TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 1 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 157/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento (L.18/1980) “e vertente
T R A
, c.f. , rappresentata e difesa, giusto mandato a margine Parte_1 C.F._1 del ricorso per Atp, dall'Avv. Carmine De Rosa del Foro di Salerno, ed elettivamente domiciliata in
Acerno alla Via Roma, 93 presso lo studio del predetto difensore
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
1 Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 11 gennaio 2025 premesso: che aveva promosso un Parte_1 ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento (L.18/1980); che il giudice assegnava al consulente tecnico dott. l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni Persona_1
sanitare per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, la esprimeva il proprio motivato dissenso ex art. 445, bis co.4 c.p.c. ; tanto premesso Pt_1
adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, anche alla luce di un aggravamento della sua situazione sanitaria, dichiarasse che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento (L.18/1980) sin dalla data della domanda amministrativa. Chiedeva infine di condannare, altresì, l' , in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese ed onorario del CP_1
difensore, con attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle CP_2
argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti;
in subordine indicava dei consulenti di parte qualora il giudice del lavoro si fosse determinato per disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***********
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Lamenta il ricorrente che il CTU nominato in prime cure ha negato il beneficio richiesto pur in presenza di un grave quadro patologico capace di determinare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento totale delle pretese spiegate ed il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento .
Il ricorrente ha censurato il giudizio del c.t.u. assumendo che questi avrebbe valutato in modo riduttivo le patologie diagnosticate.
Questo giudicante , tuttavia , ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del periziando, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto della incidenza concreta delle patologie
2 Le critiche della ricorrente alla c.t.u. non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti, né da questa emerge un aggravamento .Né risulta prodotta nell'attuale giudizio nuova documentazione idonea a mutare il quadro esaminato dal primo Consulente ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni .
Il CTU, a conclusione delle accurate indagini effettuate durante il procedimento per Atp, e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Agli atti risulta che la perizianda è in trattamento cronico con uno schema farmacologico protocollare avanzato, dopo aver ricevuto per la seconda volta un trapianto di cellule staminali autologhe, grazie al quale ha conseguito la stabilizzazione clinica in sostanziali buone condizioni generali. Infatti, le microlesioni litiche a carico del bacino risultano stabili, non vi sono cedimenti vertebrali, non vi sono localizzazioni ad altri organi o apparati, tranne una artropatia uratica probabilmente determinata dalla patologia neoplastica. La Paziente non presenta inoltre effetti collaterali significativi della terapia instaurata in assenza di significative anemia, piastrinopenia, immunodepressione e alterazione della viscosità ematica. In conclusione, nonostante per questa patologia non esistano ancora trattamenti che conducano alla completa guarigione, essendo ancora una patologia caratterizzata da una prognosi negativa, nel caso che ci interessa vi è stata una buona risposta clinica con una lunga stabilizzazione e cronicità della malattia ed una previsione di auspicabile lunga sopravvivenza. La patologia neoplastica e gli effetti collaterali della chemioterapia hanno determinato sicuramente una grave ipostenia e difficoltà motorie che si riflettono soprattutto nella deambulazione che può realizzarsi solo con l'utilizzo di un deambulatore e determinano una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa;
ma nella perizianda non sussiste la necessità dell'aiuto di terzi per la deambulazione o la necessità di cure e assistenza continuative per l'espletamento delle attività quotidiane della vita. Non sussistono quindi i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.”.
A tal punto occorre precisare che l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognano di assistenza continua. In virtù di quanto detto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due, e precisamente:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Alla stregua delle conclusioni peritali che vanno accettate in pieno, il ricorso va rigettato.
3 Ragioni di equità inducono ad una integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
così provvede:
1)rigetta la domanda riguardante gli accertamenti sanitari relativi alla indennità di accompagnamento;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio;
Salerno,1 aprile 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio
4