Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, all'udienza del 20/01/2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19098/2023 del R.G.A.C., , pendente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Don Bosco n. 87/C, presso lo studio dell'avvocato Angelo Seccia, c.f. , che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
E
c.f. , in persona del sindaco pro tempore, domiciliato per la Controparte_1 P.IVA_1
carica in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, unitamente all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, a mezzo dell'avvocato Ilaria Femiano, c.f. C.F._3
Resistente
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, in data 2.10.2023,
ha convenuto in giudizio il chiedendo - previa sospensione della Parte_1 Controparte_1
Disposizione Dirigenziale n. 533 del 21/04/2023 con la quale il ha dichiarato Controparte_1
l'inammissibilità dell'istanza dallo stesso presentata di subentro nel godimento dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale sito in Napoli, alla Via dei Papiri Ercolanesi n.32, scala C, piano 4, int.8, posizione di utenza n. B.U. – la declaratoria di nullità delle Disposizione C.F._4
Dirigenziali n. 532 e n. 533 del 21/04/2023 e, per l'effetto, la declaratoria e l'accertamento del suo diritto al subentro nel rapporto locatizio relativo al suddetto immobile.
, con assegnazione risalente all'anno 1988, ha allegato di aver sposato nel 2003 la figlia Parte_2 dell'assegnatario, trasferendo la propria residenza nel suddetto immobile. CP_2 CP_2
- che nel 2014 aveva presentato domanda di voltura del contratto di locazione del padre, protocollata con il n. Prot. 88499, istanza mai esitata dalla PA – è deceduta in data 20.12.2021, così che il ricorrente, , con istanza PG/198123 del 14.03.2022, ha richiesto il subentro Parte_1 nell'assegnazione dell'alloggio ERP di proprietà del Comune di Napoli in luogo della sig.ra CP_2
indicando la stessa nella detta istanza come “utente in attesa di assegnazione”.
[...]
L'Ufficio, con disposizione n. 533 del 21.04.2023, ha dichiarato l'istanza inammissibile, motivando che ”l'istante richiede subentro della sig.ra agli atti risultante occupante senza titolo CP_2 legittimo” e intimando allo stesso il rilascio dell'alloggio libero da persone o cose entro il termine di
60 giorni.
Il ricorrente ha prospettato di essere stato edotto solo grazie ad un'apposita istanza di accesso agli atti che l'istanza presentata dalla moglie era stata archiviata “per decesso” con determinazione dirigenziale n. 532/2023 sempre in data 21.04.2023.
Il ricorrente, premesso di possedere i requisiti richiesti dalla legge, essendo residente nell'immobile come convivente già dall'anno 2003, conclude sostenendo la fondatezza del proprio diritto al subentro in quanto laddove la PA avesse esitato la domanda promossa dalla moglie, nel 2014, CP_2 la stessa nell'anno 2021 sarebbe stata assegnataria dell'immobile così che, parimenti, avrebbe trovato accoglimento la successiva istanza di subentro.
Il 19 dicembre 2023 si è costituito il chiedendo il rigetto della domanda ed Controparte_1
eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario a favore del T.A.R., atteso che il ricorrente avrebbe richiesto l'annullamento della disposizione dirigenziale in violazione degli artt. 4 e 5 della L.A.C., che consentono al giudice ordinario solo la disapplicazione dell'atto amministrativo;
l'infondatezza nel merito dell'azione, stante l'insussistenza dei requisiti ex art. 19 comma 3 bis e comma 6 del Regolamento Regionale n. 11/2019, atteso che il supererebbe Parte_1
i limiti di ISEE e che avrebbe richiesto il subentro verso un soggetto, la moglie, occupante sine titulo, in quanto mai subentrata al padre e comunque non avente diritto a farlo, atteso che quest'ultimo si sarebbe allontanato dall'immobile dal 1993 al 2000, decadendo dall'assegnazione.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la decisione all'odierna udienza del 20 gennaio 2025, ove le parti hanno ribadito le conclusioni già rassegnate nei propri scritti, all'esito della quale la causa viene decisa con lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
In via preliminare, occorre chiarire la qualificazione della domanda introdotta dal ricorrente,
, rilevando come lo stesso miri ad ottenere sostanzialmente l'accertamento del Parte_1 proprio diritto al subentro nell'immobile ad oggi dallo stesso occupato sine titulo. L'impugnazione delle disposizioni dirigenziali n. 532 e n. 533 delle quali chiede la nullità rileva come logicamente pregiudiziale all'accertamento effettivamente richiesto, per cui tali provvedimenti amministrativi possono essere disapplicati dal giudice ordinario davanti al quale ovviamente non è possibile alcuna tutela caducatoria impropriamente richiesta dal ricorrente.
Qualificata, dunque, la domanda come volta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto al subentro con conseguente disapplicazione delle disposizioni dirigenziali del nn. 532 e 533, Controparte_1 si può fare applicazione dell'orientamento consolidatosi in materia ove si è affermato, in via generale, che “in tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'amministrazione di rilascio di immobile occupato senza titolo, deducendo, al fine di paralizzare l'intimazione di rilascio, di avere diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge, e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse” (Cass. Sezioni Unite 621/2021). Ancora specificamente rispetto ad una controversia riguardante la Legge Regionale della Campania si è ribadito che “in tema di edilizia residenziale pubblica, spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie attinenti alle richieste di subentro nel contratto avanzate, ai sensi dell'art. 14 della l.r. Campania n. 18 del 1997, dai componenti del nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio dopo il decesso di quest'ultimo poiché attengono alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio medesimo, non venendo in rilievo, con riferimento al detto subentro, un potere discrezionale della P.A.” (Cass.
Sezioni Unite 18828/2019).
Alla luce di tali considerazioni, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal atteso che, qualificata la domanda nei termini di cui sopra e per i motivi di cui si Controparte_1
è detto, si ritiene radicata la giurisdizione di questo Tribunale nella controversia in esame.
La fondatezza della domanda del ricorrente può essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida.
Infatti, venendo in considerazione una domanda rispetto alla quale questo Tribunale ha l'onere di valutare la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti richiesti dalla normativa regionale per ottenere il subentro nell'assegnazione dell'immobile di edilizia popolare, rileva ictu oculi come il ricorrente, già in base alla dichiarazione ISEE dallo stesso presentata unitamente con l'istanza di subentro del 2022, superasse il limite previsto dall'art. 19, comma 3 bis, del Regolamento Regionale della Campania del 28 ottobre 2019, n. 11 per il quale è richiesto che “ai fini della voltura del contratto, il limite di reddito di tutti i componenti il nucleo familiare del subentrante non deve essere superiore al limite ISEE di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) aumentato del 50 per cento”.
Leggendo, dunque, questa norma unitamente all'art. 9, comma 1 lett. e), dello stesso Regolamento, dove sono previsti i requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, in cui emerge un limite di “reddito ISEE non superiore ad euro 15.000 aggiornato biennalmente” appare chiaro come il
, che ha presentato una dichiarazione ISEE su istanza presentata il 17.02.2022 pari ad euro Parte_1
24.102,16 e quindi ben superiore al limite risultate dall'art. 19 comma 3-bis, individuato in euro
22.500,00 (15.000,00 euro + il 50% pari a 7.500,00 euro), sia sprovvisto dei requisiti necessari ad ottenere il subentro. Tale comma - aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera q), punto 2) del Regolamento Regionale 30 novembre 2020, n. 12 - era già vigente nel momento in cui il ha promosso istanza di subentro, per conto della defunta moglie quale utente in attesa di Parte_1
assegnazione, nel 2022 ed, in ogni caso, anche volendo richiedere un improbabile accertamento sulla sussistenza dei requisiti per il subentro rispetto all'istanza proposta da nel 2014, si deve CP_2
rilevare come questo Tribunale sarebbe costretto, in ogni caso, a vagliare la sussistenza dei requisiti per il subentro in capo al alla luce della sopravvenienza normativa, infatti “il principio Parte_1
della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, nel decidere sul subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in caso di decesso dell'assegnatario, aveva affermato l'applicabilità della n. 15 del 2012 - che aveva CP_3
aumentato, da due a cinque anni, il periodo di convivenza necessario al fine di legittimare il subentro - rilevando come alla data di entrata in vigore della modifica normativa il biennio di convivenza previsto dalla legge regionale previgente non era compiuto, di talché non risultava leso un diritto già acquisito) (Cass. 25323/2024). Il diritto al subentro di cui il chiede Parte_1
l'accertamento in ogni caso impone la verifica della sussistenza dei requisiti alla luce della normativa richiamata rispetto alla quale è chiaro come il sia sprovvisto dei requisiti richiesti. Parte_1
A fortiori, si evidenzia come rispetto alla posizione di non sia possibile considerarla CP_2
quale assegnataria, atteso che in tema di edilizia residenziale pubblica, l'istituto del silenzio-assenso, previsto dall'art. 20 della l. n. 241 del 1990, che implica una posizione di interesse legittimo, non può trovare applicazione in relazione all'istanza di subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati all'assistenza abitativa ed all'ampliamento del nucleo familiare, in cui la posizione soggettiva controversa ha la consistenza di diritto soggettivo. (Cass.
Sezioni Unite 20761/2021). La stessa avrebbe dovuto ricorrere ai rimedi previsti dall'ordinamento amministrativo per contrastare l'inerzia della pubblica amministrazione in violazione dei termini ordinatori di conclusione del procedimento, utilizzando il rimedio dell'azione contro il silenzio inadempimento, ma, agli atti, non risulta che si sia attivata in tal senso.
La domanda, in conclusione, deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, rilevando l'esiguità e semplicità di tale attività che si ritiene di liquidare ai minimi con applicazione dello scaglione indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna a pagare le spese di giudizio in favore del Parte_1 Controparte_1
liquidandole in euro 2.600,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 20/01/2025.
Il giudice dott. Enrico Ardituro