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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 460/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
SURACE MICHELE;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
MANZON DONATELLA;
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni e cioè
per parte attrice “Voglia l'on.le Tribunale adito, ogni contraria difesa e/o eccezione disattesa, accogliere la domanda e, per l'effetto: -revocare l'assegno divorzile stabilito in favore di a parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza CP_1
1 Tribunale di Vicenza 887/2013; -in estremo subordine e salvo gravame, voglia comunque ridurre l'assegno medesimo in maniera congrua, fissando un nuovo importo non superiore ad euro 250,00. -disporre la decorrenza della revoca o della modifica dalla data della domanda. In via istruttoria, come da produzione documentale e ribadendo
l'opposizione alle prove avversarie nonché per la revoca dell'ordinanza provvisoria
14.6.2024 ed ammissione della istanza articolata nel ricorso per riassunzione punto 2 del ricorso per riassunzione 2. Si chiede che vengano espletate indagini sulla occupazione lavorativa, consistenza del reddito e del patrimonio della intimata-resistente”;
per parte convenuta “Nel merito: accertate le circostanze di cui in fatto e diritto, rigettare tutte le domande e per l'effetto confermare l'assegno di mantenimento nella misura corrente con rivalutazione Istat, con il versamento diretto dall Spese di lite CP_2 interamente rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023.
1. Fatti controversi.
Con sentenza n. 887/2013 pubblicata in data 12.09.2013, il Tribunale di Vicenza
pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti,
su conclusioni congiunte che prevedevano il riconoscimento a favore della moglie di un assegno divorzile pari ad euro 700,00; parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze sopravvenute: - la malattia del sig. - l'aumento del Pt_1
costo della vita;
- l'aver acquistato, la moglie, un immobile nel 2021 per un corrispettivo di euro 160.000,00, versando somme attinte dai propri risparmi e contraendo per la restante quota parte un mutuo, segno di buona capacità
economica; ha chiesto, pertanto, la revoca dell'assegno divorzile o, in subordine,
la sua riduzione.
Parte convenuta ha resistito per il rigetto della domanda, dichiarando di aver acquistato nuovo immobile in parte con il ricavato dalla vendita della precedente casa di cui era proprietaria, in minima parte mediante risparmi e in altra parte
2 mediante somma ricevuta a titolo di mutuo da istituto bancario mediante contratto stipulato insieme alla figlia e da questa adempiuto, giacché madre e figlia vivono nello stesso immobile, unitamente al nucleo familiare di quest'ultima; ha sostenuto, inoltre, di non avere altri redditi e che null'altra circostanza tra quelle allegate da parte attrice sarebbe tale da modificare il divario economico-patrimoniale colmato con l'assegno divorzile.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Insussistenza dei requisiti per la modifica delle condizioni di divorzio.
La revisione delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio può essere disposta soltanto quando vi siano circostanze sopravvenute idonee a fondarne la modifica.
In particolare, l'art. 473-bis.29 c.p.c. stabilisce che qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste dal rito unico per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
In particolare, la questione posta nel caso di specie verte sulla revocabilità o meno dell'assegno divorzile a favore dell'avente diritto – o, in subordine, la sua riduzione – in ragione delle circostanze sopravvenute allegate da parte attrice.
Giova premettere, che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “La
revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento
3 della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata. (Sez. 1 - ,
Sentenza n. 787 del 13/01/2017; conforme Sez. 1 - , Sentenza n. 11177 del
23/04/2019; Sez. 1 - , Sentenza n. 1119 del 20/01/2020).
Ancora, “La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 354
del 10/01/2023).
Pertanto, deve potersi avere prima cognizione dell'equilibrio raggiunto in sede divorzile, e dei presupposti di fatto e di diritto, per poi valutare se e come le circostanze sopravvenute siano idonee ad alterare la situazione precedentemente accertata.
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie deve osservarsi come parte attrice non abbia adeguatamente assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
Non è stata, infatti, sufficientemente comparata la situazione economica – sia dell'obbligato, sia dell'avente diritto – al tempo del divorzio e al tempo attuale,
più in particolare non sono state offerte allegazioni e/o documenti per apprezzare la capacità economica al tempo del divorzio per confrontarla con quella attuale.
Tardiva risulta, poi, l'istanza, formulata in sede di precisazione delle conclusioni,
circa l'espletamento di indagini sulla occupazione lavorativa, consistenza del reddito e del patrimonio della convenuta;
l'istanza non solo è stata formulata oltre il maturare delle preclusioni istruttorie, ma si presenta anche come
4 esplorativa, non essendo stati presentati elementi che consentano di ritenere le dichiarazioni delle convenuta suscettibili di approfondimento e, oltretutto, non suscita neanche iniziative officiose, in quanto la causa verte su diritti disponibili e non sono apprezzabili particolati situazioni di debolezza (in capo all'istante) da tutelare d'ufficio.
Le valutazioni sinora condotte non mutano neanche all'esito del deposito degli scritti conclusionali.
Parte attrice nulla deduce sulla propria situazione economica al tempo del divorzio e su come il peggioramento delle sue condizioni di salute abbia inciso negativamente sulle stesse. Ribadisce le argomentazioni spese sull'acquisto di immobile da parte della convenuta, ma l'intera operazione economica –
pacificamente condotta per procurare una sistemazione abitativa alla figlia con la quale la convenuta convive - ha comportato l'insorgenza di ulteriori obbligazioni
(mutuo) e non può inequivocabilmente impattare in senso positivo sulla situazione economica della per di più pacificamente priva di reddito Parte_2
da lavoro e percettrice unicamente dell'assegno divorzile.
2. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile-
complessità bassa) e dell'attività effettivamente svolta, valoro minimi, ai sensi del
D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.900,00 per compensi,
[...]
oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
5 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
06/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 460/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
SURACE MICHELE;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
MANZON DONATELLA;
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni e cioè
per parte attrice “Voglia l'on.le Tribunale adito, ogni contraria difesa e/o eccezione disattesa, accogliere la domanda e, per l'effetto: -revocare l'assegno divorzile stabilito in favore di a parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza CP_1
1 Tribunale di Vicenza 887/2013; -in estremo subordine e salvo gravame, voglia comunque ridurre l'assegno medesimo in maniera congrua, fissando un nuovo importo non superiore ad euro 250,00. -disporre la decorrenza della revoca o della modifica dalla data della domanda. In via istruttoria, come da produzione documentale e ribadendo
l'opposizione alle prove avversarie nonché per la revoca dell'ordinanza provvisoria
14.6.2024 ed ammissione della istanza articolata nel ricorso per riassunzione punto 2 del ricorso per riassunzione 2. Si chiede che vengano espletate indagini sulla occupazione lavorativa, consistenza del reddito e del patrimonio della intimata-resistente”;
per parte convenuta “Nel merito: accertate le circostanze di cui in fatto e diritto, rigettare tutte le domande e per l'effetto confermare l'assegno di mantenimento nella misura corrente con rivalutazione Istat, con il versamento diretto dall Spese di lite CP_2 interamente rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023.
1. Fatti controversi.
Con sentenza n. 887/2013 pubblicata in data 12.09.2013, il Tribunale di Vicenza
pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti,
su conclusioni congiunte che prevedevano il riconoscimento a favore della moglie di un assegno divorzile pari ad euro 700,00; parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze sopravvenute: - la malattia del sig. - l'aumento del Pt_1
costo della vita;
- l'aver acquistato, la moglie, un immobile nel 2021 per un corrispettivo di euro 160.000,00, versando somme attinte dai propri risparmi e contraendo per la restante quota parte un mutuo, segno di buona capacità
economica; ha chiesto, pertanto, la revoca dell'assegno divorzile o, in subordine,
la sua riduzione.
Parte convenuta ha resistito per il rigetto della domanda, dichiarando di aver acquistato nuovo immobile in parte con il ricavato dalla vendita della precedente casa di cui era proprietaria, in minima parte mediante risparmi e in altra parte
2 mediante somma ricevuta a titolo di mutuo da istituto bancario mediante contratto stipulato insieme alla figlia e da questa adempiuto, giacché madre e figlia vivono nello stesso immobile, unitamente al nucleo familiare di quest'ultima; ha sostenuto, inoltre, di non avere altri redditi e che null'altra circostanza tra quelle allegate da parte attrice sarebbe tale da modificare il divario economico-patrimoniale colmato con l'assegno divorzile.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Insussistenza dei requisiti per la modifica delle condizioni di divorzio.
La revisione delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio può essere disposta soltanto quando vi siano circostanze sopravvenute idonee a fondarne la modifica.
In particolare, l'art. 473-bis.29 c.p.c. stabilisce che qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste dal rito unico per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
In particolare, la questione posta nel caso di specie verte sulla revocabilità o meno dell'assegno divorzile a favore dell'avente diritto – o, in subordine, la sua riduzione – in ragione delle circostanze sopravvenute allegate da parte attrice.
Giova premettere, che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “La
revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento
3 della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata. (Sez. 1 - ,
Sentenza n. 787 del 13/01/2017; conforme Sez. 1 - , Sentenza n. 11177 del
23/04/2019; Sez. 1 - , Sentenza n. 1119 del 20/01/2020).
Ancora, “La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 354
del 10/01/2023).
Pertanto, deve potersi avere prima cognizione dell'equilibrio raggiunto in sede divorzile, e dei presupposti di fatto e di diritto, per poi valutare se e come le circostanze sopravvenute siano idonee ad alterare la situazione precedentemente accertata.
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie deve osservarsi come parte attrice non abbia adeguatamente assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
Non è stata, infatti, sufficientemente comparata la situazione economica – sia dell'obbligato, sia dell'avente diritto – al tempo del divorzio e al tempo attuale,
più in particolare non sono state offerte allegazioni e/o documenti per apprezzare la capacità economica al tempo del divorzio per confrontarla con quella attuale.
Tardiva risulta, poi, l'istanza, formulata in sede di precisazione delle conclusioni,
circa l'espletamento di indagini sulla occupazione lavorativa, consistenza del reddito e del patrimonio della convenuta;
l'istanza non solo è stata formulata oltre il maturare delle preclusioni istruttorie, ma si presenta anche come
4 esplorativa, non essendo stati presentati elementi che consentano di ritenere le dichiarazioni delle convenuta suscettibili di approfondimento e, oltretutto, non suscita neanche iniziative officiose, in quanto la causa verte su diritti disponibili e non sono apprezzabili particolati situazioni di debolezza (in capo all'istante) da tutelare d'ufficio.
Le valutazioni sinora condotte non mutano neanche all'esito del deposito degli scritti conclusionali.
Parte attrice nulla deduce sulla propria situazione economica al tempo del divorzio e su come il peggioramento delle sue condizioni di salute abbia inciso negativamente sulle stesse. Ribadisce le argomentazioni spese sull'acquisto di immobile da parte della convenuta, ma l'intera operazione economica –
pacificamente condotta per procurare una sistemazione abitativa alla figlia con la quale la convenuta convive - ha comportato l'insorgenza di ulteriori obbligazioni
(mutuo) e non può inequivocabilmente impattare in senso positivo sulla situazione economica della per di più pacificamente priva di reddito Parte_2
da lavoro e percettrice unicamente dell'assegno divorzile.
2. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile-
complessità bassa) e dell'attività effettivamente svolta, valoro minimi, ai sensi del
D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.900,00 per compensi,
[...]
oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
5 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
06/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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