CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CERCOLA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 61/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Loro Ciuffenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 121 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente : accogliere il ricorso con annullamento dell'atto impugnato
Resistente: respingere il ricorso e condanna alle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 25.2.202 la Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante,assistito come in atti impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe notificato dal Comune di Loro Ciuffenna che richiede il pagamento della TARI relativa all'anno 2022 inerente agli immobili di proiprietà del fondo".
Nel ricorso eccepisce l'illegittimità e conseguente nullità dell'atto impugnato per carenza di legittimazione passiva in quanto la Ricorrente_1 non ha il possesso degli immobili per cui l presupposto dell'imposta locale richiesta risulta mancante nella fattispecie. Riferisce la costante giurisprudenza della varie CG investite della questione nei vari ricorsi sottoposti a giudizio per casi identici. Si costituiva il Comune di Loro Ciuffena con memorie con le quali conferma la legittimitdella pretesa All'udienza del 28.1.2026 la Corte in composizione monocratica,decideva di accogliere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva che questa Corte,sia in composizione collegiale che monocratica, si è già occupata dei ricorsi avverso degli avvisi di accertamento TARI per gli anni precedenti (sent.167/2025 e 200/2025 )per cui anche in questa sede ,le motivazioni vengono condivise e riproposte :"la normativa di riferimento (art.1 co.1 lett.
J e art.36 co.4 del Dlgs 58/98) prevede una distinzione tra le società di gestione patrimoniale ed i fondi gestiti,nella fattispecie tra la Ricorrente_1 ed il fondoper cui la società ricorrente non ha alcuna forma di solidarietà per i tributi locali inerenti alle proprietà immobiliari per le quali è stato notificato l'accertamento TARI. In altri termini risulta oltremodo carente il presupposto oggettivo della imposta richiesta ovvero il possesso dell'immobile che nell'anno in esame va ricondotto al titolare del diritto reale". In senso conforme oltre a questo giudice si sono espresse di recente sia CG di I che di II
( per tutte CG IA RO ,1054/24,Friuli 56/2024, Lazio 3490/2025).L'avviso di accertamento pertanto va annullato ma le spese del giudizio restano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CERCOLA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 61/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Loro Ciuffenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 121 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente : accogliere il ricorso con annullamento dell'atto impugnato
Resistente: respingere il ricorso e condanna alle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 25.2.202 la Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante,assistito come in atti impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe notificato dal Comune di Loro Ciuffenna che richiede il pagamento della TARI relativa all'anno 2022 inerente agli immobili di proiprietà del fondo".
Nel ricorso eccepisce l'illegittimità e conseguente nullità dell'atto impugnato per carenza di legittimazione passiva in quanto la Ricorrente_1 non ha il possesso degli immobili per cui l presupposto dell'imposta locale richiesta risulta mancante nella fattispecie. Riferisce la costante giurisprudenza della varie CG investite della questione nei vari ricorsi sottoposti a giudizio per casi identici. Si costituiva il Comune di Loro Ciuffena con memorie con le quali conferma la legittimitdella pretesa All'udienza del 28.1.2026 la Corte in composizione monocratica,decideva di accogliere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva che questa Corte,sia in composizione collegiale che monocratica, si è già occupata dei ricorsi avverso degli avvisi di accertamento TARI per gli anni precedenti (sent.167/2025 e 200/2025 )per cui anche in questa sede ,le motivazioni vengono condivise e riproposte :"la normativa di riferimento (art.1 co.1 lett.
J e art.36 co.4 del Dlgs 58/98) prevede una distinzione tra le società di gestione patrimoniale ed i fondi gestiti,nella fattispecie tra la Ricorrente_1 ed il fondoper cui la società ricorrente non ha alcuna forma di solidarietà per i tributi locali inerenti alle proprietà immobiliari per le quali è stato notificato l'accertamento TARI. In altri termini risulta oltremodo carente il presupposto oggettivo della imposta richiesta ovvero il possesso dell'immobile che nell'anno in esame va ricondotto al titolare del diritto reale". In senso conforme oltre a questo giudice si sono espresse di recente sia CG di I che di II
( per tutte CG IA RO ,1054/24,Friuli 56/2024, Lazio 3490/2025).L'avviso di accertamento pertanto va annullato ma le spese del giudizio restano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.