Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo si provvedera', per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e, per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione del corrispondente capitolo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di cui al precedente articolo si provvedera', per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e, per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione del corrispondente capitolo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.