Art. 1.
Le tabelle organiche del personale dei Consigli provinciali dell'economia, trasformati in Camere di commercio, industria ed agricoltura ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 , sono valide ed efficaci secondo i rispettivi decreti di approvazione o di modificazione emanati dall'ex Ministro per le corporazioni o dall'ex Ministro per l'industria, commercio e lavoro, o dal Ministro per l'industria e commercio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le tabelle organiche del personale dei Consigli provinciali dell'economia, trasformati in Camere di commercio, industria ed agricoltura ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 , sono valide ed efficaci secondo i rispettivi decreti di approvazione o di modificazione emanati dall'ex Ministro per le corporazioni o dall'ex Ministro per l'industria, commercio e lavoro, o dal Ministro per l'industria e commercio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.