazione familiare è fonte di grave pregiudizio per il benessere psicofisico dei minori i quali appaiono fortemente coinvolti e condizionati dalle dinamiche conflittuali dei genitori, tanto da non riuscire a vivere serenamente in casa e da rifiutare la figura materna;
- i genitori al fine di procurarsi delle “prove” a dimostrazione dell'incapacità e/o manipolazione dell'altro continuano costantemente a filmare e registrare tutto ciò che accade in casa.
Ciò premesso, i Servizi sociali hanno chiesto al Tribunale di disporre temporaneamente il collocamento dei minori presso il padre e hanno rappresentato la necessità di avviare un percorso di supporto alla genitorialità e di un intervento di ADM per ricostruire il rapporto tra la madre e i figli.
1.4. Con ordinanza del 18.09.2023, letta la relazione dei Servizi sociali del 04.09.2023, il Tribunale ha rigettato la domanda di allontanamento e di divieto di avvicinamento formulata dalla sig.ra nei Pt_1 confronti del marito in quanto “parte ricorrente non ha allegato circostanze sopravvenute all'ordinanz etto emessa in data 07.08.2023 dal Tribunale di Lodi a definizione del ricorso ex art. 473 bis 69 c.p.c.”.
Con la medesima ordinanza la Presidente ha dimidiato i termini ex art. 473-bis.14 co. 5 c.p.c. e ha invitato i Servizi Sociali a far pervenire al Tribunale una relazione aggiornata sul nucleo familiare
1.5. Con relazione del 18.10.2023 i Servizi sociali hanno comunicato che la sig.ra si è allontanata Pt_1 dalla casa familiare in data 27.09.2023 e hanno confermato le osservazioni e concl contenute nella precedente relazione del 04.09.2023.
1.6. Con memoria non autorizzata del 29.09.2023, la sig.ra ha confermato il proprio Pt_1 allontanamento dalla casa familiare e ha chiesto al Tribunale di n e un curatore speciale per i minori e di disporre una CTU sul nucleo familiare.
1.7. si è costituito in giudizio in data 06.10.2023 aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione ma chiedendo l'addebito alla moglie. Inoltre, il resistente ha chiesto al Tribunale di ordinare alla sig.ra di cessare le condotte pregiudizievoli poste in esser ai danni dei figli e di disporne Pt_1 l'allontana dalla casa familiare con conseguente divieto di avvicinamento a sé e ai figli;
di affidare in via esclusiva a sé i figli con conseguente assegnazione della casa familiare;
di onerare la sig.ra del Pt_1 contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 640,00 mensili, oltre al 50% de ese straordinarie.
Inoltre, il resistente ha chiesto che la sig.ra venga condannata a corrispondere € 1.627,11 a titolo
Pt_1 di mantenimento arretrato dei figli;
€ 3.000 ale quota per le piante di proprietà dello stesso ed € 2.000,00 quale valore dell'autovettura in uso alla sig.ra Infine, il sig. ha chiesto che la sig.ra
Pt_1 CP_1 venga condannata a risarcire i danni derivanti dall'addebito della separazione e dai mancati
Pt_1 gni da novembre 2022, essendosi dovuto occupare della prole in via esclusiva in ragione del disinteresse dimostrato dalla sig.ra
Pt_1
A sostegno delle proprie domande il resistente ha dedotto quanto segue:
− la crisi familiare è dovuta ai numerosi tradimenti della sig.ra perpetrati durante la vita Pt_1 matrimoniale, l'ultimo dei quali è stato scoperto dalla figlia la quale, accedendo allo Per_1 smartphone della madre, ha letto uno scambio di messaggi di contenuto amoroso con un altro uomo;
la situazione è poi degenerata allorquando la sig.ra ha provocato a delle Pt_1 Per_1 lesioni al petto nel tentativo di strapparle di mano il telefono;
- nel corso del tempo la sig.ra si è disinteressata della vita familiare, delegando al marito la Pt_1 cura dei figli e cessando dal f o 2023 di contribuire economicamente alle loro necessità;
pagina 4 di 20 - la ricorrente sfoga abitualmente il proprio malessere sui figli, sgridandoli e urlando senza ragione, attaccando quotidianamente il marito e ingiuriandolo anche davanti alla prole;
- la situazione è stata ulteriormente aggravata dalle condotte inadeguate tenute dai nonni materni nonché dall'instaurazione da parte della sig.ra del giudizio per l'emissione di un ordine di Pt_1 protezione.
1.8. All'udienza del 24.10.2023 sono comparse personalmente le parti che hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti. Inoltre, la procuratrice della sig.ra ha insisto per Pt_1 l'espletamento della CTU sul nucleo familiare e sulla nomina di un curatore speciale per i minori, alla quale si è invece opposta la procuratrice del sig. CP_1
La sig.ra ha poi dichiarato: “Io guadagno circa € 1.400/1.500 al mese a seconda degli straordinari, vivo con Pt_1 mia madr n immobile di mia proprietà e sul quale mia madre ha l'usufrutto”, mentre il sig. ha CP_1 dichiarato: “Io sono artigiano, guadagno circa € 1.400/1.500 al mese”.
1.9. Con ordinanza del 21.11.2023 il Collegio (i) ha rigettato la domanda di allontanamento e di divieto di avvicinamento proposta dal sig. in quanto “non sono state allegate circostanze sopravvenute CP_1 all'ordinanza del 07.08.2023 con la quale il Tribunale aveva rigettato analoga domanda formulata in via CP_ riconvenzionale dal sig. nel procedimento ex art. 437bis. 69 c.p.c. instaurato dalla moglie”; (ii) ha dichiarato inammissibili le do restitutorie e risarcitorie formulate dal sig. in quanto “L'art. 40 c.p.c. Pt_1 consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi”.
Inoltre, il Collegio ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha assunto i seguenti provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.: Per_
“4. Affida i minori e al Comune di Sant'GE IG, con limitazione della responsabilità Per_2 genitoriale quanto alle i d interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
5. Nomina l'Avv.ta Stella De Angeli, curatrice speciale dei minori nata il [...], e Persona_1 Persona_2 nato il [...], attribuendole il potere di intervenire nella CTU e di curare e gestire i rapporti con l'ente affidatario in modo da assicurare l'adozione e l'attuazione di tutte le decisioni relative agli interventi e iniziative ritenute indispensabili nell'interesse dei minori;
6. Colloca i minori in via prevalente presso il padre;
CP_
7. Assegna la casa familiare al sig.
8. Incarica l'Ente affidatario, per il tramite dei Servizi sociali, di regolamentare le frequentazioni madre-figli statuendo tempi e modalità degli incontri medesimi, al fine di garantirne il corretto effettivo svolgimento, e con facoltà di disporre ogni sostegno ritenuto opportuno, consultata la curatrice speciale dei minori;
9. Assegna ai Servizi sociali termine fino al 24.05.2024 per trasmettere una relazione di aggiornamento, segnalando in ogni caso tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
CP_
10. Dispone che la sig.ra contribuisca al mantenimento dei minori attraverso il versamento al sig. della Pt_1 somma mensile di € 400,0 il giorno 5 di ogni mese;
11. Dispone che ciascun genitore contribuisca al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano […]”.
In via istruttoria, il Collegio ha disposto l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per l'emissione di un ordine di protezione (RG n. 1762/2023) e ha disposto CTU sul seguente quesito:
“Il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, visitate le parti e i minori, esperito ogni accertamento ritenuto necessario o anche solo opportuno, eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità:
1) verifichi, con il metodo che riterrà adeguato al caso e nel modo più ampio ed approfondito possibile, la condizione psicofisica e la situazione familiare e sociale dei minori, anche con riferimento ai nuclei familiari allargati;
pagina 5 di 20 2) dica se l'uno o l'altro genitore sia portatore di difficoltà personali anche solo emotive ed affettive, tali da alterarne o diminuirne la capacità genitoriale, nella sua più lata e complessiva accezione;
3) valuti le condizioni psico-fisiche dei minori ed, in particolare, accerti se presentano problemi di natura affettiva e/o psicologica;
4) valuti quale sia la relazione empatica ed affettiva intercorrente tra ciascun figlio e ciascuna delle figure parentali;
5) valuti quale dei due genitori sia maggiormente idoneo a garantire un proficuo e stabile percorso di crescita dei minori, in rapporto alle specifiche esigenze correlate all'età e in un'ottica di complessivo loro accompagnamento nel percorso evolutivo;
6) valuti quale possa essere il miglior regime di affidamento e/o collocamento dei minori nell'attualità e nella prospettiva di un loro adeguato progredire nella crescita, in considerazione dei loro bisogni di accudimento e di graduale acquisizione di autonomia;
7) valuti quale possa essere il miglior regime di frequentazione da riservarsi al genitore non prevalente collocatario o, se del caso, non affidatario”;”
1.10. Con comparsa depositata il 21.12.2023 l'avv. si è costituita in giudizio quale Controparte_2 curatrice speciale dei minori e Per_1 Per_2
1.11. All'udienza del 12.01.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il dott. ha accettato l'incarico di consulente tecnico d'ufficio e ha reso il giuramento di rito. Persona_3
1.12. Con istanza del 21.02.2024 il dott. ha chiesto la fissazione di un'udienza al fine di Per_3 rappresentare al Collegio le difficoltà riscon espletamento dell'incarico.
All'udienza del 19.03.2024 sono comparse dinanzi al Collegio le parti personalmente, la curatrice dei minori, il consulente tecnico d'ufficio e le consulenti di parte (dott.ssa per parte Persona_4 ricorrente e dott.ssa per parte resistente) Persona_5
Il dott. ha riferito del rifiuto dei minori di incontrare la madre anche in sede peritale in ragione Per_3 di un p o e irrealistico timore nutrito nei confronti della figura materna e ha escluso l'esistenza di controindicazione all'audizione dei minori da parte del Collegio.
Le consulenti di parte hanno invece rilevato la superfluità dell'audizione dei minori essendo già stati sentiti in sede di operazioni peritali.
L'avv. Stella De Angeli ha formulato istanza di sospensione delle operazioni peritali per il tempo necessario allo svolgimento dei percorsi di supporto psicoterapeutico attivati nell'interesse dei minori.
1.13. Con ordinanza del 22.03.2024 il Collegio, richiamato l'art. 473bis.6 c.p.c., ha fissato udienza al 09.04.2024 per l'audizione di entrambi i minori.
L'audizione si è svolta separatamente per ciascun minore nell'aula per le audizioni protette alla sola presenza del Collegio ed è stata videoregistrata.
La minore ha riferito quanto segue: Persona_1
“Quanti anni hai? Che scuola frequenti? Come va a scuola? Fai qualche sport?”. “Ho 12 anni, frequento la prima medio, mi trovo bene a scuola, mi piace scienze, faccio ginnastica artistica”.
“Ti hanno spiegato perché siamo qui oggi?”. “Mi hanno detto per sistemare le cose perché i miei genitori si stanno separando e dicono cose diverse”.
“Vedi tua mamma adesso?”. “No”.
“Prima di venire qua tuo PA ti ha detto qualcosa?”. “Mi ha detto che dovevamo venire qua perché loro dicono cose differenti, ci ha detto che noi saremo la voce della verità, ci ha detto di essere sinceri e di dire cosa ci sentiamo”.
“Ti sei fatta un'idea di questa situazione?”. “Penso che sia una situazione molto brutta, da una parte, penso che questa situazione sia normale perché molti si separano, dall'altro lato, penso che sentirsi proprietari di altre persone sia brutto. Anche se siamo minorenni, noi abbiamo diritto a decidere con che genitore stare e noi vogliamo stare con PA, quindi non è giusto tirare fuori tutta questa storia”.
“Che cosa intendi per “sentirsi proprietari”?”. “Che non bisogna sentirsi il capo”. pagina 6 di 20 “A chi ti riferisci?”. “A Francesca”.
“Chi è ?”. “Mia mamma. Non si merita di essere chiamata mamma”. Parte_1
“Cosa ha fatto tua mamma?”. “Si è comportata molto male nei nostri confronti e nei confronti del PA”.
“Si è comportata male in che modo?”. “Quando è stata annunciata la separazione ha mentito, diceva che si stavano separano perché non andavano d'accordo, ma io sapevo che non era questo il motivo, io l'avevo già scoperta”.
“Come l'hai scoperto?”. “Un giorno stavo facendo un lavoro al pc e dovevo caricare delle immagini, invece di cercare sul web ho fatto la ricerca sul computer e ho trovato degli screenshot del telefono di e ho visto che si sentiva con un Parte_1 altro uomo di cui non conosco l'identità. In un messaggio questo uomo le ha scritto che lui si sentiva in colpa per tutto il male che stava facendo a me, a e ad un'altra persona che non conosco, penso sia sua figlia. Così ho capito la Per_2 situazione che si stava creando iei genitori. Quindi ho deciso io di stare con mio PA, dopo tanti anni di matrimonio lui ha sofferto e lei era nel torto. Poi lei faceva gli sgambetti sulle scale e dava gli schiaffi. Una volta mi sono sentita presa in giro, lei si è comportata come se fossimo invisibili, una volta PA stava scendendo le scale mentre
stava salendo e lei ha fatto lo sgambetto a PA che ha rischiato di cadere. Oppure una sera stavamo guardando Parte_1 la tv e lei ha iniziato ad urlare, ci ha detto che tutta questa situazione era colpa di PA che ci diceva cose false;
PA le ha detto di andare a letto perché era tardi e lei, salendo le scale, ha fatto uno spogliarello davanti a noi alzando il pigiama e ci siamo sentiti presi in giro e ci ha fatto schifo.”
“C'è stato qualche altro episodio?”. “C'è stato un episodio che mi ha fatto male fisicamente e moralmente, avevo il telefono in mano e lei si è avvicinata dopo che aveva litigato con PA e voleva prendermi il telefono, io non volevo che prendesse il telefono e mentre cercava di prendermelo mi ha graffiata. Questo è un episodio molto importante perché non aveva motivo di prendersela con me. Lei in estate quando faceva molto caldo beveva il vino, a mezzogiorno e la sera, poi stava due ore in piscina sul materassino per smaltire quanto aveva ingurgitato, questo faceva da collegamento a tutte le scenate che faceva. Poi mi ha fatto danno morale e psicologico quando l'anno scorso sono andata da PA per dirgli che dei pantaloncini non mi andavano più bene, ho sentito dire “certo, sei ingrassata a dismisura” io ho fatto finta di niente perché avevo Parte_1 Per_ paura di reagire. Mi è salita la r lei a bassa voce ha detto che è un obeso. Ci sono rimasta male, sento di Per_ dover proteggere perché è più piccolo, poi penso che se vuoi bene ad una persona certe cose non si dicono. Un'altra volta le ho chies postarsi perché era davanti al frigo e mi ha dato una sberla dicendomi “tu così a me non parli”, quindi si è messo in mezzo mio PA”.
“Cosa pensi della mamma?”. “Penso che lei ha una maschera, che ha una doppia vita, lei davanti alle persone fa la vittima, l'angioletto, poi quando è da sola con noi si trasforma”.
“Pensi che la mamma non vi voglia bene?”. “Penso che lei fa questo solo per averla vinta, non per averci, ma per andare in giro a dire “io ho avuto la custodia dei miei figli e invece no”. CP_1
“Cosa pensi del papa?”. “Penso che sia una persona fantastica, che si è presa cura di noi senza l'aiuto di un'altra figura genitoriale, lui ci ha fatto da mamma e da PA, lui avrebbe potuto fregarsene di noi come ha fatto . Credo che Parte_1 lui abbia sbagliato molto meno, lui ci ha sempre difeso, lui ci ha detto che non è nella parte né del el torto ma che è nel mezzo, io penso invece che lui è nel giusto”.
“Cosa dice della mamma?”. “Dice che lui è la nostra mamma, che dobbiamo avere rapporti con lei, portarle rispetto perché è la persona che ci ha messo al mondo. Non ci ha mai parlato male della mamma. Io non sono d'accordo, non voglio avere un rapporto con lei adesso e credo neppure in futuro”.
“Secondo te perché i tuoi genitori si sono separati?”. “Credo che il motivo principale sia quell'altra persona e poi per ogni cosa litigavano, quando PA faceva un piccolo errore lei iniziava ad urlare, la cosa è diventata insopportabile, lei è diventata insopportabile”.
“Vi hanno spiegato perché si sono separati?”. “Ce lo hanno annunciato quando eravamo al tavolo tutti e quattro,
ha detto che non andavano più d'accordo e che avevano deciso di prendere strade diverse, PA annuiva. Mio Parte_1 PA non mi ha mai detto che mamma aveva un altro. Lei pensa che PA ci ha plagiati. Durante le litigate lei dava la colpa al PA che ci ha plagiati e ci diceva che PA ci aveva raccontato cose false su di lei”.
“Perché non vuoi vedere la mamma?”. “Io non voglio vederla, l'ho deciso da quando ho scoperto questa cosa e credo che sia giusto così perché si comportata male nei nostri confronti, ci ha offeso, ha usato le mani su di noi, chi si comporta così non merita la nostra presenza e fiducia”.
pagina 7 di 20 “Cosa pensi che potrebbe succedere se vi incontrate?”. “Quello che è successo in passato, quando purtroppo abbiamo dovuto fare gli incontri lei era un'altra persona, si metteva a piangere per farsi vedere dispiaciuta”.
“Quanto sei arrabbiata con la mamma da 1 a 10?”. “10 e mezzo”.
“Cosa dice PA del fatto che non vuoi vedere la mamma?”. “Lui ci ha sempre detto che possiamo scegliere, che non siamo obbligati a vederla”.
“Da quanto non vedi la mamma?”. “L'ho vista dal CTU credo all'inizio di gennaio. Non ci siamo parlate. Lei con la sua falsità è entrata nella stanza e ci ha salutati, continuava a disturbarci, a salutarci e a fissarci”.
“Non credi che ha diritto ad una seconda possibilità?”. “No, questa cosa me l'hanno chiesta in tanti e risponderò sempre la stessa cosa per l'eternità, lei non ci ha mai chiesto scusa”.
“E se vi chiedesse scusa?”. “Sarebbe una scusa falsa”.
“Cosa vorresti che facesse tua mamma?”. “Che se ne andasse e ci lasciasse stare per anni”.
“Prima che rapporto avevi con tua mamma?”. “Prima avevamo alti e bassi, c'erano più bassi che alti, ha sempre avuto questo carattere dominante sulla famiglia, ha un carattere che ti comprime. Quando penso ai pochi bei ricordi, ora penso che tutto aveva un doppio senso. Abbiamo sempre avuto un rapporto strano, davanti agli altri sembrava che avevamo un rapporto perfetto, invece era una catastrofe, discutevamo sempre, era un rapporto cattivo”.
“Tre pregi di papa?”. “È molto buono, non ti impone le cose perché ti dà sempre la scelta, è sempre stato gentile nei nostri confronti”.
“Tre difetti di PA?”. “Solo uno, che è sempre sorridente, non ha mai il broncio, a volte tu sei arrabbiato e lui sorride e questa cosa dà fastidio, a volte però è anche un pregio perché ti risolleva il morale, il problema è che non sembra umano”.
“Tre pregi di mamma?”. “Sa mentire bene”.
“Tre difetti di mamma?”. “È manesca con noi, ogni volta che si arrabbiava veniva a muso, si gonfiavano le vene, è sempre stata cattiva con noi, è sempre stata molto imponente, lei imponeva e ci diceva cosa fare. Potrei elencare altri difetti. Quando mi viene a muso provo molta paura”.
“Cosa hai provato l'ultima volta che l'hai vista?”. “Un misto tra rabbia e paura”.
“Cosa ti aspetti dal Tribunale?”. “Sicuramente di sospendere tutti gli incontri e il CTU, di lasciarci in pace, perché questa cosa non ci sta facendo bene. Ad esempio, questa estate ero ad una festa e mio PA ha dovuto venirmi a prendere per portarmi in caserma perché lei aveva detto che PA non le aveva detto dove eravamo. Poi ho dovuto saltare delle lezioni a scuola ed è stato difficile recuperare. Invece andare dallo psicologo va bene perché mi sta facendo bene e mi sto liberando di quello che ho dentro”.
“Se il tribunale decidesse che devi stare con la mamma cosa faresti?”. “Credo che scapperei via di casa”.
“Cosa hai fatto a Pasqua?”. “Sono venuti da noi i genitori del mio PA, mia zia e suo figlio, abbiamo mangiato, siamo rimasti a casa, poi venerdì siamo andati con la babysitter e il PA all'acquario di Genova, a Pasquetta siamo rimasti a casa a riprenderci”.
“Chi è la baby-sitter?”. “Si chiama è una ragazza giovane, è un'amica di PA che ci aiuta a casa, ha iniziato Per_7 a venire da noi due settimane dopo che è andata via, ci aiuta con i compiti, si prende cura di noi. La mattina Parte_1 lei lavora in un bar e nel tempo libero v tarci”. Per_
“Vuoi aggiungere qualcosa?”. “Voglio raccontarvi una cosa che vi racconterà anche lui era sul divano, ha alzato la tv, lei si è arrabbiata, l'ha sgridato venendogli a muso e dopo ha iniziato a prenderlo a sberle in faccio, la trovo una cosa sbagliata, perché non ha l'autorità di metterci le mani addosso anche se è nostra madre. PÀ raramente ci ha dato delle sberle. Noi siamo bambini, l'autorità di un genitore ci deve essere ma fino ad un certo punto”.
“Tu e vi siete parlati del fatto di dover venire in Tribunale?”. “Non ne abbiamo parlato, PA ci ha detto che Per_2 dovevamo venire qua, anche il nostro avvocato Stella De Angeli ci ha detto che dovevamo venire qua”.
“Sei contenta di essere venuta qua?”. “Credo che sia una cosa abbastanza positiva. Pensare che quello che diciamo viene trasmesso alle autorità maggiori non mi è mai piaciuto, quindi sono contenta di essere qua per far capire la verità che è quella che ho raccontato io e vissuto”.
pagina 8 di 20 Il minore ha riferito quanto segue: Persona_2
“Quanti anni hai? Che scuola frequenti? Come va a scuola? Fai qualche sport?”. “Ho 9 anni, faccio la terza elementare, la mia materia preferita è arte, mi piace fare motocross”.
“Sai perché sei qua oggi?”. “Mi hanno detto che dovrò parlare con voi perché dobbiamo chiarirci delle cose”.
“Che idea ti sei fatto della situazione tra tua mamma e tuo PA?”. “Che è una situazione brutta, in questo momento non mi dispiace non vedere la mamma”.
“Cosa pensi della mamma e del papa?”. “Che preferisco stare con PA perché ho visto delle cose. Ho visto calci, graffi, Per_ sia a me che a che a PA, spogliarelli, lei ci veniva a muso, mi ha tirato una sberla e il cane gli ha ringhiato, questo è success una volta”.
“Sai perché i tuoi genitori non stanno insieme?”. “ Perché hanno litigato e c'è stata una discussione, mi hanno detto che non volevano più stare insieme ma PA mi ha detto che era la mamma a non voler più stare con lui”.
“Perché non vuoi vedere la mamma?”. “Non ho mai avuto un bel rapporto con la mamma, fin da piccolo stavo con il PA, facevo cose lui, a volte lei mi sgridava, mi chiudeva in bagno”.
“Se ora dovessi vedere la mamma cosa potrebbe succedere?”. “Sicuramente cose non belle, io però non ho paura di lei, ho visto cosa ha fatto a mia sorella, lei lo sa che sono molto protettivo nei confronti di mia sorella”.
“Quanto sei arrabbiato da 1 a 10 con la mamma?”. “12”.
“Cosa pensa PA del fatto che non vuoi vedere la mamma?”. “Lui mi dice che non ci obbliga a fare niente, ci dice di fare ciò che ci sentiamo, noi ora siamo arrabbiati”.
“Da quanto non vedi la mamma?”. “Credo da un mese e mezzo”.
“A Natale ti ha fatto un regalo?”. “Si, me l'ha fatto ma non l'ho voluto aprire, me l'ha fatto dare tramite un'altra persona”.
“Come è andato l'ultimo incontro con la mamma?”. “Mi sono sentito arrabbiato, non le ho detto niente, lei ha detto che le manchiamo, dopo non ricordo”.
“Ti manca la mamma?”. “No”.
“Tre difetti di PA?”. “Troppo profumato, fa gli scherzi”.
“Tre pregi di PA?”. “Disponibile, affettuoso, gentile”.
“Tre difetti della mammà?”. “ , dispettosa, fa arrabbiare, provocatoria”. Per_8
“Tre pregi della mamma?”. “Al momento non trovo nessun pregio”.
“Non pensi che la mamma voglia stare con voi e che vi vuole bene?”. “Si, ma in parte”.
“Cosa vorresti che facesse per te la tua mamma?”. “Lasciarmi in pace per un po' con mio PA, non nel senso che mi auguro il peggio. Forse più avanti potrei vederla, ma dovrebbe essere una decisione mia”.
“Secondo te cosa dovrebbero decidere i giudici?”. “È una decisione vostra ma per un po' ci potreste lasciare stare”.
“Se il giudice decide che devi vedere la madre come la prenderesti?”. “Non lo accetterei”.
“Cosa avete fatto a Pasqua?”. “Sono venuti i parenti siamo stati a casa”.
“Eri preoccupato di venire qua?”. “No”.
“Sei contento di essere stato sentito?”. “Sì”.
1.14. In data 08.05.2024 il dott. ha provveduto al deposito della relazione peritale. Per_3
1.15. Nelle relazioni di aggiornamento depositate in data 21.06.2024 e 25.06.2024 i Servizi sociali hanno rappresentato quanto segue:
- che non è stato possibile attivare lo Spazio neutro per gli incontri tra la madre e i figli in ragione del rifiuto manifestato dai minori;
pagina 9 di 20 - che i minori hanno manifestato un atteggiamento verbalmente aggressivo e provocatorio nei confronti degli assistenti sociali e hanno manifestato un vissuto di forte rabbia e delusione nei confronti della madre, alla quale attribuiscono la causa della attuale situazione familiare;
- che il sig. non ha aderito alla prosecuzione dei percorsi di supporto alla genitorialità, dichiarando CP_1 di essere gi to da tempo da uno psicologo.
Ciò premesso i Servizi sociali hanno rappresentato come indispensabile la prosecuzione del percorso di psicoterapia per i minori e hanno consigliato ai genitori di intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale.
1.16. Con memoria depositata in data 24.06.2024 la curatrice dei minori ha rappresentato (i) l'inadeguatezza dell'operato dei Servizi sociali in quanto i minori sono di fatto gestiti in via esclusiva del padre, nonostante l'affido all'Ente; (ii) che il sig. non è in grado di tutelare la figura materna agli CP_1 occhi dei figli, i quali continuano a manifestar rabbia nei confronti della madre;
(iii) che la conflittualità tra i genitori è aggravata dalla gestione delle questioni di natura economica;
(iv) che l'avv. Scapuzzi, legale del padre, viene considerata dai minori quasi come un'amica ed è stata vista al cinema con d altri bambini. Per_2
1.17. All'udienza del 25.06.2024 l'avv. De Angeli si è riportata alla propria memoria e ha proposto che i minori vengano affidati alle cure della sorella del sig. rimanendo collocati presso la casa familiare;
CP_1 a tale proposta si è opposta la procuratrice del sig. CP_1
1.18. Con istanza depositata il 01.07.2024 il sig. ha chiesto la sostituzione della curatrice speciale CP_1 in ragione dell'inadeguatezza del suo operato.
1.19. All'udienza collegiale del 02.07.2024 sono comparse le parti, la curatrice speciale e le dott.sse Marianna Barbarossa e Giulia Maria Godizzi per i Servizi sociali.
La procuratrice del sig. e la curatrice dei minori si sono riportate alle rispettive memorie;
la sig.ra CP_1 ha lamentato di non essere adeguatamente informata sui figli da parte dell'ente affidatario;
i Servizi Pt_1 i hanno riferito di non poter garantire una presenza costante nella gestione del nucleo familiare in ragione del numero limitato di ore di presenza sul territorio;
l'avv. Scapuzzi ha negato di aver avuto colloqui con i minori su questioni concernenti il giudizio;
il sig. ha dichiarato di avvalersi ogni CP_1 giorno dell'aiuto della babysitter con la quale ha anche eso una frequentazione e che Per_7 pernotta a volte presso la casa fa
1.20. Con memoria non autorizzata depositata in data 07.07.2024 la procuratrice di parte ricorrente ha chiesto il rigetto dell'istanza di sostituzione della curatrice dei minori.
1.21. Con ordinanza del 09.07.2024 il Collegio ha rigettato l'istanza di revoca della curatrice speciale dei minori in quanto “rientra tra i doveri del curatore la segnalazione di situazioni di pregiudizio per i minori, anche solo potenziali, e di criticità nella gestione del regime dell'affido da parte dei genitori o dell'ente, formulando eventualmente proposte finalizzate a risolvere le problematiche riscontrate” e che correttamente l'avv. De Angeli ha segnalato le proprie perplessità in ordine a possibili contatti intercorsi tra i minori e l'avv. Scapuzzi, alla luce dell'art. 56 del codice deontologico forense.
Inoltre, il Collegio ha invitato (i) l'Ente affidatario a dare esecuzione ai provvedimenti del Tribunale, evitando di delegare al genitore collocatario l'assunzione delle decisioni riguardanti i figli;
(ii) il sig. CP_1 ad astenersi da comportamenti che possano complicare il già difficile percorso di riavvicinamento dei figli alla madre, evitando – pertanto – di coinvolgere e nella propria relazione Per_2 Per_1 sentimentale con la baby-sitter, frequentazione negata du o ni peritali ma ammessa all'udienza del 02.07.2024.
1.22. Con memoria depositata in data 17.07.2024 il sig. ha comunicato di avvalersi dell'aiuto dei CP_1 propri genitori nell'accudimento dei figli a seguito dell'all mento di dalla casa familiare. Per_7
1.23. Con relazione depositata in data 20.07.2024 i Servizi sociali hanno comunicato di aver definito il progetto di supporto al nucleo con: (i) avvio del percorso di coordinazione genitoriale;
(ii) avvio di un intervento domiciliare educativo presso la casa di residenza dei minori;
(iii) mantenimento dello spazio psicoterapeutico a favore dei minori. pagina 10 di 20 1.24. In data 07.11.2024 i Servizi sociali hanno depositato una relazione di aggiornamento nella quale hanno dato atto: (i) del permanere del rifiuto dei minori di incontrare la madre;
(ii) dello stato di gravidanza della sig.ra notizia accolta con indifferenza dai minori;
(iii) dell'interruzione del Pt_1 supporto psicologico p minore proseguito invece da (iv) del fallimento della Per_2 Per_1 coordinazione genitoriale;
(v) dell'opportunità di valutare la ripresa dei rapporti tra i minori e Per_7 con il monitoraggio dei Servizi sociali
1.25. In data 11.11.2024 la procuratrice della sig.ra ha depositato una memoria non autorizzata Pt_1 con la quale ha chiesto “l'intervento del Tribunale rispetto alla messa in campo di scelte diverse e nuovi percorsi che non possono piu' risolversi con l'affido all'ente così come è stato sino ad oggi”.
1.26. In data 12.11.2024 la curatrice dei minori ha depositato una memoria nella quale ha confermato quanto rappresentato dai Servizi sociali e ha dato atto che i genitori del sig. si sono trasferiti CP_1 presso la casa coniugale per accudire i nipoti mentre il sig. ha proseguito la propria relazione con CP_1 la sig.ra trasferendosi nell'abitazione dei genitori intrattiene anche durante la notte. La Per_7 curatrice ha quindi proposto (i) la conferma dell'affido all'Ente e del collocamento dei minori presso la casa coniugale;
(ii) la stabile convivenza della nonna paterna con i minori;
(iii) la graduale ripresa delle frequentazioni con come compagna del padre, senza pernotto nella casa coniugale. Per_7
1.27. All'udienza del 13.11.2024 dinanzi alla Giudice relatrice sono comparsi personalmente le parti e la curatrice dei minori.
La curatrice dei minori ha confermato quanto rappresentato nella propria memoria del 12.11.2024.
Parte ricorrente ha chiesto l'affido e il collocamento etero-familiari dei minori in ragione dell'inadeguatezza dell'operato dei Servizi sociali.
Parte resistente ha chiesto il rigetto delle istanze formulate dalla controparte, ha rappresentato che i nonni paterni hanno fatto rientro presso la propria abitazione e ha chiesto che il Tribunale “esorti” la sig.ra a non avvicinarsi ai figli. Pt_1
La sig.ra ha negato di pedinare i figli e di essere onerata del pagamento del canone di locazione Pt_1 pari a € 4 mensili al quale il compagno contribuisce saltuariamente.
Il Collegio ha dichiarato l'inammissibilità della memoria non autorizzata depositata in data 11.11.2024 dalla ricorrente e ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione.
1.28. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.02.2025, previa concessione alle parti dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
2. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Com'è noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi (ossia anche indipendentemente da una causa imputabile ad essi), fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente e quelle di parte resistente, che ha aderito alla domanda di separazione, evidenziano il venir meno della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
pagina 11 di 20
3. Sulle domande di addebito della separazione e di risarcimento del danno derivante dall'addebito.
3.1. Il sig. chiede che venga dichiarato l'addebito della separazione alla moglie la quale (i) avrebbe CP_1 rifiutato ttenere rapporti sessuali per un lungo periodo di tempo;
(ii) avrebbe intrattenuto numerose relazioni extraconiugali;
(iii) avrebbe manifestato crescente disinteresse per la famiglia facendo venir meno l'assistenza materiale o morale.
In sede di precisazione delle conclusioni, la sig.ra non ha insistito nella domanda di addebito Pt_1 formulata nei confronti del marito, che deve – p - ritenersi rinunciata. La ricorrente ha poi chiesto il rigetto della domanda di addebito formulata nei propri confronti dal sig. CP_1
Come è noto, l'art. 151 co. 2 c.c. dispone che “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale. Pertanto, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, è necessario che questi abbia attuato una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio e occorre, altresì, che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Al riguardo, la Cassazione ha costantemente evidenziato che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. sent. n. 12130/2001, n. 12383/2005; n. 23071/2005).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Si rende, così, necessaria un'accurata valutazione per comprendere se e in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
3.2. Così richiamati i pertinenti principi di diritto, nel caso di specie la domanda di addebito non merita accoglimento.
In via istruttoria, parte resistente ha formulato dei capitoli di prova volti a dimostrare che la sig.ra Pt_1 ha tenuto condotte contrarie ai doveri di cui all'art. 143 c.c., inidonei però a dimostrare che essi si causa della crisi coniugale anziché una conseguenza della stessa. A tale proposito, si evidenzia che il sig. nulla ha allegato in ordine allo svolgimento della vita matrimoniale nel periodo precedente al CP_1 tradimento della moglie e alla disgregazione dell'unità familiare.
Invero, le stesse prospettazioni di parte resistente e le circostanze emerse in sede di CTU inducono a ritenere che la crisi coniugale fosse risalente nel tempo ed imputabile al progressivo venir meno dell'affectio coniugalis in capo ad entrambi i coniugi.
In particolare, il sig. ha riferito di una riduzione della frequenza dei rapporti sessuali a seguito CP_1 della nascita dei figli (p. 12 CTU) e di un prolasso che la moglie avrebbe sofferto nel dicembre 2022 (p. 3 comparsa costituzione). La sig.ra ha riferito che, per quanto l'attività sessuale fosse diminuita Pt_1 nella frequenza, la coppia rimase co e sessualmente attiva e che tale riduzione si spiega in ragione della stanchezza dovuta al lavoro e all'accudimento dei figli (p. 12 CTU).
Sembra quindi potersi escludere che la sig.ra abbia sistematicamente ed immotivatamente rifiutato Pt_1 di avere rapporti sessuali con il coniuge. Di , la riduzione dell'intimità tra marito e moglie appare andare di pari passo con l'insorgere di incomprensioni e con il progressivo venir meno del sentimento pagina 12 di 20 amoroso tra i due. A sostegno di tale conclusione è possibile richiamare quanto emerso in sede di operazioni peritali:
- “La SI.ra in merito alla situazione creatasi, ha riportato come cause prevalenti le incomprensioni che via via Pt_1 avrebbero inte la relazione con l'ex-coniuge. Gli aspetti precipitanti avrebbero attirato le discussioni sulla gestione economica e una differente percezione valoriale” (p. 13); CP_
- “Successivamente alla nascita del secondo figlio il SI. ha segnalato nella ex moglie l'emergere di un atteggiamento CP_ più freddo e distaccato sia nei confronti del nuovo nato la relazione coniugale. In particolare, il SI. avrebbe avvertito la moglie come anaffettiva nei propri confronti e limitatamente affettuosa nei confronti del figlio” (p.
- “Circa la separazione dei genitori ha segnalato i primi segni di sfilacciamento del rapporto a partire da circa Per_1 quattro anni fa, la separazione non sarebbe stata vissuta come inaspettata e sarebbe stata intuita dalla minore a seguito dell'intensificarsi delle frizioni avvenuto a partire da maggio 2023.” (p. 23);
- “La coppia sarebbe stata in crisi già dal 2022, a testimonianza delle difficoltà è stata narrata la giornata della CP_ Cresima di Naela in cui il SI. avrebbe tenuto un atteggiamento aggressivo e svalutante nei confronti della ex-moglie per ragioni ascrivibili a sentimenti di gelosia.” (p. 33, colloquio con i nonni materni).
Ebbene, il semplice venir meno del sentimento d'amore in capo ad uno dei coniugi, in quanto aspetto concernente l'interiorità della persona, di per sé incoercibile, non può essere ritenuto causa dell'addebito.
Inoltre, il resistente ha genericamente riferito di “numerosi tradimenti che sempre scoperti e sempre perdonati avrebbero scandito questa vita coniugale” (p. 3 comparsa di costituzione), sennonché tale circostanza – contestata dalla sig.ra – è rimasta sfornita di prova né avrebbe potuto essere provata in via Pt_1 testimoniale in ragione della genericità dell'unico capitolo di prova formulato sul punto (“vero che la signora nel corso della vita coniugale ha più volte tradito il marito”). Pt_1
Ciò premesso, non vi è prova che il tradimento della sig.ra scoperto dalla figlia nel 2023, Pt_1 Per_1 abbia determinato la rottura del vincolo matrimoniale, potendosi, di contro, ritenere che l'infedeltà della moglie sia seguito alla crisi coniugale in atto da tempo.
3.3. Il rigetto della domanda di addebito comporta l'assorbimento della domanda di risarcimento del danno.
4. Sulla domanda ex art. 473bis.69 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio, il sig. ha chiesto al Tribunale di assumere un ordine di protezione CP_1 contro gli abusi familiari nei confr lla moglie.
La domanda è stata rigettata dal Collegio con ordinanza del 21.11.2023 in quanto il resistente non aveva allegato circostanze sopravvenute all'ordinanza del 07.08.2023 con la quale il Tribunale aveva rigettato analoga domanda dallo stesso formulata in via riconvenzionale nel procedimento RG 1762/2023 instaurato dalla moglie.
In sede di precisazione delle conclusioni, il sig. ha riproposto la domanda ex art. 473bis.69 c.p.c. Pt_1 pur non avendo offerto elementi di valutazione i e sopravvenuti. Inoltre, la circostanza riferita da secondo cui la madre la pedinerebbe, è rimasta sfornita di prova e – in ogni caso – non vi è Per_1
o di dubitare della natura casuale degli incontri tenuto conto dell'adiacenza della ex casa coniugale all'abitazione dei genitori della sig.ra La domanda ex art. 473bis.69 c.p.c. dev'essere quindi Pt_1 rigettata.
5. Sulle domande restitutorie e di condanna.
Il sig. ha chiesto che la sig.ra venga condanna a pagare € 1.627,11 quale quota parte per il CP_1 Pt_1 mante to arretrato dei figli, € 3 pari al 50% del prezzo di acquisto delle piante ed € 2.000,00 pari al valore dell'autovettura in uso alla signora Inoltre, il sig. ha chiesto che la sig.ra Pt_1 CP_1 Pt_1
pagina 13 di 20 venga condannata al risarcimento dei danni derivanti dai mancati guadagni da novembre 2022, avendo dovuto occuparsi in via esclusiva dei figli.
Le domande in oggetto sono già state dichiarate inammissibili con ordinanza del 23.11.2023.
Come è noto, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi;
conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra il giudizio di separazione – soggetto al rito speciale - e quella avente ad oggetto la condanna al pagamento di somme o risarcimento del danno – soggette al rito ordinario - trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Tale consolidato orientamento di legittimità deve ritenersi valido anche a seguito della riforma in quanto il richiamo alle “domande connesse” contenuto nell'art. 473bis.49 c.p.c. deve essere interpretato come riferito esclusivamente alle domande aventi ad oggetto le statuizioni inerenti ai figli e all'assegno a favore del coniuge economicamente più debole.
La disposizione citata disciplina infatti la possibilità di proporre contemporaneamente la domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso al fine di velocizzare i tempi necessari per giungere al divorzio. È evidente, quindi, che ove la norma venisse interpretare nel senso di ampliare l'oggetto del giudizio a questioni ulteriori verrebbe frustrata la ratio ispiratrice della riforma. Le domande resitutorie e risarcitorie o di divisione della comunione tra coniugi richiedono, come noto, un'attività istruttoria complessa e articolata, incompatibile con l'esigenza di speditezza della definizione delle controversie concernenti la famiglia disgregata.
6. Sul regime di affido, collocamento e visite dei minori.
6.1. Preliminarmente, l'istanza di parte ricorrente volta alla rinnovazione della CTU non è meritevole di accoglimento essendo stata formulata tardivamente per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni. Come è noto, l'eccezione di nullità della CTU deve essere formalmente proposta, a norma dell'art. 157 co. 2 c.p.c. nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell'atto viziato anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell'art. 195 co. 3 c.p.c. (ex plurimis Cass. ord. n. 31744/2023).
In ogni caso, il Collegio ritiene che il consulente tecnico d'ufficio abbia vagliato, con i dovuti approfondimenti e con adeguata motivazione, adottando una metodologia idonea, i profili tecnici della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, alle quali ha replicato con puntuale attenzione.
6.2. Quanto al regime di affido, giova ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
trattasi di regime che il legislatore mostra chiaramente di privilegiare, disponendo l'art. 337 ter co. 1 c.c. che il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Conseguentemente, l'affido esclusivo o l'affido all'ente costituiscono una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno o di entrambi genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o di un sostanziale disinteresse per il minore.
È quindi necessario un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare la prole, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno genitore in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alle capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.
Ciò premesso, alla luce della relazione peritale e dell'audizione dei minori e il Collegio Per_1 Per_2 dispone degli elementi sufficienti per decidere la controversia.
pagina 14 di 20 All'esito dell'istruttoria, si ritiene di dover confermare l'affido all'ente dei minori in quanto la conflittualità esistente tra i genitori è di intensità tale da pregiudicare l'esercizio equilibrato della responsabilità genitoriale. In particolare, la limitazione della responsabilità genitoriale si giustifica in ragione della disfunzionalità della coppia che ha influito sul benessere dei minori, compromettendone la serenità e rappresentando un serio rischio evolutivo.
Nello specifico, il consulente d'ufficio ha rilevato criticità nelle competenze genitoriali di entrambi i genitori.
Quanto alla “funzione affettiva”, al momento corrisposta solo dal sig. in maniera sufficientemente CP_1 adeguata, il consulente d'ufficio ha evidenziato che “si scorgono note di inconsapevolezza rispetto ai condizionamenti impliciti che la propria opinione sulla ex-moglie ha nella percezione del materno sui minori. … Per CP_ quanto formalmente il SI. abbia mostrato consapevolezza dell'impatto della conflittualità sull'affettività dei minori nei confronti della madre rimane ad oggi la tendenza inconsapevole ad incorrere in agiti svalutanti ancora poco presidiati. Dall'altra parte la SI.ra ha mostrato delle significative limitazioni nel presidiare gli effetti del proprio stato d'animo Pt_1 sul vissuto affettivo dei figli;
in proposito, la perizianda, nonostante la difficoltà della situazione, non ha saputo mantenere la calma e la compostezza rispondendo con rabbia e aggravando ulteriormente la situazione” (p. 50 – 51).
Il consulente d'ufficio ha riscontrato in entrambi i genitori un'inadeguatezza nella “funzione regolativa”, ovvero nella capacità di fornire ai figli gli strumenti per riuscire a contenere e regolare gli stati d'animo; in particolare, “La madre, come già anticipato sopra, ha mostrato delle limitazioni specifiche nel saper organizzare uno stato di calma nei minori per l'eccessivo ricorso alla coercizione che, con eccessiva facilità, è stata utilizzata nel tentativo di CP_ recuperare la propria autorità. Rispetto a tale istanza delle competenze genitoriali il SI. non ha saputo limitare le ricadute del proprio stato d'animo sul vissuto dei figli facilitandone i conseguenti patti di lealtà. La mala gestio della vicenda separativa e della conflittualità tra gli ex-coniugi ha dato corso a conseguenze esiziali che superano la capacità di ciascuno dei genitori di fornire un sistema regolativo e protettivo per i figli impedendo qualsiasi forma di dialogo che non sia caratterizzato da accuse, rivalse e svalutazioni.” (p. 52).
Quanto alla “funzione significante”, relativa alla capacità di dare significato alle emozioni, agli avvenimenti e ai comportamenti dei bambini, il consulente d'ufficio ha riscontrato un adeguato funzionamento limitatamente alle richieste semplici;
quanto, invece, alla gestione della tematica attinente alla separazione, entrambi i genitori hanno manifestano difficoltà che si sono concretizzate nell'incapacità di comunicare in modo adeguato la propria scelta. In particolare, il consulente d'ufficio ha riferito di aver osservato “un funzionamento difensivo declinato in un romanzo di decolpevolizzazione che ciascuno avrebbe provato ad offrire ai figli per emanciparsi dalle responsabilità personali. L'avere attribuito reciprocamente le responsabilità all'altro in presenza dei figli è da ritenersi improprio poiché miope rispetto alla realistica percezione delle capacità di significazione di cui sono dotati i minori. … la triangolazione avvenuta è da ritenersi inadatta per l'igiene mentale dei minori poiché, per età e livello di discernimento, non hanno ancora un esercizio del dubbio sufficientemente capace di un giudizio valido. Il rischio prodromico di tale condizione è quello di adultizzazione del rapporto con i genitori poiché le valutazioni genitoriali rese hanno avuto l'effetto di allontanare la madre rendendola il parafulmine di tutta l'aggressività in circolo nel sistema familiare” (p. 52).
Anche la “funzione normativa” appare mal funzionante “L'alta conflittualità ha indotto la SI.ra ad un Pt_1 atteggiamento normativo eccessivamente severo e disattento del proprium della manifestazione emotiva dei … Il CP_ SI. in presenza dei minori, non ha saputo arginare la propria rabbia nei confronti dell'altro genitore lasciando passare ai figli un senso di liceità improprio circa lo stile di relazione che possono avere nei confronti della madre.” (p. 53).
Infine, in entrami i genitori risulta frantumata la capacità di legittimare l'altro agli occhi dei figli (p. 553).
Ebbene, in tale contesto familiare, l'affido all'ente risulta la soluzione maggiormente tutelante per il benessere dei minori in prospettiva di un loro sereno sviluppo in ragione delle debolezze manifestate dalla sig.ra e dal sig. nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Pt_1 CP_1
In particolare, nella relazione peritale viene evidenziato come i genitori, assorbiti dalle loro dinamiche relazionali, non siano riusciti a mostrare consapevolezza degli effetti del conflitto sul benessere dei minori;
entrambi hanno strumentalizzato i comportamenti e i disagi manifestati dai minori per screditare le capacità genitoriali dell'altro, portando a sviluppare in capo ai figli “un disagio psichico significativo per le dinamiche ablative insite negli impliciti patti di lealtà creatisi … La mala gestio della vicenda pagina 15 di 20 separativa e della conflittualità tra gli ex-coniugi ha dato corso a conseguenze esiziali che superano la capacità di ciascuno dei genitori di fornire un sistema regolativo e protettivo per i figli impedendo qualsiasi forma di dialogo che non sia caratterizzato da accuse, rivalse e svalutazioni.” (p. 55).
Inoltre, la domanda di affido esclusivo formulata dal sig. non può essere accolta in quanto la CP_1 capacità genitoriale dello stesso deve ritenersi parzialmente messa in ragione del coinvolgimento nel conflitto. In particolare, il Collegio ritiene di dover esprimere una prognosi negativa quanto alla capacità del sig. di garantire l'accesso alla figura materna e di tutelarne l'immagine agli occhi dei CP_1 figli. A tale proposito, si richiamano le osservazioni del consulente d'ufficio il quale ha rimarcato come
“l'adempimento alle prescrizioni dei Servizi, circa gli incontri dei minori con la madre, corrisponde ad una adesione solo formale alle indicazioni che rimane priva di una facilitazione dal punto di vista dell'accesso emotivo alla genitrice. Il pensiero immaturo e semplicistico, emerso anche dalla valutazione testistica, è da considerarsi l'elemento che ha facilitato l'incapacità del periziando di sapere arginare, anche in presenza dei minori, la propria rabbia nei confronti della ex-moglie lasciando passare ai figli un senso improprio di liceità circa lo stile di relazione che possono tenere nei confronti della CP_ madre. Siffatto atteggiamento del SI. non favorisce l'entrata in relazione con l'altro genitore impedendo, implicitamente, ai minori, di dare spazio a dre” (p. 56).
Un quadro di siffatte carenze impone al Collegio, in adesione alle richieste della curatrice speciale, di mantenere l'affido dei minori in capo all'Ente, il quale assumerà quindi le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza. L'affidamento dovrà durare fino a quando i genitori avranno assunto adeguate competenze attraverso i percorsi che verranno attivati e potranno essere in grado di rappresentate un effettivo sostegno per i minori. Si stima che tale percorso possa essere contenuto in due anni, come da Legge n. 184/1983 art. 5 bis, applicabile in via analogica, alla presente decisione.
6.3. L'ente affidatario dovrà mantenere il collocamento dei minori presso il padre, al quale viene assegnata la casa familiare.
Il Collegio condivide le preoccupazioni manifestate dal consulente d'ufficio quanto alle conseguenze negative che il collocamento etero-familiare, proposto dalla madre, potrebbe avere sui minori: “da un punto di vista pratico ciò creerebbe un nuovo tipo di danno ai minori e non avrebbe reali effetti trasformativi. La madre verrebbe vissuta come la responsabile della misura ed il padre verrebbe indicato come colui incapace di averli salvati da tale tipo d'affido.” (p. 63).
Parimenti, si ritiene che il collocamento presso la madre, suggerito dalla consulente della sig.ra Pt_1 non è conforme all'interesse dei minori;
a tale proposito, il consulente d'ufficio rileva che “Oggi allora un'inversione del collocamento potrebbe essere fonte di ulteriore instabilità emotiva e stress, i bambini potrebbero provare ansia, confusione e paura di fronte a un cambiamento così significativo nella loro routine e nel loro ambiente familiare. Ciò potrebbe declinarsi in difficoltà relazionali danneggiando anche le relazioni tra i figli e il genitore con cui hanno vissuto fino a questo momento, creando sentimenti di risentimento, rabbia e colpa” (p. 63).
6.4. Si auspica che entrambi i genitori manifestino la propria disponibilità ad intraprendere i percorsi di supporto alla genitorialità che verranno attivati dai Servizi sociali.
Inoltre, in ragione dei segnali di sofferenza e di oppressione per la situazione familiare manifestata dai minori, si ritiene opportuna la prosecuzione degli interventi di supporto psicologico per il nucleo familiare e, in particolare, per i minori.
L'alto livello di conflittualità e le difficoltà di comunicazione presenti tra i coniugi consigliano l'apertura della vigilanza ex art. 337 c.c.. I Servizi sociali dovranno quindi relazionare al Giudice tutelare con cadenza semestrale.
6.5. In ragione del permanere del netto rifiuto di e di di incontrare la madre, la Per_1 Per_2 regolamentazione delle visite materne viene demandata all'Ente affidatario il quale, tramite i Servizi sociali, è tenuto a stabilire modalità e tempistiche degli incontri, al fine di garantire la regolare e serena ripresa dei rapporti tra i figli e la sig.ra prevedendo – se del caso – regolamentazioni differenziate Pt_1 a seconda delle esigenze manifestate da ri.
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7. Sul contributo per il mantenimento dei figli.
Il dovere di mantenimento - come espressione del più generale dovere di cura - tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. sent. n. 17089/2013). Tale principio trova conferma nell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso in esame, il sig. chiede che la sig.ra contribuisca al mantenimento dei figli nella CP_1 Pt_1 misura € 650,00 mensili ( 0 mensili per ciasc io), di contro, la sig.ra chiede di poter Pt_1 contribuire mediante versamento di complessivi € 250,00 mensili (€ 125,00 mensili per ciascun figlio).
La sig.ra è assunta con un contratto a tempo indeterminato e dalle dichiarazioni fiscali in atti Pt_1 risulta un o pari a € 18.693,96 nel 2020, a € 18.986,73 nel 2021, € 22.229,73 nel 2022 e € 28.565,94 nel 2023. La ricorrente non ha prodotto documentazione aggiornata né copia degli estratti conto, sicché deve presumersi che la situazione reddituale della parte sia rimasta invariata in quanto svolge attività lavorativa come dipendente.
La sig.ra in data 24.12.2024 ha partorito una bambina, nata dalla relazione sentimentale con il suo Pt_1 attuale compagno.
La resistente sostiene un canone mensile pari a € 420,00 per l'abitazione in cui vive attualmente.
In assenza di evidenze contrarie, è possibile presumere che le spese di mantenimento della figlia appena nata e i costi dell'abitazione siano condivise con il compagno.
Il sig. ha dichiarato di svolgere l'attività di artigiano e di percepire uno stipendio mensile di circa € CP_1 1.400, 00,00. Dalle dichiarazioni fiscali prodotte dal sig. emerge che ha percepito un reddito CP_1 loro pari a € 17.275,00 nel 2020, pari a € 7.880,00 nel 2021 e pari a € 23.935,00 nel 2022. Il resistente non ha prodotto documentazione aggiornata né copia degli estratti conto, sicché non è possibile verificare l'attuale situazione reddituale del sig. il quale svolge attività lavorativa come libero CP_1 professionista.
Entrambi le parti contribuiscono poi al pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale assegnata al sig. Dalla documentazione in atti, risulta un debito residuo di € 129.131.75 al 31.12.2023, con CP_1 scadenza ad agosto 2041 e rate di importo variabile tra € 854,00 e 903,00 circa mensili.
Ciò premesso, tenuto conto delle sopravvenienze insorte dall'adozione dei provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., il contributo al mantenimento dovuto dalla sig.ra dev'essere rimodulato in Pt_1 ragione dei maggiori oneri economici che la stessa dovrà sostenere a seguito della nascita della nuova figlia. Pertanto, il Collegio ritiene equo fissare in € 300,00 mensili (€ 150,00 mensili per ciascun figlio) il contributo al mantenimento dovuto dalla sig.ra con decorrenza dal mese di gennaio 2025 Pt_1 compreso.
Ciascun genitore dovrà poi contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo della Corte di Appello di Milano.
Quanto all'assegno unico, tenuto conto del collocamento presso il padre e della circostanza che i figli al momento non vedono mai la madre, si ritiene equo che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dal sig. (Cass. ord. n. 4672/2025). CP_1
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8. Sulle spese di lite.
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della condotta processuale delle parti, le quali hanno contribuito ad appesantire il giudizio mediante il deposito di numerose memorie non autorizzate.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico solidale delle parti nella misura del 50% ciascuno.
La nomina della curatrice speciale dei minori si è resa necessaria in quanto entrambi i genitori sono apparsi inadeguati a rappresentare gli interessi dei minori (art. 473bis.8 co. 2 c.p.c.) in ragione dell'alta conflittualità esistente;
pertanto, i compensi della curatrice speciale, liquidati in dispositivo, vengono poste definitivamente a carico solidale delle parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in data 30.09.2006 in San Colombano al Lambro (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di San Colombano al Lambro al n. 4, parte I, anno 2006);
2. nata il [...], e nato il [...], al Comune di San Persona_9 Persona_2 ro per un periodo di t. 333 c.c. e art. 5 bis L. n. 184/1982; almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente affidatario segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affido condiviso dei medesimi ad entrambi i genitori;
3. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione e educazione, residenza abituale, pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
4. Dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso il padre anche ai fini della residenza anagrafica;
5. Assegna la casa familiare al sig. l quale continuerà a viverci unitamente ai figli;
CP_1
6. Dispone che l'Ente affidatario provveda a regolamentare le visite materne al fine di garantire la regolare e serena ripresa dei rapporti tra i figli e la sig.ra prevedendo – se del caso – Pt_1 regolamentazioni differenziate a seconda delle esigenze manifestate dai minori;
7. Incarica l'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi sociali e i Servizi specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare gli interventi di supporto socioeducativo anche domiciliari e di proseguire nei percorsi di supporto psicologico per i minori, per il tempo ritenuto necessario;
8. Incarica l'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi sociali e i Servizi specialistici della ASST, di attivare interventi di supporto alla genitorialità ove i genitori manifestino la loro adesione;
9. Incarica l'Ente affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare, trasmettendo al Giudice tutelare relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti dei minori con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e dei minori, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla presso il tribunale per i Minorenni situazioni di grave Parte_4 pregiudizio pe
10. Prescrive ai genitori di attenersi alle statuizioni del presente provvedimento e a prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici della ATS avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
pagina 18 di 20 11. Pone a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli Pt_1 mediante versamento di un assegno mensile complessivo di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2025 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT) e da corrispondersi alla madre in via anticipata entro il 5 di ogni mese;
12. Dispone che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dal sig. CP_1
13. Pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
14. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
15. Pone definitivamente a carico solidale di entrambe le parti nella misura ciascuno del 50% le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto;
pagina 19 di 20 16. Pone definitivamente a carico solidale di entrambe le parti nella misura ciascuno del 50% gli onorari dovuti alla curatrice speciale avv. Stella De Angeli che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
17. Manda al Cancelliere di trasmettere copia del presente decreto al Giudice tutelare per l'apertura della vigilanza ex art. 337 c.c.;
18. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Colombano al Lambro, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 28 aprile 2025
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2263/2023 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Montini;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 difeso rla Scapuzzi;
- resistente -
con la partecipazione dell'avv. STELLA DE ANGELI in qualità di curatrice dei minori Persona_1 nata il [...], e nato il [...]; Persona_2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di Parte_1
“Si insiste pertanto affinché il Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare […]. Nel merito in via principale: Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti;
pagina 1 di 20 […] Si insiste oltre che per il rinnovo della consulenza anche in via principale affinché venga accertato e disposto un diverso affido e collocamento dei minori alla luce dell'inadeguatezza del presente […]. In via subordinata: Nella denegata e comunque contestata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse opportuno continuare con l'affido CP_ temporaneo all'Ente con genitore collocatario il sig. ne indichi espressa durata e eventuale successiva modalità di affido, preveda in capo alla sig. l'obbligo di rere al mantenimento ordinario dei figli minori nella misura Pt_1 complessiva di e. 250,00 mensili oltre ISTAT, alla luce delle attuali capacità reddituali della sig. del mutuo Pt_1 attualmente gravante sulla casa coniugale in misura del 50% tra i coniugi, del costo dell' affitto relativo itazione di come da contratti prodotti e ove la sig. è attualmente trasferita ed è residente e anche alla luce della Parte_2 Pt_1 nascita del terzo figlio di cui la medesima dovrà occuparsi economicamente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Tribunale di Milano;
Prevedersi da parte dell'Ente un calendario di diritti di visita anche in modalità assistita ed in ambienti neutri, tra madre e figli ad intervalli frequenti e regolari volti al recupero del diritto alla bigenitorialità nell'interesse soprattutto dei minori. Respingere ogni richiesta di addebito per carenza dei presupposti di legge. Respingere ogni reiterata richiesta istruttoria di parte resistente rispetto all'ammissione dei testi indicati e ai capitoli di prova indicati per i motivi tutti già espressi nelle rituali memorie. Respingere ogni ulteriore richiesta economica avanzata da controparte in quanto inconferente ed inammissibile nel presente giudizio ma in qualsiasi caso anche priva di ogni fondatezza giuridica. Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio nonché' di rifusione di spese di c.t.u.”
Conclusioni di Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così provvedere:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla sig.ra . Parte_3 Parte_1Per_
2) In considerazione del pregiudizio grave al quale sono sottoposti i minori e a causa delle condotte poste in Per_2 essere dalla madre, accertata e dichiarata la responsabilità della stessa si in merito, ordinare alla Parte_1 stessa di cessare le condotte pregiudizievoli e, tenuto conto della gravità delle stess ntanamento della signora CP_
dalla casa coniugale, con divieto di avvicinarsi al luogo di lavoro del signor alla residenza degli Parte_1 Per_ ni e dei collaterali, ed alla scuola frequentata dai figli;
disporre l'affidamento ori e Per_2 in via esclusiva al padre (o in subordine all'Ente) con collocamento abitativo degli stessi presso lo st no
[...]
CP_1 re la casa coniugale sita in San Colombano al Lambro alla Via Spelonca n.2/A, con tutto quanto l'arreda e la dota, al signor La signora asporterà dalla stessa casa, qualora ancora ve ne fossero, Controparte_1 Parte_1 i propri effetti per
4) Porre a carico della signora la corresponsione di un assegno mensile quale contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli dell'importo di euro 640,00= (seicentoquaranta/00) da corrispondere al signor Controparte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle come da Protocollo del Tribunale di Milano.
5) Dichiarare tenuta e condannare la signora al pagamento della somma di €1.627,11 quale quota parte Parte_1 per il mantenimento arretrato dei figli.
6) Dichiarare tenuta la signora al pagamento in favore del signor della somma di Parte_1 Controparte_1
€3.000,00 quale quota parte per rietà dello stesso, che resteranno nel la signora Pt_1 oltre ad €2.000,00 quale valore dell'autovettura in uso alla signora acquistata dopo il matrimonio e qui Pt_1 comunione dei beni;
7) Dichiarare tenuta e condannare la signora al risarcimento dei danni derivanti dall'addebito della Parte_1 separazione, nella misura accertanda in corso di tto ed in via subordinata, equitativamente o, in ulteriore subordine, in separato giudizio;
8) Dichiarare tenuta e condannare la signora al risarcimento dei danni derivanti dai mancati guadagni Parte_1 Per_ del signor da novembre 2022 ad oggi, avendo dovuto lo stesso occuparsi in via esclusiva dei figli e Controparte_1
, tanda in corso di causa o, in difetto ed in via subordinata, equitativamente o, in e Per_2 e, in separato giudizio;
9) Dichiarare che la signora è economicamente indipendente e che pertanto nulla le è dovuto a titolo di Parte_1 contributo per il mantenime Dichiarare che la stessa è tenuta a pagare la propria quota del mutuo gravante sulla casa coniugale. In ogni caso:
pagina 2 di 20 Con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa.”
Conclusioni della curatrice speciale Per_
“1) In merito alla casa famigliare/coniugale chiedo che venga assegnata ai minori e in quanto comunico che Per_2 i minori stessi vogliono continuare a vivere nella casa con il padre, in quanto la ca o un legame molto forte e con ricordi anche belli.
2) In merito all'affidamento chiedo che rimanga ancora in capo all'Ente affinché ci sia un monitoraggio sul nucleo e vista Per_ l'alta conflittualità ancora in essere tra i genitori, rimane la soluzione più tutelante per e Il collocamento Per_2 presso la casa famigliare/ coniugale con il SI. Controparte_1
3) In merito al mantenimento la sottoscritta, icata la richiesta di riduzione dello stesso, in quanto la figlia della SI.ra verrà mantenuta anche dal nuovo compagno, di cui non si conosce nulla a livello economico ( non Pt_1 sappiamo quanto versa per l'affitto né tantomeno quanto per il mantenimento) e pertanto chiedo che rimanga come già stabilito da questo Tribunale, oltre al pagamento della quota del 50%, di tutte le spese come da Protocollo del Tribunale di Milano;
4) Si chiede che il servizio rimanga sul nucleo famigliare per adottare tutti quei supporti necessari per i minori ed in primis Per_ il percorso psicologico e per limitare la conflittualità tra i genitori al fine di dare serenità a e nella loro Per_2 crescita futura.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Oggetto.
1.1. Con ricorso depositato in data 29.08.2023 ha convenuto in giudizio il marito Parte_1 chiedendo al Tribunale di Lodi di dichiarare la separazione personale dei coniugi Controparte_1
integranti violenza domestica ex art. 473 bis 40 ss. c.p.c.; di affidare in via esclusiva i figli minori e a sé con conseguente assegnazione della casa familiare;
di prevedere che le Per_1 Per_2 visite paterne abbiano svolgimento in modalità protetta;
di nominare un curatore speciale per i minori;
di onerare il sig. del pagamento di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento indiretto dei figli, CP_1 oltre al 50% dell straordinarie;
di disporre l'allontanamento del sig. dalla casa familiare e il CP_1 divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi frequentati dalla ricorrente.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio civile con a San Colombano al Lambro (MI) in Controparte_1 data 30.09.2006;
- che dal matrimonio sono nati due figli in data 19.04.2012 e n data 27.01.2015; Per_1 Per_2
- che da circa 3 anni il sig. ha assunto condotte gravemente lesive dell'integrità morale e CP_1 della libertà della moglie;
i olare, ne controlla il telefono e gli spostamenti e abitualmente le rivolge minacce e ingiurie;
- le condotte del marito hanno generato nei figli sentimenti di paura, diffidenza e odio verso la madre al punto che e ifiutano completamente la figura materna;
Per_1 Per_2
- il ricorso per l'emissione di un ordine protezione nei confronti del sig. instaurato in data CP_1 21.06.2023, è stato rigettato dal Tribunale di Lodi con ordinanza del 07 3;
- di lavorare con contratto a tempo indeterminato in un'azienda lodigiana, percependo una retribuzione netta di circa € 1.700,00 mensili;
di essere comproprietaria con il marito della casa coniugale, gravata da mutuo cointestato con rate mensili di circa € 900,00 al cui pagamento contribuiscono entrambi i coniugi;
di essere nuda proprietaria di un immobile di cui è usufruttuaria la madre;
di percepire il 50% dell'assegno unico nella misura di € 100,00 mensili;
- che il sig. lavora in proprio come imbianchino e non ne è noto il reddito mensile. Pt_1
1.2 Con decreto di fissazione di udienza del 30.08.2023, stante il rigetto dell'ordine di protezione emesso dal Tribunale in data 07.08.2023 e la reiterata richiesta da parte della ricorrente di allontanamento del coniuge dalla casa familiare, la Presidente ha incaricato i Servizi Sociali di San pagina 3 di 20 Colombano al Lambro di depositare entro l'11.09.2023 una relazione di aggiornamento sulla situazione familiare con particolare riferimento al pregiudizio che dalla stessa possa derivare ai minori.
1.3. In data 04.09.2023 è pervenuta la relazione dei Servizi sociali nella quale è stato rappresentato che:
- i coniugi riportano una forte sofferenza nel continuare a vivere sotto lo stesso tetto ma non appaiono in grado di decidere in autonomia un possibile allontanamento dell'uno o dell'altro dalla casa coniugale;
- la situazione familiare è fonte di grave pregiudizio per il benessere psicofisico dei minori i quali appaiono fortemente coinvolti e condizionati dalle dinamiche conflittuali dei genitori, tanto da non riuscire a vivere serenamente in casa e da rifiutare la figura materna;
- i genitori al fine di procurarsi delle “prove” a dimostrazione dell'incapacità e/o manipolazione dell'altro continuano costantemente a filmare e registrare tutto ciò che accade in casa.
Ciò premesso, i Servizi sociali hanno chiesto al Tribunale di disporre temporaneamente il collocamento dei minori presso il padre e hanno rappresentato la necessità di avviare un percorso di supporto alla genitorialità e di un intervento di ADM per ricostruire il rapporto tra la madre e i figli.
1.4. Con ordinanza del 18.09.2023, letta la relazione dei Servizi sociali del 04.09.2023, il Tribunale ha rigettato la domanda di allontanamento e di divieto di avvicinamento formulata dalla sig.ra nei Pt_1 confronti del marito in quanto “parte ricorrente non ha allegato circostanze sopravvenute all'ordinanz etto emessa in data 07.08.2023 dal Tribunale di Lodi a definizione del ricorso ex art. 473 bis 69 c.p.c.”.
Con la medesima ordinanza la Presidente ha dimidiato i termini ex art. 473-bis.14 co. 5 c.p.c. e ha invitato i Servizi Sociali a far pervenire al Tribunale una relazione aggiornata sul nucleo familiare
1.5. Con relazione del 18.10.2023 i Servizi sociali hanno comunicato che la sig.ra si è allontanata Pt_1 dalla casa familiare in data 27.09.2023 e hanno confermato le osservazioni e concl contenute nella precedente relazione del 04.09.2023.
1.6. Con memoria non autorizzata del 29.09.2023, la sig.ra ha confermato il proprio Pt_1 allontanamento dalla casa familiare e ha chiesto al Tribunale di n e un curatore speciale per i minori e di disporre una CTU sul nucleo familiare.
1.7. si è costituito in giudizio in data 06.10.2023 aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione ma chiedendo l'addebito alla moglie. Inoltre, il resistente ha chiesto al Tribunale di ordinare alla sig.ra di cessare le condotte pregiudizievoli poste in esser ai danni dei figli e di disporne Pt_1 l'allontana dalla casa familiare con conseguente divieto di avvicinamento a sé e ai figli;
di affidare in via esclusiva a sé i figli con conseguente assegnazione della casa familiare;
di onerare la sig.ra del Pt_1 contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 640,00 mensili, oltre al 50% de ese straordinarie.
Inoltre, il resistente ha chiesto che la sig.ra venga condannata a corrispondere € 1.627,11 a titolo
Pt_1 di mantenimento arretrato dei figli;
€ 3.000 ale quota per le piante di proprietà dello stesso ed € 2.000,00 quale valore dell'autovettura in uso alla sig.ra Infine, il sig. ha chiesto che la sig.ra
Pt_1 CP_1 venga condannata a risarcire i danni derivanti dall'addebito della separazione e dai mancati
Pt_1 gni da novembre 2022, essendosi dovuto occupare della prole in via esclusiva in ragione del disinteresse dimostrato dalla sig.ra
Pt_1
A sostegno delle proprie domande il resistente ha dedotto quanto segue:
− la crisi familiare è dovuta ai numerosi tradimenti della sig.ra perpetrati durante la vita Pt_1 matrimoniale, l'ultimo dei quali è stato scoperto dalla figlia la quale, accedendo allo Per_1 smartphone della madre, ha letto uno scambio di messaggi di contenuto amoroso con un altro uomo;
la situazione è poi degenerata allorquando la sig.ra ha provocato a delle Pt_1 Per_1 lesioni al petto nel tentativo di strapparle di mano il telefono;
- nel corso del tempo la sig.ra si è disinteressata della vita familiare, delegando al marito la Pt_1 cura dei figli e cessando dal f o 2023 di contribuire economicamente alle loro necessità;
pagina 4 di 20 - la ricorrente sfoga abitualmente il proprio malessere sui figli, sgridandoli e urlando senza ragione, attaccando quotidianamente il marito e ingiuriandolo anche davanti alla prole;
- la situazione è stata ulteriormente aggravata dalle condotte inadeguate tenute dai nonni materni nonché dall'instaurazione da parte della sig.ra del giudizio per l'emissione di un ordine di Pt_1 protezione.
1.8. All'udienza del 24.10.2023 sono comparse personalmente le parti che hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti. Inoltre, la procuratrice della sig.ra ha insisto per Pt_1 l'espletamento della CTU sul nucleo familiare e sulla nomina di un curatore speciale per i minori, alla quale si è invece opposta la procuratrice del sig. CP_1
La sig.ra ha poi dichiarato: “Io guadagno circa € 1.400/1.500 al mese a seconda degli straordinari, vivo con Pt_1 mia madr n immobile di mia proprietà e sul quale mia madre ha l'usufrutto”, mentre il sig. ha CP_1 dichiarato: “Io sono artigiano, guadagno circa € 1.400/1.500 al mese”.
1.9. Con ordinanza del 21.11.2023 il Collegio (i) ha rigettato la domanda di allontanamento e di divieto di avvicinamento proposta dal sig. in quanto “non sono state allegate circostanze sopravvenute CP_1 all'ordinanza del 07.08.2023 con la quale il Tribunale aveva rigettato analoga domanda formulata in via CP_ riconvenzionale dal sig. nel procedimento ex art. 437bis. 69 c.p.c. instaurato dalla moglie”; (ii) ha dichiarato inammissibili le do restitutorie e risarcitorie formulate dal sig. in quanto “L'art. 40 c.p.c. Pt_1 consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi”.
Inoltre, il Collegio ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha assunto i seguenti provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.: Per_
“4. Affida i minori e al Comune di Sant'GE IG, con limitazione della responsabilità Per_2 genitoriale quanto alle i d interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
5. Nomina l'Avv.ta Stella De Angeli, curatrice speciale dei minori nata il [...], e Persona_1 Persona_2 nato il [...], attribuendole il potere di intervenire nella CTU e di curare e gestire i rapporti con l'ente affidatario in modo da assicurare l'adozione e l'attuazione di tutte le decisioni relative agli interventi e iniziative ritenute indispensabili nell'interesse dei minori;
6. Colloca i minori in via prevalente presso il padre;
CP_
7. Assegna la casa familiare al sig.
8. Incarica l'Ente affidatario, per il tramite dei Servizi sociali, di regolamentare le frequentazioni madre-figli statuendo tempi e modalità degli incontri medesimi, al fine di garantirne il corretto effettivo svolgimento, e con facoltà di disporre ogni sostegno ritenuto opportuno, consultata la curatrice speciale dei minori;
9. Assegna ai Servizi sociali termine fino al 24.05.2024 per trasmettere una relazione di aggiornamento, segnalando in ogni caso tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
CP_
10. Dispone che la sig.ra contribuisca al mantenimento dei minori attraverso il versamento al sig. della Pt_1 somma mensile di € 400,0 il giorno 5 di ogni mese;
11. Dispone che ciascun genitore contribuisca al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano […]”.
In via istruttoria, il Collegio ha disposto l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per l'emissione di un ordine di protezione (RG n. 1762/2023) e ha disposto CTU sul seguente quesito:
“Il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, visitate le parti e i minori, esperito ogni accertamento ritenuto necessario o anche solo opportuno, eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità:
1) verifichi, con il metodo che riterrà adeguato al caso e nel modo più ampio ed approfondito possibile, la condizione psicofisica e la situazione familiare e sociale dei minori, anche con riferimento ai nuclei familiari allargati;
pagina 5 di 20 2) dica se l'uno o l'altro genitore sia portatore di difficoltà personali anche solo emotive ed affettive, tali da alterarne o diminuirne la capacità genitoriale, nella sua più lata e complessiva accezione;
3) valuti le condizioni psico-fisiche dei minori ed, in particolare, accerti se presentano problemi di natura affettiva e/o psicologica;
4) valuti quale sia la relazione empatica ed affettiva intercorrente tra ciascun figlio e ciascuna delle figure parentali;
5) valuti quale dei due genitori sia maggiormente idoneo a garantire un proficuo e stabile percorso di crescita dei minori, in rapporto alle specifiche esigenze correlate all'età e in un'ottica di complessivo loro accompagnamento nel percorso evolutivo;
6) valuti quale possa essere il miglior regime di affidamento e/o collocamento dei minori nell'attualità e nella prospettiva di un loro adeguato progredire nella crescita, in considerazione dei loro bisogni di accudimento e di graduale acquisizione di autonomia;
7) valuti quale possa essere il miglior regime di frequentazione da riservarsi al genitore non prevalente collocatario o, se del caso, non affidatario”;”
1.10. Con comparsa depositata il 21.12.2023 l'avv. si è costituita in giudizio quale Controparte_2 curatrice speciale dei minori e Per_1 Per_2
1.11. All'udienza del 12.01.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il dott. ha accettato l'incarico di consulente tecnico d'ufficio e ha reso il giuramento di rito. Persona_3
1.12. Con istanza del 21.02.2024 il dott. ha chiesto la fissazione di un'udienza al fine di Per_3 rappresentare al Collegio le difficoltà riscon espletamento dell'incarico.
All'udienza del 19.03.2024 sono comparse dinanzi al Collegio le parti personalmente, la curatrice dei minori, il consulente tecnico d'ufficio e le consulenti di parte (dott.ssa per parte Persona_4 ricorrente e dott.ssa per parte resistente) Persona_5
Il dott. ha riferito del rifiuto dei minori di incontrare la madre anche in sede peritale in ragione Per_3 di un p o e irrealistico timore nutrito nei confronti della figura materna e ha escluso l'esistenza di controindicazione all'audizione dei minori da parte del Collegio.
Le consulenti di parte hanno invece rilevato la superfluità dell'audizione dei minori essendo già stati sentiti in sede di operazioni peritali.
L'avv. Stella De Angeli ha formulato istanza di sospensione delle operazioni peritali per il tempo necessario allo svolgimento dei percorsi di supporto psicoterapeutico attivati nell'interesse dei minori.
1.13. Con ordinanza del 22.03.2024 il Collegio, richiamato l'art. 473bis.6 c.p.c., ha fissato udienza al 09.04.2024 per l'audizione di entrambi i minori.
L'audizione si è svolta separatamente per ciascun minore nell'aula per le audizioni protette alla sola presenza del Collegio ed è stata videoregistrata.
La minore ha riferito quanto segue: Persona_1
“Quanti anni hai? Che scuola frequenti? Come va a scuola? Fai qualche sport?”. “Ho 12 anni, frequento la prima medio, mi trovo bene a scuola, mi piace scienze, faccio ginnastica artistica”.
“Ti hanno spiegato perché siamo qui oggi?”. “Mi hanno detto per sistemare le cose perché i miei genitori si stanno separando e dicono cose diverse”.
“Vedi tua mamma adesso?”. “No”.
“Prima di venire qua tuo PA ti ha detto qualcosa?”. “Mi ha detto che dovevamo venire qua perché loro dicono cose differenti, ci ha detto che noi saremo la voce della verità, ci ha detto di essere sinceri e di dire cosa ci sentiamo”.
“Ti sei fatta un'idea di questa situazione?”. “Penso che sia una situazione molto brutta, da una parte, penso che questa situazione sia normale perché molti si separano, dall'altro lato, penso che sentirsi proprietari di altre persone sia brutto. Anche se siamo minorenni, noi abbiamo diritto a decidere con che genitore stare e noi vogliamo stare con PA, quindi non è giusto tirare fuori tutta questa storia”.
“Che cosa intendi per “sentirsi proprietari”?”. “Che non bisogna sentirsi il capo”. pagina 6 di 20 “A chi ti riferisci?”. “A Francesca”.
“Chi è ?”. “Mia mamma. Non si merita di essere chiamata mamma”. Parte_1
“Cosa ha fatto tua mamma?”. “Si è comportata molto male nei nostri confronti e nei confronti del PA”.
“Si è comportata male in che modo?”. “Quando è stata annunciata la separazione ha mentito, diceva che si stavano separano perché non andavano d'accordo, ma io sapevo che non era questo il motivo, io l'avevo già scoperta”.
“Come l'hai scoperto?”. “Un giorno stavo facendo un lavoro al pc e dovevo caricare delle immagini, invece di cercare sul web ho fatto la ricerca sul computer e ho trovato degli screenshot del telefono di e ho visto che si sentiva con un Parte_1 altro uomo di cui non conosco l'identità. In un messaggio questo uomo le ha scritto che lui si sentiva in colpa per tutto il male che stava facendo a me, a e ad un'altra persona che non conosco, penso sia sua figlia. Così ho capito la Per_2 situazione che si stava creando iei genitori. Quindi ho deciso io di stare con mio PA, dopo tanti anni di matrimonio lui ha sofferto e lei era nel torto. Poi lei faceva gli sgambetti sulle scale e dava gli schiaffi. Una volta mi sono sentita presa in giro, lei si è comportata come se fossimo invisibili, una volta PA stava scendendo le scale mentre
stava salendo e lei ha fatto lo sgambetto a PA che ha rischiato di cadere. Oppure una sera stavamo guardando Parte_1 la tv e lei ha iniziato ad urlare, ci ha detto che tutta questa situazione era colpa di PA che ci diceva cose false;
PA le ha detto di andare a letto perché era tardi e lei, salendo le scale, ha fatto uno spogliarello davanti a noi alzando il pigiama e ci siamo sentiti presi in giro e ci ha fatto schifo.”
“C'è stato qualche altro episodio?”. “C'è stato un episodio che mi ha fatto male fisicamente e moralmente, avevo il telefono in mano e lei si è avvicinata dopo che aveva litigato con PA e voleva prendermi il telefono, io non volevo che prendesse il telefono e mentre cercava di prendermelo mi ha graffiata. Questo è un episodio molto importante perché non aveva motivo di prendersela con me. Lei in estate quando faceva molto caldo beveva il vino, a mezzogiorno e la sera, poi stava due ore in piscina sul materassino per smaltire quanto aveva ingurgitato, questo faceva da collegamento a tutte le scenate che faceva. Poi mi ha fatto danno morale e psicologico quando l'anno scorso sono andata da PA per dirgli che dei pantaloncini non mi andavano più bene, ho sentito dire “certo, sei ingrassata a dismisura” io ho fatto finta di niente perché avevo Parte_1 Per_ paura di reagire. Mi è salita la r lei a bassa voce ha detto che è un obeso. Ci sono rimasta male, sento di Per_ dover proteggere perché è più piccolo, poi penso che se vuoi bene ad una persona certe cose non si dicono. Un'altra volta le ho chies postarsi perché era davanti al frigo e mi ha dato una sberla dicendomi “tu così a me non parli”, quindi si è messo in mezzo mio PA”.
“Cosa pensi della mamma?”. “Penso che lei ha una maschera, che ha una doppia vita, lei davanti alle persone fa la vittima, l'angioletto, poi quando è da sola con noi si trasforma”.
“Pensi che la mamma non vi voglia bene?”. “Penso che lei fa questo solo per averla vinta, non per averci, ma per andare in giro a dire “io ho avuto la custodia dei miei figli e invece no”. CP_1
“Cosa pensi del papa?”. “Penso che sia una persona fantastica, che si è presa cura di noi senza l'aiuto di un'altra figura genitoriale, lui ci ha fatto da mamma e da PA, lui avrebbe potuto fregarsene di noi come ha fatto . Credo che Parte_1 lui abbia sbagliato molto meno, lui ci ha sempre difeso, lui ci ha detto che non è nella parte né del el torto ma che è nel mezzo, io penso invece che lui è nel giusto”.
“Cosa dice della mamma?”. “Dice che lui è la nostra mamma, che dobbiamo avere rapporti con lei, portarle rispetto perché è la persona che ci ha messo al mondo. Non ci ha mai parlato male della mamma. Io non sono d'accordo, non voglio avere un rapporto con lei adesso e credo neppure in futuro”.
“Secondo te perché i tuoi genitori si sono separati?”. “Credo che il motivo principale sia quell'altra persona e poi per ogni cosa litigavano, quando PA faceva un piccolo errore lei iniziava ad urlare, la cosa è diventata insopportabile, lei è diventata insopportabile”.
“Vi hanno spiegato perché si sono separati?”. “Ce lo hanno annunciato quando eravamo al tavolo tutti e quattro,
ha detto che non andavano più d'accordo e che avevano deciso di prendere strade diverse, PA annuiva. Mio Parte_1 PA non mi ha mai detto che mamma aveva un altro. Lei pensa che PA ci ha plagiati. Durante le litigate lei dava la colpa al PA che ci ha plagiati e ci diceva che PA ci aveva raccontato cose false su di lei”.
“Perché non vuoi vedere la mamma?”. “Io non voglio vederla, l'ho deciso da quando ho scoperto questa cosa e credo che sia giusto così perché si comportata male nei nostri confronti, ci ha offeso, ha usato le mani su di noi, chi si comporta così non merita la nostra presenza e fiducia”.
pagina 7 di 20 “Cosa pensi che potrebbe succedere se vi incontrate?”. “Quello che è successo in passato, quando purtroppo abbiamo dovuto fare gli incontri lei era un'altra persona, si metteva a piangere per farsi vedere dispiaciuta”.
“Quanto sei arrabbiata con la mamma da 1 a 10?”. “10 e mezzo”.
“Cosa dice PA del fatto che non vuoi vedere la mamma?”. “Lui ci ha sempre detto che possiamo scegliere, che non siamo obbligati a vederla”.
“Da quanto non vedi la mamma?”. “L'ho vista dal CTU credo all'inizio di gennaio. Non ci siamo parlate. Lei con la sua falsità è entrata nella stanza e ci ha salutati, continuava a disturbarci, a salutarci e a fissarci”.
“Non credi che ha diritto ad una seconda possibilità?”. “No, questa cosa me l'hanno chiesta in tanti e risponderò sempre la stessa cosa per l'eternità, lei non ci ha mai chiesto scusa”.
“E se vi chiedesse scusa?”. “Sarebbe una scusa falsa”.
“Cosa vorresti che facesse tua mamma?”. “Che se ne andasse e ci lasciasse stare per anni”.
“Prima che rapporto avevi con tua mamma?”. “Prima avevamo alti e bassi, c'erano più bassi che alti, ha sempre avuto questo carattere dominante sulla famiglia, ha un carattere che ti comprime. Quando penso ai pochi bei ricordi, ora penso che tutto aveva un doppio senso. Abbiamo sempre avuto un rapporto strano, davanti agli altri sembrava che avevamo un rapporto perfetto, invece era una catastrofe, discutevamo sempre, era un rapporto cattivo”.
“Tre pregi di papa?”. “È molto buono, non ti impone le cose perché ti dà sempre la scelta, è sempre stato gentile nei nostri confronti”.
“Tre difetti di PA?”. “Solo uno, che è sempre sorridente, non ha mai il broncio, a volte tu sei arrabbiato e lui sorride e questa cosa dà fastidio, a volte però è anche un pregio perché ti risolleva il morale, il problema è che non sembra umano”.
“Tre pregi di mamma?”. “Sa mentire bene”.
“Tre difetti di mamma?”. “È manesca con noi, ogni volta che si arrabbiava veniva a muso, si gonfiavano le vene, è sempre stata cattiva con noi, è sempre stata molto imponente, lei imponeva e ci diceva cosa fare. Potrei elencare altri difetti. Quando mi viene a muso provo molta paura”.
“Cosa hai provato l'ultima volta che l'hai vista?”. “Un misto tra rabbia e paura”.
“Cosa ti aspetti dal Tribunale?”. “Sicuramente di sospendere tutti gli incontri e il CTU, di lasciarci in pace, perché questa cosa non ci sta facendo bene. Ad esempio, questa estate ero ad una festa e mio PA ha dovuto venirmi a prendere per portarmi in caserma perché lei aveva detto che PA non le aveva detto dove eravamo. Poi ho dovuto saltare delle lezioni a scuola ed è stato difficile recuperare. Invece andare dallo psicologo va bene perché mi sta facendo bene e mi sto liberando di quello che ho dentro”.
“Se il tribunale decidesse che devi stare con la mamma cosa faresti?”. “Credo che scapperei via di casa”.
“Cosa hai fatto a Pasqua?”. “Sono venuti da noi i genitori del mio PA, mia zia e suo figlio, abbiamo mangiato, siamo rimasti a casa, poi venerdì siamo andati con la babysitter e il PA all'acquario di Genova, a Pasquetta siamo rimasti a casa a riprenderci”.
“Chi è la baby-sitter?”. “Si chiama è una ragazza giovane, è un'amica di PA che ci aiuta a casa, ha iniziato Per_7 a venire da noi due settimane dopo che è andata via, ci aiuta con i compiti, si prende cura di noi. La mattina Parte_1 lei lavora in un bar e nel tempo libero v tarci”. Per_
“Vuoi aggiungere qualcosa?”. “Voglio raccontarvi una cosa che vi racconterà anche lui era sul divano, ha alzato la tv, lei si è arrabbiata, l'ha sgridato venendogli a muso e dopo ha iniziato a prenderlo a sberle in faccio, la trovo una cosa sbagliata, perché non ha l'autorità di metterci le mani addosso anche se è nostra madre. PÀ raramente ci ha dato delle sberle. Noi siamo bambini, l'autorità di un genitore ci deve essere ma fino ad un certo punto”.
“Tu e vi siete parlati del fatto di dover venire in Tribunale?”. “Non ne abbiamo parlato, PA ci ha detto che Per_2 dovevamo venire qua, anche il nostro avvocato Stella De Angeli ci ha detto che dovevamo venire qua”.
“Sei contenta di essere venuta qua?”. “Credo che sia una cosa abbastanza positiva. Pensare che quello che diciamo viene trasmesso alle autorità maggiori non mi è mai piaciuto, quindi sono contenta di essere qua per far capire la verità che è quella che ho raccontato io e vissuto”.
pagina 8 di 20 Il minore ha riferito quanto segue: Persona_2
“Quanti anni hai? Che scuola frequenti? Come va a scuola? Fai qualche sport?”. “Ho 9 anni, faccio la terza elementare, la mia materia preferita è arte, mi piace fare motocross”.
“Sai perché sei qua oggi?”. “Mi hanno detto che dovrò parlare con voi perché dobbiamo chiarirci delle cose”.
“Che idea ti sei fatto della situazione tra tua mamma e tuo PA?”. “Che è una situazione brutta, in questo momento non mi dispiace non vedere la mamma”.
“Cosa pensi della mamma e del papa?”. “Che preferisco stare con PA perché ho visto delle cose. Ho visto calci, graffi, Per_ sia a me che a che a PA, spogliarelli, lei ci veniva a muso, mi ha tirato una sberla e il cane gli ha ringhiato, questo è success una volta”.
“Sai perché i tuoi genitori non stanno insieme?”. “ Perché hanno litigato e c'è stata una discussione, mi hanno detto che non volevano più stare insieme ma PA mi ha detto che era la mamma a non voler più stare con lui”.
“Perché non vuoi vedere la mamma?”. “Non ho mai avuto un bel rapporto con la mamma, fin da piccolo stavo con il PA, facevo cose lui, a volte lei mi sgridava, mi chiudeva in bagno”.
“Se ora dovessi vedere la mamma cosa potrebbe succedere?”. “Sicuramente cose non belle, io però non ho paura di lei, ho visto cosa ha fatto a mia sorella, lei lo sa che sono molto protettivo nei confronti di mia sorella”.
“Quanto sei arrabbiato da 1 a 10 con la mamma?”. “12”.
“Cosa pensa PA del fatto che non vuoi vedere la mamma?”. “Lui mi dice che non ci obbliga a fare niente, ci dice di fare ciò che ci sentiamo, noi ora siamo arrabbiati”.
“Da quanto non vedi la mamma?”. “Credo da un mese e mezzo”.
“A Natale ti ha fatto un regalo?”. “Si, me l'ha fatto ma non l'ho voluto aprire, me l'ha fatto dare tramite un'altra persona”.
“Come è andato l'ultimo incontro con la mamma?”. “Mi sono sentito arrabbiato, non le ho detto niente, lei ha detto che le manchiamo, dopo non ricordo”.
“Ti manca la mamma?”. “No”.
“Tre difetti di PA?”. “Troppo profumato, fa gli scherzi”.
“Tre pregi di PA?”. “Disponibile, affettuoso, gentile”.
“Tre difetti della mammà?”. “ , dispettosa, fa arrabbiare, provocatoria”. Per_8
“Tre pregi della mamma?”. “Al momento non trovo nessun pregio”.
“Non pensi che la mamma voglia stare con voi e che vi vuole bene?”. “Si, ma in parte”.
“Cosa vorresti che facesse per te la tua mamma?”. “Lasciarmi in pace per un po' con mio PA, non nel senso che mi auguro il peggio. Forse più avanti potrei vederla, ma dovrebbe essere una decisione mia”.
“Secondo te cosa dovrebbero decidere i giudici?”. “È una decisione vostra ma per un po' ci potreste lasciare stare”.
“Se il giudice decide che devi vedere la madre come la prenderesti?”. “Non lo accetterei”.
“Cosa avete fatto a Pasqua?”. “Sono venuti i parenti siamo stati a casa”.
“Eri preoccupato di venire qua?”. “No”.
“Sei contento di essere stato sentito?”. “Sì”.
1.14. In data 08.05.2024 il dott. ha provveduto al deposito della relazione peritale. Per_3
1.15. Nelle relazioni di aggiornamento depositate in data 21.06.2024 e 25.06.2024 i Servizi sociali hanno rappresentato quanto segue:
- che non è stato possibile attivare lo Spazio neutro per gli incontri tra la madre e i figli in ragione del rifiuto manifestato dai minori;
pagina 9 di 20 - che i minori hanno manifestato un atteggiamento verbalmente aggressivo e provocatorio nei confronti degli assistenti sociali e hanno manifestato un vissuto di forte rabbia e delusione nei confronti della madre, alla quale attribuiscono la causa della attuale situazione familiare;
- che il sig. non ha aderito alla prosecuzione dei percorsi di supporto alla genitorialità, dichiarando CP_1 di essere gi to da tempo da uno psicologo.
Ciò premesso i Servizi sociali hanno rappresentato come indispensabile la prosecuzione del percorso di psicoterapia per i minori e hanno consigliato ai genitori di intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale.
1.16. Con memoria depositata in data 24.06.2024 la curatrice dei minori ha rappresentato (i) l'inadeguatezza dell'operato dei Servizi sociali in quanto i minori sono di fatto gestiti in via esclusiva del padre, nonostante l'affido all'Ente; (ii) che il sig. non è in grado di tutelare la figura materna agli CP_1 occhi dei figli, i quali continuano a manifestar rabbia nei confronti della madre;
(iii) che la conflittualità tra i genitori è aggravata dalla gestione delle questioni di natura economica;
(iv) che l'avv. Scapuzzi, legale del padre, viene considerata dai minori quasi come un'amica ed è stata vista al cinema con d altri bambini. Per_2
1.17. All'udienza del 25.06.2024 l'avv. De Angeli si è riportata alla propria memoria e ha proposto che i minori vengano affidati alle cure della sorella del sig. rimanendo collocati presso la casa familiare;
CP_1 a tale proposta si è opposta la procuratrice del sig. CP_1
1.18. Con istanza depositata il 01.07.2024 il sig. ha chiesto la sostituzione della curatrice speciale CP_1 in ragione dell'inadeguatezza del suo operato.
1.19. All'udienza collegiale del 02.07.2024 sono comparse le parti, la curatrice speciale e le dott.sse Marianna Barbarossa e Giulia Maria Godizzi per i Servizi sociali.
La procuratrice del sig. e la curatrice dei minori si sono riportate alle rispettive memorie;
la sig.ra CP_1 ha lamentato di non essere adeguatamente informata sui figli da parte dell'ente affidatario;
i Servizi Pt_1 i hanno riferito di non poter garantire una presenza costante nella gestione del nucleo familiare in ragione del numero limitato di ore di presenza sul territorio;
l'avv. Scapuzzi ha negato di aver avuto colloqui con i minori su questioni concernenti il giudizio;
il sig. ha dichiarato di avvalersi ogni CP_1 giorno dell'aiuto della babysitter con la quale ha anche eso una frequentazione e che Per_7 pernotta a volte presso la casa fa
1.20. Con memoria non autorizzata depositata in data 07.07.2024 la procuratrice di parte ricorrente ha chiesto il rigetto dell'istanza di sostituzione della curatrice dei minori.
1.21. Con ordinanza del 09.07.2024 il Collegio ha rigettato l'istanza di revoca della curatrice speciale dei minori in quanto “rientra tra i doveri del curatore la segnalazione di situazioni di pregiudizio per i minori, anche solo potenziali, e di criticità nella gestione del regime dell'affido da parte dei genitori o dell'ente, formulando eventualmente proposte finalizzate a risolvere le problematiche riscontrate” e che correttamente l'avv. De Angeli ha segnalato le proprie perplessità in ordine a possibili contatti intercorsi tra i minori e l'avv. Scapuzzi, alla luce dell'art. 56 del codice deontologico forense.
Inoltre, il Collegio ha invitato (i) l'Ente affidatario a dare esecuzione ai provvedimenti del Tribunale, evitando di delegare al genitore collocatario l'assunzione delle decisioni riguardanti i figli;
(ii) il sig. CP_1 ad astenersi da comportamenti che possano complicare il già difficile percorso di riavvicinamento dei figli alla madre, evitando – pertanto – di coinvolgere e nella propria relazione Per_2 Per_1 sentimentale con la baby-sitter, frequentazione negata du o ni peritali ma ammessa all'udienza del 02.07.2024.
1.22. Con memoria depositata in data 17.07.2024 il sig. ha comunicato di avvalersi dell'aiuto dei CP_1 propri genitori nell'accudimento dei figli a seguito dell'all mento di dalla casa familiare. Per_7
1.23. Con relazione depositata in data 20.07.2024 i Servizi sociali hanno comunicato di aver definito il progetto di supporto al nucleo con: (i) avvio del percorso di coordinazione genitoriale;
(ii) avvio di un intervento domiciliare educativo presso la casa di residenza dei minori;
(iii) mantenimento dello spazio psicoterapeutico a favore dei minori. pagina 10 di 20 1.24. In data 07.11.2024 i Servizi sociali hanno depositato una relazione di aggiornamento nella quale hanno dato atto: (i) del permanere del rifiuto dei minori di incontrare la madre;
(ii) dello stato di gravidanza della sig.ra notizia accolta con indifferenza dai minori;
(iii) dell'interruzione del Pt_1 supporto psicologico p minore proseguito invece da (iv) del fallimento della Per_2 Per_1 coordinazione genitoriale;
(v) dell'opportunità di valutare la ripresa dei rapporti tra i minori e Per_7 con il monitoraggio dei Servizi sociali
1.25. In data 11.11.2024 la procuratrice della sig.ra ha depositato una memoria non autorizzata Pt_1 con la quale ha chiesto “l'intervento del Tribunale rispetto alla messa in campo di scelte diverse e nuovi percorsi che non possono piu' risolversi con l'affido all'ente così come è stato sino ad oggi”.
1.26. In data 12.11.2024 la curatrice dei minori ha depositato una memoria nella quale ha confermato quanto rappresentato dai Servizi sociali e ha dato atto che i genitori del sig. si sono trasferiti CP_1 presso la casa coniugale per accudire i nipoti mentre il sig. ha proseguito la propria relazione con CP_1 la sig.ra trasferendosi nell'abitazione dei genitori intrattiene anche durante la notte. La Per_7 curatrice ha quindi proposto (i) la conferma dell'affido all'Ente e del collocamento dei minori presso la casa coniugale;
(ii) la stabile convivenza della nonna paterna con i minori;
(iii) la graduale ripresa delle frequentazioni con come compagna del padre, senza pernotto nella casa coniugale. Per_7
1.27. All'udienza del 13.11.2024 dinanzi alla Giudice relatrice sono comparsi personalmente le parti e la curatrice dei minori.
La curatrice dei minori ha confermato quanto rappresentato nella propria memoria del 12.11.2024.
Parte ricorrente ha chiesto l'affido e il collocamento etero-familiari dei minori in ragione dell'inadeguatezza dell'operato dei Servizi sociali.
Parte resistente ha chiesto il rigetto delle istanze formulate dalla controparte, ha rappresentato che i nonni paterni hanno fatto rientro presso la propria abitazione e ha chiesto che il Tribunale “esorti” la sig.ra a non avvicinarsi ai figli. Pt_1
La sig.ra ha negato di pedinare i figli e di essere onerata del pagamento del canone di locazione Pt_1 pari a € 4 mensili al quale il compagno contribuisce saltuariamente.
Il Collegio ha dichiarato l'inammissibilità della memoria non autorizzata depositata in data 11.11.2024 dalla ricorrente e ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione.
1.28. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.02.2025, previa concessione alle parti dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
2. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Com'è noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi (ossia anche indipendentemente da una causa imputabile ad essi), fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente e quelle di parte resistente, che ha aderito alla domanda di separazione, evidenziano il venir meno della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
pagina 11 di 20
3. Sulle domande di addebito della separazione e di risarcimento del danno derivante dall'addebito.
3.1. Il sig. chiede che venga dichiarato l'addebito della separazione alla moglie la quale (i) avrebbe CP_1 rifiutato ttenere rapporti sessuali per un lungo periodo di tempo;
(ii) avrebbe intrattenuto numerose relazioni extraconiugali;
(iii) avrebbe manifestato crescente disinteresse per la famiglia facendo venir meno l'assistenza materiale o morale.
In sede di precisazione delle conclusioni, la sig.ra non ha insistito nella domanda di addebito Pt_1 formulata nei confronti del marito, che deve – p - ritenersi rinunciata. La ricorrente ha poi chiesto il rigetto della domanda di addebito formulata nei propri confronti dal sig. CP_1
Come è noto, l'art. 151 co. 2 c.c. dispone che “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale. Pertanto, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, è necessario che questi abbia attuato una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio e occorre, altresì, che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Al riguardo, la Cassazione ha costantemente evidenziato che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. sent. n. 12130/2001, n. 12383/2005; n. 23071/2005).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Si rende, così, necessaria un'accurata valutazione per comprendere se e in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
3.2. Così richiamati i pertinenti principi di diritto, nel caso di specie la domanda di addebito non merita accoglimento.
In via istruttoria, parte resistente ha formulato dei capitoli di prova volti a dimostrare che la sig.ra Pt_1 ha tenuto condotte contrarie ai doveri di cui all'art. 143 c.c., inidonei però a dimostrare che essi si causa della crisi coniugale anziché una conseguenza della stessa. A tale proposito, si evidenzia che il sig. nulla ha allegato in ordine allo svolgimento della vita matrimoniale nel periodo precedente al CP_1 tradimento della moglie e alla disgregazione dell'unità familiare.
Invero, le stesse prospettazioni di parte resistente e le circostanze emerse in sede di CTU inducono a ritenere che la crisi coniugale fosse risalente nel tempo ed imputabile al progressivo venir meno dell'affectio coniugalis in capo ad entrambi i coniugi.
In particolare, il sig. ha riferito di una riduzione della frequenza dei rapporti sessuali a seguito CP_1 della nascita dei figli (p. 12 CTU) e di un prolasso che la moglie avrebbe sofferto nel dicembre 2022 (p. 3 comparsa costituzione). La sig.ra ha riferito che, per quanto l'attività sessuale fosse diminuita Pt_1 nella frequenza, la coppia rimase co e sessualmente attiva e che tale riduzione si spiega in ragione della stanchezza dovuta al lavoro e all'accudimento dei figli (p. 12 CTU).
Sembra quindi potersi escludere che la sig.ra abbia sistematicamente ed immotivatamente rifiutato Pt_1 di avere rapporti sessuali con il coniuge. Di , la riduzione dell'intimità tra marito e moglie appare andare di pari passo con l'insorgere di incomprensioni e con il progressivo venir meno del sentimento pagina 12 di 20 amoroso tra i due. A sostegno di tale conclusione è possibile richiamare quanto emerso in sede di operazioni peritali:
- “La SI.ra in merito alla situazione creatasi, ha riportato come cause prevalenti le incomprensioni che via via Pt_1 avrebbero inte la relazione con l'ex-coniuge. Gli aspetti precipitanti avrebbero attirato le discussioni sulla gestione economica e una differente percezione valoriale” (p. 13); CP_
- “Successivamente alla nascita del secondo figlio il SI. ha segnalato nella ex moglie l'emergere di un atteggiamento CP_ più freddo e distaccato sia nei confronti del nuovo nato la relazione coniugale. In particolare, il SI. avrebbe avvertito la moglie come anaffettiva nei propri confronti e limitatamente affettuosa nei confronti del figlio” (p.
- “Circa la separazione dei genitori ha segnalato i primi segni di sfilacciamento del rapporto a partire da circa Per_1 quattro anni fa, la separazione non sarebbe stata vissuta come inaspettata e sarebbe stata intuita dalla minore a seguito dell'intensificarsi delle frizioni avvenuto a partire da maggio 2023.” (p. 23);
- “La coppia sarebbe stata in crisi già dal 2022, a testimonianza delle difficoltà è stata narrata la giornata della CP_ Cresima di Naela in cui il SI. avrebbe tenuto un atteggiamento aggressivo e svalutante nei confronti della ex-moglie per ragioni ascrivibili a sentimenti di gelosia.” (p. 33, colloquio con i nonni materni).
Ebbene, il semplice venir meno del sentimento d'amore in capo ad uno dei coniugi, in quanto aspetto concernente l'interiorità della persona, di per sé incoercibile, non può essere ritenuto causa dell'addebito.
Inoltre, il resistente ha genericamente riferito di “numerosi tradimenti che sempre scoperti e sempre perdonati avrebbero scandito questa vita coniugale” (p. 3 comparsa di costituzione), sennonché tale circostanza – contestata dalla sig.ra – è rimasta sfornita di prova né avrebbe potuto essere provata in via Pt_1 testimoniale in ragione della genericità dell'unico capitolo di prova formulato sul punto (“vero che la signora nel corso della vita coniugale ha più volte tradito il marito”). Pt_1
Ciò premesso, non vi è prova che il tradimento della sig.ra scoperto dalla figlia nel 2023, Pt_1 Per_1 abbia determinato la rottura del vincolo matrimoniale, potendosi, di contro, ritenere che l'infedeltà della moglie sia seguito alla crisi coniugale in atto da tempo.
3.3. Il rigetto della domanda di addebito comporta l'assorbimento della domanda di risarcimento del danno.
4. Sulla domanda ex art. 473bis.69 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio, il sig. ha chiesto al Tribunale di assumere un ordine di protezione CP_1 contro gli abusi familiari nei confr lla moglie.
La domanda è stata rigettata dal Collegio con ordinanza del 21.11.2023 in quanto il resistente non aveva allegato circostanze sopravvenute all'ordinanza del 07.08.2023 con la quale il Tribunale aveva rigettato analoga domanda dallo stesso formulata in via riconvenzionale nel procedimento RG 1762/2023 instaurato dalla moglie.
In sede di precisazione delle conclusioni, il sig. ha riproposto la domanda ex art. 473bis.69 c.p.c. Pt_1 pur non avendo offerto elementi di valutazione i e sopravvenuti. Inoltre, la circostanza riferita da secondo cui la madre la pedinerebbe, è rimasta sfornita di prova e – in ogni caso – non vi è Per_1
o di dubitare della natura casuale degli incontri tenuto conto dell'adiacenza della ex casa coniugale all'abitazione dei genitori della sig.ra La domanda ex art. 473bis.69 c.p.c. dev'essere quindi Pt_1 rigettata.
5. Sulle domande restitutorie e di condanna.
Il sig. ha chiesto che la sig.ra venga condanna a pagare € 1.627,11 quale quota parte per il CP_1 Pt_1 mante to arretrato dei figli, € 3 pari al 50% del prezzo di acquisto delle piante ed € 2.000,00 pari al valore dell'autovettura in uso alla signora Inoltre, il sig. ha chiesto che la sig.ra Pt_1 CP_1 Pt_1
pagina 13 di 20 venga condannata al risarcimento dei danni derivanti dai mancati guadagni da novembre 2022, avendo dovuto occuparsi in via esclusiva dei figli.
Le domande in oggetto sono già state dichiarate inammissibili con ordinanza del 23.11.2023.
Come è noto, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi;
conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra il giudizio di separazione – soggetto al rito speciale - e quella avente ad oggetto la condanna al pagamento di somme o risarcimento del danno – soggette al rito ordinario - trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Tale consolidato orientamento di legittimità deve ritenersi valido anche a seguito della riforma in quanto il richiamo alle “domande connesse” contenuto nell'art. 473bis.49 c.p.c. deve essere interpretato come riferito esclusivamente alle domande aventi ad oggetto le statuizioni inerenti ai figli e all'assegno a favore del coniuge economicamente più debole.
La disposizione citata disciplina infatti la possibilità di proporre contemporaneamente la domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso al fine di velocizzare i tempi necessari per giungere al divorzio. È evidente, quindi, che ove la norma venisse interpretare nel senso di ampliare l'oggetto del giudizio a questioni ulteriori verrebbe frustrata la ratio ispiratrice della riforma. Le domande resitutorie e risarcitorie o di divisione della comunione tra coniugi richiedono, come noto, un'attività istruttoria complessa e articolata, incompatibile con l'esigenza di speditezza della definizione delle controversie concernenti la famiglia disgregata.
6. Sul regime di affido, collocamento e visite dei minori.
6.1. Preliminarmente, l'istanza di parte ricorrente volta alla rinnovazione della CTU non è meritevole di accoglimento essendo stata formulata tardivamente per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni. Come è noto, l'eccezione di nullità della CTU deve essere formalmente proposta, a norma dell'art. 157 co. 2 c.p.c. nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell'atto viziato anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell'art. 195 co. 3 c.p.c. (ex plurimis Cass. ord. n. 31744/2023).
In ogni caso, il Collegio ritiene che il consulente tecnico d'ufficio abbia vagliato, con i dovuti approfondimenti e con adeguata motivazione, adottando una metodologia idonea, i profili tecnici della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, alle quali ha replicato con puntuale attenzione.
6.2. Quanto al regime di affido, giova ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
trattasi di regime che il legislatore mostra chiaramente di privilegiare, disponendo l'art. 337 ter co. 1 c.c. che il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Conseguentemente, l'affido esclusivo o l'affido all'ente costituiscono una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno o di entrambi genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o di un sostanziale disinteresse per il minore.
È quindi necessario un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare la prole, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno genitore in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alle capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.
Ciò premesso, alla luce della relazione peritale e dell'audizione dei minori e il Collegio Per_1 Per_2 dispone degli elementi sufficienti per decidere la controversia.
pagina 14 di 20 All'esito dell'istruttoria, si ritiene di dover confermare l'affido all'ente dei minori in quanto la conflittualità esistente tra i genitori è di intensità tale da pregiudicare l'esercizio equilibrato della responsabilità genitoriale. In particolare, la limitazione della responsabilità genitoriale si giustifica in ragione della disfunzionalità della coppia che ha influito sul benessere dei minori, compromettendone la serenità e rappresentando un serio rischio evolutivo.
Nello specifico, il consulente d'ufficio ha rilevato criticità nelle competenze genitoriali di entrambi i genitori.
Quanto alla “funzione affettiva”, al momento corrisposta solo dal sig. in maniera sufficientemente CP_1 adeguata, il consulente d'ufficio ha evidenziato che “si scorgono note di inconsapevolezza rispetto ai condizionamenti impliciti che la propria opinione sulla ex-moglie ha nella percezione del materno sui minori. … Per CP_ quanto formalmente il SI. abbia mostrato consapevolezza dell'impatto della conflittualità sull'affettività dei minori nei confronti della madre rimane ad oggi la tendenza inconsapevole ad incorrere in agiti svalutanti ancora poco presidiati. Dall'altra parte la SI.ra ha mostrato delle significative limitazioni nel presidiare gli effetti del proprio stato d'animo Pt_1 sul vissuto affettivo dei figli;
in proposito, la perizianda, nonostante la difficoltà della situazione, non ha saputo mantenere la calma e la compostezza rispondendo con rabbia e aggravando ulteriormente la situazione” (p. 50 – 51).
Il consulente d'ufficio ha riscontrato in entrambi i genitori un'inadeguatezza nella “funzione regolativa”, ovvero nella capacità di fornire ai figli gli strumenti per riuscire a contenere e regolare gli stati d'animo; in particolare, “La madre, come già anticipato sopra, ha mostrato delle limitazioni specifiche nel saper organizzare uno stato di calma nei minori per l'eccessivo ricorso alla coercizione che, con eccessiva facilità, è stata utilizzata nel tentativo di CP_ recuperare la propria autorità. Rispetto a tale istanza delle competenze genitoriali il SI. non ha saputo limitare le ricadute del proprio stato d'animo sul vissuto dei figli facilitandone i conseguenti patti di lealtà. La mala gestio della vicenda separativa e della conflittualità tra gli ex-coniugi ha dato corso a conseguenze esiziali che superano la capacità di ciascuno dei genitori di fornire un sistema regolativo e protettivo per i figli impedendo qualsiasi forma di dialogo che non sia caratterizzato da accuse, rivalse e svalutazioni.” (p. 52).
Quanto alla “funzione significante”, relativa alla capacità di dare significato alle emozioni, agli avvenimenti e ai comportamenti dei bambini, il consulente d'ufficio ha riscontrato un adeguato funzionamento limitatamente alle richieste semplici;
quanto, invece, alla gestione della tematica attinente alla separazione, entrambi i genitori hanno manifestano difficoltà che si sono concretizzate nell'incapacità di comunicare in modo adeguato la propria scelta. In particolare, il consulente d'ufficio ha riferito di aver osservato “un funzionamento difensivo declinato in un romanzo di decolpevolizzazione che ciascuno avrebbe provato ad offrire ai figli per emanciparsi dalle responsabilità personali. L'avere attribuito reciprocamente le responsabilità all'altro in presenza dei figli è da ritenersi improprio poiché miope rispetto alla realistica percezione delle capacità di significazione di cui sono dotati i minori. … la triangolazione avvenuta è da ritenersi inadatta per l'igiene mentale dei minori poiché, per età e livello di discernimento, non hanno ancora un esercizio del dubbio sufficientemente capace di un giudizio valido. Il rischio prodromico di tale condizione è quello di adultizzazione del rapporto con i genitori poiché le valutazioni genitoriali rese hanno avuto l'effetto di allontanare la madre rendendola il parafulmine di tutta l'aggressività in circolo nel sistema familiare” (p. 52).
Anche la “funzione normativa” appare mal funzionante “L'alta conflittualità ha indotto la SI.ra ad un Pt_1 atteggiamento normativo eccessivamente severo e disattento del proprium della manifestazione emotiva dei … Il CP_ SI. in presenza dei minori, non ha saputo arginare la propria rabbia nei confronti dell'altro genitore lasciando passare ai figli un senso di liceità improprio circa lo stile di relazione che possono avere nei confronti della madre.” (p. 53).
Infine, in entrami i genitori risulta frantumata la capacità di legittimare l'altro agli occhi dei figli (p. 553).
Ebbene, in tale contesto familiare, l'affido all'ente risulta la soluzione maggiormente tutelante per il benessere dei minori in prospettiva di un loro sereno sviluppo in ragione delle debolezze manifestate dalla sig.ra e dal sig. nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Pt_1 CP_1
In particolare, nella relazione peritale viene evidenziato come i genitori, assorbiti dalle loro dinamiche relazionali, non siano riusciti a mostrare consapevolezza degli effetti del conflitto sul benessere dei minori;
entrambi hanno strumentalizzato i comportamenti e i disagi manifestati dai minori per screditare le capacità genitoriali dell'altro, portando a sviluppare in capo ai figli “un disagio psichico significativo per le dinamiche ablative insite negli impliciti patti di lealtà creatisi … La mala gestio della vicenda pagina 15 di 20 separativa e della conflittualità tra gli ex-coniugi ha dato corso a conseguenze esiziali che superano la capacità di ciascuno dei genitori di fornire un sistema regolativo e protettivo per i figli impedendo qualsiasi forma di dialogo che non sia caratterizzato da accuse, rivalse e svalutazioni.” (p. 55).
Inoltre, la domanda di affido esclusivo formulata dal sig. non può essere accolta in quanto la CP_1 capacità genitoriale dello stesso deve ritenersi parzialmente messa in ragione del coinvolgimento nel conflitto. In particolare, il Collegio ritiene di dover esprimere una prognosi negativa quanto alla capacità del sig. di garantire l'accesso alla figura materna e di tutelarne l'immagine agli occhi dei CP_1 figli. A tale proposito, si richiamano le osservazioni del consulente d'ufficio il quale ha rimarcato come
“l'adempimento alle prescrizioni dei Servizi, circa gli incontri dei minori con la madre, corrisponde ad una adesione solo formale alle indicazioni che rimane priva di una facilitazione dal punto di vista dell'accesso emotivo alla genitrice. Il pensiero immaturo e semplicistico, emerso anche dalla valutazione testistica, è da considerarsi l'elemento che ha facilitato l'incapacità del periziando di sapere arginare, anche in presenza dei minori, la propria rabbia nei confronti della ex-moglie lasciando passare ai figli un senso improprio di liceità circa lo stile di relazione che possono tenere nei confronti della CP_ madre. Siffatto atteggiamento del SI. non favorisce l'entrata in relazione con l'altro genitore impedendo, implicitamente, ai minori, di dare spazio a dre” (p. 56).
Un quadro di siffatte carenze impone al Collegio, in adesione alle richieste della curatrice speciale, di mantenere l'affido dei minori in capo all'Ente, il quale assumerà quindi le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza. L'affidamento dovrà durare fino a quando i genitori avranno assunto adeguate competenze attraverso i percorsi che verranno attivati e potranno essere in grado di rappresentate un effettivo sostegno per i minori. Si stima che tale percorso possa essere contenuto in due anni, come da Legge n. 184/1983 art. 5 bis, applicabile in via analogica, alla presente decisione.
6.3. L'ente affidatario dovrà mantenere il collocamento dei minori presso il padre, al quale viene assegnata la casa familiare.
Il Collegio condivide le preoccupazioni manifestate dal consulente d'ufficio quanto alle conseguenze negative che il collocamento etero-familiare, proposto dalla madre, potrebbe avere sui minori: “da un punto di vista pratico ciò creerebbe un nuovo tipo di danno ai minori e non avrebbe reali effetti trasformativi. La madre verrebbe vissuta come la responsabile della misura ed il padre verrebbe indicato come colui incapace di averli salvati da tale tipo d'affido.” (p. 63).
Parimenti, si ritiene che il collocamento presso la madre, suggerito dalla consulente della sig.ra Pt_1 non è conforme all'interesse dei minori;
a tale proposito, il consulente d'ufficio rileva che “Oggi allora un'inversione del collocamento potrebbe essere fonte di ulteriore instabilità emotiva e stress, i bambini potrebbero provare ansia, confusione e paura di fronte a un cambiamento così significativo nella loro routine e nel loro ambiente familiare. Ciò potrebbe declinarsi in difficoltà relazionali danneggiando anche le relazioni tra i figli e il genitore con cui hanno vissuto fino a questo momento, creando sentimenti di risentimento, rabbia e colpa” (p. 63).
6.4. Si auspica che entrambi i genitori manifestino la propria disponibilità ad intraprendere i percorsi di supporto alla genitorialità che verranno attivati dai Servizi sociali.
Inoltre, in ragione dei segnali di sofferenza e di oppressione per la situazione familiare manifestata dai minori, si ritiene opportuna la prosecuzione degli interventi di supporto psicologico per il nucleo familiare e, in particolare, per i minori.
L'alto livello di conflittualità e le difficoltà di comunicazione presenti tra i coniugi consigliano l'apertura della vigilanza ex art. 337 c.c.. I Servizi sociali dovranno quindi relazionare al Giudice tutelare con cadenza semestrale.
6.5. In ragione del permanere del netto rifiuto di e di di incontrare la madre, la Per_1 Per_2 regolamentazione delle visite materne viene demandata all'Ente affidatario il quale, tramite i Servizi sociali, è tenuto a stabilire modalità e tempistiche degli incontri, al fine di garantire la regolare e serena ripresa dei rapporti tra i figli e la sig.ra prevedendo – se del caso – regolamentazioni differenziate Pt_1 a seconda delle esigenze manifestate da ri.
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7. Sul contributo per il mantenimento dei figli.
Il dovere di mantenimento - come espressione del più generale dovere di cura - tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. sent. n. 17089/2013). Tale principio trova conferma nell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso in esame, il sig. chiede che la sig.ra contribuisca al mantenimento dei figli nella CP_1 Pt_1 misura € 650,00 mensili ( 0 mensili per ciasc io), di contro, la sig.ra chiede di poter Pt_1 contribuire mediante versamento di complessivi € 250,00 mensili (€ 125,00 mensili per ciascun figlio).
La sig.ra è assunta con un contratto a tempo indeterminato e dalle dichiarazioni fiscali in atti Pt_1 risulta un o pari a € 18.693,96 nel 2020, a € 18.986,73 nel 2021, € 22.229,73 nel 2022 e € 28.565,94 nel 2023. La ricorrente non ha prodotto documentazione aggiornata né copia degli estratti conto, sicché deve presumersi che la situazione reddituale della parte sia rimasta invariata in quanto svolge attività lavorativa come dipendente.
La sig.ra in data 24.12.2024 ha partorito una bambina, nata dalla relazione sentimentale con il suo Pt_1 attuale compagno.
La resistente sostiene un canone mensile pari a € 420,00 per l'abitazione in cui vive attualmente.
In assenza di evidenze contrarie, è possibile presumere che le spese di mantenimento della figlia appena nata e i costi dell'abitazione siano condivise con il compagno.
Il sig. ha dichiarato di svolgere l'attività di artigiano e di percepire uno stipendio mensile di circa € CP_1 1.400, 00,00. Dalle dichiarazioni fiscali prodotte dal sig. emerge che ha percepito un reddito CP_1 loro pari a € 17.275,00 nel 2020, pari a € 7.880,00 nel 2021 e pari a € 23.935,00 nel 2022. Il resistente non ha prodotto documentazione aggiornata né copia degli estratti conto, sicché non è possibile verificare l'attuale situazione reddituale del sig. il quale svolge attività lavorativa come libero CP_1 professionista.
Entrambi le parti contribuiscono poi al pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale assegnata al sig. Dalla documentazione in atti, risulta un debito residuo di € 129.131.75 al 31.12.2023, con CP_1 scadenza ad agosto 2041 e rate di importo variabile tra € 854,00 e 903,00 circa mensili.
Ciò premesso, tenuto conto delle sopravvenienze insorte dall'adozione dei provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., il contributo al mantenimento dovuto dalla sig.ra dev'essere rimodulato in Pt_1 ragione dei maggiori oneri economici che la stessa dovrà sostenere a seguito della nascita della nuova figlia. Pertanto, il Collegio ritiene equo fissare in € 300,00 mensili (€ 150,00 mensili per ciascun figlio) il contributo al mantenimento dovuto dalla sig.ra con decorrenza dal mese di gennaio 2025 Pt_1 compreso.
Ciascun genitore dovrà poi contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo della Corte di Appello di Milano.
Quanto all'assegno unico, tenuto conto del collocamento presso il padre e della circostanza che i figli al momento non vedono mai la madre, si ritiene equo che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dal sig. (Cass. ord. n. 4672/2025). CP_1
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8. Sulle spese di lite.
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della condotta processuale delle parti, le quali hanno contribuito ad appesantire il giudizio mediante il deposito di numerose memorie non autorizzate.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico solidale delle parti nella misura del 50% ciascuno.
La nomina della curatrice speciale dei minori si è resa necessaria in quanto entrambi i genitori sono apparsi inadeguati a rappresentare gli interessi dei minori (art. 473bis.8 co. 2 c.p.c.) in ragione dell'alta conflittualità esistente;
pertanto, i compensi della curatrice speciale, liquidati in dispositivo, vengono poste definitivamente a carico solidale delle parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in data 30.09.2006 in San Colombano al Lambro (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di San Colombano al Lambro al n. 4, parte I, anno 2006);
2. nata il [...], e nato il [...], al Comune di San Persona_9 Persona_2 ro per un periodo di t. 333 c.c. e art. 5 bis L. n. 184/1982; almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente affidatario segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affido condiviso dei medesimi ad entrambi i genitori;
3. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione e educazione, residenza abituale, pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
4. Dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso il padre anche ai fini della residenza anagrafica;
5. Assegna la casa familiare al sig. l quale continuerà a viverci unitamente ai figli;
CP_1
6. Dispone che l'Ente affidatario provveda a regolamentare le visite materne al fine di garantire la regolare e serena ripresa dei rapporti tra i figli e la sig.ra prevedendo – se del caso – Pt_1 regolamentazioni differenziate a seconda delle esigenze manifestate dai minori;
7. Incarica l'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi sociali e i Servizi specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare gli interventi di supporto socioeducativo anche domiciliari e di proseguire nei percorsi di supporto psicologico per i minori, per il tempo ritenuto necessario;
8. Incarica l'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi sociali e i Servizi specialistici della ASST, di attivare interventi di supporto alla genitorialità ove i genitori manifestino la loro adesione;
9. Incarica l'Ente affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare, trasmettendo al Giudice tutelare relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti dei minori con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e dei minori, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla presso il tribunale per i Minorenni situazioni di grave Parte_4 pregiudizio pe
10. Prescrive ai genitori di attenersi alle statuizioni del presente provvedimento e a prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici della ATS avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
pagina 18 di 20 11. Pone a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli Pt_1 mediante versamento di un assegno mensile complessivo di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2025 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT) e da corrispondersi alla madre in via anticipata entro il 5 di ogni mese;
12. Dispone che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dal sig. CP_1
13. Pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
14. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
15. Pone definitivamente a carico solidale di entrambe le parti nella misura ciascuno del 50% le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto;
pagina 19 di 20 16. Pone definitivamente a carico solidale di entrambe le parti nella misura ciascuno del 50% gli onorari dovuti alla curatrice speciale avv. Stella De Angeli che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
17. Manda al Cancelliere di trasmettere copia del presente decreto al Giudice tutelare per l'apertura della vigilanza ex art. 337 c.c.;
18. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Colombano al Lambro, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 28 aprile 2025
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
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