TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice onorario Vincenzo
Massimiliano Di Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 434/2020
promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MATTEI EMILIO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Città di Castello Piazza Matteotti 2
ATTORE
Contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO elettivamente domiciliata ex lege in Perugia Via Degli
Offici 14,
CONVENUTA
e
(C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Ministro pro tempore,
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: accertamento negativo.
CONCLUSIONI
La difesa dell'attore ha precisato le conclusioni di cui al libello introduttivo.
L'avvocatura dello Stato, in rappresentanza processuale di , ha precisato le CP_1
1 conclusioni articolate nella comparsa costitutiva.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In base alla modificazione del novellato art. 132, n. 4 c.p.c. questo giudice onorario è esonerato dalla esposizione integrale di tutte le questioni processuali.
Il contenuto delle richieste delle parti dà contezza alla parte espositiva della odierna pronuncia.
Il processo ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 13.1.20 con cui Pt_1
ha evocato in giudizio i predetti convenuti formulando le seguenti richieste:
1) dichiarare nullo e/o annullare e/o disapplicare il suindicato provvedimento dell' , emesso in Controparte_1
data 12.03.2014 (Prot. n. UCCU.2014.1314) dal dirigente dell'
[...] della stessa Parte_2 [...]
, dr. nei Controparte_1 CP_3
confronti dello stesso sig. per tutte le ragioni esposte nel suindicato Parte_1 ricorso al T.A.R. dell'Umbria, come ribadite nel presente atto di citazione;
2) accertare e dichiarare, comunque, la infondatezza dell'accertamento del presunto credito contenuto nel suindicato provvedimento dell'
[...]
suindicato provvedimento in data Controparte_1
12.03.2014 (Prot. n. UCCU.2014.1314) e della relativa intimazione di restituzione della somma di € 30.943,13 oltre interessi contenuta in detto provvedimento per tutte le ragioni esposte nel suindicato ricorso al T.A.R. dell'Umbria, come ribadite nel presente atto di citazione, accertando e dichiarando, quindi, l'infondatezza degli addebiti formulati dalla stessa CP_1
3) accertare e dichiarare, per l'effetto, anche l'illegittimità del recupero effettuato dalla , per Controparte_1 compensazione, della somma di € 39.113,38 nei confronti del Sig. e, Parte_1
conseguentemente, condannare la stessa
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
2 tempore, alla restituzione in favore del Sig. di tale somma Parte_1
indebitamente trattenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data dell'avvenuta compensazione, e cioè dal 30.6.2014, o comunque dal dì del dovuto, sino all'effettiva restituzione a saldo.
La prima udienza di comparizione e di trattazione è stata differita con decreto, ex art. 168 bis, co. 5 c.p.c., al successivo 4.3.21.
Il ha disertato il processo. CP_2
Con comparsa costitutiva del 12.2.21 ha contestato nello specifico ogni CP_1
deduzione attorea ed ha chiesto quanto segue: dichiarare inammissibile e/o infondata ogni avversa pretesa.
A seguito dello scambio delle note scritte è stato concesso, in favore delle parti, il triplo termine ex art. 183, co. 6 c.p.c..
Con successiva ordinanza del 24.2.21 sono state ammesse le prove orale articolate dalle parti nelle rispettive memorie.
Sono stati, pertanto, escussi i testimoni e i Tes_1 Tes_2 Tes_3
Testimone_4 Tes_5
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito della nuova assegnazione del fascicolo è stata revocata la precedente ordinanza ai fini dell'espletamento dell'interrogatorio non formale delle parti.
Con successiva ordinanza del 11.9.24 è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni cui ha fatto seguito la spedizione della causa a sentenza con termini in favore delle parti per lo scambio delle comparse e memorie ex art. 190 c.p.c..
La domanda è infondata e va, pertanto, respinta.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario ha ritenuto di dovere inquadrare l'azione promossa da ell'ambito della disciplina di cui all'art. 325 Pt_1
del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea che impone agli Stati membri il dovere di adottare per la lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea le stesse misure di cui normalmente si avvalgono per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari nazionali.
L' è un ente di diritto pubblico non Controparte_1
economico istituito con DLGS 165/99, modificato dal DLGS 188/2000 e con legge n.
3 441/01.
Va, altresì, richiamato l'art. 32 del Regolamento CE n. 1290/2005 che impone ad l'attivazione di ogni misura idonea a contrastare l'indebito percepimento di aiuti CP_1
comunitari.
Le suindicate norme di applicazione necessaria hanno dato luogo al verbale dell'11.4.08 con cui il COMANDO CARABINIERI di ROMA che si occupa della TUTELA delle
POLITICHE AGRICOLE e ALIMENTARI ha contestato la irregolarità nel percepimento di aiuti comunitari.
Il risultato di tale accertamento ha condotto alla seguente evidenza:
“ ha indebitamente percepito la somma di € 39.443,41 a titolo di premi Pt_1
comunitari per il settore tabacco in riferimento al raccolto 2002”.
In base all'art. 32 del Regolamento CE n. 1290/2005, ha attivato tutte le CP_1
procedure di recupero degli emolumenti non spettanti a d ha intimato, pertanto, Pt_1
al medesimo soggetto con atto formale del 12.3.14 la immediata restituzione sia della somma di € 30.943,13 che degli interessi, sino ad allora maturati, per € 8.008,85.
Va, in primo luogo, sgombrato il campo in relazione alle domande attoree nn. 1 e 3 di seguito nuovamente riepilogate:
1) dichiarare nullo e/o annullare e/o disapplicare il suindicato provvedimento dell' ; CP_1
3) accertare e dichiarare, per l'effetto, anche l'illegittimità del recupero effettuato da con restituzione in favore di di tale somma indebitamente trattenuta, oltre CP_1 Pt_1
interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le due domande unitariamente scrutinate sono, per un verso, inammissibili e, per un altro verso, infondate per le seguenti argomentazioni:
In base all'art. 5 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (legge sul contenzioso amministrativo), qualora la lite abbia ad oggetto un diritto soggettivo che si pretende leso per via del provvedimento amministrativo adottato nei confronti del medesimo soggetto,
l'Autorità giudiziaria è tenuta ad applicare gli atti amministrativi e i regolamenti generali e locali se essi sono CONFORMI ALLA LEGGE.
In altri termini, lo spatium deliberandi che precede ha imposto a questo giudice onorario
4 l'esercizio del potere di disapplicazione dell'atto amministrativo percorribile soltanto se esso è DIFFORME DALLA LEGGE.
Nel caso in scrutinio, l'atto amministrativo si è palesato tutt'altro che difforme dalla legge per le argomentazioni di cui a breve si dirà.
In ogni caso, il sindacato del giudice ordinario non può mai riguardare
l'ANNULLAMENTO dell'atto amministrativo.
Quest'ultimo limite assoluto ha reso, altresì, evidente la inammissibilità della domanda attorea n. 1 nella parte in cui ha predicato l'annullamento dell'atto di CP_1
La disapplicazione dell'atto amministrativo s'incunea, invece, nel concetto di mera illegittimità (v. domanda n. 3 di Cangi).
Soltanto la illegittimità dà luogo alla disapplicazione dell'atto con l'effetto pratico di non tener conto del provvedimento amministrativo ai fini della decisione nel merito.
Orbene, anche tale domanda attorea è destituita di ogni fondamento per via della piena legittimità dell'atto amministrativo che deriva dal suindicato contesto normativo unionale e interno e dalle argomentazioni contenute nel prosieguo della parte motiva della decisione in relazione ai motivi afferenti alla domanda attorea n. 2.
Questo giudice onorario ha ritenuto di dovere qualificare la ulteriore domanda n.2 di Pt_1
L'attore ha fatto valere nell'odierno giudizio l'azione di accertamento negativo del credito con riferimento alla seconda richiesta formulata con libello introduttivo di cui alla testuale domanda di “INFONDATEZZA dell'accertamento del credito contenuto nel suindicato provvedimento dell' Controparte_1
in base al provvedimento in data 12.3.14 (Prot. n. UCCU.2014.1314)
[...]
per la restituzione della somma di € 30.943,13” (v. doc. 1 atto di citazione).
L'inquadramento di detta domanda nel novero dell'accertamento negativo del credito dà luogo ad un ulteriore corollario che s'incunea nell'obbligatorio assolvimento dell'onere della prova ex art. art. 2697 c.c..
Nel processo in scrutinio tale onere è gravato interamente sull'attore d il suo Pt_1
assolvimento non ha subìto alcuna deroga.
In concreto, il fatto negativo doveva essere allegato e provato dall'attore in base a circostanze positive e contrarie.
5 In altri termini, il fatto negativo corrispondeva al fatto costitutivo dedotto da che, Pt_1
in quanto tale, doveva essere pienamente dimostrato per dar luogo alla pretesa fattispecie giuridica in suo diretto favore (v. Cass. 23229/03 e Cass. 9099/12).
Tale contegno processuale non ha subìto deroghe rispetto alla difesa di atteso che CP_1
detta convenuta ha limitato la richiesta al mero rigetto della domanda attorea senza proporre domande riconvenzionali che diversamente avrebbero ridistribuito anche sul contraddittore un aggiuntivo e ulteriore onere probatorio.
In rango istruttorio, le risultanze insufficientemente allegate in atti dall'attore
la mancata attivazione dei necessari strumenti rimediali hanno validato Pt_1
il pieno convincimento di questo giudice onorario ai fini dell'odierno pronunciamento di rigetto della domanda attorea per infondatezza sulla base, altresì, degli ulteriori rilievi di seguito indicati.
Ne è prova manifesta il contenuto del verbale dell'11.4.08 con cui il
[...]
Parte_3
ha contestato la irregolarità nel percepimento di aiuti
[...]
comunitari con consequenziale determinazione alla luce della quale
“ ha indebitamente percepito la somma di € 39.443,41 a titolo di premi Pt_1
comunitari per il settore tabacco in riferimento al raccolto 2002”.
Il contenuto del predetto verbale, correlato alla intimazione di , ha acquistato CP_1
efficacia probatoria preponderante e dirimente ai fini del rigetto delle domande attoree.
Sul punto, questo giudice onorario ha aderito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale
“Il verbale ispettivo o di verifica redatto dal personale del COMANDO
CARABINIERI di ROMA, addetto alla TUTELA delle POLITICHE AGRICOLE
e ALIMENTARI, in qualità di pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni specificamente demandate dalla normativa di diritto unionale e interna, gode di assoluta fede privilegiata e fa piena prova dei fatti e delle dichiarazioni in esso contenute, salvo querela di falso ex art. 221 c.p.c. (v. Cass. 3413/22 e Cass. 1014/18).
Pertanto, il verbale di verifica ha costituito PROVA LEGALE ASSOLUTA della situazione di irregolarità.
6 avrebbe dovuto fornire la prova contraria mediante presentazione della Pt_1
querela di falso che, invece, non risulta presentata in via principale o in via incidentale.
In assenza di tale rimedio processuale, l'accertamento versato in atti deve ritenersi pienamente legittimo e l'intimazione di altrettanto fondata. CP_1
Alla luce di ciò non può revocarsi in dubbio la circostanza per la quale tutta l'attività del
COMANDO CARABINIERI di Roma -posta a fondamento della intimazione di CP_1
in quanto disciplinata dalle suindicate norme di natura pubblica- corrisponde ai compiti attribuiti ai pubblici ufficiali e, pertanto, va attribuita ai correlati atti pubblica fede di quanto accertato (v. Cass. 7075/2020).
Il verbale dell'11.4.08, in quanto munito di fede privilegiata, avrebbe dovuto dar luogo alla presentazione della querela di falso da parte di Pt_1
Giacché l'attore ha omesso la presentazione della querela di falso avverso il predetto verbale ne è conseguita piena prova in ordine al legittimo accertamento a fondamento della intimazione di in quanto incentrata sulle norme di cui artt. CP_1
325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e 32 del Regolamento CE
n. 1290/2005.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della parte vittoriosa ad eccezione del che, invece, ha disertato l'intero processo. CP_2
Giacché la difesa ha esaurito le attività dopo l'entrata in vigore delle nuove Tariffe
Forensi di cui al D.M. 147/22 (applicabili dal 24.10.22) è stata fatta applicazione dei valori medi di cui al vigente regime tariffario.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
RIGETTA la domanda di;
Parte_1
CONDANNA l'attore al pagamento in favore della convenuta Parte_1
degli onorari di Controparte_1 difesa per € 7.000,00 oltre 15% TF iva e cpa.
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
7 Così deciso in Perugia, il 30 gennaio 2025
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
8