Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/06/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1320/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa EN Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1320/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 24.06.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianpaolo Melchionda
E
, nato a [...] il [...], c.f.: , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Bucciarelli
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 06.06.2025 e premettevano di Parte_1 CP_1
avere contratto matrimonio in data 08.04.1978 nel comune di Amalfi (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 27 P. II S. A anno 1978 e che dalla loro unione erano nate
EN (08.06.1979) e (22.04.1982). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha Per_1
omologato la separazione personale dei suddetti coniugi con decreto n. cron. 1032/2013 del
1
05.03.2013 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “a) nulla disporre in ordine all'affido ed al mantenimento delle figlie della coppia genitoriale, avendo raggiunto entrambe la maggiore età e l'autosufficienza economica;
b) nulla disporre in ordine al mantenimento dei coniugi, vicendevolmente, essendo, essi, in condizioni economiche di autosufficienza;
c) i sigg. e si CP_1 Parte_1
impegnano al pagamento delle quote che matureranno sulle multiproprietà fino alla definitiva vendita, impegnandosi nel contempo a trasferire il ricavato delle predette multiproprietà in favore delle figlie in parti uguali. d) spese di giudizio compensate tra le parti.”
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
24.06.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati
2 R.V.G. 1320/2025
in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 08.04.1978 nel comune di Amalfi (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 27 P.II S. A anno 1978 tra , nata a [...] il [...], c.f.: e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f.: , alle CP_1 C.F._2 condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Amalfi (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25.06.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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