Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12170 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Nicastro Francesca;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...]; Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni della parte ricorrente: come da note scritte depositate in sosti- tuzione dell'udienza del 4/02/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio , premes- Parte_1 so di aver contratto matrimonio a Palermo il 2.08.1999 con CP_2
[...
[...]
[...] Parte_2
28.11.1996, , il 24.03.2001, e , il Persona_1 Parte_3
6.08.2008, ha chiesto a questo Tribunale, essendo venuta meno la comunio- ne materiale e spirituale tra i coniugi, di pronunciare la separazione perso- nale delle parti, disponendo l'affidamento condiviso della LI minore Per_2
ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso l'abitazione
[...] materna, ovvero nella casa coniugale condotta in locazione in Palermo nella
Via Salvo Rosario n. 90, ponendo a carico del resistente la quota pari al 50% del canone di locazione e ogni ulteriore onere per il suddetto immobile.
La ricorrente ha poi invocato il riconoscimento in suo favore di un assegno mensile pari ad 500,00 euro mensili, di cui 200,00 euro per il suo manteni- mento e 300,00 euro a titolo di contributo al mantenimento della minore
, con onere a carico del coniuge di contribuire alle spese straordinarie Pt_3 nella misura del 75%.
2. All'esito dell'audizione della ricorrente all'udienza del 9/04/2024, il
Giudice Delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conci- liazione, stante la mancata costituzione del resistente, con ordinanza del
12/04/2024 adottava, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
“1) autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
2) dispone che la Cancelleria comunichi la presente ordinanza all'Ufficio del- lo Stato Civile del Comune di Palermo, ai sensi dell'art. 2 della legge n.
55/2015 (atto di matrimonio n. 70, parte II, Serie A, anno 1999);
3) dispone che la LI minore della coppia, , nata il Parte_3
6.08.2008, resti affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, la stessa con- tinuerà a vivere con la madre e il padre avrà facoltà di vederla secondo il re- gime di visita indicato nella parte motiva;
4) pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Pt_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 450,00, di cui euro
[...]
200,00 per il mantenimento della moglie ed euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della LI minore della coppia;
5) dichiara la medesima parte tenuta al pagamento del 50% delle spese
- 2 - straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribuna- le con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;”
All'udienza del 4/2/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
3. Tanto premesso, va, preliminarmente, ribadita la dichiarazione di con- tumacia di il quale, sebbene ritualmente evocato in giu- Controparte_1 dizio, non si è costituito nel presente giudizio.
4. Sulla domanda di separazione
Va, poi e nel merito, senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, in quanto gli ele- menti desumibili dagli atti processuali, segnatamente costituiti dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e dal tenore stesso delle allegazioni della ricorrente, oltre che dal disinteresse mostrato da
[...] verso lo svolgimento e l'esito del giudizio, offrono la prova che Parte_4 tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assi- stenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la sepa- razione.
Restano, dunque, da esaminare le ulteriori domande formulate dalla par- te ricorrente.
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va rilevato che dalla coppia sono nate tre figlie: , nata il [...], Parte_2 [...]
nata il [...], oggi entrambe maggiorenni ed autono- Persona_3 me, e nata il [...]. Parte_3
Orbene, in punto di diritto deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal
D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare priorita- riamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbligava il Giudice a considerare l'af- fidamento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo
- 3 - dell'art. 155 c.c., stabiliva che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relegava l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipo- tesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto me- no, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c. definiva, poi, la posizione del minore come «di- ritto» a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Il nuovo art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal
D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, prevede ora che “La responsabilità geni- toriale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida- mento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un Pt_5 vero e proprio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assisten- za morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascenden- ti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condivi- so non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affi- damento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabi- lizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazio- ne della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condi-
- 4 - viso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, con- fusioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori do- vranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confrontan- dosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione co- niugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comu- ne superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Orbene, nel caso di specie, all'udienza di comparizione dei coniugi del
09/04/2004 la ricorrente con riguardo al rapporto padre-LI ha dichiarato
“(…) Dal matrimonio sono nate tre figlie, le prime due sono ormai indipendenti mentre la minore, oggi ha 15 anni e studia al liceo artistico. Parte_3
Mio marito vive dalla madre, ci sentiamo ogni tanto. Non è molto presente nel rapporto con mia LI . Siamo separati da tre anni, il primo anno non Pt_3 vedeva mai le figlie. Sono io che ricordo a mio marito di chiamare le figlie. Il padre provvede al mantenimento versando la somma di euro 450,00 mensili per me e per nostra LI (…)” (si veda verbale di udienza citato). Pt_3
Alla luce di siffatti elementi, avuto riguardo, dunque, alla richiesta della ricorrente e alle dichiarazioni della stessa, nonché all'assenza di ragioni osta- tive va, pertanto, confermato il provvedimento di affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna, in conformità alla situazione di fatto già da tempo con- solidata.
5.1 Nulla va disposto in relazione al regime di frequentazione residuale del padre con la LI (sedicenne, c.d. grande minore), avendo la stessa ormai raggiunto un'età ed un presumibile grado di maturità ed autonomia decisio- nale tale da consentirle di decidere liberamente con quali modalità incontra- re il genitore.
6. Provvedimenti di carattere economico
Venendo all'esame delle richieste di contenuto economico, deve rilevarsi che la ricorrente ha invocato il riconoscimento, a suo favore, di un assegno mensile di euro 500,00 a titolo di concorso al mantenimento proprio e della LI . Pt_3
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mante-
- 5 - nimento conseguenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vi- ta analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non frui- sca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sus- sista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di or- dine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si im- pone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matri- monio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge ri- chiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valu- tazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazio- ne dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile rico- struzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di manteni- mento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma an- che di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economi- ca (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, in-
- 6 - vece, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione per- sonale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e ma- teriale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le ne- cessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla ca- pacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che impli- ca una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cas- sazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto,
- 7 - all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con- creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento- no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ- sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
6.1 Nel caso in esame, all'udienza di comparizione dei coniugi la ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata, di non percepire alcun sussidio statale, di non disporre di redditi propri e di non essere, pertanto, in grado di prov- vedere al proprio mantenimento.
Quanto alla sua condizione personale, ha riferito di vivere in un apparta- mento condotto in locazione per un canone di 400,00 euro mensili e di esse- re aiutata economicamente della sua famiglia d'origine (si veda verb. ud. del
09/04/2024).
Dalla documentazione versata in atti si evince che la stessa ha conseguito nel triennio 2020-2022 redditi lavoro dipendente di importo complessivo pari a circa 1.200,00 euro annui (cfr. certificazione situazione reddituale rilascia- ta dall'Agenzia delle Entrate versata in atti il 7.05.2024)
- 8 - Quanto al resistente, ha riferito che il marito lavora Parte_1 presso il Commissariato Palermo Porta Nuova della Polizia di Stato, come soggetto facente parte del bacino “ex PIP” e provvede al versamento della somma di euro 450,00 mensili per il mantenimento della moglie e della LI
. Pt_3
Nessun dato è stato acquisito in ordine alla situazione reddituale di
[...]
che ha omesso di costituirsi e non ha neppure prodotto in Parte_4 giudizio copia delle dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio, o di certificazione attestante la mancata effettuazione delle medesime (Certifica- zione dell'Agenzia delle Entrate), come disposto con l'ordinanza del Giudice
Delegato del 14/04/2024, ritualmente notificatagli dalla ricorrente.
Orbene, ritiene il Collegio che dagli scarni elementi acquisiti in ordine alle disponibilità economiche e alle capacità reddituali, è emersa la prova di una situazione di sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi, alla lu- ce dello stato di disoccupazione della ricorrente, sicché la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di un assegno a titolo di mantenimento in favo- re della ricorrente va accolta e, per l'effetto, appare equo confermare l'obbligo posto in capo al resistente di versare in favore di la somma Parte_1 di 200,00 mensili.
6.2 Con riguardo, invece, al mantenimento della minore, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate, dello svolgimento di attività lavorativa da parte del delle esigenze di vita della LI della coppia CP_1 in ragione dell'età e della fissazione del domicilio prevalente della medesima presso l'abitazione materna, appare altresì equo confermare la misura del contributo al mantenimento dovuto da in favore della ri- Controparte_1 corrente in euro 250,00 mensili per la LI minore della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale se- condo gli indici ISTAT F.O.I.
Il resistente va obbligato, altresì, a contribuire nella misura del 50% alle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo
Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 lu- glio 2019.
- 9 - 7. Con riferimento, infine, alle ulteriori domande avanzate dalla ricorrente che ha chiesto di porre a carico di la quota del 50% del Controparte_1 canone di locazione per l'immobile adibito a casa coniugale, nonché ogni onere relativo all'immobile, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novella- to dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di pro- porre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, o in quella di divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non lega- te dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cf. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n.
6660).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità delle superiori domande proposte nell'ambito del presente giudizio da . Parte_1
8. Le spese del giudizio
In considerazione dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, nonché della contumacia del resistente, si ravvisano fondati motivi per lasciare a ca- rico della parte ricorrente le spese processuali dalla stessa anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, udito il procuratore di par- te ricorrente, definitivamente pronunciando, nella contumacia di CP_1
così provvede:
[...]
1. pronuncia la separazione tra i coniugi , nata a [...] Parte_1 il 30/06/1980, e da nato a [...] il [...], i Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Palermo il 02/08/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 70, parte II serie A, dell'anno 1999;
2. dispone l'affidamento condiviso della LI della coppia Persona_4
[...]
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[...] ri, nata il [...], ad [...] i genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con regime di visita con il padre determinato secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1 di , la complessiva somma di euro 450,00 mensili, di cui eu- Parte_1 ro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della LI Parte_3 ed euro 200,00 a titolo di mantenimento della ricorrente, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici
ISTAT F.O.I.;
4. dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie da sostenere in favore della LI, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
5. dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalla ricorrente;
6. lascia a carico di le spese del presente giudizio. Parte_1
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 6/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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