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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/04/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 52/2025 promossa in sede di reclamo ex art. 51
CCII
DA
(C.F. , con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ESPOSITO FRANCESCO e dell'avv. IODICE SILVIO ( ) VIA CERVENTES, 64 80133 NAPOLI;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA CERVANTES 64 80133 NAPOLI presso il difensore avv. ESPOSITO FRANCESCO
RECLAMANTE
pagina 1 di 7 CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BARBIERI LORENZO e dell'avv. REBECCHI PIER GIORGIO ( ) C.SO CAVOUR 60 41121 C.F._2
MODENA; elettivamente domiciliato in VIALE TASSONI, 84 41100 MODENA presso il difensore avv. BARBIERI LORENZO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI MERZARIO 1835 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BURRONI DIANA, elettivamente
[...] domiciliato in VIA MOSCOVA, 18 20121 MILANO presso il difensore avv. BURRONI DIANA
RECLAMATI
avente ad oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_3
Voglia la Corte d'Appello in accoglimento del reclamo revocare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale Con vittoria di spese di giudizio
Per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, assorbita, respinta e7o disattesa ogni contraria eccezione: rigettare il reclamo proposto da Con vittoria di spese e Parte_4 competenze Per LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI MERZARIO 1835
[...]
Parte_2
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello rigettare il reclamo proposto da
Con condanna alla rifusione delle spese di lite. Parte_4
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto Il tribunale di Milano, con sentenza n. 856/2024 emessa il 28.11.2024 e pubblicata il 6.12.2024, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di su ricorso di Porsche Financial Service Italia spa, titolare di Parte_4 un credito di euro 25.025,91 oggetto di giudiziale accertamento pendendo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. ha proposto reclamo ex art. 51 CCII. Parte_4
Si sono costituiti il creditore istante e la liquidazione giudiziale contestando la fondatezza delle ragioni di doglianza. La reclamante ha altresì depositato, prima dell'udienza, un'istanza di rimessione in termini rispetto al nuovo deposito del reclamo effettuato a termine scaduto in ragione del rifiuto da parte della Cancelleria del primo e tempestivo deposito telematico. All'udienza del 20 marzo 2025, sentite le parti, la Corte si è riservata di decidere.
*** I motivi di reclamo 1°.La reclamante contesta la legittimazione del creditore istante e lamenta l'assenza di una adeguata ponderazione da parte del Tribunale del fumus della pretesa creditoria, di cui viene affermata apoditticamente la sussistenza, sulla base del mero rilievo dell'esistenza di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sia pur contestato con atto di citazione in opposizione. Si sostiene nell'impugnazione che il decreto ingiuntivo era stato ottenuto da in CP_1 violazione dei principi di correttezza e buona fede, sulla base di un asserito danno che la creditrice aveva autodeterminato allegando l'esistenza di una differenza di valore tra la valutazione dell'auto concessa in leasing alla Pt_4
e poi da questa restituita e l'effettivo realizzo di vendita.
2°. In subordine rispetto alla doglianza precedente secondo la reclamante il credito fatto valere da Porsche sarebbe estinto a seguito della transazione perfezionatasi tra le parti nel giudizio pre liquidatorio.
3°. Si sostiene il mancato possesso da parte della società dei requisiti dimensionali per essere assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII. La reclamante sottolinea di essere inattiva dal 2022 in conseguenza di un sequestro di quote societarie subito a seguito di un procedimento penale a carico dell'azionista di maggioranza e Parte_5 che, indipendentemente dall'omesso deposito dei bilanci, circostanza da cui il tribunale ha desunto la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 121 CCII, come pagina 3 di 7 si evincerebbe dai modelli UNICO e IVA regolarmente depositati la società non presenterebbe i requisiti minimi per essere sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale. 4°. Viene contestata l'esistenza di uno stato di insolvenza sulla base dell'assunto della solidità economica e finanziaria dell'impresa, in difficoltà solo in maniera transeunte e in ragione delle vicende strettamente personali del vecchio amministratore e non per una propria crisi endemica. I dati ricavabili dalle scritture contabili conforterebbero la prospettiva di una condizione problematica solo transitoria non giustificante il ricorso alla liquidazione giudiziale. In particolare viene dedotto che:
-la società sarebbe fortemente patrimonializzata (immobilizzazioni per euro 15.644.861, crediti a bilancio per euro 4.864.555,00 oltre ad avere disponibilità liquide e un immobile del valore di euro 600.000,00);
-vanterebbe un credito nei confronti di CP_2
-rispetto al debito nei confronti dell' , avrebbe Controparte_3 dato incarico al commercialista di presentare un'istanza di sgravio con riferimento ai debiti indicati nelle cartelle esattoriali da ritenersi inesistenti poiché dovuti a erronee indicazioni contenute nelle dichiarazioni fiscali. Viene infine rappresentato infine che l'apertura della liquidazione giudiziale esige quale condizione di procedibilità un' ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore a euro 30.000,00.
*** La decisione La preliminare istanza di sospensione ai sensi dell'art. 52 CCII è evidentemente assorbita dalla decisione nel merito. Sotto il profilo processuale merita accoglimento la preliminare richiesta della difesa della reclamante di rimessione in termini sulla quale le resistenti non hanno sollevato alcuna opposizione. Il reclamo è stato infatti originariamente depositato telematicamente nel rispetto del termine di 30 giorni dalla sentenza di I grado, ma il deposito telematico è stato respinto perché erroneamente iscritto al registro fallimenti anziché nel registro generale;
il reclamo è stato quindi nuovamente depositato a termine scaduto. L'errore di inserimento compiuto dal difensore risulta pertanto ampiamente giustificabile. Nel merito il reclamo non ha fondamento. Con riferimento alla prospettata insussistenza del credito, la delibazione sommaria che questa Corte è chiamata ad effettuare incidentalmente sui fatti e pagina 4 di 7 sulle allegazioni difensive di entrambe le parti non conduce nel senso auspicato dalla reclamante. L'exceptio doli sollevata dal debitore viene fondata su una presunta arbitrarietà del valore attribuito dalla concedente all'autovettura restituita dall'utilizzatore. Tuttavia il reclamo non si confronta con le puntuali difese della creditrice come articolate negli atti di I grado. E' circostanza pacifica che l'autovettura Porsche Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition, targata GH691WE, è stata restituita a seguito della risoluzione del contratto di leasing per mancato pagamento da parte di delle rate Pt_4 di leasing (doc. 8 Porsche). La creditrice ha poi allegato che, ottenuta la riconsegna del veicolo, stante l'esito negativo di una procedura competitiva telematica aperta a tutti i concessionari comunicava all'utilizzatrice la necessità di procedere alla stima del CP_1 valore del bene nel contraddittorio. La perizia tuttavia non aveva luogo proprio a seguito del contegno della debitrice, la quale inoltrava offerta di acquisto della che tuttavia non andava a buon fine in Parte_6 mancanza del pagamento del prezzo offerto. L'autovettura veniva a quel punto venduta al secondo migliore offerente al prezzo di euro 71.311,48, come da fattura prodotta in atti (doc. 15). A fronte di una puntuale ricostruzione della genesi del credito operata dal creditore istante, le contestazioni sollevate in questa sede dal debitore, tramite un generico richiamo ai principi di buona fede e correttezza e senza offrire alcuna specifica controdeduzione ai fatti dedotti dalla creditrice, non superano il vaglio di verosimiglianza. E' poi manifestamente pretestuosa l'eccezione di estinzione del credito sol che si consideri che alcuna prova viene fornita dell'asserito perfezionamento di un accordo transattivo. Quanto agli ipotizzati limiti dimensionali, che giustificherebbero la sussunzione della reclamante nella categoria delle imprese minori, la doglianza è platealmente sconfessata, oltre che dai dati del bilancio 2021, l'ultimo ufficialmente depositato, dai bilanci relativi agli anni 2022 e 2023, prodotti dalla stessa reclamante che indicano i seguenti dati
2022 2023 Ricavi € 12.943.152 € 18.623.710 Debiti € 3.790.964 € 3.619.883 Attivo € 16.844.995 € 18.489.926
pagina 5 di 7 Non occorre dunque soffermarsi oltre sulla doglianza sollevata, stante l'evidente manifesto superamento dei requisiti dimensionali previsti per l'impresa minore di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII. Sussiste infine l'ulteriore presupposto richiesto dall'art. 121 CCII, ossia lo stato di insolvenza, che il tribunale ha ricostruito sulla base di una serie di chiari e univoci indicatori (i) il mancato pagamento del credito (ii) l'infruttuoso pignoramento (iii) l'esistenza di ulteriori ingenti crediti (vi) l'assenza di poste attive (vii) l'omesso deposito dei bilanci. Le argomentazioni che la reclamante propone a confutazione delle considerazioni operate dal tribunale non colgono nel segno. In primo luogo è del tutto irrilevante, ai fini di cui si discute, indagare sulle cause che hanno determinato il dissesto della società come anche, risulta di per sé inconferente, la circostanza che le difficoltà sarebbero sorte per la società solo nel 2021, a seguito delle vicende giudiziarie dell'amministrare dott. Per_1
Occorre infatti interrogarsi se attualmente il debitore abbia le capacità finanziarie e patrimoniali per far fronte ai propri debiti con l'uso di mezzi ordinari di pagamento e senza la distruzione dei propri beni. Le circostanze evidenziate dal tribunale non consentono di effettuare una prognosi favorevole. Occorre peraltro sottolineare che lo stato attuale dei debiti, per come ricostruito dalla liquidazione giudiziale, vede la reclamante esposta per circa euro 2.500.000,00 nei confronti dell' senza che risulti pendente Controparte_3 alcuno sgravio e per circa euro 3.700.000,00 nei confronti di creditori privati con una prevalenza del ceto bancario. Lo sbilancio patrimoniale è stato calcolato dalla curatela in circa euro 2.900.000,00, il che conferma una condizione di sofferenza finanziaria endemica e non meramente transeunte. Se a ciò si aggiunge che la società è per espressa ammissione inattiva, non è dato comprendere come possa ipotizzare di stare sul mercato e ancor più di far fronte alle proprie obbligazioni. Infine privo di pregio è il generico richiamo alla condizione di procedibilità di cui al co. 5 dell'art. 49 CCII posto che pacificamente nel calcolo dell'ammontare dei debiti scaduti rientrano tutti i accertati nel corso dell'istruttoria dinanzi al Tribunale (dunque anche il debito nei confronti dell' e non solo quello fatto valere dal Controparte_3 ricorrente . Controparte_1
Il reclamo va dunque respinto e la condannata a rifondere Parte_4 alle controparti le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 4 co. 10 sexies DM 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile e della scarsa pagina 6 di 7 complessità delle questioni trattate. La manifesta infondatezza del reclamo denota la mala fede del legale rappresentante che, conseguentemente deve essere condannato ai sensi dell'art. 51 co. 15 CCII a rifondere solidalmente con la società le spese processuali oltre al pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa sul reclamo proposto da avverso la Parte_4 sentenza n. 856/2024 del Tribunale di Milano:
1. rigetta il reclamo e conseguentemente conferma la sentenza n. 856/2024 del Tribunale di Milano
2. condanna la reclamante in solido con il proprio legale rappresentante
[...]
a rifondere le spese di lite alle parti reclamate liquidate Controparte_4 per ciascuna posizione nell'importo di euro 3.476,00 per compensi professionali oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante del legale rappresentante , dell'ulteriore Controparte_4 importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte il 20 marzo 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 52/2025 promossa in sede di reclamo ex art. 51
CCII
DA
(C.F. , con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ESPOSITO FRANCESCO e dell'avv. IODICE SILVIO ( ) VIA CERVENTES, 64 80133 NAPOLI;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA CERVANTES 64 80133 NAPOLI presso il difensore avv. ESPOSITO FRANCESCO
RECLAMANTE
pagina 1 di 7 CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BARBIERI LORENZO e dell'avv. REBECCHI PIER GIORGIO ( ) C.SO CAVOUR 60 41121 C.F._2
MODENA; elettivamente domiciliato in VIALE TASSONI, 84 41100 MODENA presso il difensore avv. BARBIERI LORENZO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI MERZARIO 1835 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BURRONI DIANA, elettivamente
[...] domiciliato in VIA MOSCOVA, 18 20121 MILANO presso il difensore avv. BURRONI DIANA
RECLAMATI
avente ad oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_3
Voglia la Corte d'Appello in accoglimento del reclamo revocare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale Con vittoria di spese di giudizio
Per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, assorbita, respinta e7o disattesa ogni contraria eccezione: rigettare il reclamo proposto da Con vittoria di spese e Parte_4 competenze Per LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI MERZARIO 1835
[...]
Parte_2
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello rigettare il reclamo proposto da
Con condanna alla rifusione delle spese di lite. Parte_4
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto Il tribunale di Milano, con sentenza n. 856/2024 emessa il 28.11.2024 e pubblicata il 6.12.2024, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di su ricorso di Porsche Financial Service Italia spa, titolare di Parte_4 un credito di euro 25.025,91 oggetto di giudiziale accertamento pendendo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. ha proposto reclamo ex art. 51 CCII. Parte_4
Si sono costituiti il creditore istante e la liquidazione giudiziale contestando la fondatezza delle ragioni di doglianza. La reclamante ha altresì depositato, prima dell'udienza, un'istanza di rimessione in termini rispetto al nuovo deposito del reclamo effettuato a termine scaduto in ragione del rifiuto da parte della Cancelleria del primo e tempestivo deposito telematico. All'udienza del 20 marzo 2025, sentite le parti, la Corte si è riservata di decidere.
*** I motivi di reclamo 1°.La reclamante contesta la legittimazione del creditore istante e lamenta l'assenza di una adeguata ponderazione da parte del Tribunale del fumus della pretesa creditoria, di cui viene affermata apoditticamente la sussistenza, sulla base del mero rilievo dell'esistenza di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sia pur contestato con atto di citazione in opposizione. Si sostiene nell'impugnazione che il decreto ingiuntivo era stato ottenuto da in CP_1 violazione dei principi di correttezza e buona fede, sulla base di un asserito danno che la creditrice aveva autodeterminato allegando l'esistenza di una differenza di valore tra la valutazione dell'auto concessa in leasing alla Pt_4
e poi da questa restituita e l'effettivo realizzo di vendita.
2°. In subordine rispetto alla doglianza precedente secondo la reclamante il credito fatto valere da Porsche sarebbe estinto a seguito della transazione perfezionatasi tra le parti nel giudizio pre liquidatorio.
3°. Si sostiene il mancato possesso da parte della società dei requisiti dimensionali per essere assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII. La reclamante sottolinea di essere inattiva dal 2022 in conseguenza di un sequestro di quote societarie subito a seguito di un procedimento penale a carico dell'azionista di maggioranza e Parte_5 che, indipendentemente dall'omesso deposito dei bilanci, circostanza da cui il tribunale ha desunto la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 121 CCII, come pagina 3 di 7 si evincerebbe dai modelli UNICO e IVA regolarmente depositati la società non presenterebbe i requisiti minimi per essere sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale. 4°. Viene contestata l'esistenza di uno stato di insolvenza sulla base dell'assunto della solidità economica e finanziaria dell'impresa, in difficoltà solo in maniera transeunte e in ragione delle vicende strettamente personali del vecchio amministratore e non per una propria crisi endemica. I dati ricavabili dalle scritture contabili conforterebbero la prospettiva di una condizione problematica solo transitoria non giustificante il ricorso alla liquidazione giudiziale. In particolare viene dedotto che:
-la società sarebbe fortemente patrimonializzata (immobilizzazioni per euro 15.644.861, crediti a bilancio per euro 4.864.555,00 oltre ad avere disponibilità liquide e un immobile del valore di euro 600.000,00);
-vanterebbe un credito nei confronti di CP_2
-rispetto al debito nei confronti dell' , avrebbe Controparte_3 dato incarico al commercialista di presentare un'istanza di sgravio con riferimento ai debiti indicati nelle cartelle esattoriali da ritenersi inesistenti poiché dovuti a erronee indicazioni contenute nelle dichiarazioni fiscali. Viene infine rappresentato infine che l'apertura della liquidazione giudiziale esige quale condizione di procedibilità un' ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore a euro 30.000,00.
*** La decisione La preliminare istanza di sospensione ai sensi dell'art. 52 CCII è evidentemente assorbita dalla decisione nel merito. Sotto il profilo processuale merita accoglimento la preliminare richiesta della difesa della reclamante di rimessione in termini sulla quale le resistenti non hanno sollevato alcuna opposizione. Il reclamo è stato infatti originariamente depositato telematicamente nel rispetto del termine di 30 giorni dalla sentenza di I grado, ma il deposito telematico è stato respinto perché erroneamente iscritto al registro fallimenti anziché nel registro generale;
il reclamo è stato quindi nuovamente depositato a termine scaduto. L'errore di inserimento compiuto dal difensore risulta pertanto ampiamente giustificabile. Nel merito il reclamo non ha fondamento. Con riferimento alla prospettata insussistenza del credito, la delibazione sommaria che questa Corte è chiamata ad effettuare incidentalmente sui fatti e pagina 4 di 7 sulle allegazioni difensive di entrambe le parti non conduce nel senso auspicato dalla reclamante. L'exceptio doli sollevata dal debitore viene fondata su una presunta arbitrarietà del valore attribuito dalla concedente all'autovettura restituita dall'utilizzatore. Tuttavia il reclamo non si confronta con le puntuali difese della creditrice come articolate negli atti di I grado. E' circostanza pacifica che l'autovettura Porsche Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition, targata GH691WE, è stata restituita a seguito della risoluzione del contratto di leasing per mancato pagamento da parte di delle rate Pt_4 di leasing (doc. 8 Porsche). La creditrice ha poi allegato che, ottenuta la riconsegna del veicolo, stante l'esito negativo di una procedura competitiva telematica aperta a tutti i concessionari comunicava all'utilizzatrice la necessità di procedere alla stima del CP_1 valore del bene nel contraddittorio. La perizia tuttavia non aveva luogo proprio a seguito del contegno della debitrice, la quale inoltrava offerta di acquisto della che tuttavia non andava a buon fine in Parte_6 mancanza del pagamento del prezzo offerto. L'autovettura veniva a quel punto venduta al secondo migliore offerente al prezzo di euro 71.311,48, come da fattura prodotta in atti (doc. 15). A fronte di una puntuale ricostruzione della genesi del credito operata dal creditore istante, le contestazioni sollevate in questa sede dal debitore, tramite un generico richiamo ai principi di buona fede e correttezza e senza offrire alcuna specifica controdeduzione ai fatti dedotti dalla creditrice, non superano il vaglio di verosimiglianza. E' poi manifestamente pretestuosa l'eccezione di estinzione del credito sol che si consideri che alcuna prova viene fornita dell'asserito perfezionamento di un accordo transattivo. Quanto agli ipotizzati limiti dimensionali, che giustificherebbero la sussunzione della reclamante nella categoria delle imprese minori, la doglianza è platealmente sconfessata, oltre che dai dati del bilancio 2021, l'ultimo ufficialmente depositato, dai bilanci relativi agli anni 2022 e 2023, prodotti dalla stessa reclamante che indicano i seguenti dati
2022 2023 Ricavi € 12.943.152 € 18.623.710 Debiti € 3.790.964 € 3.619.883 Attivo € 16.844.995 € 18.489.926
pagina 5 di 7 Non occorre dunque soffermarsi oltre sulla doglianza sollevata, stante l'evidente manifesto superamento dei requisiti dimensionali previsti per l'impresa minore di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII. Sussiste infine l'ulteriore presupposto richiesto dall'art. 121 CCII, ossia lo stato di insolvenza, che il tribunale ha ricostruito sulla base di una serie di chiari e univoci indicatori (i) il mancato pagamento del credito (ii) l'infruttuoso pignoramento (iii) l'esistenza di ulteriori ingenti crediti (vi) l'assenza di poste attive (vii) l'omesso deposito dei bilanci. Le argomentazioni che la reclamante propone a confutazione delle considerazioni operate dal tribunale non colgono nel segno. In primo luogo è del tutto irrilevante, ai fini di cui si discute, indagare sulle cause che hanno determinato il dissesto della società come anche, risulta di per sé inconferente, la circostanza che le difficoltà sarebbero sorte per la società solo nel 2021, a seguito delle vicende giudiziarie dell'amministrare dott. Per_1
Occorre infatti interrogarsi se attualmente il debitore abbia le capacità finanziarie e patrimoniali per far fronte ai propri debiti con l'uso di mezzi ordinari di pagamento e senza la distruzione dei propri beni. Le circostanze evidenziate dal tribunale non consentono di effettuare una prognosi favorevole. Occorre peraltro sottolineare che lo stato attuale dei debiti, per come ricostruito dalla liquidazione giudiziale, vede la reclamante esposta per circa euro 2.500.000,00 nei confronti dell' senza che risulti pendente Controparte_3 alcuno sgravio e per circa euro 3.700.000,00 nei confronti di creditori privati con una prevalenza del ceto bancario. Lo sbilancio patrimoniale è stato calcolato dalla curatela in circa euro 2.900.000,00, il che conferma una condizione di sofferenza finanziaria endemica e non meramente transeunte. Se a ciò si aggiunge che la società è per espressa ammissione inattiva, non è dato comprendere come possa ipotizzare di stare sul mercato e ancor più di far fronte alle proprie obbligazioni. Infine privo di pregio è il generico richiamo alla condizione di procedibilità di cui al co. 5 dell'art. 49 CCII posto che pacificamente nel calcolo dell'ammontare dei debiti scaduti rientrano tutti i accertati nel corso dell'istruttoria dinanzi al Tribunale (dunque anche il debito nei confronti dell' e non solo quello fatto valere dal Controparte_3 ricorrente . Controparte_1
Il reclamo va dunque respinto e la condannata a rifondere Parte_4 alle controparti le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 4 co. 10 sexies DM 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile e della scarsa pagina 6 di 7 complessità delle questioni trattate. La manifesta infondatezza del reclamo denota la mala fede del legale rappresentante che, conseguentemente deve essere condannato ai sensi dell'art. 51 co. 15 CCII a rifondere solidalmente con la società le spese processuali oltre al pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa sul reclamo proposto da avverso la Parte_4 sentenza n. 856/2024 del Tribunale di Milano:
1. rigetta il reclamo e conseguentemente conferma la sentenza n. 856/2024 del Tribunale di Milano
2. condanna la reclamante in solido con il proprio legale rappresentante
[...]
a rifondere le spese di lite alle parti reclamate liquidate Controparte_4 per ciascuna posizione nell'importo di euro 3.476,00 per compensi professionali oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante del legale rappresentante , dell'ulteriore Controparte_4 importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte il 20 marzo 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
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