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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2025, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n.2459/25 e n. 6596/2024 R.G. vertenti
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...], cod. Parte_1 fisc.: , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dall'avv. Carlo La Spina e CodiceFiscale_1 dall'avv. Assunta Lombardo, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale degli stessi, giusta procura conferita in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. to CP_1
Bellomo Luca Michele, giusta procura generale per atto del Notaio dott. P. rep. n.80974 Per_1 del 21.7.2015, elettivamente domiciliato in ME via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio CP_ dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento (l. 18/80) e stato di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art. 3 commi 1 e 3 L. 104/92)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445 bis c.VI c p.c. depositato in data 05.05.2025, la parte ricorrente rappresentava di avere depositato domanda amministrativa in data 26.09.24, ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art. 3 commi 1 e 3 L. 104/92)) afare data dalla data di presentazione della domanda CP_ amministrativa. Sottoposta a visita dalla Commissione medica dell' la domanda veniva respinta e la ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP la nomina di un ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. In sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva un' invalidità propria della prestazione assistenziale dell' indennità di accompagnamento invocata, ma riconosceva lo status di disabilità grave di cui alla legge 104/92 art 3 comma 3. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso in data 29.04.25, con l' odierno ricorso, la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva che era sussistente alla data della domanda amministrativa l'invalidità dell'indennità di accompagnamento, unitamente allo status di disabilità grave già riconosciuto. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata a far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del CP_ proprio procuratore. L' di ME si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 27.08.25, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi. Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna,. in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito a disposta ctu e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa. La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, può essere parzialmente accolta.
********* Il CTU nominato, dr. nella relazione scritta depositata in atti, a seguito Persona_2 dell'esame della ricorrente e l' esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio dell' dell' indennità di accompagnamento e dello status di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art 3 commi 1 e 3 L. 104/92), ma a fare data dal mese di luglio 2025.
Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso iscritto a ruolo il 05.05.2025 può parzialmente accogliersi.
******** Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque all' accoglimento della domanda. Pertanto si dichiara che l' istante trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell'indennità di accompagnamento (l. 18/80) e nello stato di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art. 3 commi 1 e 3 L. 104/92) a fare data dal 1 luglio 2025. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art 91 cpc e, pertanto, il limitato accoglimento del ricorso in considerazione dell' epoca di decorrenza delle condizioni sanitarie, ovvero in data successiva alle presentazione dei ricorsi, comporta la declaratoria di compensazione delle spese di lite per entrambi i giudizi. Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si CP_ pongono definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_ con ricorso depositato in data 05.05.25 nei confronti dell' in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' indennità di Parte_1 accompagnamento (l. 18/80) e stato di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art. 3 commi 1 e 3 L. 104/92) dal mese di luglio 2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio;
ME, 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)