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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 67/2025 R.G.
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE
Nella causa iscritta al n. 67/2025 R.G.E.
Il Tribunale in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente rel.
Dott. Maurizio Ferrara Giudice
Dott. Riccardo Sabato Giudice
a scioglimento della riserva che precede;
letto l'art 127 bis c.p.c.; letti gli atti e le note;
nella causa n. 67/2025 R.G. avente ad oggetto: reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione GOP Dott. RUSSILLO emessa in data 09/01/2025; causa pendente tra:
nato a [...] il [...], residente in [...] C.F. Parte_1
rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. Antonio Domenico Ferrante;
C.F._1
PARTE RECLAMANTE
E
nato a [...] il [...] e residente a[...], CP_1
Roccapiedimonte (SA) C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Maria Rosaria Crovacera;
PARTE RECLAMATA ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
L'esame delle questioni seguirà il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n. 21297).
Il reclamo è stato proposto avverso il provvedimento con cui, in data 09/01/2025, il giudice dell'esecuzione mobiliare rge 1035/2024, dott. Russillo, ha rigettato la istanza di sospensione della esecuzione per rilascio avviata da . CP_1
In particolare, la parte tenuta al rilascio aveva proposto opposizione ex art. 615 comma 2 cpc avverso la esecuzione avviata da in forza della sentenza n. 328/2023 emessa in data
28/06/2023 deducendo: 1) violazione del litisconsorzio, per non essere stato notificato il precetto ed il conseguente avviso di rilascio, con riferimento al vano terraneo di mq. 30 circa, posto sulla dx dell'accesso principale all'immobile avente autonomo ingresso dalla
Pagina 1 di 5 strada pubblica ed adibito ad esercizio commerciale di rivendita tabacchi e lotto, anche allo stesso opponente, intestatario del contratto di locazione come la IG.ra . 2)- Pt_2 erronea individuazione del bene condotto in locazione. Sostiene l'opponente che l'atto di preavviso ha ad oggetto l'immobile ubicato in Sapri (Sa) alla Via Verdi, in Catasto al Fol.12 p.lla 6., mentre egli non sarebbe conduttore di detta parte dell'immobile (nella sua interezza), ma di altra porzione differentemente individuata dal punto di vista catastale nella p.lla n.6 sub 5. 3) usucapione del bene immobile oggetto di rilascio. Sostiene l'opponente che il resistente ha intimato il rilascio dell'intero fabbricato individuato in catasto al foglio n.12 particella n. 6 sub 6, ricomprendendovi, oltre alle unità a piano terra anche l'appartamento posto al primo piano ed il vano scale, aventi diversa destinazione urbanistica ed individuazione catastale, per i quali pende giudizio teso ad ottenere il riconoscimento del suo legittimo diritto di usucapione. Chiedeva pertanto la sospensione dell'esecuzione per rilascio.
L'odierno reclamato si opponeva alla istanza di sospensione.
Con il provvedimento reclamato, il giudice dell'esecuzione per rilascio rilevava che, sebbene il contratto di locazione fosse unico, risultavano locate due distinte ed autonome unità, l'una costituita da un vano terraneo di circa mq 30, destinata all'esercizio di rivendita di tabacchi, e l'altra costituita da una costruzione a due piani destinata a ristorante, pizzeria, bar e parte ad abitazione, e che fosse risultato dagli atti che il vano terraneo di circa mq 30, destinato all'esercizio di rivendita di tabacchi, era detenuto dalla IG.ra
, mentre la unità adibita a ristorante, pizzeria, bar e parte ad abitazione era Pt_2 detenuta e gestita dal IG. , per cui il creditore procedente legittimamente aveva Pt_1 dato esecuzione alla sentenza di rilascio notificando a ciascuna parte detentrice dei distinti locali commerciali, sia il precetto di rilascio, con la individuazione e descrizione precisa dell'immobile da rilasciare, e sia il conseguente preavviso;
che non vi fosse incertezza sull'identificazione del bene immobile sottoposto al rilascio;
che sede di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore potesse invocare esclusivamente fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato.
Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo già Parte_1 censurando il provvedimento reclamato perché ritenuto erroneo e reiterando i motivi di doglianza avverso la esecuzione avviata sostenendo che il contratto di locazione che ha originato il giudizio conclusosi con la Sentenza n°328/2023 del Tribunale di Lagonegro facesse riferimento esclusivamente ai locali adibiti a ristorante bar pizzeria, così intendendo che la parte al primo piano, che mai ha avuto destinazione commerciale, venisse esclusa dalla predetta attività, in quanto adibita ad abitazione del Parte_1
. Ribadisce, infine, che “è pendente dinanzi al Tribunale di Lagonegro un giudizio
[...] per l'accertamento dell'acquisto per usucapione dell'immobile oggetto di rilascio, giudizio che potrebbe incidere sulla validità del titolo esecutivo azionato”.
Insisteva, quindi, per la sospensione della esecuzione anche invocando il periculum in mora, determinato dalla circostanza che la restituzione della parte di immobile non potesse essere rilasciata poiché afferente a destinazione totalmente diversa da quella oggetto del titolo esecutivo, nonché unica abitazione del reclamante.
Si costituiva parte reclamata, deducendo innanzitutto la cessata materia del contendere poiché in data 16/12/2024 veniva eseguito lo sfratto degli immobili oggetto di rilascio evidenziando che la circostanza si era già verificata al momento del deposito del reclamo, da cui ne discenderebbe l'inammissibilità; che la sentenza n. 328/2023 dalla quale origina l'esecuzione poi opposta riguardava esclusivamente il locale al piano terra contenente l'esercizio di rivendita Tabacchi gestito dall'unica concessionaria laddove CP_2
Pagina 2 di 5 l'altra parte dell'immobile, che era oggetto di un diverso contratto stipulato con la società Noè a Mare di , è stata oggetto di una diversa sentenza di rilascio n. Parte_1 274/2024 ed è stata anch'essa definitivamente eseguita con verbale di sfratto eseguito del 07/02/2025; che non è stata dimostrata la pendenza di un procedimento volto all'accertamento dell'usucapione dell'immobile oggetto del rilascio.
Chiedeva, in conclusione, il rigetto del reclamo con vittoria di spese di lite.
La causa veniva trattata con le modalità ex art. 127ter cpc, nel termine assegnato solo il reclamato depositava note scritte.
Tanto premesso il reclamo è infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Preliminarmente giova rammentare che al Collegio, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., è completamente devoluta la cognizione della controversia cautelare già esaminata dal primo giudice. Il reclamo è infatti un mezzo di gravame pienamente devolutivo e ad efficacia sostitutiva della pronuncia resa nel primo grado cautelare (Trib.
Torino, 11 maggio 1993, in Giur. it., 1994, I, 2, 695; Trib. Trani, 14 febbraio 1996, in Foro it., 1996, I, 1828; Trib. Catanzaro, 27 maggio 1997, in Giust. Civ., 1998, I, 2653; Trib.
Padova, 13 febbraio 1996, in Giur. it., 1996, I, 2, 460).
Ebbene, in sede di reclamo avverso provvedimenti afferenti istanze di sospensiva, lo scrutinio del Collegio deve estendersi al merito dell'istanza di sospensiva e, in particolare, alla sussistenza dei "gravi motivi" giustificativi della sospensione. Invero il presupposto prescritto dagli articoli 624, comma 1, c.p.c. e dall'art. 615, comma 1, c.p.c. ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione correlata ad una delle opposizioni di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c. è costituito dalla sussistenza di gravi motivi.
La ricorrenza dei gravi motivi costituisce oggetto di valutazione riservata al giudice, il quale deve verificare i fatti allegati dalle parti e i documenti prodotti in sede di giudizio di opposizione onde stabilire, previa sommaria delibazione prognostica circa l'esito della lite (c.d. fumus), la sussistenza della necessità e/o opportunità (allo stato degli atti) di sospendere l'esecuzione avviata. Stante la natura cautelare di tale provvedimento, comunque, dovrà ricorrere anche il requisito del periculum in mora.
In sostanza, il giudice può disporre la sospensione “solo qualora, per un verso, le contestazioni sollevate appaiano fondate e, per altro verso, il diniego del provvedimento richiesto possa arrecare all'opponente un pregiudizio irreversibile o comunque di elevata entità” (cfr. Tribunale S. Maria Capua a Vetere 20.1.2012).
Pertanto, la concessione della tutela sospensiva è subordinata alla compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, i quali incidono in egual misura sulla determinazione finale dell'organo decidente. Nel valutare poi la sussistenza del periculum il giudice deve effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco, i quali rilevano in proporzione diversa in ragione della fase procedimentale in cui la tutela viene invocata. Ciò comporta che non si può prescindere dall'esistenza di un “rischio di un pregiudizio” per il debitore, non potendosi considerarlo in re ipsa nell'esecuzione ed anzi, dovendo verificarsi che esso ecceda il pregiudizio normalmente insito nella sottoposizione ad una procedura esecutiva (cfr. negli stessi termini Trib. Lamezia Terme ord. 14/01/2021).
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata dal reclamato volta alla declaratoria di estinzione del giudizio di reclamo per cessazione della materia del contendere determinata dall'esecuzione dello sfratto sugli immobili oggetto di esecuzione. Ciò in quanto, come anche recentemente affermato dalla Suprema corte, la circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, non comporta
Pagina 3 di 5 necessariamente la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo anche attraverso l'opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Cass. 31085/2023).
Venendo al merito va preliminarmente chiarito che il procedimento esecutivo conclusoli con l'ordinanza reclamata, consegue alla sentenza n. 328/2023 del 28/6/2023, che aveva ordinato il rilascio dell'immobile per la data del 28/9/2023, il locale in oggetto era quello occupato dall'esercizio di rivendita tabacchi e generi di monopolio, di cui è titolare unicamente la . La sentenza del Tribunale di Lagonegro veniva appellata e CP_2 la Corte di Appello rigettava l'istanza di sospensione con condanna dell'appellante ad una ammenda di €. 250,00, motivando sulla carenza di fumus e di periculum, nelle more della definizione del giudizio.
In sede di reclamo non è stata puntualmente riproposta la doglianza relativa violazione di litisconsorzio, per non essere stato notificato il precetto ed il conseguente avviso di rilascio al intestatario del contratto di locazione come la . Ebbene, va Parte_1 Pt_2 dato atto che le nullità relative all'atto di precetto ed alla sua mancata notifica possono essere fatte valere solo dal soggetto leso, con l'opposizione agli atti esecutivi, da proporre entro il termine perentorio di cui all'art. 617 cpc, decorrente dal momento in cui l'opponente abbia avuto contezza del vizio che si intende far valere con l'opposizione stessa. Nel caso che di specie l'atto di precetto veniva notificato insieme al titolo esecutivo all'opponente in data 10/7/2024.
Esaminando quindi il motivo di opposizione coltivato in sede di reclamo, deve confermarsi la valutazione svolta dal giudice dell'esecuzione di assenza di fumus boni iuris idoneo a sorreggere l'invocata sospensione della esecuzione.
Invero, l'atto di precetto, dal quale poi origina la procedura esecutiva he è oggetto del presente giudizio di reclamo, indica compiutamente il bene oggetto di rilascio e cioè l'immobile commerciale sito in Sapri alla Via Verdi 11, in catasto al folio 12, p.lla 6, con riferimento al vano terraneo di mq. 30 circa posto sulla destra dell'accesso principale all'immobile ed avente autonomo ingresso dalla strada pubblica, detenuto dalla intimata per l'esercizio commerciale di rivendita tabacchi e lotto. Il preavviso di rilascio, avverso il quale in questa sede è stata proposta opposizione, non è affetto da vizi formali derivati dall'atto di precetto in quanto l'immobile per il quale è stato intimato preavviso di rilascio è il medesimo per il quale è stato notificato atto di precetto.
Nello specifico è stata raggiunta la prova in atti che l'immobile del quale il chiede Pt_1 l'inammissibilità del rilascio è stato oggetto di un diverso contratto stipulato con la società Noè a (cfr. all. 10 costituzione reclamato), oggetto di una Controparte_3 diversa sentenza di rilascio n. 274/2024 (cfr. All. 8 costituzione reclamato) definitivamente eseguita con verbale di sfratto eseguito del 7/2/2025.
Da tanto se ne desume l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza dell'odierno reclamo, tenuto altresì conto che in difetto di qualsiasi elemento probatorio atto a far ritenere la probabile fondatezza della rivendicazione, la pendenza di un giudizio di accertamento dell'usucapione (comunque allo stato non provata) non legittima automaticamente la sospensione dell'esecuzione. Per ottenere la sospensione della procedura, non è infatti sufficiente una mera dichiarazione dell'opponente del possesso ultraventennale animo domini, in difetto di documentazione – come nella fattispecie in esame - o, comunque, di documentazione idonea a dimostrare il possesso continuo e non interrotto rilevante ai fini dell'usucapione (Trib. Avellino, ordinanza 08.05.2018).
Pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione essendosi il procuratore di parte reclamata dichiaratosi antistatario.
Infine, l'art. 1 comma XVII della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità) ha introdotto, all'interno dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il nuovo comma I- quater, in cui è previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. L'articolo in esame, riferendosi alle «impugnazioni» si applica anche ai reclami: infatti, ai fini del Contributo Unificato, anche il reclamo è considerato strumento di impugnazione. Ne consegue che nell'odierno giudizio deve darsi atto dei presupposti per il recupero del doppio contributo unificato (Cass. SS.UU., sentenza 18 febbraio 2014 n. 3774,) trattandosi di “atto dovuto” (Cass. ordinanza 15 aprile 2014 n. 12936).
P.Q.M.
Visto l'art. 669 terdecies c.p.c., respinge il reclamo;
condanna parte reclamante a rifondere a parte reclamata le spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.800,00, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Avv. Maria Rosaria Crovace, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei reclamanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma
Lagonegro, 11/04/2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA GIULIANA SANTA TROTTA
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.
Pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE
Nella causa iscritta al n. 67/2025 R.G.E.
Il Tribunale in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente rel.
Dott. Maurizio Ferrara Giudice
Dott. Riccardo Sabato Giudice
a scioglimento della riserva che precede;
letto l'art 127 bis c.p.c.; letti gli atti e le note;
nella causa n. 67/2025 R.G. avente ad oggetto: reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione GOP Dott. RUSSILLO emessa in data 09/01/2025; causa pendente tra:
nato a [...] il [...], residente in [...] C.F. Parte_1
rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. Antonio Domenico Ferrante;
C.F._1
PARTE RECLAMANTE
E
nato a [...] il [...] e residente a[...], CP_1
Roccapiedimonte (SA) C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Maria Rosaria Crovacera;
PARTE RECLAMATA ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
L'esame delle questioni seguirà il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n. 21297).
Il reclamo è stato proposto avverso il provvedimento con cui, in data 09/01/2025, il giudice dell'esecuzione mobiliare rge 1035/2024, dott. Russillo, ha rigettato la istanza di sospensione della esecuzione per rilascio avviata da . CP_1
In particolare, la parte tenuta al rilascio aveva proposto opposizione ex art. 615 comma 2 cpc avverso la esecuzione avviata da in forza della sentenza n. 328/2023 emessa in data
28/06/2023 deducendo: 1) violazione del litisconsorzio, per non essere stato notificato il precetto ed il conseguente avviso di rilascio, con riferimento al vano terraneo di mq. 30 circa, posto sulla dx dell'accesso principale all'immobile avente autonomo ingresso dalla
Pagina 1 di 5 strada pubblica ed adibito ad esercizio commerciale di rivendita tabacchi e lotto, anche allo stesso opponente, intestatario del contratto di locazione come la IG.ra . 2)- Pt_2 erronea individuazione del bene condotto in locazione. Sostiene l'opponente che l'atto di preavviso ha ad oggetto l'immobile ubicato in Sapri (Sa) alla Via Verdi, in Catasto al Fol.12 p.lla 6., mentre egli non sarebbe conduttore di detta parte dell'immobile (nella sua interezza), ma di altra porzione differentemente individuata dal punto di vista catastale nella p.lla n.6 sub 5. 3) usucapione del bene immobile oggetto di rilascio. Sostiene l'opponente che il resistente ha intimato il rilascio dell'intero fabbricato individuato in catasto al foglio n.12 particella n. 6 sub 6, ricomprendendovi, oltre alle unità a piano terra anche l'appartamento posto al primo piano ed il vano scale, aventi diversa destinazione urbanistica ed individuazione catastale, per i quali pende giudizio teso ad ottenere il riconoscimento del suo legittimo diritto di usucapione. Chiedeva pertanto la sospensione dell'esecuzione per rilascio.
L'odierno reclamato si opponeva alla istanza di sospensione.
Con il provvedimento reclamato, il giudice dell'esecuzione per rilascio rilevava che, sebbene il contratto di locazione fosse unico, risultavano locate due distinte ed autonome unità, l'una costituita da un vano terraneo di circa mq 30, destinata all'esercizio di rivendita di tabacchi, e l'altra costituita da una costruzione a due piani destinata a ristorante, pizzeria, bar e parte ad abitazione, e che fosse risultato dagli atti che il vano terraneo di circa mq 30, destinato all'esercizio di rivendita di tabacchi, era detenuto dalla IG.ra
, mentre la unità adibita a ristorante, pizzeria, bar e parte ad abitazione era Pt_2 detenuta e gestita dal IG. , per cui il creditore procedente legittimamente aveva Pt_1 dato esecuzione alla sentenza di rilascio notificando a ciascuna parte detentrice dei distinti locali commerciali, sia il precetto di rilascio, con la individuazione e descrizione precisa dell'immobile da rilasciare, e sia il conseguente preavviso;
che non vi fosse incertezza sull'identificazione del bene immobile sottoposto al rilascio;
che sede di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore potesse invocare esclusivamente fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato.
Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo già Parte_1 censurando il provvedimento reclamato perché ritenuto erroneo e reiterando i motivi di doglianza avverso la esecuzione avviata sostenendo che il contratto di locazione che ha originato il giudizio conclusosi con la Sentenza n°328/2023 del Tribunale di Lagonegro facesse riferimento esclusivamente ai locali adibiti a ristorante bar pizzeria, così intendendo che la parte al primo piano, che mai ha avuto destinazione commerciale, venisse esclusa dalla predetta attività, in quanto adibita ad abitazione del Parte_1
. Ribadisce, infine, che “è pendente dinanzi al Tribunale di Lagonegro un giudizio
[...] per l'accertamento dell'acquisto per usucapione dell'immobile oggetto di rilascio, giudizio che potrebbe incidere sulla validità del titolo esecutivo azionato”.
Insisteva, quindi, per la sospensione della esecuzione anche invocando il periculum in mora, determinato dalla circostanza che la restituzione della parte di immobile non potesse essere rilasciata poiché afferente a destinazione totalmente diversa da quella oggetto del titolo esecutivo, nonché unica abitazione del reclamante.
Si costituiva parte reclamata, deducendo innanzitutto la cessata materia del contendere poiché in data 16/12/2024 veniva eseguito lo sfratto degli immobili oggetto di rilascio evidenziando che la circostanza si era già verificata al momento del deposito del reclamo, da cui ne discenderebbe l'inammissibilità; che la sentenza n. 328/2023 dalla quale origina l'esecuzione poi opposta riguardava esclusivamente il locale al piano terra contenente l'esercizio di rivendita Tabacchi gestito dall'unica concessionaria laddove CP_2
Pagina 2 di 5 l'altra parte dell'immobile, che era oggetto di un diverso contratto stipulato con la società Noè a Mare di , è stata oggetto di una diversa sentenza di rilascio n. Parte_1 274/2024 ed è stata anch'essa definitivamente eseguita con verbale di sfratto eseguito del 07/02/2025; che non è stata dimostrata la pendenza di un procedimento volto all'accertamento dell'usucapione dell'immobile oggetto del rilascio.
Chiedeva, in conclusione, il rigetto del reclamo con vittoria di spese di lite.
La causa veniva trattata con le modalità ex art. 127ter cpc, nel termine assegnato solo il reclamato depositava note scritte.
Tanto premesso il reclamo è infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Preliminarmente giova rammentare che al Collegio, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., è completamente devoluta la cognizione della controversia cautelare già esaminata dal primo giudice. Il reclamo è infatti un mezzo di gravame pienamente devolutivo e ad efficacia sostitutiva della pronuncia resa nel primo grado cautelare (Trib.
Torino, 11 maggio 1993, in Giur. it., 1994, I, 2, 695; Trib. Trani, 14 febbraio 1996, in Foro it., 1996, I, 1828; Trib. Catanzaro, 27 maggio 1997, in Giust. Civ., 1998, I, 2653; Trib.
Padova, 13 febbraio 1996, in Giur. it., 1996, I, 2, 460).
Ebbene, in sede di reclamo avverso provvedimenti afferenti istanze di sospensiva, lo scrutinio del Collegio deve estendersi al merito dell'istanza di sospensiva e, in particolare, alla sussistenza dei "gravi motivi" giustificativi della sospensione. Invero il presupposto prescritto dagli articoli 624, comma 1, c.p.c. e dall'art. 615, comma 1, c.p.c. ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione correlata ad una delle opposizioni di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c. è costituito dalla sussistenza di gravi motivi.
La ricorrenza dei gravi motivi costituisce oggetto di valutazione riservata al giudice, il quale deve verificare i fatti allegati dalle parti e i documenti prodotti in sede di giudizio di opposizione onde stabilire, previa sommaria delibazione prognostica circa l'esito della lite (c.d. fumus), la sussistenza della necessità e/o opportunità (allo stato degli atti) di sospendere l'esecuzione avviata. Stante la natura cautelare di tale provvedimento, comunque, dovrà ricorrere anche il requisito del periculum in mora.
In sostanza, il giudice può disporre la sospensione “solo qualora, per un verso, le contestazioni sollevate appaiano fondate e, per altro verso, il diniego del provvedimento richiesto possa arrecare all'opponente un pregiudizio irreversibile o comunque di elevata entità” (cfr. Tribunale S. Maria Capua a Vetere 20.1.2012).
Pertanto, la concessione della tutela sospensiva è subordinata alla compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, i quali incidono in egual misura sulla determinazione finale dell'organo decidente. Nel valutare poi la sussistenza del periculum il giudice deve effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco, i quali rilevano in proporzione diversa in ragione della fase procedimentale in cui la tutela viene invocata. Ciò comporta che non si può prescindere dall'esistenza di un “rischio di un pregiudizio” per il debitore, non potendosi considerarlo in re ipsa nell'esecuzione ed anzi, dovendo verificarsi che esso ecceda il pregiudizio normalmente insito nella sottoposizione ad una procedura esecutiva (cfr. negli stessi termini Trib. Lamezia Terme ord. 14/01/2021).
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata dal reclamato volta alla declaratoria di estinzione del giudizio di reclamo per cessazione della materia del contendere determinata dall'esecuzione dello sfratto sugli immobili oggetto di esecuzione. Ciò in quanto, come anche recentemente affermato dalla Suprema corte, la circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, non comporta
Pagina 3 di 5 necessariamente la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo anche attraverso l'opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Cass. 31085/2023).
Venendo al merito va preliminarmente chiarito che il procedimento esecutivo conclusoli con l'ordinanza reclamata, consegue alla sentenza n. 328/2023 del 28/6/2023, che aveva ordinato il rilascio dell'immobile per la data del 28/9/2023, il locale in oggetto era quello occupato dall'esercizio di rivendita tabacchi e generi di monopolio, di cui è titolare unicamente la . La sentenza del Tribunale di Lagonegro veniva appellata e CP_2 la Corte di Appello rigettava l'istanza di sospensione con condanna dell'appellante ad una ammenda di €. 250,00, motivando sulla carenza di fumus e di periculum, nelle more della definizione del giudizio.
In sede di reclamo non è stata puntualmente riproposta la doglianza relativa violazione di litisconsorzio, per non essere stato notificato il precetto ed il conseguente avviso di rilascio al intestatario del contratto di locazione come la . Ebbene, va Parte_1 Pt_2 dato atto che le nullità relative all'atto di precetto ed alla sua mancata notifica possono essere fatte valere solo dal soggetto leso, con l'opposizione agli atti esecutivi, da proporre entro il termine perentorio di cui all'art. 617 cpc, decorrente dal momento in cui l'opponente abbia avuto contezza del vizio che si intende far valere con l'opposizione stessa. Nel caso che di specie l'atto di precetto veniva notificato insieme al titolo esecutivo all'opponente in data 10/7/2024.
Esaminando quindi il motivo di opposizione coltivato in sede di reclamo, deve confermarsi la valutazione svolta dal giudice dell'esecuzione di assenza di fumus boni iuris idoneo a sorreggere l'invocata sospensione della esecuzione.
Invero, l'atto di precetto, dal quale poi origina la procedura esecutiva he è oggetto del presente giudizio di reclamo, indica compiutamente il bene oggetto di rilascio e cioè l'immobile commerciale sito in Sapri alla Via Verdi 11, in catasto al folio 12, p.lla 6, con riferimento al vano terraneo di mq. 30 circa posto sulla destra dell'accesso principale all'immobile ed avente autonomo ingresso dalla strada pubblica, detenuto dalla intimata per l'esercizio commerciale di rivendita tabacchi e lotto. Il preavviso di rilascio, avverso il quale in questa sede è stata proposta opposizione, non è affetto da vizi formali derivati dall'atto di precetto in quanto l'immobile per il quale è stato intimato preavviso di rilascio è il medesimo per il quale è stato notificato atto di precetto.
Nello specifico è stata raggiunta la prova in atti che l'immobile del quale il chiede Pt_1 l'inammissibilità del rilascio è stato oggetto di un diverso contratto stipulato con la società Noè a (cfr. all. 10 costituzione reclamato), oggetto di una Controparte_3 diversa sentenza di rilascio n. 274/2024 (cfr. All. 8 costituzione reclamato) definitivamente eseguita con verbale di sfratto eseguito del 7/2/2025.
Da tanto se ne desume l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza dell'odierno reclamo, tenuto altresì conto che in difetto di qualsiasi elemento probatorio atto a far ritenere la probabile fondatezza della rivendicazione, la pendenza di un giudizio di accertamento dell'usucapione (comunque allo stato non provata) non legittima automaticamente la sospensione dell'esecuzione. Per ottenere la sospensione della procedura, non è infatti sufficiente una mera dichiarazione dell'opponente del possesso ultraventennale animo domini, in difetto di documentazione – come nella fattispecie in esame - o, comunque, di documentazione idonea a dimostrare il possesso continuo e non interrotto rilevante ai fini dell'usucapione (Trib. Avellino, ordinanza 08.05.2018).
Pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione essendosi il procuratore di parte reclamata dichiaratosi antistatario.
Infine, l'art. 1 comma XVII della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità) ha introdotto, all'interno dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il nuovo comma I- quater, in cui è previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. L'articolo in esame, riferendosi alle «impugnazioni» si applica anche ai reclami: infatti, ai fini del Contributo Unificato, anche il reclamo è considerato strumento di impugnazione. Ne consegue che nell'odierno giudizio deve darsi atto dei presupposti per il recupero del doppio contributo unificato (Cass. SS.UU., sentenza 18 febbraio 2014 n. 3774,) trattandosi di “atto dovuto” (Cass. ordinanza 15 aprile 2014 n. 12936).
P.Q.M.
Visto l'art. 669 terdecies c.p.c., respinge il reclamo;
condanna parte reclamante a rifondere a parte reclamata le spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.800,00, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Avv. Maria Rosaria Crovace, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei reclamanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma
Lagonegro, 11/04/2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA GIULIANA SANTA TROTTA
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.
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