Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 1824/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1824/2024
tra
(avv. PAGNANELLI Parte_1
ARTURO) ATTORE OPPONENTE e
(avv. CABRINI MARCO) Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
* Oggi 10/04/2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari è presente l'avv. Lorenzo Botti in sostituzione dell'Avv. Cabrini per l'opposta che rassegna le conclusioni memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.. Nessuno compare per l'opponente. L'avv. Botti riferisce oralmente sulla posizione di e chiede che il decreto Controparte_2 ingiuntivo venga confermato. Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1824/2024 promossa da:
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Arturo Pignanelli come da mandato in atti, OPPONENTE contro
, in persona del titolare Controparte_1 CP_1
con il patrocinio dell'Avv. Marco Cabrini come da mandato in atti,
[...]
OPPOSTO
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 386/2024 emesso dal Tribunale di Parma il 05.04.2024”.
Conclusioni: Per l'opponente come da atto di citazione in opposizione e per l'opposta come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.pc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto e ottenuto il decreto n. 386/2024, con cui è Controparte_1 stato ingiunto a di pagare la somma di 18.300,00 Parte_1
Euro, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo delle prestazioni “Service produzione video+audio+luci” fornite in occasione dello , tenutosi presso La Galleria in Parte_2
Parma, e di cui alla fattura n. 1/2023 prodotta. Avverso il provvedimento monitorio ha proposto opposizione l' Parte_1 nominata deducendo, ai fini della revoca del decreto, il grave inadempimento della controparte nell'esecuzione delle obbligazioni assunte, poiché incorsa in una serie interminabile di sciatterie, errori e dimenticanze professionali, talvolta paradossali, durante le riprese e montaggi, resi oggetto di lamentele da parte di emittenti che avrebbero dovuto mandare in onda il format e causa di tensioni durante le riprese. A ancora, l'audio di alcune
2 puntate era “sporco”, le luci posizionate in modo “erroneo”, un cd. audio service non restituito;
infine nessun accordo sul corrispettivo era stato preso tra le parti. si è costituita regolarmente, prendendo posizione sui singoli rilievi della Controparte_1 controparte, ribadendo la correttezza del proprio operato e la fondatezza della pretesa azionata nei confronti di . Parte_1
In assenza di attività istruttoria, poiché non ammessa la prova testimoniale chiesta da entrambe le parti con l'ordinanza del 14.11.2024, la causa è pervenuta all'udienza odierna per gli incombenti dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** L'opposizione proposta da non è meritevole di Parte_1 accoglimento. Occorre premettere, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione da parte dell'opponente del fatto invocato a sostegno della pretesa azionata. In particolare, nel settore delle obbligazioni, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. civ. SU n. 13533 del 30.10.2001). Nel caso in esame, la fonte negoziale da cui origina il credito è provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché l'opponente non ha contestato di avere conferito incarico a Controparte_1
di fornire le prestazioni esposte nella fattura n. 1/2023, in vista
[...] dell'edizione 2022 dello . L'accordo risulta altresì provato per tabulas dal Parte_2 documento n. 1 prodotto dalla parte opposta, facente riferimento alla prestazione di servizi resa da ed anche al compenso pattuito tra le parti: la scrittura privata porta in CP_1 calce timbro e sigla di Cultura e Salute, non disconosciuti. L'esecuzione delle prestazioni non è oggetto di contestazione, pertanto può dirsi che abbia assolto all'onere dimostrativo a suo carico. Controparte_1
L'eccezione di inadempimento sollevata da va Parte_1 respinta essendo essa sostenuta soltanto da circostanze fattuali vaghe, non contestualizzate nel tempo, nello spazio e nei riferimenti soggettivi. Si legge nella citazione che la parte opposta sarebbe incorsa in una serie interminabile di sciatterie, errori e dimenticanze professionali, talvolta paradossali, durante le riprese e montaggi, tuttavia, come già rilevato nell'ordinanza concessiva della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, si tratta di circostanze non sufficientemente identificate e delle quali manca un sia pur minimo principio
3 di prova scritta. Anche delle asserite lamentele di emittenti televisive che avrebbero dovuto mandare in onda il format non v'è traccia. Inammissibile, come già statuito con l'ordinanza istruttoria emessa, la prova testimoniale articolata da per colmare la grave lacuna probatoria Parte_1 sulla propria eccezione: le circostanze capitolate non sono, infatti, rispettose della previsione di specificità contenuta nell'art. 244 c.p.c., giacché indefinite nella formulazione, con contenuto narrativo e valutativo, mancanti dei necessari riferimenti soggettivi e di contesto. Conclusivamente, l'opposizione di è da rigettare e il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto va confermato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sui valori medi dello scaglione di riferimento (da 5.200,01 a 26.000,00 Euro) per le prime due fasi processuali e sui minimi per le restanti due, in ragione dell'assenza di istruttoria e della concentrazione degli adempimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei Parte_1 confronti di , così decide: Controparte_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 386/2024 emesso dal Tribunale di Parma il 05.04.2024;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del giudizio di opposizione liquidate in 3.387,00 Euro per compenso
[...] professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 10 aprile 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Cristina Ferrari
4