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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 15/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 407/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 407/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
Controparte_2
CP_3 Parte_1
CP_4 Parte_1
CP_5 Parte_1
Controparte_6
Controparte_7
CONVENUTI
Oggi, 15 gennaio 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Dies Riccardo, sono comparsi:
Per 'avv. BOSSO DE CARDONA MASSIMILIANO. Parte_1
Per Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 [...] e 'avv. Parte_3 Parte_4 Controparte_6 Controparte_7 PEZCOLLER GIULIO, oggi sostituito dall'Avv. Stefania Rizzo.
E' pure presente ai fini del tirocinio formativo nonché ai fini della pratica forense la Persona_1 dott.ssa . Persona_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni sulla questione preliminare della regolare costituzione dell'attore e dei poteri rappresentativi. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie depositate riportandosi alle rispettive argomentazioni. pagina 1 di 6 In sede di discussione orali le part argomentano quanto segue: l'Avv. Rizzo in merito alla costituzione dd. 19.12.2024 da pare dell'A.d.s. chiede sia espunta dal fascicolo in quanto depositata tardivamente perché successiva all'udienza del 11.12.2024 e si chiede la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. In ogni caso si contestano i relativi contenuti;
l'Avv. Bosso argomenta la regolarità della costituzione ai sensi dell'art. 302 c.p.c. ed insiste per le relative conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dies Riccardo
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dies Riccardo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 407/2024 promossa da:
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. BOSSO DE Parte_1 C.F._1
CARDONA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BOSSO DE
CARDONA MASSIMILIANO
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 Parte_2 C.F._4 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_3 C.F._5 Parte_4
), (C.F. ), e C.F._6 Controparte_6 C.F._7 [...]
(C.F. , tutti col patrocinio dell'avv. PEZCOLLER GIULIO CP_7 C.F._8 elettivamente domiciliato in C.SO ROSMINI, 84 38068 ROVERETO FAX 0464 750134, presso il difensore.
OGGETTO: eccezione preliminare del difetto di capacità processuale dell'attore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.06.2024 l'attore chiedeva lo scioglimento della Parte_1 comunione ereditaria coi fratelli, odierni convenuti, di immobili in Mori (TN), precisando che analoga domanda era già stata presentata dal fratello nel giudizio sub RG 49/2021 presso il Controparte_6
Tribunale di Rovereto, che era stato estinto a norma dell'art. 309 c.p.c. dopo aver raggiunto coi fratelli un accordo che, tuttavia, dai convenuti non era stato poi eseguito.
In allegato al ricorso veniva depositata la procura ad litem al difensore dd. 26.02.2021 relativa al giudizio nr. 49/2021 (cfr. doc. 13).
pagina 3 di 6 Sull'eccezione dei convenuti circa l'insussistenza della procura ad litem per il presente processo, alla prima udienza del 11.09.2024 il difensore dell'attore esibiva una procura ad litem del 12.12.2018 (cfr. doc. 14) sempre rilasciata dall'attore ed avente ad oggetto lo scioglimento della medesima comunione ereditaria. Faceva inoltre presente che il proprio assistito era stato il 10.06.2024, dunque successivamente al deposito del ricorso, sottoposto alla misura dell'amministrazione di sostegno e chiedeva pertanto di poter formalizzare nuova procura previa autorizzazione del Giudice tutelare, richiesta accolta dal Giudice con rinvio all'udienza del 11.12.2024.
In data 04.11.2024 la difesa dell'attore depositava una “nota di deposito”, con allegati: il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno dd. 10.06.2024, con nomina quale amministratrice di sostegno dell'attore della moglie (cfr. doc. 15); autorizzazione dd. 22.10.2024 del Parte_5
Giudice tutelare all'a.d.s. per il rilascio di nuova procura al difensore (cfr. doc. 16); nuova procura ad litem dd. 04.11.2024 da parte dell'amministratrice di sostegno in nome e per conto dell'attore (cfr. doc. 17). Tuttavia, l' non si costituiva in giudizio. CP_8
All'udienza del 11.12.2024 il Giudice dava atto della regolarizzazione della procura ad litem, ma rilevava che dal decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno dd. 10.06.2024 emergeva la nomina di un amministratore provvisorio con decreto dd. 20.12.2023, dunque precedente al deposito del ricorso e ciò avrebbe potuto inficiare il ricorso dell'attore in proprio. L'Avv. Bosso chiedeva rinvio per consentire la costituzione dell' mentre il difensore dei convenuti chiedeva che la questione CP_8 fosse decisa con sentenza. Veniva quindi fissata l'odierna udienza per la discussione orale in merito con autorizzazione del deposito di una breve memoria.
Con comparsa di costituzione depositata il 19.12.2024 l' si costituiva in giudizio, in nome e per CP_8 conto dell'attore “ratificando l'operato del difensore” ed aderendo al contenuto del ricorso.
Ritiene questo Giudice di dover pronunziare una sentenza in rito, attestante l'incapacità processuale dell'attore a stare in giudizio a norma dell'art. 75 c.p.p. e dovendosi ritenere la costituzione dell'a.d.s. dd. 19.12.2024 tardiva, perché compiuta dopo il termine di decadenza rappresentato dall'udienza del 11.12.2024.
Infatti, alla data del deposito del ricorso, nel quale l'attore agisce in proprio e senza alcuna assistenza, non solo era già iniziata la procedura di apertura dell'amministrazione di sostegno, a seguito del ricorso promosso dal figlio depositato in data 20.12.2023 ma era anche stato nominato un Parte_6 amministratore di sostegno provvisorio, sempre in data 20.12.2023 nella persona del medesimo figlio
. Ciò emerge in modo certo dal decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno dd. Pt_6
10.06.2024 nel quale il Giudice tutelare dava atto delle sopra riferite circostanze, ben note al difensore dell'attore avendo assistito anche al deposito del ricorso dd. 20.12.2023 avanti al Parte_6
Giudice tutelare. Merita di essere sottolineato come l'apertura di amministratore di sostegno è stata compiuta sulla base del certificato medico dd. 05.06.2024 del dott. attestante un “deterioramento cognitivo tale da Per_3 impedire l'instaurazione di un minimo dialogo e/o comunicazione consapevole con l'esterno”, tanto pagina 4 di 6 che nel decreto di apertura il Giudice tutelare precisa che l'incarico ha ad oggetto “la rappresentanza e l'assistenza della persona beneficiata”, appunto perché vi è sostanziale assenza di qualsiasi capacità ed autonomia.
Ciò precisato, la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, come la nomina di un tutore provvisorio (cfr. Cass. 14.12.2015 nr. 25098, rv. 637924) priva la parte della capacità di stare in giudizio in nome proprio a norma dell'art. 75 c.p.c. non essendo predicabile solo una situazione di incapacità naturale. Ne consegue che il ricorso introduttivo depositato il 17.06.2024 non può ritenersi riferibile a perché si sarebbe dovuto costituire, in suo nome e per suo conto, l'a.d.s. Parte_1 provvisorio previa autorizzazione del Giudice tutelare.
L'ulteriore vizio, pure originariamente presente, dell'assenza di valida procura ad litem è stata invece sanato mediante la produzione, nel termine di decadenza all'uopo assegnato, di nuova procura rilasciata dall'amministratrice di sostegno.
Trattandosi di circostanza ben nota al difensore dell'attore si deve ritenere che la costituzione dell' sarebbe dovuta intervenire già entro l'udienza dell' 11.12.2024 fissata per la CP_8 regolarizzazione della procura, perché il termine di decadenza concesso dal Giudice doveva intendersi finalizzato alla sanatoria di tutti i vizi in merito alla costituzione dell'attore e ciò benché l'incapacità processuale dell'attrore, al momento del deposito del ricorso, sia emersa solo a seguito, in data 04.11.2024 del deposito del decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno. La successiva costituzione in giudizio dell'A.d.s. in data 19.12.2024 non vale, dunque, a sanare il vizio in quanto tardiva, come correttamente argomentato dalla difesa dei convenuti.
Si deve dunque dichiarare l'incapacità processuale dell'attore mentre la condanna delle spese processuali in favore dei convenuti deve essere pronunziata nei confronti del difensore in proprio, perché quando il difensore compie un atto per un soggetto privo della capacità processuale sta in giudizio, appunto, in proprio.
La relativa liquidazione è compiuta con applicazione dei valori tariffari minimi con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria non svolta. Poiché è stata ammessa al Patrocinio in Controparte_1 favore dello Stato (cfr. doc. 4) la condanna delle spese processuali ad ella riferibile andrà compiuta in favore dello Stato, a norma dell'art. 133 T.U. spese di giustizia.
La domanda di condanna a norma dell'art. 96 c.p.c. avanzata dai convenuti solo alla presente udienza va disattesa sia perché tardiva essendo la presente udienza stata dedicata solo per la soluzione della questione insorta in ordine alla regolare costituzione dell'attore. In ogni caso sarebbe infondata nel merito perché, al di là degli errori procedurali e formali compiuti dal difensore, non sembra dubitabile che vi fosse il consenso, anche del rappresentante legale dell'attore al promovimento del presente giudizio, come la costituzione dell'A.d.s., pur tardiva, attesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
• Dichiara l'incapacità processuale di Parte_1 pagina 5 di 6 • Condanna l'Avv. Massimiliano Bosso De Cardona alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti e che liquida nella CP_2 Pt_2 Pt_3 CP_6 Parte_7 complessiva somma di € 2.4221,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CNA come per legge, nonché in favore dello Stato, a norma dell'art. 133 T.u. spese di giustizia delle spese processuali riferibili a che liquida in complessivi € 485,00 oltre al 15% per Controparte_1 spese generali, IVA e CNA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rovereto, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Riccardo Dies
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 407/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
Controparte_2
CP_3 Parte_1
CP_4 Parte_1
CP_5 Parte_1
Controparte_6
Controparte_7
CONVENUTI
Oggi, 15 gennaio 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Dies Riccardo, sono comparsi:
Per 'avv. BOSSO DE CARDONA MASSIMILIANO. Parte_1
Per Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 [...] e 'avv. Parte_3 Parte_4 Controparte_6 Controparte_7 PEZCOLLER GIULIO, oggi sostituito dall'Avv. Stefania Rizzo.
E' pure presente ai fini del tirocinio formativo nonché ai fini della pratica forense la Persona_1 dott.ssa . Persona_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni sulla questione preliminare della regolare costituzione dell'attore e dei poteri rappresentativi. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie depositate riportandosi alle rispettive argomentazioni. pagina 1 di 6 In sede di discussione orali le part argomentano quanto segue: l'Avv. Rizzo in merito alla costituzione dd. 19.12.2024 da pare dell'A.d.s. chiede sia espunta dal fascicolo in quanto depositata tardivamente perché successiva all'udienza del 11.12.2024 e si chiede la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. In ogni caso si contestano i relativi contenuti;
l'Avv. Bosso argomenta la regolarità della costituzione ai sensi dell'art. 302 c.p.c. ed insiste per le relative conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dies Riccardo
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dies Riccardo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 407/2024 promossa da:
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. BOSSO DE Parte_1 C.F._1
CARDONA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BOSSO DE
CARDONA MASSIMILIANO
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 Parte_2 C.F._4 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_3 C.F._5 Parte_4
), (C.F. ), e C.F._6 Controparte_6 C.F._7 [...]
(C.F. , tutti col patrocinio dell'avv. PEZCOLLER GIULIO CP_7 C.F._8 elettivamente domiciliato in C.SO ROSMINI, 84 38068 ROVERETO FAX 0464 750134, presso il difensore.
OGGETTO: eccezione preliminare del difetto di capacità processuale dell'attore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.06.2024 l'attore chiedeva lo scioglimento della Parte_1 comunione ereditaria coi fratelli, odierni convenuti, di immobili in Mori (TN), precisando che analoga domanda era già stata presentata dal fratello nel giudizio sub RG 49/2021 presso il Controparte_6
Tribunale di Rovereto, che era stato estinto a norma dell'art. 309 c.p.c. dopo aver raggiunto coi fratelli un accordo che, tuttavia, dai convenuti non era stato poi eseguito.
In allegato al ricorso veniva depositata la procura ad litem al difensore dd. 26.02.2021 relativa al giudizio nr. 49/2021 (cfr. doc. 13).
pagina 3 di 6 Sull'eccezione dei convenuti circa l'insussistenza della procura ad litem per il presente processo, alla prima udienza del 11.09.2024 il difensore dell'attore esibiva una procura ad litem del 12.12.2018 (cfr. doc. 14) sempre rilasciata dall'attore ed avente ad oggetto lo scioglimento della medesima comunione ereditaria. Faceva inoltre presente che il proprio assistito era stato il 10.06.2024, dunque successivamente al deposito del ricorso, sottoposto alla misura dell'amministrazione di sostegno e chiedeva pertanto di poter formalizzare nuova procura previa autorizzazione del Giudice tutelare, richiesta accolta dal Giudice con rinvio all'udienza del 11.12.2024.
In data 04.11.2024 la difesa dell'attore depositava una “nota di deposito”, con allegati: il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno dd. 10.06.2024, con nomina quale amministratrice di sostegno dell'attore della moglie (cfr. doc. 15); autorizzazione dd. 22.10.2024 del Parte_5
Giudice tutelare all'a.d.s. per il rilascio di nuova procura al difensore (cfr. doc. 16); nuova procura ad litem dd. 04.11.2024 da parte dell'amministratrice di sostegno in nome e per conto dell'attore (cfr. doc. 17). Tuttavia, l' non si costituiva in giudizio. CP_8
All'udienza del 11.12.2024 il Giudice dava atto della regolarizzazione della procura ad litem, ma rilevava che dal decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno dd. 10.06.2024 emergeva la nomina di un amministratore provvisorio con decreto dd. 20.12.2023, dunque precedente al deposito del ricorso e ciò avrebbe potuto inficiare il ricorso dell'attore in proprio. L'Avv. Bosso chiedeva rinvio per consentire la costituzione dell' mentre il difensore dei convenuti chiedeva che la questione CP_8 fosse decisa con sentenza. Veniva quindi fissata l'odierna udienza per la discussione orale in merito con autorizzazione del deposito di una breve memoria.
Con comparsa di costituzione depositata il 19.12.2024 l' si costituiva in giudizio, in nome e per CP_8 conto dell'attore “ratificando l'operato del difensore” ed aderendo al contenuto del ricorso.
Ritiene questo Giudice di dover pronunziare una sentenza in rito, attestante l'incapacità processuale dell'attore a stare in giudizio a norma dell'art. 75 c.p.p. e dovendosi ritenere la costituzione dell'a.d.s. dd. 19.12.2024 tardiva, perché compiuta dopo il termine di decadenza rappresentato dall'udienza del 11.12.2024.
Infatti, alla data del deposito del ricorso, nel quale l'attore agisce in proprio e senza alcuna assistenza, non solo era già iniziata la procedura di apertura dell'amministrazione di sostegno, a seguito del ricorso promosso dal figlio depositato in data 20.12.2023 ma era anche stato nominato un Parte_6 amministratore di sostegno provvisorio, sempre in data 20.12.2023 nella persona del medesimo figlio
. Ciò emerge in modo certo dal decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno dd. Pt_6
10.06.2024 nel quale il Giudice tutelare dava atto delle sopra riferite circostanze, ben note al difensore dell'attore avendo assistito anche al deposito del ricorso dd. 20.12.2023 avanti al Parte_6
Giudice tutelare. Merita di essere sottolineato come l'apertura di amministratore di sostegno è stata compiuta sulla base del certificato medico dd. 05.06.2024 del dott. attestante un “deterioramento cognitivo tale da Per_3 impedire l'instaurazione di un minimo dialogo e/o comunicazione consapevole con l'esterno”, tanto pagina 4 di 6 che nel decreto di apertura il Giudice tutelare precisa che l'incarico ha ad oggetto “la rappresentanza e l'assistenza della persona beneficiata”, appunto perché vi è sostanziale assenza di qualsiasi capacità ed autonomia.
Ciò precisato, la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, come la nomina di un tutore provvisorio (cfr. Cass. 14.12.2015 nr. 25098, rv. 637924) priva la parte della capacità di stare in giudizio in nome proprio a norma dell'art. 75 c.p.c. non essendo predicabile solo una situazione di incapacità naturale. Ne consegue che il ricorso introduttivo depositato il 17.06.2024 non può ritenersi riferibile a perché si sarebbe dovuto costituire, in suo nome e per suo conto, l'a.d.s. Parte_1 provvisorio previa autorizzazione del Giudice tutelare.
L'ulteriore vizio, pure originariamente presente, dell'assenza di valida procura ad litem è stata invece sanato mediante la produzione, nel termine di decadenza all'uopo assegnato, di nuova procura rilasciata dall'amministratrice di sostegno.
Trattandosi di circostanza ben nota al difensore dell'attore si deve ritenere che la costituzione dell' sarebbe dovuta intervenire già entro l'udienza dell' 11.12.2024 fissata per la CP_8 regolarizzazione della procura, perché il termine di decadenza concesso dal Giudice doveva intendersi finalizzato alla sanatoria di tutti i vizi in merito alla costituzione dell'attore e ciò benché l'incapacità processuale dell'attrore, al momento del deposito del ricorso, sia emersa solo a seguito, in data 04.11.2024 del deposito del decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno. La successiva costituzione in giudizio dell'A.d.s. in data 19.12.2024 non vale, dunque, a sanare il vizio in quanto tardiva, come correttamente argomentato dalla difesa dei convenuti.
Si deve dunque dichiarare l'incapacità processuale dell'attore mentre la condanna delle spese processuali in favore dei convenuti deve essere pronunziata nei confronti del difensore in proprio, perché quando il difensore compie un atto per un soggetto privo della capacità processuale sta in giudizio, appunto, in proprio.
La relativa liquidazione è compiuta con applicazione dei valori tariffari minimi con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria non svolta. Poiché è stata ammessa al Patrocinio in Controparte_1 favore dello Stato (cfr. doc. 4) la condanna delle spese processuali ad ella riferibile andrà compiuta in favore dello Stato, a norma dell'art. 133 T.U. spese di giustizia.
La domanda di condanna a norma dell'art. 96 c.p.c. avanzata dai convenuti solo alla presente udienza va disattesa sia perché tardiva essendo la presente udienza stata dedicata solo per la soluzione della questione insorta in ordine alla regolare costituzione dell'attore. In ogni caso sarebbe infondata nel merito perché, al di là degli errori procedurali e formali compiuti dal difensore, non sembra dubitabile che vi fosse il consenso, anche del rappresentante legale dell'attore al promovimento del presente giudizio, come la costituzione dell'A.d.s., pur tardiva, attesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
• Dichiara l'incapacità processuale di Parte_1 pagina 5 di 6 • Condanna l'Avv. Massimiliano Bosso De Cardona alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti e che liquida nella CP_2 Pt_2 Pt_3 CP_6 Parte_7 complessiva somma di € 2.4221,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CNA come per legge, nonché in favore dello Stato, a norma dell'art. 133 T.u. spese di giustizia delle spese processuali riferibili a che liquida in complessivi € 485,00 oltre al 15% per Controparte_1 spese generali, IVA e CNA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rovereto, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Riccardo Dies
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