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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott.ssa SI IN AV Presidente
Dott. OB GN Consigliere rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 77 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025 avverso la sentenza n. 202/2024 in data 17 dicembre 2024 del Tribunale di Lecco, Giudice Dott.ssa Federica Trovò, discussa e trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 21 maggio 2025
promossa da
con sede legale in Roma-EUR, via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente pro Pt_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nadia Perego del Foro di Lecco e OB Maio ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' via Savarè n. 1; Pt_1 Appellante
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Zambrano del Foro di Milano ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Milano, Largo Augusto n. 3 Appellato
Conclusioni per l'appellante:
“NEL MERITO, riformare la sentenza n. 202/2024 pubbl. il 17/12/2024 - RG n. 122/2024 del Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro e per l'effetto rigettare il ricorso avanti al Tribunale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.;”.
Conclusioni per l'appellato:
“In via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per i motivi di cui in atto. Nel merito
- Rigettare il ricorso in appello dell' perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di Pt_1 cui in atti, confermando la sentenza n.202/2024 pubblicata il 17.12.24 dal Tribunale di Lecco, sez. Lavoro (Giudice Dott.ssa Trovò) RG 122/2024. In via istruttoria:
1 - Rigettare le richieste istruttorie di controparte e, occorrendo, ammettere le istanze istruttorie formulate in atti. Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 202/2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecco, ha accolto - condannando l'Ente convenuto alla rifusione delle spese del grado- il ricorso proposto da contro e per l'effetto, ha annullato l'avviso di addebito n. 434 2023 CP_1 Pt_1 0000679789000 notificato l'11.1.2024 ed avente ad oggetto le contribuzioni dovute (nella misura di € 4.559,10), con riferimento al periodo 01/2021 - 12/2022 per l'iscrizione d'ufficio del alla Gestione Commercianti. CP_1 A sostegno della sua opposizione, l'attore aveva esposto di essere socio di maggioranza al 90% della società di “assistenza, consulenza e formazione aziendale, Controparte_2 con particolare riferimento all'ambito cinofilo” e che tale attività veniva svolta tramite l'impiego di due dipendenti (aventi mansioni rispettivamente di segreteria e customer care) e di una consistente rete di collaboratori esterni, tra cui lo studio di commercialista per la gestione degli adempimenti contabili, fiscali ed amministrativi. Quanto al suo ruolo all'interno dell'azienda, il ricorrente aveva eccepito di svolgere esclusivamente attività inerenti alla carica di amministratore, senza dedicarsi alla gestione abituale dell'attività aziendale. Lamentando la mancanza dei presupposti fattuali dell'obbligo della sua iscrizione alla Gestione Commercianti, il ricorrente aveva evidenziato il difetto, in qualunque forma, di una sua partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale (ex art. 1, commi 202 e 203, della L. 662/96) quale dato di cui avrebbe dovuto fornire prova l' avversario. CP_3
Costituendosi in giudizio, l' aveva chiesto la reiezione del ricorso, ritenendo sussistenti Pt_1 tutti i presupposti di cui all'art. 1, comma 203, legge 662/1996 per l'iscrizione del Vaira nella Gestione Commercianti e notando come l'opponente, nell'ambito della CP_2
svolgesse un “ruolo necessariamente attivo” dato che la partecipazione personale
[...] poteva consistere anche in “un'attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale, che risulta necessaria per il funzionamento della società”.
Il Tribunale ha deciso la controversia rilevando che la circostanza che la società avesse pochi dipendenti non era di per sé sufficiente ad affermare che il ricorrente partecipasse personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ben potendo essere, come in effetti dedotto e provato dal ricorrente, che l'attività lavorativa venisse esternalizzata. Sul punto, infatti, il primo Giudice, in mancanza di prova dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti, ha annullato l'avviso di addebito impugnato così statuendo: “Ebbene, di tale circostanza, rispetto al sig. , non v'è alcuna prova nel CP_1 presente giudizio e lo stesso ammette di averla ritenuta esistente sulla base di un mero CP_3 ragionamento presuntivo, fondato sull'imputabilità alla società di attività commerciale, sul numero esiguo dei dipendenti, sul ruolo di socio maggioritario (al 90%) e di amministratore del , sul fatto che questi sia anche direttore della scuola THINK DOG. CP_1
Se ne desume che l'attribuzione al di un'attività lavorativa svolta per la società è fatta CP_1 in maniera del tutto apodittica dall' Pt_1 Il ricorrente ha, per contro, fermamente negato di avere prestato attività lavorativa per la società, assumendo di essersi limitato a svolgere le attribuzioni relative al ruolo di amministratore, senza dedicarsi alla gestione abituale e sistematica dell'azienda. Da parte sua, l' non ha contestato quanto dedotto dalla difesa attorea, ma si è limitato a CP_3 ritenere sufficienti gli elementi indiziari sopra indicati”.
2 L' ha proposto appello e chiesto la riforma della sentenza contestando la ritenuta Pt_1 mancanza di prova in ordine ai presupposti per l'iscrizione del nella gestione CP_1 commercianti.
Sul punto, l'Ente ricorda in capo al la posizione di socio di maggioranza della CP_1 [...]
quale azienda presente in rete con il sito “ThinkDog” ed essendo la controparte CP_2 fondatore e “Direttore” della medesima scuola così come protagonista delle svariate attività proposte sul sito e di esperienze -anche televisive- realizzate promuovendo proprie pubblicazioni, senza trascurare che sul medesimo sito erano anche previste giornate di formazione cinofila tenute dallo stesso peraltro iscritto alla gestione separata quale CP_1 collaboratore retribuito. Quanto agli ulteriori collaboratori della società, l'appellante ricorda poi la presenza di due dipendenti: (presente da gennaio 2022) avente compiti e mansioni di Persona_1 segreteria addetta alle iscrizioni e ai tesseramenti FISC per i partecipanti e gestrice dei rapporti con il commercialista, con lo studio legale e lo studio paghe nonché con i fornitori e- commerce, della gestione del magazzino;
(solo dal 2023) addetta a seguire le Persona_2 attività di customer care (assistenza telefonica agli iscritti ai corsi) e di gestione dei contatti con i docenti;
mentre ogni altra attività era integralmente svolta da professionisti esterni. Sul punto, sostiene l' , la consistenza del personale dipendente (assente fino al 2022 e nel Pt_1 2022 rappresentata da una sola unità) e comunque la spontanea iscrizione dei dipendenti quali collaboratori dell'azienda, paleserebbe un ruolo necessariamente attivo del all'interno CP_1 della Ditta e d'altro canto, l' respinge quanto asserito dall'avversario (che aveva CP_3 sostenuto di occuparsi solo “delle scelte di strategia aziendale e partecipando alle riunioni strategiche per la determinazione e pianificazione delle attività imprenditoriali con l'altro socio”) trattandosi di attività, come quella dallo stesso svolta, non inquadrabile fra le
“attribuzioni relative al ruolo di amministratore”. In punto di mancata prova, l' sostiene poi di non aderire all'accezione di prevalenza Pt_1 come interpretata da controparte (è stata richiamata giurisprudenza del 2010 in base alla quale la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale si riferisce all'apporto del soggetto interessato all'attività della propria impresa e alla sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti interni) rilevando quindi come la corretta interpretazione del requisito di iscrivibilità sia da intendere in termini di apporto “determinante e vitale” per la società rispetto agli altri fattori produttivi, non dovendo essere a monte colta “la prevalenza” tramite il confronto con altri soci lavoratori e dipendenti o rispetto agli altri agli altri fattori produttivi. Per questo, l'Ente si riporta a recente giurisprudenza, come Cass. Ord. 31 ottobre 2018, n. 27968 che ha confermato che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, che costituisce l'oggetto perseguito dalla società, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa, come invece ritenuto da Cass. n.n. 3835 e 17370 del 2016. In senso analogo si era posta Cassazione n. 8474 del 31 marzo 2017 che chiariva come “i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza siano da riferire ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo;
ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della SR (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa”.
3 In punto di abituale e prevalente partecipazione all'attività di impresa, l' ribadisce che CP_3 il ricorrente non risulta iscritto presso alcuna altra gestione previdenziale, con eccezione della gestione separata per i compensi percepiti quale amministratore della Società Vajra.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della CP_1 sentenza appellata. In via pregiudiziale e/o preliminare insiste per l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 434, c. 1, c.p.c. dal momento che nell'atto di appello avversario mancava del tutto una parte argomentativa chiara e specifica in grado di confutare e contrastare in modo puntuale le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento della sua decisione, essendosi parte appellante limitata ad una mera trascrizione della propria memoria di 1° grado. Nel merito, insiste invece per la conferma della sentenza di primo grado, dal momento che nell'appello avversario non si rinveniva alcuna argomentazione atta a scalfire il congruo iter argomentativo seguito dal Giudice: l' , infatti, rileva parte appellata, si era limitato a Pt_1 ripetere pedissequamente le generiche e inconferenti osservazioni compiute nella propria memoria difensiva in primo grado, senza individuare né soffermarsi su reali profili di censura. Correttamente il Tribunale aveva quindi ritenuto non sussistenti i presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti poiché non sussisteva -né era stato dimostrato dall' Pt_1 Pt_1 alcuno svolgimento di attività commerciale da parte dello stesso nell'ambito della Ditta Vajra Vision né, tantomeno, con i caratteri di abitualità e prevalenza richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza. Il ribadisce quindi che lui, nell'ambito della Società, non aveva mai svolto alcuna CP_1 attività stabile e abituale né preminente, in quanto:
- si limitava ai compiti rientranti nel mandato di amministratore per il quale versava regolarmente i contributi alla gestione separata e a partecipare solo a riunioni strategiche in qualità di socio;
- mentre l'oggetto sociale della Società era gestito dalla fitta rete di collaboratori e la stessa gestione organizzativa e direttiva della Società, ovvero dei corsi cinofili integranti il suo core business, era sempre stata compiuta dall'altra socia Pt_2 Contesta, da ultimo, ogni istanza, richiesta e conclusione anche documentale fatta da controparte, osservando, inoltre che, come nel giudizio di primo grado, l' non aveva Pt_1 formulato capitoli di prova, né indicato testimoni a prova diretta, né a contrario su quelli formulati del sig. ciò a pena di decadenza. CP_1
All'udienza del 21 maggio 2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
Essendo stata sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da , è da Pt_1 ritenersi che il rilievo di parte appellata nella specie vada disatteso essendo indicati i passi della sentenza non condivisi e criticati sulla base di censure appropriatamente riferite alle ragioni decisorie adottate dal primo Giudice, anch'esse contrastate enunciandosi da parte dell'appellante, volta per volta, le tesi utili in merito alle riforme volute, non importa se impiegando esposizioni di concetti già espressi nella difesa spiegata in primo grado, poiché nell'ambito dell'attività odiernamente svolta dall'appellante gli stessi sono stati questa volta contrapposti, ai fini della loro prevalenza, in chiave critica ai punti decisori che reggono la sentenza impugnata quali mezzi per sovvertirne l'esito. Questa metodica è da ritenersi conforme ai canoni imposti dal novellato art. 434, comma 1 c.p.c. secondo cui ciascun motivo di appello deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte
4 alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tutto questo è invero riscontrabile in seno all'appello svolto dall' , che si è Pt_1 concretamente risolto per affermare l'inesattezza delle ragioni decisorie individuate dal Tribunale contrapponendovi le proprie, con una tecnica espositiva rispettosa dei canoni cui odiernamente l'impugnazione in oggetto deve conformarsi, ossia nel senso della chiarezza, della concisione assunta nel quadro dell'obbiettivo della sintesi da rispettare e della specificità dei vari passi critici a sua volta desumibile dal fatto che questo Collegio ha potuto comprendere la loro natura e il senso portante degli argomenti coi quali l' ha davvero Pt_1 inteso circoscrivere il suo appello.
Quanto al merito, pare che nella fattispecie che si è sopra tratteggiata in punto di fatto, la soluzione non possa essere che quella individuata dal Tribunale che ha fondamentalmente messo in luce come, per supportare la propria rivendicazione contributiva sottoforma di avviso di addebito, l' sia incorso in lacune di indagini e dimostrative non superabili col Pt_1 semplice accoglimento della tesi (tuttora) propugnata dall'Ente per cui, già ciò che poneva in essere il quale amministratore della Ditta deputata a perseguire attività e operazioni CP_1 rilevanti nel settore della cinofilia, non poteva non rappresentare uno svolgimento di compiti lavorativi tale da costituire il fondamento per l'iscrizione di quel soggetto nella gestione commercianti. In questo modo, l' finisce per riscontrare i presupposti della iscrizione previdenziale Pt_1 voluta, nella pura e semplice esternazione da parte del soggetto ritenuto debitore di condotte combacianti con lo scopo di fondo perseguito dall'Azienda nel quadro del suo oggetto sociale, indipendentemente dalla loro natura e fisionomia in termini di dedizione lavorativa atta al funzionamento del particolare tipo di impresa di cui si tratta. Come evidenziato dal primo Giudice, non potendosi limitare al tipo di riscontro che l'Istituto previdenziale intende privilegiare, nella specie era necessario rilevare a quali compiti strettamente lavorativi, anche dirigenziali e/o comunque orientativi del processo produttivo, il si fosse realmente dedicato con abitualità e prevalenza, oltre a svolgere i compiti CP_1 strettamente funzionali alla manifestazione della sua carica di amministratore compiendo le connesse prestazioni.
Di questa differenza di presupposti utili all'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, in linea con quanto già evidenziato da Cass. n 8613 del 3.4.2017, si è posta anche l'Ordinanza n. 10426 del 2/5/2018 con la quale la Suprema Corte, rispetto a una fattispecie concreta simile a quella odiernamente in cognizione, ha ribadito che “In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza”. Come ben si vede, non è da escludere la possibile coesistenza di due iscrizioni previdenziali per via dell'esercizio delle due attività, per un verso quella autonoma di amministratore e, per altro concomitante verso, quella di commerciante, quando ricorrano tracce evidenti di quest'ultima, che stava però all' mettere inequivocabilmente in luce quale autore della Pt_1 pretesa contributiva.
5 In tal modo, i presupposti dell'iscrizione ulteriormente voluta dall' in capo al Pt_1 CP_1 dovevano essere ricavati da una indagine concreta di tutti quanti i profili della sua attività in concreto, senza la possibilità di desumerne l'esistenza in base a dati che a ben vedere non sono significativamente univoci e comprovanti, come la mancata iscrizione dell'interessato ad altre gestioni previdenziali se non a quella presso la gestione separata legittimata dalla sua attività di amministratore in rapporto e come, d'altro canto, il 'sospettoso' espletamento dei compiti di impresa da parte di una ristretta cerchia di personale limitatosi, a seconda dei periodi, a due sole unità, tra l'altro nella veste di collaboratori, si suppone, di altre figure operative investite di ruoli preminenti specie nel senso di potersi operare per costoro, come nel caso del l'iscrizione nella gestione commercianti. CP_1
Ad avviso della Corte, in mancanza della dimostrazione dell'esercizio di un'attività strettamente lavorativa svolta in maniera abituale e prevalente, tali due rilievi di non Pt_1 sono affatto concludenti, nel primo caso, poiché non è detto che una sola iscrizione previdenziale non sia in linea di principio bastevole e sia inusuale rispetto al settore in questione, tanto più rispetto a quello di tipo cinofilo curato dalla e per Parte_3 assecondare profili particolari e circoscritti, non trattandosi perciò di una sorta di eccezione rispetto alla regola ma, al più, di un dato idoneo a stimolare approfondimenti (nella specie difettosi). Nel secondo caso, da ricollegare a quella che poteva essere l'ampiezza di interessi toccati dal peculiare oggetto sociale della Ditta perché anche sotto questo profilo non è stata dimostrata una conclamata insufficienza del personale variamente cooptato rispetto agli obiettivi perseguiti dalla Società.
L'insieme delle considerazioni che precedono porta a ritenere il carente fondamento dei rilievi critici svolti dall' così da potersi confermare la sentenza di primo grado. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue sulla base dei criteri posti dal DM 10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018 n. 37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della tematica dibattuta e dell'assenza di attività istruttoria. Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 202/2024 del Tribunale di Lecco. Condanna l' a rifondere all'appellato le spese del presente grado liquidate in complessivi Pt_1
€ 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell' appellante. CP_3 Milano, 21 maggio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
OB GN SI IN AV
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