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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 3921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3921 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
con gli avvocati Valeria Parte_5 Parte_6 Parte_7
Saitta Riccardo De Simone ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
, nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Persona_1
Argentina;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “La vicenda portata all'attenzione di codesto Ill.mo Tribunale concerne il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis degli odierni ricorrenti in qualità di discendenti in linea retta del SI. nato a [...]_1
(BS) il 19/10/1846 (doc. 1), coniugato nel 1879 con la SI.ra (doc. 2) ed Persona_2 emigrato in Argentina. Il predetto non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione, debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
2. Dalla predetta coppia di coniugi nasceva nel 1896 la SI.ra (doc. 4) 3. La SI.ra Persona_3 Persona_3
nel 1919 contraeva matrimonio con il cittadino straniero SI. (doc. 5).
[...] Parte_8
Pertanto, per l'effetto dell'art. 10 della legge n. 555/1912: «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana», ella ha perduto la cittadinanza italiana.
4. I predetti coniugi procreavano nel 1928 la SI.ra (doc. 6) alla quale - in virtù dell'art. 1 Persona_4 della legge n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino
(e non anche di madre cittadina) - non è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.
5. La SI.ra si sposava nel 1953 con il SI. (doc. 7) e procreavano Persona_4 Persona_5 nel 1954 la SI.ra (doc. 8), nel 1956 la SI.ra (doc. 9) e nel Parte_1 Parte_2
1963 la SI.ra (doc. 10).
6. Quindi la SI.ra si univa in Parte_3 Parte_1 matrimonio nel 1976 con il SI. (doc. 11) e dalla loro unione nasceva nel Persona_6
1989 il SI. (doc. 12).
7. La SI.ra si sposava nel 1990 Parte_4 Parte_3 con il SI. (doc. 13) e dalla loro unione nascevano nel 1993 la SI.ra Persona_7
(doc. 14), nel 1996 la SI.ra (doc. 15) e nel Parte_5 Parte_6
1998 il SI. (doc. 16)”. Parte_7
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il [...] Persona_1
(doc. 1 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 3 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per questi motivi
1. Dichiara che , Pt_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sono cittadini Parte_5 Parte_6 Parte_7 italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 25.9.2025
Il giudice
Christian Colombo