Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 13419/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 13419/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. BESCHI JESSICA) Parte_1 C.F._1
e
NICOLA MARMENTINI, c.f. (avv. BESCHI JESSICA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
«-Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
- La casa coniugale, sita in Calvagese della Riviera (BS), via della Fornace n. 4, in comproprietà tra i coniugi, (doc. 5 – atto di compravendita e relativa documentazione), catastalmente individuata al NCEU di detto Comune, al foglio 11 sez. NCT con i mappali numero 413 sub. 3 Via
Della Fornace n. CM P. T-1-S1 Cat. A/2 Cl. 4 vani 5, RC. Euro 284,05 con sup. cat di mq 97, viene
1
non avrà raggiunto l'autosufficienza economica mentre il Sig. ME reperirà diversa soluzione abitativa dove ivi trasferirà la propria residenza.
Si sottolinea che relativamente alla casa familiare è in essere un mutuo fondiario cointestato tra i coniugi, come da atto di accettazione di mutuo fondiario e costituzione di ipoteca, atto notarile del
25 agosto 2020 innanzi al notatio dr. , in Botticino, via Tito Speri n. 40 e registrato a Persona_1
Brescia in data 11/09/2020 n. 35917 serie 1T. Mutuo stipulato con UBI BANCA che ha concesso a favore del “mutuatario” la somma di euro 170.000,00 (centosettantamila/00), somma che dal 2020 viene restituita da parte esclusivamente del Sig. ME ogni mese per un importo mensile di euro 574,54 (cinquecentosettantaquattro/54). (doc. 6 – documentazione mutuo) in quanto la moglie
è casalinga e non percepisce reddito. La Sig.ra non appena reperirà un'attività lavorativa, Pt_1
anche part-time ma stabile, si impegna a contribuire al pagamento di una quota dell'importo della rata mensile del mutuo, quota da stabilirsi tuttavia in base anche all'entità del reddito percepito.
- I coniugi concordano che i minori siano posti a carico fiscale del padre, Sig. ME, mentre per quanto concerne l'assegno unico familiare i ricorrenti concordano che il medesimo verrà percepito dal Sig. ME al 100%, sino a quando la Sig.ra on reperirà attività lavorativa Pt_1
anche part time ma stabile, momento a partire dal quale concordano che l'importo dell'assegno unico familiare venga diviso tra i genitori al 50%.
- I figli, e , minorenni ed economicamente non autosufficienti, vengono affidati Per_2 Per_3
congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso l'abitazione della madre,
Sig.ra in Calvagese d/R (BS), via della Fornace n. 4, con facoltà del padre di vedere e tenere Pt_1
con sé i figli ogni volta che lo desidererà, previo necessario avviso alla madre, Sig.ra e Pt_1
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
Il padre avrà altresì il dovere e il diritto di visitare e tenere presso la propria nuova abitazione i figli nelle modalità che seguono (evidenziando sin d'ora che al presente ricorso verrà allegato altresì piano genitoriale dettagliato compilato concordemente tra i genitori;
doc. 8: piano genitoriale sottoscritto dai genitori):
- a weekend alterni;
nei weekend di competenza del padre i figli staranno con il medesimo, con pernottamento presso la propria nuova abitazione, dal venerdì pomeriggio dopo il lavoro alla domenica sera dopo la cena, quando il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna.
- durante la settimana i figli minori staranno con il padre dal terminedell'attività lavorativa sino alla cena, compresa, nelle giornate di lunedì e mercoledì; dopo cena il padre riaccompagnerà i figli presso la casa materna, dove resteranno per il restante tempo settimanale.
2 Per quel che concerne i periodi di festività il Sig. ME terrà con sé i figli: - almeno sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 24 dicembre al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- almeno tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal termine della scuola al giorno di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
- i figli trascorreranno altresì le festività ortodosse con la madre (quando noncoincidono con i giorni di festività pasquali spettanti al padre quell'anno)
- almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive daconcordare tra i coniugi entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
- I genitori, dando atto che la figlia ha ricevuto una diagnosi di “PCI bilaterale spastica a maggior compromissione degli arti inferiori in quadro malformativo complesso (anomalie della girazione tipo polimicrogiria a sede insulare e parieto-temporale sx) in nata a [...]” (come da lettera dimissioni datata 17.11.2023 doc. 7) ed atteso che necessita di un mese di cure continuative presso il centro “La nostra famiglia” di SI RI (LC) una volta all'anno, concordano che i medesimi, a settimane alterne, soggiorneranno con la minore presso la struttura, fermo restando che la prima settimana sarà sempre di competenza della madre. Con riferimento alla minore Per_2
si da atto che la medesima deve svolgere altresì delle terapie fisioterapiche 2 volte alla settimana: il martedì in una centro a Brescia dalle 14:30 alle 15:30 giorno in cui la minore viene accompagnata dal nonno paterno e il giovedì in un centro di Salò dalle ore 14 alle ore 15 dove la medesima viene accompagnata dalla madre.
- Il Sig. ME corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della medesima, la somma mensile di euro 150,00 (euro centocinquanta/00), annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, mediante bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese su apposito conto corrente intestato alla Sig.ra di cui renderà note le coordinate bancarie al sig. Pt_1
ME. Il Sig. ME dovrà corrispondere tale somma a titolo di mantenimento della Sig.ra sino a quanto la medesima reperirà un'attività lavorativa, anche part-time ma stabile. Pt_1
- Il Sig. ME corrisponderà a ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento dei medesimi e sino a quando gli stessi diventeranno autosufficienti economicamente, la somma mensile di euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, mediante bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese su apposito conto corrente intestato alla Sig.ra di cui renderà note le coordinate bancarie al marito. Pt_1
- Il Sig. ME contribuirà altresì al 100% delle spese straordinarie – così come individuate da relativo Protocollo d'Intesa in vigore presso Codesto Ill.mo Tribunale – non comprese nell'assegno ordinario di mantenimento, sino a quando la Sig.ra non avrà un'attività Pt_1
3 lavorativa, anche part time, ma stabile e che la renda economicamente autosufficiente. Quando la
Sig.ra eperirà un'attività lavorativa, anche part time ma stabile, che la renda economicamente Pt_1
autosufficiente le spese straordinarie in favore dei figli saranno da suddividersi al 50% tra i genitori.
Le spese di suddetto protocollo sono così individuate:
Spese per la salute (da documentare)
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario nazionale , ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione (da documentare)
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne (da documentare)
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento (da documentare)
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
L'accordo tra i genitori su dette spese integrative al mantenimento potrà avvenire mediante proposta scritta da parte di uno dei genitori nella quale verranno illustrati sinteticamente il progetto di spesa e l'utilità per i figli;
l'altro genitore avrà 15 giorni di tempo per manifestare il proprio consenso;
in mancanza di riscontro nel predetto termine di 15 giorni la proposta s'intenderà accettata e la relativa spesa dovrà essere suddivisa tra i coniugi nella proporzione di cui sopra – spese che si specifica
4 saranno a carico del padre al 100% sino a quando la sig.ra non avrà reperito un'attività Pt_1
lavorativa, anche part time ma stabile.
- Con riferimento alla spesa per la mensa scolastica dei minori i coniugi concordano che la stessa venga sostenuta al 50% tra i medesimi.
- Il conto corrente cointestato tra i coniugi n. 000042778199 presso la Controparte_1
filiale di Rezzato (BS), con saldo disponibile finale pari ad euro 184,84 a far data del 12/07/2024, verrà chiuso e diviso tra i coniugi al 50% ciascuno (doc. 9: ultimo estratto conto).
- Il Sig. ME sosterrà le spese relative alle utenze domestiche della casa familiare, sino a che la Sig.ra reperirà un'attività lavorativa anche part time ma stabile e che la renda Pt_1
economicamente autosufficiente, momento dal quale la medesima sosterrà personalmente tali spese al 100%.
- Il Sig. ME preleverà dalla casa coniugale gli effetti personali propri, nonché beni di prima necessità oltre ad aver diritto a metà dei mobili o utensili acquistati con la Sig.ra in Pt_1
costanza di matrimonio.
- L'automobile POLO 1.4 Targata FD003EJ, di proprietà del Sig. ME, viene assegnata alla Sig.ra Pt_1
- L'automobile FIAT TIPO, Targata FS486HR, di proprietà del Sig. ME resta assegnata al medesimo.
- I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio / rinnovo dei documenti di identità anche ai fini dell'espatrio relativi ai figli.
- Si da atto che la famiglia percepisce un'indennità di accompagnamento in quanto purtroppo la figlia, , è affetta da disabilità motoria e si chiarisce che tali somme vengono Controparte_2
utilizzate per contribuire alle spese relative alle proprie cure.
- Le spese del presente procedimento saranno sostenute al 100% dal Sig. ME.
- I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della dichiaranda sentenza».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/04/2018 in Gargnano (BS) e hanno presentato ricorso congiunto cumulativo ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Le condizioni di separazione concordate dalle parti sono conformi alla legge, sicché non vi sono ostacoli all'omologazione.
La causa dovrà essere rimessa in istruttoria onde consentire – una volta passata in giudicato la presente sentenza e decorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3 l. div. – la pronuncia del divorzio.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2. dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/02/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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