Articolo 2 della Legge 5 agosto 1961, n. 854
Articolo 1
Versione
16 settembre 1961
Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo si provvedera', per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e, per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione del corrispondente capitolo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 16 settembre 1961