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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2024, n. 27449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27449 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI IS IK nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 27449 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 08/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti del 23.4.2021 con cui ST RI AN è stato condannato per il reato di furto aggravato dall'aver commesso il fatto su cose presenti in uno stabilimento pubblico (una casa di riposo del comune di Asti). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo tre motivi distinti. 2.1. Un primo motivo denuncia vizio di carenza di motivazione e violazione di legge, per non avere il giudice d'appello risposto alla richiesta di rinvio formulata dall'imputato in vista dell'udienza del 3.7.2023, in cui si è poi assunta la decisione, motivata dalla necessità di acquisire una sentenza da produrre come base per definire il processo mediante concordato, previo riconoscimento della continuazione tra il reato in esame e i fatti oggetto della condanna cui detta sentenza si riferiva. L'istanza era tempestiva e adeguatamente argomentata, dandosi atto anche che era stato già raggiunto un accordo informale con il Sostituto Procuratore Generale. Nessuna risposta è stata fornita in sentenza dal giudice di secondo grado. 2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce mancanza e manifesta illogicità della pronuncia impugnata, che non ha dato adeguata risposta e considerazione ai dubbi difensivi sulla attendibilità della ricognizione personale effettuata da un testimone oculare del reato, vista la sua esitazione e i suoi dubbi nel corso del riconoscimento. 2.3. Il terzo argomento di censura denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 69 e 624-625 cod. pen. Il giudice di primo grado ha determinato la pena, partendo da una base di due anni di reclusione, definita come minimo edittale e su questa operando la riduzione per le concesse circostanze attenuanti generiche;
ciò proverebbe il suo errore nel calcolare tale beneficio sulla pena prevista dall'art. 625 cod. pen., senza operare il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata, così da poter applicare il range edittale stabilito dall'art. 624 cod. pen., significativamente inferiore. 3. Il Sostituto PG Passafiume ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 3.1. La difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali ribadisce le ragioni di ricorso, evidenziando ulteriori aspetti delle sue prospettazioni;
in particolare il fatto che, nel primo motivo di ricorso, si rappresenti un vizio formale di mancata risposta, mentre il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, sembra aver letto direttamente il merito dell'istanza, qualificandone il suo contenuto come una causa non di legittimo impedimento. r 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di censura è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. L'istanza di rinvio di cui si lamenta il mancato accoglimento e, prima ancora, il mancato esame, non ha ad oggetto un legittimo impedimento catalogabile nel novero dei casi previsti dall'art. 420-ter cod. proc. pen. di assenza giustificata dall'udienza, bensì si pone su di un piano analogo a quello di una qualsiasi richiesta di rinvio definibilie "di cortesia", chiesto al giudice per ragioni che esulano da quelle previste dalla legge come eventualmente da accogliersi necessariamente, in presenza dei presupposti di fatto (caso fortuito o forza maggiore, malattia dell'imputato o del difensore;
concomitante impegno professionale del difensore). Tali ragioni sono liberamente valutabili dal giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, e possono essere disattese, anche implicitamente, quando non sia depositata, come nel caso di specie, documentazione utile ad attestare quanto asserito nella stessa istanza. Ebbene, il ricorrente, all'epoca appellante, non ha depositato ai giudici di secondo grado alcuna richiesta di concordato in qualche modo formalizzata con il pubblico ministero, ma ha solo genericamente indicato nel ricorso di aver avuto un preaccordo informale in tal senso, subordinato all'acquisizione di una condanna già passata in giudicato nei suoi confronti, di cui non si conosce l'effettiva esistenza neppure come prospettazione nell'odierno ricorso. Da qui, l'evidente genericità dell'impugnazione in sede di legittimità. 2.1. Inoltre, l'udienza si è svolta cartolarmente, come ha ammesso lo stesso difensore, che ha evidenziato di aver depositato, a mezzo pec, le proprie conclusioni scritte, sebbene precedute dall'istanza di rinvio, sicchè neppure può ritrovarsi nell'istanza di rinvio alcuna richiesta implicita di trattazione orale, che pure il Collegio riterrebbe estranea al sistema processuale (cfr. Sez. 5, n. 37711 del 23/5/2023, Bernardoni, Rv. 285170; contra Sez. 4, n. 1414 del 15/12/2022, dep. 2023, Cairo, Rv. 284087). 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità. Il riconoscimento dell'imputato è avvenuto senza incertezze, secondo quanto emerge dalla sentenza d'appello, da parte del teste Lomonaco, il portiere della Casa di riposo "Città di Asti", teatro del furto di materiali accantonati per lo smaltimento, dopo alcuni lavori di ristrutturazione. Il testimone ha avuto modo di intrattenersi per un tempo consistente con l'imputato, introdottosi nella Casa di riposo fingendo di essere un dipendente della ditta incaricata dello smaltimento dei materiali, proprio perché, insospettitosi, aveva svolto verifiche 3 sulla sua identità. Inoltre, ha reso una descrizione dell'autore della condotta immediatamente dopo il furto, del tutto corrispondente alle sembianze dell'imputato, il quale, peraltro, risulta accertato che si è introdotto sul posto con un furgone a lui intestato. Si tratta di un quadro di prova affidabile, rispetto al quale il ricorso propone argomenti in parte rivalutativi delle prove, in altra parte superficiali e che non tengono conto del complessivo quadro di elementi a carico del ricorrente. 4. Il terzo motivo di censura è inammissibile perché genericamente formulato ed inedito. Con l'appello, il ricorrente aveva censurato il trattamento sanzionatorio sotto il profilo della mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità del lucro o del danno (art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.) e della complessiva sproporzione per eccesso della dosimetria sanzionatoria, visto il bilanciamento prevalente delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate della recidiva specifica infraquinquennale e dell'aver commesso il fatto su cose presenti in uno stabilimento pubblico. Non si era proposta, invece, alcuna censura riferita alle specifiche modalità di calcolo del trattamento sanzionatorio con riguardo alla sua determinazione finale, né si era denunciato, come fa oggi il ricorso, che il giudice avesse "dimenticato" di operare la riduzione per le attenuanti sull'editto sanzionatorio dell'art. 624 cod. pen.; da qui, l'inedita formulazione della ragione di ricorso. Ad ogni modo, vi è da aggiungere che il ricorso non si confronta con le motivazioni del provvedimento impugnato che, nel complesso della motivazione, al netto del riferimento equivocabile alla pena prevista dall'art. 625 cod. pen., ha sottolineato la particolare insidiosità della condotta e il valore non irrisorio dei beni sottratti, ritenendo conclusivamente la pena adeguata, anche e soprattutto per la valtuazione negativa della personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali anche per reati della stessa indole. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere complessivamente rigettato;
al rigetto segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 8 marzo 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 27449 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 08/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti del 23.4.2021 con cui ST RI AN è stato condannato per il reato di furto aggravato dall'aver commesso il fatto su cose presenti in uno stabilimento pubblico (una casa di riposo del comune di Asti). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo tre motivi distinti. 2.1. Un primo motivo denuncia vizio di carenza di motivazione e violazione di legge, per non avere il giudice d'appello risposto alla richiesta di rinvio formulata dall'imputato in vista dell'udienza del 3.7.2023, in cui si è poi assunta la decisione, motivata dalla necessità di acquisire una sentenza da produrre come base per definire il processo mediante concordato, previo riconoscimento della continuazione tra il reato in esame e i fatti oggetto della condanna cui detta sentenza si riferiva. L'istanza era tempestiva e adeguatamente argomentata, dandosi atto anche che era stato già raggiunto un accordo informale con il Sostituto Procuratore Generale. Nessuna risposta è stata fornita in sentenza dal giudice di secondo grado. 2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce mancanza e manifesta illogicità della pronuncia impugnata, che non ha dato adeguata risposta e considerazione ai dubbi difensivi sulla attendibilità della ricognizione personale effettuata da un testimone oculare del reato, vista la sua esitazione e i suoi dubbi nel corso del riconoscimento. 2.3. Il terzo argomento di censura denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 69 e 624-625 cod. pen. Il giudice di primo grado ha determinato la pena, partendo da una base di due anni di reclusione, definita come minimo edittale e su questa operando la riduzione per le concesse circostanze attenuanti generiche;
ciò proverebbe il suo errore nel calcolare tale beneficio sulla pena prevista dall'art. 625 cod. pen., senza operare il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata, così da poter applicare il range edittale stabilito dall'art. 624 cod. pen., significativamente inferiore. 3. Il Sostituto PG Passafiume ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 3.1. La difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali ribadisce le ragioni di ricorso, evidenziando ulteriori aspetti delle sue prospettazioni;
in particolare il fatto che, nel primo motivo di ricorso, si rappresenti un vizio formale di mancata risposta, mentre il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, sembra aver letto direttamente il merito dell'istanza, qualificandone il suo contenuto come una causa non di legittimo impedimento. r 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di censura è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. L'istanza di rinvio di cui si lamenta il mancato accoglimento e, prima ancora, il mancato esame, non ha ad oggetto un legittimo impedimento catalogabile nel novero dei casi previsti dall'art. 420-ter cod. proc. pen. di assenza giustificata dall'udienza, bensì si pone su di un piano analogo a quello di una qualsiasi richiesta di rinvio definibilie "di cortesia", chiesto al giudice per ragioni che esulano da quelle previste dalla legge come eventualmente da accogliersi necessariamente, in presenza dei presupposti di fatto (caso fortuito o forza maggiore, malattia dell'imputato o del difensore;
concomitante impegno professionale del difensore). Tali ragioni sono liberamente valutabili dal giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, e possono essere disattese, anche implicitamente, quando non sia depositata, come nel caso di specie, documentazione utile ad attestare quanto asserito nella stessa istanza. Ebbene, il ricorrente, all'epoca appellante, non ha depositato ai giudici di secondo grado alcuna richiesta di concordato in qualche modo formalizzata con il pubblico ministero, ma ha solo genericamente indicato nel ricorso di aver avuto un preaccordo informale in tal senso, subordinato all'acquisizione di una condanna già passata in giudicato nei suoi confronti, di cui non si conosce l'effettiva esistenza neppure come prospettazione nell'odierno ricorso. Da qui, l'evidente genericità dell'impugnazione in sede di legittimità. 2.1. Inoltre, l'udienza si è svolta cartolarmente, come ha ammesso lo stesso difensore, che ha evidenziato di aver depositato, a mezzo pec, le proprie conclusioni scritte, sebbene precedute dall'istanza di rinvio, sicchè neppure può ritrovarsi nell'istanza di rinvio alcuna richiesta implicita di trattazione orale, che pure il Collegio riterrebbe estranea al sistema processuale (cfr. Sez. 5, n. 37711 del 23/5/2023, Bernardoni, Rv. 285170; contra Sez. 4, n. 1414 del 15/12/2022, dep. 2023, Cairo, Rv. 284087). 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità. Il riconoscimento dell'imputato è avvenuto senza incertezze, secondo quanto emerge dalla sentenza d'appello, da parte del teste Lomonaco, il portiere della Casa di riposo "Città di Asti", teatro del furto di materiali accantonati per lo smaltimento, dopo alcuni lavori di ristrutturazione. Il testimone ha avuto modo di intrattenersi per un tempo consistente con l'imputato, introdottosi nella Casa di riposo fingendo di essere un dipendente della ditta incaricata dello smaltimento dei materiali, proprio perché, insospettitosi, aveva svolto verifiche 3 sulla sua identità. Inoltre, ha reso una descrizione dell'autore della condotta immediatamente dopo il furto, del tutto corrispondente alle sembianze dell'imputato, il quale, peraltro, risulta accertato che si è introdotto sul posto con un furgone a lui intestato. Si tratta di un quadro di prova affidabile, rispetto al quale il ricorso propone argomenti in parte rivalutativi delle prove, in altra parte superficiali e che non tengono conto del complessivo quadro di elementi a carico del ricorrente. 4. Il terzo motivo di censura è inammissibile perché genericamente formulato ed inedito. Con l'appello, il ricorrente aveva censurato il trattamento sanzionatorio sotto il profilo della mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità del lucro o del danno (art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.) e della complessiva sproporzione per eccesso della dosimetria sanzionatoria, visto il bilanciamento prevalente delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate della recidiva specifica infraquinquennale e dell'aver commesso il fatto su cose presenti in uno stabilimento pubblico. Non si era proposta, invece, alcuna censura riferita alle specifiche modalità di calcolo del trattamento sanzionatorio con riguardo alla sua determinazione finale, né si era denunciato, come fa oggi il ricorso, che il giudice avesse "dimenticato" di operare la riduzione per le attenuanti sull'editto sanzionatorio dell'art. 624 cod. pen.; da qui, l'inedita formulazione della ragione di ricorso. Ad ogni modo, vi è da aggiungere che il ricorso non si confronta con le motivazioni del provvedimento impugnato che, nel complesso della motivazione, al netto del riferimento equivocabile alla pena prevista dall'art. 625 cod. pen., ha sottolineato la particolare insidiosità della condotta e il valore non irrisorio dei beni sottratti, ritenendo conclusivamente la pena adeguata, anche e soprattutto per la valtuazione negativa della personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali anche per reati della stessa indole. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere complessivamente rigettato;
al rigetto segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 8 marzo 2024.