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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/05/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 78/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 12.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Nicola Croce,
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Davide Catalano, CP_1 P.IVA_1
resistente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'Avv.to Vincenzo Ragni,
resistente nonché contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marialuigia Ferrante, CP_3 P.IVA_3
resistente
OGGETTO: altre ipotesi RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.01.2024, il ricorrente proponeva impugnativa avverso la intimazione di pagamento n. 028202390040494 71/000 notificata il 05/10/2023 in relazione ai seguenti atti: Cartella n. 02820170028300048000 notificata il 19/01/2018; -
Avviso di addebito n. 32820170004856254000 notificato il 30/11/2017; - Avviso di addebito n. 32820180000072191000 notificato il 29/01/2018; - Avviso di addebito n.
32820180002914355000 notificato 05/07/2018; - Avviso di addebito n.
32820180003167677000 notificato il 11/07/20118; - Avviso di addebito n.
32820180003391988000 notificato il 05/08/2018.
Parte ricorrente deduceva principalmente la prescrizione dei crediti contributivi oggetto di riscossione e l'avvenuto pagamento dei contributi anno 2017 oggetto degli avvisi di addebito Avviso di addebito n. 32820170004856254000 notificato il 30/11/2017;
Avviso di addebito n. 32820180000072191000 notificato il 29/01/2018.
L'opponente chiedeva quindi di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità
dell'opposta intimazione di pagamento, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio tempestivamente l' e Controparte_2
l' . CP_1
L' si costituiva tardivamente (in data 22.4.2024, rispetto alla prima udienza CP_3
fissata per il 23.4.2024), per cui la relativa memoria e la documentazione prodotta vengono considerate inammissibili, con conseguente inutilizzabilità nel presente giudizio.
Pag. 2 di 9 Il presente procedimento, con decreto del 12.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 29.4.2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è in parte inammissibile e comunque infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità
(Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di
sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui
all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e
di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa
può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se
logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in
tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha
Pag. 3 di 9 evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ciò premesso, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. Corte di Cassazione, Ordinanza
02 settembre 2020, n. 18256).
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08.
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un
Pag. 4 di 9 atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Innanzi tutto, va rilevato che l'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità,
ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. La presente opposizione è stata proposta oltre il termine di 40 giorni a decorrere dalla data della notifica della intimazione di pagamento per cui è causa (notifica dell'intimazione in data 05/10/2023,
ricorso proposto in data 02/01/2024).
Sicchè, il ricorrente nel presente giudizio potrà far valere unicamente eventuali fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica dell'avviso di addebito, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, in quanto detta azione non è soggetta a termini di decadenza.
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Pag. 5 di 9 Per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/1995. Il
nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica degli avvisi di addebito indicati nella intimazione di pagamento opposta, ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Innanzi tutto, si rileva che nel caso di specie l' ha provato la notifica degli avvisi di CP_1
addebito oggetto di giudizio.
Ebbene, dalla documentazione prodotta nel giudizio emerge che i predetti atti sono stati regolarmente notificati a mezzo PEC all'indirizzo che risulta dichiarato al Registro delle
Imprese fino al 30/04/2019.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa CP_1
alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione della cartella ovvero la decadenza ex art. 25 del D. lgs. n. 46 del 1999) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale.
Si evidenzia infatti che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella di pagamento/avviso di addebito nel termine posto dall'art. 24
d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del
05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Quanto alla notifica a mezzo PEC, si rileva che la regolarità di tale notifica discende dall'art. 30, co. 4, D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122/2010, che ha
Pag. 6 di 9 introdotto la possibilità della notifica via PEC, stabilendo che: "l'avviso di addebito è
notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero ... dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento'".
L'art. 30, D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122/2010, intitolato
"Potenziamento dei processi di riscossione dell' regola compiutamente tale CP_1
diverso settore sia in ordine alle modalità alternative di notifica dell'avviso di addebito,
di cui si è detto, sia in ordine al contenuto dell'atto.
Pertanto, ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa CP_1
quella relativa alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione degli avvisi ovvero la tardiva iscrizione a ruolo) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Eventuali doglianze relative agli atti presupposti notificati andavano proposti con la relativa impugnazione giudiziale, nel cui difetto il credito è divenuto irretrattabile, con conseguente inammissibilità delle contestazioni in questa sede, in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c.
ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel
Pag. 7 di 9 caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però,
come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è
sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
A questo riguardo, si rileva che, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento n.
028202390040494 71/000 è stata notificata il 05/10/2023 nei termini di legge,
considerando la sospensione prevista dalla normativa Covid, ed ha interrotto tempestivamente il termine di prescrizione rispetto agli atti ivi riportati: Cartella n.
02820170028300048000 notificata il 19/01/2018; Avviso di addebito n.
32820170004856254000 notificato il 30/11/2017; Avviso di addebito n.
32820180000072191000 notificato il 29/01/2018; Avviso di addebito n.
32820180002914355000 notificato 05/07/2018; Avviso di addebito n.
32820180003167677000 notificato il 11/07/20118; Avviso di addebito n.
32820180003391988000 notificato il 05/08/2018.
Quanto all'eccezione di pagamento, si rileva che la stessa è rilevabile d'ufficio.
Tuttavia, la stessa viene rigettata in quanto il ricorrente ha depositato prova del pagamento solo degli importi dovuti a titolo di contributi DM10 2017.
Pag. 8 di 9 Pertanto, sono stati correttamente emessi gli avvisi di addebito per i contributi IVS 2017
per i quali non risulta il pagamento, mentre gli avvisi di addebito n.
32820170004856254000 e n. 32820180000072191000 relativi ai contributi DM10 2017
risultano rettificati.
Pertanto, il ricorso viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 12.3.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 78/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
800,00 in favore di ciascuna parte resistente e , CP_1 Controparte_2
oltre IVA E CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
- compensa le spese tra il ricorrente e l' . CP_3
Aversa, 30.04.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 9 di 9
LAVORO
N.R.G. 78/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 12.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Nicola Croce,
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Davide Catalano, CP_1 P.IVA_1
resistente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'Avv.to Vincenzo Ragni,
resistente nonché contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marialuigia Ferrante, CP_3 P.IVA_3
resistente
OGGETTO: altre ipotesi RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.01.2024, il ricorrente proponeva impugnativa avverso la intimazione di pagamento n. 028202390040494 71/000 notificata il 05/10/2023 in relazione ai seguenti atti: Cartella n. 02820170028300048000 notificata il 19/01/2018; -
Avviso di addebito n. 32820170004856254000 notificato il 30/11/2017; - Avviso di addebito n. 32820180000072191000 notificato il 29/01/2018; - Avviso di addebito n.
32820180002914355000 notificato 05/07/2018; - Avviso di addebito n.
32820180003167677000 notificato il 11/07/20118; - Avviso di addebito n.
32820180003391988000 notificato il 05/08/2018.
Parte ricorrente deduceva principalmente la prescrizione dei crediti contributivi oggetto di riscossione e l'avvenuto pagamento dei contributi anno 2017 oggetto degli avvisi di addebito Avviso di addebito n. 32820170004856254000 notificato il 30/11/2017;
Avviso di addebito n. 32820180000072191000 notificato il 29/01/2018.
L'opponente chiedeva quindi di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità
dell'opposta intimazione di pagamento, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio tempestivamente l' e Controparte_2
l' . CP_1
L' si costituiva tardivamente (in data 22.4.2024, rispetto alla prima udienza CP_3
fissata per il 23.4.2024), per cui la relativa memoria e la documentazione prodotta vengono considerate inammissibili, con conseguente inutilizzabilità nel presente giudizio.
Pag. 2 di 9 Il presente procedimento, con decreto del 12.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 29.4.2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è in parte inammissibile e comunque infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità
(Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di
sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui
all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e
di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa
può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se
logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in
tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha
Pag. 3 di 9 evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ciò premesso, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. Corte di Cassazione, Ordinanza
02 settembre 2020, n. 18256).
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08.
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un
Pag. 4 di 9 atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Innanzi tutto, va rilevato che l'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità,
ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. La presente opposizione è stata proposta oltre il termine di 40 giorni a decorrere dalla data della notifica della intimazione di pagamento per cui è causa (notifica dell'intimazione in data 05/10/2023,
ricorso proposto in data 02/01/2024).
Sicchè, il ricorrente nel presente giudizio potrà far valere unicamente eventuali fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica dell'avviso di addebito, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, in quanto detta azione non è soggetta a termini di decadenza.
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Pag. 5 di 9 Per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/1995. Il
nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica degli avvisi di addebito indicati nella intimazione di pagamento opposta, ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Innanzi tutto, si rileva che nel caso di specie l' ha provato la notifica degli avvisi di CP_1
addebito oggetto di giudizio.
Ebbene, dalla documentazione prodotta nel giudizio emerge che i predetti atti sono stati regolarmente notificati a mezzo PEC all'indirizzo che risulta dichiarato al Registro delle
Imprese fino al 30/04/2019.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa CP_1
alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione della cartella ovvero la decadenza ex art. 25 del D. lgs. n. 46 del 1999) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale.
Si evidenzia infatti che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella di pagamento/avviso di addebito nel termine posto dall'art. 24
d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del
05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Quanto alla notifica a mezzo PEC, si rileva che la regolarità di tale notifica discende dall'art. 30, co. 4, D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122/2010, che ha
Pag. 6 di 9 introdotto la possibilità della notifica via PEC, stabilendo che: "l'avviso di addebito è
notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero ... dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento'".
L'art. 30, D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122/2010, intitolato
"Potenziamento dei processi di riscossione dell' regola compiutamente tale CP_1
diverso settore sia in ordine alle modalità alternative di notifica dell'avviso di addebito,
di cui si è detto, sia in ordine al contenuto dell'atto.
Pertanto, ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa CP_1
quella relativa alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione degli avvisi ovvero la tardiva iscrizione a ruolo) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Eventuali doglianze relative agli atti presupposti notificati andavano proposti con la relativa impugnazione giudiziale, nel cui difetto il credito è divenuto irretrattabile, con conseguente inammissibilità delle contestazioni in questa sede, in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c.
ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel
Pag. 7 di 9 caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però,
come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è
sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
A questo riguardo, si rileva che, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento n.
028202390040494 71/000 è stata notificata il 05/10/2023 nei termini di legge,
considerando la sospensione prevista dalla normativa Covid, ed ha interrotto tempestivamente il termine di prescrizione rispetto agli atti ivi riportati: Cartella n.
02820170028300048000 notificata il 19/01/2018; Avviso di addebito n.
32820170004856254000 notificato il 30/11/2017; Avviso di addebito n.
32820180000072191000 notificato il 29/01/2018; Avviso di addebito n.
32820180002914355000 notificato 05/07/2018; Avviso di addebito n.
32820180003167677000 notificato il 11/07/20118; Avviso di addebito n.
32820180003391988000 notificato il 05/08/2018.
Quanto all'eccezione di pagamento, si rileva che la stessa è rilevabile d'ufficio.
Tuttavia, la stessa viene rigettata in quanto il ricorrente ha depositato prova del pagamento solo degli importi dovuti a titolo di contributi DM10 2017.
Pag. 8 di 9 Pertanto, sono stati correttamente emessi gli avvisi di addebito per i contributi IVS 2017
per i quali non risulta il pagamento, mentre gli avvisi di addebito n.
32820170004856254000 e n. 32820180000072191000 relativi ai contributi DM10 2017
risultano rettificati.
Pertanto, il ricorso viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 12.3.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 78/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
800,00 in favore di ciascuna parte resistente e , CP_1 Controparte_2
oltre IVA E CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
- compensa le spese tra il ricorrente e l' . CP_3
Aversa, 30.04.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
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