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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/11/2025, n. 3180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3180 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. RI NA CA Presidente rel. dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere dr. Antonella Caterina Attardo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3278/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSSUMECI GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1
SC e dell'avv. MUSSUMECI OTTAVIANO ( ) VIA C.F._1
CASALINO 13 24121 GA;
elettivamente domiciliato in VIA CASALINO, 13 24121
GA presso il difensore avv. MUSSUMECI GIUSEPPE SC
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
pagina 1 di 29 ), elettivamente domiciliato in VIA ABBONDIO SANGIORGIO, C.F._2
18 MILANO presso lo studio dell'avv. MARINGOLO ARES AYMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
(C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliato in VIA VOLTA N. 44 21047 SARONNO P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. BORRONI SILVIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
AIG EUROPE S.A. (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_3
MOPRAZZONE 5 PRESSO AVV ZONDA CARLO VARESE presso lo studio dell'avv. CAMBIERI CLAUDIO PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
Controparte_3 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 P.IVA_4
VIA MONTE NAPOLEONE, 18 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. CONTI
RE MA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LOMBARDO MICHELE ( VIA MONTE C.F._3
NAPOLEONE, 18 20121 MILANO;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MONTE NAPOLEONE, Parte_3
18 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. CONTI RE MA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LOMBARDO
MICHELE ( VIA MONTE NAPOLEONE 18 MILANO;
C.F._3
APPELLATI
avente ad oggetto: Agenzia pagina 2 di 29 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., avanti al Tribunale di BU SI, allegava Pt_1
che nel 2021, “volendo effettuare un investimento in fondi assicurativi”, avrebbe accettato la proposta di polizza “ACTIVE INVESTIMENTO di Controparte_4
n. 675643”, avanzata dalla ditta individuale nella persona Controparte_1
dell'omonimo legale rappresentante Sig. Per eseguire detta Controparte_1
operazione avrebbe corrisposto inizialmente Euro 91.710,00 con due bonifici, Pt_1
rispettivamente di Euro 50.000,00 e di Euro 41.710,00, sul conto corrente “indicato dalla ed intestato al Sig. personalmente, ricevendo “la Controparte_1 CP_1
conferma del preventivo n° 12047631 datato 28/10/20”. In data 22 febbraio 2021, lo studio del commercialista incaricato della contabilità di avrebbe Per_1 Pt_1
richiesto copia della “polizza” al Sig. il quale, tuttavia, avrebbe CP_1
confermato che “la polizza non era mai stata emessa” e, a fronte delle richieste di chiarimento di avrebbe comunicato che “sarà premura del mio avvocato inviarVi Pt_1
i termini e delucidazioni per la restituzione del denaro”, senza che, tuttavia, la somma fosse mai effettivamente restituita. In forza di quanto sopra, con ricorso ex art. 702 c.p.c. instaurava un primo giudizio (Tribunale di BU SI, R.G. n. 4481/2021, di Pt_1
seguito “Primo Giudizio”) nei confronti del solo Sig. chiedendo la CP_1
restituzione della somma versata ai sensi degli artt. 2041 e 2033 c.c. Il Primo Giudizio si concludeva con il rigetto delle pretese della ricorrente.
L'ordinanza passava in giudicato.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 5 maggio 2022, instaurava un Pt_1
nuovo giudizio avanti il medesimo Tribunale invocando una responsabilità contrattuale o ex 2043 nei confronti di e, inter alia, la responsabilità di per il CP_1 Parte_2
fatto illecito commesso dal (suo agente). A tal fine rassegnava le CP_1 Pt_1
pagina 3 di 29 seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di investimento di Controparte_5 [...]
con proposta 675643 stipulato con a mezzo del CP_4 Controparte_4
proprio agente per grave inadempimento, nonché per Controparte_1
responsabilità contrattuale per fatto illecito del signor c.f. Controparte_1
e P.I. corrente in Saronno (VA) via Volonterio 14, C.F._2 P.IVA_5
e per l'effetto condannare P.I. , corrente in Controparte_6 P.IVA_6
Verona via Lungadige Cangrande n° 16 in persona del legale rappresentante pro tempore ai sensi dell'art. 2049 c.c. ed il signor c.f. Controparte_1 C.F._2
e P.I. , corrente in Saronno (VA) via Volonterio 14, in via tra di loro P.IVA_5
solidale, a pagare a corrente in Bergamo via Monte Grappa 7 P.I. e C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma pari ad € P.IVA_1
91.710,00 e/o il risarcimento del danno subito da liquidarsi in via equitativa, oltre agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria. In subordine Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della ditta individuale
[...]
e per l'effetto condannare l'omonimo titolare a pagare a il CP_1 Parte_1
risarcimento di tutti i danni subiti da liquidarsi in via equitativa e nella misura non inferiore ad € 91.710,00 oltre interessi legali. In via ulteriormente subordinata, Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere il contratto di investimento di con proposta 675643 inesistente per Controparte_5 Controparte_4
l'effetto condannare la c.f. Controparte_1
e P.I. corrente in Saronno (VA) via Volonterio 14, C.F._2 P.IVA_5
a restituire a la somma di € 91.710,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal Parte_1
21.10.2020 al saldo ai sensi degli artt. 2041 c.c. e/o 2033 c.c. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa. In via istruttoria In data 8 luglio 2022 si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto le pretese attoree e rassegnando le Parte_2
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni pagina 4 di 29 avversaria deduzione e istanza, previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso, così giudicare: In via preliminare e pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione promossa dalla per i Parte_1
motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande dalla stessa formulate;
- autorizzare la chiamata in causa della società Controparte_2
meglio identificata come in atti, e per l'effetto disporre ai sensi dell'art.
[...]
702- bis c.p.c. il differimento dell'udienza fissata per il 20 luglio 2022 assegnando termine per la citazione della stessa, per i motivi esposti in narrativa;
- ove la ditta individuale , convenuta nel presente giudizio, non si costituisca Controparte_1
alla prima udienza di comparizione, in virtù della domanda trasversale svolta da nei confronti della stessa, si chiede assegnarsi un termine Controparte_6
per la notificazione della comparsa di costituzione contenente la domanda trasversale svolta nei confronti della stessa ovvero, alternativamente, si chiede disporsi il differimento della prima udienza onde consentire la notifica della citazione alla ditta individuale , nei cui confronti è stata svolta domanda trasversale Controparte_1
da parte di - occorrendo, mutare il rito in giudizio Controparte_6
ordinario e fissare udienza ex art. 183 c.p.c.; In subordine e nel merito: - accertare e dichiarare, l'inesistenza, o in subordine, l'inefficacia ed in ulteriore subordine la nullità e l'annullabilità ed in ogni caso la non opponibilità a del Controparte_6
presunto contratto assicurativo per cui è causa, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
- dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo e ragione da parte di
[...]
alla ricorrente in relazione ai fatti indicati in narrativa Controparte_6 Parte_1
e per l'effetto rigettare tutte le domande svolte dalla ricorrente nei confronti di
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare la Controparte_6
esclusiva responsabilità, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale della
[...]
per i fatti descritti in narrativa e per l'effetto dichiarare tenuta Controparte_1
esclusivamente la medesima a rispondere delle richieste di pagamento e delle domande pagina 5 di 29 svolte dall'attore e conseguentemente condannare la Controparte_1
, in persona del titolare Sig. al pagamento e/o alla
[...] Controparte_1
restituzione di ogni e qualsiasi somma dallo stesso eventualmente percepita, oltre ad interessi;
- accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo della ricorrente ex art. 1227, II comma c.c. per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rigettare le domande dalla stessa svolte o, in subordine, ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c., e per l'effetto ridurre le richieste della ricorrente nella misura dell'80% o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. In via di ulteriore subordine, nel merito: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande della nei confronti di e di conseguente condanna a Parte_1 Controparte_6
corrispondere alla medesima somme a qualsiasi titolo, dichiarare la
[...]
C. tenuta a garantire, manlevare, e comunque Controparte_2
mantenere indenne contro gli effetti dell'eventuale Controparte_6
accoglimento delle domande di parte ricorrente e per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento delle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa.
In via istruttoria: - accogliere le istanze istruttorie formulate DA Controparte_6
in atti e rigettare tutte le istanze istruttorie eventualmente formulate ex adverso.
[...]
In ogni caso e comunque: - rigettare tutte le domande formulate ex adverso nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto. - Con vittoria Controparte_6
di onorari, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA e spese di registrazione della sentenza.”
, previa autorizzazione del Giudice e fissazione di nuova udienza, procedeva Parte_2
alla rituale notifica dell'atto di citazione al terzo che, in data 14 Controparte_2
ottobre 2022, si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: IN VIA
PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: - accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o pagina 6 di 29 improcedibilità della domanda proposta da per i motivi suesposti, rigettare le Parte_1
domande dalla stessa formulate;
- autorizzare la chiamata in causa della società
[...]
(C.F.: - P.I. Controparte_7 P.IVA_7
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, P.IVA_3
Piazza Vetra n. 17 e per l'effetto disporre ex art. 702-bis cpc il differimento dell'udienza chiamata per il giorno 26 Ottobre 2022, assegnando termine per la citazione della stessa, affinché la sia manlevata da Controparte_2
qualsivoglia esborso per i motivi suesposti;
- mutare il rito da sommario ad ordinario ai sensi dell'art. 702 ter comma 3 cpc e fissare udienza ex art. 183 cpc. IN VIA
SUBORDINATA E NEL MERITO: - accertato e dichiarato che la non ha Parte_1
sottoscritto alcun contratto assicurativo e/o la sua inefficacia e/o nullità e/o annullabilità, dichiarare che nulla è dovuto ad in relazioni ai fatti indicati nel presente atto e Parte_1
per l'effetto rigettare tutte le domande svolte dalla ricorrente, in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
- accertata e dichiarata la totale responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale della per i fatti descritti in narrativa, Controparte_1
condannarla al pagamento e/o alla restituzione dell'importo di € 91.710,00 e/o della maggiore e/o minore somma che emergerà in corso di causa;
- accertato e dichiarato il concorso di per fatto colposo ex art. 1227 c.c. rigettare le domande dalla Parte_1
stessa formulate;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse accogliere, in tutto o in parte, le richieste formulate dalla ricorrente, dichiarare la Controparte_7
(C.F.: 97819940152 - P.I. ), in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare, in virtù della polizza assicurativa n.
IFL0010635, la delle eventuali Controparte_2
somme che la stessa fosse condannata a pagare e per l'effetto condannare la
[...]
(C.F.: - P.I. Controparte_7 P.IVA_8
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle P.IVA_3
pagina 7 di 29 somme che verranno accertate e liquidate nel presente giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA: ci si associa alle richieste istruttorie di , Controparte_6
con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e proporre istanze istruttorie nei termini di legge ai fini della prova dei fatti oggetto di causa, indicare mezzi di prova, capitolare, nonché indicare testi nelle memorie ex art. 183 cpc, comma 6, previo mutamento del rito. Con vittoria di onorari, oltre alle spese generali 15%, IVA E CPA come per legge.”
Con provvedimento del 18 ottobre 2022 il Giudice autorizzava Controparte_2
alla chiamata in causa del terzo, a tal fine rinviando la causa all'udienza del 15 febbraio
2023. notificava regolarmente l'atto di citazione ad Controparte_2 CP_7
che, in data 3 febbraio 2023, si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di BU SI adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: In via preliminare e pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta da per violazione del principio del ne bis in idem;
- mutare il rito da sommario Parte_1
ad ordinario ai sensi dell'art. 702 ter comma 3 cpc e fissare udienza ex art. 183 cpc. In via di merito: - nel merito, rigettare la domanda svolta dalla ricorrente nonché ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondate in fatto Controparte_2
ed in diritto e, per l'effetto ed in ogni caso, mandare assolta dalla CP_7
domanda di manleva e garanzia svolta da Controparte_2
nei suoi confronti. In via subordinata: in via gradata e salvo gravame, nella denegata
[...]
e non creduta ipotesi di condanna della - accertare e Controparte_2
dichiarare l'inoperatività della Polizza n. IFL0010635 per tutti i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dalla nei confronti dell'esponente. In via di ulteriore Controparte_2
subordine e salvo gravame: limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dalla nei confronti della esponente Controparte_2
Compagnia secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria e - tenuto conto del pagina 8 di 29 grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo a tutti i soggetti coinvolti e in capo alla stessa ricorrente ex art. 1227 I e II comma c.c. - in proporzione al grado di responsabilità addebitabile all'assicurato senza vincolo solidale con le altre parti e, comunque, entro il massimale garantito e dedotta la franchigia contrattualmente pattuita, con esclusione delle spese legali sostenute dalla
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, Controparte_2
oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.”
All'udienza del 15 febbraio 2023, su richiesta delle parti, il Giudice: i) disponeva la conversione del rito da sommario a ordinario;
ii) concedeva alle parti termini per depositare memorie autorizzate in relazione all'eccezione preliminare della violazione del principio del ne bis in idem e iii) rinviava a tal fine la causa all'udienza del 12 aprile
2023. Le parti depositavano le rispettive memorie autorizzate e, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice, ritenendo che non si vertesse in un'ipotesi di violazione del principio del divieto del ne bis in idem, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. - Seguiva lo scambio delle memorie ex art. 183 VI co c.p.c. e, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 settembre 2023, il Giudice rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 3 luglio 2024. - All'udienza del 3 luglio 2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Giudice di prime cure, con la Sentenza impugnata, ha ritenuto la domanda attorea inammissibile e, in particolare, ha: - rilevato che il Tribunale di BU SI con
“l'Ordinanza del 20/03/2022 ha rigettato la domanda così come formulata dalla società ritenendola infondata non soltanto “alla luce della necessaria Parte_1
sussidiarietà” del rimedio di cui all'art. 2041 c.c. ma anche “dell'erronea formulazione della domanda da parte della ricorrente stessa, stante l'assenza di qualsivoglia richiesta pagina 9 di 29 di condanna al pagamento di un indennizzo (a fronte, per converso, della reiterata pretesa di restituzione/ripetizione di quanto pagato)”. Ha poi continuato precisando che anche a considerare che la domanda proposta dalla fosse una azione di Parte_1
indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. la stessa era, del pari, infondata” (Sentenza, pagg. 6-
7); - dato atto che “Con il ricorso odierno la ripropone la medesima Parte_1
causa petendi e lo stesso petitum già oggetto del giudizio predetto con cui il Tribunale di
BU SI con Ordinanza resa in data 20/03/2022 rigettava la domanda della che, non essendo stata impugnata, risulta quindi coperta da giudicato. Parte_1
Ebbene, l'intervenuto passaggio in giudicato dell'Ordinanza resa dal Giudice preclude la possibilità per la di proporre una nuova domanda, finalizzata ad ottenere Parte_1
la medesima somma (€ 91.710,00) richiesta nel precedente giudizio” e che “A nulla rileva, al fine di negare la preclusione, la parziale diversa qualificazione giuridica effettuata dalla società attrice con il ricorso che ha dato avvio al presente giudizio. Il giudicato si forma non soltanto su quel che è stato oggetto di contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nel dispositivo, ma su tutto ciò che il giudice ha ritenuto, non incidentalmente ma decisivamente. Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile.”
(Sentenza, pag. 7, evidenziazioni aggiunte); - sottolineato che “La valutazione effettuata dal Giudice dell'Ordinanza in merito all'errata qualificazione della domanda svolta dalla non determina la possibilità per la (odierna appellante) di avviare un Parte_1
nuovo giudizio “correggendo” l'errata qualificazione giuridica nonché ampliando le parti in causa mantenendo, per il resto, lo stesso petitum e la stessa causa petendi.”
(Sentenza, pag. 8)
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Tribunale di BU Pt_1
SI n 1238/24 emessa in data 23.10.2024 e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Collegio adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale di merito: riformare la sentenza appellata nella parte in cui: - rigetta la domanda della pagina 10 di 29 società attrice in quanto inammissibile per violazione del principio del ne bis Parte_1
in idem;
- condanna la a rifondere a , Parte_1 Controparte_1
alla . nonché alla Controparte_8 Controparte_2
e alla le spese
[...] Controparte_7
del giudizio che si liquidano in euro 4.217,00 per compensi a favore di ciascuna parte costituita, oltre al rimborso forfettario del 15% cpa, iva se dovuta e successive occorrende. e per l'effetto, - accogliere il proposto appello e accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di investimento di Controparte_5 [...]
con proposta stipulato con a mezzo del CP_4 P.IVA_9 Controparte_4
proprio agente per grave inadempimento, nonché per Controparte_1
responsabilità contrattuale per fatto illecito del signor c.f. Controparte_1
e P.I. corrente in Saronno (VA) via Volonterio 14, C.F._2 P.IVA_5
e per l'effetto condannare c.f. e p.i. , con CP_3 P.IVA_6 P.IVA_4
sede in Trieste via Macchiavelli n° 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, società incorporante P.I. , già corrente in Controparte_6 P.IVA_6
Verona via Lungadige Cangrande n°16 in persona del legale rappresentante pro tempore ai sensi dell'art. 2049 c.c. ed il signor c.f. Controparte_1 C.F._2
e P.I. , corrente in Saronno (VA) via Volonterio 14, in via tra di loro P.IVA_5
solidale, a pagare a corrente in Bergamo via Monte Grappa 7 P.I. e C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma pari ad € P.IVA_1
91.710,00 e/o il risarcimento del danno subito da liquidarsi in via equitativa, oltre agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria. In subordine Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della ditta individuale
[...]
e per l'effetto condannare l'omonimo titolare a pagare a il CP_1 Parte_1
risarcimento di tutti i danni subiti da liquidarsi in via equitativa e nella misura non inferiore ad € 91.710,00 oltre interessi legali. In via ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere il contratto di investimento pagina 11 di 29 SCELTA DINAMICA di con proposta 675643 inesistente per Controparte_4
l'effetto condannare la ditta individuale c.f. Controparte_1
e P.I. corrente in Saronno (VA) via Volonterio 14, C.F._2 P.IVA_5
a restituire a la somma di € 91.710,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal Parte_1
21.10.2020 al saldo ai sensi degli artt. 2041 c.c. e/o 2033 c.c. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di entrambi di giudizi. In via istruttoria: si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale dei convenuti e delle terze chiamate e per testimoni: 1) Vero che nel mese di ottobre 2020, come per le precedenti Parte_1
polizze già stipulate sia a favore della società, sia personalmente e per i propri famigliari, e di altre società, volendo effettuare un investimento in fondi assicurativi, ebbe a rivolgersi come di consueto al proprio assicuratore Controparte_4
c.f. e P.I. , in Controparte_1 C.F._2 P.IVA_5
Origgio via Saronnino 103, agente 2) Vero che sui Controparte_6
due campanelli in via Saronnino 103 in Origgio vi era la dicitura Controparte_1
e 3) Vero che il signor da circa dieci anni Controparte_4 Controparte_1
gestiva le polizze assicurative della società (all. Controparte_4 Parte_1
2) nonché quelle personali della signora (all.3), dei famigliari e Parte_4
delle altre società (all. 15 e 16) come da documenti che mi si rammostrano. 4) Vero che in risposta alla richiesta di un investimento in fondi assicurativi CP_1
ebbe a proporre alla ricorrente un investimento preventivato in euro 91.710,00 tramite la polizza ACTIVE INVESTIMENTO di Firmato Da: Ares Aymo Maringolo Parte_2
Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: e2f251 3
Assicurazioni n° 675643 fornendo a mezzo mail i riferimenti di Controparte_4
per il relativo pagamento (all.4) come da documentazione che mi si rammostra. 5) Vero che la società ritenendo valida la proposta suddetta ebbe ad accettare Parte_1
pagando sul conto corrente indicato da la somma complessiva di euro CP_1
91.710,00 mediante due bonifici in data 21/10/20 rispettivamente di euro 50.000,00 e di pagina 12 di 29 euro 41.710,00 (all. 5) come da contabile che mi si rammostra. 6) Vero che dopo aver effettuato il pagamento come da disposizioni del signor la società CP_1 Pt_1
riceveva la conferma del preventivo n° 12047631 datato 28/10/20 (all. 6) che mi si rammostra. 7) Vero che successivamente, in occasione della predisposizione del bilancio societario, in data 22/02/21, lo studio del commercialista che gestisce la Per_1
contabilità di ai fini fiscali, ebbe a chiedere all'Agente copia Parte_1 CP_1
della polizza assicurativa relativa ai pagamenti effettuati da ad ottobre 2020 Parte_1
(all. 7). 8) Vero che rispondeva allo studio con mail datata CP_1 Per_1
22/02/21, che mi si rammostra, che la polizza non era mai stata emessa (all. 8). 9) Vero che in data 6/03/21, a seguito delle contestazioni di Parte_1 CP_1
comunicava a mezzo pec che “sarà premura del mio avvocato inviarVi i termini e delucidazioni per la restituzione del denaro” (all. 9). 10) Vero che la famiglia Tes_1
ha sottoscritto con polizze di investimento private
[...] Controparte_4
denominate sempre per mezzo del signor sul medesimo CP_9 CP_1
conto corrente come da documentazione che mi si rammostra (all. 15 e 16). 11) Vero che tutte le quietanze di pagamento delle suddette polizze venivano successivamente rilasciate su carta intestata cattolica e con timbro con la dicitura Catt. Ass. CP_6
Subagenzia Generale di Origgio via Saronnino 103 come da documentazione che mi si rammostra (all. 15 e 16).” (all.b) Sostanzialmente la difesa di basava il Parte_1
proprio atto di appello su 3 distinti motivi:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 276, 279 e 39 cpc in combinato disposto con l'art. 2909 c.c.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 39 cpc
III° MOTIVO. Sulla domanda in subordine di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.p.
pagina 13 di 29 Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
Si costituiva già per accertare e dichiarare in CP_3 Controparte_8
via preliminare la infondatezza dell'appello e nel merito il rigetto dell'appello ribadendo le domande del giudizio di primo grado, ivi compresa la domanda di manleva del proprio agente .. Controparte_2
Si costituiva chiedendo di chiamare Controparte_2
in causa la propria compagna di assicurazioni, nonchè il rigetto Controparte_7
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. si costituiva nel presente giudizio esclusivamente in quanto destinataria Pt_3
della notifica in data 20 novembre 2024 dell'atto di citazione in appello da parte dell'appellante segnalando tuttavia che il presente contenzioso è stato Parte_1
trasferito a in qualità di subentrante a Controparte_3 [...]
a seguito di atto unico di fusione e scissione a rogito Notaio Controparte_6
di Milano (Rep. n. 59.037 - Racc. n. 27.767) del 21 giugno 2023. Persona_2
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello ed eccependo la Controparte_7
inoperatività della polizza nella ipotesi di condanna di Controparte_2
[...]
La causa veniva rimessa -ex art. 352 c.p.c.- in decisione all'udienza dell'11.11.2025, con termini a ritroso, per il deposito di comparse conclusioni e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che le istanze istruttorie articolate dall'appellante, in questo procedimento, non possono essere ammesse perché rinunciate in primo grado.
In particolare, la parte non ha proposto istanza di revoca avverso il rigetto delle prove di cui all'ordinanza 6.9.2023, né ha manifestato alcuna volontà di riproporre tali mezzi pagina 14 di 29 istruttori negli scritti difensivi successivi, limitandosi a concludere, senza alcun riferimento alle istanze istruttorie rigettate, in modo da potersi intendere, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, come una implicita rinuncia alle medesime richieste probatorie. Ciò risulta evidente da quanto segue:
Nel foglio di precisazione delle conclusioni di primo grado la parte si limita ad insistere per l'accoglimento delle sole domande e conclusioni di merito, omettendo qualsivoglia riferimento alle pregresse istanze istruttorie.
Nella comparsa conclusionale di primo grado depositata ai sensi dell'art. 189, comma 1,
n. 2, c.p.c., la medesima parte ribadisce unicamente le conclusioni già formulate, sempre con esclusivo riferimento agli aspetti preliminari e di merito, senza reiterare, né menzionare, i mezzi istruttori non ammessi.
La stessa linea difensiva si riscontra nella memoria di replica ex art. 189, comma 1, n. 3,
c.p.c., nella quale si rinvia espressamente alle conclusioni formulate nei precedenti atti, senza introdurre elementi nuovi in ordine all'istruttoria.
Da quanto sopra consegue, secondo un'interpretazione conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte, che la parte abbia tacitamente rinunciato alle richieste istruttorie originarie, rendendole non riproponibili in sede di impugnazione.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione VI, con l'ordinanza n.
10767/2022, la quale ha affermato che, in ipotesi di rigetto delle richieste istruttorie, incombe sulla parte l'onere di riproporle in modo espresso e puntuale in sede di precisazione delle conclusioni. È stato precisato che non è sufficiente un generico richiamo agli atti difensivi pregressi, e che, in difetto di specifica reiterazione, tali istanze devono ritenersi definitivamente abbandonate e, conseguentemente, inammissibili in sede di gravame.
Passando ai motivi di appello.
pagina 15 di 29 Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato Parte_1
l'impugnata sentenza in considerazione del fatto che il 15.2.2023 il G.I. disponeva la conversione del rito sommario in ordinario e rinviava ex art. 183 c.p.c. con termine per il deposito di memoria in merito alla eccezione pregiudiziale della violazione del divieto di ne bis in idem. A scioglimento della riserva il G.I. dott. Paganini, con ordinanza in data
12.4.2023 disponeva quanto segue: “il principio del ne bis idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito. Detto principio, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Sez. 1, sentenza n. 15341del 21/07/2005 rv. 583468-01). Ora la diversità dei soggetti parti in causa e delle domande del ricorrente non formulate e non esaminate nel primo ricorso sono condizioni di fatto e processuali che, unitariamente considerate, portano ad escludere la prospettata violazione del bis in dem. PTM concede i termini istruttori”. Secondo l'appellante tale decisione resa con ordinanza rivestirebbe l'autorità di cosa giudicata ex art. 2909 c.c., non essendosi le altre parti riservate la facoltà di proporre appello.
La Corte osserva.
Il motivo non risulta fondato.
L'ordinanza che decide un'eccezione processuale non preclude al Giudice di rivedere la questione in sentenza. Ed infatti, il Giudice può modificare la propria valutazione in sentenza rispetto a quanto aveva affermato in una precedente ordinanza su un'eccezione preliminare. Questo perché le ordinanze di rigetto sulla questione preliminari proposta non hanno un effetto vincolante per la sentenza finale, trattandosi di provvedimenti pagina 16 di 29 interlocutori che consentono la prosecuzione del procedimento. Il Giudice, in sede di decisione definitiva, può rivalutare la questione alla luce di ulteriori approfondimenti, dello sviluppo del processo o di una migliore interpretazione giuridica. Tant'è che,
l'ordinanza con cui il Giudice decide (rigettandola) su un'eccezione preliminare (come il ne bis in idem) non è una decisione definitiva sul merito della causa, ma ha natura ordinatoria e revocabile. La sentenza prevale sulle ordinanze precedenti, perché è l'atto conclusivo del giudizio e quello destinato a fare stato tra le parti. (Conforme Cassazione civile, sez. III, 26 Giugno 2008 n. 17566; Cassazione Civile, sez. II, 19 Marzo 2009, n.
6669).
Sul secondo motivo di censura: Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 39 cpc
L'appellante sostiene che, il secondo giudizio radicato sub RG. 2061/2022, non sia una correzione della domanda svolta nel primo giudizio sub RG 4481/2021, quanto piuttosto una domanda nuova e diversa. Ciò a suo dire comprovato dal fatto che, il Giudice del primo giudizio non abbia esercitato il dovere-potere di qualificare diversamente la domanda per accogliere la pretesa di vertendo su questioni che non hanno Parte_1
formato il giudizio di cui all'ordinanza passata in giudicato. Spiega l'appellante che il
Giudice della ordinanza ha qualificato la domanda di sulla base dei fatti Parte_1
allegati identificandola come arricchimento senza causa e/o ripetizione dell'indebito, ma non ha potuto, per il divieto di ultra petita, qualificare la domanda in altro modo
(risoluzione del contratto di assicurazione) poiché non allegata nei fatti e neppure chiesta. Pertanto, la domanda del successivo (odierno) ricorso ex art. 702 bis cpc nei confronti dell'agente assicurativo e dell'assicuratore non è -secondo tesi- una correzione della precedente domanda, ma è una domanda nuova e diversa poiché diversa è la causa petendi, nonché rivolta nei confronti sia dell'agente assicurativo, sia dell'assicuratore. Il
Giudice della ordinanza (passata in giudicato) non ha potuto riqualificare la domanda “di pagina 17 di 29 restituzione di una somma ricevuta e trattenuta senza fornire la controprestazione” in risoluzione e/o annullamento e/o rescissione del contratto perché sarebbe incorso nel divieto di decisione ultra petita.
La Corte osserva.
Nel presente giudizio la società allega che, desiderando investire in fondi Parte_1
assicurativi, si è rivolta al proprio assicuratore agente di Controparte_1
che da circa dieci anni gestisce le polizze della società e quelle Controparte_4
personali della sig.ra (socio unico e legale rappresentante della Parte_4
. ha proposto un investimento di € 91.710,00 tramite la Parte_1 CP_1
polizza ACTIVE INVESTIMENTO di (n. 675643), fornendo i Controparte_4
riferimenti per il pagamento. ha accettato e versato la somma complessiva di €91.710,00 con due bonifici Pt_1
(21/10/2020): uno da €50.000,00 e uno da €41.710,00.
Dopo il pagamento, ricevette la conferma del preventivo (n. 12047631, Parte_1
28/10/2020).
Il 22/02/2021, lo studio per conto dell'odierna parte appellante, chiese copia Per_1
della polizza all'agente che rispose via mail che la polizza non era mai CP_1
stata emessa.
Il 06/03/2021, a seguito delle contestazioni, comunicò via PEC che il suo CP_1
avvocato avrebbe fornito termini e chiarimenti per la restituzione del denaro, ma la somma non venne mai restituita.
Nel precedente procedimento RG 4481/21 con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., Parte_1
ha convenuto in giudizio la ditta individuale suo assicuratore, per Controparte_1
ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di premio per una polizza assicurativa mai in concreto stipulata.
pagina 18 di 29 Il ricorrente deduceva che, il 28/10/2020, propose un investimento di € CP_1
91.710,00 tramite polizza ACTIVE INVESTIMENTO di Controparte_4
il 20/10/2020 versò tale importo con due bonifici sul conto indicato da Pt_1
CP_1
il 22/02/2021, alla richiesta di copia della polizza, dichiarò via e-mail che CP_1
le polizze non sarebbero state emesse e che il conto era intestato a lui, non a
[...]
CP_4
il 06/03/2021 promise chiarimenti e restituzione tramite il suo avvocato, ma non restituì nulla;
il 05/07/2021 avviò il procedimento giudiziario. Pt_1
Dalla lettura dell'ordinanza di rigetto nel procedimento RG 4481/21, appare chiaro il fatto che parte ricorrente aveva promosso un “nuovo” giudizio, Rg 2061/2022, avente la medesima domanda di restituzione dell'importo a suo tempo corrisposto al e pari ad € 91.710,00; tale riscontro è stato fatto anche da questa Corte, CP_1
riportando sopra testualmente la sintesi dei due ricorsi, perfettamente sovrapponibili nelle allegazioni dei fatti costitutivi della pretesa. Nel primo giudizio proposto -secondo tesi- ex art. 2033 e 2041 c.c. così come nel presente giudizio, i fatti allegati sono i medesimi;
ciò che muta è il titolo: nel primo ricorso ex art. 702 c.p.c. viene chiesta la restituzione sotto il profilo dell'art. 2033 e 2041 c.c., nel presente giudizio sotto il profilo contrattuale nonché ex art. 2043 c.c..
Il procedimento intentato da di cui si discute in questa sede, nei confronti di Parte_1
deve dichiararsi inammissibile, per violazione del ne bis in idem, CP_1
confermando su punto la sentenza del giudice di prime cure.
"Il giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile. Se il fatto storico è lo stesso, non è ammissibile una nuova azione con diversa qualificazione giuridica pagina 19 di 29 (contrattuale vs extracontrattuale)" (Cass. Civ., Sez. III, n. 26242/2014); la parte non può riproporre la domanda cambiando la causa petendi, se il fatto è già stato oggetto di giudizio. Sul punto si veda Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza n. 1259 del 11
Gennaio 2024: La Corte ha ribadito che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia
Anche tale motivo, perciò, si appalesa infondato e dovrà essere conseguentemente respinto, avendo il Giudice di Prime Cure correttamente giudicato. Sul punto va detto che, la mancata riqualificazione da parte del Giudice dell'ordinanza è dipesa dal fatto che la ritenuta errata qualificazione della domanda nel giudizio sub RG. 4481/21 non consente di promuovere un nuovo giudizio allegando semplicemente il richiamo ad una diversa norma.
Il principio secondo cui il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile è stato ribadito in diverse pronunce della Corte di Cassazione. Ciò significa che, l'autorità del giudicato si estende non solo alle questioni effettivamente sollevate e decise nel processo
(dedotto), ma anche a quelle che, pur non essendo state esplicitamente trattate, rappresentano presupposti logici necessari della decisione (deducibile). Sul punto si veda anche Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza n. 1259 del 11 Gennaio 2024: “La
Corte ha ribadito che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le pagina 20 di 29 possibili questioni che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia”.
Le pronunce in punto evidenziano come il giudicato si estenda oltre le questioni espressamente trattate, includendo anche quelle implicite o connesse logicamente, al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche e prevenire la riapertura di questioni già sostanzialmente decise.
La cosa giudicata impedisce di sollevare nuovamente la stessa questione in un giudizio successivo, anche se con un'azione diversa (es. contrattuale invece che extracontrattuale), se la domanda è fondata sugli stessi fatti costitutivi e si basa su un rapporto giuridico identico.
Non vi è dubbio che nella fattispecie i fatti, le allegazioni siano identiche così come la domanda di restituzione dell'importo versato al proprio assicuratore è basato sugli stessi fatti costituitivi. Ciò che cambia è la mera qualificazione della domanda come azione ex art. 2033, 2041 c.c. (nel primo giudizio) e 2018 o 2043 c.c. nel secondo giudizio.
Da ciò consegue l'inammissibilità della domanda nei confronti di CP_1
Nei confronti dell'altro soggetto convenuto in primo grado, , Controparte_4
la domanda non risulta inammissibile poiché nel primo giudizio (RG. 4481/21) la compagnia non era stata citata e non è intervenuto fra le parti, perciò, alcun giudicato.
Passando ad analizzare la domanda proposta nei confronti di è Controparte_4
opportuno riportarla integralmente: “in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di investimento SCELTA DINAMICA di
[...]
con proposta 675643 stipulato con a mezzo del CP_4 Controparte_4
proprio agente per grave inadempimento, nonché per Controparte_1
responsabilità contrattuale per fatto illecito del signor c.f. Controparte_1
e P.I. , corrente in Saronno (VA) via Volonterio 14, C.F._2 P.IVA_5
pagina 21 di 29 e per l'effetto condannare P.I. , corrente in Controparte_6 P.IVA_6
Verona via Lungadige Cangrande n° 16 in persona del legale rappresentante pro tempore ai sensi dell'art. 2049 c.c. ed il signor c.f. Controparte_1
e P.I. , corrente in Saronno (VA) via Volonterio 14, C.F._2 P.IVA_5
in via tra di loro solidale, a pagare a corrente in Bergamo via Monte Grappa Parte_1
7 P.I. e C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma P.IVA_1
pari ad € 91.710,00 e/o il risarcimento del danno subito da liquidarsi in via equitativa, oltre agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria. … In via ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere il contratto di investimento di con proposta 675643 Controparte_5 Controparte_4
inesistente ed inefficace per l'effetto condannare la Controparte_1
c.f. e P.I. , corrente in Saronno (VA) via Volonterio 14, a pagare a
[...] P.IVA_5
titolo di indennizzo a la somma di € 91.710,00 e/o la somma minore e/o Parte_1
maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal 21.10.2020 al saldo ai sensi degli artt. 2041 c.c. e/o 2033 c.c..”
Considerata l'assenza, nel caso di specie, di qualsivoglia documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra e la le domande Parte_2 Pt_1
della parte appellante, di risoluzione del contratto di investimento
[...]
di con proposta 675643, nei confronti di , CP_5 Controparte_4 Parte_2
non potranno che essere integralmente rigettate. In altri termini, non può pronunciarsi alcuna risoluzione di un contratto che mai risulta stipulato (neppure secondo la prospettazione della . Pt_1
Si ricorda che l'art. 1888 c.c. prevede tassativamente che il contratto di assicurazione debba essere provato per iscritto.
Si ribadisce che, con riferimento a tale invocato contratto, vi è soltanto un elemento vagamente indiziario prodotto sub doc. 4 dall'appellante in atti: una comunicazione e- pagina 22 di 29 mail con la quale in data 20 ottobre 2020 il Sig. comunicava i dati del CP_1
proprio conto corrente personale sul quale effettuare il pagamento della somma di Euro
91.710,00 a tal Sig. (doc. 4 attrice), come concordato (aggiunge il Persona_3
nella mail) presso la “Vostra” sede di Sesto San Giovanni. CP_1
Si osserva che la sede della non si trova in Sesto San Giovanni e che il sign. Pt_1
(dichiarato “familiare”) è indicato come teste da parte appellante Persona_3
nella memoria ex art. 283 sesto comma, n. 2, c.p.c.; tale soggetto, in ogni caso (come si evince dalla visura camerale prodotta in atti), non è né socio, né riveste alcuna carica nella Da ciò consegue che tale elemento indiziario non appare neppure Pt_1
apparentemente riferibile alla società Pt_1
Parte appellante allega poi che “Dopo aver effettuato il pagamento la società (ndr:
riceveva la conferma del preventivo n° 12047631 datato 28/10/20” (all. 6 fasc. Pt_1
primo grado).
La Corte rileva che tale documento non solo non prova alcuna “conferma del preventivo”, ma risulta del tutto inconferente. Ed infatti detto “preventivo” (all. 6 fasc. primo grado), si riferirebbe ad un prodotto assicurativo denominato “ACTIVE
INVESTIMENTO” (quindi un prodotto diverso rispetto al prodotto “SCELTA
DINAMICA” indicato nella menzionata e-mail inviata dal e oggetto di CP_1
causa) e reca addirittura una data, il 28 ottobre 2020, successiva a quella in cui sarebbe stato effettuato il pagamento da parte della che, secondo quanto dedotto dalla Pt_1
stessa parte attrice in primo grado, sarebbe avvenuto in data 21 ottobre 2020. È evidente che tale documentazione non può di certo dimostrare la conclusione di un valido contratto assicurativo né, tantomeno, ha alcuna attinenza con la vicenda che ci occupa.
Anzi, il fatto che nel caso di specie la diversamente da altri casi in cui aveva Pt_1
sottoscritto valide polizze, non abbia mai né sottoscritto, né ricevuto alcuna polizza,
pagina 23 di 29 conferma come il contratto per cui è causa non si sia mai concluso e, perciò, nn possa neppure essere risolto.
Vi è poi una seconda domanda di condanna della , per responsabilità ex CP_8 Parte_2
art. 2049 c.c., per l'operato illecito del proprio “agente” Sostiene CP_1
l'appellante che sussisterebbe “la responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. della compagnia di assicurazione Cattolica abilitata a vendere anche prodotti di investimento ed affidate al proprio agente […] per fatto illecito del proprio agente che ha venduto al cliente un prodotto assicurativo inesistente impossessandosi del denaro versato per l'acquisto” (pag. 6 Ricorso).
Per l'applicazione della norma è necessaria la sussistenza di un vincolo di dipendenza e di subordinazione, anche se di carattere occasionale o temporaneo (Cass. n. 6689/1981).
Il concetto di subordinazione, trattandosi di norma speciale che deroga ai principi generali di causalità sul danno, deve essere necessariamente inteso in senso stretto e la norma non può quindi applicarsi anche a chi, come il Sig. neppure era un CP_1
agente (ma un collaboratore dell'Agente Generale di RO NI Parte_2
Assicurazioni).
Inoltre, non è in alcun modo provato che le dazioni di denaro allegate dall'appellante siano riconducibili al pagamento di premi assicurativi;
anzi, tale circostanza è pacificamente sconfessata: i) dalle deduzioni dello stesso che ha CP_1
dichiarato che le somme versate dalla non si riferivano al pagamento del premio Pt_1
per un prodotto assicurativo;
ii) dall'assenza di qualsivoglia documento che Parte_2
attesti l'intervenuta sottoscrizione da parte della di un prodotto assicurativo Pt_1
in forza del quale sarebbe stato eseguito il pagamento. Come detto, infatti, Parte_2
risulta prodotto un semplice “preventivo” riferito ad un prodotto diverso rispetto a quello di cui oggi la chiede la risoluzione. (L'appellante scrive: “Dopo aver effettuato il Pt_1
pagamento la società riceveva la conferma del preventivo n° 12047631 datato 28/10/20 pagina 24 di 29 (all. 6)”); iii) dal fatto che il pagamento sarebbe stato effettuato su un conto personale del (che non era e non è un agente ) e che lo stesso ha dichiarato CP_1 Parte_2
di avere “girato” gli importi corrisposti dalla ad un soggetto (Engatom) che Pt_1
risulta distinto dalla , per un diverso affare. Parte_2
Come noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto la responsabilità, ex art. 2049 c.c., della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dall'agente, ancorché privo del potere di rappresentanza, che sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui la medesima aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e vigilanza, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli, né 1'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Nel caso di specie, tuttavia, non può dirsi sussistente l'invocata responsabilità extracontrattuale della società convenuta in primo grado. Infatti, non può dirsi provato, nei confronti di che il versamento dell'importo oggetto di restituzione 91.710,00 al signor Parte_2
da parte dell'appellante sia avvenuto per la stipula della polizza. Come CP_1
detto, l'attrice in primo grado produceva in tal senso unicamente una mail proveniente da che invitava (non parte appellante ma) al CP_1 Persona_3
pagamento per la polizza “ ” con proposta numero 675643 di, Controparte_5
senza neppure precisare trattarsi di polizza Cattolica. Unico riferimento a fondo pagina,
l'indicazione che qui si riporta. Controparte_4
pagina 25 di 29 Vi è prova dell'ordine di da parte dell'attore in primo grado al CP_10
finalizzato alla sottoscrizione della polizza di cui alla (mai prodotta) CP_1
proposta n. 675643.
Si ricorda, però, che il versamento -secondo il sul suo conto personale CP_1
era destinato all'acquisto di veicoli usati da rivendere in Italia, per il tramite della società
Engatom, secondo quanto concordato (in un secondo momento) con A fronte di Pt_1
tale intermediazione versava a Engatom oltre 84.000,00 Euro. CP_1
Inoltre, in data 23 settembre 2021 ha instaurato il Primo Giudizio nei confronti Pt_1
del solo richiedendo l'indennizzo per arricchimento senza causa ex art. CP_1
2041 c.c., ovvero la restituzione in conseguenza di pagamento indebito ex art. 2033 c.c.
(doc. 11 attrice), senza effettuare alcun riferimento ad una qualche responsabilità di
, che neppure veniva evocata in giudizio. Tale comportamento concludente non Parte_2
appare coerente con quanto oggi lamentato da Pt_1
Questa Corte deve valutare se quanto accaduto, ed in particolare il versamento da parte della società appellante a sul suo conto corrente personale, senza CP_1
emissione di alcuna polizza, possa ritenersi illecito nell'ambito dell'attività svolta per conto della Compagnia.
Questa Corte rileva in primo luogo che non risulta provato in atti alcun rapporto di agenzia e/o dipendenza tra e . CP_1 Parte_2
Nella specie, non risulta minimamente provato che il pagamento della somma di Euro
91.710,00 sia riconducibile al pagamento di premi assicurativi . E, anzi, tale Parte_2
circostanza è contraddetta: - dalla circostanza che il pagamento sarebbe stato effettuato su un conto personale della - dalle deduzioni della stessa Controparte_1 [...]
che ha dichiarato che le somme venivano versate dalla per una CP_1 Pt_1
diversa operazione commerciale da effettuare per il tramite della società slovacca
Engaton s.r.o, consistente in una compravendita di vari autoveicoli americani, di sicuro pagina 26 di 29 valore commerciale, da acquistare presso un rivenditore estero per poi importarli in
Italia e, infine, rivenderli all'interno del territorio italiano;
-dal fatto che, una volta conclusasi la trattativa tra la ricorrente in primo grado e la o, al fine di CP_11
perfezionare l'accordo, seguendo le indicazioni indicate dalla la Pt_1 [...]
disponeva un bonifico urgente/istantaneo, alla società Engaton s.r.o. CP_1
È ragionevole, pertanto, ritenere che la e la abbiano Controparte_1 Parte_1
inteso definire accordi tra di loro, che non riguardavano i prodotti di investimento di
. Ciò peraltro è confermato dalla nota pec del 3.3.2021 prodotta da Parte_2 Parte_1
nel primo grado di giudizio, sub doc. 9, da cui si evince come quest'ultima fosse al corrente che il denaro dalla stessa corrisposto personalmente alla Controparte_1
non fosse in alcun modo destinato alla sottoscrizione di una polizza assicurativa e/o di investimento. Nella stessa pec, infatti, non vi è nessun richiamo alla
[...]
o all'agenzia di RO di riferimento. La pec di spiega che il Controparte_6 Pt_1
pagamento di cui è causa è stato fatto sul conto corrente della per Controparte_1
errore e, perciò, ne chiede la restituzione.
La stessa dunque, considerava suo unico debitore la per il Pt_1 Controparte_1
pagamento oggetto di causa;
non risulta credibile che in tale scambio di corrispondenza - finalizzato al recupero dell'esborso- l'odierna parte appellante si fosse dimenticata che quanto versato era finalizzato all'acquisto di una polizza . Parte_2
Ne consegue la mancanza di un nesso di occasionalità necessaria, tra la condotta di e la posizione della . CP_1 Parte_2
3. Sul terzo motivo di appello: Sulla domanda in subordine di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Si richiama quanto già dedotto e richiamato ai precedenti punti 1 e 2. Il terzo motivo è perciò assorbito.
pagina 27 di 29 SPESE
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza della parte appellante.
Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa
(Cass. ordinanza n. 23123/2019).
-come già sopra detto- si è costituita nel presente giudizio, con lo stesso Pt_3
difensore di esclusivamente in quanto destinataria della notifica in Controparte_3
data 20 novembre 2024 dell'atto di citazione in appello da parte dell'appellante Pt_1
segnalando tuttavia che il presente contenzioso è stata trasferito a
[...] [...]
in qualità di subentrante a a seguito di CP_3 Controparte_6
atto unico di fusioni e scissione a rogito Notaio di Milano (Rep. n. Persona_2
59.037 - Racc. n. 27.767) del 21 giugno 2023. Le conclusioni di parte appellante sono state rivolte, perciò, a Controparte_3
Le spese di erroneamente chiamata in giudizio quale soggetto subentrante Pt_3
nella posizione di , e nei cui confronti non è stata proposta alcuna Parte_2
domanda dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni, possono essere compensate (tenuto conto, altresì, della nomina dei medesimi difensori di
[...]
. CP_3
Le spese sono liquidate ex DM 147/22, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria non svolta nel presente grado, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza pagina 28 di 29 spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
BU SI n 1238/24 emessa in data 23.10.2024, che per l'effetto conferma:
-Condanna al pagamento in favore di ciascuna delle parti appellate Parte_1
( , Controparte_1 Controparte_2
AIG EUROPE S.A.,
[...] [...]
delle spese di lite liquidate Controparte_12
per il presente giudizio in Euro 9.991,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
-compensa le spese tra Parte_3 Parte_1
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 19.11.2025
Il Presidente est.
RI NA CA
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. RI NA CA Presidente rel. dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere dr. Antonella Caterina Attardo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3278/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSSUMECI GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1
SC e dell'avv. MUSSUMECI OTTAVIANO ( ) VIA C.F._1
CASALINO 13 24121 GA;
elettivamente domiciliato in VIA CASALINO, 13 24121
GA presso il difensore avv. MUSSUMECI GIUSEPPE SC
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
pagina 1 di 29 ), elettivamente domiciliato in VIA ABBONDIO SANGIORGIO, C.F._2
18 MILANO presso lo studio dell'avv. MARINGOLO ARES AYMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
(C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliato in VIA VOLTA N. 44 21047 SARONNO P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. BORRONI SILVIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
AIG EUROPE S.A. (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_3
MOPRAZZONE 5 PRESSO AVV ZONDA CARLO VARESE presso lo studio dell'avv. CAMBIERI CLAUDIO PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
Controparte_3 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 P.IVA_4
VIA MONTE NAPOLEONE, 18 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. CONTI
RE MA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LOMBARDO MICHELE ( VIA MONTE C.F._3
NAPOLEONE, 18 20121 MILANO;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MONTE NAPOLEONE, Parte_3
18 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. CONTI RE MA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LOMBARDO
MICHELE ( VIA MONTE NAPOLEONE 18 MILANO;
C.F._3
APPELLATI
avente ad oggetto: Agenzia pagina 2 di 29 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., avanti al Tribunale di BU SI, allegava Pt_1
che nel 2021, “volendo effettuare un investimento in fondi assicurativi”, avrebbe accettato la proposta di polizza “ACTIVE INVESTIMENTO di Controparte_4
n. 675643”, avanzata dalla ditta individuale nella persona Controparte_1
dell'omonimo legale rappresentante Sig. Per eseguire detta Controparte_1
operazione avrebbe corrisposto inizialmente Euro 91.710,00 con due bonifici, Pt_1
rispettivamente di Euro 50.000,00 e di Euro 41.710,00, sul conto corrente “indicato dalla ed intestato al Sig. personalmente, ricevendo “la Controparte_1 CP_1
conferma del preventivo n° 12047631 datato 28/10/20”. In data 22 febbraio 2021, lo studio del commercialista incaricato della contabilità di avrebbe Per_1 Pt_1
richiesto copia della “polizza” al Sig. il quale, tuttavia, avrebbe CP_1
confermato che “la polizza non era mai stata emessa” e, a fronte delle richieste di chiarimento di avrebbe comunicato che “sarà premura del mio avvocato inviarVi Pt_1
i termini e delucidazioni per la restituzione del denaro”, senza che, tuttavia, la somma fosse mai effettivamente restituita. In forza di quanto sopra, con ricorso ex art. 702 c.p.c. instaurava un primo giudizio (Tribunale di BU SI, R.G. n. 4481/2021, di Pt_1
seguito “Primo Giudizio”) nei confronti del solo Sig. chiedendo la CP_1
restituzione della somma versata ai sensi degli artt. 2041 e 2033 c.c. Il Primo Giudizio si concludeva con il rigetto delle pretese della ricorrente.
L'ordinanza passava in giudicato.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 5 maggio 2022, instaurava un Pt_1
nuovo giudizio avanti il medesimo Tribunale invocando una responsabilità contrattuale o ex 2043 nei confronti di e, inter alia, la responsabilità di per il CP_1 Parte_2
fatto illecito commesso dal (suo agente). A tal fine rassegnava le CP_1 Pt_1
pagina 3 di 29 seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di investimento di Controparte_5 [...]
con proposta 675643 stipulato con a mezzo del CP_4 Controparte_4
proprio agente per grave inadempimento, nonché per Controparte_1
responsabilità contrattuale per fatto illecito del signor c.f. Controparte_1
e P.I. corrente in Saronno (VA) via Volonterio 14, C.F._2 P.IVA_5
e per l'effetto condannare P.I. , corrente in Controparte_6 P.IVA_6
Verona via Lungadige Cangrande n° 16 in persona del legale rappresentante pro tempore ai sensi dell'art. 2049 c.c. ed il signor c.f. Controparte_1 C.F._2
e P.I. , corrente in Saronno (VA) via Volonterio 14, in via tra di loro P.IVA_5
solidale, a pagare a corrente in Bergamo via Monte Grappa 7 P.I. e C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma pari ad € P.IVA_1
91.710,00 e/o il risarcimento del danno subito da liquidarsi in via equitativa, oltre agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria. In subordine Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della ditta individuale
[...]
e per l'effetto condannare l'omonimo titolare a pagare a il CP_1 Parte_1
risarcimento di tutti i danni subiti da liquidarsi in via equitativa e nella misura non inferiore ad € 91.710,00 oltre interessi legali. In via ulteriormente subordinata, Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere il contratto di investimento di con proposta 675643 inesistente per Controparte_5 Controparte_4
l'effetto condannare la c.f. Controparte_1
e P.I. corrente in Saronno (VA) via Volonterio 14, C.F._2 P.IVA_5
a restituire a la somma di € 91.710,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal Parte_1
21.10.2020 al saldo ai sensi degli artt. 2041 c.c. e/o 2033 c.c. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa. In via istruttoria In data 8 luglio 2022 si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto le pretese attoree e rassegnando le Parte_2
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni pagina 4 di 29 avversaria deduzione e istanza, previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso, così giudicare: In via preliminare e pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione promossa dalla per i Parte_1
motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande dalla stessa formulate;
- autorizzare la chiamata in causa della società Controparte_2
meglio identificata come in atti, e per l'effetto disporre ai sensi dell'art.
[...]
702- bis c.p.c. il differimento dell'udienza fissata per il 20 luglio 2022 assegnando termine per la citazione della stessa, per i motivi esposti in narrativa;
- ove la ditta individuale , convenuta nel presente giudizio, non si costituisca Controparte_1
alla prima udienza di comparizione, in virtù della domanda trasversale svolta da nei confronti della stessa, si chiede assegnarsi un termine Controparte_6
per la notificazione della comparsa di costituzione contenente la domanda trasversale svolta nei confronti della stessa ovvero, alternativamente, si chiede disporsi il differimento della prima udienza onde consentire la notifica della citazione alla ditta individuale , nei cui confronti è stata svolta domanda trasversale Controparte_1
da parte di - occorrendo, mutare il rito in giudizio Controparte_6
ordinario e fissare udienza ex art. 183 c.p.c.; In subordine e nel merito: - accertare e dichiarare, l'inesistenza, o in subordine, l'inefficacia ed in ulteriore subordine la nullità e l'annullabilità ed in ogni caso la non opponibilità a del Controparte_6
presunto contratto assicurativo per cui è causa, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
- dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo e ragione da parte di
[...]
alla ricorrente in relazione ai fatti indicati in narrativa Controparte_6 Parte_1
e per l'effetto rigettare tutte le domande svolte dalla ricorrente nei confronti di
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare la Controparte_6
esclusiva responsabilità, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale della
[...]
per i fatti descritti in narrativa e per l'effetto dichiarare tenuta Controparte_1
esclusivamente la medesima a rispondere delle richieste di pagamento e delle domande pagina 5 di 29 svolte dall'attore e conseguentemente condannare la Controparte_1
, in persona del titolare Sig. al pagamento e/o alla
[...] Controparte_1
restituzione di ogni e qualsiasi somma dallo stesso eventualmente percepita, oltre ad interessi;
- accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo della ricorrente ex art. 1227, II comma c.c. per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rigettare le domande dalla stessa svolte o, in subordine, ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c., e per l'effetto ridurre le richieste della ricorrente nella misura dell'80% o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. In via di ulteriore subordine, nel merito: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande della nei confronti di e di conseguente condanna a Parte_1 Controparte_6
corrispondere alla medesima somme a qualsiasi titolo, dichiarare la
[...]
C. tenuta a garantire, manlevare, e comunque Controparte_2
mantenere indenne contro gli effetti dell'eventuale Controparte_6
accoglimento delle domande di parte ricorrente e per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento delle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa.
In via istruttoria: - accogliere le istanze istruttorie formulate DA Controparte_6
in atti e rigettare tutte le istanze istruttorie eventualmente formulate ex adverso.
[...]
In ogni caso e comunque: - rigettare tutte le domande formulate ex adverso nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto. - Con vittoria Controparte_6
di onorari, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA e spese di registrazione della sentenza.”
, previa autorizzazione del Giudice e fissazione di nuova udienza, procedeva Parte_2
alla rituale notifica dell'atto di citazione al terzo che, in data 14 Controparte_2
ottobre 2022, si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: IN VIA
PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: - accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o pagina 6 di 29 improcedibilità della domanda proposta da per i motivi suesposti, rigettare le Parte_1
domande dalla stessa formulate;
- autorizzare la chiamata in causa della società
[...]
(C.F.: - P.I. Controparte_7 P.IVA_7
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, P.IVA_3
Piazza Vetra n. 17 e per l'effetto disporre ex art. 702-bis cpc il differimento dell'udienza chiamata per il giorno 26 Ottobre 2022, assegnando termine per la citazione della stessa, affinché la sia manlevata da Controparte_2
qualsivoglia esborso per i motivi suesposti;
- mutare il rito da sommario ad ordinario ai sensi dell'art. 702 ter comma 3 cpc e fissare udienza ex art. 183 cpc. IN VIA
SUBORDINATA E NEL MERITO: - accertato e dichiarato che la non ha Parte_1
sottoscritto alcun contratto assicurativo e/o la sua inefficacia e/o nullità e/o annullabilità, dichiarare che nulla è dovuto ad in relazioni ai fatti indicati nel presente atto e Parte_1
per l'effetto rigettare tutte le domande svolte dalla ricorrente, in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
- accertata e dichiarata la totale responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale della per i fatti descritti in narrativa, Controparte_1
condannarla al pagamento e/o alla restituzione dell'importo di € 91.710,00 e/o della maggiore e/o minore somma che emergerà in corso di causa;
- accertato e dichiarato il concorso di per fatto colposo ex art. 1227 c.c. rigettare le domande dalla Parte_1
stessa formulate;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse accogliere, in tutto o in parte, le richieste formulate dalla ricorrente, dichiarare la Controparte_7
(C.F.: 97819940152 - P.I. ), in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare, in virtù della polizza assicurativa n.
IFL0010635, la delle eventuali Controparte_2
somme che la stessa fosse condannata a pagare e per l'effetto condannare la
[...]
(C.F.: - P.I. Controparte_7 P.IVA_8
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle P.IVA_3
pagina 7 di 29 somme che verranno accertate e liquidate nel presente giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA: ci si associa alle richieste istruttorie di , Controparte_6
con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e proporre istanze istruttorie nei termini di legge ai fini della prova dei fatti oggetto di causa, indicare mezzi di prova, capitolare, nonché indicare testi nelle memorie ex art. 183 cpc, comma 6, previo mutamento del rito. Con vittoria di onorari, oltre alle spese generali 15%, IVA E CPA come per legge.”
Con provvedimento del 18 ottobre 2022 il Giudice autorizzava Controparte_2
alla chiamata in causa del terzo, a tal fine rinviando la causa all'udienza del 15 febbraio
2023. notificava regolarmente l'atto di citazione ad Controparte_2 CP_7
che, in data 3 febbraio 2023, si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di BU SI adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: In via preliminare e pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta da per violazione del principio del ne bis in idem;
- mutare il rito da sommario Parte_1
ad ordinario ai sensi dell'art. 702 ter comma 3 cpc e fissare udienza ex art. 183 cpc. In via di merito: - nel merito, rigettare la domanda svolta dalla ricorrente nonché ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondate in fatto Controparte_2
ed in diritto e, per l'effetto ed in ogni caso, mandare assolta dalla CP_7
domanda di manleva e garanzia svolta da Controparte_2
nei suoi confronti. In via subordinata: in via gradata e salvo gravame, nella denegata
[...]
e non creduta ipotesi di condanna della - accertare e Controparte_2
dichiarare l'inoperatività della Polizza n. IFL0010635 per tutti i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dalla nei confronti dell'esponente. In via di ulteriore Controparte_2
subordine e salvo gravame: limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dalla nei confronti della esponente Controparte_2
Compagnia secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria e - tenuto conto del pagina 8 di 29 grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo a tutti i soggetti coinvolti e in capo alla stessa ricorrente ex art. 1227 I e II comma c.c. - in proporzione al grado di responsabilità addebitabile all'assicurato senza vincolo solidale con le altre parti e, comunque, entro il massimale garantito e dedotta la franchigia contrattualmente pattuita, con esclusione delle spese legali sostenute dalla
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, Controparte_2
oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.”
All'udienza del 15 febbraio 2023, su richiesta delle parti, il Giudice: i) disponeva la conversione del rito da sommario a ordinario;
ii) concedeva alle parti termini per depositare memorie autorizzate in relazione all'eccezione preliminare della violazione del principio del ne bis in idem e iii) rinviava a tal fine la causa all'udienza del 12 aprile
2023. Le parti depositavano le rispettive memorie autorizzate e, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice, ritenendo che non si vertesse in un'ipotesi di violazione del principio del divieto del ne bis in idem, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. - Seguiva lo scambio delle memorie ex art. 183 VI co c.p.c. e, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 settembre 2023, il Giudice rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 3 luglio 2024. - All'udienza del 3 luglio 2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Giudice di prime cure, con la Sentenza impugnata, ha ritenuto la domanda attorea inammissibile e, in particolare, ha: - rilevato che il Tribunale di BU SI con
“l'Ordinanza del 20/03/2022 ha rigettato la domanda così come formulata dalla società ritenendola infondata non soltanto “alla luce della necessaria Parte_1
sussidiarietà” del rimedio di cui all'art. 2041 c.c. ma anche “dell'erronea formulazione della domanda da parte della ricorrente stessa, stante l'assenza di qualsivoglia richiesta pagina 9 di 29 di condanna al pagamento di un indennizzo (a fronte, per converso, della reiterata pretesa di restituzione/ripetizione di quanto pagato)”. Ha poi continuato precisando che anche a considerare che la domanda proposta dalla fosse una azione di Parte_1
indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. la stessa era, del pari, infondata” (Sentenza, pagg. 6-
7); - dato atto che “Con il ricorso odierno la ripropone la medesima Parte_1
causa petendi e lo stesso petitum già oggetto del giudizio predetto con cui il Tribunale di
BU SI con Ordinanza resa in data 20/03/2022 rigettava la domanda della che, non essendo stata impugnata, risulta quindi coperta da giudicato. Parte_1
Ebbene, l'intervenuto passaggio in giudicato dell'Ordinanza resa dal Giudice preclude la possibilità per la di proporre una nuova domanda, finalizzata ad ottenere Parte_1
la medesima somma (€ 91.710,00) richiesta nel precedente giudizio” e che “A nulla rileva, al fine di negare la preclusione, la parziale diversa qualificazione giuridica effettuata dalla società attrice con il ricorso che ha dato avvio al presente giudizio. Il giudicato si forma non soltanto su quel che è stato oggetto di contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nel dispositivo, ma su tutto ciò che il giudice ha ritenuto, non incidentalmente ma decisivamente. Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile.”
(Sentenza, pag. 7, evidenziazioni aggiunte); - sottolineato che “La valutazione effettuata dal Giudice dell'Ordinanza in merito all'errata qualificazione della domanda svolta dalla non determina la possibilità per la (odierna appellante) di avviare un Parte_1
nuovo giudizio “correggendo” l'errata qualificazione giuridica nonché ampliando le parti in causa mantenendo, per il resto, lo stesso petitum e la stessa causa petendi.”
(Sentenza, pag. 8)
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Tribunale di BU Pt_1
SI n 1238/24 emessa in data 23.10.2024 e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Collegio adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale di merito: riformare la sentenza appellata nella parte in cui: - rigetta la domanda della pagina 10 di 29 società attrice in quanto inammissibile per violazione del principio del ne bis Parte_1
in idem;
- condanna la a rifondere a , Parte_1 Controparte_1
alla . nonché alla Controparte_8 Controparte_2
e alla le spese
[...] Controparte_7
del giudizio che si liquidano in euro 4.217,00 per compensi a favore di ciascuna parte costituita, oltre al rimborso forfettario del 15% cpa, iva se dovuta e successive occorrende. e per l'effetto, - accogliere il proposto appello e accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di investimento di Controparte_5 [...]
con proposta stipulato con a mezzo del CP_4 P.IVA_9 Controparte_4
proprio agente per grave inadempimento, nonché per Controparte_1
responsabilità contrattuale per fatto illecito del signor c.f. Controparte_1
e P.I. corrente in Saronno (VA) via Volonterio 14, C.F._2 P.IVA_5
e per l'effetto condannare c.f. e p.i. , con CP_3 P.IVA_6 P.IVA_4
sede in Trieste via Macchiavelli n° 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, società incorporante P.I. , già corrente in Controparte_6 P.IVA_6
Verona via Lungadige Cangrande n°16 in persona del legale rappresentante pro tempore ai sensi dell'art. 2049 c.c. ed il signor c.f. Controparte_1 C.F._2
e P.I. , corrente in Saronno (VA) via Volonterio 14, in via tra di loro P.IVA_5
solidale, a pagare a corrente in Bergamo via Monte Grappa 7 P.I. e C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma pari ad € P.IVA_1
91.710,00 e/o il risarcimento del danno subito da liquidarsi in via equitativa, oltre agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria. In subordine Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della ditta individuale
[...]
e per l'effetto condannare l'omonimo titolare a pagare a il CP_1 Parte_1
risarcimento di tutti i danni subiti da liquidarsi in via equitativa e nella misura non inferiore ad € 91.710,00 oltre interessi legali. In via ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere il contratto di investimento pagina 11 di 29 SCELTA DINAMICA di con proposta 675643 inesistente per Controparte_4
l'effetto condannare la ditta individuale c.f. Controparte_1
e P.I. corrente in Saronno (VA) via Volonterio 14, C.F._2 P.IVA_5
a restituire a la somma di € 91.710,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal Parte_1
21.10.2020 al saldo ai sensi degli artt. 2041 c.c. e/o 2033 c.c. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di entrambi di giudizi. In via istruttoria: si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale dei convenuti e delle terze chiamate e per testimoni: 1) Vero che nel mese di ottobre 2020, come per le precedenti Parte_1
polizze già stipulate sia a favore della società, sia personalmente e per i propri famigliari, e di altre società, volendo effettuare un investimento in fondi assicurativi, ebbe a rivolgersi come di consueto al proprio assicuratore Controparte_4
c.f. e P.I. , in Controparte_1 C.F._2 P.IVA_5
Origgio via Saronnino 103, agente 2) Vero che sui Controparte_6
due campanelli in via Saronnino 103 in Origgio vi era la dicitura Controparte_1
e 3) Vero che il signor da circa dieci anni Controparte_4 Controparte_1
gestiva le polizze assicurative della società (all. Controparte_4 Parte_1
2) nonché quelle personali della signora (all.3), dei famigliari e Parte_4
delle altre società (all. 15 e 16) come da documenti che mi si rammostrano. 4) Vero che in risposta alla richiesta di un investimento in fondi assicurativi CP_1
ebbe a proporre alla ricorrente un investimento preventivato in euro 91.710,00 tramite la polizza ACTIVE INVESTIMENTO di Firmato Da: Ares Aymo Maringolo Parte_2
Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: e2f251 3
Assicurazioni n° 675643 fornendo a mezzo mail i riferimenti di Controparte_4
per il relativo pagamento (all.4) come da documentazione che mi si rammostra. 5) Vero che la società ritenendo valida la proposta suddetta ebbe ad accettare Parte_1
pagando sul conto corrente indicato da la somma complessiva di euro CP_1
91.710,00 mediante due bonifici in data 21/10/20 rispettivamente di euro 50.000,00 e di pagina 12 di 29 euro 41.710,00 (all. 5) come da contabile che mi si rammostra. 6) Vero che dopo aver effettuato il pagamento come da disposizioni del signor la società CP_1 Pt_1
riceveva la conferma del preventivo n° 12047631 datato 28/10/20 (all. 6) che mi si rammostra. 7) Vero che successivamente, in occasione della predisposizione del bilancio societario, in data 22/02/21, lo studio del commercialista che gestisce la Per_1
contabilità di ai fini fiscali, ebbe a chiedere all'Agente copia Parte_1 CP_1
della polizza assicurativa relativa ai pagamenti effettuati da ad ottobre 2020 Parte_1
(all. 7). 8) Vero che rispondeva allo studio con mail datata CP_1 Per_1
22/02/21, che mi si rammostra, che la polizza non era mai stata emessa (all. 8). 9) Vero che in data 6/03/21, a seguito delle contestazioni di Parte_1 CP_1
comunicava a mezzo pec che “sarà premura del mio avvocato inviarVi i termini e delucidazioni per la restituzione del denaro” (all. 9). 10) Vero che la famiglia Tes_1
ha sottoscritto con polizze di investimento private
[...] Controparte_4
denominate sempre per mezzo del signor sul medesimo CP_9 CP_1
conto corrente come da documentazione che mi si rammostra (all. 15 e 16). 11) Vero che tutte le quietanze di pagamento delle suddette polizze venivano successivamente rilasciate su carta intestata cattolica e con timbro con la dicitura Catt. Ass. CP_6
Subagenzia Generale di Origgio via Saronnino 103 come da documentazione che mi si rammostra (all. 15 e 16).” (all.b) Sostanzialmente la difesa di basava il Parte_1
proprio atto di appello su 3 distinti motivi:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 276, 279 e 39 cpc in combinato disposto con l'art. 2909 c.c.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 39 cpc
III° MOTIVO. Sulla domanda in subordine di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.p.
pagina 13 di 29 Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
Si costituiva già per accertare e dichiarare in CP_3 Controparte_8
via preliminare la infondatezza dell'appello e nel merito il rigetto dell'appello ribadendo le domande del giudizio di primo grado, ivi compresa la domanda di manleva del proprio agente .. Controparte_2
Si costituiva chiedendo di chiamare Controparte_2
in causa la propria compagna di assicurazioni, nonchè il rigetto Controparte_7
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. si costituiva nel presente giudizio esclusivamente in quanto destinataria Pt_3
della notifica in data 20 novembre 2024 dell'atto di citazione in appello da parte dell'appellante segnalando tuttavia che il presente contenzioso è stato Parte_1
trasferito a in qualità di subentrante a Controparte_3 [...]
a seguito di atto unico di fusione e scissione a rogito Notaio Controparte_6
di Milano (Rep. n. 59.037 - Racc. n. 27.767) del 21 giugno 2023. Persona_2
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello ed eccependo la Controparte_7
inoperatività della polizza nella ipotesi di condanna di Controparte_2
[...]
La causa veniva rimessa -ex art. 352 c.p.c.- in decisione all'udienza dell'11.11.2025, con termini a ritroso, per il deposito di comparse conclusioni e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che le istanze istruttorie articolate dall'appellante, in questo procedimento, non possono essere ammesse perché rinunciate in primo grado.
In particolare, la parte non ha proposto istanza di revoca avverso il rigetto delle prove di cui all'ordinanza 6.9.2023, né ha manifestato alcuna volontà di riproporre tali mezzi pagina 14 di 29 istruttori negli scritti difensivi successivi, limitandosi a concludere, senza alcun riferimento alle istanze istruttorie rigettate, in modo da potersi intendere, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, come una implicita rinuncia alle medesime richieste probatorie. Ciò risulta evidente da quanto segue:
Nel foglio di precisazione delle conclusioni di primo grado la parte si limita ad insistere per l'accoglimento delle sole domande e conclusioni di merito, omettendo qualsivoglia riferimento alle pregresse istanze istruttorie.
Nella comparsa conclusionale di primo grado depositata ai sensi dell'art. 189, comma 1,
n. 2, c.p.c., la medesima parte ribadisce unicamente le conclusioni già formulate, sempre con esclusivo riferimento agli aspetti preliminari e di merito, senza reiterare, né menzionare, i mezzi istruttori non ammessi.
La stessa linea difensiva si riscontra nella memoria di replica ex art. 189, comma 1, n. 3,
c.p.c., nella quale si rinvia espressamente alle conclusioni formulate nei precedenti atti, senza introdurre elementi nuovi in ordine all'istruttoria.
Da quanto sopra consegue, secondo un'interpretazione conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte, che la parte abbia tacitamente rinunciato alle richieste istruttorie originarie, rendendole non riproponibili in sede di impugnazione.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione VI, con l'ordinanza n.
10767/2022, la quale ha affermato che, in ipotesi di rigetto delle richieste istruttorie, incombe sulla parte l'onere di riproporle in modo espresso e puntuale in sede di precisazione delle conclusioni. È stato precisato che non è sufficiente un generico richiamo agli atti difensivi pregressi, e che, in difetto di specifica reiterazione, tali istanze devono ritenersi definitivamente abbandonate e, conseguentemente, inammissibili in sede di gravame.
Passando ai motivi di appello.
pagina 15 di 29 Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato Parte_1
l'impugnata sentenza in considerazione del fatto che il 15.2.2023 il G.I. disponeva la conversione del rito sommario in ordinario e rinviava ex art. 183 c.p.c. con termine per il deposito di memoria in merito alla eccezione pregiudiziale della violazione del divieto di ne bis in idem. A scioglimento della riserva il G.I. dott. Paganini, con ordinanza in data
12.4.2023 disponeva quanto segue: “il principio del ne bis idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito. Detto principio, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Sez. 1, sentenza n. 15341del 21/07/2005 rv. 583468-01). Ora la diversità dei soggetti parti in causa e delle domande del ricorrente non formulate e non esaminate nel primo ricorso sono condizioni di fatto e processuali che, unitariamente considerate, portano ad escludere la prospettata violazione del bis in dem. PTM concede i termini istruttori”. Secondo l'appellante tale decisione resa con ordinanza rivestirebbe l'autorità di cosa giudicata ex art. 2909 c.c., non essendosi le altre parti riservate la facoltà di proporre appello.
La Corte osserva.
Il motivo non risulta fondato.
L'ordinanza che decide un'eccezione processuale non preclude al Giudice di rivedere la questione in sentenza. Ed infatti, il Giudice può modificare la propria valutazione in sentenza rispetto a quanto aveva affermato in una precedente ordinanza su un'eccezione preliminare. Questo perché le ordinanze di rigetto sulla questione preliminari proposta non hanno un effetto vincolante per la sentenza finale, trattandosi di provvedimenti pagina 16 di 29 interlocutori che consentono la prosecuzione del procedimento. Il Giudice, in sede di decisione definitiva, può rivalutare la questione alla luce di ulteriori approfondimenti, dello sviluppo del processo o di una migliore interpretazione giuridica. Tant'è che,
l'ordinanza con cui il Giudice decide (rigettandola) su un'eccezione preliminare (come il ne bis in idem) non è una decisione definitiva sul merito della causa, ma ha natura ordinatoria e revocabile. La sentenza prevale sulle ordinanze precedenti, perché è l'atto conclusivo del giudizio e quello destinato a fare stato tra le parti. (Conforme Cassazione civile, sez. III, 26 Giugno 2008 n. 17566; Cassazione Civile, sez. II, 19 Marzo 2009, n.
6669).
Sul secondo motivo di censura: Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 39 cpc
L'appellante sostiene che, il secondo giudizio radicato sub RG. 2061/2022, non sia una correzione della domanda svolta nel primo giudizio sub RG 4481/2021, quanto piuttosto una domanda nuova e diversa. Ciò a suo dire comprovato dal fatto che, il Giudice del primo giudizio non abbia esercitato il dovere-potere di qualificare diversamente la domanda per accogliere la pretesa di vertendo su questioni che non hanno Parte_1
formato il giudizio di cui all'ordinanza passata in giudicato. Spiega l'appellante che il
Giudice della ordinanza ha qualificato la domanda di sulla base dei fatti Parte_1
allegati identificandola come arricchimento senza causa e/o ripetizione dell'indebito, ma non ha potuto, per il divieto di ultra petita, qualificare la domanda in altro modo
(risoluzione del contratto di assicurazione) poiché non allegata nei fatti e neppure chiesta. Pertanto, la domanda del successivo (odierno) ricorso ex art. 702 bis cpc nei confronti dell'agente assicurativo e dell'assicuratore non è -secondo tesi- una correzione della precedente domanda, ma è una domanda nuova e diversa poiché diversa è la causa petendi, nonché rivolta nei confronti sia dell'agente assicurativo, sia dell'assicuratore. Il
Giudice della ordinanza (passata in giudicato) non ha potuto riqualificare la domanda “di pagina 17 di 29 restituzione di una somma ricevuta e trattenuta senza fornire la controprestazione” in risoluzione e/o annullamento e/o rescissione del contratto perché sarebbe incorso nel divieto di decisione ultra petita.
La Corte osserva.
Nel presente giudizio la società allega che, desiderando investire in fondi Parte_1
assicurativi, si è rivolta al proprio assicuratore agente di Controparte_1
che da circa dieci anni gestisce le polizze della società e quelle Controparte_4
personali della sig.ra (socio unico e legale rappresentante della Parte_4
. ha proposto un investimento di € 91.710,00 tramite la Parte_1 CP_1
polizza ACTIVE INVESTIMENTO di (n. 675643), fornendo i Controparte_4
riferimenti per il pagamento. ha accettato e versato la somma complessiva di €91.710,00 con due bonifici Pt_1
(21/10/2020): uno da €50.000,00 e uno da €41.710,00.
Dopo il pagamento, ricevette la conferma del preventivo (n. 12047631, Parte_1
28/10/2020).
Il 22/02/2021, lo studio per conto dell'odierna parte appellante, chiese copia Per_1
della polizza all'agente che rispose via mail che la polizza non era mai CP_1
stata emessa.
Il 06/03/2021, a seguito delle contestazioni, comunicò via PEC che il suo CP_1
avvocato avrebbe fornito termini e chiarimenti per la restituzione del denaro, ma la somma non venne mai restituita.
Nel precedente procedimento RG 4481/21 con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., Parte_1
ha convenuto in giudizio la ditta individuale suo assicuratore, per Controparte_1
ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di premio per una polizza assicurativa mai in concreto stipulata.
pagina 18 di 29 Il ricorrente deduceva che, il 28/10/2020, propose un investimento di € CP_1
91.710,00 tramite polizza ACTIVE INVESTIMENTO di Controparte_4
il 20/10/2020 versò tale importo con due bonifici sul conto indicato da Pt_1
CP_1
il 22/02/2021, alla richiesta di copia della polizza, dichiarò via e-mail che CP_1
le polizze non sarebbero state emesse e che il conto era intestato a lui, non a
[...]
CP_4
il 06/03/2021 promise chiarimenti e restituzione tramite il suo avvocato, ma non restituì nulla;
il 05/07/2021 avviò il procedimento giudiziario. Pt_1
Dalla lettura dell'ordinanza di rigetto nel procedimento RG 4481/21, appare chiaro il fatto che parte ricorrente aveva promosso un “nuovo” giudizio, Rg 2061/2022, avente la medesima domanda di restituzione dell'importo a suo tempo corrisposto al e pari ad € 91.710,00; tale riscontro è stato fatto anche da questa Corte, CP_1
riportando sopra testualmente la sintesi dei due ricorsi, perfettamente sovrapponibili nelle allegazioni dei fatti costitutivi della pretesa. Nel primo giudizio proposto -secondo tesi- ex art. 2033 e 2041 c.c. così come nel presente giudizio, i fatti allegati sono i medesimi;
ciò che muta è il titolo: nel primo ricorso ex art. 702 c.p.c. viene chiesta la restituzione sotto il profilo dell'art. 2033 e 2041 c.c., nel presente giudizio sotto il profilo contrattuale nonché ex art. 2043 c.c..
Il procedimento intentato da di cui si discute in questa sede, nei confronti di Parte_1
deve dichiararsi inammissibile, per violazione del ne bis in idem, CP_1
confermando su punto la sentenza del giudice di prime cure.
"Il giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile. Se il fatto storico è lo stesso, non è ammissibile una nuova azione con diversa qualificazione giuridica pagina 19 di 29 (contrattuale vs extracontrattuale)" (Cass. Civ., Sez. III, n. 26242/2014); la parte non può riproporre la domanda cambiando la causa petendi, se il fatto è già stato oggetto di giudizio. Sul punto si veda Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza n. 1259 del 11
Gennaio 2024: La Corte ha ribadito che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia
Anche tale motivo, perciò, si appalesa infondato e dovrà essere conseguentemente respinto, avendo il Giudice di Prime Cure correttamente giudicato. Sul punto va detto che, la mancata riqualificazione da parte del Giudice dell'ordinanza è dipesa dal fatto che la ritenuta errata qualificazione della domanda nel giudizio sub RG. 4481/21 non consente di promuovere un nuovo giudizio allegando semplicemente il richiamo ad una diversa norma.
Il principio secondo cui il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile è stato ribadito in diverse pronunce della Corte di Cassazione. Ciò significa che, l'autorità del giudicato si estende non solo alle questioni effettivamente sollevate e decise nel processo
(dedotto), ma anche a quelle che, pur non essendo state esplicitamente trattate, rappresentano presupposti logici necessari della decisione (deducibile). Sul punto si veda anche Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza n. 1259 del 11 Gennaio 2024: “La
Corte ha ribadito che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le pagina 20 di 29 possibili questioni che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia”.
Le pronunce in punto evidenziano come il giudicato si estenda oltre le questioni espressamente trattate, includendo anche quelle implicite o connesse logicamente, al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche e prevenire la riapertura di questioni già sostanzialmente decise.
La cosa giudicata impedisce di sollevare nuovamente la stessa questione in un giudizio successivo, anche se con un'azione diversa (es. contrattuale invece che extracontrattuale), se la domanda è fondata sugli stessi fatti costitutivi e si basa su un rapporto giuridico identico.
Non vi è dubbio che nella fattispecie i fatti, le allegazioni siano identiche così come la domanda di restituzione dell'importo versato al proprio assicuratore è basato sugli stessi fatti costituitivi. Ciò che cambia è la mera qualificazione della domanda come azione ex art. 2033, 2041 c.c. (nel primo giudizio) e 2018 o 2043 c.c. nel secondo giudizio.
Da ciò consegue l'inammissibilità della domanda nei confronti di CP_1
Nei confronti dell'altro soggetto convenuto in primo grado, , Controparte_4
la domanda non risulta inammissibile poiché nel primo giudizio (RG. 4481/21) la compagnia non era stata citata e non è intervenuto fra le parti, perciò, alcun giudicato.
Passando ad analizzare la domanda proposta nei confronti di è Controparte_4
opportuno riportarla integralmente: “in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di investimento SCELTA DINAMICA di
[...]
con proposta 675643 stipulato con a mezzo del CP_4 Controparte_4
proprio agente per grave inadempimento, nonché per Controparte_1
responsabilità contrattuale per fatto illecito del signor c.f. Controparte_1
e P.I. , corrente in Saronno (VA) via Volonterio 14, C.F._2 P.IVA_5
pagina 21 di 29 e per l'effetto condannare P.I. , corrente in Controparte_6 P.IVA_6
Verona via Lungadige Cangrande n° 16 in persona del legale rappresentante pro tempore ai sensi dell'art. 2049 c.c. ed il signor c.f. Controparte_1
e P.I. , corrente in Saronno (VA) via Volonterio 14, C.F._2 P.IVA_5
in via tra di loro solidale, a pagare a corrente in Bergamo via Monte Grappa Parte_1
7 P.I. e C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma P.IVA_1
pari ad € 91.710,00 e/o il risarcimento del danno subito da liquidarsi in via equitativa, oltre agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria. … In via ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere il contratto di investimento di con proposta 675643 Controparte_5 Controparte_4
inesistente ed inefficace per l'effetto condannare la Controparte_1
c.f. e P.I. , corrente in Saronno (VA) via Volonterio 14, a pagare a
[...] P.IVA_5
titolo di indennizzo a la somma di € 91.710,00 e/o la somma minore e/o Parte_1
maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal 21.10.2020 al saldo ai sensi degli artt. 2041 c.c. e/o 2033 c.c..”
Considerata l'assenza, nel caso di specie, di qualsivoglia documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra e la le domande Parte_2 Pt_1
della parte appellante, di risoluzione del contratto di investimento
[...]
di con proposta 675643, nei confronti di , CP_5 Controparte_4 Parte_2
non potranno che essere integralmente rigettate. In altri termini, non può pronunciarsi alcuna risoluzione di un contratto che mai risulta stipulato (neppure secondo la prospettazione della . Pt_1
Si ricorda che l'art. 1888 c.c. prevede tassativamente che il contratto di assicurazione debba essere provato per iscritto.
Si ribadisce che, con riferimento a tale invocato contratto, vi è soltanto un elemento vagamente indiziario prodotto sub doc. 4 dall'appellante in atti: una comunicazione e- pagina 22 di 29 mail con la quale in data 20 ottobre 2020 il Sig. comunicava i dati del CP_1
proprio conto corrente personale sul quale effettuare il pagamento della somma di Euro
91.710,00 a tal Sig. (doc. 4 attrice), come concordato (aggiunge il Persona_3
nella mail) presso la “Vostra” sede di Sesto San Giovanni. CP_1
Si osserva che la sede della non si trova in Sesto San Giovanni e che il sign. Pt_1
(dichiarato “familiare”) è indicato come teste da parte appellante Persona_3
nella memoria ex art. 283 sesto comma, n. 2, c.p.c.; tale soggetto, in ogni caso (come si evince dalla visura camerale prodotta in atti), non è né socio, né riveste alcuna carica nella Da ciò consegue che tale elemento indiziario non appare neppure Pt_1
apparentemente riferibile alla società Pt_1
Parte appellante allega poi che “Dopo aver effettuato il pagamento la società (ndr:
riceveva la conferma del preventivo n° 12047631 datato 28/10/20” (all. 6 fasc. Pt_1
primo grado).
La Corte rileva che tale documento non solo non prova alcuna “conferma del preventivo”, ma risulta del tutto inconferente. Ed infatti detto “preventivo” (all. 6 fasc. primo grado), si riferirebbe ad un prodotto assicurativo denominato “ACTIVE
INVESTIMENTO” (quindi un prodotto diverso rispetto al prodotto “SCELTA
DINAMICA” indicato nella menzionata e-mail inviata dal e oggetto di CP_1
causa) e reca addirittura una data, il 28 ottobre 2020, successiva a quella in cui sarebbe stato effettuato il pagamento da parte della che, secondo quanto dedotto dalla Pt_1
stessa parte attrice in primo grado, sarebbe avvenuto in data 21 ottobre 2020. È evidente che tale documentazione non può di certo dimostrare la conclusione di un valido contratto assicurativo né, tantomeno, ha alcuna attinenza con la vicenda che ci occupa.
Anzi, il fatto che nel caso di specie la diversamente da altri casi in cui aveva Pt_1
sottoscritto valide polizze, non abbia mai né sottoscritto, né ricevuto alcuna polizza,
pagina 23 di 29 conferma come il contratto per cui è causa non si sia mai concluso e, perciò, nn possa neppure essere risolto.
Vi è poi una seconda domanda di condanna della , per responsabilità ex CP_8 Parte_2
art. 2049 c.c., per l'operato illecito del proprio “agente” Sostiene CP_1
l'appellante che sussisterebbe “la responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. della compagnia di assicurazione Cattolica abilitata a vendere anche prodotti di investimento ed affidate al proprio agente […] per fatto illecito del proprio agente che ha venduto al cliente un prodotto assicurativo inesistente impossessandosi del denaro versato per l'acquisto” (pag. 6 Ricorso).
Per l'applicazione della norma è necessaria la sussistenza di un vincolo di dipendenza e di subordinazione, anche se di carattere occasionale o temporaneo (Cass. n. 6689/1981).
Il concetto di subordinazione, trattandosi di norma speciale che deroga ai principi generali di causalità sul danno, deve essere necessariamente inteso in senso stretto e la norma non può quindi applicarsi anche a chi, come il Sig. neppure era un CP_1
agente (ma un collaboratore dell'Agente Generale di RO NI Parte_2
Assicurazioni).
Inoltre, non è in alcun modo provato che le dazioni di denaro allegate dall'appellante siano riconducibili al pagamento di premi assicurativi;
anzi, tale circostanza è pacificamente sconfessata: i) dalle deduzioni dello stesso che ha CP_1
dichiarato che le somme versate dalla non si riferivano al pagamento del premio Pt_1
per un prodotto assicurativo;
ii) dall'assenza di qualsivoglia documento che Parte_2
attesti l'intervenuta sottoscrizione da parte della di un prodotto assicurativo Pt_1
in forza del quale sarebbe stato eseguito il pagamento. Come detto, infatti, Parte_2
risulta prodotto un semplice “preventivo” riferito ad un prodotto diverso rispetto a quello di cui oggi la chiede la risoluzione. (L'appellante scrive: “Dopo aver effettuato il Pt_1
pagamento la società riceveva la conferma del preventivo n° 12047631 datato 28/10/20 pagina 24 di 29 (all. 6)”); iii) dal fatto che il pagamento sarebbe stato effettuato su un conto personale del (che non era e non è un agente ) e che lo stesso ha dichiarato CP_1 Parte_2
di avere “girato” gli importi corrisposti dalla ad un soggetto (Engatom) che Pt_1
risulta distinto dalla , per un diverso affare. Parte_2
Come noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto la responsabilità, ex art. 2049 c.c., della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dall'agente, ancorché privo del potere di rappresentanza, che sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui la medesima aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e vigilanza, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli, né 1'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Nel caso di specie, tuttavia, non può dirsi sussistente l'invocata responsabilità extracontrattuale della società convenuta in primo grado. Infatti, non può dirsi provato, nei confronti di che il versamento dell'importo oggetto di restituzione 91.710,00 al signor Parte_2
da parte dell'appellante sia avvenuto per la stipula della polizza. Come CP_1
detto, l'attrice in primo grado produceva in tal senso unicamente una mail proveniente da che invitava (non parte appellante ma) al CP_1 Persona_3
pagamento per la polizza “ ” con proposta numero 675643 di, Controparte_5
senza neppure precisare trattarsi di polizza Cattolica. Unico riferimento a fondo pagina,
l'indicazione che qui si riporta. Controparte_4
pagina 25 di 29 Vi è prova dell'ordine di da parte dell'attore in primo grado al CP_10
finalizzato alla sottoscrizione della polizza di cui alla (mai prodotta) CP_1
proposta n. 675643.
Si ricorda, però, che il versamento -secondo il sul suo conto personale CP_1
era destinato all'acquisto di veicoli usati da rivendere in Italia, per il tramite della società
Engatom, secondo quanto concordato (in un secondo momento) con A fronte di Pt_1
tale intermediazione versava a Engatom oltre 84.000,00 Euro. CP_1
Inoltre, in data 23 settembre 2021 ha instaurato il Primo Giudizio nei confronti Pt_1
del solo richiedendo l'indennizzo per arricchimento senza causa ex art. CP_1
2041 c.c., ovvero la restituzione in conseguenza di pagamento indebito ex art. 2033 c.c.
(doc. 11 attrice), senza effettuare alcun riferimento ad una qualche responsabilità di
, che neppure veniva evocata in giudizio. Tale comportamento concludente non Parte_2
appare coerente con quanto oggi lamentato da Pt_1
Questa Corte deve valutare se quanto accaduto, ed in particolare il versamento da parte della società appellante a sul suo conto corrente personale, senza CP_1
emissione di alcuna polizza, possa ritenersi illecito nell'ambito dell'attività svolta per conto della Compagnia.
Questa Corte rileva in primo luogo che non risulta provato in atti alcun rapporto di agenzia e/o dipendenza tra e . CP_1 Parte_2
Nella specie, non risulta minimamente provato che il pagamento della somma di Euro
91.710,00 sia riconducibile al pagamento di premi assicurativi . E, anzi, tale Parte_2
circostanza è contraddetta: - dalla circostanza che il pagamento sarebbe stato effettuato su un conto personale della - dalle deduzioni della stessa Controparte_1 [...]
che ha dichiarato che le somme venivano versate dalla per una CP_1 Pt_1
diversa operazione commerciale da effettuare per il tramite della società slovacca
Engaton s.r.o, consistente in una compravendita di vari autoveicoli americani, di sicuro pagina 26 di 29 valore commerciale, da acquistare presso un rivenditore estero per poi importarli in
Italia e, infine, rivenderli all'interno del territorio italiano;
-dal fatto che, una volta conclusasi la trattativa tra la ricorrente in primo grado e la o, al fine di CP_11
perfezionare l'accordo, seguendo le indicazioni indicate dalla la Pt_1 [...]
disponeva un bonifico urgente/istantaneo, alla società Engaton s.r.o. CP_1
È ragionevole, pertanto, ritenere che la e la abbiano Controparte_1 Parte_1
inteso definire accordi tra di loro, che non riguardavano i prodotti di investimento di
. Ciò peraltro è confermato dalla nota pec del 3.3.2021 prodotta da Parte_2 Parte_1
nel primo grado di giudizio, sub doc. 9, da cui si evince come quest'ultima fosse al corrente che il denaro dalla stessa corrisposto personalmente alla Controparte_1
non fosse in alcun modo destinato alla sottoscrizione di una polizza assicurativa e/o di investimento. Nella stessa pec, infatti, non vi è nessun richiamo alla
[...]
o all'agenzia di RO di riferimento. La pec di spiega che il Controparte_6 Pt_1
pagamento di cui è causa è stato fatto sul conto corrente della per Controparte_1
errore e, perciò, ne chiede la restituzione.
La stessa dunque, considerava suo unico debitore la per il Pt_1 Controparte_1
pagamento oggetto di causa;
non risulta credibile che in tale scambio di corrispondenza - finalizzato al recupero dell'esborso- l'odierna parte appellante si fosse dimenticata che quanto versato era finalizzato all'acquisto di una polizza . Parte_2
Ne consegue la mancanza di un nesso di occasionalità necessaria, tra la condotta di e la posizione della . CP_1 Parte_2
3. Sul terzo motivo di appello: Sulla domanda in subordine di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Si richiama quanto già dedotto e richiamato ai precedenti punti 1 e 2. Il terzo motivo è perciò assorbito.
pagina 27 di 29 SPESE
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza della parte appellante.
Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa
(Cass. ordinanza n. 23123/2019).
-come già sopra detto- si è costituita nel presente giudizio, con lo stesso Pt_3
difensore di esclusivamente in quanto destinataria della notifica in Controparte_3
data 20 novembre 2024 dell'atto di citazione in appello da parte dell'appellante Pt_1
segnalando tuttavia che il presente contenzioso è stata trasferito a
[...] [...]
in qualità di subentrante a a seguito di CP_3 Controparte_6
atto unico di fusioni e scissione a rogito Notaio di Milano (Rep. n. Persona_2
59.037 - Racc. n. 27.767) del 21 giugno 2023. Le conclusioni di parte appellante sono state rivolte, perciò, a Controparte_3
Le spese di erroneamente chiamata in giudizio quale soggetto subentrante Pt_3
nella posizione di , e nei cui confronti non è stata proposta alcuna Parte_2
domanda dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni, possono essere compensate (tenuto conto, altresì, della nomina dei medesimi difensori di
[...]
. CP_3
Le spese sono liquidate ex DM 147/22, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria non svolta nel presente grado, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza pagina 28 di 29 spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
BU SI n 1238/24 emessa in data 23.10.2024, che per l'effetto conferma:
-Condanna al pagamento in favore di ciascuna delle parti appellate Parte_1
( , Controparte_1 Controparte_2
AIG EUROPE S.A.,
[...] [...]
delle spese di lite liquidate Controparte_12
per il presente giudizio in Euro 9.991,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
-compensa le spese tra Parte_3 Parte_1
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 19.11.2025
Il Presidente est.
RI NA CA
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