Articolo 7 della Legge 22 dicembre 1973, n. 932
Articolo 6Articolo 8
Versione
24 gennaio 1974
Art. 7.
Presso i provveditorati agli studi di Trieste e Gorizia sono distaccati, per i servizi attinenti alle scuole con lingua di insegnamento slovena:
a) un preside o un professore di ruolo di istituto di istruzione secondaria con lingua di insegnamento slovena;
b) rispettivamente cinque e due insegnanti elementari di ruolo titolari in scuole con lingua di insegnamento slovena.
Il servizio prestato nella posizione prevista dal comma precedente e' riconosciuto a tutti gli effetti come servizio di istituto.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1974