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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/08/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI IVREA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario designato in funzione di giudice unico dott. Giancarlo Longo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 213/2023 RG pendente fra:
Sig. nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1 C.F._1
) costituitosi quale ex socio della società cancellata G&G srl (P.I.: )
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Comità ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecatini Terme (PT) via U. Foscolo s.n.c. c/o studio Barni giusta procura in atti;
-OPPONENTE-
CONTRO
(P.IVA ), con sede legale in Via Vittime delle Foibe, n. Controparte_2 P.IVA_2
2, Zona Industriale IR2 10073 Ciriè (TO) in persona del sig. in qualità di CP_3 amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Guardamagna di Milano e Nicolò Calcagno di Torino, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Corso Re Umberto n. 30, giusta procura in atti;
-OPPOSTA-
Avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 26 marzo 2025 venivano precisate le conclusioni come da note scritte autorizzate, ritualmente depositate dalle parti e la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: In CP_1
via preliminare, respingersi, ove richiesta, l'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e non trattandosi di una causa di pronta soluzione. Nel merito e in via principale, accertato e affermato che il credito non risulta essere certo liquido ed esigibile, essendo stato il pagamento per cui la ha ottenuto il decreto ingiuntivo oggi opposto, CP_2
interamente pagato ed estinto a mezzo i pagamenti indicati in parte narrativa ed allegati al presente atto, accogliere la presente opposizione dichiarandola ammissibile e fondata e per l'effetto dichiarare nullo, annullare, revocare e comunque dichiarare invalido e/o inefficace, per tutte le causali suesposte, l'opposto decreto ingiuntivo telematico N.
1356/2022- R.G. 3644/2022 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 28/11/2022, notificato alla società esponente via pec il 05/12/2022, a favore di poiché Controparte_2
infondato in fatto e in diritto, per i motivi meglio precisati in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Nel merito ed in ipotesi subordinata, accertato ed affermato che il credito non risulta essere certo liquido ed esigibile per l'indebito frazionamento del credito, accogliere la presente opposizione dichiarandola ammissibile e fondata e per l'effetto dichiarare nullo, annullare, revocare e comunque dichiarare invalido e/o inefficace, per tutte le causali suesposte, l'opposto decreto ingiuntivo telematico N. 1356/2022- R.G. 3644/2022 emesso dal Tribunale di Ivrea in data
28/11/2022, notificato alla società esponente via pec il 05/12/2022 a favore di
[...]
poiché infondato in fatto e in diritto, per i motivi meglio precisati in CP_2 narrativa, Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;
- nel merito ed in ipotesi ulteriormente subordinata e in via riconvenzionale: previo accertamento della non conformità e corrispondenza della fornitura di merce consegnata da a Controparte_2
G&G srl, consistente in abbigliamento cd antinfortunistica, di cui in narrativa, alle regole dell'arte ed alle normative di legge in materia, dichiarare e quantificare, anche a mezzo di accertamento tecnico preventivo ex art 696 cpc in corso di causa e/o CTU tecnica, sull'ammissione della quale sin d'ora si insiste, l'esistenza dei vizi come lamentati e denunciati da G&G srl e il danno derivante dalla merce non idonea all'uso ed invendibile nonché i costi necessari al suo allineamento alle regole dell'arte. Per l'effetto, conseguentemente condannare la al risarcimento di tutti i danni così Controparte_2 come elencati nel capo sub C di cui alla domanda riconvenzionale o, comunque, per quelli che risulteranno dall'espletanda istruttoria e/o di Giustizia e per l'effetto annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo N. 1356/2022- r.g. 3644/2022 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 28/11/2022, notificato alla società esponente via pec il 05/12/2022; -Condannare parte opposta al risarcimento di tutti i danni patiti che risulteranno dall'espletanda istruttoria e comunque, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alla refusione delle spese di lite ad al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia. In via istruttoria insiste per l'accoglimento della produzione documentale, delle relative istanze e richieste istruttorie precisate con la memoria ex art
183 comma 6 n.2 cpc (memoria depositata il 12 settembre 2023 nel fascicolo telematico), oggi non ammesse, ed in particolare nella richiesta di ammissione della prova testimoniale di cui ai capitoli di prova, dal cap. 1a) al cap15a) compreso (cfr lettera A di detta memoria), nonché nella ammissione di consulenza tecnica d'ufficio (cfr lettera C di detta memoria) volta a verificare difetti e non conformità quantitative e qualitative rispetto alla merce fornita dalla alla G&G srl nonché quantificare il danno all'immagine ed Controparte_2
economico per la merce invenduta e per i costi sostenuti da G&G srl nel porre rimedio ai vizi e difetti della merce consegnata da e in particolare ai costi di sartoria e CP_2
sistemazione dei pacht, anche alla luce della documentazione fotografica prodotta con la nota autorizzata del 27 luglio 2024, chiedendo altresì che l'Ill.mo Sig. Giudice del
Tribunale adito rigetti ogni richiesta ex adverso formulata, anche istruttoria, in quanto infondata in fatto ed in diritto.”;
Per “In via principale: Controparte_2
- respingere l'opposizione (originariamente) proposta dalla in quanto Parte_1
infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto (n.
1356/2022) o comunque condannare il Sig. quale ex socio e liquidatore CP_1
della società cancellata al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_2
somma di €. 14.831,29 o di quella che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, oltre alle spese, diritti ed onorari, così come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto (n. 1356/2022);
- respingere ogni altra domanda formulata dalla e dal Sig. in Parte_1 CP_1
quanto infondata in fatto e in diritto;
- accertata la temerarietà della lite instaurata nei confronti della Controparte_2 condannare la G. al risarcimento dei danni ex art. 96 1° e 3° comma cod. proc. Parte_1
civ.
In via istruttoria:
- nel caso in cui il giudice dovesse ritenere opportuno assumere interrogatorio formale e prova testimoniale, si chiede di ammettere i seguenti capitoli di prova:
1. Vero che la scheda contabile prodotta sub doc. 10 (che si rammostra al teste) corrisponde alla situazione contabile della alla data del 7 novembre 2022; Parte_1
2. Vero che i pagamenti effettuati dalla sono sempre stati imputati, in assenza Parte_1 di contrari accordi o indicazioni da parte di prima alle fatture scadute più Parte_1
risalenti e poi alle più recenti;
3. Vero che il doc. 05 (che si rammostra al teste) corrisponde alle condizioni generali di vendita accettate dalla che hanno sempre disciplinato tutti gli ordini di Parte_1
vendita perfezionati da con e, in particolare, quelli n. Parte_1 Controparte_2
A.1716/2021 del 16 luglio 2021 di cui alla fattura n. 2203135/X del 21 febbraio 2022 e n.
A.1400/2021 del 15 giugno 2021 di cui alla fattura n. 2116839/X del 13 ottobre 2021. Si indica quale teste sui capitoli da 1 a 3 sopra riportati la Sig.ra presso la Parte_2 [...]
Controparte_2
- visto che la risulta cancellata e la stessa non ha mai restituito a Parte_1 [...]
la merce impagata, accertare dove oggi si trovi la merce oggetto della Controparte_2 fattura n. 2116839/X e chi la detenga indebitamente (con le relative conseguenze da illecita appropriazione) e ordinare ex art. 210 cod. proc. civ. l'esibizione di prova documentale
(DDT, fotografie) a dimostrazione dell'esistenza della merce e di dove essa si trovi, ovvero, in subordine, l'ispezione ex art. 258 cod. proc. civ. dei luoghi riconducibili alla cessata
[...]
e al Sig. (abitazione, altre proprietà ovvero sedi di società di cui il Parte_1 CP_1 medesimo Sig. riveste la qualifica di socio). In ogni caso: con vittoria delle CP_1
spese di lite quantificate in base ai parametri del D.M. 55/2014 e ss.mm. oltre spese generali (15%), IVA e CPA, oltre condanna di controparte ex art. 96 co. 3 cod. proc. civ.;”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI A SOSTEGNO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo N.3644/2022 R.G., proposto innanzi al Tribunale di Contr Ivrea, la (d'ora in avanti anche solo , chiedeva la condanna Controparte_2
della G.&G. al pagamento, in suo favore, della somma di euro 14.831 da imputarsi, Pt_1
quanto a euro 313,29 a residui della fattura N.2116839/X del 13/10/2021, di originari euro
19.641 e quanto a euro 14.518,12, alla fattura N. 2203135/X del 21/02/2022.
Produceva, a sostegno della spiegata domanda monitoria, le suddette fatture, visura
C.C.I.A., diffida di pagamento a mezzo pec del 15/07/2022.
Il Tribunale adito in data 28/11/2022 accoglieva la domanda e con decreto ingiuntivo N.
1356/2022 R.D.I.; N.3644/2022 R.G., ingiungeva alla di pagare alla Pt_1 Pt_1 [...] la somma di euro 14.831,29 oltre interessi come da domanda e spese Controparte_2
legali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la G.&G. proponeva opposizione avverso Pt_1 il suddetto decreto eccependo, tra l'altro:
- che le due fatture poste a fondamento del ricorso per D.I. erano state interamente pagate;
- che le contestazioni effettuate da . per i vizi sulle partite di merce, ancora in Pt_1 giacenza presso i suoi magazzini, erano state recepite dall'opposta, e nella email del Contr 21.02.2022 (all.2), la aveva chiesto alla ., il D.D.T. dei pile della partita contestata Pt_1
da rendere, onde predisporre le note di credito, precisando che il credito complessivo era di euro 47.160,97 di cui alle fatture n. 2003064/X /20, 2005227/X /20, 2116839/X/21, da cui andavano detratti 19.328,83 euro relativi alla merce contestata per la presenza di vizi;
-che pertanto l'importo asseritamente dovuto era di euro 27.832,14, a cui andavano aggiunti 14.600,05 (rectius 14.518,12) euro portati dalla fattura n.2203135/X di cui al D.I. Contr opposto (all.4), non riportata nella ricostruzione contabile della per probabile dimenticanza, il cui importo viene richiesto in maniera illegittima nonostante la G.&G. avesse provveduto a pagarne l'importo;
- che nella fattura recante l'importo di euro 14.518,12 veniva indicata la modalità di Contr pagamento, a saldo, della complessiva somma dovuta a come riportato testualmente:
“sommare al contrassegno euro 27.832,14 – accettare due titoli: uno al 30.04.2022 e uno al
30.05.2022 – 1 pedana 120x80x1001 pedana 120x80x13011 colli” con esclusione della merce rimasta invenduta a causa della presenza dei vizi e difetti lamentati da Pt_1
Contr
- che con email sempre del 21.2.2022 (all.5) aveva chiesto, a garanzia del reso della merce, un titolo di euro 16.804,57, per la merce che non era riuscita a vendere a causa dei vizi, nonché due titoli di pari importo (20.881,96) a estinzione e saldo della merce fino ad allora consegnata, come indicato nella fattura n. 2203135/X, di €. 14.518,12;
-che la G&G con email del 21 febbraio 2022 (all.6), confermava l'emissione di due titoli, il primo a 60 gg e il secondo a 90 gg (all.7) a saldo di quanto dovuto, compresi gli importi di cui alle fatture N.2116839/X di euro 19.642,00 (allegato sub.7) e N.2203135/X di euro
14.600,05 (che avevano portato all'emissione del D.I.); Contr
-che con email del 24 marzo 2022 (all.8) aveva comunicato a che stava preparando la merce contestata da rendere;
- che con email del 25 febbraio 2022 la all.9), aveva precisato che la quantità dei Pt_1
capi ricevuti non corrispondeva al packing list e richiesto l'invio della merce mancante;
Contr
-che con comunicazione email del 29 marzo 2022 (all.10), in replica alle richieste di aveva precisato che avrebbe inviato i DDT con la merce da rendere e ribadendo che le divise consegnate nelle ultime due spedizioni, pagate anticipatamente, non erano conformi all'ordine, chiedeva l'emissione di nota di credito con richiesta di pagamento in Contr contrassegno al corriere, non appena la avesse ricevuto la merce;
-che con email del 30 marzo 2022 (all.11), quest'ultima comunicava di non poter accettare il reso in quanto il responsabile si trovava all'estero e l'ufficio amministrativo non aveva l'autorizzazione a ricevere la merce;
Contr
-che il 16/05/2022, la G.&G., su sollecito ricevuto dalla aveva inviato i DDT n.1664 e n. 1548, relativi alla merce da rendere e richiesto il pagamento di 4.162,10 euro oltre iva, in contrassegno, in riferimento al DDT 1549 del 10/05/2022 (all.12); Contr
-che l'11/05/2022 la G.&G., replicando alla email della del 10/05/2022, aveva eccepito che non le risultava alcun credito in favore della stessa poichè le ultime forniture Contr di cui al riepilogo della email del 21/02/2022, erano state pagate con due titoli e di non aver conteggiato le spese sostenute per riparazioni sartoriali per circa 4.000 euro
(all.13); Pa
-che con altra email dell'11/05/2022 ore 12.04, la aveva inviato il DDT n.1549 Pt_1 che annullava e sostituiva quello precedentemente inviato, relativo a merce resa per non Contr conformità di tessuto e colore (all.14) e in pari data la comunicava alla he le Pt_1
spese del reso erano a carico di quest'ultima (all.15); Contr
-che il 17 maggio 2022, la G.&G. in replica alla email ricevuta in pari data dalla aveva precisato che l'importo di 19.000 euro era da riferirsi a merce difettosa da rendere, che sarebbe partita dal magazzino solo a fronte del pagamento in contrassegno del DDT 1549, di euro 6.594,60, oltre iva, già pagata per la merce da rendere (all.16); Contr
-che a fronte di ulteriori richieste di consegna della merce difettosa avanzate dalla la con email del 30/05/2022 (all.17), aveva ribadito la richiesta di pagamento in Pt_1
contrassegno della merce contestata e pagata anticipatamente;
Contr
-che con email del 31/05/2022 (all.18) aveva affermato che avrebbe stornato il pagamento dei pile e della ulteriore merce difettosa per circa 19.000, euro solo alla riconsegna della merce e . aveva replicato ribadendo che la somma di euro 19.000 Pt_1 non doveva essere conteggiata, in quanto compresa nel reso della merce non conforme
(all.19); Pa
-che venuto meno il rapporto di fiducia, la G.&G. aveva chiesto che il reso della merce invenduta a causa dei vizi venisse eseguito in contraddittorio presso la sua sede, mentre la Contr il 15 luglio 2022, le aveva richiesto il pagamento di euro 50.024,00 oltre interessi, di cui euro 37.976,70 per capitale (costituito dall'importo di euro 21.175,13 di cui a un assegno non pagato dalla banca, nonchè euro 16.801,57 relativo ai pile da rendere), euro 11.547,30 per l'ordine n.50/00 del 5 aprile 2022, oltre 500 euro per spese legali (all.20);
-che la . aveva contestato la richiesta e aveva inviato bonifico di euro 21.175,13 di cui Pt_1 all'assegno impagato per errore della banca (all.21 e 22); Parte_
-che la aveva pagato gli importi di cui alle due fatture portate nel ricorso per D.I. in parte con uno dei titoli di euro 21.175,13, con scadenza al 30/4/2022, tratto su UniCredit
Banca e intestato a e successivamente con il bonifico del 7/11/2022, di pari CP_2
importo, in sostituzione dell'assegno rimasto impagato, in ottemperanza alle modalità di Contr pagamento indicate dalla nella fattura n.2203135/X; Contr
-che non aveva mai voluto risolvere le problematiche sollevate da . in ordine Pt_1
alla merce con vizi giacente presso i propri magazzini, pretendendo che il reso venisse inviato in Ciriè, a spese della G&G srl e consegna di un titolo a garanzia, pretendendo di eseguire un controllo della merce senza contraddittorio;
-l'illegittimo frazionamento del credito essendo stata ingiunta una somma parziale rispetto alla richiesta di 50.000 euro del 15 luglio 2022;
-che sarebbe stato necessario espletare un A.T.P. o una C.T.U. volta a verificare e accertare i difetti, i vizi e la conformità alla normativa di settore dell'abbigliamento consegnatole da Contr giacente presso la sua sede e a tal proposito aveva depositato perizia e documentazione fotografica della merce contestata, giacente presso i magazzini della G&G srl (all.23); Contr La avanzava inoltre, in conseguenza dell'inadempimento della domanda Pt_1 riconvenzionale per i danni all'immagine ed economici subiti, per aver perduto molti clienti e chance di vendita della merce viziata e difettosa, giacente in magazzino, per la quale aveva corrisposto in anticipo le somme chieste per la consegna, da quantificarsi a mezzo CTU;
Deduceva inoltre di essere creditrice della somma di euro 67,15 avendo corrisposto l'importo di euro 14.600,05 di cui alla prima fattura n. 2203135/X del 21/2/2022, (all.3), Contr prima la rettificasse a seguito di incongruenze sulla quantità di merce consegnata, con importo ridotto in euro 14.518,12 (all.4).
Concludeva chiedendo che l'adito Tribunale volesse respingere, ove richiesta, l'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, riconoscere l'avvenuto pagamento delle somme ingiunte nonché l'indebito frazionamento del credito e per l'effetto volesse dichiarare nullo, annullare, revocare e comunque dichiarare invalido l'opposto decreto e in via riconvenzionale, previo accertamento della non conformità della merce consegnata da alle regole dell'arte e alle normative in materia, Controparte_2
anche a mezzo A.T.P. ex art 696 cpc e/o CTU tecnica, condannare la Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni elencati o risultassero all'esito dell'espletanda istruttoria e comunque, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva la
[...]
contestando integralmente quanto dedotto dalla opponente e rilevando Controparte_2
in particolare: Contr Par
- che soltanto in rare occasioni, la merce fornita dalla alla G era risultata inferiore ai quantitativi ordinati, generalmente per minime differenze, rientranti nel margine di tolleranza previsto dalle condizioni generali di vendita e in questi casi aveva rettificato i conteggi delle somme dovute tramite l'emissione di una nota di credito;
-che nel caso di vizi riscontrati sulla merce ricevuta, avrebbe dovuto attenersi al Pt_1 regolamento previsto agli artt.
6.3 e ss. delle CGV accettate e sottoscritte digitalmente Contr (all.5) tuttavia, pur non avendo l'opponente ottemperato a quanto ivi previsto, la si era inizialmente dimostrata disponibile a valutare le doglianze ricevute, pur non avendo l'opponente pagato interamente le forniture;
-che le contestazioni della G E G riguardanti le forniture ricevute non erano accoglibili anche perché smentite dai plurimi riconoscimenti di debito effettuati, anche tramite emissione di titoli in favore della GET (ad es. docc. 6, 7 e 21) e mai dimostrate con il reso della merce asseritamente viziata;
-che in particolare con e-mail del 21 febbraio 2022 (doc.6) aveva riconosciuto Pt_1
Contr espressamente il suo debito (a quella data) con la e, “come concordato telefonicamente” aveva dichiarato che avrebbe consegnato al corriere “due titoli (€
20.881,96 a 60 gg. ed € 20.881,96 a 90 gg.) quale importo a saldo di quanto dovuto. Titoli effettivamente emessi, dei quali, tuttavia uno non potè essere incassato in quanto recante una firma falsa;
-che alla email del 25/02/2022 con cui la veva segnalato la mancanza di merce con Pt_1
la fornitura del 21/02/2022, aveva risposto che dalla verifica in magazzino tutta la merce risultava spedita correttamente;
-che ancora una volta G E G non aveva ottemperato alle CGV sottoscritte (doc. 5), non avendo accettato con riserva, non avendo documentato quanto lamentato e avendo comunque omesso di pagare il prezzo dovuto;
Contr
-che essendosi protratto l'inadempimento, con la diffida del 15 luglio 2022 aveva intimato il pagamento della somma di €.49.524,00, di cui € 37.976,70 già scaduta ed
€.11.547,30 relativa all'ordine n. 50/00 del 5 aprile 2022, che sebbene perfezionato, non era stato chiesto in pagamento, in quanto non completato, oltre interessi e spese;
-che la era rimasta inadempiente, limitandosi a versare alcuni acconti per cui, alla Pt_1
data del ricorso, risultava debitrice di euro 313,17 (ft. n.2116839/X 13 ottobre 2021 di originari Euro 19.642,00 - doc. 2) e di euro 14.518,12 (ft.n.2203135/X 21 febbraio 2022 -doc.
3); Par
-che, la merce in oggetto era stata regolarmente consegnata alla G che l'aveva accettata senza contestazioni o riserve, riconoscendo per iscritto, in diverse occasioni, il proprio debito, comprensivo delle fatture azionate in via monitoria (ex multis docc. 6, 7 e 21 Contr avversari) e solo in sede di opposizione aveva contestato la pretesa creditoria di operando una ricostruzione contabile errata, contraddittoria e smentita dalla documentazione prodotta dall'opponente stessa (docc. 6 e 7 avversari);
-che prima di avviare la fase monitoria, aveva sollecitato più volte G E G al pagamento degli insoluti e alla restituzione della merce asseritamente viziata, onde poter verificare le contestazioni e all'esito emettere un eventuale nota di credito;
-la genericità delle contestazioni dell'opponente, la tardività della denuncia degli asseriti e mai documentati vizi, con conseguente decadenza dal diritto alla garanzia, peraltro prescritto in quanto l'azione non è stata promossa entro il termine di 1 anno dalla consegna;
-che l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. andava richiesto nell'immediatezza della consegna e in ogni caso, prima che decorresse il termine di un anno dalla consegna, mentre la CTU avrebbe un fine meramente esplorativo, tendendo ad aggirare l'onere probatorio a carico dell'opponente e l'esito dell'indagine sarebbe comunque compromesso dal tempo atteso;
Concludeva chiedendo che il Tribunale volesse concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del D.I. e rigettare l'istanza di A.T.P. ex art. 696 cod. proc. civ.; Respingere
l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il Decreto Ingiuntivo opposto (n. 1356/2022) o comunque condannare G E G al pagamento della somma €.
14.831,29 o quella accertata in corso di causa, oltre interessi ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n.
231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo;
respingere ogni altra domanda formulata da
G E G in quanto infondata in fatto e diritto;
accertata la temerarietà della lite instaurata, condannare G E G al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° e 3° comma c.p.c.
All'udienza di comparizione le parti insistevano nelle rispettive difese indi il G.I., con ordinanza emessa fuori udienza, “ritenuto che la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non possa prescindere da un serio apprezzamento del fumus della pretesa creditoria azionata in monitorio, atteso che, come noto, secondo il principio della inversione processuale che si realizza con la opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, ancorchè convenuto in senso formale, è attore in senso sostanziale, sul quale grava l'onere probatorio di provare l'esattezza della pretesa creditoria azionata col monitorio;
considerato che
, nella specie, a fronte delle contestazioni formulate dalla parte opponente, e in particolare a fronte della eccezione di pagamento che la parte opponente ha sollevato, era preciso onere della parte opposta di ricostruire in maniera più precisa i rapporti di dare/avere tra le parti;
rilevato invece che sul punto la parte opposta non ha preso specifica posizione nella comparsa di costituzione e risposta”, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e assegnava i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., riservando all'esito l'adozione della ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori.
Le parti depositavano le rispettive memorie e allegavano nuova documentazione, indi con ordinanza del 4/10/2023, ritenuta la superfluità dei mezzi istruttori orali alla luce dei documenti depositati, riservando la valutazione di CTU, veniva disposta la comparizione delle parti all'udienza del 21/02/2024 onde valutare il possibile bonario componimento della lite. A tale udienza, poiché la G&G era stata cancellata dal registro delle imprese, veniva dichiarata l'interruzione del processo. Con ricorso in riassunzione del 20/05/2024, Parte_ il sig. , nella qualità di ex socio della , chiedeva la prosecuzione del CP_1
Parte_ giudizio al fine di sentire accogliere le conclusioni già formulate in atti dalla e in particolare nell'atto di opposizione. Fissata udienza per la continuazione del giudizio, con ordinanza dell'11 luglio 2024 il G.I. “ritenuto necessario, preliminarmente ad ogni ulteriore valutazione sulla istanza di CTU riproposta, che l'odierno opponente -desse- prova della disponibilità della merce, pacificamente fornita dalla parte opposta, che si assume viziata, in accoglimento della istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dalla parte opposta, ordina(va) alla parte opponente l'esibizione in giudizio di prova documentale (DDT, fotografie), avente data certa, a dimostrazione dell'esistenza della merce e di dove essa si trovi, assegnando termine sino al
30.07.2024”. Veniva assegnato alle parti termine fino al 25/09/2024 per il deposito di note, indi con ordinanza del 26 settembre, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26 marzo 2025, ove veniva posta in decisione.
Si osserva preliminarmente che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto e il debitore opponente si trovano nella stessa posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto, che avrebbero avuto laddove il decreto, emesso inaudita altera parte, non fosse mai stato pronunciato. L'onere della prova ex art. 2697 c.c. grava pertanto sull'opposto per quanto concerne i fatti costitutivi della domanda e sull'opponente per quanto concerne i fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa avversaria.
Nel giudizio di opposizione il creditore opposto può pertanto produrre nuove prove a integrazione di quelle offerte nella fase monitoria e il giudice non è chiamato a valutare esclusivamente la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 24/05/2004, n. 9927).
Nel caso di specie va innanzitutto revocato l'opposto D.I. in quanto emesso nei confronti di soggetto (la G&G s.r.l.) non più giuridicamente esistente.
Ciò posto, va preliminarmente confermata l'ordinanza del 4 ottobre 2023 con la quale è stata ritenuta la superfluità dei mezzi istruttori orali richiesti alla luce dei documenti depositati in atti. Anche la richiesta di CTU avanzata dall'opponente e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni non può essere accolta.
Premettendo che secondo il costante insegnamento della S.C. “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” ex plurimis Cassaz. civ. Sez. 3 Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025 si osserva, come, nella fattispecie che ci occupa, G&G non abbia fornito idonea prova dei fatti e delle circostanze che il consulente sarebbe chiamato ad accertare, come era invece suo onere fare (Cfr.
Cassaz. Civ. Sez. U - Sentenza n. 11748 del 03/05/2019).
Anche all'esito della documentazione fotografica versata in atti dalla opponente, a seguito dell'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., non può infatti evincersi l'esistenza della merce che si assume difettosa o viziata, posto che le fotografie prodotte si limitano a raffigurare un singolo capo (pile), sul quale peraltro non si vedono difetti, nonché alcuni scatoloni Parte_ chiusi con nastro da imballaggio marchiato del tutto insufficienti a integrare i requisiti necessari affinchè venga disposta una CTU.
Venendo al merito della controversia si osserva che attrice Controparte_2 sostanziale, odierna opposta, chiede alla G&G s.r.l. -e per essa oggi a CP_1
opponente e convenuto in senso sostanziale, il soddisfacimento di un credito di euro
14.831,29, oltre interessi, per merce acquistata, consegnata e non pagata.
Tale domanda deve ritenersi fondata e va accolta.
Com'è noto, secondo la S.C. “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.” Cassaz.civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019. Nel caso di specie, a fronte della ricezione della merce acquistata da non Controparte_4
contestata- la stessa non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di aver adempiuto all'obbligazione di pagamento su di essa incombente.
Va innanzitutto rilevato che l'eccezione di illegittimo frazionamento del credito da parte Contr dell'opposta, non può trovare accoglimento avendo la con la comparsa di Parte_ costituzione e risposta, precisato che il debito della , alla data di proposizione del ricorso, ammontava esclusivamente all'importo ingiunto.
Anche l'eccezione di estinzione del debito per avvenuto pagamento non può essere accolta, non avendo l'opposta dimostrato codesto assunto. In assenza di contestazioni circa la effettiva consegna della merce di cui alle fatture prodotte, appare piuttosto fondata Contr la domanda di pagamento avanzata da
Si osserva al riguardo che, dalla scheda contabile e dalla ulteriore documentazione prodotta dall'opposta, che ricostruisce in maniera dettagliata i rapporti di dare/avere tra le parti -non specificamente contestata dall'opponente- emerge come, nell'ambito di un Contr pluriennale rapporto commerciale, fosse solita consegnare merce a Pt_1
(abbigliamento e attrezzatura da lavoro, mascherine ecc.), emettendo le relative fatture, e l'opponente effettuasse i pagamenti, non sempre dettagliatamente imputati alle singole forniture ricevute. Tali pagamenti venivano annotati dalla venditrice e portati in detrazione dall'ammontare complessivo del debito sussistente al momento del pagamento, con conseguente liquidazione della somma di volta in volta ancora dovuta.
Dall'esame di codesta situazione contabile, emerge in dettaglio come al 1/01/2022 il Contr Parte_ credito di nei confronti di per merce acquistata, ammontasse a euro 60.800,91, mentre il 5/01/2022, a seguito della registrazione di una “RIBA” di euro 391,96, il credito scendesse a euro 60.408,95; il 26/01/2022 viene registrata un altra “RIBA” di euro 2.726,62
e il credito scende a euro 57.682,33. Il 10/02/2022 viene registrato un bonifico in acconto, di euro 10.521,36 e il credito scende a euro 47.160,97; l'11/02/2022 viene annotata una nota credito per contestazioni pregresse, di euro 4.497,54, e il credito scende a euro 42.663,43; il
21/02/2022 viene emessa la fattura 203135/X di cui al D.I. opposto, recante la dicitura:
“totale fattura 14.518,12, importo contrassegno: 42.350,26 accettare assegno di c./c. intestato a ” e il credito sale a 57.181,55; Il 01/03/2022 viene emessa la CP_2
FT.2203528/X di euro 3.684,40 (allegata a pag.36 del documento prodotto sub 11) e il credito sale a euro 60.865,95; il 4/05/2022 risulta il versamento di assegni per euro 21.175,13 e il credito scende a 39.690,82 euro;
il 31/05/2022 viene annotato il versamento di euro 21.175,13 mediante assegni e il credito scende a 18.515,69 euro;
il 2/06/2022 viene effettuato uno storno del versamento di euro 21.175,13 e il credito ritorna a 39.690,82 euro;
il 1/08/2022 viene annotato un versamento assegni di euro 3.684,40 (che corrisponde all'importo della FT.2203528/X) e il credito scende a 36.006,42 euro;
il 7/11/2022 risulta l'incasso di un bonifico di 21.175,13 euro e il credito scende a 14.831,29. Importo non pagato e pertanto richiesto e ingiunto con il D.I. opposto. Contr Coerentemente con la superiore ricostruzione, con email del 21.02.2022 (all.5 G&G) chiedeva alla debitrice l'emissione di due titoli di 20.881,96 euro ciascuno (a 60 gg. e a 90 gg.), per un totale di ero 41.763,92, oltre a un altro titolo di 16.804,57 euro a 30 GG., che avrebbe restituito al momento della verifica del reso della merce che si assumeva viziata. Parte_ Non si condivide al riguardo quanto sostenuto da nella mail allegata sub.6), ovvero Contr che il saldo di quanto dovuto ammontasse a soli 41.763,92 euro e che avesse riconosciuto l'estinzione del suo credito con la ricezione dei due assegni di euro 20.881,96.
La richiesta di pagamento della somma di euro 19.328,83 (relativa alla partita dei pile Contr asseritamente viziati) era stata infatti soltanto sospesa da in attesa di ricevere indietro la merce contestata, onde effettuare la verifica di quanto lamentato. Restituzione pacificamente mai avvenuta. Contr L'eccezione di estinzione del debito vantato da per avvenuto pagamento da parte di Parte_ va pertanto rigettata.
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale, avanzata dall'opponente, di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di vizi presenti nella merce ricevuta -e non pagata- si osserva che la stessa, in applicazione del principio della c.d. ”ragione più liquida”, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. Civ. (Cfr. ex plurimis Cassaz.civ. Sez.
6 - L,
Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), risulta priva di fondamento non avendo G&G fornito idonea prova dei lamentati vizi, come invece era suo onere fare (Cassaz. civ. Sez. U -
Sentenza n. 11748 del 03/05/2019).
Carenza probatoria già in precedenza rilevata a proposito del rigetto della richiesta di nomina di CTU. Occorre al riguardo evidenziare che non appare sufficiente, al fine di colmare la carenza probatoria, la produzione, da parte dell'opponente, della consulenza di parte a firma dell'ing. Persona_1 A differenza del contenuto di una perizia effettuata in contraddittorio fra le parti (che la Parte_ ben avrebbe potuto ottenere intraprendendo un procedimento di accertamento tecnico preventivo nell'immediatezza della ricezione della merce), “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.” Cassaz. civ. Sez.
5 - Ordinanza n.
33503 del 27/12/2018 .
L'ordinamento non consente infatti la precostituzione - al di fuori del perimetro del giudizio - di un siffatto mezzo di prova che rimane, quindi, all'interno del prisma delle allegazioni difensive. La sostanza della perizia stragiudiziale è quella di una motivata opinione promanante da un esperto in una determinata materia, in ordine alle questioni controverse, con la conseguenza che il giudice non ha, tendenzialmente e di regola, neppure l'obbligo di prenderla in considerazione, né quello di motivare il proprio dissenso da quel parere.
Ne può affermarsi che l'opposta avesse riconosciuto i vizi denunciati dall'opponente, essendosi limitata a manifestare, come peraltro emerge dalla copiosa corrispondenza Parte_ prodotta dalla stessa la sola disponibilità a eseguire un sopralluogo, onde verificarne l'eventuale sussistenza, senza null'altro riconoscere.
Va conclusivamente accolta la domanda di pagamento avanzata da Controparte_2
con il procedimento monitorio, non avendo la debitrice provato eventuali fatti estintivi del credito.
Tale domanda, originariamente proposta nei confronti della G&G srl -soggetto giuridico oggi non più esistente- deve ritenersi rivolta, a seguito della riassunzione del presente giudizio da parte dell'ex socio , nei confronti di quest'ultimo, posto che la CP_1 cancellazione di una s.r.l. dal Registro delle imprese, come avvenuto nella odierna fattispecie, determina un fenomeno successorio in cui subentrano i soci in relazione ai rapporti liquidi ancora non definiti (art.2495 cod.civ.).
Vanno invece rigettate le eccezioni e le domande avanzate da G&G s.r.l.
Anche le contrapposte domande di condanna ex art.96 c.p.c. vanno rigettate.
Quella avanzata dall'opponente alla luce del rigetto delle domande ed eccezioni da essa proposte. Quella avanzata dall'opposta in quanto non si rinviene nel presente giudizio, da Parte_ parte di mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo (Cfr.: Cassaz. Civ. Sez.
3 - Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023).
Giusto quanto finora esposto, il D.I. N.1356/2022 R.D.I. - 3644/2022 R.G., emesso dal
Tribunale di Ivrea in data 28 novembre 2022, va revocato.
L'opposizione avanzata da G&G s.r.l. va rigettata e pertanto, riconosciuta la fondatezza della domanda avanzata dalla opposta in sede monitoria, il sig. , nella CP_1
esposta qualità di ex socio della G&G s.r.l., va condannato al pagamento, nei confronti della elle somme richieste con il D.I. opposto. Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . Esse vengono CP_1
complessivamente liquidate, per la fase monitoria e per il presente giudizio, in base al valore di lite, giusto il D.M.55/2014, in complessivi euro 6.145,50 di cui euro 145,50 per spese procedimento monitorio, euro 1.000 per la fase di studio, euro 1.000 per la fase introduttiva, euro 2.000 per la fase di trattazione, euro 2.000 per la fase decisionale. Oltre
15% su detti compensi ex art.2 D.M.55/2014, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia N. 213/2023 R.G. promossa da G&G s.r.l. contro disattesa ogni contraria istanza, domanda, Controparte_2
eccezione e difesa:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto N.1356/2022 R.D.I. - 3644/2022 R.G. emesso dal
Tribunale di Ivrea il 28 novembre 2022;
Condanna a pagare, a la somma di euro 14.831,29 CP_1 Controparte_2 oltre interessi ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
Condanna a rifondere a le spese di lite del CP_1 Controparte_2
procedimento monitorio e del presente giudizio, che vengono liquidate in complessivi euro 6.145,50. Oltre 15% ex art.2 D.M. 55/2014; Oltre accessori di legge;
Così deciso in data 21 agosto 2025 Il Giudice onorario
GOP dott. Giancarlo Longo
SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario designato in funzione di giudice unico dott. Giancarlo Longo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 213/2023 RG pendente fra:
Sig. nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1 C.F._1
) costituitosi quale ex socio della società cancellata G&G srl (P.I.: )
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Comità ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecatini Terme (PT) via U. Foscolo s.n.c. c/o studio Barni giusta procura in atti;
-OPPONENTE-
CONTRO
(P.IVA ), con sede legale in Via Vittime delle Foibe, n. Controparte_2 P.IVA_2
2, Zona Industriale IR2 10073 Ciriè (TO) in persona del sig. in qualità di CP_3 amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Guardamagna di Milano e Nicolò Calcagno di Torino, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Corso Re Umberto n. 30, giusta procura in atti;
-OPPOSTA-
Avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 26 marzo 2025 venivano precisate le conclusioni come da note scritte autorizzate, ritualmente depositate dalle parti e la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: In CP_1
via preliminare, respingersi, ove richiesta, l'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e non trattandosi di una causa di pronta soluzione. Nel merito e in via principale, accertato e affermato che il credito non risulta essere certo liquido ed esigibile, essendo stato il pagamento per cui la ha ottenuto il decreto ingiuntivo oggi opposto, CP_2
interamente pagato ed estinto a mezzo i pagamenti indicati in parte narrativa ed allegati al presente atto, accogliere la presente opposizione dichiarandola ammissibile e fondata e per l'effetto dichiarare nullo, annullare, revocare e comunque dichiarare invalido e/o inefficace, per tutte le causali suesposte, l'opposto decreto ingiuntivo telematico N.
1356/2022- R.G. 3644/2022 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 28/11/2022, notificato alla società esponente via pec il 05/12/2022, a favore di poiché Controparte_2
infondato in fatto e in diritto, per i motivi meglio precisati in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Nel merito ed in ipotesi subordinata, accertato ed affermato che il credito non risulta essere certo liquido ed esigibile per l'indebito frazionamento del credito, accogliere la presente opposizione dichiarandola ammissibile e fondata e per l'effetto dichiarare nullo, annullare, revocare e comunque dichiarare invalido e/o inefficace, per tutte le causali suesposte, l'opposto decreto ingiuntivo telematico N. 1356/2022- R.G. 3644/2022 emesso dal Tribunale di Ivrea in data
28/11/2022, notificato alla società esponente via pec il 05/12/2022 a favore di
[...]
poiché infondato in fatto e in diritto, per i motivi meglio precisati in CP_2 narrativa, Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;
- nel merito ed in ipotesi ulteriormente subordinata e in via riconvenzionale: previo accertamento della non conformità e corrispondenza della fornitura di merce consegnata da a Controparte_2
G&G srl, consistente in abbigliamento cd antinfortunistica, di cui in narrativa, alle regole dell'arte ed alle normative di legge in materia, dichiarare e quantificare, anche a mezzo di accertamento tecnico preventivo ex art 696 cpc in corso di causa e/o CTU tecnica, sull'ammissione della quale sin d'ora si insiste, l'esistenza dei vizi come lamentati e denunciati da G&G srl e il danno derivante dalla merce non idonea all'uso ed invendibile nonché i costi necessari al suo allineamento alle regole dell'arte. Per l'effetto, conseguentemente condannare la al risarcimento di tutti i danni così Controparte_2 come elencati nel capo sub C di cui alla domanda riconvenzionale o, comunque, per quelli che risulteranno dall'espletanda istruttoria e/o di Giustizia e per l'effetto annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo N. 1356/2022- r.g. 3644/2022 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 28/11/2022, notificato alla società esponente via pec il 05/12/2022; -Condannare parte opposta al risarcimento di tutti i danni patiti che risulteranno dall'espletanda istruttoria e comunque, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alla refusione delle spese di lite ad al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia. In via istruttoria insiste per l'accoglimento della produzione documentale, delle relative istanze e richieste istruttorie precisate con la memoria ex art
183 comma 6 n.2 cpc (memoria depositata il 12 settembre 2023 nel fascicolo telematico), oggi non ammesse, ed in particolare nella richiesta di ammissione della prova testimoniale di cui ai capitoli di prova, dal cap. 1a) al cap15a) compreso (cfr lettera A di detta memoria), nonché nella ammissione di consulenza tecnica d'ufficio (cfr lettera C di detta memoria) volta a verificare difetti e non conformità quantitative e qualitative rispetto alla merce fornita dalla alla G&G srl nonché quantificare il danno all'immagine ed Controparte_2
economico per la merce invenduta e per i costi sostenuti da G&G srl nel porre rimedio ai vizi e difetti della merce consegnata da e in particolare ai costi di sartoria e CP_2
sistemazione dei pacht, anche alla luce della documentazione fotografica prodotta con la nota autorizzata del 27 luglio 2024, chiedendo altresì che l'Ill.mo Sig. Giudice del
Tribunale adito rigetti ogni richiesta ex adverso formulata, anche istruttoria, in quanto infondata in fatto ed in diritto.”;
Per “In via principale: Controparte_2
- respingere l'opposizione (originariamente) proposta dalla in quanto Parte_1
infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto (n.
1356/2022) o comunque condannare il Sig. quale ex socio e liquidatore CP_1
della società cancellata al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_2
somma di €. 14.831,29 o di quella che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, oltre alle spese, diritti ed onorari, così come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto (n. 1356/2022);
- respingere ogni altra domanda formulata dalla e dal Sig. in Parte_1 CP_1
quanto infondata in fatto e in diritto;
- accertata la temerarietà della lite instaurata nei confronti della Controparte_2 condannare la G. al risarcimento dei danni ex art. 96 1° e 3° comma cod. proc. Parte_1
civ.
In via istruttoria:
- nel caso in cui il giudice dovesse ritenere opportuno assumere interrogatorio formale e prova testimoniale, si chiede di ammettere i seguenti capitoli di prova:
1. Vero che la scheda contabile prodotta sub doc. 10 (che si rammostra al teste) corrisponde alla situazione contabile della alla data del 7 novembre 2022; Parte_1
2. Vero che i pagamenti effettuati dalla sono sempre stati imputati, in assenza Parte_1 di contrari accordi o indicazioni da parte di prima alle fatture scadute più Parte_1
risalenti e poi alle più recenti;
3. Vero che il doc. 05 (che si rammostra al teste) corrisponde alle condizioni generali di vendita accettate dalla che hanno sempre disciplinato tutti gli ordini di Parte_1
vendita perfezionati da con e, in particolare, quelli n. Parte_1 Controparte_2
A.1716/2021 del 16 luglio 2021 di cui alla fattura n. 2203135/X del 21 febbraio 2022 e n.
A.1400/2021 del 15 giugno 2021 di cui alla fattura n. 2116839/X del 13 ottobre 2021. Si indica quale teste sui capitoli da 1 a 3 sopra riportati la Sig.ra presso la Parte_2 [...]
Controparte_2
- visto che la risulta cancellata e la stessa non ha mai restituito a Parte_1 [...]
la merce impagata, accertare dove oggi si trovi la merce oggetto della Controparte_2 fattura n. 2116839/X e chi la detenga indebitamente (con le relative conseguenze da illecita appropriazione) e ordinare ex art. 210 cod. proc. civ. l'esibizione di prova documentale
(DDT, fotografie) a dimostrazione dell'esistenza della merce e di dove essa si trovi, ovvero, in subordine, l'ispezione ex art. 258 cod. proc. civ. dei luoghi riconducibili alla cessata
[...]
e al Sig. (abitazione, altre proprietà ovvero sedi di società di cui il Parte_1 CP_1 medesimo Sig. riveste la qualifica di socio). In ogni caso: con vittoria delle CP_1
spese di lite quantificate in base ai parametri del D.M. 55/2014 e ss.mm. oltre spese generali (15%), IVA e CPA, oltre condanna di controparte ex art. 96 co. 3 cod. proc. civ.;”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI A SOSTEGNO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo N.3644/2022 R.G., proposto innanzi al Tribunale di Contr Ivrea, la (d'ora in avanti anche solo , chiedeva la condanna Controparte_2
della G.&G. al pagamento, in suo favore, della somma di euro 14.831 da imputarsi, Pt_1
quanto a euro 313,29 a residui della fattura N.2116839/X del 13/10/2021, di originari euro
19.641 e quanto a euro 14.518,12, alla fattura N. 2203135/X del 21/02/2022.
Produceva, a sostegno della spiegata domanda monitoria, le suddette fatture, visura
C.C.I.A., diffida di pagamento a mezzo pec del 15/07/2022.
Il Tribunale adito in data 28/11/2022 accoglieva la domanda e con decreto ingiuntivo N.
1356/2022 R.D.I.; N.3644/2022 R.G., ingiungeva alla di pagare alla Pt_1 Pt_1 [...] la somma di euro 14.831,29 oltre interessi come da domanda e spese Controparte_2
legali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la G.&G. proponeva opposizione avverso Pt_1 il suddetto decreto eccependo, tra l'altro:
- che le due fatture poste a fondamento del ricorso per D.I. erano state interamente pagate;
- che le contestazioni effettuate da . per i vizi sulle partite di merce, ancora in Pt_1 giacenza presso i suoi magazzini, erano state recepite dall'opposta, e nella email del Contr 21.02.2022 (all.2), la aveva chiesto alla ., il D.D.T. dei pile della partita contestata Pt_1
da rendere, onde predisporre le note di credito, precisando che il credito complessivo era di euro 47.160,97 di cui alle fatture n. 2003064/X /20, 2005227/X /20, 2116839/X/21, da cui andavano detratti 19.328,83 euro relativi alla merce contestata per la presenza di vizi;
-che pertanto l'importo asseritamente dovuto era di euro 27.832,14, a cui andavano aggiunti 14.600,05 (rectius 14.518,12) euro portati dalla fattura n.2203135/X di cui al D.I. Contr opposto (all.4), non riportata nella ricostruzione contabile della per probabile dimenticanza, il cui importo viene richiesto in maniera illegittima nonostante la G.&G. avesse provveduto a pagarne l'importo;
- che nella fattura recante l'importo di euro 14.518,12 veniva indicata la modalità di Contr pagamento, a saldo, della complessiva somma dovuta a come riportato testualmente:
“sommare al contrassegno euro 27.832,14 – accettare due titoli: uno al 30.04.2022 e uno al
30.05.2022 – 1 pedana 120x80x1001 pedana 120x80x13011 colli” con esclusione della merce rimasta invenduta a causa della presenza dei vizi e difetti lamentati da Pt_1
Contr
- che con email sempre del 21.2.2022 (all.5) aveva chiesto, a garanzia del reso della merce, un titolo di euro 16.804,57, per la merce che non era riuscita a vendere a causa dei vizi, nonché due titoli di pari importo (20.881,96) a estinzione e saldo della merce fino ad allora consegnata, come indicato nella fattura n. 2203135/X, di €. 14.518,12;
-che la G&G con email del 21 febbraio 2022 (all.6), confermava l'emissione di due titoli, il primo a 60 gg e il secondo a 90 gg (all.7) a saldo di quanto dovuto, compresi gli importi di cui alle fatture N.2116839/X di euro 19.642,00 (allegato sub.7) e N.2203135/X di euro
14.600,05 (che avevano portato all'emissione del D.I.); Contr
-che con email del 24 marzo 2022 (all.8) aveva comunicato a che stava preparando la merce contestata da rendere;
- che con email del 25 febbraio 2022 la all.9), aveva precisato che la quantità dei Pt_1
capi ricevuti non corrispondeva al packing list e richiesto l'invio della merce mancante;
Contr
-che con comunicazione email del 29 marzo 2022 (all.10), in replica alle richieste di aveva precisato che avrebbe inviato i DDT con la merce da rendere e ribadendo che le divise consegnate nelle ultime due spedizioni, pagate anticipatamente, non erano conformi all'ordine, chiedeva l'emissione di nota di credito con richiesta di pagamento in Contr contrassegno al corriere, non appena la avesse ricevuto la merce;
-che con email del 30 marzo 2022 (all.11), quest'ultima comunicava di non poter accettare il reso in quanto il responsabile si trovava all'estero e l'ufficio amministrativo non aveva l'autorizzazione a ricevere la merce;
Contr
-che il 16/05/2022, la G.&G., su sollecito ricevuto dalla aveva inviato i DDT n.1664 e n. 1548, relativi alla merce da rendere e richiesto il pagamento di 4.162,10 euro oltre iva, in contrassegno, in riferimento al DDT 1549 del 10/05/2022 (all.12); Contr
-che l'11/05/2022 la G.&G., replicando alla email della del 10/05/2022, aveva eccepito che non le risultava alcun credito in favore della stessa poichè le ultime forniture Contr di cui al riepilogo della email del 21/02/2022, erano state pagate con due titoli e di non aver conteggiato le spese sostenute per riparazioni sartoriali per circa 4.000 euro
(all.13); Pa
-che con altra email dell'11/05/2022 ore 12.04, la aveva inviato il DDT n.1549 Pt_1 che annullava e sostituiva quello precedentemente inviato, relativo a merce resa per non Contr conformità di tessuto e colore (all.14) e in pari data la comunicava alla he le Pt_1
spese del reso erano a carico di quest'ultima (all.15); Contr
-che il 17 maggio 2022, la G.&G. in replica alla email ricevuta in pari data dalla aveva precisato che l'importo di 19.000 euro era da riferirsi a merce difettosa da rendere, che sarebbe partita dal magazzino solo a fronte del pagamento in contrassegno del DDT 1549, di euro 6.594,60, oltre iva, già pagata per la merce da rendere (all.16); Contr
-che a fronte di ulteriori richieste di consegna della merce difettosa avanzate dalla la con email del 30/05/2022 (all.17), aveva ribadito la richiesta di pagamento in Pt_1
contrassegno della merce contestata e pagata anticipatamente;
Contr
-che con email del 31/05/2022 (all.18) aveva affermato che avrebbe stornato il pagamento dei pile e della ulteriore merce difettosa per circa 19.000, euro solo alla riconsegna della merce e . aveva replicato ribadendo che la somma di euro 19.000 Pt_1 non doveva essere conteggiata, in quanto compresa nel reso della merce non conforme
(all.19); Pa
-che venuto meno il rapporto di fiducia, la G.&G. aveva chiesto che il reso della merce invenduta a causa dei vizi venisse eseguito in contraddittorio presso la sua sede, mentre la Contr il 15 luglio 2022, le aveva richiesto il pagamento di euro 50.024,00 oltre interessi, di cui euro 37.976,70 per capitale (costituito dall'importo di euro 21.175,13 di cui a un assegno non pagato dalla banca, nonchè euro 16.801,57 relativo ai pile da rendere), euro 11.547,30 per l'ordine n.50/00 del 5 aprile 2022, oltre 500 euro per spese legali (all.20);
-che la . aveva contestato la richiesta e aveva inviato bonifico di euro 21.175,13 di cui Pt_1 all'assegno impagato per errore della banca (all.21 e 22); Parte_
-che la aveva pagato gli importi di cui alle due fatture portate nel ricorso per D.I. in parte con uno dei titoli di euro 21.175,13, con scadenza al 30/4/2022, tratto su UniCredit
Banca e intestato a e successivamente con il bonifico del 7/11/2022, di pari CP_2
importo, in sostituzione dell'assegno rimasto impagato, in ottemperanza alle modalità di Contr pagamento indicate dalla nella fattura n.2203135/X; Contr
-che non aveva mai voluto risolvere le problematiche sollevate da . in ordine Pt_1
alla merce con vizi giacente presso i propri magazzini, pretendendo che il reso venisse inviato in Ciriè, a spese della G&G srl e consegna di un titolo a garanzia, pretendendo di eseguire un controllo della merce senza contraddittorio;
-l'illegittimo frazionamento del credito essendo stata ingiunta una somma parziale rispetto alla richiesta di 50.000 euro del 15 luglio 2022;
-che sarebbe stato necessario espletare un A.T.P. o una C.T.U. volta a verificare e accertare i difetti, i vizi e la conformità alla normativa di settore dell'abbigliamento consegnatole da Contr giacente presso la sua sede e a tal proposito aveva depositato perizia e documentazione fotografica della merce contestata, giacente presso i magazzini della G&G srl (all.23); Contr La avanzava inoltre, in conseguenza dell'inadempimento della domanda Pt_1 riconvenzionale per i danni all'immagine ed economici subiti, per aver perduto molti clienti e chance di vendita della merce viziata e difettosa, giacente in magazzino, per la quale aveva corrisposto in anticipo le somme chieste per la consegna, da quantificarsi a mezzo CTU;
Deduceva inoltre di essere creditrice della somma di euro 67,15 avendo corrisposto l'importo di euro 14.600,05 di cui alla prima fattura n. 2203135/X del 21/2/2022, (all.3), Contr prima la rettificasse a seguito di incongruenze sulla quantità di merce consegnata, con importo ridotto in euro 14.518,12 (all.4).
Concludeva chiedendo che l'adito Tribunale volesse respingere, ove richiesta, l'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, riconoscere l'avvenuto pagamento delle somme ingiunte nonché l'indebito frazionamento del credito e per l'effetto volesse dichiarare nullo, annullare, revocare e comunque dichiarare invalido l'opposto decreto e in via riconvenzionale, previo accertamento della non conformità della merce consegnata da alle regole dell'arte e alle normative in materia, Controparte_2
anche a mezzo A.T.P. ex art 696 cpc e/o CTU tecnica, condannare la Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni elencati o risultassero all'esito dell'espletanda istruttoria e comunque, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva la
[...]
contestando integralmente quanto dedotto dalla opponente e rilevando Controparte_2
in particolare: Contr Par
- che soltanto in rare occasioni, la merce fornita dalla alla G era risultata inferiore ai quantitativi ordinati, generalmente per minime differenze, rientranti nel margine di tolleranza previsto dalle condizioni generali di vendita e in questi casi aveva rettificato i conteggi delle somme dovute tramite l'emissione di una nota di credito;
-che nel caso di vizi riscontrati sulla merce ricevuta, avrebbe dovuto attenersi al Pt_1 regolamento previsto agli artt.
6.3 e ss. delle CGV accettate e sottoscritte digitalmente Contr (all.5) tuttavia, pur non avendo l'opponente ottemperato a quanto ivi previsto, la si era inizialmente dimostrata disponibile a valutare le doglianze ricevute, pur non avendo l'opponente pagato interamente le forniture;
-che le contestazioni della G E G riguardanti le forniture ricevute non erano accoglibili anche perché smentite dai plurimi riconoscimenti di debito effettuati, anche tramite emissione di titoli in favore della GET (ad es. docc. 6, 7 e 21) e mai dimostrate con il reso della merce asseritamente viziata;
-che in particolare con e-mail del 21 febbraio 2022 (doc.6) aveva riconosciuto Pt_1
Contr espressamente il suo debito (a quella data) con la e, “come concordato telefonicamente” aveva dichiarato che avrebbe consegnato al corriere “due titoli (€
20.881,96 a 60 gg. ed € 20.881,96 a 90 gg.) quale importo a saldo di quanto dovuto. Titoli effettivamente emessi, dei quali, tuttavia uno non potè essere incassato in quanto recante una firma falsa;
-che alla email del 25/02/2022 con cui la veva segnalato la mancanza di merce con Pt_1
la fornitura del 21/02/2022, aveva risposto che dalla verifica in magazzino tutta la merce risultava spedita correttamente;
-che ancora una volta G E G non aveva ottemperato alle CGV sottoscritte (doc. 5), non avendo accettato con riserva, non avendo documentato quanto lamentato e avendo comunque omesso di pagare il prezzo dovuto;
Contr
-che essendosi protratto l'inadempimento, con la diffida del 15 luglio 2022 aveva intimato il pagamento della somma di €.49.524,00, di cui € 37.976,70 già scaduta ed
€.11.547,30 relativa all'ordine n. 50/00 del 5 aprile 2022, che sebbene perfezionato, non era stato chiesto in pagamento, in quanto non completato, oltre interessi e spese;
-che la era rimasta inadempiente, limitandosi a versare alcuni acconti per cui, alla Pt_1
data del ricorso, risultava debitrice di euro 313,17 (ft. n.2116839/X 13 ottobre 2021 di originari Euro 19.642,00 - doc. 2) e di euro 14.518,12 (ft.n.2203135/X 21 febbraio 2022 -doc.
3); Par
-che, la merce in oggetto era stata regolarmente consegnata alla G che l'aveva accettata senza contestazioni o riserve, riconoscendo per iscritto, in diverse occasioni, il proprio debito, comprensivo delle fatture azionate in via monitoria (ex multis docc. 6, 7 e 21 Contr avversari) e solo in sede di opposizione aveva contestato la pretesa creditoria di operando una ricostruzione contabile errata, contraddittoria e smentita dalla documentazione prodotta dall'opponente stessa (docc. 6 e 7 avversari);
-che prima di avviare la fase monitoria, aveva sollecitato più volte G E G al pagamento degli insoluti e alla restituzione della merce asseritamente viziata, onde poter verificare le contestazioni e all'esito emettere un eventuale nota di credito;
-la genericità delle contestazioni dell'opponente, la tardività della denuncia degli asseriti e mai documentati vizi, con conseguente decadenza dal diritto alla garanzia, peraltro prescritto in quanto l'azione non è stata promossa entro il termine di 1 anno dalla consegna;
-che l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. andava richiesto nell'immediatezza della consegna e in ogni caso, prima che decorresse il termine di un anno dalla consegna, mentre la CTU avrebbe un fine meramente esplorativo, tendendo ad aggirare l'onere probatorio a carico dell'opponente e l'esito dell'indagine sarebbe comunque compromesso dal tempo atteso;
Concludeva chiedendo che il Tribunale volesse concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del D.I. e rigettare l'istanza di A.T.P. ex art. 696 cod. proc. civ.; Respingere
l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il Decreto Ingiuntivo opposto (n. 1356/2022) o comunque condannare G E G al pagamento della somma €.
14.831,29 o quella accertata in corso di causa, oltre interessi ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n.
231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo;
respingere ogni altra domanda formulata da
G E G in quanto infondata in fatto e diritto;
accertata la temerarietà della lite instaurata, condannare G E G al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° e 3° comma c.p.c.
All'udienza di comparizione le parti insistevano nelle rispettive difese indi il G.I., con ordinanza emessa fuori udienza, “ritenuto che la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non possa prescindere da un serio apprezzamento del fumus della pretesa creditoria azionata in monitorio, atteso che, come noto, secondo il principio della inversione processuale che si realizza con la opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, ancorchè convenuto in senso formale, è attore in senso sostanziale, sul quale grava l'onere probatorio di provare l'esattezza della pretesa creditoria azionata col monitorio;
considerato che
, nella specie, a fronte delle contestazioni formulate dalla parte opponente, e in particolare a fronte della eccezione di pagamento che la parte opponente ha sollevato, era preciso onere della parte opposta di ricostruire in maniera più precisa i rapporti di dare/avere tra le parti;
rilevato invece che sul punto la parte opposta non ha preso specifica posizione nella comparsa di costituzione e risposta”, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e assegnava i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., riservando all'esito l'adozione della ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori.
Le parti depositavano le rispettive memorie e allegavano nuova documentazione, indi con ordinanza del 4/10/2023, ritenuta la superfluità dei mezzi istruttori orali alla luce dei documenti depositati, riservando la valutazione di CTU, veniva disposta la comparizione delle parti all'udienza del 21/02/2024 onde valutare il possibile bonario componimento della lite. A tale udienza, poiché la G&G era stata cancellata dal registro delle imprese, veniva dichiarata l'interruzione del processo. Con ricorso in riassunzione del 20/05/2024, Parte_ il sig. , nella qualità di ex socio della , chiedeva la prosecuzione del CP_1
Parte_ giudizio al fine di sentire accogliere le conclusioni già formulate in atti dalla e in particolare nell'atto di opposizione. Fissata udienza per la continuazione del giudizio, con ordinanza dell'11 luglio 2024 il G.I. “ritenuto necessario, preliminarmente ad ogni ulteriore valutazione sulla istanza di CTU riproposta, che l'odierno opponente -desse- prova della disponibilità della merce, pacificamente fornita dalla parte opposta, che si assume viziata, in accoglimento della istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dalla parte opposta, ordina(va) alla parte opponente l'esibizione in giudizio di prova documentale (DDT, fotografie), avente data certa, a dimostrazione dell'esistenza della merce e di dove essa si trovi, assegnando termine sino al
30.07.2024”. Veniva assegnato alle parti termine fino al 25/09/2024 per il deposito di note, indi con ordinanza del 26 settembre, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26 marzo 2025, ove veniva posta in decisione.
Si osserva preliminarmente che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto e il debitore opponente si trovano nella stessa posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto, che avrebbero avuto laddove il decreto, emesso inaudita altera parte, non fosse mai stato pronunciato. L'onere della prova ex art. 2697 c.c. grava pertanto sull'opposto per quanto concerne i fatti costitutivi della domanda e sull'opponente per quanto concerne i fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa avversaria.
Nel giudizio di opposizione il creditore opposto può pertanto produrre nuove prove a integrazione di quelle offerte nella fase monitoria e il giudice non è chiamato a valutare esclusivamente la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 24/05/2004, n. 9927).
Nel caso di specie va innanzitutto revocato l'opposto D.I. in quanto emesso nei confronti di soggetto (la G&G s.r.l.) non più giuridicamente esistente.
Ciò posto, va preliminarmente confermata l'ordinanza del 4 ottobre 2023 con la quale è stata ritenuta la superfluità dei mezzi istruttori orali richiesti alla luce dei documenti depositati in atti. Anche la richiesta di CTU avanzata dall'opponente e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni non può essere accolta.
Premettendo che secondo il costante insegnamento della S.C. “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” ex plurimis Cassaz. civ. Sez. 3 Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025 si osserva, come, nella fattispecie che ci occupa, G&G non abbia fornito idonea prova dei fatti e delle circostanze che il consulente sarebbe chiamato ad accertare, come era invece suo onere fare (Cfr.
Cassaz. Civ. Sez. U - Sentenza n. 11748 del 03/05/2019).
Anche all'esito della documentazione fotografica versata in atti dalla opponente, a seguito dell'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., non può infatti evincersi l'esistenza della merce che si assume difettosa o viziata, posto che le fotografie prodotte si limitano a raffigurare un singolo capo (pile), sul quale peraltro non si vedono difetti, nonché alcuni scatoloni Parte_ chiusi con nastro da imballaggio marchiato del tutto insufficienti a integrare i requisiti necessari affinchè venga disposta una CTU.
Venendo al merito della controversia si osserva che attrice Controparte_2 sostanziale, odierna opposta, chiede alla G&G s.r.l. -e per essa oggi a CP_1
opponente e convenuto in senso sostanziale, il soddisfacimento di un credito di euro
14.831,29, oltre interessi, per merce acquistata, consegnata e non pagata.
Tale domanda deve ritenersi fondata e va accolta.
Com'è noto, secondo la S.C. “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.” Cassaz.civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019. Nel caso di specie, a fronte della ricezione della merce acquistata da non Controparte_4
contestata- la stessa non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di aver adempiuto all'obbligazione di pagamento su di essa incombente.
Va innanzitutto rilevato che l'eccezione di illegittimo frazionamento del credito da parte Contr dell'opposta, non può trovare accoglimento avendo la con la comparsa di Parte_ costituzione e risposta, precisato che il debito della , alla data di proposizione del ricorso, ammontava esclusivamente all'importo ingiunto.
Anche l'eccezione di estinzione del debito per avvenuto pagamento non può essere accolta, non avendo l'opposta dimostrato codesto assunto. In assenza di contestazioni circa la effettiva consegna della merce di cui alle fatture prodotte, appare piuttosto fondata Contr la domanda di pagamento avanzata da
Si osserva al riguardo che, dalla scheda contabile e dalla ulteriore documentazione prodotta dall'opposta, che ricostruisce in maniera dettagliata i rapporti di dare/avere tra le parti -non specificamente contestata dall'opponente- emerge come, nell'ambito di un Contr pluriennale rapporto commerciale, fosse solita consegnare merce a Pt_1
(abbigliamento e attrezzatura da lavoro, mascherine ecc.), emettendo le relative fatture, e l'opponente effettuasse i pagamenti, non sempre dettagliatamente imputati alle singole forniture ricevute. Tali pagamenti venivano annotati dalla venditrice e portati in detrazione dall'ammontare complessivo del debito sussistente al momento del pagamento, con conseguente liquidazione della somma di volta in volta ancora dovuta.
Dall'esame di codesta situazione contabile, emerge in dettaglio come al 1/01/2022 il Contr Parte_ credito di nei confronti di per merce acquistata, ammontasse a euro 60.800,91, mentre il 5/01/2022, a seguito della registrazione di una “RIBA” di euro 391,96, il credito scendesse a euro 60.408,95; il 26/01/2022 viene registrata un altra “RIBA” di euro 2.726,62
e il credito scende a euro 57.682,33. Il 10/02/2022 viene registrato un bonifico in acconto, di euro 10.521,36 e il credito scende a euro 47.160,97; l'11/02/2022 viene annotata una nota credito per contestazioni pregresse, di euro 4.497,54, e il credito scende a euro 42.663,43; il
21/02/2022 viene emessa la fattura 203135/X di cui al D.I. opposto, recante la dicitura:
“totale fattura 14.518,12, importo contrassegno: 42.350,26 accettare assegno di c./c. intestato a ” e il credito sale a 57.181,55; Il 01/03/2022 viene emessa la CP_2
FT.2203528/X di euro 3.684,40 (allegata a pag.36 del documento prodotto sub 11) e il credito sale a euro 60.865,95; il 4/05/2022 risulta il versamento di assegni per euro 21.175,13 e il credito scende a 39.690,82 euro;
il 31/05/2022 viene annotato il versamento di euro 21.175,13 mediante assegni e il credito scende a 18.515,69 euro;
il 2/06/2022 viene effettuato uno storno del versamento di euro 21.175,13 e il credito ritorna a 39.690,82 euro;
il 1/08/2022 viene annotato un versamento assegni di euro 3.684,40 (che corrisponde all'importo della FT.2203528/X) e il credito scende a 36.006,42 euro;
il 7/11/2022 risulta l'incasso di un bonifico di 21.175,13 euro e il credito scende a 14.831,29. Importo non pagato e pertanto richiesto e ingiunto con il D.I. opposto. Contr Coerentemente con la superiore ricostruzione, con email del 21.02.2022 (all.5 G&G) chiedeva alla debitrice l'emissione di due titoli di 20.881,96 euro ciascuno (a 60 gg. e a 90 gg.), per un totale di ero 41.763,92, oltre a un altro titolo di 16.804,57 euro a 30 GG., che avrebbe restituito al momento della verifica del reso della merce che si assumeva viziata. Parte_ Non si condivide al riguardo quanto sostenuto da nella mail allegata sub.6), ovvero Contr che il saldo di quanto dovuto ammontasse a soli 41.763,92 euro e che avesse riconosciuto l'estinzione del suo credito con la ricezione dei due assegni di euro 20.881,96.
La richiesta di pagamento della somma di euro 19.328,83 (relativa alla partita dei pile Contr asseritamente viziati) era stata infatti soltanto sospesa da in attesa di ricevere indietro la merce contestata, onde effettuare la verifica di quanto lamentato. Restituzione pacificamente mai avvenuta. Contr L'eccezione di estinzione del debito vantato da per avvenuto pagamento da parte di Parte_ va pertanto rigettata.
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale, avanzata dall'opponente, di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di vizi presenti nella merce ricevuta -e non pagata- si osserva che la stessa, in applicazione del principio della c.d. ”ragione più liquida”, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. Civ. (Cfr. ex plurimis Cassaz.civ. Sez.
6 - L,
Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), risulta priva di fondamento non avendo G&G fornito idonea prova dei lamentati vizi, come invece era suo onere fare (Cassaz. civ. Sez. U -
Sentenza n. 11748 del 03/05/2019).
Carenza probatoria già in precedenza rilevata a proposito del rigetto della richiesta di nomina di CTU. Occorre al riguardo evidenziare che non appare sufficiente, al fine di colmare la carenza probatoria, la produzione, da parte dell'opponente, della consulenza di parte a firma dell'ing. Persona_1 A differenza del contenuto di una perizia effettuata in contraddittorio fra le parti (che la Parte_ ben avrebbe potuto ottenere intraprendendo un procedimento di accertamento tecnico preventivo nell'immediatezza della ricezione della merce), “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.” Cassaz. civ. Sez.
5 - Ordinanza n.
33503 del 27/12/2018 .
L'ordinamento non consente infatti la precostituzione - al di fuori del perimetro del giudizio - di un siffatto mezzo di prova che rimane, quindi, all'interno del prisma delle allegazioni difensive. La sostanza della perizia stragiudiziale è quella di una motivata opinione promanante da un esperto in una determinata materia, in ordine alle questioni controverse, con la conseguenza che il giudice non ha, tendenzialmente e di regola, neppure l'obbligo di prenderla in considerazione, né quello di motivare il proprio dissenso da quel parere.
Ne può affermarsi che l'opposta avesse riconosciuto i vizi denunciati dall'opponente, essendosi limitata a manifestare, come peraltro emerge dalla copiosa corrispondenza Parte_ prodotta dalla stessa la sola disponibilità a eseguire un sopralluogo, onde verificarne l'eventuale sussistenza, senza null'altro riconoscere.
Va conclusivamente accolta la domanda di pagamento avanzata da Controparte_2
con il procedimento monitorio, non avendo la debitrice provato eventuali fatti estintivi del credito.
Tale domanda, originariamente proposta nei confronti della G&G srl -soggetto giuridico oggi non più esistente- deve ritenersi rivolta, a seguito della riassunzione del presente giudizio da parte dell'ex socio , nei confronti di quest'ultimo, posto che la CP_1 cancellazione di una s.r.l. dal Registro delle imprese, come avvenuto nella odierna fattispecie, determina un fenomeno successorio in cui subentrano i soci in relazione ai rapporti liquidi ancora non definiti (art.2495 cod.civ.).
Vanno invece rigettate le eccezioni e le domande avanzate da G&G s.r.l.
Anche le contrapposte domande di condanna ex art.96 c.p.c. vanno rigettate.
Quella avanzata dall'opponente alla luce del rigetto delle domande ed eccezioni da essa proposte. Quella avanzata dall'opposta in quanto non si rinviene nel presente giudizio, da Parte_ parte di mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo (Cfr.: Cassaz. Civ. Sez.
3 - Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023).
Giusto quanto finora esposto, il D.I. N.1356/2022 R.D.I. - 3644/2022 R.G., emesso dal
Tribunale di Ivrea in data 28 novembre 2022, va revocato.
L'opposizione avanzata da G&G s.r.l. va rigettata e pertanto, riconosciuta la fondatezza della domanda avanzata dalla opposta in sede monitoria, il sig. , nella CP_1
esposta qualità di ex socio della G&G s.r.l., va condannato al pagamento, nei confronti della elle somme richieste con il D.I. opposto. Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . Esse vengono CP_1
complessivamente liquidate, per la fase monitoria e per il presente giudizio, in base al valore di lite, giusto il D.M.55/2014, in complessivi euro 6.145,50 di cui euro 145,50 per spese procedimento monitorio, euro 1.000 per la fase di studio, euro 1.000 per la fase introduttiva, euro 2.000 per la fase di trattazione, euro 2.000 per la fase decisionale. Oltre
15% su detti compensi ex art.2 D.M.55/2014, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia N. 213/2023 R.G. promossa da G&G s.r.l. contro disattesa ogni contraria istanza, domanda, Controparte_2
eccezione e difesa:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto N.1356/2022 R.D.I. - 3644/2022 R.G. emesso dal
Tribunale di Ivrea il 28 novembre 2022;
Condanna a pagare, a la somma di euro 14.831,29 CP_1 Controparte_2 oltre interessi ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
Condanna a rifondere a le spese di lite del CP_1 Controparte_2
procedimento monitorio e del presente giudizio, che vengono liquidate in complessivi euro 6.145,50. Oltre 15% ex art.2 D.M. 55/2014; Oltre accessori di legge;
Così deciso in data 21 agosto 2025 Il Giudice onorario
GOP dott. Giancarlo Longo