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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli, ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ., all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3073 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, con l'avv. Angelo Fiumara Parte_1
ATTORI
E
, con l'avv. Isabella Negro Controparte_1
CONVENUTO
E
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , CP_8 Controparte_9 Controparte_10
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. – Con atto di citazione e hanno convenuto in Parte_1 Parte_1
giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , , Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, , al fine di sentirsi dichiarare Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
proprietari per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. del compendio immobiliare così descritto: “abitazione a piano terra composta complessivamente da quattro vani, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Olevano Romano, ed entrostante terreno, riportato al
Catasto Terreni del Comune di Olevano Romano, rispettivamente, come segue: a) abitazione - foglio n.
13, particella n. 159, ctg A/4, classe 2°, vani n. 4, superficie catastale mq.93, rendita € 154,94; b) terreno - foglio n.13 particella n. 87, sem. arb., classe 4°, are 87 ca 15, reddito dominicale € 38,26”, allegando che “ e da oltre vent'anni hanno il libero, pacifico ed Parte_1 Parte_1
esclusivo possesso” del ridetto compendio.
2. – Parte attrice ha nel merito articolato le seguenti conclusioni: “dichiarare Parte_1
e proprietari esclusivi per intervenuta usucapione ventennale dei suddetti beni e
[...] CP_11
precisamente: a) abitazione - foglio n. 13, particella n. 159, ctg A/4, classe 2°, vani n. 4, superficie catastale mq. 93, rendita € 154,94; b) terreno - foglio n.13 particella n. 87, sem. arb., classe 4°, are
87 ca 15, reddito dominicale € 38,26; Con ordine al conservatore dei Registri immobiliari di Roma 2 di provvedere alla trascrizione della sentenza”.
3. – Si è costituito in giudizio , deducendo che “ ha Controparte_1 Per_1 Parte_1
lasciato quale erede soltanto il proprio figlio e dunque con l'eredità di questa non ha Controparte_1
nulla a che fare il Sig ”, nonché concludendo nel senso di rimettersi “alla Controparte_8
volontà di Codesto Ill.mo Tribunale per ogni determinazione”.
4. – I restanti suindicati convenuti non si sono costituiti in giudizio e devono essere dichiarati contumaci.
5. – All'udienza del 13.5.2025 è stata assunta prova testimoniale e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 10.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
6. – Tanto premesso, le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate.
2 6.1. – Le allegazioni poste a fondamento della domanda di usucapione da parte degli attori si appalesano estremamente generiche, prive di dettagli e soprattutto non consentono di ritenere debitamente rappresentati all'organo giudicante gli stessi presupposti della fattispecie di usucapione.
6.2. – Come è noto, l'usucapione è un istituto giuridico in base al quale è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge
(ordinariamente venti anni per gli immobili).
6.3. – Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari della situazione giuridica soggettiva al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa. In questo senso, si è affermato che non è sufficiente, pertanto, al fine di far emergere il predetto possesso, che si alleghi la cura o la manutenzione dell'immobile ovvero l'espletamento di forme minimali di gestione dello stesso, quale può essere la coltivazione del terreno (cfr., ex aliis, Cass. civ.
n. 17376/2018). L'esercizio del possesso deve essere tale da manifestarsi nei confronti dei titolari formali del diritto come atto di disconoscimento delle loro prerogative e affermazione dell'esclusiva titolarità del diritto in capo al possessore (cfr. Cass. civ. citata).
6.4. – In ordine alla prova orale utile ai fini dell'usucapione, si è affermata l'esigenza di una valutazione cauta della stessa, che garantisca certezza in ordine alla situazione rappresentata.
6.5. – Pertanto, si è ritenuta inutile la prova per testi fornita da amici o conoscenti dell'usucapente, dovendo questa provenire da soggetti estranei al rapporto dedotto (cfr.
Trib. Salerno n. 1380/2010) ovvero da parte di soggetti che si siano recati presso il fondo ad ampi intervalli di tempo (cfr. App. Genova 03.04.1992). Per le medesime ragioni deve ritenersi insufficiente la mera allegazione da parte dell'agente di aver semplicisticamente posseduto pacificamente e ininterrottamente da oltre vent'anni o da tempo immemorabile l'immobile controverso (cfr. Trib. Cassino n. 823/2011).
3 7. – Ciò chiarito, è evidente che le allegazioni poste a fondamento della domanda di usucapione da parte degli attori si appalesano, dunque, del tutto generiche e soprattutto non consentono di ritenere debitamente rappresentati all'organo giudicante gli stessi presupposti della fattispecie di usucapione.
7.1. – Gli attori, difatti, sia nell'atto di citazione sia nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., si sono limitati affermare che “ e Parte_1 Parte_1
da oltre vent'anni hanno il libero, pacifico ed esclusivo possesso” del compendio immobiliare
[...]
de quo, soggiungendo quanto segue nella citata memoria ex art. 183 cod. proc. civ.: “I
Signori e infatti, hanno sempre avuto il possesso libero e pacifico e d Parte_1 Parte_1
esclusivo da ben oltre venti anni, senza l'intervento o l'opposizione di alcuno, della porzione immobiliare sita nel Comune di Olevano Romano Via Provinciale Maremma Superiore snc, costituito da un appartamento di circa 90 mq, abitazione a piano terra composta complessivamente da quattro vani, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Olevano Romano, nella quale gli stessi hanno stabilito la propria residenza - giusta certificati di residenza storico allegati – provvedendo inoltre alla ristrutturazione e alla manutenzione dello stesso, nonché al pagamento delle utenze ed in cui vi abitano e detengono esclusivamente le chiavi di accesso all'appartamento. Così pure gli attori hanno sempre avuto da ben oltre vent'anni il libero e pacifico esclusivo possesso continuativamente ed ininterrottamente anche del terreno circostante di circa 800 mq, distinto al catasto terreni al Fgl. 13, part. 87 ( lett. b) atto di citazione) adibito a corte, orto e frutteto che hanno da sempre provveduto a coltivare e che è recintato e di cui detengono esclusivamente le chiavi di accesso.”.
7.2. – Si tratta di allegazioni estremamente generiche e come tali del tutto insufficienti a giustificare l'accoglimento delle domande: le stesse difatti in larga misura si risolvono nella mera affermazione del possesso ultraventennale, non sostanziata dalla deduzione di specifiche circostanze di fatto da cui inferire la maturazione del possesso utile ad usucapire i beni oggetto di causa.
8. – Ad ogni modo, le dichiarazioni del teste che ha dichiarato di essere Testimone_1
amica da più di trent'anni degli attori, sono state prive di significativi dettagli, essendosi questa limitata a rispondere affermativamente nei termini che seguono: “Sul capitolo 1, è vero. Sul capitolo 3, è vero. Sul capitolo 5, è vero.”, senza che peraltro le parti, come emerge dal verbale del 13.5.2025, abbiano prospettato a chiarimento alcuna domanda.
4 8.1. – D'altronde i capitoli di prova orale articolati da parte attrice, genericamente formulati e non precisamente collocati nel tempo, in uno con il tenore delle risposte date dal teste, non fanno emergere in alcun modo il compimento da parte degli attori nel corso dei vent'anni di una serie di atti idonei ad estrinsecare verso l'esterno la loro volontà di godere del terreno come se fossero gli esclusivi proprietari dello stesso e dunque incompatibili con la detenzione.
8.2. – D'altro canto, alla luce dei principi di cui alla menzionata giurisprudenza, l'aver posto in essere forme minimali di gestione, genericamente formulate, quali la dedotta coltivazione del fondo o la manutenzione del fabbricato, non integra una condotta idonea a dimostrare il possesso esclusivo utile all'usucapione, ben potendo ritenersi che gli atti menzionati non siano incompatibili con il diritto altrui.
8.3. – Del resto, la giurisprudenza ha più volte ribadito che il possesso utile ad usucapire non deve essere solo indisturbato, ma deve risolversi in un possesso inconciliabile con quello del titolare del diritto reale, il quale viene di fatto privato di ogni facoltà sull'immobile (cfr. Cass. civ. n. 16414/2017).
9. – Quanto alla posizione processuale assunta da convenuto , questi Controparte_1
si è limitato a rimettersi alla decisione del Tribunale.
9.1. – Merita inoltre rammentare che la natura immobiliare del diritto dominicale oggetto della domanda di usucapione postula un accertamento erga omnes, che non può essere superato di per sé dalla non contestazione da parte del convenuto costituito dei presupposti legittimanti l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà su porzione immobiliare, peraltro nella contumacia degli altri convenuti, come noto valevole quale ficta contestatio delle deduzioni attoree.
10. – Pertanto, la genericità delle allegazioni contenute negli scritti difensivi, prive di significativi riferimenti fattuali, nonché il carattere generico e valutativo dei capitoli di prova orale determinano l'infondatezza della domanda di usucapione spiegata dagli attori e il suo conseguente rigetto, non potendosi ritenere raggiunta la prova né, in radice, già in via allegatoria, specificamente rappresentati all'organo giudicante gli stessi presupposti della fattispecie di usucapione.
5 Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
11. – Le spese del giudizio sono compensate tra le parti costituite, considerata la posizione assunta dal convenuto , mentre sono dichiarate irripetibili Controparte_12
con riguardo ai convenuti contumaci.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. compensa le spese del giudizio tra le parti costituite;
3. dichiara irripetibili le spese del giudizio con riguardo ai convenuti contumaci.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cod. proc. civ.
Addì 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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