Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/05/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1494/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1494/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANFORLINI DAVID Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MURARO SILVIA CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 16-4-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «1) Accertare e dichiarare la responsabilità della Società
ora in persona del l.r.p.t., ex art. 1490 c.c. per aver taciuto al in sede di CP_2 Controparte_1 trattativa ed al momento della stipula compratore i gravi danni al tetto dell'immobile meglio sopra indicato;
2) Condannare la Società ora a corrispondere la somma CP_2 Controparte_1 necessaria, al fine di ridurre il prezzo relativo all'acquisto dell'immobile, ex art. 1492 c.c., nella misura di € 15.677,93, ovvero in ogni caso condannare la convenuta al risarcimento del danno patito ex art. 1494 c.c., ovvero la diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa,
pagina 1 di 10
3) Condannare la società ora CP_2 [...]
al pagamento delle spese, diritti e onorari (con attribuzione al sottoscritto procuratore CP_1
anticipante) oltre IVA e CNA come per legge e della parcella del tecnico incaricato. Si chiede sin da ora CTU tecnica contabile per il corretto accertamento del valore dei lavori eseguiti in caso di contestazione avversa».
A fondamento delle domande proposte la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- la società in data 06.02.2020, con atto rogitato innanzi al notaio Dott. , rep. n. CP_2 Persona_1
3374, racc. 2492 (doc.3), cedeva la piena proprietà alla di immobile ad uso Controparte_3 commerciale sito in Ferrara, C.so Porta Reno n. 24, all'interno di più vasto complesso condominiale, la cui porzione di fabbricato è costituita da locali adibiti a struttura ricettiva del tipo “Rooms &
Breakfast”, posti al secondo piano, composti da sette vani utili ed accessori, dotati di terrazzo, il tutto al prezzo di 420.000,00 (quattrocentoventimila/00);
- in data 06.02.2020 la società entrava in possesso dell'immobile compravenduto senza CP_3
ravvisare vizi di sorta;
- nel contratto di compravendita all'art. 6 (doc.3) la parte venditrice garantiva di essere in regola per quanto riguardava la propria competenza con il pagamento degli oneri comunque afferenti quanto venduto, con particolare riguardo per gli oneri condominiali, impegnandosi altresì a garantire di pagare quanto eventualmente ancora dovuto, anche se accertato, liquidato, o messo in esenzione successivamente alla data della stipula del contratto di compravendita, tenendo, pertanto, indenne la società da qualunque molestia al riguardo, ma soprattutto garantendo, nel medesimo articolo, CP_3
la inesistenza di vizi di sorta;
- veniva garantito inoltre dalla società che non esistevano liti pendenti relative a questioni CP_2
condominiali, né delibere condominiali in merito a spese straordinarie per lavori condominiali da eseguire, e che al riguardo ogni relativa spesa condominiale fino alla data del 06.02.2020 rimaneva integralmente a carico della parte venditrice (v. art. 4, doc.3);
- in data 25.09.2019, poi, come si evince dal verbale di assemblea ordinaria del condominio C.so Porta
Reno 22/28 (doc. 4), in realtà, tra i punti all'ordine del giorno veniva inserito l'incarico al tecnico
Geom. per la valutazione della manutenzione straordinaria e rilevante del tetto, Controparte_4 circostanza mai descritta da parte venditrice all'atto della cessione e nemmeno nel periodo di trattativa immediatamente antecedente a questo atto, con ciò ammettendo implicitamente l'esistenza di un rilevante vizio esistente sulla cosa, completamente sottaciuto all'acquirente, sia in fase di stipula, che nel corso degli accordi preliminari;
- tale intervento ha previsto un esborso a carico di di complessivi €.13.341,42 (millesimi CP_3
pagina 2 di 10 51,320 + 47,740 + 47,890 x €.90.788,84 : 1000, vedi doc. 5, pagg. 9 e 10), somma saldata unitamente ad altre pendenze condominiali, lo scorso 29.09.2023 (doc.5);
- successivamente a tale delibera, sono state poi richieste ulteriori somme a saldo dei lavori effettuati
(doc.6, pag. 8), per €.2.336,51, portando il costo di ripristino del tetto per quei lavori come deliberati attualmente ad €.15.677,93; - il costo di tale ripristino è stato comunque integralmente saldato dalla ricorrente, unitamente ad ulteriori oneri condominiali (doc.7);
- della natura dei vizi al tetto condominiale la ricorrente è venuta a conoscenza solo dopo avere provveduto al pagamento degli oneri suindicati. Infatti, essendo all'oscuro delle precedenti riunioni condominiali e delle reali motivazioni che hanno originato tali spese, ha dovuto incaricare Parte_1
un proprio tecnico che riferisse la natura e la genesi dei lavori effettuati: infatti non era possibile, al momento in cui la ricorrente è venuta a conoscenza della circostanza, conoscere la genesi del ripristino effettuato, se in conseguenza di manutenzione straordinaria dovuta alla vetustà dell'immobile, piuttosto che danni provocati dal maltempo dopo l'acquisto, o altro ancora. A seguito del suddetto incarico il tecnico ha dichiarato, in data 24\11\2023 che: “i lavori di manutenzione straordinaria di cui sopra hanno riguardato il ripristino di danni al tetto causati dal progressivo deterioramento dello stesso a causa del tempo e comunque risalenti al 2019” (doc.10);
- la ricorrente ha, quindi, notificato tempestivamente la scoperta dei vizi con richiesta di negoziazione assistita per il rimborso della suddetta somma (doc.11);
- all'assemblea condominiale del 7.05.2024 la ricorrente ha anche segnalato la presenza di ulteriori infiltrazioni provenienti dal tetto e di conseguenza è stato deliberato di dare incarico ad un tecnico per avere preventivo relativo a lavori di manutenzione (straordinaria) della copertura condominiale (doc. 8, punto 1 dell'ordine del giorno), sui quali ci si riserva l'eventuale richiesta ex art. 1492 cc ad esito delle risultanze tecniche;
- in data 12 aprile u.s., si è conclusa, con esito negativo, la negoziazione assistita fra la ricorrente e la convenuta, avente a tema la riduzione del prezzo di vendita ed il conseguente rimborso delle somme versate per i motivi suesposti (doc.9);
- la ricorrente ha subito, in conseguenza della omessa comunicazione dei vizi della cosa, anche una perdita commerciale causata dall'impossibilità di utilizzo di una delle camere del “Rooms &
Breakfast”, danni che saranno oggetto di eventuale altra vertenza con la convenuta, in attesa del ripristino definitivo della porzione di tetto aggettante sulla proprietà della e causa della citata CP_3
infiltrazione.
Si è costituito il convenuto eccependo in primo luogo la prescrizione della azionata garanzia per vizi, precisando le seguenti conclusioni: “in via preliminare e/o pregiudiziale di merito: accertata e
pagina 3 di 10 dichiarata l'intervenuta prescrizione delle azioni ex art. 1490, 1492, 1494 e 1495 c.c. avanzate da nei confronti di perché proposte oltre il termine di un anno Parte_1 Controparte_5
dalla consegna dell'immobile per cui è causa avvenuta il 06 febbraio 2020, rigettarsi tutte le domande spie gate da nei confronti di nel merito: ferma Parte_1 Controparte_6
l'eccezione preliminare e/o pregiudiziale di merito di intervenuta prescrizione, respingersi tutte le domande proposte da nei confronti di perché infondate in Parte_1 Controparte_5
fatto ed in diritto per tutte le ragioni espresse nel presente atto. 3 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.”.
La convenuta sul punto ha dedotto e documentato quanto segue:
- con atto del 06.02.2020, la società in seguito incorporata per fusione in CP_2 CP_1
cedeva alla società l'immobile ad uso commerciale sito in Corso Porta Reno
[...] CP_3
24 a Ferrara: proprietà e possesso dell'immobile passavano alla società CP_3
contestualmente al rogito notarile;
- la società era divenuta proprietaria dell'immobile in questione solo pochi mesi CP_2
addietro, precisamente il 04 settembre 2019 quando lo acquistava dalla propria dante causa
[...]
Pt_2
- nel periodo in cui la era proprietaria era indetta un'unica assemblea condominiale, CP_2
tenutasi il 25 settembre 2019, nel corso della quale veniva incaricato un tecnico di valutare la possibile realizzazione di alcuni lavori sul tetto condominiale, riservando ogni valutazione sull'an e sul quantum all'esito della consegna dell'elaborato;
- tale assemblea condominiale è l'unica a cui aveva titolo per partecipare il legale rapp. p.t. della in quanto, a seguito della vendita dell'immobile, non era più Controparte_7
legittimata a parteciparvi;
- era infatti diritto di parteciparvi e prendere posizione sulle singole questioni poste Parte_1 all'Ordine del Giorno;
- a seguito della vendita, si sono tenute altre assemblee condominiali in data 15 luglio 2020, in data 14 ottobre 2020 ed in data 27 maggio 2021 cui non risulta abbia mai partecipato la società
in particolare, all'assemblea del 15 luglio 2020, risulta che il Condominio Porta Parte_1
Reno abbia deliberato di incaricare l'Ing. per lo studio del fabbricato Controparte_8 finalizzato all'ottenimento dei benefici del 110% con cui intervenire anche sul tetto che, evidentemente, non presentava problematiche così urgenti da richiedere un intervento imminente;
- all'assemblea del 14 ottobre 2020, poi, venivano illustrati i preventivi tecnici per le opere di pagina 4 di 10 riqualificazione energetica e nulla veniva deliberato in merito al rifacimento del tetto, nemmeno menzionato;
- il 27 maggio 2021, a distanza di un anno e mezzo dalla vendita effettuata da poi, CP_2
veniva deliberato il mero rimaneggiamento di alcune falde del tetto, con coibentazione, al costo di € 73.603,64 oltre iva;
- dalla vendita del febbraio 2020, è rimasta totalmente estranea alle Controparte_5
vicende del Condominio di Porta Reno, fino a quando, nel dicembre 2023, non le veniva notificato l'invito alla negoziazione assistita da parte di per ottenere la riduzione del CP_3 prezzo di compravendita ai sensi dell'art. 1492 c.c.;
- aderiva all'invito rivoltole, ma non era possibile raggiungere alcun accordo tra Controparte_1
le parti ed promuoveva, poi, il presente giudizio. Parte_1
Ciò premesso, le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
In tesi di parte ricorrente, la garanzia per vizi, ex art. 1490 c.c. riguarda vizi non conosciuti, o non facilmente riconoscibili, al momento della conclusione del contratto, dando così la possibilità al compratore di poter richiedere la riduzione del prezzo della cosa acquistata, oltre alla possibilità di richiedere il risarcimento del danno per il quale sussiste una presunzione di colpa a carico del venditore.
a) Sulla eccezione di prescrizione.
La convenuta ha sollevato in via preliminare l'eccezione di prescrizione della garanzia per vizi ex art. 1490 e ss. c.c. per decorso del termine di cui all'art. 1495 c.c.
infatti, ha espressamente qualificato la propria azione come “azione di garanzia dei vizi Parte_1 ex art. 1490 c.c.” tant'è che ha richiesto la riduzione del prezzo di compravendita, nella misura di €
15.677,93, ai sensi dell'art. 1492 c.c. e la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1494 c.c..
L'azione promossa presuppone il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495
c.c. e, pertanto, la denuncia deve essere spiegata entro otto giorni dalla scoperta e, in ogni caso,
l'azione si prescrive in un anno dalla consegna.
Il termine di prescrizione di un anno per l'esercizio dell'azione redibitoria decorre dalla consegna della cosa indipendentemente dalla scoperta del vizio, con ciò significando che, laddove il vizio venisse scoperto, come nel caso di specie, oltre un anno dalla consegna, l'azione non risulta più proponibile.
Come pacificamente ammesso da parte ricorrente, la società entrava in possesso Parte_1 dell'immobile in data 6 febbraio 2020, sicché l'azione ex art. 1495 c.c. avrebbe dovuto essere azionata entro e non oltre il 6 febbraio 2021 (purché, ovviamente, il vizio fosse stato denunciato entro otto pagina 5 di 10 giorni dalla scoperta).
Nessuna comunicazione è pervenuta sul punto a entro tale data, atteso che Controparte_5
la prima comunicazione è intervenuta con l'invito alla negoziazione assistita notificato nel dicembre
2023, ossia a quasi tre anni dallo spirare del termine ultimo per l'esercizio dell'actio aestimatoria e della conseguente richiesta risarcitoria spiegata nel presente giudizio.
L'adesione della all'invito rivoltole, così come la costituzione nel presente giudizio, Controparte_1
non ha inoltre comportato il riconoscimento di qualsivoglia vizio dell'immobile, contestato da parte convenuta sin dalla negoziazione assistita.
La Cassazione ha infatti sul punto precisato che “.. le Sezioni Unite hanno ritenuto che non vi siano validi motivi per negare al compratore di avvalersi della disciplina generale prevista in tema di prescrizione e, di conseguenza per imporgli di agire necessariamente in via giudiziale per far valere la garanzia per vizi. In ragione delle suesposte argomentazioni, non solo le domande giudiziali ma anche gli atti stragiudiziali di messa in mora, da parte del compratore, costituiscono cause idonee ad interrompere la prescrizione: pertanto, se la parte comunica anche con atto extraprocessuale entro
l'anno dalla consegna, un nuovo periodo di prescrizione di un anno come previsto dall'art. 2945 c.c., comma 1, inizia a decorrere e l'idoneità interruttiva di tali atti potrà anche favorire una risoluzione stragiudiziale preventiva della possibile controversia rispetto all'esercizio dell'azione giudiziale. (Cass. su n. 1872/2019).
La ricorrente non ha avanzato domande ex art. 1490 c.c. sino all'instaurazione del presente giudizio.
In ogni caso, è documentale la conoscenza/conoscibilità dell'asserito vizio (relativo al tetto dello stabile) da parte dell'acquirente, acclarato dal condominio esclusivamente in data successiva alla compravendita per cui è causa. non risulta poi aver sottaciuto alcuna spesa straordinaria in sede di vendita Controparte_5
alla parte acquirente, come sostenuto da parte attrice. Infatti, nel corso dell'unica assemblea condominiale cui ha partecipato il legale rapp. p.t. di quella del 25 settembre 2019, nessuna CP_2 delibera relativa ad interventi straordinari di manutenzione del tetto è stata assunta dall'assemblea, la quale si è limitata ad «incaricare il Geom. per effettuare un computo metrico dei lavori CP_4 necessari. Una volta raccolti preventivi sulla base del computo metrico si convocherà un'apposita riunione per discutere in merito ai lavori».
Invero, i lavori al tetto sono stati deliberati dall'assemblea condominiale del Condominio Porta Reno solo a maggio 2021, ossia dopo quasi due anni dall'unica assemblea condominiale cui era legittimata a partecipare l'odierna convenuta. A tale assemblea non risulta che abbia preso parte e che, Parte_1
nemmeno, abbia impugnato la relativa delibera.
pagina 6 di 10 Con la delibera assembleare del settembre 2019 non vi è stata dunque alcuna manifestazione di massima della volontà assembleare di voler eseguire i lavori di manutenzione straordinaria del tetto non essendo ancora stati richiesti i preventivi e non essendo stata acquisita una stima, CP_9
nemmeno meramente indicativa, dell'entità dei lavori stessi e dell'importo effettivo occorrente per la loro realizzazione ( le circostanze sono pacifiche in causa). Solo con la successiva delibera assembleare del 21 maggio 2021 (dopo un anno e mezzo dal momento della stipula del contratto di vendita) celebrata proprio con riguardo all'oggetto specifico, l'assemblea condominiale ha manifestato la volontà di commissionare i lavori e di approvare il relativo piano di distribuzione dei relativi oneri condominiali, in maniera del tutto indipendente dalla volontà di Controparte_5
nemmeno legittimata a parteciparvi.
Sul punto la Cassazione ha chiarito che «In relazione alle spese relative agli interventi di straordinaria amministrazione, l'insorgenza dell'obbligo in capo ai singoli condomini deve considerarsi quale conseguenza diretta della correlata delibera assembleare (avente valore costitutivo e, quindi, direttamente impegnativa per i condomini rivestenti tale qualità all'atto della sua adozione) con la quale siano disposti i predetti interventi, evidenziandosi che la delibera giuridicamente rilevante a tal fine è solo quella con la quale tali interventi siano effettivamente approvati in via definitiva, con la previsione della commissione del relativo appalto e l'individuazione dell'inerente piano di riparto dei corrispondenti oneri, non sortendo alcuna incidenza al riguardo l'adozione di una precedente delibera assembleare meramente preparatoria od interlocutoria, che non sia propriamente impegnativa per il condominio e che non assuma, perciò, carattere vincolante e definitivo per l'approvazione dei predetti interventi. Pertanto, qualora sia intervenuta la vendita di un immobile facente parte del complesso immobiliare antecedentemente all'approvazione della seconda delibera pienamente efficace e - per
l'appunto - definitiva, l'obbligo di corrispondere i relativi oneri condominiali incomberà sull'acquirente, non producendo alcuna influenza al riguardo l'adozione di una delibera precedente, meramente programmatica e preparatoria di quella finale e definitiva, che risulti anteriore alla conclusione della predetta vendita». (Cass. 02/05/2013, n.10235).
In tesi di parte ricorrente inoltre la convenuta avrebbe rinunciato implicitamente all'eccezione di prescrizione, avendo sollevato detta eccezione per la prima volta in giudizio con la comparsa di costituzione e risposta e non invece in sede di negoziazione;
comportamento quest'ultimo ritenuto incompatibile con la volontà di far valere la prescrizione ex art. 2937 III co. c.c..
Secondo il disposto di cui all'art. 2937 c.c., non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta e la rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.
pagina 7 di 10 Fondamentale presupposto della rinunzia è il potere dunque di disporre del vantaggio economico prodotto dalla prescrizione, ossia di possedere la titolarità del diritto in questione.
Le parti non possono rinunziare preventivamente alla prescrizione e la rinunzia alla prescrizione può poi essere tanto espressa quanto tacita e, in quest'ultimo caso, può essere dedotta da un fatto che risulti univocamente incompatibile con la volontà di valersi dell'istituto (come ad esempio il pagamento di un acconto o la promessa di un pagamento a breve scadenza).ti: a ha
Come precisato dalla Cassazione, la rinunzia alla prescrizione è un atto negoziale che implica la volontà di dismettere definitivamente il proprio diritto alla liberazione di un obbligo. Ne consegue che la mera dichiarazione del proprietario del fondo servente, ad esempio, resa al momento dell'acquisto del bene, avente ad oggetto la conoscenza dell'esistenza della servitù non vale ad integrare rinunzia tacita ad avvalersi della prescrizione del diritto stesso (Cass. n. 18425/2013).
Inoltre, perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre che nel comportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui;
il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha escluso che potesse qualificarsi come rinuncia alla prescrizione il rifiuto, opposto da un assicuratore privato, di pagamento dell'indennizzo per motivi diversi dal decorso del termine di prescrizione) (Cass. n. 21248/2012).
In tesi di parte ricorrente, aderendo all'invito alla negoziazione assistita formulatole Controparte_1 da avrebbe rinunciato a far valere l'intervenuta prescrizione delle azioni edilizie proposte Parte_1
nel presente giudizio.
non ha invero formulato alcuna rinuncia, nemmeno tacita o per facta concludentia, ad Controparte_1 avvalersi della prescrizione delle azioni di cui all'art. 1490 c.c., essendosi la stessa limitata ad accettare l'invito alla negoziazione.
Da un lato, come rilevato da parte convenuta, l'adesione all'invito alla negoziazione assistita rappresenta un obbligo di legge e permette di non incorrere nelle comminatorie previste dall'art. 4, comma 1 del D.L. 132/2014 che sanzionano il rifiuto di aderire alla convenzione di negoziazione con la possibile condanna alle spese ex art. 96 e 642 c.p.c. nell'eventuale e successivo giudizio civile.
Nell'ambito dell'invito ricevuto dalla in nessun punto viene poi formulato un Controparte_1
riferimento alle azioni di cui agli art. 1490, 1492 e 1494 c.c. che sono oggetto del presente giudizio
(doc. 7,8,9,11 convenuto).
Peraltro, in sede di convenzione di negoziazione assistita, le parti hanno espressamente precisato che l'oggetto della stessa riguardasse la «controversia avente ad oggetto il pagamento di spese pagina 8 di 10 condominiali non riportate nel contratto di compravendita stipulato tra la società e la società CP_2
in data 06/02/2020». CP_3
In sede di adesione all'invito (doc. 8), la convenuta ha dichiarato che l'adesione alla stipula della convenzione di negoziazione assistita era effettuata dalla società “con riserva di ogni più opportuna valutazione nel merito della questione” ed avveniva contestando le pretese di Parte_1
Solo dopo la chiara proposizione della domanda di risarcimento del danno per vizi della cosa veduta ex artt. 1490 e ss c.c. avvenuta con il presente ricorso, la convenuta ha dunque tempestivamente eccepito la prescrizione dell'azione per decorso del termine di cui all'art. 1495 c.c..
La ricorrente, infine, ha precisato i fatti posti a fondamento della domanda con la prima memoria ex art.281 duodecies cpc, rilevando l'obbligo assunto dal venditore di tenere indenne il compratore da oneri e spese, come indicato all'art. 6 contratto (doc. 3 attore), che testualmente recita: “garantisce la
Parte Venditrice, come sopra rappresentata, di essere in regola, per quanto di propria competenza, con il pagamento degli oneri comunque afferenti quanto venduto, con particolare riguardo per gli oneri condominiali, si impegna a pagare quanto fosse ancora dovuto, anche se accertato, liquidato o messo in esazione successivamente alla data del presente atto, tenendo la Parte Acquirente indenne da ogni molestia al riguardo. La Parte Venditrice, come sopra rappresentata, dichiara, e la Parte Acquirente ne prende atto, che: non esistono liti pendenti relative a questioni condominiali né delibere condominiali in merito a spese straordinarie per lavori condominiali da eseguire;
al riguardo, ogni relativa spesa condominiale fino alla data odierna rimarrà integralmente a carico della Parte Venditrice”.
Orbene di là da ogni considerazione in ordine alla ammissibilità di una siffatta mutatio, la ricorrente non modifica in alcun modo, ogni caso, la domanda originaria di risarcimento del danno da vizi della cosa venduta.
Inoltre, come visto, parte convenuta ha dimostrato che le spese straordinarie in questione, relative al coperto dello stabile, lamentate da parte ricorrente, sono state deliberate dal condominio solo in data successiva all'acquisto dell'immobile e, pertanto, non opera, nella specie, l'art. 6 del contratto di vendita sottoscritto dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
- dichiara la prescrizione delle azioni promosse da parte ricorrente e conseguentemente respinge le domande proposte;
pagina 9 di 10 - dichiara tenuta e condanna la ricorrente alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3387,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ferrara, 14 maggio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 10 di 10