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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 14 gennaio 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione all'esecuzione promossa da
, rappresentati e difesi Parte_1
dall' Avv. G. Greguccio come da mandato in atti contro
rappresentata e difesa dall'Avv. S. Controparte_1
Calcagnile come da mandato in atti
Nonché
CP_2
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione del 12.03.2021, regolarmente notificato, i sigg.ri
– hanno provveduto alla riassunzione del giudizio di opposizione Parte_1 Pt_1
all'esecuzione RGE 993/20, spiegato dinanzi al Giudice della esecuzione mobiliare del
Tribunale di Lecce ed avente ad oggetto pignoramento presso terzi, promosso dalla sig.ra , la quale in forza di sentenza n. 4232/19, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Lecce, sez Lavoro, sottoponeva a pignoramento tutto quanto alla stessa dovuto dalla società CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.06.2021, si costituiva in giudizio la sig.ra per contestare le avverse deduzioni ed eccezione e Controparte_1
chiedere il rigetto della proposta opposizione.
I sigg.ri e contestano di essere debitori nei confronti di Parte_1 Pt_1
ed in sede di esecuzione mobiliare hanno reso, ex art. 547 c.p.c., CP_2
dichiarazione negativa.
Adducono di aver effettuato copiosi versamenti in favore della società
[...]
– debitore esecutato -, che devono essere intesi quali conferimenti ed CP_2
allocati nel patrimonio netto.
A supporto di quanto dedotto depositano in atti un estratto di conto corrente,
da cui, risultano versamenti effettuati in favore di a titolo di CP_2
finanziamento soci -07.09.2011 e 29.09.2011-.
Orbene, l'impianto probatorio offerto alla valutazione del Giudicante è
carente.
Invero, gli opponenti si sono limitati a depositare copia di estratto conto, ma non anche scritture contabili - bilancio d'esercizio della società , da CP_2
cui evincere lo stato patrimoniale della società esecutata e , dunque, l'effettivo incasso delle somme versate.
Sul punto è bene chiarire che i versamenti effettuati a titolo di “
finanziamenti soci” sono somme di denaro, fruttifere o infruttifere, che fanno sorgere in capo alla società stessa l'obbligo di restituzione.
Inoltre, la trasformazione dei “finanziamenti soci” in “versamenti soci in c/capitale” necessita di un atto unilaterale di rinuncia (c.d. Remissione di debito)
che, tuttavia, non risulta prodotto in atti.
2 In conclusione, il capitale sociale della complessivamente CP_2
pari ad € 10.000,00, è stato versato per soli € 2.500,00 ( vedi visura camerale) e,
pertanto, residua un credito di € 7.500,00 a carico dei soci – terzi pignorati –
rispettivamente pari ad € 4.500,00 per la prima ed € 3.000,00 Parte_1
per il secondo.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giorgia
Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta la opposizione promossa dai sigg.ri e Parte_1
e, per l'effetto, dichiara gli stessi debitori nei confronti della Parte_1
e nei confronti della sig.ra ; CP_2 Controparte_1
2) Condanna i sigg.ri e alla refusione Parte_1 Parte_1
delle spese nei confronti della sig.ra che si Controparte_1
liquidano in complessive € 2540,00, di cui € 2.540,00 per competenze oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge
.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 14 gennaio 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione all'esecuzione promossa da
, rappresentati e difesi Parte_1
dall' Avv. G. Greguccio come da mandato in atti contro
rappresentata e difesa dall'Avv. S. Controparte_1
Calcagnile come da mandato in atti
Nonché
CP_2
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione del 12.03.2021, regolarmente notificato, i sigg.ri
– hanno provveduto alla riassunzione del giudizio di opposizione Parte_1 Pt_1
all'esecuzione RGE 993/20, spiegato dinanzi al Giudice della esecuzione mobiliare del
Tribunale di Lecce ed avente ad oggetto pignoramento presso terzi, promosso dalla sig.ra , la quale in forza di sentenza n. 4232/19, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Lecce, sez Lavoro, sottoponeva a pignoramento tutto quanto alla stessa dovuto dalla società CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.06.2021, si costituiva in giudizio la sig.ra per contestare le avverse deduzioni ed eccezione e Controparte_1
chiedere il rigetto della proposta opposizione.
I sigg.ri e contestano di essere debitori nei confronti di Parte_1 Pt_1
ed in sede di esecuzione mobiliare hanno reso, ex art. 547 c.p.c., CP_2
dichiarazione negativa.
Adducono di aver effettuato copiosi versamenti in favore della società
[...]
– debitore esecutato -, che devono essere intesi quali conferimenti ed CP_2
allocati nel patrimonio netto.
A supporto di quanto dedotto depositano in atti un estratto di conto corrente,
da cui, risultano versamenti effettuati in favore di a titolo di CP_2
finanziamento soci -07.09.2011 e 29.09.2011-.
Orbene, l'impianto probatorio offerto alla valutazione del Giudicante è
carente.
Invero, gli opponenti si sono limitati a depositare copia di estratto conto, ma non anche scritture contabili - bilancio d'esercizio della società , da CP_2
cui evincere lo stato patrimoniale della società esecutata e , dunque, l'effettivo incasso delle somme versate.
Sul punto è bene chiarire che i versamenti effettuati a titolo di “
finanziamenti soci” sono somme di denaro, fruttifere o infruttifere, che fanno sorgere in capo alla società stessa l'obbligo di restituzione.
Inoltre, la trasformazione dei “finanziamenti soci” in “versamenti soci in c/capitale” necessita di un atto unilaterale di rinuncia (c.d. Remissione di debito)
che, tuttavia, non risulta prodotto in atti.
2 In conclusione, il capitale sociale della complessivamente CP_2
pari ad € 10.000,00, è stato versato per soli € 2.500,00 ( vedi visura camerale) e,
pertanto, residua un credito di € 7.500,00 a carico dei soci – terzi pignorati –
rispettivamente pari ad € 4.500,00 per la prima ed € 3.000,00 Parte_1
per il secondo.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giorgia
Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta la opposizione promossa dai sigg.ri e Parte_1
e, per l'effetto, dichiara gli stessi debitori nei confronti della Parte_1
e nei confronti della sig.ra ; CP_2 Controparte_1
2) Condanna i sigg.ri e alla refusione Parte_1 Parte_1
delle spese nei confronti della sig.ra che si Controparte_1
liquidano in complessive € 2540,00, di cui € 2.540,00 per competenze oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge
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Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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