Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 15
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Carenza di legittimazione passiva

    La Corte ha ritenuto che la normativa di riferimento distingue tra società di gestione patrimoniale e fondi gestiti, escludendo la solidarietà della società ricorrente per i tributi locali inerenti alle proprietà immobiliari se non ne ha il possesso. Il presupposto oggettivo dell'imposta, ovvero il possesso dell'immobile, non sussiste in capo alla società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 15
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo
    Numero : 15
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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